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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 2588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2588 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8258/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 8258/2022, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale – Appello avverso la sentenza n. 34049/2021- R.G. 11456/2015 – del Giudice di Pace di Napoli dott.ssa Antonietta De Simone, emessa in data
18.11.2021 e depositata in cancelleria in data 22.11.2021.
TRA
(C.F. ),nata a [...], il [...] Parte_1 C.F._1
in proprio e quale genitore esercente la rappresentanza genitoriale sui minori Per_1
(C.F. )nato a [...], il 08\01\2005,
[...] C.F._2 Parte_2
C.F. )nata a [...], il 05\01\2007,
[...] C.F._3 Parte_3
(C.F. )nato a [...], il 31\08\1996,
[...] C.F._4 Parte_4
(C.F. nato a [...], il 19\09\1999, tutti res.ti in
[...] C.F._5
Secondigliano (Na), alla Via Corso Secondigliano, n. 181, elett.tedom.ti in Giugliano in Campania, alla via G. C. ABBA, 3, presso lo studio dell'Avv. Luigi
FRASCOGNA che li rappresenta e difende;
Appellanti
CONTRO
1 con sede in Mogliano Veneto (TV), alla via Controparte_1
Marocchesa, 14, in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., Dott. p Controparte_2
(Amministratore Delegato) e Dott. (Direttore
[...] Controparte_3
Generale), rappresentata e difesa - giusta procura generali alle liti del 16. 01.2015 in autentica Notaio dott. di Treviso, iscritta ai nn. Persona_2
186905/30367 di Rep./Racc. – dagli Avv.ti Paola Traversari e Mario Tedesco presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli al Centro Direzionale Isola A/7;
Appellata
(CF. ) res.te e dom.to in 80100 Napoli, Controparte_4 C.F._6
quartiere Fuorigrotta, alla Via Pasquale Leonardi Cattolica.
Appellato contumace
Conclusioni come da note scritte depositate dagli appellanti in data 04.12.2024 e dall'appellata in data 03.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione notificato il 29/12/2014-25/01/2016, il Sig. , Parte_5
conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Napoli il Sig. CP_4
e le per ivi sentirli condannare al
[...] Controparte_5
risarcimento dei danni subiti in data 23.01.2009 alle ore 21.00 circa in Napoli –
Secondigliano alla via C.so Secondigliano all'altezza della “Farmacia del Corso”.
Nelle predette circostanze di tempo e di luogo, il sig. subiva lesioni Parte_5
personali a causa del motociclo Yamaha tg. CK27142, assicurato per i rischi CP_6
dalla già
[...] Controparte_1 Controparte_7
2 Il conducente del predetto motociclo, nel transitare in C.so Secondigliano, non avvedendosi per distrazione e/o imperizia, del sig. che in quel Parte_5
momento era intento attraversare sulle apposite strisce pedonali, lo investiva scaraventandolo al suolo;
A seguito dell'urto e della inevitabile caduta al suolo, il sig. lamentava forti Pt_5
dolori per il corpo in particolare all'avambraccio e gamba destra, tanto da essere soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale “San Giovanni Bosco di
Napoli”.
Il sig. pertanto, chiedeva di essere risarcito per le lesioni personali subite ivi Pt_5
compreso ITT, ITP, danno da vita da relazione, danno biologico e morale.
Si costituiva in giudizio la la quale impugnava in fatto ed Controparte_5
in diritto il sinistro e rilevava sin dal primo atto difensivo il fatto storico.
Incardinata la causa innanzi al Giudice di Pace di Napoli, integrato il contraddittorio nei confronti del responsabile civile, espletata la prova per testi, rassegnate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione. Con ordinanza del 22.06.2018, il
Giudice di Pace rimetteva la causa sul ruolo, per procedere all'espletamento id Ctu medico legale. Nelle more decedeva il danneggiato.
Riassunto il giudizio dagli eredi del espletata la Ctu medico legale su scorta Pt_5
documentale, depositati gli atti e rese le conclusioni, con Sentenza n.n. 34049/2021, il
Giudice di prime cure così statuiva: “rigetta la domanda proposta nei confronti di in quanto infondata in fatto ed in diritto per quanto esposto nella Controparte_1
parte motiva della sentenza;
compensa interamente tra le parti le spese di lite”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la sig.ra in proprio Parte_1
e quale genitore esercente la rappresentanza genitoriale sui minori , Persona_1
, , per i seguenti motivi: “1) - Parte_2 Parte_3 Parte_4
Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. omessa motivazione–. 2) Omessa valutazione del quadro probatorio. Omessa lettura della Ctu. 3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 II comma c.c.”.
L'odierna appellante chiedeva di accogliere, per i motivi di impugnazione esposti, le
3 seguenti conclusioni: “ 1. riformare, per i motivi sopra specificati, la sentenza n°
34049/2021 depositata in data 22/11/2021 dal Giudice di Pace di Napoli, nella persona della , nella parte in cui il Giudice di Pace ha Controparte_8
rigettato la domanda di parte attrice perché non provata e dichiarare di converso
l'integrale accoglimento della stessa, e pertanto fondata e provata in ordine all'An debeatur ed al quantum debeatur la domanda proposta dall'appellante;
2. in riforma della sentenza di primo grado, dichiarare esso unico ed Controparte_4
esclusivo responsabile del sinistro de quo;
3. condannarsi essa convenuta, al pagamento, sulla scorta della CTU medico legale, in favore degli istanti, nella qualità di eredi legittimi del dante causa , della complessiva somma Parte_5
di € 2148,77 di cui 692,13 per BB, 890,44, per DB temporaneo, € 527,33 per DM,
38,73 per spese mediche o al pagamento di quella ritenuta congrua dal Giudice;
4. condannare essa appellata al pagamento delle spese e Controparte_1
competenze del primo grado di giudizio, ivi comprese di Ctu, che andranno poste in via definitiva a carico di parte soccombente, con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo, 5. condannare, altresì, essa appellata alle spese e competenze del presente grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore costituito che dichiara di averne fatto anticipo.
6. Emettere ogni altro provvedimento del caso”.
In data 03.10.2022 si costituiva la società nella spiegata qualità la quale in CP_1
via preliminare ed assorbente eccepiva l'inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza della domanda.
La compagnia convenuta formulava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“1) Rigettare integralmente l'appello proposto comecchè inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza di I° grado n. 34049/2021 del Giudice di Pace di Napoli, condannando gli appellanti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, in favore dell'appellata inopportunamente provocate alla stessa, non essendo ravvisabile la compensazione delle spese. 2) In via meramente gradata ed in
4 denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta, pronunciarsi il concorso di colpa tra le parti con tutti i consequenziali provvedimenti anche in ordine alle spese”.
Incardinato il giudizio, all'udienza del 08.11.2022 ritenuta la causa matura per la decisione, veniva disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
29.09.2023. La causa veniva, infine, rimessa in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. Depositate le comparse conclusionali, tenuto conto delle contestazioni delle parti, la causa era successivamente introitata a sentenza con i termini ordinari.
La domanda è fondata e va accolta.
Preliminarmente, si rileva che non è stato acquisito il fascicolo di primo grado e che, tuttavia, esaminati gli atti, atteso che le circostanze da porre alla base della odierna decisione sono rappresentate in modo pacifico dalle parti in lite, può procedersi ugualmente alla decisione della causa.
In proposito, come afferma la Suprema Corte, si rammenta che l'acquisizione del fascicolo di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., è affidata all'apprezzamento discrezionale del Giudice dell'impugnazione, con la conseguenza che l'omessa acquisizione, cui non consegue un vizio del procedimento di secondo grado né della relativa sentenza, può essere dedotta come motivo di ricorso per Cassazione solo ove si adduca che il Giudice di appello avrebbe potuto o dovuto trarre dal fascicolo stesso elementi decisivi su uno o più punti controversi della causa, non rilevabili “aliunde”,
e specificamente indicati dalla parte interessata. (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n.
27691 del 21.11.2017).
Sempre in via preliminare, va dichiarata la contumacia di il Controparte_4
quale sebbene regolarmente citato non si è costituito in giudizio.
Nel merito non appare condivisibile la decisione del Giudice di Pace nella parte in cui così statuisce: “Nel merito la domanda appare infondata e, pertanto, va rigettata per quanto di seguito esplicitato. Ed invero il quadro probatorio delineatosi in corso di causa appare univoco nell'indurre questo giudicante a ritenere ascrivibile la colpa
5 del sinistro esclusivamente in capo all'attore; ed invero, a supporto della sua tesi
l'attore ha una prova testimoniale, escussione di un unico teste, ed una CTP contrastante con quanto relazionato dal CTU. Ad ogni buon conto il fatto storico dedotto da parte attrice, non risulta debitamente provato ex art. 2697 c.c. ma anzi risultano in atti fondati elementi di prova (orale e documentale) che inducono a ritenere la dinamica dei fatti non coincidente con quella descritta in citazione ed ascrivibile a parte convenuta. Ed infatti la tesi della compagnia di assicurazioni circa l'inattendibilità del teste, l'incompatibilità delle lesioni subite trova fondati elementi probatori nella Consulenza redatta fiduciario del GdP che ha esaminato la documentazione sanitaria contenuta nel fascicolo del deceduto nel Parte_5
2015, ed ha concluso l'elaborato peritale riconoscendo al defunto il danno Pt_5
biologico nella misura dell'1%.
Ciò non fornisce idonea prova, a parere di questo giudicante, della veridicità dei fatti;
non vi sono agli atti di causa ulteriori elementi probatori orali ovvero documentali e certi che confermino l'esistenza del nesso causale”.
Contrariamente a quanto statuito dal Giudice di primo grado, dall'esame della dichiarazione testimoniale del 10.11.2017 dell' unico testimone oculare presente al momento del sinistro riportata nei verbali di udienza emerge una ricostruzione che dà riprova del fatto per come descritta dall'attore nel proprio atto introduttivo in primo grado.
Ed infatti, all'udienza del 10.11.2017 il teste , così esponeva: Testimone_1
Ricordo che era la fine del mese di gennaio del 202 verso le 21.00. Io mi trovavo in
Napoli al Corso Secondigliano. Ero a piedi sul marciapiedi nei pressi della farmacia del corso quando ho visto una moto modello Yamaha di colore scuro che procedeva sul corso Secondigliano con direzione Capodichino verso Arzano la quale investiva il sig. mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. Preciso che il sig. Pt_5
attraversava dal marciapiedi dove mi trovavo e verso l'altro marciapiede. Pt_5
Preciso altresì che il motociclo andava a urtare il al lato sinistro del corpo Pt_5
facendolo cadere al suolo con il lato destro del corpo.
6 Non so precisare con quale parti la moto urtò il in quanto avvenne in una Pt_5
frazione di secondi.
Ricordo che mi sono avvicinato. Ho visto il conducente si era fermato per prestare soccorso e ricordo dopo alcuni minuti arrivarono sul posto anche dei parenti del che provvidero ad accompagnarlo in ospedale. Non so precisare le lesioni Pt_5
del in quanto dopo pochi minuti dall'incidente mi allontanai. Pt_5
Preciso che il è stato mentre si sparava e circa metà della semicarreggiata. Pt_5
Null'altro so”.
La dichiarazione del teste di parte attrice ha, dunque, consentito di provare la l'esclusiva responsabilità nella produzione del sinistro da parte del motociclo
Yamaha tg. CK27142ai danni del sig. . Parte_5
L'evento oggetto di causa è, poi, ulteriormente confermato dal verbale di Pronto
Soccorso n. 02276 del Presidio ospedaliero San Giovanni Bosco.
Lo stesso, infatti, risulta compatibile con i fatti di causa per le dichiarazioni rese ai sanitari dall'attore nell'immediatezza del sinistro (“riferisce investimento della strada”).Inoltre nello stesso verbale viene indicata la responsabilità di terzi nella causazione del sinistro.
I danni riportati dal sig. così come indicati nel verbale di pronto Soccorso Pt_5
“Contusione avambraccio e gamba destra”, risultano essere compatibili con la dinamica descritta dal teste di parte attrice che riferiva la caduta al suolo dell'istante sul lato destro a causa dell'urto avvenuto sul lato sinistro.
Alla luce della predetta dinamica, risulta, pertanto, evidente la responsabilità ex art. 2054 c.c., del conducente del motociclo Yamaha tg. CK27142, non avendo questi osservato diligentemente le elementari regole imposte dalla legge, senza quindi avvedersi del sig. che attraversava la strada lungo le strisce pedonali. Pt_5
L'art. 2054 c.c. primo comma, dispone il principio secondo cui “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cosa dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
7 Secondo la giurisprudenza prevalente la formulazione dell'art 2054 c.c. stabilisce una presunzione di colpa a carico del conducente, il quale è onerato di fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno prodotto dalla circolazione del veicolo;
in caso di investimento di pedone, dunque, vi sarà in ogni caso una responsabilità presunta del conducente (Cass. Civ .n. 1135/2015).
Il conducente del veicolo va esente da responsabilità per l'investimento di un pedone solo quando la condotta della vittima configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l'evento, circostanza questa configurabile ove il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile”. (Cass. n. 7417/2024).
Nel caso di specie alcuna oggettiva impossibilità di notare il pedone può essere eccepita dal conducente del motociclo Yamaha tg. CK27142. Infatti, la circostanza per cui il veicolo si trovava in prossimità di strisce pedonali, richiedeva un atteggiamento di particolare attenzione ed una predisposizione al rallentamento della velocità, in considerazione del fatto che proprio in quell'area si verificava la probabilità concreta di un attraversamento di un pedone.
L'art. 191 del Codice della strada così recita: “Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo o si trovano nelle sue immediate prossimità, quando a essi non sia vietato il passaggio. Resta fermo per i pedoni il divieto di cui all'articolo
190, comma 4.”
Il pedone che si accinge ad attraversare la strada, utilizzando un apposito attraversamento non sarebbe neppure tenuto a verificare se i mezzi in transito
8 mostrino o meno l'intenzione di rallentare e lasciarlo attraversare, potendo egli fare ragionevole affidamento sugli obblighi di cautela gravanti sui conducenti;
ciononostante, qualora la sua condotta sia connotata da estrema imprevedibilità e straordinarietà, potrà comunque sussistere un concorso di colpa.
Nel caso di specie alcuna condotta imprevedibile e straordinaria è stata adottata dal sig. . Parte_5
Giungendoal quantum debeatur, in ordine al danno non patrimoniale, occorre previamente valutare il c.d. danno biologico, che, per come stabilito dagli artt. 138 e
139 d.lgs. n. 209/2005, va individuato nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito”.
Vanno, a tal proposito, condivise le conclusioni cui è giunto il C.T.U. incaricato, dott.
, circa la sussistenza di postumi invalidanti nonché della Persona_3
compatibilità del nesso causale fra l'evento traumatico e le lesioni riportate, perché precise, esaurienti, adeguatamente motivate e rassegnate dopo un attento e scrupoloso controllo del paziente e della documentazione in atti.
Così concludeva il consulente tecnico incaricato la propria relazione: “il trauma descritto fu sicuramente conseguenza diretta dell'incidente patito dal ricorrente soddisfacendo così il nesso di causalità diretta tra evento patito dall'istante e l'insorgere della patologia di cui all'oggetto.”
Riferisce il consulente che il soggetto esaminato ha riportato “Trauma contusivo dell'avambraccio e della gamba destra con edema diffuso”.
Tali lesioni, secondo il CTU, hanno determinato postumi invalidanti permanenti che sono da quantificarsi nella misura dell'1 % (un per cento) e sono così suddivisibili: una ITT per giorni 0 (zero) ; una ITP al 75% per giorni 5 (cinque) ed una ITP al 50 % per giorni 20 (venti); una ITP al 25% per giorni 20 (venti).
Quindi, alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (39 anni), della
9 entità e natura delle lesioni subite, della durata de inabilità temporanea, e tenute presenti le risultanze della consulenza medica del dott. , nonché il D.M. Per_3
16/10/2023 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 247 del 21/10/2023, per la valutazione delle lesioni di lieve entità, il danno biologico subito dall'istante, può essere equitativamente liquidato, all'attualità, nella misura complessiva di euro
2.460,86, così determinata: € 809,9497 per l'invalidità permanente nella misura del
1%,€ 615,17per incremento del 33,33% per danno morale;
€ 207,15 per i 5 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%; € 552,40per i venti giorni di invalidità temporanea parziale al 50 %; € € 276,20 per i 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 25 %.
Su tale importo, trattandosi di debito di valore, andranno aggiunti gli interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo.
Rientra in tale importo anche il risarcimento per il danno morale patito dal sig. costituente un'autonoma categoria rispetto al danno biologico. Pt_5
La Corte di Cassazione ha infatti ribadito un importante principio di diritto secondo il quale il danno morale costituisce categoria autonoma rispetto al danno biologico, in quanto, a differenza di quest'ultimo, rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore autonomo ed indipendente rispetto alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e non è suscettibile di alcun accertamento medico-legale. (Ord.
15733/2022).
La differenza tra le due voci di danno, così come chiarito dalla Suprema Corte, è marcata. Il danno biologico, disciplinato dall'.art 138, 2° comma, lett. a) ed e) del
Codice delle Assicurazioni, consiste nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona”, che incide negativamente “sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato” e pertanto suscettibile di accertamento medico-legale.
10 Il danno morale, invece, si differenzia dal danno biologico in primo luogo perché non dimostrabile mediante accertamento medico-legale. Inoltre esso rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo ed indipendente alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (nonostante possa influenzarle).
La domanda per le ragioni sopra esposte va dunque accolta.
Le spese di lite del giudizio seguono il principio della soccombenza e sono a carico degli appellati e vengono liquidate in dispositivo sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Valentina Valletta, sulla domanda proposta dalla sig.ra , in proprio Parte_1
e quale genitore esercente la rappresentanza genitoriale sui minori , Persona_1
, , avverso la sentenza n. Parte_2 Parte_3 Parte_4
34049/2021- R.G. 11456/2015 – del Giudice di Pace di Napoli dott.ssa Antonietta De
Simone, emessa in data 18.11.2021 e depositata in cancelleria in data 22.11.2021 così provvede:
- accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza appellata, condannala e in Controparte_1 Controparte_4
solido tra loro, al risarcimento al risarcimento dei danni in favore degli appellanti che liquida in € 2.460,86 IVA compresa oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma
11 complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo;
- condanna gli appellati , in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida per il primo grado di giudizio in € 633,00 per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge, per il presente grado di giudizio che liquida in € 1.278,00 per per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU a carico degli appellati in solido fra loro.
Così deciso, in Napoli il 13.03.25
IL GIUDICE UNICO
DOTT.SSA VALENTINA VALLETTA
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 8258/2022, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale – Appello avverso la sentenza n. 34049/2021- R.G. 11456/2015 – del Giudice di Pace di Napoli dott.ssa Antonietta De Simone, emessa in data
18.11.2021 e depositata in cancelleria in data 22.11.2021.
TRA
(C.F. ),nata a [...], il [...] Parte_1 C.F._1
in proprio e quale genitore esercente la rappresentanza genitoriale sui minori Per_1
(C.F. )nato a [...], il 08\01\2005,
[...] C.F._2 Parte_2
C.F. )nata a [...], il 05\01\2007,
[...] C.F._3 Parte_3
(C.F. )nato a [...], il 31\08\1996,
[...] C.F._4 Parte_4
(C.F. nato a [...], il 19\09\1999, tutti res.ti in
[...] C.F._5
Secondigliano (Na), alla Via Corso Secondigliano, n. 181, elett.tedom.ti in Giugliano in Campania, alla via G. C. ABBA, 3, presso lo studio dell'Avv. Luigi
FRASCOGNA che li rappresenta e difende;
Appellanti
CONTRO
1 con sede in Mogliano Veneto (TV), alla via Controparte_1
Marocchesa, 14, in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., Dott. p Controparte_2
(Amministratore Delegato) e Dott. (Direttore
[...] Controparte_3
Generale), rappresentata e difesa - giusta procura generali alle liti del 16. 01.2015 in autentica Notaio dott. di Treviso, iscritta ai nn. Persona_2
186905/30367 di Rep./Racc. – dagli Avv.ti Paola Traversari e Mario Tedesco presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli al Centro Direzionale Isola A/7;
Appellata
(CF. ) res.te e dom.to in 80100 Napoli, Controparte_4 C.F._6
quartiere Fuorigrotta, alla Via Pasquale Leonardi Cattolica.
Appellato contumace
Conclusioni come da note scritte depositate dagli appellanti in data 04.12.2024 e dall'appellata in data 03.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione notificato il 29/12/2014-25/01/2016, il Sig. , Parte_5
conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Napoli il Sig. CP_4
e le per ivi sentirli condannare al
[...] Controparte_5
risarcimento dei danni subiti in data 23.01.2009 alle ore 21.00 circa in Napoli –
Secondigliano alla via C.so Secondigliano all'altezza della “Farmacia del Corso”.
Nelle predette circostanze di tempo e di luogo, il sig. subiva lesioni Parte_5
personali a causa del motociclo Yamaha tg. CK27142, assicurato per i rischi CP_6
dalla già
[...] Controparte_1 Controparte_7
2 Il conducente del predetto motociclo, nel transitare in C.so Secondigliano, non avvedendosi per distrazione e/o imperizia, del sig. che in quel Parte_5
momento era intento attraversare sulle apposite strisce pedonali, lo investiva scaraventandolo al suolo;
A seguito dell'urto e della inevitabile caduta al suolo, il sig. lamentava forti Pt_5
dolori per il corpo in particolare all'avambraccio e gamba destra, tanto da essere soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale “San Giovanni Bosco di
Napoli”.
Il sig. pertanto, chiedeva di essere risarcito per le lesioni personali subite ivi Pt_5
compreso ITT, ITP, danno da vita da relazione, danno biologico e morale.
Si costituiva in giudizio la la quale impugnava in fatto ed Controparte_5
in diritto il sinistro e rilevava sin dal primo atto difensivo il fatto storico.
Incardinata la causa innanzi al Giudice di Pace di Napoli, integrato il contraddittorio nei confronti del responsabile civile, espletata la prova per testi, rassegnate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione. Con ordinanza del 22.06.2018, il
Giudice di Pace rimetteva la causa sul ruolo, per procedere all'espletamento id Ctu medico legale. Nelle more decedeva il danneggiato.
Riassunto il giudizio dagli eredi del espletata la Ctu medico legale su scorta Pt_5
documentale, depositati gli atti e rese le conclusioni, con Sentenza n.n. 34049/2021, il
Giudice di prime cure così statuiva: “rigetta la domanda proposta nei confronti di in quanto infondata in fatto ed in diritto per quanto esposto nella Controparte_1
parte motiva della sentenza;
compensa interamente tra le parti le spese di lite”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la sig.ra in proprio Parte_1
e quale genitore esercente la rappresentanza genitoriale sui minori , Persona_1
, , per i seguenti motivi: “1) - Parte_2 Parte_3 Parte_4
Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. omessa motivazione–. 2) Omessa valutazione del quadro probatorio. Omessa lettura della Ctu. 3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 II comma c.c.”.
L'odierna appellante chiedeva di accogliere, per i motivi di impugnazione esposti, le
3 seguenti conclusioni: “ 1. riformare, per i motivi sopra specificati, la sentenza n°
34049/2021 depositata in data 22/11/2021 dal Giudice di Pace di Napoli, nella persona della , nella parte in cui il Giudice di Pace ha Controparte_8
rigettato la domanda di parte attrice perché non provata e dichiarare di converso
l'integrale accoglimento della stessa, e pertanto fondata e provata in ordine all'An debeatur ed al quantum debeatur la domanda proposta dall'appellante;
2. in riforma della sentenza di primo grado, dichiarare esso unico ed Controparte_4
esclusivo responsabile del sinistro de quo;
3. condannarsi essa convenuta, al pagamento, sulla scorta della CTU medico legale, in favore degli istanti, nella qualità di eredi legittimi del dante causa , della complessiva somma Parte_5
di € 2148,77 di cui 692,13 per BB, 890,44, per DB temporaneo, € 527,33 per DM,
38,73 per spese mediche o al pagamento di quella ritenuta congrua dal Giudice;
4. condannare essa appellata al pagamento delle spese e Controparte_1
competenze del primo grado di giudizio, ivi comprese di Ctu, che andranno poste in via definitiva a carico di parte soccombente, con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo, 5. condannare, altresì, essa appellata alle spese e competenze del presente grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore costituito che dichiara di averne fatto anticipo.
6. Emettere ogni altro provvedimento del caso”.
In data 03.10.2022 si costituiva la società nella spiegata qualità la quale in CP_1
via preliminare ed assorbente eccepiva l'inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza della domanda.
La compagnia convenuta formulava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“1) Rigettare integralmente l'appello proposto comecchè inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza di I° grado n. 34049/2021 del Giudice di Pace di Napoli, condannando gli appellanti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, in favore dell'appellata inopportunamente provocate alla stessa, non essendo ravvisabile la compensazione delle spese. 2) In via meramente gradata ed in
4 denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta, pronunciarsi il concorso di colpa tra le parti con tutti i consequenziali provvedimenti anche in ordine alle spese”.
Incardinato il giudizio, all'udienza del 08.11.2022 ritenuta la causa matura per la decisione, veniva disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
29.09.2023. La causa veniva, infine, rimessa in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. Depositate le comparse conclusionali, tenuto conto delle contestazioni delle parti, la causa era successivamente introitata a sentenza con i termini ordinari.
La domanda è fondata e va accolta.
Preliminarmente, si rileva che non è stato acquisito il fascicolo di primo grado e che, tuttavia, esaminati gli atti, atteso che le circostanze da porre alla base della odierna decisione sono rappresentate in modo pacifico dalle parti in lite, può procedersi ugualmente alla decisione della causa.
In proposito, come afferma la Suprema Corte, si rammenta che l'acquisizione del fascicolo di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., è affidata all'apprezzamento discrezionale del Giudice dell'impugnazione, con la conseguenza che l'omessa acquisizione, cui non consegue un vizio del procedimento di secondo grado né della relativa sentenza, può essere dedotta come motivo di ricorso per Cassazione solo ove si adduca che il Giudice di appello avrebbe potuto o dovuto trarre dal fascicolo stesso elementi decisivi su uno o più punti controversi della causa, non rilevabili “aliunde”,
e specificamente indicati dalla parte interessata. (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n.
27691 del 21.11.2017).
Sempre in via preliminare, va dichiarata la contumacia di il Controparte_4
quale sebbene regolarmente citato non si è costituito in giudizio.
Nel merito non appare condivisibile la decisione del Giudice di Pace nella parte in cui così statuisce: “Nel merito la domanda appare infondata e, pertanto, va rigettata per quanto di seguito esplicitato. Ed invero il quadro probatorio delineatosi in corso di causa appare univoco nell'indurre questo giudicante a ritenere ascrivibile la colpa
5 del sinistro esclusivamente in capo all'attore; ed invero, a supporto della sua tesi
l'attore ha una prova testimoniale, escussione di un unico teste, ed una CTP contrastante con quanto relazionato dal CTU. Ad ogni buon conto il fatto storico dedotto da parte attrice, non risulta debitamente provato ex art. 2697 c.c. ma anzi risultano in atti fondati elementi di prova (orale e documentale) che inducono a ritenere la dinamica dei fatti non coincidente con quella descritta in citazione ed ascrivibile a parte convenuta. Ed infatti la tesi della compagnia di assicurazioni circa l'inattendibilità del teste, l'incompatibilità delle lesioni subite trova fondati elementi probatori nella Consulenza redatta fiduciario del GdP che ha esaminato la documentazione sanitaria contenuta nel fascicolo del deceduto nel Parte_5
2015, ed ha concluso l'elaborato peritale riconoscendo al defunto il danno Pt_5
biologico nella misura dell'1%.
Ciò non fornisce idonea prova, a parere di questo giudicante, della veridicità dei fatti;
non vi sono agli atti di causa ulteriori elementi probatori orali ovvero documentali e certi che confermino l'esistenza del nesso causale”.
Contrariamente a quanto statuito dal Giudice di primo grado, dall'esame della dichiarazione testimoniale del 10.11.2017 dell' unico testimone oculare presente al momento del sinistro riportata nei verbali di udienza emerge una ricostruzione che dà riprova del fatto per come descritta dall'attore nel proprio atto introduttivo in primo grado.
Ed infatti, all'udienza del 10.11.2017 il teste , così esponeva: Testimone_1
Ricordo che era la fine del mese di gennaio del 202 verso le 21.00. Io mi trovavo in
Napoli al Corso Secondigliano. Ero a piedi sul marciapiedi nei pressi della farmacia del corso quando ho visto una moto modello Yamaha di colore scuro che procedeva sul corso Secondigliano con direzione Capodichino verso Arzano la quale investiva il sig. mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. Preciso che il sig. Pt_5
attraversava dal marciapiedi dove mi trovavo e verso l'altro marciapiede. Pt_5
Preciso altresì che il motociclo andava a urtare il al lato sinistro del corpo Pt_5
facendolo cadere al suolo con il lato destro del corpo.
6 Non so precisare con quale parti la moto urtò il in quanto avvenne in una Pt_5
frazione di secondi.
Ricordo che mi sono avvicinato. Ho visto il conducente si era fermato per prestare soccorso e ricordo dopo alcuni minuti arrivarono sul posto anche dei parenti del che provvidero ad accompagnarlo in ospedale. Non so precisare le lesioni Pt_5
del in quanto dopo pochi minuti dall'incidente mi allontanai. Pt_5
Preciso che il è stato mentre si sparava e circa metà della semicarreggiata. Pt_5
Null'altro so”.
La dichiarazione del teste di parte attrice ha, dunque, consentito di provare la l'esclusiva responsabilità nella produzione del sinistro da parte del motociclo
Yamaha tg. CK27142ai danni del sig. . Parte_5
L'evento oggetto di causa è, poi, ulteriormente confermato dal verbale di Pronto
Soccorso n. 02276 del Presidio ospedaliero San Giovanni Bosco.
Lo stesso, infatti, risulta compatibile con i fatti di causa per le dichiarazioni rese ai sanitari dall'attore nell'immediatezza del sinistro (“riferisce investimento della strada”).Inoltre nello stesso verbale viene indicata la responsabilità di terzi nella causazione del sinistro.
I danni riportati dal sig. così come indicati nel verbale di pronto Soccorso Pt_5
“Contusione avambraccio e gamba destra”, risultano essere compatibili con la dinamica descritta dal teste di parte attrice che riferiva la caduta al suolo dell'istante sul lato destro a causa dell'urto avvenuto sul lato sinistro.
Alla luce della predetta dinamica, risulta, pertanto, evidente la responsabilità ex art. 2054 c.c., del conducente del motociclo Yamaha tg. CK27142, non avendo questi osservato diligentemente le elementari regole imposte dalla legge, senza quindi avvedersi del sig. che attraversava la strada lungo le strisce pedonali. Pt_5
L'art. 2054 c.c. primo comma, dispone il principio secondo cui “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cosa dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
7 Secondo la giurisprudenza prevalente la formulazione dell'art 2054 c.c. stabilisce una presunzione di colpa a carico del conducente, il quale è onerato di fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno prodotto dalla circolazione del veicolo;
in caso di investimento di pedone, dunque, vi sarà in ogni caso una responsabilità presunta del conducente (Cass. Civ .n. 1135/2015).
Il conducente del veicolo va esente da responsabilità per l'investimento di un pedone solo quando la condotta della vittima configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l'evento, circostanza questa configurabile ove il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile”. (Cass. n. 7417/2024).
Nel caso di specie alcuna oggettiva impossibilità di notare il pedone può essere eccepita dal conducente del motociclo Yamaha tg. CK27142. Infatti, la circostanza per cui il veicolo si trovava in prossimità di strisce pedonali, richiedeva un atteggiamento di particolare attenzione ed una predisposizione al rallentamento della velocità, in considerazione del fatto che proprio in quell'area si verificava la probabilità concreta di un attraversamento di un pedone.
L'art. 191 del Codice della strada così recita: “Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo o si trovano nelle sue immediate prossimità, quando a essi non sia vietato il passaggio. Resta fermo per i pedoni il divieto di cui all'articolo
190, comma 4.”
Il pedone che si accinge ad attraversare la strada, utilizzando un apposito attraversamento non sarebbe neppure tenuto a verificare se i mezzi in transito
8 mostrino o meno l'intenzione di rallentare e lasciarlo attraversare, potendo egli fare ragionevole affidamento sugli obblighi di cautela gravanti sui conducenti;
ciononostante, qualora la sua condotta sia connotata da estrema imprevedibilità e straordinarietà, potrà comunque sussistere un concorso di colpa.
Nel caso di specie alcuna condotta imprevedibile e straordinaria è stata adottata dal sig. . Parte_5
Giungendoal quantum debeatur, in ordine al danno non patrimoniale, occorre previamente valutare il c.d. danno biologico, che, per come stabilito dagli artt. 138 e
139 d.lgs. n. 209/2005, va individuato nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito”.
Vanno, a tal proposito, condivise le conclusioni cui è giunto il C.T.U. incaricato, dott.
, circa la sussistenza di postumi invalidanti nonché della Persona_3
compatibilità del nesso causale fra l'evento traumatico e le lesioni riportate, perché precise, esaurienti, adeguatamente motivate e rassegnate dopo un attento e scrupoloso controllo del paziente e della documentazione in atti.
Così concludeva il consulente tecnico incaricato la propria relazione: “il trauma descritto fu sicuramente conseguenza diretta dell'incidente patito dal ricorrente soddisfacendo così il nesso di causalità diretta tra evento patito dall'istante e l'insorgere della patologia di cui all'oggetto.”
Riferisce il consulente che il soggetto esaminato ha riportato “Trauma contusivo dell'avambraccio e della gamba destra con edema diffuso”.
Tali lesioni, secondo il CTU, hanno determinato postumi invalidanti permanenti che sono da quantificarsi nella misura dell'1 % (un per cento) e sono così suddivisibili: una ITT per giorni 0 (zero) ; una ITP al 75% per giorni 5 (cinque) ed una ITP al 50 % per giorni 20 (venti); una ITP al 25% per giorni 20 (venti).
Quindi, alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (39 anni), della
9 entità e natura delle lesioni subite, della durata de inabilità temporanea, e tenute presenti le risultanze della consulenza medica del dott. , nonché il D.M. Per_3
16/10/2023 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 247 del 21/10/2023, per la valutazione delle lesioni di lieve entità, il danno biologico subito dall'istante, può essere equitativamente liquidato, all'attualità, nella misura complessiva di euro
2.460,86, così determinata: € 809,9497 per l'invalidità permanente nella misura del
1%,€ 615,17per incremento del 33,33% per danno morale;
€ 207,15 per i 5 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%; € 552,40per i venti giorni di invalidità temporanea parziale al 50 %; € € 276,20 per i 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 25 %.
Su tale importo, trattandosi di debito di valore, andranno aggiunti gli interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo.
Rientra in tale importo anche il risarcimento per il danno morale patito dal sig. costituente un'autonoma categoria rispetto al danno biologico. Pt_5
La Corte di Cassazione ha infatti ribadito un importante principio di diritto secondo il quale il danno morale costituisce categoria autonoma rispetto al danno biologico, in quanto, a differenza di quest'ultimo, rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore autonomo ed indipendente rispetto alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e non è suscettibile di alcun accertamento medico-legale. (Ord.
15733/2022).
La differenza tra le due voci di danno, così come chiarito dalla Suprema Corte, è marcata. Il danno biologico, disciplinato dall'.art 138, 2° comma, lett. a) ed e) del
Codice delle Assicurazioni, consiste nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona”, che incide negativamente “sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato” e pertanto suscettibile di accertamento medico-legale.
10 Il danno morale, invece, si differenzia dal danno biologico in primo luogo perché non dimostrabile mediante accertamento medico-legale. Inoltre esso rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo ed indipendente alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (nonostante possa influenzarle).
La domanda per le ragioni sopra esposte va dunque accolta.
Le spese di lite del giudizio seguono il principio della soccombenza e sono a carico degli appellati e vengono liquidate in dispositivo sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Valentina Valletta, sulla domanda proposta dalla sig.ra , in proprio Parte_1
e quale genitore esercente la rappresentanza genitoriale sui minori , Persona_1
, , avverso la sentenza n. Parte_2 Parte_3 Parte_4
34049/2021- R.G. 11456/2015 – del Giudice di Pace di Napoli dott.ssa Antonietta De
Simone, emessa in data 18.11.2021 e depositata in cancelleria in data 22.11.2021 così provvede:
- accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza appellata, condannala e in Controparte_1 Controparte_4
solido tra loro, al risarcimento al risarcimento dei danni in favore degli appellanti che liquida in € 2.460,86 IVA compresa oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma
11 complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo;
- condanna gli appellati , in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida per il primo grado di giudizio in € 633,00 per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge, per il presente grado di giudizio che liquida in € 1.278,00 per per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU a carico degli appellati in solido fra loro.
Così deciso, in Napoli il 13.03.25
IL GIUDICE UNICO
DOTT.SSA VALENTINA VALLETTA
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