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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/05/2025, n. 4312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4312 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41831/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 41831/2021 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 28 maggio 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per l'avv. D'ERRICO ANNUNZIATA DAMIANA Parte_1
Per l'avv. CORTI PAOLO e l'avv. Controparte_1 CP_1
NEGRINI ALESSANDRO VIA FONTANA, 5 20122 C.F._1
; CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41831/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
D'ERRICO ANNUNZIATA DAMIANA , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. D'ERRICO ANNUNZIATA DAMIANA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. CORTI PAOLO e dell'avv. NEGRINI ALESSANDRO ( VIA FONTANA, 5 20122 ; elettivamente domiciliato C.F._1 CP_1 in CORSO PORTA ROMANA, 98 20123 presso il difensore avv. CORTI CP_1
PAOLO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15 ottobre 2021, la società proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
13601/2021, emesso dal Tribunale di Milano il 30 luglio 2021, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore del , della Parte_2 somma di euro 12.523,66 oltre accessori e spese. L'opponente contestava la legittimità del credito vantato dal Condominio, in quanto fondato sulla delibera assembleare n. 4 del 16 febbraio 2021, che la medesima riteneva viziata da profili di nullità e/o annullabilità, nonché in contrasto con la sentenza n.
pagina 2 di 4 7419/2020 del Tribunale di Milano. Nel corso del giudizio, in data 9 febbraio 2022, l'opponente provvedeva, con riserva, al pagamento dell'importo portato dal decreto, e successivamente, in data 5 luglio 2024, corrispondeva altresì l'importo di € 2.800,00 richiesto a titolo di spese di lite dal Condominio. All'udienza del 13 settembre 2024, parte attrice – rilevato l'integrale pagamento e richiamata la sentenza n. 2602/2024, intervenuta tra le medesime parti e recante conferma della legittimità della delibera assembleare posta a fondamento del decreto – rinunciava agli atti del giudizio e chiedeva la revoca del decreto opposto, oltre alla declaratoria di cessazione della materia del contendere. I procuratori del confermavano la ricezione dell'importo versato e si CP_1 dichiaravano disponibili ad accettare la rinuncia agli atti, rappresentando tuttavia l'impossibilità di formulare rinuncia espressa al decreto ingiuntivo, stante l'avvenuto adempimento. Il giudizio va definito per intervenuta rinuncia agli atti da parte dell'opponente, ritualmente formulata in udienza, cui è seguita l'accettazione da parte del CP_1 convenuto. Ai sensi dell'art. 306 c.p.c., la rinuncia agli atti determina l'estinzione del processo, purché vi sia l'accettazione della controparte, condizione che nel caso di specie deve ritenersi soddisfatta anche sulla base delle dichiarazioni rese in udienza e della condotta successiva. Ai fini dell'adozione del presente provvedimento, rileva altresì che nel corso del procedimento:
- è intervenuto il pagamento integrale della somma portata dal decreto ingiuntivo, in data 9 febbraio 2022, come da documentazione in atti;
- è stato adempiuto l'ulteriore pagamento richiesto a titolo di spese, in data 5 luglio 2024;
- è stata depositata, in data 8 aprile 2024, la sentenza n. 2602/2024 del Tribunale di Milano (R.G. 25155/2021), che ha rigettato le domande di annullamento della delibera n. 4 dell'assemblea del 16 febbraio 2021, confermando la validità della medesima. In ragione dell'intervenuto pagamento, del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio e della dichiarata rinuncia agli atti, deve quindi dichiararsi l'estinzione del giudizio. Il decreto ingiuntivo opposto – essendo venuta meno la resistenza della parte opponente
– va revocato ai sensi dell'art. 653 c.p.c., pur permanendo l'effetto satisfattivo già realizzato con l'adempimento spontaneo. Quanto al regime delle spese, si ritiene equo compensarle integralmente tra le parti, avuto riguardo alla particolare evoluzione della lite, all'intervenuto pagamento spontaneo del debito e alla complessità del contesto condominiale sottostante.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. Dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia agli atti;
2. Revoca il decreto ingiuntivo n. 13601/2021 emesso dal Tribunale di Milano in data 30 luglio 2021;
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale. Milano, 28 maggio 2025
Il Giudice dott. Paola Barbara Folci
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 41831/2021 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 28 maggio 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per l'avv. D'ERRICO ANNUNZIATA DAMIANA Parte_1
Per l'avv. CORTI PAOLO e l'avv. Controparte_1 CP_1
NEGRINI ALESSANDRO VIA FONTANA, 5 20122 C.F._1
; CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41831/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
D'ERRICO ANNUNZIATA DAMIANA , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. D'ERRICO ANNUNZIATA DAMIANA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. CORTI PAOLO e dell'avv. NEGRINI ALESSANDRO ( VIA FONTANA, 5 20122 ; elettivamente domiciliato C.F._1 CP_1 in CORSO PORTA ROMANA, 98 20123 presso il difensore avv. CORTI CP_1
PAOLO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15 ottobre 2021, la società proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
13601/2021, emesso dal Tribunale di Milano il 30 luglio 2021, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore del , della Parte_2 somma di euro 12.523,66 oltre accessori e spese. L'opponente contestava la legittimità del credito vantato dal Condominio, in quanto fondato sulla delibera assembleare n. 4 del 16 febbraio 2021, che la medesima riteneva viziata da profili di nullità e/o annullabilità, nonché in contrasto con la sentenza n.
pagina 2 di 4 7419/2020 del Tribunale di Milano. Nel corso del giudizio, in data 9 febbraio 2022, l'opponente provvedeva, con riserva, al pagamento dell'importo portato dal decreto, e successivamente, in data 5 luglio 2024, corrispondeva altresì l'importo di € 2.800,00 richiesto a titolo di spese di lite dal Condominio. All'udienza del 13 settembre 2024, parte attrice – rilevato l'integrale pagamento e richiamata la sentenza n. 2602/2024, intervenuta tra le medesime parti e recante conferma della legittimità della delibera assembleare posta a fondamento del decreto – rinunciava agli atti del giudizio e chiedeva la revoca del decreto opposto, oltre alla declaratoria di cessazione della materia del contendere. I procuratori del confermavano la ricezione dell'importo versato e si CP_1 dichiaravano disponibili ad accettare la rinuncia agli atti, rappresentando tuttavia l'impossibilità di formulare rinuncia espressa al decreto ingiuntivo, stante l'avvenuto adempimento. Il giudizio va definito per intervenuta rinuncia agli atti da parte dell'opponente, ritualmente formulata in udienza, cui è seguita l'accettazione da parte del CP_1 convenuto. Ai sensi dell'art. 306 c.p.c., la rinuncia agli atti determina l'estinzione del processo, purché vi sia l'accettazione della controparte, condizione che nel caso di specie deve ritenersi soddisfatta anche sulla base delle dichiarazioni rese in udienza e della condotta successiva. Ai fini dell'adozione del presente provvedimento, rileva altresì che nel corso del procedimento:
- è intervenuto il pagamento integrale della somma portata dal decreto ingiuntivo, in data 9 febbraio 2022, come da documentazione in atti;
- è stato adempiuto l'ulteriore pagamento richiesto a titolo di spese, in data 5 luglio 2024;
- è stata depositata, in data 8 aprile 2024, la sentenza n. 2602/2024 del Tribunale di Milano (R.G. 25155/2021), che ha rigettato le domande di annullamento della delibera n. 4 dell'assemblea del 16 febbraio 2021, confermando la validità della medesima. In ragione dell'intervenuto pagamento, del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio e della dichiarata rinuncia agli atti, deve quindi dichiararsi l'estinzione del giudizio. Il decreto ingiuntivo opposto – essendo venuta meno la resistenza della parte opponente
– va revocato ai sensi dell'art. 653 c.p.c., pur permanendo l'effetto satisfattivo già realizzato con l'adempimento spontaneo. Quanto al regime delle spese, si ritiene equo compensarle integralmente tra le parti, avuto riguardo alla particolare evoluzione della lite, all'intervenuto pagamento spontaneo del debito e alla complessità del contesto condominiale sottostante.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. Dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia agli atti;
2. Revoca il decreto ingiuntivo n. 13601/2021 emesso dal Tribunale di Milano in data 30 luglio 2021;
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale. Milano, 28 maggio 2025
Il Giudice dott. Paola Barbara Folci
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