Sentenza 7 luglio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/07/2020, n. 20099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20099 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2020 |
Testo completo
ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AC OS nata il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 11/09/2019 della CORTE DI APPELLO DI CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi di RO AC, GI AT AS, AE LE, CC MA RA e TI ZE, la inammissibilità del ricorso di RO NI e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto alla posizione di CH Di RA;
uditi i difensori avv. Vincenza Pirracchio per AT;
avv. Francesco Antille per AC, RA -e ZE;
avv. Pace -per RA nonché; in sostituzione dell'avv. Margherita Ferraro, per Di RA;
avv. Egidio Francesco La Malfa per BE;
avv. Giuseppe Rapisarda per LE;
avv. Valerio Vianello Accorretti per AC e ZE, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 11/9/2019 la Corte di appello di AN confermava la sentenza con la quale il Tribunale di AN aveva condannato TI ZE, GI AT AS, RO BE, CC RA, AE LE e RO AC alle pene e per i delitti di seguito indicati: ZE alla pena di trenta anni di reclusione per i reati di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso armata (capo A), organizzazione di un'associazione finalizzata al traffico di droga (capo B), acquisto e cessione di sostanze stupefacenti (capo B1), trasferimento fraudolento di valori (capi C e D); AT AS alla pena di sedici anni di reclusione per i reati di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di droga (capo B), acquisto e cessione di sostanze stupefacenti (capo B1); BE alla pena di tredici anni di reclusione per i reati di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di droga (capo B), acquisto e cessione di sostanze stupefacenti (capo B1); RA alla pena di undici anni di reclusione per i reati di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso armata (capo A) e trasferimento fraudolento di valori (capi C, D, F); LE e la AC alla pena di nove anni di reclusione ciascuno per partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso armata (capo A). In parziale riforma della decisione di primo grado, il giudice di appello riqualificava il reato ascritto a CH Di RA, imputato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, in quello di assistenza agli associati, previsto dall'art. 418, commi primo e secondo, cod. pen., e rideterminava la pena in tre anni, sei mesi e venti giorni di reclusione. Il compendio probatorio - secondo i giudici di merito - era costituito essenzialmente dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e dall'esito delle conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate.
2. Hanno proposto ricorso i sette imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. - 3. Con un primo ricorso (avv. Antille), TI ZE denuncia "violazione di legge - omessa motivazione - erronea interpretazione e applicazione della legge - travisamento - illogicità".
3.1. Erroneamente la Corte territoriale ha disatteso l'eccezione del ne bis in idem, accolta invece in altri processi, considerato che ZE è già stato giudicato e condannato per lo stesso delitto associativo nel processo "Target", nel quale era imputato di avere diretto la medesima organizzazione fino all'anno 2015, quindi fino ad un periodo che ricomprende quello dell'accusa in cui in questa sede si tratta (fino all'anno 2012). Superata detta eccezione, la Corte di appello ha del tutto omesso di indicare le prove a supporto del giudizio di responsabilità per il reato ex art. 416 bis cod. pen., nonostante l'appello avesse affrontato "criticamente la questione di merito" sulla sussistenza del delitto.
3.2. In ordine ai reati previsti dagli artt. 74 e 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, la Corte ha travisato la prova considerando criptico il riferimento alle "schede telefoniche", in alcune conversazioni intercettate, nonostante fosse provato che nel periodo in questione AP commerciava nel settore;
ha individuato ZE quale il "piccolo" ed il "ragioniere", evocato in altre telefonate, sulla base dell'indicazione del solo Tucci, priva di riscontri;
non ha accertato un vincolo stabile tra i presunti sodali, una cassa comune, consegne di sostanze a ZE, percezione di proventi. La sentenza impugnata ha estratto dal contesto alcune conversazioni intercettate e non ha considerato il controesanne del teste di P.G. Sframeli, sostenendo che l'attività investigativa è stata svolta dai Carabinieri di Randazzo, senza tuttavia citare alcun teste o atto a carico del ricorrente. L'interpretazione di dette conversazioni da parte del giudice di appello "non può essere condivisa" per una serie di ragioni e la motivazione è congetturale e manchevole, non essendosi dimostrato il coinvolgimento morale o materiale di ZE e quindi la sussistenza del vincolo associativo ed il suo ruolo direttivo. Il teste AL, poi, ha confermato di essersi occupato per conto di ZE di confezionare "ceste di Natale" e le conversazioni sono avvenute proprio nel periodo natalizio, cosicché le stesse non hanno alcun contenuto criptico.
3.3. Il difetto di motivazione sussiste anche per il reato di trasferimento fraudolento di valori, contestato al capo C), poiché le conversazioni citate dalla Corte di appello non dimostrano affatto la intestazione fittizia, in ipotesi realizzata per favorire ZE ed il cognato RA, la cui responsabilità era stata esclusa anche dal maggiore Sframeli in sede di controesame.
3.4. E' immotivato il diniego delle attenuanti generiche, in considerazione dell'ottimo comportamento processuale del ricorrente, cui non può essere riconosciuto alcun ruolo sovraordinato, nonché del tempo trascorso dalla commissione dei fatti. Considerata l'epoca dei precedenti penali, si sarebbe poi dovuta escludere la recidiva.
3.5. Illegittimamente la Corte di appello non ha proceduto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con l'acquisizione di intercettazioni disposte in altro processo, motivando la decisione con la diversità dei sodalizi, quando "dagli atti emerge l'esatto contrario".
4. Un secondo ricorso (avv. Vianello Accorretti e avv. Antille), presentato per il medesimo imputato, è articolato in sette motivi.
4.1. Violazione di legge per inosservanza delle norme che regolano la rinnovazione degli atti dibattimentali a seguito dell'astensione di un giudice e della sua sostituzione. Il Collegio davanti al quale si è svolta la fase dibattimentale del giudizio di appello, sino alle discussioni dei difensori, era diverso rispetto a quello che ha poi emesso la decisione impugnata, in quanto uno dei suoi componenti (il consigliere relatore) era stato autorizzato dal Presidente della Corte ad astenersi. All'udienza dell'Il settembre 2019, davanti ad un Collegio diversamente composto, si procedeva alla rinnovazione mediante lettura degli atti, ai sensi dell'art. 190 bis cod. proc. pen., con una decisione immediatamente contestata dalla difesa, considerato che "non vi era alcuna istruttoria che dovesse essere rinnovata [...], bensì la sola attività dibattimentale (relazione sul procedimento, requisitoria e discussioni dei difensori), svolta tutta oralmente e senza che fosse stata disposta registrazione o stenotipia". L'eccezione difensiva, però, veniva respinta dalla Corte, in violazione del disposto dell'art. 525 cod. proc. pen., con un richiamo non pertinente all'art. 190 bis cod. proc. pen., considerato che "nel caso di specie non doveva disporsi la 'rinnovazione' di esami testimoniali, bensì consentire al Collegio diversamente composto - che tra l'altro aveva 'perso' il precedente Consigliere relatore - di poter effettivamente conoscere il contenuto dell'attività dibattimentale sin lì compiuta (relazione, requisitoria e discussioni): conoscenza che ovviamente non può dirsi raggiunta, non potendosi disporre 'lettura' di alcun atto istruttorio, sia perché l'attività da rinnovare non era strettamente istruttoria, sia perché non vi era alcuna trascrizione".Nel caso in esame, poi, occorre far anche riferimento al disposto dell'art. 42, comma 2, cod. proc. pen., che prevede l'espressa indicazione, nel provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione, degli atti precedentemente compiuti che conservano efficacia. In difetto di detta indicazione nel provvedimento del Presidente della Corte emesso il 25 luglio 2019, l'intera attività compiuta in precedenza dal Collegio risulta travolta.
4.2. Violazione di legge (art. 649 cod. proc. pen.) e omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione del principio del ne bis in idem, in ragione della condanna del ricorrente nel processo "Target".
4.3. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, e vizio motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati sub B) e Bl).
4.4. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., in relazione all'art. 416 bis cod. pen., e mancanza della motivazione quanto alla conferma della condanna per il reato ex art. 416 bis cod. pen.
4.5. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 603 cod. proc. pen. e vizio motivazionale in ordine al rigetto della richiesta di riapertura del dibattimento, finalizzata all'acquisizione delle intercettazioni raccolte nel processo "Nuova Famiglia".
4.6. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., in relazione all'art. 12 quinquies del decreto-legge n. 306 del 1992, e vizio motivazionale in ordine alla conferma della condanna per il reato sub C).
4.7. Violazione ed erronea applicazione della legge penale (art. 62 bis, 99 e 133 cod. pen.) e vizio motivazionale in relazione all'applicazione della recidiva, al diniego delle attenuanti generiche ed alla quantificazione della pena.
5. Nel ricorso di GI AT AS sono proposti cinque motivi.
5.1. Con il primo la difesa denuncia violazione della legge processuale per omessa rinnovazione del dibattimento a seguito del mutamento della persona fisica del Giudice, svolgendo argomentazioni nella sostanza analoghe, anche se in parte originali, a quelle illustrate nel primo motivo del secondo ricorso presentato nell'interesse di ZE (v. sub 4.1.).
5.2. Violazione della legge penale, in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., e vizio motivazionale in ordine alla omessa risposta alle censure proposte con l'appello e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in tema di valutazione della prova. In particolare, la Corte territoriale ha ignorato la sentenza n. 78 del 2015 emessa dal G.u.p. del Tribunale di Caltanissetta, acquisita agli atti, con la quale AT era stato condannato per il reato ex art. 416 bis cod. pen.: nella motivazione erano evidenziati "innumerevoli elementi di prova deponenti per l'erroneità della ricostruzione effettuata dal primo giudice in ordine ai rapporti intercorrenti tra AT AS e ZE e comunque deponenti per l'insussistenza dell'associazione ex art. 74 DPR [n. 309/1990] come formulata in capo di imputazione ed in ogni caso per l'estraneità alla stessa, ove ritenuta sussistente, di AT AS".
5.3. Violazione di legge e vizio motivazionale laddove si è ritenuta dimostrata la sussistenza del reato associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in violazione anche delle norme e dei principi giurisprudenziali in tema di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
5.4. Violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'applicazione della recidiva ed all'aumento di pena inflitto sull'erroneo presupposto che si trattasse di recidiva reiterata e non semplice.
5.5. Violazione della legge penale in ordine alle attenuanti generiche, riconosciute agli altri imputati e negate al ricorrente, con decisione illogica e non conforme al principio costituzionale di uguaglianza.
6. Il ricorso di RO BE è articolato in tre motivi.
6.1. Manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione del ricorrente all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, fondata anche sulla sua erronea identificazione nel calabrese Carmine nella conversazione del 28/12/2010. 6.2. Manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione alla stessa associazione, con particolare riguardo all'asserito interessamento dell'imputato nel contrasto tra AT AS e CH u longu.
6.3. Violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 7. Con un primo ricorso, CC RA denuncia violazione della legge processuale per il motivo inerente alla omessa rinnovazione del dibattimento, con argomentazioni sovrapponibili a quelle proposte nel secondo ricorso di ZE (v. sub 4.1.).
8. Il secondo ricorso, presentato nell'interesse dello stesso imputato dai suoi difensori, è articolato in quattro motivi.
8.1. Violazione di legge e vizio motivazionale, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., quanto alla ritenuta responsabilità per il reato ex art. 416 bis cod. pen., ascritto al capo A), avuto riguardo soprattutto alla mancata applicazione, per il vaglio di attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, della regola della "convergenza del molteplice".
8.2. Violazione di legge e vizio motivazionale, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., avuto riguardo ai reati di trasferimento fraudolento di valori, contestati ai capi C), D) e G).
8.3. Violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 416 bis, quarto comma, cod. pen.
8.4. Violazione della legge penale per il diniego delle attenuanti generiche.
9. Nel ricorso di AE LE sono proposti tre motivi.
9.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 192 e cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen., carenza e illogicità della motivazione, anche per la omessa risposta alle specifiche deduzioni difensive, quanto all'affermazione di responsabilità.
9.2. Violazione della legge penale e vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 416 bis, quarto comma, cod. pen.
9.3. Erroneo diniego delle attenuanti generiche. In data 11/6/2020 il difensore ha inviato una memoria ribadendo le argomentazioni svolte con il primo motivo e associandosi alla eccezione proposta in altri ricorsi in ordine alla violazione dell'art. 525 del codice di rito. 10. Con un primo ricorso (avv. Antille), RO AC denuncia "violazione di legge - omessa motivazione - erronea interpretazione e applicazione della legge - travisamento - illogicità" in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato ex art. 416 bis cod. pen. nonché, in via subordinata, per il riconoscimento dell'aggravante prevista dal quarto comma della norma citata, il diniego delle attenuanti generiche e la mancata riqualificazione nel delitto di favoreggiamento. 11. Un secondo ricorso (avv. Vianello Accorretti e avv. Antille), presentato per la stessa imputata, è articolato in quattro motivi. 11.1. Il primo motivo è sovrapponibile a quelle proposto nel secondo ricorso di ZE (v. sub 4.1.). 11.2. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 416 bis, 378 e 379 cod. pen., nonché vizio motivazionale quanto alla conferma della condanna per il reato associativo, insussistente, potendosi configurare nella condotta della ricorrente tuttalpiù una forma di favoreggiamento, personale o reale.11.3. Violazione della legge penale e vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 416 bis, quarto comma, cod. pen. 11.4. Violazione della legge penale e vizio motivazionale in relazione al diniego delle attenuanti generiche. 12. Nel ricorso di CH Di RA sono proposti tre motivi. 12.1. Manifesta illogicità della motivazione con riferimento agli elementi oggettivi del delitto ex art. 418 cod. pen. e difetto assoluto di motivazione in relazione al dolo del reato. 12.2. Manifesta illogicità della motivazione concernente la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 (ora art. 416 bis.1 cod. pen.). 12.3. Difetto e contraddittorietà della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza impugnata va annullata, essendo fondata la doglianza proposta da alcuni ricorrenti in ordine alla nullità assoluta ex art. 179, comma 2, cod. proc. pen., verificatasi nel giudizio di appello in ragione della violazione dell'art. 525, comma 2, del codice di rito.
2. E' noto che la Corte di legittimità è giudice anche del fatto riguardo alle questioni di natura processuale, essendole in tal caso consentito l'accesso all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304; Sez. 4, n. 47891 del 28/09/2004, Mauro, Rv. 230568; di recente v. Sez. 2, n. 3261 del 30/11/2018, dep. 2019, Bossi, Rv. 274894, in motivazione). Dagli atti inseriti nel fascicolo processuale, peraltro allegati ad alcuni ricorsi, risulta che nel giudizio di secondo grado, avanti la Corte di appello di AN : - all'udienza del 24 giugno 2019 veniva ultimata la discussione, con l'intervento di alcuni difensori;
- alla successiva udienza del 25 luglio 2019 il Procuratore generale segnalava che uno dei componenti del Collegio (la dottoressa Fichera, consigliere relatore) aveva partecipato al giudizio di appello celebratosi con rito abbreviato nei confronti di alcuni coimputati;
r - il suddetto consigliere presentava dichiarazione di astensione per incompatibilità, che veniva accolta dal Presidente della Corte con provvedimento dello stesso giorno;
- all'udienza dell'Il settembre 2019, fissata per eventuali repliche, il Collegio, in diversa composizione (essendo subentrato il dott. Corsaro in luogo della dottoressa Fichera), "visto l'art. 190 bis cpp, dispone[va] la rinnovazione automatica degli atti processuali assunti davanti ad un collegio diversamente composto" e successivamente, a fronte della eccezione immediatamente proposta da uno dei difensori circa la pertinenza della norma richiamata nella suddetta ordinanza, ribadiva il provvedimento in precedenza adottato e si ritirava poi in camera di consiglio per la decisione, dopo aver preso atto della rinuncia alla replica, espressa dal Procuratore generale. Il dott. Corsaro, che ha sostituito il consigliere relatore, astenutosi per incompatibilità, è intervenuto nel giudizio di appello solo all'ultima udienza, fissata per le repliche, alle quali il P.G. ha rinunciato, e ha fatto parte del collegio giudicante senza avere assistito alla discussione, neppure fonoregistrata.
3. Alla luce della pacifica ricostruzione dei fatti processuali, osserva il Collegio che si è verificata la nullità assoluta prevista dall'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., denunciata in alcuni ricorsi e comunque rilevabile d'ufficio e insanabile, poiché, ai sensi dell'art. 179, comma 2, del codice di rito, «sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge». Di recente questa Corte ha ribadito che il principio di immutabilità del giudice, sancito dalla suddetta norma, si applica anche nel caso in cui l'attività dibattimentale consista nella sola discussione, senza che vi sia l'acquisizione di prove ed «è rispettato quando l'organo giudicante che procede alla deliberazione sia lo stesso che abbia partecipato interamente al dibattimento, svolgendo la relativa attività di formazione della prova e ascoltando le parti nelle rispettive discussioni, al cui esito, solo, il presidente del collegio, ai sensi dell'art. 526 cod. proc. pen., dichiara chiuso il dibattimento» (Sez. 6, n. 17982 del 21/11/2017, dep. 2018, Mancini, Rv. 273006). La nullità assoluta per violazione del principio dell'immutabilità del giudice si verifica anche solo in presenza di un frazionamento degli interventi conclusivi delle parti svolti dinanzi a due collegi diversamente composti, non essendo possibile, per la discussione, a differenza che per quanto attiene alle prove orali, la rinnovazione mediante lettura (Sez. 5, n. 48510 del 21/11/2013, Aiello, Rv. 257717; Sez. 5, n. 45649 del 25/09/2012, Scambia, Rv. 254004).Anche da ultimo questa Corte ha ribadito che «il principio di immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., postulando l'osservanza della sequenza procedimentale prevista per le ipotesi di mutamento collegiale, si applica anche ai casi - analoghi a quello in esame - in cui l'attività dibattimentale riguardi il giudizio di appello e consista nella sola discussione, senza che vi sia stata l'acquisizione di prove» (Sez. 1, n. 20789 del 12/04/2019, Napoli, non mass.). In altra recente decisione (Sez. 5, n. 5465 del 10/10/2018, dep. 2019, Caterino, non mass.), conforme all'orientamento ora richiamato, si è pure dato atto di una risalante pronunzia (Sez. 3, n. 18856 del 11/03/2003, Rv. 224912, Scalise) nella quale, invece, si era dato rilievo al comportamento acquiescente delle parti in ordine, però, alla mancata rinnovazione in sede d'appello della sola relazione e non già della discussione delle parti.
4. Il richiamo al disposto dell'art. 190 bis cod. proc. pen., operato dalla Corte territoriale, non è affatto pertinente, in quanto la norma prevede i presupposti per il nuovo esame in dibattimento dei testimoni e dei soggetti indicati dall'art. 210 cod. proc. pen., già sentiti in contraddittorio, in determinati processi per gravi reati. Il principio, sopra ricordato, affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, è peraltro conforme alla formulazione letterale dell'art. 525, comma 2, prima parte, cod. proc. pen., che «evidenzia inequivocabilmente che, in virtù del principio d'immutabilità del giudice, l'intero "dibattimento" deve svolgersi dinanzi al giudice nella composizione che provvederà alla deliberazione conclusiva» (così Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754). Il dibattimento di appello (art. 602 cod. proc. pen.) - per il quale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative al giudizio di primo grado (art. 598 cod. proc. pen.) - comprende anche la discussione, nella quale, di regola, dopo la relazione della causa, si sostanzia il processo di secondo grado;
è in qualche misura ovvio che tutti i componenti del Collegio chiamati ad assumere la decisione debbano avere assistito alla (intera) discussione delle parti, altrimenti ridotta a simulacro, con un inammissibile svilimento del contributo dialettico fornito dalle parti, pur in un giudizio fondamentalmente cartolare. Diversamente da quanto ritenuto dal Procuratore generale, vi è una radicale differenza rispetto alla situazione che ben può verificarsi nel giudizio di primo grado, nel caso in cui le parti non chiedano la rinnovazione delle prove assunte davanti ad un giudice diverso. In questa ipotesi, infatti, il nuovo giudice, che pure non ha assistito alla istruzione dibattimentale, dispone dei verbali di udienza, con le trascrizioni, inseriti nel fascicolo per il dibattimento, pienamente utilizzabili ai fini della decisione.- Infatti, secondo la costante giurisprudenza di legittimità e costituzionale, ricordata nella sentenza Bajrami, sopra citata, i verbali delle prove assunte nella pregressa fase dibattimentale fanno già parte del contenuto del fascicolo per il dibattimento a disposizione del nuovo giudice e quella fase, pur soggetta a rinnovazione, conserva comunque il carattere di attività legittimamente compiuta, cosicché «non è irragionevole né lesivo dei principi di oralità e immediatezza che la medesima, attraverso lo strumento della lettura (successivamente alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale) entri nel contraddittorio delle parti e venga recuperata ai fini della decisione». Non è condivisibile neppure l'assunto del Procuratore generale, secondo il quale nel caso di specie vi fu inerzia da parte delle difese. Risulta, infatti, che all'udienza dell'Il settembre 2019, la Corte territoriale, come primo atto, senza instaurare alcun contraddittorio, dispose con ordinanza la rinnovazione automatica degli atti processuali (sostanziatisi - come detto - nella sola discussione), assunti davanti ad un collegio diversamente composto, così esplicitando solo in quel momento la volontà di non procedere ad una nuova discussione. Immediatamente dopo, la difesa di AT AS contestò la legittimità dell'ordinanza, vista la non pertinenza del richiamo all'art. 190 bis cod. proc. pen., che - si legge nel verbale di udienza - "fa riferimento ad atti d'istruttoria dibattimentale, mentre nel caso di specie nel dibattimento si è proceduto alla discussione orale dei difensori, neppure fonoregistrata". Con tale eccezione risultava evidente come la difesa intendesse procedere ad una nuova discussione dinanzi al collegio diversamente composto, che invece fu preclusa a seguito del rigetto della "richieste difensive" contenuto nella seconda ordinanza.
5. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio per nuovo giudizio davanti ad altra sezione della stessa Corte territoriale. L'annullamento viene disposto nei confronti di tutti i ricorrenti, compresi quelli che non hanno proposto lo specifico motivo (BE e Di RA) o lo hanno proposto con una memoria tardiva (LE), in quanto fatta pervenire 1'11 giugno 2020. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il termine di quindici giorni per il deposito delle memorie difensive, previsto dall'art. 611 cod. proc. pen., relativamente al procedimento in camera di consiglio, è applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica e la sua inosservanza esime la Corte di cassazione dall'obbligo di prendere in esame le stesse (Sez. 6, n. 11630 del 27/02/2020, A., Rv. 278719; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. -2020, Fasciani, Rv. 278745; Sez. 3, n. 50200 del 28/04/2015, Ciotti, Rv. 265935; Sez. 1, n. 19925 del 04/04/2014, Cutrì, Rv. 259618). Inoltre, sempre con riferimento alla suddetta memoria presentata nell'interesse di LE, va ribadito che gli atti che pongono questioni ulteriori rispetto a quelle dedotte con i motivi di impugnazione non sono da considerare memorie ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., sicché, in relazione ad essi, si applica la disciplina dei motivi nuovi di cui all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguenza che il contenuto si può valutare solo se e in quanto sia coerente con le questioni devolute con l'impugnazione (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, in motivazione;
Sez. 5 , n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850; Sez. 2, n. 36118 del 26/06/2019, F., Rv. 277076; Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Montante, Rv. 275158; Sez. 1, n. 34461 del 10/03/2015, Pica, Rv. 264493). Nel caso di specie con il ricorso la difesa non aveva in alcun modo trattato il profilo della nullità di cui si tratta. Ciononostante, la nullità assoluta è rilevabile per LE, così come per BE e Di RA, poiché i tre ricorsi sono ammissibili, non risultando la manifesta infondatezza dei motivi proposti, che - secondo l'insegnamento delle Sezioni unite - «deve emergere ictu ocull, senza un particolare sfoggio di dialettica per rilevarla, altrimenti verrebbe meno ogni possibilità di distinguerla dalla "semplice infondatezza", e deve essere delibata secondo canoni valutativi equilibrati ma di massimo rigore, orientati ad evidenziare la pretestuosità della questione dedotta» (così Se