Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 18/02/2025, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01350/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04656/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 4656 del 2021, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- del verbale BLS n. -OMISSIS- datato 7 marzo 2019 del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Milano, che valutava l’odierno ricorrente “ non idoneo permanentemente al servizio d'istituto ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 29 gennaio 2025 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il ricorrente, in passato appartenente al corpo della Guardia di Finanza, ha impugnato il verbale n. -OMISSIS- del 7 marzo 2019 del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Milano, che lo ha valutato “ non idoneo permanentemente al servizio d’istituto ”, deducendone la nullità e comunque l’illegittimità sul presupposto che, come appreso dalla Direzione dell’adito Centro Ospedaliero Militare in esito all’istanza ostensiva del 2 aprile 2021, “ NON esiste uno specifico e contingente atto di composizione ad hoc della Commissione ”.
2. – L’inesistenza di un atto di nomina dei membri della Commissione – oltre a porsi in violazione degli artt.193 e 198 del D.lgs. 15 marzo 2010 n.66 – integrerebbe, ad avviso del ricorrente, un’ipotesi di nullità (strutturale) dell’impugnato verbale, viziato per “ difetto di sottoscrizione ”, con la conseguenza che ne risulterebbe inficiato, “ a cascata ”, anche l’atto con il quale il ricorrente è stato riformato, posto che “ i verbali a mezzo dei quali si stabilisce la inidoneità di un appartenente alle Forze Armate, dev [ono] essere sottoscritt [i] da soggetti appositamente nominati ”.
3. – Costituitosi in giudizio, il Ministero della Difesa ha eccepito la tardività del gravame, promosso nel 2021 per l’impugnazione di un atto del 2019, chiedendone, comunque, la reiezione per infondatezza.
4. – All’udienza straordinaria del 29 gennaio 2025, in vista della quale il ricorrente ha depositato memoria, insistendo per l’accoglimento del ricorso e, in particolare, per la reintegrazione in servizio, la controversia è stata trattenuta in decisione.
5. – Il ricorso è irricevibile.
6. – L’impugnato verbale, che ha dichiarato il ricorrente “ non idoneo permanentemente al servizio d’istituto ”, risale, infatti, al 7 marzo 2019, ed è stato contestato solo con il ricorso di cui è causa, notificato all’amministrazione resistente il 12 ottobre 2021.
6.1. – Il predetto verbale reca, tuttavia, una determinazione autoritativa, incidente sullo stato di servizio del ricorrente (titolare, quindi, di una posizione di interesse legittimo), il quale – come condivisibilmente eccepito dalla difesa erariale – avrebbe dovuto chiederne l’annullamento nell’ordinario termine decadenziale di 60 giorni, di cui all'art. 29, cod. proc. amm. (T.A.R. Veneto, Venezia, sez. III, 13 gennaio 2025, n.48; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-bis, 31 maggio 2019, n. 6957; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 25 novembre 2022, n. 2631).
6.2. – Non vale a differire la proponibilità dell'azione la sopravvenuta conoscenza, nel 2021, dei profili di illegittimità denunciati in esito all’istanza di accesso.
Ai fini dell'individuazione del dies a quo per proporre il ricorso in annullamento rileva, infatti, la piena conoscenza dell'atto, “ integrata dalla percezione, da parte dell'interessato, dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività per la sua sfera giuridica, in modo da rendere percepibile l'attualità dell'interesse ad agire contro di esso ” (Cons. Stato, Sez. II, 8 marzo 2024, n. 2280). La conoscenza integrale del provvedimento, come di altri atti del procedimento o comunque connessi all'atto impugnato, influisce invece sulla concreta definizione delle ragioni di impugnazione – quindi sulla causa petendi dell'azione – e può legittimare solo la proposizione di motivi aggiunti ad un ricorso già tempestivamente proposto (Cons. Stato, Sez. III, 12 aprile 2023, n. 3713).
6.3. – Diversamente opinando, del resto, la decorrenza del termine sarebbe sostanzialmente rimessa alle iniziative unilaterali del ricorrente, rendendo l'azione amministrativa soggetta a contestazione senza limiti temporali definiti (T.A.R. Venezia, sez. III, 13 gennaio 2025, n.48).
Nel caso di specie il ricorrente ha atteso oltre due anni prima di domandare l'accesso agli atti relativi alla nomina della C.M.O. senza in alcun modo giustificare la propria inerzia; è evidente, quindi, che la sua ritardata attivazione non può consentire il superamento di termini decadenziali posti a tutela della stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico, indisponibili alle parti (Cons. Stato, Sez. V, 1° giugno 2022, n. 4472).
6.4. – La stessa Corte di Giustizia UE ha più volte riconosciuto che - per assicurare la certezza del diritto e dei rapporti giuridici - non è possibile rimettere in discussione i provvedimenti amministrativi dopo che gli stessi abbiano formato oggetto di un giudicato ovvero dopo la scadenza dei termini previsti dal diritto nazionale per l'impugnazione dei provvedimenti, nemmeno per assicurarne la corrispondenza al diritto europeo (cfr . Corte giustizia UE sez. VI, 16 luglio 2020, n. 424).
7. – Né tantomeno giova al ricorrente invocare l’art. 21- septies della n. 241/1990, perché l'azione proposta comunque non può essere qualificata come un'azione di nullità.
7.1. – Difatti, secondo la giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. III, 16 febbraio 2022, n. 1168), i vizi che afferiscono alla nomina della commissione costituiscono meri vizi di legittimità del provvedimento, di guisa che l’asserita violazione delle relative norme avrebbe potuto configurare, tutt’al più, un vizio di annullabilità (sebbene, si osserva incidentalmente, di tanto è ben lecito dubitare, posto che non si rinviene nessuna disposizione ex positivo iure che imponga la formalizzazione di un atto di nomina della C.M.O., risultando codificate, invero, una serie di regole che presiedono alla sua corretta composizione).
8. – Per le ragioni sinteticamente esposte, il ricorso dev’essere dichiarato irricevibile.
8.1. – Considerata la definizione in rito del giudizio e la particolare natura delle posizioni giuridiche coinvolte, le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Giardino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.