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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/12/2025, n. 4493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4493 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. NZ ID FF, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 19625/2016 R.G. proposta da in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Ceniccola ed
RA Ruta, giusta procura in atti;
-parte attrice-
contro
, in persona del Controparte_1
direttore scolastico pro tempore, e
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2
entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
-parte convenuta-
con l'intervento del
in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_3
rappresentato e difeso dall'avv. Valerio A. Vinelli, giusta procura in atti;
-interventore volontario-
avente ad oggetto: risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale. CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta che si abbiano qui per trascritte, depositate in relazione all'udienza del
22.05.2025, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito di note di trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione,
giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato in data 01.12.2016,
l' dopo aver allegato che: Parte_1
1) con contratto di appalto, redatto con scrittura privata del 30.09.2014, l' Controparte_1
le aveva commissionato dei lavori di
[...]
straordinaria manutenzione, relative alla sistemazione delle aree esterne del fabbricato scolastico;
2) in data 20.10.2014 si era proceduto alla consegna dei lavori che si sarebbero dovuti ultimare entro il
01.02.2015;
3) in data 13.02.2015 l'impresa appaltatrice aveva firmato con riserva il verbale di completamento dei lavori,
evidenziando, in particolare, l'esistenza di problemi di stabilità del piazzale esterno;
4) la stazione appaltante aveva illegittimamente disposto la sospensione dei lavori dal 14.05.2015 al 16.06.2015;
5) l'illegittima sospensione dei lavori e le errate predisposizioni progettuali, operate dalla committente avevano determinato un danno a carico dell'impresa appaltatrice, correlati ai maggiori costi necessari per la realizzazione delle opere appaltate;
ha convenuto in giudizio il predetto istituto scolastico ed il
Controparte_4
chiedendone, previo accertamento della responsabilità da inadempimento contrattuale della stazione appaltante, la condanna,
in proprio favore, ed a titolo di risarcimento dei danni subiti,
della somma di complessivi € 274.535,58, oltre agli interessi, con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
3-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
24.04.2017, si sono costituiti l' Controparte_1
ed il
[...] Controparte_4
eccependo, in via preliminare, il difetto di
[...]
carenza di legittimazione passiva del e chiedendo, nel CP_4
merito, l'integrale rigetto dell'avversa domanda di risarcimento del danno, in quanto infondata, con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
4-Con atto di intervento volontario ex art. 105, comma 2,
c.p.c. si è costituito il il quale, Controparte_3
dopo aver allegato di essere proprietario della scuola elementare di cui fa parte l'Istituto scolastico per cui è causa, ha chiesto il rigetto della domanda attorea, in quanto non provata, con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese processuali.
I.
5-Espletate le prove testimoniali, disposta CTU tecnica con ordinanza, pronunciata all'udienza del 14.05.2019 ed un ulteriore approfondimento peritale con ordinanza, resa all'udienza del
24.06.2021, all' udienza del 09.05.2025, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito di note di trattazione scritta,
sulle conclusioni, precisate dalle parti nelle relative note, la causa è stata introitata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'intervento volontario, effettuato dal
[...]
, sollevata dall' Controparte_3 Controparte_5
[...
.
3-Deve, in particolare, osservarsi che la parte attrice,
nella prima difesa utile, ovverosia all'udienza del 19.11.2019, ha eccepito che il intervenuto non aveva alcun interesse ad CP_3
intervenire in giudizio, essendo estraneo alla domanda risarcitoria,
avanzata dall' esclusivamente nei confronti Parte_1
dell'Istituto scolastico e del Ministero convenuto.
II.
4-A fronte di tale eccezione il ha replicato che, CP_3
essendo proprietario dell'immobile, oggetto dei lavori, aveva un interesse concreto ed attuale, incidendo l'esito del giudizio sulla funzionalità di un bene di sua pertinenza, sulla corretta gestione delle risorse pubbliche e sulla tutela dell'interesse pubblico ad un'opera funzionale e sicura.
II.
5-L'eccezione di inammissibilità dell'intervento, formulata dall'attrice è fondata.
II.
6-Orbene, a norma dell'art. 105 c.p.c. “Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.
Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse”.
II.
7-Nel caso di specie, rilevato che l'interventore volontario si è limitato ad aderire alle conclusioni, formulate dai convenuti, senza chiedere l'accertamento di un proprio ed autonomo diritto, deve, innanzitutto, evidenziarsi che l'intervento de quo, deve essere qualificato come intervento adesivo dipendente.
II.
8-Tanto precisato, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'intervento adesivo dipendente presuppone che l'interventore, nel sostenere le ragioni di una delle parti, sia titolare di un interesse giuridicamente apprezzabile concreto ed attuale, non essendo sufficiente l'esistenza di un interesse di mero fatto.
II.
9-Si veda, Cass. 21472/2013 “La legittimazione ad un intervento adesivo dipendente presuppone un interesse giuridicamente rilevante e qualificato, determinato dalla sussistenza di un rapporto giuridico sostanziale tra adiuvante ed adiuvato e dalla necessità di impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi conseguenze derivanti da effetti riflessi o indiretti del giudicato: non può, pertanto, riconoscersi la legittimazione al ad Controparte_6
intervenire, ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.c., in un giudizio tra privati avente ad oggetto la nullità del marchio, non essendo sufficiente l'interesse generale a proteggere i consumatori dall'uso ingannevole di una indicazione geografica, il quale, in una controversia tra privati, resta un interesse di mero fatto”.
II.10-E, ancora, Cass. 25145/2014 “L'intervento adesivo dipendente del terzo è consentito ove l'interveniente sia titolare di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti o da esso dipendente e non di mero fatto, attesa la necessità che la soccombenza della parte determini un pregiudizio totale o parziale al diritto vantato dal terzo quale effetto riflesso del giudicato”.
II.11-Nella motivazione della suddetta pronuncia, la Suprema Corte ha, in particolare, chiarito che
“L'intervento adesivo dipendente è consentito al terzo che intenda sostenere le ragioni di alcuna delle parti, avendovi un proprio interesse non meramente di fatto ma giuridico.
Il terzo deve dunque presentarsi come titolare di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti originarie contro l'altra o da esso dipendente e la connessione deve comportare un pregiudizio totale o parziale del diritto di cui il terzo stesso si asserisca titolare nell'ipotesi di soccombenza della parte originaria;
è necessaria, cioè, la titolarità di una situazione sostanziale collegata al rapporto dedotto in giudizio, tale da esporre il terzo agli effetti riflessi del giudicato.
Se, invece, il terzo ha un interesse di mero fatto a che una delle parti del rapporto principale risulti vittoriosa, non può essere riconosciuta alcuna legittimazione ad intervenire ad adiuvandum”
II.12-Si veda, ancora, nella giurisprudenza di merito Tribunale
Oristano, 09/10/2020, n.420 “La legittimazione all'intervento adesivo dipendente presuppone un interesse giuridicamente rilevante e qualificato, determinato dalla sussistenza di un rapporto giuridico sostanziale tra adiuvante ed adiuvato e dalla necessità di impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi conseguenze derivanti da effetti riflessi o indiretti del giudicato. L'intervento risulta infatti funzionale a integrare la difesa della parte adiuvata, onde evitare il pregiudizio che il terzo potrebbe subire dall'emanazione di una decisione contraria alle conclusioni rassegnate dalla stessa.
L'interesse richiesto per la legittimazione all'intervento inoltre deve essere non di mero fatto, ma giuridico, nel senso che tra adiuvante e adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, tal che la posizione soggettiva del primo in questo rapporto possa essere — anche solo in via indiretta o riflessa
— pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa. Diversamente opinando sarebbe consentito a chiunque di partecipare a un procedimento riguardante altre parti, anche vantando un interesse di mero fatto privo di rilevanza giuridica, a dispetto della regola generale di cui all'art. 100, c.p.c., e del principio per cui il processo si svolge esclusivamente tra le parti”.
II.13-E, infine, Tribunale Torre Annunziata, 20/01/2018, n.161
“In tema di intervento processuale, l'interesse richiesto per la legittimazione all'intervento adesivo dipendente nel processo in corso fra altri soggetti, ex art. 105 comma 2 c.p.c. non deve essere di mero fatto, ma giuridico, nel senso che tra adiuvante e adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, tal che la posizione soggettiva del primo in questo rapporto possa essere – solo in via indiretta o riflessa – pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa”.
II.14-Nel caso di specie, deve, innanzitutto, osservarsi che oggetto del giudizio, non è la verifica della corretta esecuzione delle opere appaltate, bensì la valutazione dei presupposti per riconoscere il risarcimento del danno, da inadempimento contrattuale, preteso dall'impresa attrice nei confronti dell'Istituto scolastico appaltante e del CP_4
II.15-Ciò posto, è evidente che la circostanza che il
[...]
sia proprietario dell'immobile, all'interno Controparte_3
del quale è collocato l'immobile, per cui è causa, non legittima l'intervento del , atteso che essendo lo stesso, del tutto, CP_3
estraneo alla domanda di risarcimento del danno, presentata dall' esclusivamente nei confronti Parte_1
dell'Istituto scolastico, appaltatore della gara, e del Ministero di appartenenza, la sentenza, quale che sia l'esito del giudizio, non
è idonea, nemmeno in astratto, ad incidere sul diritto di proprietà dell'interventore volontario.
II.16-Deve, in particolare, rimarcarsi che il
[...]
non ha alcun interesse giuridicamente rilevante Controparte_3
a chiedere il rigetto della domanda attorea atteso che, laddove la stessa venisse accolta, sia pure parzialmente, del danno, in applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, codificato dall'art. 112 c.p.c., risponderebbero esclusivamente i convenuti, non avendo quest'ultimi, peraltro, nemmeno formulato alcuna domanda di manleva né di garanzia nei confronti del . CP_3
II.17-Non essendo, pertanto, il Controparte_3
titolare di alcun interesse giuridicamente rilevante, concreto ed attuale che ne giustifichi l'intervento in giudizio, l'intervento medesimo deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente estromissione del dal presente Controparte_3
giudizio.
III.
1-Acclarato, pertanto, che il giudizio deve proseguire esclusivamente nei rapporti tra le originarie parti processuali, deve, tuttavia, osservarsi che la causa non può, allo stato degli atti, essere decisa dovendo essere rinnovate le ulteriori operazioni peritali, disposte dal Tribunale all'udienza del 24.06.2021.
III.
2-Occorre preliminarmente rammentare che, a seguito della richiesta di chiarimenti e di integrazioni, rispetto all'elaborato peritale, formulati dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Bari, nelle note illustrative depositate il 14.06.2021, il Tribunale con ordinanza, pronunciata all'udienza del 24.06.2021, ha disposto,
a mezzo del nominato CTU, ing. un'integrazione Persona_1
dell'indagine peritale, assegnandogli termine di novanta giorni dall'inizio delle operazioni peritali per la predisposizione dell'elaborato integrativo, da rimettere ai CTP, termine a quest'ultimi di venti giorni per presentare osservazioni ed al CTU ulteriore termine di venti giorni per il deposito in cancelleria per il deposito dell'elaborato definitivo.
III.
3-Ciò posto, i convenuti, nella prima difesa utile successiva al deposito dell'elaborato peritale supplementare, effettuato il 24.09.2021, ovverosia nelle note di trattazione scritta, depositate in data 05.11.2022, in relazione all'udienza del
10.11.2022, celebrata ai sensi dell'art. 221, comma 4, DL 34/2020, convertito con modificazioni nella Legge 77/2020, esclusivamente mediante lo scambio ed il deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti hanno eccepito la nullità delle operazioni peritali, non avendo il CTU consentito loro la partecipazione alle stesse, comunicando tempestivamente la data ed il luogo di inizio delle operazioni medesime.
III.
4-L'eccezione è fondata.
III.
5-Deve, in particolare, evidenziarsi che, come si evince, dagli allegati, depositati dall'ing. in data 24.09.2021, CP_7
unitamente all'elaborato peritale, quest'ultimo con missiva, trasmessa sugli indirizzi di posta elettronica certificata dei difensori costituiti alle ore 17:47 del 24.06.2021, aveva loro comunicato che le operazioni peritali sarebbero iniziate in data
25.06.2021, omettendo, tuttavia, di specificare sia l'ora di inizio sia ove le stesse si sarebbero tenute.
III.
6-Si rileva, altresì, che l'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Bari, con missiva del 25.06.2021, inviata sull'indirizzo di posta elettronica certificata del consulente tecnico d'ufficio, dopo aver rilevato che nella lettera di convocazione, pervenuta soltanto nel pomeriggio del giorno precedente, non era nemmeno specificata l'ora di inizio ed il luogo delle operazioni peritali, ha chiesto di fissare un'altra data per lo svolgimento delle medesime.
Cont III. fronte di tale richiesta il CTU, ha, tuttavia, confermato che le operazioni si sarebbero svolte il 25.06.2021, sul presupposto, non risultante dagli atti di causa, che la data di inizio delle stesse fosse stata concordata tra le parti all'udienza del 24.06.2021.
III.
8-Orbene, precisato che l'udienza del 24.06.2021, è stata celebrata dal precedente giudice istruttore, deve evidenziarsi che nel relativo verbale non è stata fissata la data di inizio delle operazioni, essendosi il Tribunale limitato ad assegnare al CTU termine di novanta giorni per trasmettere alle parti l'elaborato peritale, a decorrere dall'inizio delle operazioni peritali, con la conseguenza che era onere del CTU comunicare alle stesse, con congruo anticipo, ove e quando le stesse sarebbero iniziate.
III.
9-Tanto precisato, rilevato che l'Avvocatura dello Stato di
Bari non ha partecipato alle operazioni peritali, deve evidenziarsi che il CTU, al fine di garantirne il pieno esercizio del diritto di difesa, avrebbe dovuto, a fronte anche dello scarso preavviso con cui aveva comunicato la data di inizio delle stesse, senza, peraltro, specificare né il luogo né l'ora in cui le stesse sarebbero iniziate, fissare una nuova data di inizio, onde consentire anche alle convenute di partecipare alle operazioni.
III.10-È, del tutto, irrilevante, inoltre, la circostanza che le altre parti processuali, accettando i termini ristretti di convocazione, stabiliti dal CTU, abbiano partecipato alle operazioni, dovendo essere l'avviso di convocazione comunicato a tutte le parti processuali, con tempistiche e modalità, che assicurino in concreto la possibilità effettiva per le stesse di partecipare alle operazioni medesime.
III.11-Non essendo stata, pertanto, la parte convenuta posta nelle condizioni di partecipare alle operazioni peritali, esercitando il correlato diritto di difesa, deve essere dichiarata la nullità dell'integrazione peritale, depositata il 24.09.2021 e disposta conseguentemente, con separata ordinanza, la rinnovazione della medesima.
III.12-Vedasi, nella giurisprudenza di legittimità, Cass.
27773/2022 “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, le attività dell'ausiliario devono essere espletate con la partecipazione di tutte le parti del processo, tenuto conto della necessità di rispettare il principio del contraddittorio nell'intero svolgimento delle operazioni peritali, con la conseguenza che, ove una delle parti sia stata privata della possibilità di parteciparvi, la consulenza deve ritenersi nulla, non potendo la lesione del diritto di difesa determinatasi durante le operazioni compiute dal consulente essere colmata con il successivo ascolto di una mera registrazione audio delle stesse”.
III.13-La Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che la nullità della consulenza tecnica d'ufficio, derivante dalla mancata partecipazione delle parti alle operazioni peritali, implicando una grave lesione del diritto di difesa non è sanata dalla mera possibilità di esercitare tale diritto, successivamente al completamento delle operazioni, verificando a posteriori la correttezza dell'elaborato peritale.
III.14-Si veda, sul punto, Cass. 26304/2020 “in tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli artt. 194, comma 2, c.p.c. e 90, comma
1, disp. att. c.p.c., l'espletamento di tutte le attività dell'ausiliario senza alcun coinvolgimento delle parti, alle quali sia mancata qualunque comunicazione sia del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni del consulente, sia di quelli della relativa prosecuzione, implica una lesione autoevidente delle potenzialità di difesa, valutata "ex ante" ed in via preventiva dal legislatore, dalla quale consegue la nullità della consulenza, che, se tempestivamente eccepita, non è sanata dalla mera possibilità di riscontro o verifica "a posteriori" dell'elaborato del consulente”.
IV.
1-Le spese processuali seguono la soccombenza nei rapporti tra l' ed il Parte_1 Controparte_3
IV.
2-Alla liquidazione degli onorari occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornati al D.M. n°147 del 2022), valori medi, stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data,
l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, quello determinato dal valore della domanda attorea pari ad € 274.535,58.
IV.
3-Si provvede, in base al seguente prospetto, tenendo conto delle questioni giuridiche trattate e dell'attività istruttoria espletata.
Scaglione: da € 260.001,00 a € 520.000,00
Parte_2
3.544,00 // 3.544,00
[...] Introduttiva 2.338,00 // 2.338,00
Istruttoria 10.411,00 // 10.411,00 Decisoria 6.164,00 // 6.164,00
Totale 22.457,00 IV.
4-Alla regolamentazione delle spese tra le originarie parti processuali si provvederà, invece, con la sentenza definitiva all'esito del giudizio di merito.
IV.
1-La manifesta inammissibilità dell'intervento in giudizio, effettuato dal in palese assenza di un Controparte_3 autonomo e qualificato interesse, giuridicamente rilevante, denotando, quantomeno, colpa grave nell'esercizio dell'azione, giustifica, altresì, in accoglimento della domanda di risarcimento del danno da responsabilità aggravata, presentata dalla parte attrice ex art. 96 c.p.c. la condanna del in favore CP_3 dell'attrice, della somma di € 4.491,40, pari ad un quinto delle spese processuali, come liquidate nel paragrafo IV.3.
Si veda Cass. n.26435/2020 “in tema di responsabilità
processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il
soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una
"somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite
quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente,
sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del
principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base
dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche
del valore della controversia”.
Nonché, nella giurisprudenza di questo Tribunale, Tribunale
Bari sez. II, 09/05/2023, n.1771 “L'art. 96, comma III, c.p.c. introduce un meccanismo sanzionatorio volto a scoraggiare l'abuso del processo ed
a preservare la funzionalità del sistema giustizia, garantendo la ragionevole durata dei processi pendenti. Tale tutela, essendo unicamente condizionata all'accertamento di una condotta di grave negligenza o malafede processuale della parte, non richiede la rigorosa prova del danno. La normativa in esame mira altresì a reprimere il danno arrecato alla controparte quale, ad esempio,
l'allungamento della tempistica nell'esercizio dei propri diritti o la necessità di affrontare oneri aggiuntivi. Oggetto della condanna
è il "pagamento di una somma" che può essere adottata "anche d'ufficio" essendo finalizzata alla tutela di un interesse dai connotati innegabilmente pubblicistico”.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, presentata dall' con atto di citazione notificato il Parte_1
01.12.2016, nei confronti dell' Controparte_1
e del
[...] Controparte_2
con l'intervento volontario del
[...] [...]
, così provvede: Controparte_3
A. DICHIARA inammissibile, per difetto di interesse, l'intervento volontario effettuato dal con Controparte_3 atto di intervento volontario, depositato il 18.11.2019;
B. ORDINA, per l'effetto, l'estromissione del
[...]
dal presente giudizio;
Controparte_3
C. ND il al pagamento, in Controparte_3 favore dell' , delle spese processuali che Parte_1 liquida in € 22.457,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Enrico Ceniccola, dichiaratosi antistatario;
D. ND il a titolo di Controparte_3 risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della Parte_1
, della somma di € 4.491,40, pari ad un quinto delle spese
[...] processuali, come liquidate, escludendo gli accessori previsti per legge, nel capo sub C).
E. DICHIARA la nullità della consulenza tecnica di ufficio depositata in data 24.09.2021;
F. DISPONE, come da separata ordinanza, per il rinnovo delle operazioni peritali e per il prosieguo del giudizio esclusivamente nei rapporti processuali tra l' Parte_1 , da un lato, l'
[...] Controparte_1
ed il
[...] Controparte_2
, dall'altro lato;
[...]
al definitivo nei rapporti processuali tra l'attore ed i CP_9
convenuti.
Così deciso in Bari, addì 09.12.2025.
Il Giudice
NZ ID FF
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. NZ ID FF, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 19625/2016 R.G. proposta da in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Ceniccola ed
RA Ruta, giusta procura in atti;
-parte attrice-
contro
, in persona del Controparte_1
direttore scolastico pro tempore, e
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2
entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
-parte convenuta-
con l'intervento del
in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_3
rappresentato e difeso dall'avv. Valerio A. Vinelli, giusta procura in atti;
-interventore volontario-
avente ad oggetto: risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale. CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta che si abbiano qui per trascritte, depositate in relazione all'udienza del
22.05.2025, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito di note di trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione,
giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato in data 01.12.2016,
l' dopo aver allegato che: Parte_1
1) con contratto di appalto, redatto con scrittura privata del 30.09.2014, l' Controparte_1
le aveva commissionato dei lavori di
[...]
straordinaria manutenzione, relative alla sistemazione delle aree esterne del fabbricato scolastico;
2) in data 20.10.2014 si era proceduto alla consegna dei lavori che si sarebbero dovuti ultimare entro il
01.02.2015;
3) in data 13.02.2015 l'impresa appaltatrice aveva firmato con riserva il verbale di completamento dei lavori,
evidenziando, in particolare, l'esistenza di problemi di stabilità del piazzale esterno;
4) la stazione appaltante aveva illegittimamente disposto la sospensione dei lavori dal 14.05.2015 al 16.06.2015;
5) l'illegittima sospensione dei lavori e le errate predisposizioni progettuali, operate dalla committente avevano determinato un danno a carico dell'impresa appaltatrice, correlati ai maggiori costi necessari per la realizzazione delle opere appaltate;
ha convenuto in giudizio il predetto istituto scolastico ed il
Controparte_4
chiedendone, previo accertamento della responsabilità da inadempimento contrattuale della stazione appaltante, la condanna,
in proprio favore, ed a titolo di risarcimento dei danni subiti,
della somma di complessivi € 274.535,58, oltre agli interessi, con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
3-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
24.04.2017, si sono costituiti l' Controparte_1
ed il
[...] Controparte_4
eccependo, in via preliminare, il difetto di
[...]
carenza di legittimazione passiva del e chiedendo, nel CP_4
merito, l'integrale rigetto dell'avversa domanda di risarcimento del danno, in quanto infondata, con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
4-Con atto di intervento volontario ex art. 105, comma 2,
c.p.c. si è costituito il il quale, Controparte_3
dopo aver allegato di essere proprietario della scuola elementare di cui fa parte l'Istituto scolastico per cui è causa, ha chiesto il rigetto della domanda attorea, in quanto non provata, con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese processuali.
I.
5-Espletate le prove testimoniali, disposta CTU tecnica con ordinanza, pronunciata all'udienza del 14.05.2019 ed un ulteriore approfondimento peritale con ordinanza, resa all'udienza del
24.06.2021, all' udienza del 09.05.2025, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito di note di trattazione scritta,
sulle conclusioni, precisate dalle parti nelle relative note, la causa è stata introitata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'intervento volontario, effettuato dal
[...]
, sollevata dall' Controparte_3 Controparte_5
[...
.
3-Deve, in particolare, osservarsi che la parte attrice,
nella prima difesa utile, ovverosia all'udienza del 19.11.2019, ha eccepito che il intervenuto non aveva alcun interesse ad CP_3
intervenire in giudizio, essendo estraneo alla domanda risarcitoria,
avanzata dall' esclusivamente nei confronti Parte_1
dell'Istituto scolastico e del Ministero convenuto.
II.
4-A fronte di tale eccezione il ha replicato che, CP_3
essendo proprietario dell'immobile, oggetto dei lavori, aveva un interesse concreto ed attuale, incidendo l'esito del giudizio sulla funzionalità di un bene di sua pertinenza, sulla corretta gestione delle risorse pubbliche e sulla tutela dell'interesse pubblico ad un'opera funzionale e sicura.
II.
5-L'eccezione di inammissibilità dell'intervento, formulata dall'attrice è fondata.
II.
6-Orbene, a norma dell'art. 105 c.p.c. “Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.
Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse”.
II.
7-Nel caso di specie, rilevato che l'interventore volontario si è limitato ad aderire alle conclusioni, formulate dai convenuti, senza chiedere l'accertamento di un proprio ed autonomo diritto, deve, innanzitutto, evidenziarsi che l'intervento de quo, deve essere qualificato come intervento adesivo dipendente.
II.
8-Tanto precisato, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'intervento adesivo dipendente presuppone che l'interventore, nel sostenere le ragioni di una delle parti, sia titolare di un interesse giuridicamente apprezzabile concreto ed attuale, non essendo sufficiente l'esistenza di un interesse di mero fatto.
II.
9-Si veda, Cass. 21472/2013 “La legittimazione ad un intervento adesivo dipendente presuppone un interesse giuridicamente rilevante e qualificato, determinato dalla sussistenza di un rapporto giuridico sostanziale tra adiuvante ed adiuvato e dalla necessità di impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi conseguenze derivanti da effetti riflessi o indiretti del giudicato: non può, pertanto, riconoscersi la legittimazione al ad Controparte_6
intervenire, ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.c., in un giudizio tra privati avente ad oggetto la nullità del marchio, non essendo sufficiente l'interesse generale a proteggere i consumatori dall'uso ingannevole di una indicazione geografica, il quale, in una controversia tra privati, resta un interesse di mero fatto”.
II.10-E, ancora, Cass. 25145/2014 “L'intervento adesivo dipendente del terzo è consentito ove l'interveniente sia titolare di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti o da esso dipendente e non di mero fatto, attesa la necessità che la soccombenza della parte determini un pregiudizio totale o parziale al diritto vantato dal terzo quale effetto riflesso del giudicato”.
II.11-Nella motivazione della suddetta pronuncia, la Suprema Corte ha, in particolare, chiarito che
“L'intervento adesivo dipendente è consentito al terzo che intenda sostenere le ragioni di alcuna delle parti, avendovi un proprio interesse non meramente di fatto ma giuridico.
Il terzo deve dunque presentarsi come titolare di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti originarie contro l'altra o da esso dipendente e la connessione deve comportare un pregiudizio totale o parziale del diritto di cui il terzo stesso si asserisca titolare nell'ipotesi di soccombenza della parte originaria;
è necessaria, cioè, la titolarità di una situazione sostanziale collegata al rapporto dedotto in giudizio, tale da esporre il terzo agli effetti riflessi del giudicato.
Se, invece, il terzo ha un interesse di mero fatto a che una delle parti del rapporto principale risulti vittoriosa, non può essere riconosciuta alcuna legittimazione ad intervenire ad adiuvandum”
II.12-Si veda, ancora, nella giurisprudenza di merito Tribunale
Oristano, 09/10/2020, n.420 “La legittimazione all'intervento adesivo dipendente presuppone un interesse giuridicamente rilevante e qualificato, determinato dalla sussistenza di un rapporto giuridico sostanziale tra adiuvante ed adiuvato e dalla necessità di impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi conseguenze derivanti da effetti riflessi o indiretti del giudicato. L'intervento risulta infatti funzionale a integrare la difesa della parte adiuvata, onde evitare il pregiudizio che il terzo potrebbe subire dall'emanazione di una decisione contraria alle conclusioni rassegnate dalla stessa.
L'interesse richiesto per la legittimazione all'intervento inoltre deve essere non di mero fatto, ma giuridico, nel senso che tra adiuvante e adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, tal che la posizione soggettiva del primo in questo rapporto possa essere — anche solo in via indiretta o riflessa
— pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa. Diversamente opinando sarebbe consentito a chiunque di partecipare a un procedimento riguardante altre parti, anche vantando un interesse di mero fatto privo di rilevanza giuridica, a dispetto della regola generale di cui all'art. 100, c.p.c., e del principio per cui il processo si svolge esclusivamente tra le parti”.
II.13-E, infine, Tribunale Torre Annunziata, 20/01/2018, n.161
“In tema di intervento processuale, l'interesse richiesto per la legittimazione all'intervento adesivo dipendente nel processo in corso fra altri soggetti, ex art. 105 comma 2 c.p.c. non deve essere di mero fatto, ma giuridico, nel senso che tra adiuvante e adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, tal che la posizione soggettiva del primo in questo rapporto possa essere – solo in via indiretta o riflessa – pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa”.
II.14-Nel caso di specie, deve, innanzitutto, osservarsi che oggetto del giudizio, non è la verifica della corretta esecuzione delle opere appaltate, bensì la valutazione dei presupposti per riconoscere il risarcimento del danno, da inadempimento contrattuale, preteso dall'impresa attrice nei confronti dell'Istituto scolastico appaltante e del CP_4
II.15-Ciò posto, è evidente che la circostanza che il
[...]
sia proprietario dell'immobile, all'interno Controparte_3
del quale è collocato l'immobile, per cui è causa, non legittima l'intervento del , atteso che essendo lo stesso, del tutto, CP_3
estraneo alla domanda di risarcimento del danno, presentata dall' esclusivamente nei confronti Parte_1
dell'Istituto scolastico, appaltatore della gara, e del Ministero di appartenenza, la sentenza, quale che sia l'esito del giudizio, non
è idonea, nemmeno in astratto, ad incidere sul diritto di proprietà dell'interventore volontario.
II.16-Deve, in particolare, rimarcarsi che il
[...]
non ha alcun interesse giuridicamente rilevante Controparte_3
a chiedere il rigetto della domanda attorea atteso che, laddove la stessa venisse accolta, sia pure parzialmente, del danno, in applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, codificato dall'art. 112 c.p.c., risponderebbero esclusivamente i convenuti, non avendo quest'ultimi, peraltro, nemmeno formulato alcuna domanda di manleva né di garanzia nei confronti del . CP_3
II.17-Non essendo, pertanto, il Controparte_3
titolare di alcun interesse giuridicamente rilevante, concreto ed attuale che ne giustifichi l'intervento in giudizio, l'intervento medesimo deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente estromissione del dal presente Controparte_3
giudizio.
III.
1-Acclarato, pertanto, che il giudizio deve proseguire esclusivamente nei rapporti tra le originarie parti processuali, deve, tuttavia, osservarsi che la causa non può, allo stato degli atti, essere decisa dovendo essere rinnovate le ulteriori operazioni peritali, disposte dal Tribunale all'udienza del 24.06.2021.
III.
2-Occorre preliminarmente rammentare che, a seguito della richiesta di chiarimenti e di integrazioni, rispetto all'elaborato peritale, formulati dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Bari, nelle note illustrative depositate il 14.06.2021, il Tribunale con ordinanza, pronunciata all'udienza del 24.06.2021, ha disposto,
a mezzo del nominato CTU, ing. un'integrazione Persona_1
dell'indagine peritale, assegnandogli termine di novanta giorni dall'inizio delle operazioni peritali per la predisposizione dell'elaborato integrativo, da rimettere ai CTP, termine a quest'ultimi di venti giorni per presentare osservazioni ed al CTU ulteriore termine di venti giorni per il deposito in cancelleria per il deposito dell'elaborato definitivo.
III.
3-Ciò posto, i convenuti, nella prima difesa utile successiva al deposito dell'elaborato peritale supplementare, effettuato il 24.09.2021, ovverosia nelle note di trattazione scritta, depositate in data 05.11.2022, in relazione all'udienza del
10.11.2022, celebrata ai sensi dell'art. 221, comma 4, DL 34/2020, convertito con modificazioni nella Legge 77/2020, esclusivamente mediante lo scambio ed il deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti hanno eccepito la nullità delle operazioni peritali, non avendo il CTU consentito loro la partecipazione alle stesse, comunicando tempestivamente la data ed il luogo di inizio delle operazioni medesime.
III.
4-L'eccezione è fondata.
III.
5-Deve, in particolare, evidenziarsi che, come si evince, dagli allegati, depositati dall'ing. in data 24.09.2021, CP_7
unitamente all'elaborato peritale, quest'ultimo con missiva, trasmessa sugli indirizzi di posta elettronica certificata dei difensori costituiti alle ore 17:47 del 24.06.2021, aveva loro comunicato che le operazioni peritali sarebbero iniziate in data
25.06.2021, omettendo, tuttavia, di specificare sia l'ora di inizio sia ove le stesse si sarebbero tenute.
III.
6-Si rileva, altresì, che l'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Bari, con missiva del 25.06.2021, inviata sull'indirizzo di posta elettronica certificata del consulente tecnico d'ufficio, dopo aver rilevato che nella lettera di convocazione, pervenuta soltanto nel pomeriggio del giorno precedente, non era nemmeno specificata l'ora di inizio ed il luogo delle operazioni peritali, ha chiesto di fissare un'altra data per lo svolgimento delle medesime.
Cont III. fronte di tale richiesta il CTU, ha, tuttavia, confermato che le operazioni si sarebbero svolte il 25.06.2021, sul presupposto, non risultante dagli atti di causa, che la data di inizio delle stesse fosse stata concordata tra le parti all'udienza del 24.06.2021.
III.
8-Orbene, precisato che l'udienza del 24.06.2021, è stata celebrata dal precedente giudice istruttore, deve evidenziarsi che nel relativo verbale non è stata fissata la data di inizio delle operazioni, essendosi il Tribunale limitato ad assegnare al CTU termine di novanta giorni per trasmettere alle parti l'elaborato peritale, a decorrere dall'inizio delle operazioni peritali, con la conseguenza che era onere del CTU comunicare alle stesse, con congruo anticipo, ove e quando le stesse sarebbero iniziate.
III.
9-Tanto precisato, rilevato che l'Avvocatura dello Stato di
Bari non ha partecipato alle operazioni peritali, deve evidenziarsi che il CTU, al fine di garantirne il pieno esercizio del diritto di difesa, avrebbe dovuto, a fronte anche dello scarso preavviso con cui aveva comunicato la data di inizio delle stesse, senza, peraltro, specificare né il luogo né l'ora in cui le stesse sarebbero iniziate, fissare una nuova data di inizio, onde consentire anche alle convenute di partecipare alle operazioni.
III.10-È, del tutto, irrilevante, inoltre, la circostanza che le altre parti processuali, accettando i termini ristretti di convocazione, stabiliti dal CTU, abbiano partecipato alle operazioni, dovendo essere l'avviso di convocazione comunicato a tutte le parti processuali, con tempistiche e modalità, che assicurino in concreto la possibilità effettiva per le stesse di partecipare alle operazioni medesime.
III.11-Non essendo stata, pertanto, la parte convenuta posta nelle condizioni di partecipare alle operazioni peritali, esercitando il correlato diritto di difesa, deve essere dichiarata la nullità dell'integrazione peritale, depositata il 24.09.2021 e disposta conseguentemente, con separata ordinanza, la rinnovazione della medesima.
III.12-Vedasi, nella giurisprudenza di legittimità, Cass.
27773/2022 “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, le attività dell'ausiliario devono essere espletate con la partecipazione di tutte le parti del processo, tenuto conto della necessità di rispettare il principio del contraddittorio nell'intero svolgimento delle operazioni peritali, con la conseguenza che, ove una delle parti sia stata privata della possibilità di parteciparvi, la consulenza deve ritenersi nulla, non potendo la lesione del diritto di difesa determinatasi durante le operazioni compiute dal consulente essere colmata con il successivo ascolto di una mera registrazione audio delle stesse”.
III.13-La Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che la nullità della consulenza tecnica d'ufficio, derivante dalla mancata partecipazione delle parti alle operazioni peritali, implicando una grave lesione del diritto di difesa non è sanata dalla mera possibilità di esercitare tale diritto, successivamente al completamento delle operazioni, verificando a posteriori la correttezza dell'elaborato peritale.
III.14-Si veda, sul punto, Cass. 26304/2020 “in tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli artt. 194, comma 2, c.p.c. e 90, comma
1, disp. att. c.p.c., l'espletamento di tutte le attività dell'ausiliario senza alcun coinvolgimento delle parti, alle quali sia mancata qualunque comunicazione sia del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni del consulente, sia di quelli della relativa prosecuzione, implica una lesione autoevidente delle potenzialità di difesa, valutata "ex ante" ed in via preventiva dal legislatore, dalla quale consegue la nullità della consulenza, che, se tempestivamente eccepita, non è sanata dalla mera possibilità di riscontro o verifica "a posteriori" dell'elaborato del consulente”.
IV.
1-Le spese processuali seguono la soccombenza nei rapporti tra l' ed il Parte_1 Controparte_3
IV.
2-Alla liquidazione degli onorari occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornati al D.M. n°147 del 2022), valori medi, stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data,
l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, quello determinato dal valore della domanda attorea pari ad € 274.535,58.
IV.
3-Si provvede, in base al seguente prospetto, tenendo conto delle questioni giuridiche trattate e dell'attività istruttoria espletata.
Scaglione: da € 260.001,00 a € 520.000,00
Parte_2
3.544,00 // 3.544,00
[...] Introduttiva 2.338,00 // 2.338,00
Istruttoria 10.411,00 // 10.411,00 Decisoria 6.164,00 // 6.164,00
Totale 22.457,00 IV.
4-Alla regolamentazione delle spese tra le originarie parti processuali si provvederà, invece, con la sentenza definitiva all'esito del giudizio di merito.
IV.
1-La manifesta inammissibilità dell'intervento in giudizio, effettuato dal in palese assenza di un Controparte_3 autonomo e qualificato interesse, giuridicamente rilevante, denotando, quantomeno, colpa grave nell'esercizio dell'azione, giustifica, altresì, in accoglimento della domanda di risarcimento del danno da responsabilità aggravata, presentata dalla parte attrice ex art. 96 c.p.c. la condanna del in favore CP_3 dell'attrice, della somma di € 4.491,40, pari ad un quinto delle spese processuali, come liquidate nel paragrafo IV.3.
Si veda Cass. n.26435/2020 “in tema di responsabilità
processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il
soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una
"somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite
quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente,
sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del
principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base
dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche
del valore della controversia”.
Nonché, nella giurisprudenza di questo Tribunale, Tribunale
Bari sez. II, 09/05/2023, n.1771 “L'art. 96, comma III, c.p.c. introduce un meccanismo sanzionatorio volto a scoraggiare l'abuso del processo ed
a preservare la funzionalità del sistema giustizia, garantendo la ragionevole durata dei processi pendenti. Tale tutela, essendo unicamente condizionata all'accertamento di una condotta di grave negligenza o malafede processuale della parte, non richiede la rigorosa prova del danno. La normativa in esame mira altresì a reprimere il danno arrecato alla controparte quale, ad esempio,
l'allungamento della tempistica nell'esercizio dei propri diritti o la necessità di affrontare oneri aggiuntivi. Oggetto della condanna
è il "pagamento di una somma" che può essere adottata "anche d'ufficio" essendo finalizzata alla tutela di un interesse dai connotati innegabilmente pubblicistico”.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, presentata dall' con atto di citazione notificato il Parte_1
01.12.2016, nei confronti dell' Controparte_1
e del
[...] Controparte_2
con l'intervento volontario del
[...] [...]
, così provvede: Controparte_3
A. DICHIARA inammissibile, per difetto di interesse, l'intervento volontario effettuato dal con Controparte_3 atto di intervento volontario, depositato il 18.11.2019;
B. ORDINA, per l'effetto, l'estromissione del
[...]
dal presente giudizio;
Controparte_3
C. ND il al pagamento, in Controparte_3 favore dell' , delle spese processuali che Parte_1 liquida in € 22.457,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Enrico Ceniccola, dichiaratosi antistatario;
D. ND il a titolo di Controparte_3 risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della Parte_1
, della somma di € 4.491,40, pari ad un quinto delle spese
[...] processuali, come liquidate, escludendo gli accessori previsti per legge, nel capo sub C).
E. DICHIARA la nullità della consulenza tecnica di ufficio depositata in data 24.09.2021;
F. DISPONE, come da separata ordinanza, per il rinnovo delle operazioni peritali e per il prosieguo del giudizio esclusivamente nei rapporti processuali tra l' Parte_1 , da un lato, l'
[...] Controparte_1
ed il
[...] Controparte_2
, dall'altro lato;
[...]
al definitivo nei rapporti processuali tra l'attore ed i CP_9
convenuti.
Così deciso in Bari, addì 09.12.2025.
Il Giudice
NZ ID FF