TAR Venezia, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 344
TAR
Ordinanza cautelare 12 febbraio 2025
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TAR
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittimità dell'archiviazione per mancata acquisizione d'ufficio del parere del Comitato per i minori stranieri

    Il Tribunale ritiene fondato il motivo, affermando che l'Amministrazione ha l'obbligo di acquisire d'ufficio il parere del Comitato per i minori stranieri in base al principio inquisitorio e all'art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 241 del 1990. Pertanto, l'archiviazione per omessa produzione del parere da parte del ricorrente è illegittima.

  • Rigettato
    Illegittimità del provvedimento per mancata traduzione

    Il Tribunale rigetta questo motivo, affermando che la mancata traduzione non determina l'illegittimità dell'atto, ma consente solo la remissione in termini per l'impugnazione.

  • Altro
    Difetto di motivazione e mancato esame nel merito

    Il Tribunale considera questo motivo assorbito, in quanto le censure sollevate riproducono aspetti già esaminati nei primi due motivi o sono di ordine formale, il cui accoglimento non apporterebbe ulteriori vantaggi al ricorrente.

  • Accolto
    Illegittimità del rigetto del ricorso gerarchico per conferma del provvedimento illegittimo del Questore

    Il Tribunale accoglie il ricorso, annullando anche il decreto del Prefetto in quanto conferma integralmente il provvedimento del Questore ritenuto illegittimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 344
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 344
    Data del deposito : 6 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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