TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 09/12/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO RS
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. AR BA, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4798 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(nato a [...] il [...], C.F. , (nato a Parte_1 C.F._1 Parte_2
GALLARATE (VA) il 14/09/1978, C.F. ), (nato a [...] C.F._2 Parte_3
UA ER (CE) il 13/07/1947, C.F. , (nato a [...] C.F._3 Parte_4
RS (VA) il 10/10/1966, C.F. ), (nato a [...] C.F._4 Parte_5
(VA) il 14/04/1956, C.F. ), (nato a [...] il [...], C.F. C.F._5 Parte_6
), con il patrocinio dell'avv. DE MICCO ANTONIETTA SARA e dell'avv. LO BELLO LUIGI, C.F._6 con domicilio eletto in Gallarate alla via Cardano n.18 angolo via Novare, presso lo studio dei difensori;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...], C.F. , con il Controparte_1 C.F._7 patrocinio dell'avv. CRAVEIA ROBERTO, con domicilio eletto in Piazza Garibaldi 1 BUSTO RS, presso il difensore avv. CRAVEIA ROBERTO;
PARTE OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , , , , Parte_2 Parte_1 Parte_6 Parte_3
e hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_5 Parte_4
1638/2024, emesso dal Tribunale di BU RS il 5.11.2024, con il quale era stato ingiunto loro di pagare a la somma di euro 1.614.716,49, oltre interessi e spese della procedura monitoria, pari a 6/7 di Controparte_1
€1.888.831,91, ovvero l'intero importo pagato dal a deducendo di agire in CP_1 Controparte_2 regresso nei confronti dei cofideiussori in virtù della fideiussione rilasciata in data 3 febbraio 2016.
Gli opponenti hanno dedotto, in particolare: che non aveva escusso la fideiussione dagli stessi Controparte_2 rilasciata unitamente all'opposto (doc. 1 del fascicolo monitorio) bensì il pegno gravante sui titoli di proprietà dell'opposto e della famiglia di quest'ultimo disinvestendo d'imperio i titoli giacenti nel portafoglio Eurizon Capital
S.p.A. (docc. 7 e 8A del fascicolo monitorio), dapprima per un importo pari ad €2.000.000,00 (giugno 2021) e, successivamente, in data 3.12.2021, per €1.074.716,67 e che, pertanto, essendo l'opposto stato escusso quale datore di pegno e non quale co-fideiussore, gli opponenti non erano condebitori solidali dell'opposto; che, in ogni
- 1 - caso, difettavano i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo posto che il documento sul quale il ricorrente fondava la propria azione monitoria (doc. 1 del fascicolo monitorio), ovvero l'asserita fideiussione del
3.2.2016, era illeggibile, non c'era certezza del credito azionato in quanto l'opposto non aveva provato i pagamenti eseguiti in favore del creditore garantito (il doc. 6 del fascicolo monitorio non Controparte_2 proveniva dal fallimento di Parah S.r.l. ma era una mera istanza di parte e i docc. 5 e 8 costituivano meri disinvestimenti di titoli disposti d'imperio dalla banca garantita) e, più precisamente, non aveva dimostrato di aver pagato la banca per quella precisa fideiussione cui erano tenuti anche gli opponenti e, in ogni caso, il credito vantato non era liquido in quanto l'opposto avrebbe semmai dovuto agire limitatamente alla propria quota di patrimonio aggredito, ovvero 1/5 di €1.888.831,91; che difettavano in ogni caso i presupposti per agire in via di regresso ex art. 1954 c.c. in quanto l'opposto era stato escusso quale co-datore di pegno.
Gli opponenti hanno concluso chiedendo, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto per infondatezza della pretesa creditoria dell'opposto.
In via subordinata hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna pro quota (e dunque non solidale) di quanto eventualmente dovuto.
Con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. parte opponente ha modificato parzialmente le proprie domande chiedendo, in via preliminare, l'accertamento incidentale della simulazione assoluta delle quietanze rilasciate dai familiari dell'opposto i quali avevano rilasciato il pegno unitamente a quest'ultimo nonché, previo CP_1 accertamento del difetto della forma prescritta dall'art. 782 c.c., la nullità dell'atto di liberalità eventualmente posto in essere.
Gli opponenti hanno ribadito, per il resto, le domande già formulate nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo.
Si è costituita l'opposta chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e nel merito ha contestato in fatto e in diritto la domanda di parte opponente concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo con conseguente condanna degli opponenti al pagamento in solido tra loro e in favore dell'opposto di €1.614.716,49, oltre interessi e spese.
In via subordinata ha chiesto la condanna solidale degli opponenti al pagamento di €1.614.716,49, oltre interessi e spese o, in ulteriore subordine, la condanna pro quota degli stessi al pagamento della predetta somma.
Ha chiesto, da ultimo, la condanna degli opponenti ex art. 96 c.p.c.
La causa, dopo la pronunzia in merito alla provvisoria esecutività del decreto opposto, è stata istruita documentalmente ed è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
L'opposizione è fondata e va accolta.
E' documentalmente provato che il credito di cui è lite è stato ingiunto a seguito dell'escussione, da parte di non della fideiussione rilasciata dagli odierni opponenti in data 3.2.2016 ma del pegno Controparte_2 omnibus gravante sui titoli di proprietà dell'opposto e della famiglia di quest'ultimo, giacenti nel portafoglio n.27.214278 Eurizon Capital spa come risulta dai documenti 8° e 7 di parte opposta.
- 2 - L'escussione del solo pegno, gravante in modo autonomo sul solo opposto, non legittima quest'ultimo ad agire in regresso nei confronti dei cofideiussori, del tutto estranei al pegno.
L'opposto non ha nemmeno prodotto richieste scritte di pagamento a prima richiesta fatte ai fideiussori, sulla base della fideiussione del 3.02.2016.
Le comunicazioni della banca fanno espressamente riferimento al prelievo della liquidità avvenuto sul portafogli di risparmio intestato all'opposto e alla sua famiglia.
In conclusione quindi il pagamento che la banca ha ottenuto grazie al pegno sui titoli della parte opposta e della sua famiglia non ha trovato titolo nella fideiussione rilasciata dagli opponenti ma, appunto, nel pegno, il quale attribuisce, evidentemente, al creditore diritti diversi da quelli che derivano dalla garanzia personale.
In sede monitoria il non ha formulato alcuna azione di regresso in virtù del pegno ma ha espressamente CP_1 fatto riferimento alla garanzia fideiussoria, essendo quello il titolo in relazione al quale è stato emesso il decreto.
Alla fondatezza, sotto tale profilo, della opposizione consegue, anche in base al principio della c.d. ragione più liquida, l'assorbimento degli ulteriori motivi di opposizione.
Alla luce di tali motivazioni, l'opposizione va dunque accolta e il decreto opposto va revocato.
Le spese processuali del giudizio di opposizione seguono la soccombenza della parte opposta e devono essere liquidate come da dispositivo in favore dei difensori di parte opponente Avvocato Antonietta Sara De Micco e
Avvocato Lo Bello UI dichiaratisi antistatari tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate ai sensi del D.M. 147/2022 tenendo in considerazione i parametri medi per la fase di studio e introduttiva e tenendo in considerazione i parametri minimi per la fase istruttoria ( consistita nel solo deposito delle memorie)
e della fase decisionale (consistita nella sola discussione orale) dello scaglione compreso tra 1.000.001,00 e
2.000.000 di euro.
P.Q.M.
Il Tribunale di BU RS, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 1638/2024 formulata da , , , , Parte_2 Parte_1 Parte_6 Parte_3
e nei confronti di ogni contraria istanza, Parte_5 Parte_4 Controparte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1638/2024 emesso dal Tribunale di
BU RS in data 5.11.2024;
2. condanna al pagamento in favore degli avvocati Antonietta Sara De Micco e Lo Bello Controparte_1
UI in solido tra loro quali difensori dichiaratisi antistatari di , , , Parte_2 Parte_1 Parte_6
, e delle spese processuali che liquida in Parte_3 Parte_5 Parte_4 complessivi euro 24.816,00 (di cui euro 870,00 per spese ed euro 23.946,00 per compensi professionali) oltre rimborso spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in BU RS, il 09/12/2025
Il Giudice
AR BA
- 3 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO RS
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. AR BA, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4798 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(nato a [...] il [...], C.F. , (nato a Parte_1 C.F._1 Parte_2
GALLARATE (VA) il 14/09/1978, C.F. ), (nato a [...] C.F._2 Parte_3
UA ER (CE) il 13/07/1947, C.F. , (nato a [...] C.F._3 Parte_4
RS (VA) il 10/10/1966, C.F. ), (nato a [...] C.F._4 Parte_5
(VA) il 14/04/1956, C.F. ), (nato a [...] il [...], C.F. C.F._5 Parte_6
), con il patrocinio dell'avv. DE MICCO ANTONIETTA SARA e dell'avv. LO BELLO LUIGI, C.F._6 con domicilio eletto in Gallarate alla via Cardano n.18 angolo via Novare, presso lo studio dei difensori;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...], C.F. , con il Controparte_1 C.F._7 patrocinio dell'avv. CRAVEIA ROBERTO, con domicilio eletto in Piazza Garibaldi 1 BUSTO RS, presso il difensore avv. CRAVEIA ROBERTO;
PARTE OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , , , , Parte_2 Parte_1 Parte_6 Parte_3
e hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_5 Parte_4
1638/2024, emesso dal Tribunale di BU RS il 5.11.2024, con il quale era stato ingiunto loro di pagare a la somma di euro 1.614.716,49, oltre interessi e spese della procedura monitoria, pari a 6/7 di Controparte_1
€1.888.831,91, ovvero l'intero importo pagato dal a deducendo di agire in CP_1 Controparte_2 regresso nei confronti dei cofideiussori in virtù della fideiussione rilasciata in data 3 febbraio 2016.
Gli opponenti hanno dedotto, in particolare: che non aveva escusso la fideiussione dagli stessi Controparte_2 rilasciata unitamente all'opposto (doc. 1 del fascicolo monitorio) bensì il pegno gravante sui titoli di proprietà dell'opposto e della famiglia di quest'ultimo disinvestendo d'imperio i titoli giacenti nel portafoglio Eurizon Capital
S.p.A. (docc. 7 e 8A del fascicolo monitorio), dapprima per un importo pari ad €2.000.000,00 (giugno 2021) e, successivamente, in data 3.12.2021, per €1.074.716,67 e che, pertanto, essendo l'opposto stato escusso quale datore di pegno e non quale co-fideiussore, gli opponenti non erano condebitori solidali dell'opposto; che, in ogni
- 1 - caso, difettavano i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo posto che il documento sul quale il ricorrente fondava la propria azione monitoria (doc. 1 del fascicolo monitorio), ovvero l'asserita fideiussione del
3.2.2016, era illeggibile, non c'era certezza del credito azionato in quanto l'opposto non aveva provato i pagamenti eseguiti in favore del creditore garantito (il doc. 6 del fascicolo monitorio non Controparte_2 proveniva dal fallimento di Parah S.r.l. ma era una mera istanza di parte e i docc. 5 e 8 costituivano meri disinvestimenti di titoli disposti d'imperio dalla banca garantita) e, più precisamente, non aveva dimostrato di aver pagato la banca per quella precisa fideiussione cui erano tenuti anche gli opponenti e, in ogni caso, il credito vantato non era liquido in quanto l'opposto avrebbe semmai dovuto agire limitatamente alla propria quota di patrimonio aggredito, ovvero 1/5 di €1.888.831,91; che difettavano in ogni caso i presupposti per agire in via di regresso ex art. 1954 c.c. in quanto l'opposto era stato escusso quale co-datore di pegno.
Gli opponenti hanno concluso chiedendo, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto per infondatezza della pretesa creditoria dell'opposto.
In via subordinata hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna pro quota (e dunque non solidale) di quanto eventualmente dovuto.
Con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. parte opponente ha modificato parzialmente le proprie domande chiedendo, in via preliminare, l'accertamento incidentale della simulazione assoluta delle quietanze rilasciate dai familiari dell'opposto i quali avevano rilasciato il pegno unitamente a quest'ultimo nonché, previo CP_1 accertamento del difetto della forma prescritta dall'art. 782 c.c., la nullità dell'atto di liberalità eventualmente posto in essere.
Gli opponenti hanno ribadito, per il resto, le domande già formulate nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo.
Si è costituita l'opposta chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e nel merito ha contestato in fatto e in diritto la domanda di parte opponente concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo con conseguente condanna degli opponenti al pagamento in solido tra loro e in favore dell'opposto di €1.614.716,49, oltre interessi e spese.
In via subordinata ha chiesto la condanna solidale degli opponenti al pagamento di €1.614.716,49, oltre interessi e spese o, in ulteriore subordine, la condanna pro quota degli stessi al pagamento della predetta somma.
Ha chiesto, da ultimo, la condanna degli opponenti ex art. 96 c.p.c.
La causa, dopo la pronunzia in merito alla provvisoria esecutività del decreto opposto, è stata istruita documentalmente ed è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
L'opposizione è fondata e va accolta.
E' documentalmente provato che il credito di cui è lite è stato ingiunto a seguito dell'escussione, da parte di non della fideiussione rilasciata dagli odierni opponenti in data 3.2.2016 ma del pegno Controparte_2 omnibus gravante sui titoli di proprietà dell'opposto e della famiglia di quest'ultimo, giacenti nel portafoglio n.27.214278 Eurizon Capital spa come risulta dai documenti 8° e 7 di parte opposta.
- 2 - L'escussione del solo pegno, gravante in modo autonomo sul solo opposto, non legittima quest'ultimo ad agire in regresso nei confronti dei cofideiussori, del tutto estranei al pegno.
L'opposto non ha nemmeno prodotto richieste scritte di pagamento a prima richiesta fatte ai fideiussori, sulla base della fideiussione del 3.02.2016.
Le comunicazioni della banca fanno espressamente riferimento al prelievo della liquidità avvenuto sul portafogli di risparmio intestato all'opposto e alla sua famiglia.
In conclusione quindi il pagamento che la banca ha ottenuto grazie al pegno sui titoli della parte opposta e della sua famiglia non ha trovato titolo nella fideiussione rilasciata dagli opponenti ma, appunto, nel pegno, il quale attribuisce, evidentemente, al creditore diritti diversi da quelli che derivano dalla garanzia personale.
In sede monitoria il non ha formulato alcuna azione di regresso in virtù del pegno ma ha espressamente CP_1 fatto riferimento alla garanzia fideiussoria, essendo quello il titolo in relazione al quale è stato emesso il decreto.
Alla fondatezza, sotto tale profilo, della opposizione consegue, anche in base al principio della c.d. ragione più liquida, l'assorbimento degli ulteriori motivi di opposizione.
Alla luce di tali motivazioni, l'opposizione va dunque accolta e il decreto opposto va revocato.
Le spese processuali del giudizio di opposizione seguono la soccombenza della parte opposta e devono essere liquidate come da dispositivo in favore dei difensori di parte opponente Avvocato Antonietta Sara De Micco e
Avvocato Lo Bello UI dichiaratisi antistatari tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate ai sensi del D.M. 147/2022 tenendo in considerazione i parametri medi per la fase di studio e introduttiva e tenendo in considerazione i parametri minimi per la fase istruttoria ( consistita nel solo deposito delle memorie)
e della fase decisionale (consistita nella sola discussione orale) dello scaglione compreso tra 1.000.001,00 e
2.000.000 di euro.
P.Q.M.
Il Tribunale di BU RS, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 1638/2024 formulata da , , , , Parte_2 Parte_1 Parte_6 Parte_3
e nei confronti di ogni contraria istanza, Parte_5 Parte_4 Controparte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1638/2024 emesso dal Tribunale di
BU RS in data 5.11.2024;
2. condanna al pagamento in favore degli avvocati Antonietta Sara De Micco e Lo Bello Controparte_1
UI in solido tra loro quali difensori dichiaratisi antistatari di , , , Parte_2 Parte_1 Parte_6
, e delle spese processuali che liquida in Parte_3 Parte_5 Parte_4 complessivi euro 24.816,00 (di cui euro 870,00 per spese ed euro 23.946,00 per compensi professionali) oltre rimborso spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in BU RS, il 09/12/2025
Il Giudice
AR BA
- 3 -