Ordinanza cautelare 12 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00344/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00099/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 99 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Adriana Lorusso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo e Questura di Venezia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l’annullamento
- del provvedimento del Questore di Venezia n. -OMISSIS-del 10 luglio 2024, con il quale è stata archiviata l’istanza del ricorrente volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- del decreto del Prefetto di Venezia n. -OMISSIS- del 18 ottobre 2024, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente avverso il suddetto provvedimento del Questore di Venezia;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo e Questura di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 luglio 2025 il dott. GI De IA come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, cittadino-OMISSIS-, entrava sul territorio nazionale come minore non accompagnato ed otteneva il 15 marzo 2019 dalla Questura di Venezia il titolo di soggiorno per «Affidamento», valido sino al 18 ottobre 2019.
Dopo il raggiungimento della maggiore età, il ricorrente presentava il 7 luglio 2020 istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato - attesa occupazione. Il Questore di Venezia (di seguito, breviter , Questore) emanava il provvedimento del 10 luglio 2024 con cui disponeva l’archiviazione dell’istanza presentata dal ricorrente, esponendo in motivazione che: a) « allo straniero veniva richiesto il necessario “parere positivo” del Comitato per i Minori per concludere l’iter amministrativo », oltre alla dichiarazione di ospitalità debitamente vidimata; b) « sono trascorsi 4 anni dalla formalizzazione dell’istanza e la mancata integrazione della documentazione richiesta non ha consentito di concluderne l’istruttoria »; c) da tale circostanza era evincibile « il disinteresse dello straniero alla definizione della pratica ».
1.1. Il ricorrente presentava ricorso gerarchico al Prefetto di Venezia (di seguito, breviter , Prefetto) lamentando l’omessa adozione del preavviso di rigetto dell’istanza, l’omessa traduzione del provvedimento di archiviazione nella sua lingua di origine, nonché l’insussistenza delle ragioni del diniego (fondato su motivi di ordine meramente formale) in quanto egli presentava tutti i requisiti necessari per conseguire il permesso di soggiorno richiesto.
Il Prefetto con decreto del 18 ottobre 2024 respingeva il ricorso gerarchico. In particolare, il Prefetto: a) riteneva provata l’emanazione e la successiva notifica del preavviso di rigetto dell’istanza; b) riteneva irrilevante l’omessa traduzione del provvedimento di archiviazione, consentendo ciò esclusivamente l’eventuale rimessione in termini in caso di tardiva impugnazione; c) negava esservi un obbligo per l’Amministrazione procedente di verificare l’esistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno, precisando che la valutazione di tali elementi era stata comunque impedita dal comportamento del ricorrente, che non aveva prodotto il parere del Comitato per i Minori.
2. Il ricorrente impugnava il decreto prefettizio, unitamente al provvedimento del Questore, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente censurava l’affermazione di disinteresse per l’omessa produzione del parere del Comitato per i minori stranieri malgrado fossero trascorsi quattro anni dalla presentazione dell’istanza, sostenendo di essersi recato più volte nel corso del suddetto periodo presso gli uffici della Questura senza ricevere chiare indicazioni circa l’onere di attivarsi per ottenere e presentare detto parere. Inoltre, il ricorrente richiamava la circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale dell’immigrazione del 10 ottobre 2011, in cui si auspica che l’Amministrazione si attivi per verificare l’avvenuto rilascio del predetto parere.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente sosteneva esservi un obbligo in capo al pubblico ufficiale procedente di richiedere ed acquisire il parere favorevole emesso dal Comitato per i minori stranieri, ed invocava l’art. 13 legge n. 47 del 2017, che prevede il rilascio del permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età anche in assenza del ricordato parere.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente contestava la mancata traduzione dei provvedimenti impugnati nella sua lingua di origine, rappresentando che – pur essendo in Italia da alcuni anni – non è in grado di comprendere l’esatto significato dei termini giuridici utilizzati nei provvedimenti amministrativi.
2.4. Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente lamentava un difetto di motivazione del provvedimento di archiviazione emesso dal Questore e richiamava la ricordata legge n. 47 del 2017. Inoltre, sosteneva il ricorrente che il mancato rilascio del permesso di soggiorno non può fondarsi su meri motivi formali, quali l’omessa integrazione della documentazione ed il presunto disinteresse, dovendo l’Amministrazione entrare nel merito della domanda verificando e valutando la presenza o meno dei requisiti previsti per la permanenza del ricorrente medesimo sul territorio nazionale, tenuto conto degli anni già trascorsi in tale territorio.
2.5. Il ricorrente produceva una successiva memoria nella quale ribadiva le ragioni esposte nel ricorso.
3. L’Amministrazione si costituiva con memoria di mera forma, e produceva documentazione inerente anche lo svolgimento del ricorso gerarchico.
4. Alla pubblica udienza del 9 luglio 2025 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente. Con essi, il ricorrente sostiene che spetti all’Amministrazione procedente (e cioè alla Questura) acquisire d’ufficio il parere del Comitato per i minori stranieri.
I due motivi sono fondati.
2. L’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. n. 286 del 1998 prevede che il permesso di soggiorno per accesso al lavoro ovvero per lavoro subordinato “ può essere rilasciato … previo accertamento dell’effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33 del presente testo unico… ”.
In base al dettato normativo, il soggetto entrato sul territorio nazionale in qualità di minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, può ottenere un permesso di soggiorno per accesso al lavoro ovvero per lavoro subordinato previo: a) accertamento dell’esistenza dei presupposti e dei requisiti normativamente previsti; b) rilascio del parere positivo da parte del Comitato per i minori stranieri. L’emanazione e la successiva acquisizione di tale parere risulta pertanto necessaria per consentire il rilascio del ricordato permesso di soggiorno in favore dello straniero non accompagnato al compimento della maggiore età.
L’Amministrazione resistente ha disposto l’archiviazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per mancata esibizione del parere favorevole del Comitato per i minori stranieri. Dunque, secondo l’Amministrazione, incombe sull’interessato l’onere di produrre il predetto parere.
Tuttavia, una tale tesi non trova riscontri in diritto positivo.
Invero, come già affermato in giurisprudenza, « non può essere condivisa la tesi dell’Amministrazione per cui sarebbe esclusivo onere del richiedente la apposita richiesta del parere con conseguente produzione in allegato alla domanda di rilascio del permesso. Siffatta opzione esegetica non trova conforto nel dato testuale, che nulla specifica sul punto, il che postula, per converso, l’applicazione del generalissimo principio inquisitorio che permea l’agere amministrativo (cfr. art. 6, co. 1, lett. b) “il responsabile del procedimento […] accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria”), ulteriormente corroborato dalla disposizione generale dettata in materia di attività consultiva della pubblica amministrazione – art. 16 legge n. 241/1990 – alla stregua della quale “gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti” entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, implicando che tale richiesta non possa che provenire dagli uffici pubblici. 11.3. – Milita, peraltro, in favore di tale esegesi la stessa Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 24 febbraio 2017 per cui “è preferibile che le richieste di parere siano inviate da parte dei Servizi sociali dell’ente locale che ha in carico il minore”, relegando in uno spazio residuale il “caso in cui il diretto interessato neomaggiorenne, o altri soggetti che hanno la responsabilità dei minori ai sensi della normativa vigente, provvedano all’inoltro della richiesta di parere”. Tale approdo applicativo è peraltro corroborato dalla giurisprudenza amministrativa di merito a tenore della quale “quella del pronunciamento del Comitato per i minori stranieri costituisce fase endoprocedimentale facente capo all'amministrazione procedente e non anche formalità posta a carico dell'istante, sicché non spetta a quest'ultimo richiedere il relativo parere. È, pertanto, illegittimo il diniego fondato unicamente sulla mancata esibizione, in allegato alla domanda, del parere favorevole del Comitato per i minori stranieri” » (in questi termini, T.A.R. Piemonte, sez. I, 5 maggio 2022, n. 424).
É quindi illegittimo il provvedimento del 10 luglio 2024, con cui il Questore ha disposto l’archiviazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno a causa dell’omessa produzione, da parte del ricorrente, del parere favorevole espresso dal Comitato per i minori stranieri, dovendo l’Amministrazione procedere ad acquisirlo ex officio , in coerenza con il disposto dell’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241 del 1990 (espressione del principio inquisitorio), che prevede i compiti del responsabile del procedimento. Per lo stesso motivo è illegittimo anche il decreto del 18 ottobre 2024 con cui il Prefetto ha respinto il ricorso gerarchico proposto nei confronti del provvedimento del Questore, confermandolo integralmente.
3. Non può invece essere accolta la censura incentrata sull’art. 13, comma 1, legge n. 47 del 2017, che aveva aggiunto all’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. n. 286 del 1998 i seguenti periodi finali: “ Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ”. Infatti, tali periodi sono stati soppressi dall’art. 1, comma 1, lett. n-bis), d.l. n. 113 del 2018 (convertito in legge n. 132 del 2018).
Nè risulta fondato il terzo motivo in quanto, come costantemente affermato in giurisprudenza, la mancata traduzione del provvedimento nella lingua nazionale dello straniero (ovvero in una delle cd. lingue veicolari) non determina l’illegittimità dell’atto ma consente all’interessato soltanto di beneficiare della remissione in termini per ricorrere (Consiglio di Stato, sez. III, 8 luglio 2020 n. 4389).
4. In conclusione, il ricorso va accolto e, per l’effetto, devono essere annullati i provvedimenti impugnati, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione – tenuta ad acquisire d’ufficio il parere favorevole del Comitato per i minori stranieri – in sede di riesercizio del potere sull’istanza del ricorrente, dovendo l’Amministrazione verificare la presenza dei presupposti e dei requisiti necessari per il rilascio del titolo di soggiorno richiesto.
Può essere assorbito il quarto motivo, in quanto con esso vengono proposte censure che riproducono aspetti già esaminati nei primi due motivi ovvero censure di ordine formale, il cui accoglimento non attribuirebbe maggiori utilità al ricorrente.
5. Le spese di giudizio possono essere compensate, salvo l’obbligo dell’Amministrazione resistente di rifondere al ricorrente l’importo del contributo unificato, se corrisposto, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 6-bis.1, secondo periodo, d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati come indicato in motivazione e fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Spese compensate, salvo l’obbligo del Ministero dell’Interno di rifondere l’importo del contributo unificato, se corrisposto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
LO PO, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario
GI De IA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI De IA | LO PO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.