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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 2464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2464 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Giovanni Galasso Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo civile d'appello, iscritto al n. 5129/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 2786/2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 18/9/2018, pendente
TRA
, (C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Parte_1 C.F._1
Rianna (C.F. ) e Gianluca Rianna (C.F. ; C.F._2 C.F._3
Appellante
E
(C.F. ), (C.F. CP_1 CodiceFiscale_4 CP_2
) e (C.F. ), in C.F._5 Controparte_3 C.F._6 proprio e nella qualità di eredi di deceduta in data 5/1/2019, difesi e Persona_1 rappresentati dall'avv. Nicola Purgato (C.F. ); C.F._7
Appellati
1 NONCHÉ
in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa P_ CP_5 dall'avv. Letizia Liccardi (C.F. ); C.F._8
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, e convenivano in CP_1 CP_2 Controparte_3 Persona_1
giudizio, innanzi al Tribunale di S. Maria C.V., e la per sentirli Parte_1 P_ condannare in solido al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento del contratto preliminare del 20.4.1978 con il quale (padre di ) si era Parte_2 Parte_1
impegnato a vendere a (dante causa degli attori) un appezzamento di Persona_2
terreno sito in S. Nicola La Strada località “Pizzo della Bufala”. A sostegno della domanda gli attori deducevano che , violando l'impegno assunto dal padre con il contratto Parte_1
del 20.4.1978, aveva venduto il medesimo terreno alla in data 27.6.2005. P_
Per tali ragioni gli attori chiedevano la condanna del e della al Pt_1 P_ risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento agli obblighi assunti nel contratto del
1978, nonché dichiararsi l'inefficacia nei loro confronti, ex art. 2901 c.c., del contratto con il quale il aveva trasferito alla la proprietà del predetto terreno. Pt_1 P_
I convenuti si costituivano chiedendo il rigetto di entrambe le domande, ritenendo insussistenti sia l'inadempimento al contratto preliminare sia i presupposti per dichiarare l'inefficacia del contratto ex art. 2901 c.c.
Con la sentenza n. 2786/2018, pubblicata il 18/09/2018, il Tribunale riteneva sussistente l'inadempimento al contratto preliminare del 20.4.1978 e condannava al Parte_1
pagamento, in favore degli attori, della somma di € 276.820,02 (pari alla differenza di valore del terreno tra la data del preliminare e quella della seconda vendita), mentre rigettava sia la domanda risarcitoria proposta nei confronti della che l'azione P_
revocatoria, non ritenendo sussistenti i presupposti ex art. 2901 c.c.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , deducendo che il Tribunale Parte_1
avrebbe errato nell'affermare la sussistenza dell'inadempimento all'obbligo di vendere il terreno, considerato che il preliminare del 20.4.1978 era stato stipulato da suo padre sul
2 presupposto che egli avrebbe acquistato il terreno dal proprietario ( ) in base Persona_3
ad un precedente preliminare del 5.4.1978; tale ultimo contratto, tuttavia, era stato risolto con sentenza 685/1986 del Tribunale di SMCV, circostanza che aveva impedito di dare esecuzione al preliminare del 20.4.1978.
L'appellante, inoltre, ha dedotto che l'acquisto da parte sua del terreno era avvenuto nell'ambito di una vicenda traslativa del tutto diversa dagli accordi del
1978, ossia a seguito dell'acquisto all'incanto nel corso di una procedura esecutiva immobiliare.
Infine, il ha contestato la quantificazione del danno operata dal Tribunale, Pt_1
ritenendo che il corretto valore del terreno al momento della seconda vendita sarebbe stato di € 132.000, con conseguente necessità di ridurre l'entità del danno liquidato.
Per tali ragioni l'appellante ha chiesto in via principale la riforma integrale della sentenza impugnata ed il rigetto di tutte le domande proposte nei suoi confronti;
in via subordinata, ha chiesto riformarsi quantomeno il capo della sentenza che aveva quantificato il danno da inadempimento e quello che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti della P_
, e si sono costituiti, in proprio e quali eredi della madre CP_1 CP_2 CP_3
(deceduta il 5.1.2019), chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello Persona_1
incidentale con il quale hanno chiesto la riforma dei capi della sentenza con i quali il
Tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti della P_
nonché la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c.
La si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della P_
sentenza.
All'udienza del 7/1/2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
3 Il Tribunale ha accolto la domanda proposta dagli eredi di ritenendo Persona_2
che avesse violato l'obbligo, assunto dal padre il 20.4.1978, di vendere la Parte_1
proprietà del terreno al trasferendo il medesimo bene alla In tale CP_1 P_
condotta il Tribunale ha ravvisato un inadempimento ex art. 1218 c.c., condannando il al risarcimento del danno, quantificato nella differenza tra il prezzo di acquisto Pt_1
pattuito con il preliminare del 1978 e il maggior valore commerciale acquisito dall'immobile al momento della trascrizione dell'atto di vendita del terreno in favore della
P_
La Corte ritiene che il ragionamento seguito dal Tribunale non sia condivisibile per le seguenti motivazioni.
Nel contratto preliminare del 20.4.1978 si impegnava a vendere a Parte_2 il terreno che a lui era pervenuto “tramite compromesso di vendita con il Persona_2
signor stipulato in data 5 aprile 1978”. Dunque, nel preliminare Persona_3 Pt_3
le parti espressamente richiamavano il precedente preliminare del 5 aprile con il
[...]
quale il si era impegnato ad acquistare il medesimo fondo dal proprietario Pt_1 [...]
. Il pertanto, era consapevole che il terreno che si era impegnato ad Per_3 CP_1
acquistare non era di proprietà del ma del . Pt_1 Per_3
Ebbene, con la sentenza n. 625/1986 il Tribunale di SMCV ha ritenuto risolto il preliminare del 5.4.1978 tra il ed il ordinando a quest'ultimo di restituire al Pt_1 Per_3
le somme incassate in esecuzione del contratto. Tale Parte_4 pronuncia è scaturita dall'azione promossa dal Curatore del Parte_4 che, avvalendosi dei poteri previsti dall'art. 72 L. Fall., ha inteso sciogliersi dagli effetti del contratto. Il venir meno degli effetti obbligatori del primo contratto preliminare ha implicitamente fatto venir meno, per fatti concludenti, anche il secondo preliminare, la cui esecuzione presupponeva l'acquisto del terreno in esecuzione del primo contratto.
In casi analoghi la giurisprudenza ha più volte precisato che “l'esercizio da parte del curatore della facoltà di scelta tra lo scioglimento o il subingresso nel contratto preliminare di vendita pendente, ai sensi dell'art. 72 legge fall. (nel testo, vigente "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006), può anche essere tacito, ovvero espresso per fatti concludenti, non essendo necessario un negozio formale, né
4 un atto di straordinaria amministrazione e dunque non ricorrendo la necessità dell'autorizzazione del giudice delegato, trattandosi di una prerogativa discrezionale del curatore” (Cass. Sez. 1, Sent. n. 25876 del 02/12/2011).
Dunque, nel caso in esame l'esplicito scioglimento dal primo preliminare ha determinato l'implicito scioglimento anche del secondo, rendendo impossibile il trasferimento della proprietà del fondo dal al e, conseguentemente, Per_3 Pt_1
anche il trasferimento del bene dal al In sostanza, gli effetti obbligatori di Pt_1 CP_1
entrambi i preliminari sono venuti meno, con la conseguenza che il terreno è rimasto sempre nella proprietà Tanto è vero che il terreno è passato da ai suoi eredi, Per_3 Persona_3
e nei cui confronti è stata intrapresa la procedura esecutiva Controparte_6 CP_7
immobiliare n. 367/1999, ad istanza della creditrice , nell'ambito della quale CP_8 il bene è stato venduto all'incanto ed acquistato da , per il prezzo di € Parte_1
151.473,78.
Sotto tale profilo il Tribunale ha commesso un ulteriore errore laddove ha affermato che, a seguito della chiusura della procedura fallimentare di , egli (ritornato Parte_2
in bonis) sarebbe divenuto proprietario del terreno a seguito della vendita nell'ambito della procedura esecutiva. Come detto, infatti, il bene è stato acquistato nel 2005 dal e Parte_1
non dal padre (che all'epoca era già deceduto). Pt_2
In sintesi, dall'analisi del complesso degli elementi sopra considerati, il Collegio ritiene che gli effetti obbligatori del contratto preliminare del 20.4.1978 siano venuti meno a seguito dello scioglimento del precedente preliminare del 5.4.1978 accertato dalla sentenza n. 625/1986. Per tale ragione, non aveva più alcun obbligo di trasferire il Parte_2
bene al essendo la prestazione divenuta impossibile, obbligo che, pertanto, non può CP_1
Parte essersi trasferito al figlio Quest'ultimo, d'altronde, ha acquistato la proprietà del terreno solo nel 2005 (a distanza di quasi trent'anni dal preliminare) a seguito di una vicenda traslativa del tutto autonoma da quella conseguente agli accordi del 1978, ossia nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare. Da ciò consegue che , Parte_1
divenuto proprietario a seguito del decreto di trasferimento emesso dal g.e., legittimamente ha disposto del bene vendendolo alla non essendo vincolato in alcun modo dal P_
contratto sottoscritto dal padre ventisette anni prima.
5 Per tali ragioni, non è configurabile alcun inadempimento del e, Pt_1
conseguentemente, non sussiste alcun diritto degli eredi di chiedere il risarcimento CP_1
dei danni. Gli appellati, al più, avrebbero avuto diritto di chiedere la restituzione del prezzo versato in esecuzione del preliminare, domanda che però non è mai stata avanzata nel presente processo.
In conclusione, l'appello proposto dal va accolto e, in riforma della sentenza Pt_1
impugnata, va rigettata la domanda di condanna avanzata in primo grado dagli appellati nei suoi confronti.
All'accoglimento dell'appello principale consegue il rigetto dell'appello incidentale, tenuto conto che l'assenza dell'inadempimento del determina l'infondatezza della Pt_1
medesima domanda risarcitoria avanzata anche nei confronti della Inoltre, P_
l'assenza del credito vantato dai determina il difetto di uno dei presupposti per la CP_1
proposizione della domanda revocatoria ex art. 2901 c.c.
All'accoglimento dell'appello consegue la condanna degli appellati in solido tra CP_1
loro, al pagamento in favore del e della delle spese della fase cautelare e di Pt_1 P_
entrambi i gradi di giudizio di merito, con attribuzione ai rispettivi difensori anticipatari.
Il compenso va liquidato in base ai parametri di cui al d.m. Giustizia 55/2014, tenuto conto che il valore delle cause di revocatoria si determina in relazione all'entità del credito a tutela del quale è esercitata l'azione ex art. 5 comma 1 d.m. Giustizia 55/2014; per il giudizio di secondo grado il compenso è dovuto, tenuto conto del medesimo valore, ai sensi del d.m. 147/22.
La liquidazione va eseguita, pertanto, nei seguenti importi:
Fase cautelare
Fase di studio della controversia € 1.215,00
Fase introduttiva del giudizio € 573,00
Fase istruttoria e/o di trattazione € 1.890,00
Fase decisionale € 844,00
Compenso tabellare € 4.522,00
6 Primo grado
Fase di studio della controversia € 2.430,00
Fase introduttiva del giudizio € 1.550,00
Fase istruttoria e/o di trattazione € 5.400,00
Fase decisionale € 4.050,00
Compenso tabellare € 13.430,00
Secondo grado
Fase di studio della controversia € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione € 4.326,00
Fase decisionale € 5.103,00
Compenso tabellare € 14.317,00
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico degli appellanti incidentali, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'appello incidentale, come previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 2786/2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 18/9/2018, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda risarcitoria proposta nei confronti di . Parte_1
2. Rigetta l'appello incidentale proposto da , e CP_1 CP_2 [...]
CP_3
3. Condanna , e in solido tra loro, al CP_1 CP_2 Controparte_3
pagamento, in favore di , delle spese di entrambi i gradi di giudizio che Parte_1 liquida, per il giudizio cautelare in € 4.522,00 per compenso professionale ed €
565,25 per rimborso spese generali, per il giudizio di primo grado in € 13.430,00 per
7 compenso professionale ed € 1.678,75 per rimborso spese generali e, per il giudizio di appello in € 777,00 per spese vive, € 14.317,00 per compenso professionale ed €
2.147,55 per rimborso spese generali, il tutto con distrazione in favore degli avv.ti
Andrea Rianna e Gianluca Rianna per dichiarato anticipo.
4. Condanna , e in solido tra loro, al CP_1 CP_2 Controparte_3
pagamento, in favore della delle spese di entrambi i gradi di giudizio che P_ liquida, per il giudizio cautelare in € 4.522,00 per compenso professionale ed €
565,25 per rimborso spese generali, per il giudizio di primo grado in € 13.430,00 per compenso professionale ed € 1.678,75 per rimborso spese generali e, per il giudizio di appello in € 14.317,00 per compenso professionale ed € 2.147,55 per rimborso spese generali, il tutto con distrazione in favore dell'avv. Letizia Liccardi per dichiarato anticipo.
5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti incidentali, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto l'appello incidentale.
Così deciso in Napoli, il 13 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Giovanni Galasso Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo civile d'appello, iscritto al n. 5129/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 2786/2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 18/9/2018, pendente
TRA
, (C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Parte_1 C.F._1
Rianna (C.F. ) e Gianluca Rianna (C.F. ; C.F._2 C.F._3
Appellante
E
(C.F. ), (C.F. CP_1 CodiceFiscale_4 CP_2
) e (C.F. ), in C.F._5 Controparte_3 C.F._6 proprio e nella qualità di eredi di deceduta in data 5/1/2019, difesi e Persona_1 rappresentati dall'avv. Nicola Purgato (C.F. ); C.F._7
Appellati
1 NONCHÉ
in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa P_ CP_5 dall'avv. Letizia Liccardi (C.F. ); C.F._8
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, e convenivano in CP_1 CP_2 Controparte_3 Persona_1
giudizio, innanzi al Tribunale di S. Maria C.V., e la per sentirli Parte_1 P_ condannare in solido al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento del contratto preliminare del 20.4.1978 con il quale (padre di ) si era Parte_2 Parte_1
impegnato a vendere a (dante causa degli attori) un appezzamento di Persona_2
terreno sito in S. Nicola La Strada località “Pizzo della Bufala”. A sostegno della domanda gli attori deducevano che , violando l'impegno assunto dal padre con il contratto Parte_1
del 20.4.1978, aveva venduto il medesimo terreno alla in data 27.6.2005. P_
Per tali ragioni gli attori chiedevano la condanna del e della al Pt_1 P_ risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento agli obblighi assunti nel contratto del
1978, nonché dichiararsi l'inefficacia nei loro confronti, ex art. 2901 c.c., del contratto con il quale il aveva trasferito alla la proprietà del predetto terreno. Pt_1 P_
I convenuti si costituivano chiedendo il rigetto di entrambe le domande, ritenendo insussistenti sia l'inadempimento al contratto preliminare sia i presupposti per dichiarare l'inefficacia del contratto ex art. 2901 c.c.
Con la sentenza n. 2786/2018, pubblicata il 18/09/2018, il Tribunale riteneva sussistente l'inadempimento al contratto preliminare del 20.4.1978 e condannava al Parte_1
pagamento, in favore degli attori, della somma di € 276.820,02 (pari alla differenza di valore del terreno tra la data del preliminare e quella della seconda vendita), mentre rigettava sia la domanda risarcitoria proposta nei confronti della che l'azione P_
revocatoria, non ritenendo sussistenti i presupposti ex art. 2901 c.c.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , deducendo che il Tribunale Parte_1
avrebbe errato nell'affermare la sussistenza dell'inadempimento all'obbligo di vendere il terreno, considerato che il preliminare del 20.4.1978 era stato stipulato da suo padre sul
2 presupposto che egli avrebbe acquistato il terreno dal proprietario ( ) in base Persona_3
ad un precedente preliminare del 5.4.1978; tale ultimo contratto, tuttavia, era stato risolto con sentenza 685/1986 del Tribunale di SMCV, circostanza che aveva impedito di dare esecuzione al preliminare del 20.4.1978.
L'appellante, inoltre, ha dedotto che l'acquisto da parte sua del terreno era avvenuto nell'ambito di una vicenda traslativa del tutto diversa dagli accordi del
1978, ossia a seguito dell'acquisto all'incanto nel corso di una procedura esecutiva immobiliare.
Infine, il ha contestato la quantificazione del danno operata dal Tribunale, Pt_1
ritenendo che il corretto valore del terreno al momento della seconda vendita sarebbe stato di € 132.000, con conseguente necessità di ridurre l'entità del danno liquidato.
Per tali ragioni l'appellante ha chiesto in via principale la riforma integrale della sentenza impugnata ed il rigetto di tutte le domande proposte nei suoi confronti;
in via subordinata, ha chiesto riformarsi quantomeno il capo della sentenza che aveva quantificato il danno da inadempimento e quello che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti della P_
, e si sono costituiti, in proprio e quali eredi della madre CP_1 CP_2 CP_3
(deceduta il 5.1.2019), chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello Persona_1
incidentale con il quale hanno chiesto la riforma dei capi della sentenza con i quali il
Tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti della P_
nonché la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c.
La si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della P_
sentenza.
All'udienza del 7/1/2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
3 Il Tribunale ha accolto la domanda proposta dagli eredi di ritenendo Persona_2
che avesse violato l'obbligo, assunto dal padre il 20.4.1978, di vendere la Parte_1
proprietà del terreno al trasferendo il medesimo bene alla In tale CP_1 P_
condotta il Tribunale ha ravvisato un inadempimento ex art. 1218 c.c., condannando il al risarcimento del danno, quantificato nella differenza tra il prezzo di acquisto Pt_1
pattuito con il preliminare del 1978 e il maggior valore commerciale acquisito dall'immobile al momento della trascrizione dell'atto di vendita del terreno in favore della
P_
La Corte ritiene che il ragionamento seguito dal Tribunale non sia condivisibile per le seguenti motivazioni.
Nel contratto preliminare del 20.4.1978 si impegnava a vendere a Parte_2 il terreno che a lui era pervenuto “tramite compromesso di vendita con il Persona_2
signor stipulato in data 5 aprile 1978”. Dunque, nel preliminare Persona_3 Pt_3
le parti espressamente richiamavano il precedente preliminare del 5 aprile con il
[...]
quale il si era impegnato ad acquistare il medesimo fondo dal proprietario Pt_1 [...]
. Il pertanto, era consapevole che il terreno che si era impegnato ad Per_3 CP_1
acquistare non era di proprietà del ma del . Pt_1 Per_3
Ebbene, con la sentenza n. 625/1986 il Tribunale di SMCV ha ritenuto risolto il preliminare del 5.4.1978 tra il ed il ordinando a quest'ultimo di restituire al Pt_1 Per_3
le somme incassate in esecuzione del contratto. Tale Parte_4 pronuncia è scaturita dall'azione promossa dal Curatore del Parte_4 che, avvalendosi dei poteri previsti dall'art. 72 L. Fall., ha inteso sciogliersi dagli effetti del contratto. Il venir meno degli effetti obbligatori del primo contratto preliminare ha implicitamente fatto venir meno, per fatti concludenti, anche il secondo preliminare, la cui esecuzione presupponeva l'acquisto del terreno in esecuzione del primo contratto.
In casi analoghi la giurisprudenza ha più volte precisato che “l'esercizio da parte del curatore della facoltà di scelta tra lo scioglimento o il subingresso nel contratto preliminare di vendita pendente, ai sensi dell'art. 72 legge fall. (nel testo, vigente "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006), può anche essere tacito, ovvero espresso per fatti concludenti, non essendo necessario un negozio formale, né
4 un atto di straordinaria amministrazione e dunque non ricorrendo la necessità dell'autorizzazione del giudice delegato, trattandosi di una prerogativa discrezionale del curatore” (Cass. Sez. 1, Sent. n. 25876 del 02/12/2011).
Dunque, nel caso in esame l'esplicito scioglimento dal primo preliminare ha determinato l'implicito scioglimento anche del secondo, rendendo impossibile il trasferimento della proprietà del fondo dal al e, conseguentemente, Per_3 Pt_1
anche il trasferimento del bene dal al In sostanza, gli effetti obbligatori di Pt_1 CP_1
entrambi i preliminari sono venuti meno, con la conseguenza che il terreno è rimasto sempre nella proprietà Tanto è vero che il terreno è passato da ai suoi eredi, Per_3 Persona_3
e nei cui confronti è stata intrapresa la procedura esecutiva Controparte_6 CP_7
immobiliare n. 367/1999, ad istanza della creditrice , nell'ambito della quale CP_8 il bene è stato venduto all'incanto ed acquistato da , per il prezzo di € Parte_1
151.473,78.
Sotto tale profilo il Tribunale ha commesso un ulteriore errore laddove ha affermato che, a seguito della chiusura della procedura fallimentare di , egli (ritornato Parte_2
in bonis) sarebbe divenuto proprietario del terreno a seguito della vendita nell'ambito della procedura esecutiva. Come detto, infatti, il bene è stato acquistato nel 2005 dal e Parte_1
non dal padre (che all'epoca era già deceduto). Pt_2
In sintesi, dall'analisi del complesso degli elementi sopra considerati, il Collegio ritiene che gli effetti obbligatori del contratto preliminare del 20.4.1978 siano venuti meno a seguito dello scioglimento del precedente preliminare del 5.4.1978 accertato dalla sentenza n. 625/1986. Per tale ragione, non aveva più alcun obbligo di trasferire il Parte_2
bene al essendo la prestazione divenuta impossibile, obbligo che, pertanto, non può CP_1
Parte essersi trasferito al figlio Quest'ultimo, d'altronde, ha acquistato la proprietà del terreno solo nel 2005 (a distanza di quasi trent'anni dal preliminare) a seguito di una vicenda traslativa del tutto autonoma da quella conseguente agli accordi del 1978, ossia nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare. Da ciò consegue che , Parte_1
divenuto proprietario a seguito del decreto di trasferimento emesso dal g.e., legittimamente ha disposto del bene vendendolo alla non essendo vincolato in alcun modo dal P_
contratto sottoscritto dal padre ventisette anni prima.
5 Per tali ragioni, non è configurabile alcun inadempimento del e, Pt_1
conseguentemente, non sussiste alcun diritto degli eredi di chiedere il risarcimento CP_1
dei danni. Gli appellati, al più, avrebbero avuto diritto di chiedere la restituzione del prezzo versato in esecuzione del preliminare, domanda che però non è mai stata avanzata nel presente processo.
In conclusione, l'appello proposto dal va accolto e, in riforma della sentenza Pt_1
impugnata, va rigettata la domanda di condanna avanzata in primo grado dagli appellati nei suoi confronti.
All'accoglimento dell'appello principale consegue il rigetto dell'appello incidentale, tenuto conto che l'assenza dell'inadempimento del determina l'infondatezza della Pt_1
medesima domanda risarcitoria avanzata anche nei confronti della Inoltre, P_
l'assenza del credito vantato dai determina il difetto di uno dei presupposti per la CP_1
proposizione della domanda revocatoria ex art. 2901 c.c.
All'accoglimento dell'appello consegue la condanna degli appellati in solido tra CP_1
loro, al pagamento in favore del e della delle spese della fase cautelare e di Pt_1 P_
entrambi i gradi di giudizio di merito, con attribuzione ai rispettivi difensori anticipatari.
Il compenso va liquidato in base ai parametri di cui al d.m. Giustizia 55/2014, tenuto conto che il valore delle cause di revocatoria si determina in relazione all'entità del credito a tutela del quale è esercitata l'azione ex art. 5 comma 1 d.m. Giustizia 55/2014; per il giudizio di secondo grado il compenso è dovuto, tenuto conto del medesimo valore, ai sensi del d.m. 147/22.
La liquidazione va eseguita, pertanto, nei seguenti importi:
Fase cautelare
Fase di studio della controversia € 1.215,00
Fase introduttiva del giudizio € 573,00
Fase istruttoria e/o di trattazione € 1.890,00
Fase decisionale € 844,00
Compenso tabellare € 4.522,00
6 Primo grado
Fase di studio della controversia € 2.430,00
Fase introduttiva del giudizio € 1.550,00
Fase istruttoria e/o di trattazione € 5.400,00
Fase decisionale € 4.050,00
Compenso tabellare € 13.430,00
Secondo grado
Fase di studio della controversia € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione € 4.326,00
Fase decisionale € 5.103,00
Compenso tabellare € 14.317,00
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico degli appellanti incidentali, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'appello incidentale, come previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 2786/2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 18/9/2018, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda risarcitoria proposta nei confronti di . Parte_1
2. Rigetta l'appello incidentale proposto da , e CP_1 CP_2 [...]
CP_3
3. Condanna , e in solido tra loro, al CP_1 CP_2 Controparte_3
pagamento, in favore di , delle spese di entrambi i gradi di giudizio che Parte_1 liquida, per il giudizio cautelare in € 4.522,00 per compenso professionale ed €
565,25 per rimborso spese generali, per il giudizio di primo grado in € 13.430,00 per
7 compenso professionale ed € 1.678,75 per rimborso spese generali e, per il giudizio di appello in € 777,00 per spese vive, € 14.317,00 per compenso professionale ed €
2.147,55 per rimborso spese generali, il tutto con distrazione in favore degli avv.ti
Andrea Rianna e Gianluca Rianna per dichiarato anticipo.
4. Condanna , e in solido tra loro, al CP_1 CP_2 Controparte_3
pagamento, in favore della delle spese di entrambi i gradi di giudizio che P_ liquida, per il giudizio cautelare in € 4.522,00 per compenso professionale ed €
565,25 per rimborso spese generali, per il giudizio di primo grado in € 13.430,00 per compenso professionale ed € 1.678,75 per rimborso spese generali e, per il giudizio di appello in € 14.317,00 per compenso professionale ed € 2.147,55 per rimborso spese generali, il tutto con distrazione in favore dell'avv. Letizia Liccardi per dichiarato anticipo.
5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti incidentali, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto l'appello incidentale.
Così deciso in Napoli, il 13 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
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