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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/07/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1663/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile
in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. DEI SABRINA ( ) C.F._1 appellante
e
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. NANNOTTI FABIO ( ) C.F._2 appellata
Conclusioni per «Piaccia all'Ecc.ma Corte di Parte_1
Appello di Firenze, contrariis reiectis: In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n.
701/2022 del Tribunale di Siena, emessa in data 28.07.2022, pubblicata in data 04.08.2022 e notificata in data 30.08.2022, per i motivi esposti nella narrativa del presente atto ricorrendone i presupposti;
Nel merito, in totale riforma della sentenza n. 701/2022 emessa dal
Tribunale di Siena, per i motivi tutti di cui alla parte narrativa del presente atto, accogliere integralmente le conclusioni formulate dall'odierna appellante,
nella causa di primo grado RG 2930/2019 del Parte_1
Tribunale di Siena, come precisate all'udienza del 15.12.2021 e che, qui di seguito, integralmente si trascrivono: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Siena, adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della presente azione giudiziale
Nel merito
a) Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia dell'illegittimo addebito di interessi debitori con capitalizzazione trimestrale applicati nel corso dei rapporti di conto corrente n. 18585.03 e 2200.89, pari alla somma di €
69.903,53 o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, e per
l'effetto, dichiarare l'inefficacia di ogni qualsivoglia capitalizzazione degli stessi ai rapporti in esame, per i motivi tutti di cui alla parte narrativa del presente atto;
b) Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti sui c/c e sbf n. 18585.03 e n. 2200.89 di interessi ultralegali per superamento del tasso soglia usura, pari alla somma di € 89.721,91 o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, per i motivi tutti di cui alla parte narrativa del presente atto;
c) Accertare e dichiarare la nullità ed inesistenza delle condizioni economiche applicate ai rapporti di conto corrente e salvo buon fine [n.]
18585.03 e n. 2200.89 per difetto dei requisiti di forma scritta di cui all'art.
117 TUB e per l'effetto, disporre per i rapporti suddetti il ricalcolo degli pag. 2/27 interessi di cui all'art. 117 TUB, comma 7, e, all'esito, accertare e dichiarare
l'illegittimo addebito sui rapporti medesimi della somma di € 143.163,36 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, per le causali tutte di cui alla parte narrativa del presente atto;
d) Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti nei rapporti di conto corrente e salvo buon fine [n.] 18585.03 e n. 2200.89, pari alla complessiva somma di € 12.309,71 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, per non convenute ed indebite Commissioni di
Massimo Scoperto, per le causali tutte di cui alla parte narrativa del presente atto;
Per l'effetto delle suesposte nullità;
e) Rideterminare, previo espletamento della CTU tecnica, il saldo effettivo dei rapporti di conto corrente e salvo buon fine [n.] 18585.03 e n. 2200.89 al momento della chiusura avvenuta in data 05.07.2017 conformemente alle norme e alle interpretazioni giurisprudenziali. Conseguentemente,
f) condannare in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro – tempore, alla restituzione in favore della
[...]
della complessiva somma di € 315.098,51, o in Parte_2 quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, indebitamente addebitata a parte attrice, oltre interessi dalla data della domanda a quella dell'effettivo pagamento.
Con vittoria del compenso professionale e ripetizione del contributo unificato e delle spese”.
In via istruttoria
Si insiste affinché l'Ecc.mo Signor Giudice Voglia disporre la convocazione del CTU, Dott. affinché renda chiarimenti e/o Persona_1 eventualmente integri la consulenza tecnica o, addirittura, la rinnovi, per le seguenti motivazioni, ovvero:
pag. 3/27 a) chiarisca il CTU le ragioni per cui, nel rispondere al quesito del Giudice, non ha proceduto al ricalcolo del conto n. 18585 (in particolare per quanto riguarda ricalcolo ai sensi dell'art. 117 TUB e eliminazione di illegittimo anatocismo) utilizzando la documentazione versata in atti, previa applicazione del c.d. metodo sintetico;
b) chiarisca il CTU
1) le modalità di calcolo e di valutazione degli interessi utilizzate per la determinazione dei dati, con particolare riferimento al conto corrente n.
2200.89;
2) le ragioni della divergenza tra i dati inseriti nel prospetto di ricalcolo con quelli emergenti dai prospetti di liquidazione trimestrale del conto corrente;
3) le ragioni del mancato inserimento nel calcolo delle commissioni di istruttoria veloce addebitate nei trimestri 31/12/2012 (euro 500,00),
31/03/2013 (euro 500,00), 30/06/2013 (euro 480,00), 30/09/2013 (euro
400,00), 31/12/2013 (euro 240,00), 30/09/2014 (euro 140,00).
Sempre in via istruttoria, si insiste affinchè l'Ecc.mo Signor Giudice Voglia
- ordinare, ai sensi e per gli effetti degli art. 210 c.p.c. ed art. 119, 4 comma, TUB, l'esibizione, in originale, di tutta la documentazione inerente i rapporti di conto corrente e salvo buon fine n. 18585.03 e n. 2200.89 dalla loro apertura, comprese le comunicazioni di variazione delle condizioni contrattuali.
Ai sensi dell'art. 347 ultimo comma c.p.c. si chiede ordinarsi al
Cancelliere la trasmissione del fascicolo d'Ufficio di primo grado.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio e rimborso del contributo unificato di entrambi i gradi»; per «Piaccia all'Ecc.ma Corte di Controparte_1
Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, rigettare integralmente l'appello, le domande ed istanze, anche istruttorie, tutte proposte dalla società con atto di citazione Parte_1 pag. 4/27 notificato in data 27/09/2022 alla , Controparte_1 perché inammissibili e infondate, per le eccezioni ed i motivi tutti proposti dalla
, con conseguente conferma integrale Controparte_1 della sentenza n. 701/2022, emessa il 28/07/2022 e depositata il
04/08/2022 dal Tribunale di Siena, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Marianna Serrao, e notificata via pec il 30/08/2022.
Vittoria di spese e compensi difensivi del presente grado di giudizio».
Rilevato
(nel prosieguo ha impugnato la Parte_1 Pt_1 sentenza n. 701 del 2022 del Tribunale di Siena, che ha respinto tutte le domande da essa proposte – ossia quelle di accertamento dell'usurarietà degli addebiti feneratizi, dell'illegittimità delle annotazioni per interessi in difetto di pattuizione, dell'illegittimità degli addebiti per commissione di massimo scoperto (c.m.s.) e di quelli anatocistici – in riferimento ai conti correnti n. 18585.03, intrattenuto con (oggi Controparte_2 [...]
Contr
nel prosieguo e di quello n. 2200.89, Controparte_1
Contr intrattenuto con
Il Tribunale ha in primo luogo rigettato la richiesta di di Pt_1 emissione dell'ordine di esibizione di «tutta la documentazione inerente i rapporti di conto corrente», in quanto essa non era stata fatta oggetto di preventiva richiesta ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993 (testo unico bancario, nel prosieguo t.u.b.), a eccezione dei contratti di apertura dei conti, i quali tuttavia erano stati prodotti dalla banca in giudizio.
Nel merito ha ritenuto che non avesse provato la fondatezza Pt_1 della propria pretesa per non aver prodotto gli estratti periodici per tutta la durata dei rapporti di conto corrente dedotti in giudizio. Ciò in quanto, in primo luogo, tale «documentazione, riferita a un arco temporale limitato rispetto all'anno di apertura dei conti corrente, non può che apparire lacunosa impedendo una puntuale ricostruzione delle condizioni economiche pag. 5/27 che avrebbero dovuto regolare nel tempo i rapporti inter partes sulla base di espresse e definite clausole contrattuali». Ha poi escluso che «per la determinazione del saldo del conto corrente siano sufficienti gli estratti conto scalari», in quanto essi «rappresentano soltanto i conteggi degli interessi attivi e passivi ma non consentono di individuare le operazioni che hanno determinato le annotazioni degli interessi e di ricostruire così esattamente tutti i movimenti effettuati nell'arco di tempo considerato».
Per tali ragioni ha aderito alle risultanze del c.t.u., che, relativamente al conto n. 18585.03, ha reputato di «non poter eseguire alcuna verifica, date le carenze documentali riscontrate».
Ha invece disatteso le risultanze della medesima c.t.u. con riferimento al conto n. 2200.89 – che aveva ricalcolato addebiti illegittimi per euro
69.970,09 – considerando decisiva la mancanza degli estratti conto dall'accensione del rapporto, avvenuta nel 1974, al 2007 e quelli da gennaio a giugno del 2017, essendo stati prodotti in giudizio da soltanto Pt_1 quelli dal predetto 2007 fino al 2016 e quello di chiusura del luglio 2017.
Le spese di lite sono state poste a carico di in applicazione del Pt_1 principio di soccombenza.
Il gravame è affidato ai i seguenti motivi:
1. con il primo l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto Contr ordinare a l'esibizione dei contratti dei conti dedotti in giudizio, delle convenzioni di modifica delle condizioni e dei relativi estratti conto;
2. con il secondo assume che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto non assolto da parte sua l'onere della prova dei fatti posti a base della domanda;
3. con il terzo contesta il rigetto della domanda di ricalcolo del saldo del conto n. 18585.03;
pag. 6/27 4. con il quarto contesta il rigetto della domanda di ricalcolo del saldo del conto n. 2200.89;
5. con il quinto lamenta l'omessa motivazione del rigetto della sua richiesta di chiamare a chiarimenti l'ausiliare e di disporre l'integrazione o la rinnovazione della c.t.u. Contr Si è costituita in giudizio protestando l'infondatezza dell'impugnazione.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza gravata, all'esito dell'udienza del 25 febbraio 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo 28 febbraio, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Con il primo motivo di gravame sostiene che il Tribunale Pt_1
Contr avrebbe dovuto ordinare a l'esibizione dei contratti dei conti dedotti in giudizio, delle convenzioni di modifica delle condizioni e dei relativi estratti conto, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. Afferma, in primo luogo, di aver fatto istanza per l'emanazione di tale ordine, in relazione a «tutta la documentazione inerente i rapporti di conto corrente e salvo buon fine n.
18585.03 e n. 2200.89 dalla loro apertura, comprese le comunicazioni di variazione delle condizioni contrattuali» e che tale richiesta si era resa Contr necessaria in conseguenza dell'inottemperanza di a quella stragiudiziale avanzata con missiva dell'8 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 119, comma 4,
t.u.b., diretta ad ottenere «la consegna dei contratti di apertura di conto corrente». La banca avrebbe infatti prodotto solo documentazione incompleta relativamente ai contratti di apertura dei conti che «non riportano le condizioni economiche nemmeno quelle iniziali, né i documenti riproducenti le variazioni delle condizione economiche applicate tempo per tempo».
Pertanto, per quanto riguarda la documentazione negoziale, il giudice di pag. 7/27 primo grado ne avrebbe dovuto ordinare l'esibizione ai sensi dell'art. 210
c.p.c.. Quanto all'«ulteriore documentazione», asserisce di aver Pt_1
«prodotto nel fascicolo di primo grado gli estratti conto […] che gli erano stati forniti da NC MP […] relativi al decennio antecedente la chiusura dei conti correnti medesimi», ossia tra il 2007 e il 2017. Sostiene inoltre che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il titolare di un rapporto di conto corrente «ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto», ai sensi del art. 119 t.u.b. «anche in sede giudiziaria», fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale. Ciò in quanto «il diritto del cliente ad avere copia della documentazione ha natura sostanziale e non meramente processuale e la sua tutela si configura come situazione giuridica “finale”, e non puramente strumentale». Il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione non potrebbe essere limitato alla fase anteriore all'avvio del giudizio, in quanto tale soluzione contrasterebbe con il tenore letterale del predetto art. 119 t.u.b. e trasformerebbe «uno strumento di protezione del cliente […] in uno strumento di penalizzazione del medesimo». In conclusione, domanda «la riforma dell'impugnata sentenza in favore di una pronuncia che ammetta l'ordine di esibizione formulato da parte attrice».
Il motivo è infondato.
Va anzitutto considerato che la citata istanza è diretta a ottenere l'esibizione sia degli originali contratti di apertura del conto, sia di quelli successivamente intervenuti di modifica degli stessi, sia degli estratti conto dall'accensione del rapporto, avendo l'appellante avanzato, anche nelle conclusioni rassegnate (in appello come in primo grado), richiesta affinché sia ordinato «ai sensi e per gli effetti degli art. 210 c.p.c. ed art. 119, 4 Contr comma, , l'esibizione, in originale, di tutta la documentazione inerente i rapporti di conto corrente e salvo buon fine n. 18585.03 e n. 2200.89 dalla loro apertura, comprese le comunicazioni di variazione delle condizioni contrattuali».
pag. 8/27 L'istanza di esibizione oggetto del motivo d'impugnazione va rigettata con riferimento a tutta la documentazione contabile indicata dall'appellante.
Quanto ai contratti di conto corrente, essi sono stati prodotti in giudizio dalla banca per entrambi i rapporti;
pertanto, l'eventuale ordine di loro esibizione sarebbe superfluo, nulla aggiungendo agli elementi probatori già disponibili.
Contr ha infatti prodotto tale documentazione negoziale con la propria comparsa di costituzione in primo grado, relativamente sia al conto n.
18585.03 che a quello n. 2200.89, rispettivamente come allegati n. 1 e n. 2 Contr alla consulenza tecnica di parte (doc. 4 fasc. di primo grado , come ha peraltro dato atto la stessa banca a pag. 5 della terza memoria ex art. 183
c.p.c., in replica a che aveva asserito, a pag. 2 della seconda Pt_1 memoria ex art. 183 c.p.c., l'inadempimento della controparte.
A fronte di tali circostanze la mancanza delle condizioni economiche del contratto, lungi dal costituire un parziale inadempimento dalla banca, costituisce elemento dal quale trarre il convincimento del difetto di pattuizione, come meglio si dirà in prosieguo.
Quanto alla «ulteriore documentazione» – ossia le comunicazioni di variazione delle condizioni contrattuali» e gli estratti conto dall'inizio del rapporto – essa non è mai stata richiesta dalla correntista alla banca ai sensi dell'art. 119 t.u.b., circostanza che impedisce che ne sia ordinata l'esibizione. A tal proposito va rammentato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «il diritto spettante al correntista ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo
119, comma 4, TUB, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 cod. proc. civ., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, pag. 9/27 non abbia ottemperato (ex plurimis, Cass., Sez. I, 13/09/2021, n. 24641). […
S]olo nell'ipotesi in cui la richiesta stragiudiziale inoltrata alla banca non abbia avuto esito, può instare il giudice per l'esibizione, rappresentando che l'istanza rivolta alla banca non è stata esitata;
l'ordine di esibizione, in quanto mezzo istruttorio liberamente adottabile dal giudice su istanza di parte, non ha funzione suppletiva di un onere che ricade prioritariamente sulla parte, sì che l'inerzia o, peggio, la negligenza di questa non può essere corretta mediante la sua adozione» (Cass. n. 12952 del 2025, in motivazione;
nello stesso senso Cass. n. 8914 del 2025, Cass. n. 9807 del 2024, Cass. n.
35862 del 2023, Cass. n 12993 del 2023 e Cass. n. 23861 del 2022, tutte in motivazione).
Dalla missiva dell'8 gennaio 2009 inviata dall'Avv. Sabrina Dei per conto della (correntista) risulta che questa «richiede, ai sensi e per gli Pt_1 effetti dell'art. 119, comma 4° del TUB, di ricevere la copia dei contratti di apertura di conto corrente relativi: a: c/ ordinario n. 2200; c/c ordinario n.
18585; c/SBF n. 2200 e c/SBF n. 18585, per i quali e stata presentata domanda di chiusura in data 05.07.2017». Non viene fatto riferimento a diversa documentazione, né alle comunicazioni di variazione delle condizioni contrattuali, né agli estratti conto dei citati rapporti;
pertanto, non può essere assecondata la richiesta di loro esibizione.
La censura va quindi respinta.
2. I restanti motivi di appello – il secondo, il terzo, il quarto e il quinto – devono essere trattati congiuntamente stante l'intima connessione. Con il secondo motivo lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente Pt_1 ritenuto non assolto da parte sua l'onere della prova dei fatti posti a base della domanda. Assume che secondo il giudice di prime cure «la documentazione, riferita ad un arco temporale limitato rispetto all'anno di apertura del conto corrente, non può che apparire lacunosa impedendo una puntuale ricostruzione delle condizioni economiche che avrebbero dovuto pag. 10/27 regolare nel tempo i rapporti inter partes sulla base di espresse e defini[t]e clausole contrattuali, ricostruzione che al contrario si mostra discontinua e quindi non attendibile». L'appellante afferma che, al contrario, essa avrebbe prodotto tutti gli estratti conto «che gli sono stati forniti da NC MP, ovvero quelli relativi al decennio antecedente la chiusura dei rapporti medesimi (2007-2017)», cui il perito ha fatto riferimento per lo svolgimento della sua consulenza tecnica;
questi avrebbe infatti rilevato «la mancanza solo di alcuni estratti conto del c/c 18585, giudicando invece completa la documentazione relativa al c/c 2200». Sostiene inoltre che il Tribunale avrebbe potuto «integrare la prova carente anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile». In conseguenza dell'assolvimento dell'onere della prova da parte di Pt_1 questa domanda che si «proceda alla ricostruzione del rapporto di conto corrente, assumendo quale saldo iniziale quello risultante dall'estratto di più antica data, disponendo all'uopo l'integrazione/rinnovazione delle operazioni peritali» secondo i criteri esposti nei successivi motivi di censura.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante contesta il rigetto della domanda di ricalcolo del saldo del conto n. 18585.03 per avere il Tribunale aderito alle risultanze della c.t.u., reputate erronee, avendo il consulente ritenuto di non poter eseguire alcuna verifica, per carenze documentali tuttavia inesistenti. Sostiene che il c.t.u. avesse a disposizione sia Pt_1 gli elementi necessari sia per procedere al ricalcolo degli addebiti per interessi ai sensi dell'art. 117, comma 7, t.u.b. sia «per la rilevazione dell'usura e dell'illegittimo anatocismo», in quanto sarebbero presenti in atti gli estratti conto dell'anno 2008 e, «per tutti i trimestri, i riepiloghi delle competenze con indicazione dei tassi applicati, dei numeri debitori, degli interessi addebitati e delle relative spese». Tali «riepiloghi delle competenze» consentirebbero di determinare, con un «calcolo attendibile», gli importi pag. 11/27 illegittimamente addebitati, utilizzando il «metodo sintetico o indiretto», anche in mancanza delle scritture analitiche, in quanto tale analisi utilizzerebbe «i dati indicati nelle liquidazioni delle competenze trimestrali che comprendono i dati complessivi del trimestre di riferimento». Il possibile ricorso a tale metodo di calcolo, pur prospettato dal c.t.p., non sarebbe stato considerato dal c.t.u., che avrebbe unicamente rilevato «la mancanza degli estratti conto dell'anno 2008». Quanto a questi ultimi, l'appellante sostiene altresì che la loro «pretesa mancanza […] non poteva ritenersi dirimente», in quanto essi, sono stati «richiamati nella nota di deposito di parte attrice del
05.11.2019» e sono stati prodotti tramite uno dei plurimi depositi con cui è stata effettuata l'iscrizione a ruolo: «è, quindi, possibile che […] non siano stati trasmessi al fascicolo per un errore tecnico del sistema». Sostiene inoltre che il c.t.u. avrebbe potuto mettere le parti a conoscenza di tale mancanza durante le operazioni peritali e, «facendo ricorso all'art. 198, comma 2, c.p.c., e previo consenso di tutte le parti», avrebbe potuto invitarle
«a fornire la documentazione mancante». In conclusione, sostiene che la mancata risposta del c.t.u. alle osservazioni del c.t.p. renderebbe la perizia – di cui l'appellante chiede la rinnovazione – «nulla e/[o] inutilizzabile sul punto» e la motivazione del Tribunale sarebbe viziata per non aver «spiegato, in maniera puntuale e dettagliata, le ragioni della propria acritica adesione alle conclusioni del CTU, né del rigetto della richiesta di chiarimenti formulata da parte attrice».
Con il quarto motivo di gravame contesta il rigetto della Pt_1 domanda di ricalcolo del saldo del conto corrente n. 2200.89. Assume che, secondo il Tribunale, «la mancanza di dati contrattuali o inesistenti o mancanti per lunghi periodi» avrebbe condotto «il CTU a non poter dare risposta al quesito oppure a costruire ipotesi di calcolo», con la conseguenza che, sempre il Tribunale, avrebbe erroneamente concluso per «l'impossibilità di una integrale ricostruzione del dare avere, sulla base di dati parziali, in ordine alle singole operazioni» attinenti a tali conti. Il giudice di prime cure, pag. 12/27 senza motivare, si sarebbe «discostato dalle risultanze della CTU […] laddove ha riconosciuto somme a favore della correntista, pari ad € 69.970,09».
Sostiene inoltre l'appellante che il consulente avrebbe altresì rilevato la presenza di tutti gli estratti conto necessari, mancando, per il periodo dal 1° gennaio 2007 e il 22 luglio 2017, soltanto i primi due trimestri del medesimo
2017, circostanza questa comunque ininfluente rispetto alla determinazione dell'importo degli addebiti da eliminare, in quanto dal 27 ottobre 2016 il conto corrente risultava in attivo. Il Tribunale avrebbe quindi considerato la c.t.u. «inattendibile in modo apodittico e senza indicarne le ragioni», mentre avrebbe dovuto indicare «gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato», di modo da fornire
«adeguata dimostrazione di avere potuto risolvere, sulla base di corretti criteri e di cognizioni proprie, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione». Pertanto, Pt_1 domanda che sia accertato che le «sono dovute […] somme a titolo di interessi in misura non inferiore ad € 69.970,09».
Con il quinto motivo l'appellante contesta che il Tribunale non abbia motivato il rigetto della richiesta di di chiamare a chiarimenti il Pt_1
c.t.u. e di disporre l'integrazione o rinnovazione della perizia. Sostiene che il c.t.u. avrebbe dovuto: a) procedere al rideterminare il saldo anche del conto n. 18585.03, ricalcolando gli interessi ai sensi dell'art. 117, comma 7, t.u.b., eliminando gli addebiti per anatocismo e quelli usurari;
b) evidenziare «le modalità con cui sono stati determinati gli interessi debitori, le commissioni e le spese inserite nel prospetto di calcolo per l'analisi di cui al punto 2 del quesito»; c) inserire nel medesimo calcolo «anche le commissioni di istruttoria e altre spese»; d) riportare in calce alla relazione tabella riepilogativa delle differenze di ricalcolo. Il Tribunale avrebbe dovuto esporre le ragioni per cui ha ritenuto l'approfondimento dell'indagine irrilevante o superfluo.
Ripropone quindi la predetta istanza di «riconvocazione del consulente tecnico d'ufficio, in favore di una decisione che […] disponga i chiarimenti, pag. 13/27 e/o l'integrazione e/o la rinnovazione della CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado».
I motivi, congiuntamente trattati, sono fondati nei limiti che seguono.
Occorre in primo luogo rilevare che la domanda di ricalcolo del saldo dei conti all'esito dell'eliminazione degli addebiti illegittimi, nel presente grado di giudizio, riguarda unicamente i conti ordinari n. 18585.03 e 2200.89, avendo l'appellante impugnato la decisione del giudice di prime cure unicamente con riferimento a essi, come si evince chiaramente dal tenore dei motivi di gravame e delle conclusioni del presente grado di giudizio. Non è stato invece contestato il rigetto della medesima domanda di ricalcolo rispetto ai conti collegati, statuizione coperta da giudicato.
Tanto premesso, la sentenza impugnata non può essere condivisa laddove il Tribunale ha ritenuto necessaria l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, ossia la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto. Va invece considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «[n]ei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto – sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto – è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida “causa debendi” mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato» (Cass.
n. 35979 del 2022, in massima). In tale situazione, «va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo pag. 14/27 estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti» (Cass. n. 37800 del 2022, in massima).
Il correntista, quindi, ben può giovarsi dell'individuazione dei versamenti non dovuti, effettuati a fronte di addebiti illegittimi, limitatamente al periodo rispetto al quale ha prodotto i relativi estratti conto.
Va poi considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'attore che agisca per la rideterminazione del saldo del conto corrente deve provare l'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale compiuta in favore del convenuto – ancorché si tratti di prova di un fatto negativo – e che, pur non essendo, l'attore, ineluttabilmente tenuto a produrre il contratto,
l'eventualità che la prova dell'accordo debba essere offerta sulla base di altri elementi probatori, sia attraverso il ragionamento presuntivo ovvero traendo argomenti di prova dal comportamento delle parti, sia attraverso il giuramento, è nella pratica confinata al caso che il correntista non abbia la disponibilità del contratto (Cass. n. 9295 del 2023, in motivazione;
nello stesso senso, Cass. n. 17285 del 2024 e Cass. n. 9295 del 2023, in motivazione).
Inoltre, va evidenziato che, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità le «“regole sull'onere della prova sono disposizioni di giudizio residuali rispetto al principio di acquisizione probatoria – secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute, concorrono alla formazione del libero convincimento del giudice (non condizionato dalla loro provenienza) – e trovano, dunque, applicazione solo in presenza di un fatto rilevante rimasto ignoto sulla base delle emergenze probatorie” (Cass. Sez. 3, sent. 13 aprile
2023, n. 9863, Rv. 667344-01)» (Cass. n. 7216 del 2025, in motivazione).
Nel caso in esame, come già rilevato nella trattazione del primo motivo di appello, ha prodotto i contratti di accensione di entrambi i conti Contr
pag. 15/27 correnti in esame, n. 18585.03 e n. 2200.89 (rispettivamente allegati n. 1 e 2 Contr alla perizia di parte, doc. 4 fasc. di primo grado), dai quali si evince che sono stati aperti, il primo, il 7 maggio 1991 e, il secondo, il 2 settembre
1974. Le condizioni di quest'ultimo conto n. 2200.89 sono state poi modificate il 21 novembre 1977 e il 24 marzo 1988, con le convenzioni contenute alle pag. 5 e 13 del file telematico del predetto allegato n. 2 alla perizia di parte (doc. 4 fasc. MP di primo grado). Con riferimento al medesimo conto è stata poi stipulata l'apertura di credito con la lettera- contratto del 18 dicembre 2013 (pagg. da 1 a 5 dell'allegato n. 3 alla perizia Contr di parte doc. 4 fasc. di primo grado), le cui condizioni sono state modificate il 18 giugno 2015 (pagg. da 7 a 10 ibidem).
Entrambi i conti sono stati quindi accesi prima dell'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, poi trasfusa nel t.u.b.: la pattuizione era pertanto soggetta alle ordinarie norme codicistiche.
2.1. Ebbene, quanto al contratto attinente al conto n. 18585.03, va considerato che l'unica voce di costo da esso prevista è quella per interessi passivi, la cui misura è tuttavia indeterminata e, quindi, invalida. Infatti,
l'art. 7, comma 3, delle «norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi», contenuto nel medesimo documento negoziale, prevede che:
Secondo la giurisprudenza di legittimità, «[i]n tema di contratti bancari, nel regime anteriore all'entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge n.
154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, poi trasfusa nel T.U. n. 385 del
1993, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di inequivoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può
pag. 16/27 quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza» (Cass. n. 24048 del 2019, in massima).
La voce di costo per interessi passivi è quindi invalida.
Va parimenti accolta la domanda di di accertamento della Pt_1 nullità della pattuizione degli interessi a credito del correntista. Il contratto, infatti, non ne menziona la misura pur avendo le parti previsto la loro maturazione all'art. 7, comma 2, delle citate “norme”, ove hanno stabilito che
«a fine anno […] saranno accreditati gli interessi dovuti dall'Azienda di credito».
Il correntista ha evidente interesse a riottenere il ricalcolo degli interessi attivi al saggio legale in quei trimestri nei quali essi sono stati determinati in misura inferiore.
Non è invece applicabile il meccanismo di sostituzione previsto dall'art. 5 della legge n. 154 del 1992, nemmeno per la frazione di rapporto che ha avuto svolgimento dopo la sua entrata in vigore. Ciò in ossequio al principio espresso dalla Corte di cassazione, secondo cui, «[i]n base all'art. 161, comma 6, t.u.b., i contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 385/1993 restano regolati dalle norme anteriori. Secondo quanto ritenuto in più occasioni da questa Corte, poi, le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, introdotte con l'art. 4 della l. n. 154/1992, poi trasfuso nell'art. 117 t.u.b. non sono retroattive […], e l'irretroattività opera anche per la previsione della sostituzione della clausola nulla con la diversa disciplina legale all'uopo dettata dal legislatore (Cass. 31 dicembre 2019, n. 34740; Cass. 1° marzo
2007, n. 4853; Cass. 21 dicembre 2005, n. 28302; cfr. pure, più di recente,
Cass. 13 giugno 2022, n. 23872, e Cass. 19 luglio 2021, n. 20625, non massimate in CED)» (Cass. n. 34600 del 2022, in motivazione). pag. 17/27 Inoltre, il contratto non menziona voci di costo ulteriori rispetto agli interessi passivi;
pertanto, gli addebiti per commissione di massimo scoperto
(c.m.s.) non trovano causa giustificativa e vanno eliminati.
Parimenti risultano illegittimi gli addebiti per anatocismo, in quanto la previsione di tale voce di costo viola l'art. 1283, ai sensi del quale, «[i]n mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi», secondo quanto stabilito dalla Corte di cassazione con la sentenza a sezioni unite n. 21095 del 2004.
La nullità di tale clausola determina l'illegittimità anche degli addebiti successivi all'entrata in vigore della delibera C.i.c.r. del 9 febbraio 2000 e Contr fino alla conclusione del contratto. A differenza di quanto sostenuto da la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della comunicazione di adeguamento delle condizioni contrattuali, che ha introdotto la pari periodicità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e attivi Contr (allegato 7 alla perizia di parte doc. 4 fasc. di primo grado) – interessi che erano, fino a quel momento, previsti con diversa cadenza, trimestrale i primi e annuale i secondi – non è idonea a validarne l'applicazione essendo necessaria un'espressa pattuizione in tal senso (Cass. n. 9140 del 2020, in massima, e successive conformi).
È stato peraltro disatteso il diverso orientamento, espresso da due recenti arresti giurisprudenziali, che, nel caso di adeguamento contrattuale alle nuove condizioni mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica e comunicazione al correntista, hanno aperto, onde riconoscervi rilievo, a una «valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, non anche invece … tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione» (Cass. n. 5064 del 2024, in motivazione, conforme a Cass. n. 5054 del 2024). Tale orientamento è stato pag. 18/27 espressamente disatteso dalla medesima Corte regolatrice, secondo cui «[l]e richiamate ordinanze nn. 5054 e 5064 del 2024 non prendono, tuttavia, in considerazione il diverso orientamento giurisprudenziale espresso dalla sentenza n. 9140 del 2020 (e dalle conformi successive ordinanze) che hanno escluso la possibilità per le banche di procedere all'adeguamento contrattuale mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al correntista non già in ragione di una valutazione comparativa espressiva del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, esito della nullità di queste ultim[e] e, dunque, dell'assenza di una valida ed efficace pattuizione anatocistica, quanto in virtù della impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale. […] Tali pronunce, dunque, non offrono utili elementi di critica del consolidato orientamento giurisprudenziale – peraltro, ribadito dalla successiva ordinanza del 2 maggio 2024, n. 11725 – da cui la sentenza impugnata si discosta, né elementi di siffatta natura sono dedotti dalla controricorrente. […] Deve, pertanto, darsi seguito al consolidato precedente orientamento giurisprudenziale, non ravvisandosi ragioni per doversene discostare» (Cass. n. 28215 del 2024, in motivazione).
Va invece esclusa l'usurarietà degli addebiti già in base alla prospettazione attorea. Secondo l'elaborato del perito di parte, infatti, a fronte di un rapporto documentato a partire dal primo trimestre 2007, il tasso effettivo globale (t.e.g) sarebbe stato superato in 8 trimestri di svolgimento del rapporto, ossia dal 3° del 2010 al 1° del 2011, nel 3° del
2011 e in tutti i 4 del 2016.
Tuttavia, il c.t.p. ha fatto riferimento a tassi-soglia non corretti, in quanto raffrontando il t.e.g. da egli calcolato nei predetti trimestri con quello indicato nei decreti del ministero dell'economia e delle finanze, ratione temporis applicabili, per la categoria “scoperti senza affidamento” cui occorre far riferimento, non avendo nemmeno allegato – prima ancora che Pt_1 pag. 19/27 dimostrato – l'esistenza di affidamento sul conto n. 18585.03, il t.e.g. risulta sempre inferiore al tasso-soglia di riferimento, come emerge dal seguente prospetto riassuntivo:
trimestre anno t.e.g. indicato nella c.t.p. tasso soglia Pt_1
3 2010 14,051 19,815
4 2010 14,173 20,13 1 2011 14,054 20,31 3 2011 16,706 21,425
1 2016 15,97 22,67
2 2016 15,97 22,47
3 2016 15,97 22,3
4 2016 13,97 22,16
Per completezza va disattesa la tesi di secondo cui il ricalcolo Pt_1 del saldo del conto in esame andrebbe condotto applicando il cosiddetto
«metodo sintetico o indiretto», cioè utilizzando – come sostenuto dalla stessa correntista – «i dati indicati nelle liquidazioni delle competenze trimestrali che comprendono i dati complessivi del trimestre di riferimento». Non vi è alcuna ragione per ricorrere a tale criterio, in quanto gli estratti periodici prodotti in giudizio, seppur parziali, sono tutti estratti conto analitici, i quali, quindi, possono essere utilizzati per l'individuazione puntuale degli addebiti illegittimi e del relativo importo da eliminare.
Vanno altresì respinte le considerazioni di sulla possibilità di Pt_1 utilizzare il predetto «metodo sintetico» per ovviare alla mancanza della documentazione contabile relativa al 2008. Per tale anno, infatti, non essendo stati prodotti né estratti conto, né scalari, non vi è disponibilità di alcun elemento idoneo a ricostruire l'andamento del rapporto – nemmeno con il metodo sintetico – e, quindi, per tale anno, il correntista non può ottenere l'eliminazione di alcun addebito, non avendone dimostrato l'esistenza. Inoltre, non può essere condivisa la tesi del correntista secondo cui «è possibile che gli estratti conto [...] non siano stati trasmessi al pag. 20/27 fascicolo per un errore tecnico del sistema», in quanto a tale malfunzionamento, genericamente prospettato e comunque ipotetico, non risulta in alcun modo comprovato.
Riassumendo quanto detto relativamente al conto n. 18585.03, sono stati illegittimamente pattuiti gli interessi passivi e quelli attivi – i cui addebiti e accrediti vanno ricalcolati al tasso legale ai sensi dell'art. 1284 c.c.
– le c.m.s. e l'anatocismo, i cui addebiti vanno eliminati, dovendosi invece escludere la presenza di usura.
2.2. Quanto al conto n. 2200.89, va anzitutto considerato che sono presenti in atti tutti gli estratti conto formati dal 2007 al 2016 e quello di luglio del 2017.
I contratti che risultano rilevanti sono quello del 24 marzo 1988 Contr (allegato n. 2 alla perizia di parte, doc. 4, fasc. di primo grado), che ha regolato il rapporto fino al 17 dicembre 2013; il contratto stipulato il giorno successivo, 18 dicembre 2013 (pagg. da 1 a 5 dell'allegato n. 3 alla perizia di parte, doc. 4, ibidem), che lo ha regolato fino al 17 giugno 2017, e infine quello stipulato il giorno successivo, 18 giugno 2015 (pagg. da 7 a 10, ibidem), che ha dettato le condizioni applicabili fino alla chiusura del conto, avvenuta nel luglio del 2017.
Ebbene, quanto al primo contratto, quello del 24 marzo 1988, esso contiene la pattuizione degli interessi passivi ma in misura indeterminata, e quindi invalida, in quanto, all'art. 7, comma 3, delle “norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi”, contenuto nel medesimo documento negoziale, prevede che:
Come dianzi considerato, infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità «il riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per pag. 21/27 difetto di inequivoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza» (Cass. n. 24048 del 2019, cit., in massima).
Parimenti, è nulla la clausola relativa agli interessi attivi, come lamentato dagli appellanti, in quanto il contratto non menziona la misura del tasso degli interessi a credito, nonostante siano stati previsti, come emerge dalla porzione del medesimo documento negoziale, privo di tale indicazione.
Anche relativamente a questo conto il correntista ha evidente interesse a ottenere il ricalcolo degli interessi attivi al saggio legale in quei trimestri nei quali essi sono stati determinati in misura inferiore.
Inoltre, il contratto non menziona voci di costo ulteriori agli interessi passivi, difettando quindi la pattuizione della voce di costo per commissione di massimo scoperto (c.m.s.), i cui addebiti vanno eliminati.
Parimenti, ancora con riferimento al conto n. 2200.89, risultano illegittimi anche quelli per anatocismo, per le stesse ragioni dianzi esposte in relazione al conto n. 18585.03, trattandosi anche in questo caso di capitalizzazione anteriore alla delibera C.i.c.r. del 9 febbraio 2000 – dunque in violazione dell'art. 1283 c.c. – seguita dalla comunicazione sulla Gazzetta
Ufficiale dell'adeguamento delle condizioni contrattuali da parte della banca, che tuttavia non è idonea a rendere legittimo tale meccanismo di computo degli interessi sugli interessi maturati, essendo invece necessaria la loro pattuizione nel rispetto dei requisiti previsti dalla predetta delibera C.i.c.r., ossia la pattuizione scritta specificamente sottoscritta.
Quanto all'usura, la sua presenza va esclusa, avendo il c.t.u. accertato che per tutti i trimestri di svolgimento del rapporto il tasso-soglia non è stato pag. 22/27 superato dal t.e.g., valore, questo, correttamente determinato dal medesimo c.t.u., che si è attenuto alle «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi» della NC d'Italia e ai criteri di calcolo contenuti nella sentenza n. 16303 del 2018 delle sezioni unite della Corte di cassazione, per il periodo precedente al 1° gennaio 2010, come risulta dalle pagg. 9 e seguenti della relazione peritale.
Per il periodo successivo, decorrente dal 18 dicembre 2013, non sussistono addebiti illegittimi.
Infatti, il contratto stipulato in tale data ha previsto, tra le altre linee di finanziamento, l'«apertura di credito» regolata sul conto n. 2200.89 fino a euro 40.000,00, indicando per essa il tasso annuo nominale (t.a.n.), pari al
14,35%, e il corrisponde tasso annuo effettivo (t.a.e.) comprensivo degli effetti dell'anatocismo, pari al 15,14%, oltre al corrispettivo sull'accordato in ragione di euro 0,50% per trimestre. È inoltre previsto che, in caso di sconfinamento sia applicato il tasso nella medesima misura, oltre alla commissione di istruttoria veloce (c.i.v.) di importo variabile a seconda delle fasce di sconfinamento.
Il successivo contratto del 18 giugno 2015, rispetto alla predetta
«apertura di credito» ha unicamente modificato il t.a.n. e il t.a.e. divenuti rispettivamente il 14,45% e il 15,252%.
Entrambi i contratti, inoltre, prevedono, all'art. 5, la capitalizzazione degli interessi con pari periodicità trimestrale, clausola specificamente sottoscritta, secondo quanto previsto dalla delibera C.i.c.r. del 9 febbraio
2000.
La non corrispondenza degli importi addebitati rispetto a tali pattuizioni non è stata nemmeno allegata da – che si è limitata a contestare, a Pt_1 pag. 11 della prima memoria ex art. 183 c.p.c., che detti contratti «non riportano le condizioni economiche complete», senza tuttavia indicare quali sarebbero state addebitate senza essere pattuite, e negando che tali pag. 23/27 convenzioni prevedano il meccanismo anatocistico di calcolo degli interessi, come detto invece chiaramente stabilito all'art.
5. Vanno quindi ritenuti corretti gli addebiti dal 18 dicembre 2013 fino alla chiusura del conto.
Pertanto, rispetto al conto n. 2200.89, fino al 17 dicembre 2013 compreso, risultano illegittimi unicamente gli addebiti effettuati per interessi passivi e gli accrediti per quelli attivi, da ricalcolare ai sensi dell'art. 1284
c.c. per le ragioni già dette con riferimento al conto n. 18585.03, dovendosi quindi rimettere la causa sul ruolo per lo svolgimento di nuova c.t.u., in quanto quella espletata in primo grado ha fatto riferimento ai tassi sostitutivi previsti dall'art. 117, comma 7, t.u.b., oltre ad aver espunto gli addebiti per antergazione e postergazione delle valute, quelli per provvigioni su fido e per spese, la cui illegittimità è stata esclusa dal Tribunale senza che sul punto la sentenza sia stata fatta oggetto di gravame. Risultano illegittimi anche gli addebiti per c.m.s. e per anatocismo, sempre limitatamente al medesimo periodo. Sono invece legittime le annotazioni effettuate dal 18 dicembre 2013 alla chiusura, avvenuta il 14 luglio 2017. Inoltre, non sussiste usura in alcun trimestre di svolgimento del rapporto.
3. Va quindi trattata – e accolta – l'eccezione di prescrizione sollevata dalla con riguardo a entrambi i conti, rimasta assorbita in primo CP_1 grado e riproposta in appello.
A tal proposito va in primo luogo rammentato che la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che il termine prescrizionale per la ripetizione dei versamenti in conto corrente decorre dalla data di chiusura del conto solo qualora, durante lo svolgimento del rapporto, il correntista abbia goduto di un'apertura di credito sul medesimo conto e gli stessi versamenti siano avvenuti entro i limiti del fido stesso: in tal caso le rimesse hanno natura ripristinatoria, avendo proprio lo scopo di ricostituire la provvista della quale il correntista poteva continuare a beneficiare. Il dies a quo del termine decorre invece dalla data dei singoli versamenti nel caso pag. 24/27 siano stati effettuati in un momento in cui il saldo eccedeva l'affidamento, consistendo in veri e propri pagamenti, aventi natura solutoria. Tale distinzione risulta invece superflua qualora non sussista un'apertura di credito in conto corrente: in tal caso i versamenti devono reputarsi solutori e il dies a quo del decorso della prescrizione decennale va individuato nel momento in cui ognuno di essi è stato effettuato, essendo concettualmente insostenibile che le rimesse abbiano natura diversa da quella di pagamento, non sussistendo alcuna provvista da ripristinare (in tal senso, Cass., sez. un., n. 24418 del 2010; di recente, Cass. n. 20455 del 2023, Cass. n. 10262 del 2021, Cass. n. 29411 del 2020; Corte d'appello di Firenze n. 777 del
2024, n. 1674 del 2023, n. 874 del 2023 e n. 1880 del 2022).
Nel caso in esame vanno considerati prescritti, e quindi non ripetibili, tutti i versamenti effettuati prima del 2 maggio 2009 – epoca in cui non risulta alcun affidamento – data corrispondente al decennio precedente alla messa in mora nei confronti della banca con la missiva inviata via p.e.c. in tale data (doc. 9 fasc. di primo grado), che è il più risalente atto, tra Pt_1 quelli prodotti in giudizio, idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione. Con esso infatti, l'avv. Sabrina Dei, «in nome e per conto della
, facendo riferimento alla «mancata risposta alla Parte_1 richiesta inviata a mezzo pec in data 08.01.2019», comunicava alla banca la volontà di «formale messa in mora» da parte della correntista.
Va invece respinta l'eccezione d'«inammissibilità dell'azione di Contr ripetizione di meri addebiti» sollevata sempre da secondo cui Pt_1 avrebbe domandato tale ripetizione «in ordine alle singole causali
(anatocismo, tassi ultralegali ed usurari e cms), che poi ha chiesto stornarsi dai rapporti de quibus “ciò al fine di conseguire la ripetizione delle somme Contr illecitamente riscosse dalla ». Tuttavia, sempre secondo «gli CP_1 addebiti non costituiscono pagamenti»; di qui l'inammissibilità della ripetizione.
pag. 25/27 La tesi va disattesa, in quanto i versamenti di cui ha chiesto la Pt_1 ripetizione costituiscono senza dubbio pagamenti, essendo rimesse effettuate a copertura di addebiti risultati illegittimi relativi a conti correnti chiusi con saldo zero, come dimostrano gli estratti di estinzione di entrambi i conti che all'ultima pagina dei file telematici contengono l'ordine di bonificare su altro rapporto intestato a il residuo a credito del correntista, ossia euro Pt_1
228,74 per il conto 18585.03 (ottava nota di deposito del 5 novembre 2019) ed euro 1.919,24 per quello 2200.89 (dodicesima nota di deposito della medesima data).
Il saldo di entrambi i conti dev'essere quindi ricalcolato tramite espletamento di nuova c.t.u., previa formulazione di una proposta conciliativa da parte di questa Corte.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, non definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 701 del 2022 del Tribunale di Siena così provvede:
1. accerta l'illegittimità degli addebiti per interessi passivi e degli accrediti di quelli attivi – da ricalcolare al tasso legale ai sensi dell'art. 1284 c.c.
– oltre all'illegittimità degli addebiti per c.m.s. e per anatocismo, con riferimento al conto n. 18585.03, intrattenuto con CP_2
(oggi ;
[...] Controparte_1
2. accerta, per il periodo precedente al 17 dicembre 2013 compreso,
l'illegittimità degli addebiti per interessi passivi e degli accrediti di quelli attivi – da ricalcolare al tasso legale ai sensi dell'art. 1284 c.c. – oltre all'illegittimità degli addebiti per c.m.s. e per anatocismo, con riferimento al conto n. 2200.89, intrattenuto con
[...]
Controparte_1
3. dichiara la prescrizione delle rimesse anteriori al 2 maggio 2009 con riferimento a entrambi i conti;
pag. 26/27 4. rimette la causa in istruzione come da separata ordinanza;
5. spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
30 giugno 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
pag. 27/27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile
in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. DEI SABRINA ( ) C.F._1 appellante
e
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. NANNOTTI FABIO ( ) C.F._2 appellata
Conclusioni per «Piaccia all'Ecc.ma Corte di Parte_1
Appello di Firenze, contrariis reiectis: In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n.
701/2022 del Tribunale di Siena, emessa in data 28.07.2022, pubblicata in data 04.08.2022 e notificata in data 30.08.2022, per i motivi esposti nella narrativa del presente atto ricorrendone i presupposti;
Nel merito, in totale riforma della sentenza n. 701/2022 emessa dal
Tribunale di Siena, per i motivi tutti di cui alla parte narrativa del presente atto, accogliere integralmente le conclusioni formulate dall'odierna appellante,
nella causa di primo grado RG 2930/2019 del Parte_1
Tribunale di Siena, come precisate all'udienza del 15.12.2021 e che, qui di seguito, integralmente si trascrivono: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Siena, adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della presente azione giudiziale
Nel merito
a) Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia dell'illegittimo addebito di interessi debitori con capitalizzazione trimestrale applicati nel corso dei rapporti di conto corrente n. 18585.03 e 2200.89, pari alla somma di €
69.903,53 o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, e per
l'effetto, dichiarare l'inefficacia di ogni qualsivoglia capitalizzazione degli stessi ai rapporti in esame, per i motivi tutti di cui alla parte narrativa del presente atto;
b) Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti sui c/c e sbf n. 18585.03 e n. 2200.89 di interessi ultralegali per superamento del tasso soglia usura, pari alla somma di € 89.721,91 o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, per i motivi tutti di cui alla parte narrativa del presente atto;
c) Accertare e dichiarare la nullità ed inesistenza delle condizioni economiche applicate ai rapporti di conto corrente e salvo buon fine [n.]
18585.03 e n. 2200.89 per difetto dei requisiti di forma scritta di cui all'art.
117 TUB e per l'effetto, disporre per i rapporti suddetti il ricalcolo degli pag. 2/27 interessi di cui all'art. 117 TUB, comma 7, e, all'esito, accertare e dichiarare
l'illegittimo addebito sui rapporti medesimi della somma di € 143.163,36 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, per le causali tutte di cui alla parte narrativa del presente atto;
d) Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti nei rapporti di conto corrente e salvo buon fine [n.] 18585.03 e n. 2200.89, pari alla complessiva somma di € 12.309,71 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, per non convenute ed indebite Commissioni di
Massimo Scoperto, per le causali tutte di cui alla parte narrativa del presente atto;
Per l'effetto delle suesposte nullità;
e) Rideterminare, previo espletamento della CTU tecnica, il saldo effettivo dei rapporti di conto corrente e salvo buon fine [n.] 18585.03 e n. 2200.89 al momento della chiusura avvenuta in data 05.07.2017 conformemente alle norme e alle interpretazioni giurisprudenziali. Conseguentemente,
f) condannare in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro – tempore, alla restituzione in favore della
[...]
della complessiva somma di € 315.098,51, o in Parte_2 quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, indebitamente addebitata a parte attrice, oltre interessi dalla data della domanda a quella dell'effettivo pagamento.
Con vittoria del compenso professionale e ripetizione del contributo unificato e delle spese”.
In via istruttoria
Si insiste affinché l'Ecc.mo Signor Giudice Voglia disporre la convocazione del CTU, Dott. affinché renda chiarimenti e/o Persona_1 eventualmente integri la consulenza tecnica o, addirittura, la rinnovi, per le seguenti motivazioni, ovvero:
pag. 3/27 a) chiarisca il CTU le ragioni per cui, nel rispondere al quesito del Giudice, non ha proceduto al ricalcolo del conto n. 18585 (in particolare per quanto riguarda ricalcolo ai sensi dell'art. 117 TUB e eliminazione di illegittimo anatocismo) utilizzando la documentazione versata in atti, previa applicazione del c.d. metodo sintetico;
b) chiarisca il CTU
1) le modalità di calcolo e di valutazione degli interessi utilizzate per la determinazione dei dati, con particolare riferimento al conto corrente n.
2200.89;
2) le ragioni della divergenza tra i dati inseriti nel prospetto di ricalcolo con quelli emergenti dai prospetti di liquidazione trimestrale del conto corrente;
3) le ragioni del mancato inserimento nel calcolo delle commissioni di istruttoria veloce addebitate nei trimestri 31/12/2012 (euro 500,00),
31/03/2013 (euro 500,00), 30/06/2013 (euro 480,00), 30/09/2013 (euro
400,00), 31/12/2013 (euro 240,00), 30/09/2014 (euro 140,00).
Sempre in via istruttoria, si insiste affinchè l'Ecc.mo Signor Giudice Voglia
- ordinare, ai sensi e per gli effetti degli art. 210 c.p.c. ed art. 119, 4 comma, TUB, l'esibizione, in originale, di tutta la documentazione inerente i rapporti di conto corrente e salvo buon fine n. 18585.03 e n. 2200.89 dalla loro apertura, comprese le comunicazioni di variazione delle condizioni contrattuali.
Ai sensi dell'art. 347 ultimo comma c.p.c. si chiede ordinarsi al
Cancelliere la trasmissione del fascicolo d'Ufficio di primo grado.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio e rimborso del contributo unificato di entrambi i gradi»; per «Piaccia all'Ecc.ma Corte di Controparte_1
Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, rigettare integralmente l'appello, le domande ed istanze, anche istruttorie, tutte proposte dalla società con atto di citazione Parte_1 pag. 4/27 notificato in data 27/09/2022 alla , Controparte_1 perché inammissibili e infondate, per le eccezioni ed i motivi tutti proposti dalla
, con conseguente conferma integrale Controparte_1 della sentenza n. 701/2022, emessa il 28/07/2022 e depositata il
04/08/2022 dal Tribunale di Siena, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Marianna Serrao, e notificata via pec il 30/08/2022.
Vittoria di spese e compensi difensivi del presente grado di giudizio».
Rilevato
(nel prosieguo ha impugnato la Parte_1 Pt_1 sentenza n. 701 del 2022 del Tribunale di Siena, che ha respinto tutte le domande da essa proposte – ossia quelle di accertamento dell'usurarietà degli addebiti feneratizi, dell'illegittimità delle annotazioni per interessi in difetto di pattuizione, dell'illegittimità degli addebiti per commissione di massimo scoperto (c.m.s.) e di quelli anatocistici – in riferimento ai conti correnti n. 18585.03, intrattenuto con (oggi Controparte_2 [...]
Contr
nel prosieguo e di quello n. 2200.89, Controparte_1
Contr intrattenuto con
Il Tribunale ha in primo luogo rigettato la richiesta di di Pt_1 emissione dell'ordine di esibizione di «tutta la documentazione inerente i rapporti di conto corrente», in quanto essa non era stata fatta oggetto di preventiva richiesta ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993 (testo unico bancario, nel prosieguo t.u.b.), a eccezione dei contratti di apertura dei conti, i quali tuttavia erano stati prodotti dalla banca in giudizio.
Nel merito ha ritenuto che non avesse provato la fondatezza Pt_1 della propria pretesa per non aver prodotto gli estratti periodici per tutta la durata dei rapporti di conto corrente dedotti in giudizio. Ciò in quanto, in primo luogo, tale «documentazione, riferita a un arco temporale limitato rispetto all'anno di apertura dei conti corrente, non può che apparire lacunosa impedendo una puntuale ricostruzione delle condizioni economiche pag. 5/27 che avrebbero dovuto regolare nel tempo i rapporti inter partes sulla base di espresse e definite clausole contrattuali». Ha poi escluso che «per la determinazione del saldo del conto corrente siano sufficienti gli estratti conto scalari», in quanto essi «rappresentano soltanto i conteggi degli interessi attivi e passivi ma non consentono di individuare le operazioni che hanno determinato le annotazioni degli interessi e di ricostruire così esattamente tutti i movimenti effettuati nell'arco di tempo considerato».
Per tali ragioni ha aderito alle risultanze del c.t.u., che, relativamente al conto n. 18585.03, ha reputato di «non poter eseguire alcuna verifica, date le carenze documentali riscontrate».
Ha invece disatteso le risultanze della medesima c.t.u. con riferimento al conto n. 2200.89 – che aveva ricalcolato addebiti illegittimi per euro
69.970,09 – considerando decisiva la mancanza degli estratti conto dall'accensione del rapporto, avvenuta nel 1974, al 2007 e quelli da gennaio a giugno del 2017, essendo stati prodotti in giudizio da soltanto Pt_1 quelli dal predetto 2007 fino al 2016 e quello di chiusura del luglio 2017.
Le spese di lite sono state poste a carico di in applicazione del Pt_1 principio di soccombenza.
Il gravame è affidato ai i seguenti motivi:
1. con il primo l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto Contr ordinare a l'esibizione dei contratti dei conti dedotti in giudizio, delle convenzioni di modifica delle condizioni e dei relativi estratti conto;
2. con il secondo assume che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto non assolto da parte sua l'onere della prova dei fatti posti a base della domanda;
3. con il terzo contesta il rigetto della domanda di ricalcolo del saldo del conto n. 18585.03;
pag. 6/27 4. con il quarto contesta il rigetto della domanda di ricalcolo del saldo del conto n. 2200.89;
5. con il quinto lamenta l'omessa motivazione del rigetto della sua richiesta di chiamare a chiarimenti l'ausiliare e di disporre l'integrazione o la rinnovazione della c.t.u. Contr Si è costituita in giudizio protestando l'infondatezza dell'impugnazione.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza gravata, all'esito dell'udienza del 25 febbraio 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo 28 febbraio, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Con il primo motivo di gravame sostiene che il Tribunale Pt_1
Contr avrebbe dovuto ordinare a l'esibizione dei contratti dei conti dedotti in giudizio, delle convenzioni di modifica delle condizioni e dei relativi estratti conto, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. Afferma, in primo luogo, di aver fatto istanza per l'emanazione di tale ordine, in relazione a «tutta la documentazione inerente i rapporti di conto corrente e salvo buon fine n.
18585.03 e n. 2200.89 dalla loro apertura, comprese le comunicazioni di variazione delle condizioni contrattuali» e che tale richiesta si era resa Contr necessaria in conseguenza dell'inottemperanza di a quella stragiudiziale avanzata con missiva dell'8 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 119, comma 4,
t.u.b., diretta ad ottenere «la consegna dei contratti di apertura di conto corrente». La banca avrebbe infatti prodotto solo documentazione incompleta relativamente ai contratti di apertura dei conti che «non riportano le condizioni economiche nemmeno quelle iniziali, né i documenti riproducenti le variazioni delle condizione economiche applicate tempo per tempo».
Pertanto, per quanto riguarda la documentazione negoziale, il giudice di pag. 7/27 primo grado ne avrebbe dovuto ordinare l'esibizione ai sensi dell'art. 210
c.p.c.. Quanto all'«ulteriore documentazione», asserisce di aver Pt_1
«prodotto nel fascicolo di primo grado gli estratti conto […] che gli erano stati forniti da NC MP […] relativi al decennio antecedente la chiusura dei conti correnti medesimi», ossia tra il 2007 e il 2017. Sostiene inoltre che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il titolare di un rapporto di conto corrente «ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto», ai sensi del art. 119 t.u.b. «anche in sede giudiziaria», fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale. Ciò in quanto «il diritto del cliente ad avere copia della documentazione ha natura sostanziale e non meramente processuale e la sua tutela si configura come situazione giuridica “finale”, e non puramente strumentale». Il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione non potrebbe essere limitato alla fase anteriore all'avvio del giudizio, in quanto tale soluzione contrasterebbe con il tenore letterale del predetto art. 119 t.u.b. e trasformerebbe «uno strumento di protezione del cliente […] in uno strumento di penalizzazione del medesimo». In conclusione, domanda «la riforma dell'impugnata sentenza in favore di una pronuncia che ammetta l'ordine di esibizione formulato da parte attrice».
Il motivo è infondato.
Va anzitutto considerato che la citata istanza è diretta a ottenere l'esibizione sia degli originali contratti di apertura del conto, sia di quelli successivamente intervenuti di modifica degli stessi, sia degli estratti conto dall'accensione del rapporto, avendo l'appellante avanzato, anche nelle conclusioni rassegnate (in appello come in primo grado), richiesta affinché sia ordinato «ai sensi e per gli effetti degli art. 210 c.p.c. ed art. 119, 4 Contr comma, , l'esibizione, in originale, di tutta la documentazione inerente i rapporti di conto corrente e salvo buon fine n. 18585.03 e n. 2200.89 dalla loro apertura, comprese le comunicazioni di variazione delle condizioni contrattuali».
pag. 8/27 L'istanza di esibizione oggetto del motivo d'impugnazione va rigettata con riferimento a tutta la documentazione contabile indicata dall'appellante.
Quanto ai contratti di conto corrente, essi sono stati prodotti in giudizio dalla banca per entrambi i rapporti;
pertanto, l'eventuale ordine di loro esibizione sarebbe superfluo, nulla aggiungendo agli elementi probatori già disponibili.
Contr ha infatti prodotto tale documentazione negoziale con la propria comparsa di costituzione in primo grado, relativamente sia al conto n.
18585.03 che a quello n. 2200.89, rispettivamente come allegati n. 1 e n. 2 Contr alla consulenza tecnica di parte (doc. 4 fasc. di primo grado , come ha peraltro dato atto la stessa banca a pag. 5 della terza memoria ex art. 183
c.p.c., in replica a che aveva asserito, a pag. 2 della seconda Pt_1 memoria ex art. 183 c.p.c., l'inadempimento della controparte.
A fronte di tali circostanze la mancanza delle condizioni economiche del contratto, lungi dal costituire un parziale inadempimento dalla banca, costituisce elemento dal quale trarre il convincimento del difetto di pattuizione, come meglio si dirà in prosieguo.
Quanto alla «ulteriore documentazione» – ossia le comunicazioni di variazione delle condizioni contrattuali» e gli estratti conto dall'inizio del rapporto – essa non è mai stata richiesta dalla correntista alla banca ai sensi dell'art. 119 t.u.b., circostanza che impedisce che ne sia ordinata l'esibizione. A tal proposito va rammentato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «il diritto spettante al correntista ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo
119, comma 4, TUB, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 cod. proc. civ., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, pag. 9/27 non abbia ottemperato (ex plurimis, Cass., Sez. I, 13/09/2021, n. 24641). […
S]olo nell'ipotesi in cui la richiesta stragiudiziale inoltrata alla banca non abbia avuto esito, può instare il giudice per l'esibizione, rappresentando che l'istanza rivolta alla banca non è stata esitata;
l'ordine di esibizione, in quanto mezzo istruttorio liberamente adottabile dal giudice su istanza di parte, non ha funzione suppletiva di un onere che ricade prioritariamente sulla parte, sì che l'inerzia o, peggio, la negligenza di questa non può essere corretta mediante la sua adozione» (Cass. n. 12952 del 2025, in motivazione;
nello stesso senso Cass. n. 8914 del 2025, Cass. n. 9807 del 2024, Cass. n.
35862 del 2023, Cass. n 12993 del 2023 e Cass. n. 23861 del 2022, tutte in motivazione).
Dalla missiva dell'8 gennaio 2009 inviata dall'Avv. Sabrina Dei per conto della (correntista) risulta che questa «richiede, ai sensi e per gli Pt_1 effetti dell'art. 119, comma 4° del TUB, di ricevere la copia dei contratti di apertura di conto corrente relativi: a: c/ ordinario n. 2200; c/c ordinario n.
18585; c/SBF n. 2200 e c/SBF n. 18585, per i quali e stata presentata domanda di chiusura in data 05.07.2017». Non viene fatto riferimento a diversa documentazione, né alle comunicazioni di variazione delle condizioni contrattuali, né agli estratti conto dei citati rapporti;
pertanto, non può essere assecondata la richiesta di loro esibizione.
La censura va quindi respinta.
2. I restanti motivi di appello – il secondo, il terzo, il quarto e il quinto – devono essere trattati congiuntamente stante l'intima connessione. Con il secondo motivo lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente Pt_1 ritenuto non assolto da parte sua l'onere della prova dei fatti posti a base della domanda. Assume che secondo il giudice di prime cure «la documentazione, riferita ad un arco temporale limitato rispetto all'anno di apertura del conto corrente, non può che apparire lacunosa impedendo una puntuale ricostruzione delle condizioni economiche che avrebbero dovuto pag. 10/27 regolare nel tempo i rapporti inter partes sulla base di espresse e defini[t]e clausole contrattuali, ricostruzione che al contrario si mostra discontinua e quindi non attendibile». L'appellante afferma che, al contrario, essa avrebbe prodotto tutti gli estratti conto «che gli sono stati forniti da NC MP, ovvero quelli relativi al decennio antecedente la chiusura dei rapporti medesimi (2007-2017)», cui il perito ha fatto riferimento per lo svolgimento della sua consulenza tecnica;
questi avrebbe infatti rilevato «la mancanza solo di alcuni estratti conto del c/c 18585, giudicando invece completa la documentazione relativa al c/c 2200». Sostiene inoltre che il Tribunale avrebbe potuto «integrare la prova carente anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile». In conseguenza dell'assolvimento dell'onere della prova da parte di Pt_1 questa domanda che si «proceda alla ricostruzione del rapporto di conto corrente, assumendo quale saldo iniziale quello risultante dall'estratto di più antica data, disponendo all'uopo l'integrazione/rinnovazione delle operazioni peritali» secondo i criteri esposti nei successivi motivi di censura.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante contesta il rigetto della domanda di ricalcolo del saldo del conto n. 18585.03 per avere il Tribunale aderito alle risultanze della c.t.u., reputate erronee, avendo il consulente ritenuto di non poter eseguire alcuna verifica, per carenze documentali tuttavia inesistenti. Sostiene che il c.t.u. avesse a disposizione sia Pt_1 gli elementi necessari sia per procedere al ricalcolo degli addebiti per interessi ai sensi dell'art. 117, comma 7, t.u.b. sia «per la rilevazione dell'usura e dell'illegittimo anatocismo», in quanto sarebbero presenti in atti gli estratti conto dell'anno 2008 e, «per tutti i trimestri, i riepiloghi delle competenze con indicazione dei tassi applicati, dei numeri debitori, degli interessi addebitati e delle relative spese». Tali «riepiloghi delle competenze» consentirebbero di determinare, con un «calcolo attendibile», gli importi pag. 11/27 illegittimamente addebitati, utilizzando il «metodo sintetico o indiretto», anche in mancanza delle scritture analitiche, in quanto tale analisi utilizzerebbe «i dati indicati nelle liquidazioni delle competenze trimestrali che comprendono i dati complessivi del trimestre di riferimento». Il possibile ricorso a tale metodo di calcolo, pur prospettato dal c.t.p., non sarebbe stato considerato dal c.t.u., che avrebbe unicamente rilevato «la mancanza degli estratti conto dell'anno 2008». Quanto a questi ultimi, l'appellante sostiene altresì che la loro «pretesa mancanza […] non poteva ritenersi dirimente», in quanto essi, sono stati «richiamati nella nota di deposito di parte attrice del
05.11.2019» e sono stati prodotti tramite uno dei plurimi depositi con cui è stata effettuata l'iscrizione a ruolo: «è, quindi, possibile che […] non siano stati trasmessi al fascicolo per un errore tecnico del sistema». Sostiene inoltre che il c.t.u. avrebbe potuto mettere le parti a conoscenza di tale mancanza durante le operazioni peritali e, «facendo ricorso all'art. 198, comma 2, c.p.c., e previo consenso di tutte le parti», avrebbe potuto invitarle
«a fornire la documentazione mancante». In conclusione, sostiene che la mancata risposta del c.t.u. alle osservazioni del c.t.p. renderebbe la perizia – di cui l'appellante chiede la rinnovazione – «nulla e/[o] inutilizzabile sul punto» e la motivazione del Tribunale sarebbe viziata per non aver «spiegato, in maniera puntuale e dettagliata, le ragioni della propria acritica adesione alle conclusioni del CTU, né del rigetto della richiesta di chiarimenti formulata da parte attrice».
Con il quarto motivo di gravame contesta il rigetto della Pt_1 domanda di ricalcolo del saldo del conto corrente n. 2200.89. Assume che, secondo il Tribunale, «la mancanza di dati contrattuali o inesistenti o mancanti per lunghi periodi» avrebbe condotto «il CTU a non poter dare risposta al quesito oppure a costruire ipotesi di calcolo», con la conseguenza che, sempre il Tribunale, avrebbe erroneamente concluso per «l'impossibilità di una integrale ricostruzione del dare avere, sulla base di dati parziali, in ordine alle singole operazioni» attinenti a tali conti. Il giudice di prime cure, pag. 12/27 senza motivare, si sarebbe «discostato dalle risultanze della CTU […] laddove ha riconosciuto somme a favore della correntista, pari ad € 69.970,09».
Sostiene inoltre l'appellante che il consulente avrebbe altresì rilevato la presenza di tutti gli estratti conto necessari, mancando, per il periodo dal 1° gennaio 2007 e il 22 luglio 2017, soltanto i primi due trimestri del medesimo
2017, circostanza questa comunque ininfluente rispetto alla determinazione dell'importo degli addebiti da eliminare, in quanto dal 27 ottobre 2016 il conto corrente risultava in attivo. Il Tribunale avrebbe quindi considerato la c.t.u. «inattendibile in modo apodittico e senza indicarne le ragioni», mentre avrebbe dovuto indicare «gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato», di modo da fornire
«adeguata dimostrazione di avere potuto risolvere, sulla base di corretti criteri e di cognizioni proprie, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione». Pertanto, Pt_1 domanda che sia accertato che le «sono dovute […] somme a titolo di interessi in misura non inferiore ad € 69.970,09».
Con il quinto motivo l'appellante contesta che il Tribunale non abbia motivato il rigetto della richiesta di di chiamare a chiarimenti il Pt_1
c.t.u. e di disporre l'integrazione o rinnovazione della perizia. Sostiene che il c.t.u. avrebbe dovuto: a) procedere al rideterminare il saldo anche del conto n. 18585.03, ricalcolando gli interessi ai sensi dell'art. 117, comma 7, t.u.b., eliminando gli addebiti per anatocismo e quelli usurari;
b) evidenziare «le modalità con cui sono stati determinati gli interessi debitori, le commissioni e le spese inserite nel prospetto di calcolo per l'analisi di cui al punto 2 del quesito»; c) inserire nel medesimo calcolo «anche le commissioni di istruttoria e altre spese»; d) riportare in calce alla relazione tabella riepilogativa delle differenze di ricalcolo. Il Tribunale avrebbe dovuto esporre le ragioni per cui ha ritenuto l'approfondimento dell'indagine irrilevante o superfluo.
Ripropone quindi la predetta istanza di «riconvocazione del consulente tecnico d'ufficio, in favore di una decisione che […] disponga i chiarimenti, pag. 13/27 e/o l'integrazione e/o la rinnovazione della CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado».
I motivi, congiuntamente trattati, sono fondati nei limiti che seguono.
Occorre in primo luogo rilevare che la domanda di ricalcolo del saldo dei conti all'esito dell'eliminazione degli addebiti illegittimi, nel presente grado di giudizio, riguarda unicamente i conti ordinari n. 18585.03 e 2200.89, avendo l'appellante impugnato la decisione del giudice di prime cure unicamente con riferimento a essi, come si evince chiaramente dal tenore dei motivi di gravame e delle conclusioni del presente grado di giudizio. Non è stato invece contestato il rigetto della medesima domanda di ricalcolo rispetto ai conti collegati, statuizione coperta da giudicato.
Tanto premesso, la sentenza impugnata non può essere condivisa laddove il Tribunale ha ritenuto necessaria l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, ossia la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto. Va invece considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «[n]ei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto – sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto – è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida “causa debendi” mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato» (Cass.
n. 35979 del 2022, in massima). In tale situazione, «va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo pag. 14/27 estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti» (Cass. n. 37800 del 2022, in massima).
Il correntista, quindi, ben può giovarsi dell'individuazione dei versamenti non dovuti, effettuati a fronte di addebiti illegittimi, limitatamente al periodo rispetto al quale ha prodotto i relativi estratti conto.
Va poi considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'attore che agisca per la rideterminazione del saldo del conto corrente deve provare l'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale compiuta in favore del convenuto – ancorché si tratti di prova di un fatto negativo – e che, pur non essendo, l'attore, ineluttabilmente tenuto a produrre il contratto,
l'eventualità che la prova dell'accordo debba essere offerta sulla base di altri elementi probatori, sia attraverso il ragionamento presuntivo ovvero traendo argomenti di prova dal comportamento delle parti, sia attraverso il giuramento, è nella pratica confinata al caso che il correntista non abbia la disponibilità del contratto (Cass. n. 9295 del 2023, in motivazione;
nello stesso senso, Cass. n. 17285 del 2024 e Cass. n. 9295 del 2023, in motivazione).
Inoltre, va evidenziato che, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità le «“regole sull'onere della prova sono disposizioni di giudizio residuali rispetto al principio di acquisizione probatoria – secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute, concorrono alla formazione del libero convincimento del giudice (non condizionato dalla loro provenienza) – e trovano, dunque, applicazione solo in presenza di un fatto rilevante rimasto ignoto sulla base delle emergenze probatorie” (Cass. Sez. 3, sent. 13 aprile
2023, n. 9863, Rv. 667344-01)» (Cass. n. 7216 del 2025, in motivazione).
Nel caso in esame, come già rilevato nella trattazione del primo motivo di appello, ha prodotto i contratti di accensione di entrambi i conti Contr
pag. 15/27 correnti in esame, n. 18585.03 e n. 2200.89 (rispettivamente allegati n. 1 e 2 Contr alla perizia di parte, doc. 4 fasc. di primo grado), dai quali si evince che sono stati aperti, il primo, il 7 maggio 1991 e, il secondo, il 2 settembre
1974. Le condizioni di quest'ultimo conto n. 2200.89 sono state poi modificate il 21 novembre 1977 e il 24 marzo 1988, con le convenzioni contenute alle pag. 5 e 13 del file telematico del predetto allegato n. 2 alla perizia di parte (doc. 4 fasc. MP di primo grado). Con riferimento al medesimo conto è stata poi stipulata l'apertura di credito con la lettera- contratto del 18 dicembre 2013 (pagg. da 1 a 5 dell'allegato n. 3 alla perizia Contr di parte doc. 4 fasc. di primo grado), le cui condizioni sono state modificate il 18 giugno 2015 (pagg. da 7 a 10 ibidem).
Entrambi i conti sono stati quindi accesi prima dell'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, poi trasfusa nel t.u.b.: la pattuizione era pertanto soggetta alle ordinarie norme codicistiche.
2.1. Ebbene, quanto al contratto attinente al conto n. 18585.03, va considerato che l'unica voce di costo da esso prevista è quella per interessi passivi, la cui misura è tuttavia indeterminata e, quindi, invalida. Infatti,
l'art. 7, comma 3, delle «norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi», contenuto nel medesimo documento negoziale, prevede che:
Secondo la giurisprudenza di legittimità, «[i]n tema di contratti bancari, nel regime anteriore all'entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge n.
154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, poi trasfusa nel T.U. n. 385 del
1993, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di inequivoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può
pag. 16/27 quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza» (Cass. n. 24048 del 2019, in massima).
La voce di costo per interessi passivi è quindi invalida.
Va parimenti accolta la domanda di di accertamento della Pt_1 nullità della pattuizione degli interessi a credito del correntista. Il contratto, infatti, non ne menziona la misura pur avendo le parti previsto la loro maturazione all'art. 7, comma 2, delle citate “norme”, ove hanno stabilito che
«a fine anno […] saranno accreditati gli interessi dovuti dall'Azienda di credito».
Il correntista ha evidente interesse a riottenere il ricalcolo degli interessi attivi al saggio legale in quei trimestri nei quali essi sono stati determinati in misura inferiore.
Non è invece applicabile il meccanismo di sostituzione previsto dall'art. 5 della legge n. 154 del 1992, nemmeno per la frazione di rapporto che ha avuto svolgimento dopo la sua entrata in vigore. Ciò in ossequio al principio espresso dalla Corte di cassazione, secondo cui, «[i]n base all'art. 161, comma 6, t.u.b., i contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 385/1993 restano regolati dalle norme anteriori. Secondo quanto ritenuto in più occasioni da questa Corte, poi, le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, introdotte con l'art. 4 della l. n. 154/1992, poi trasfuso nell'art. 117 t.u.b. non sono retroattive […], e l'irretroattività opera anche per la previsione della sostituzione della clausola nulla con la diversa disciplina legale all'uopo dettata dal legislatore (Cass. 31 dicembre 2019, n. 34740; Cass. 1° marzo
2007, n. 4853; Cass. 21 dicembre 2005, n. 28302; cfr. pure, più di recente,
Cass. 13 giugno 2022, n. 23872, e Cass. 19 luglio 2021, n. 20625, non massimate in CED)» (Cass. n. 34600 del 2022, in motivazione). pag. 17/27 Inoltre, il contratto non menziona voci di costo ulteriori rispetto agli interessi passivi;
pertanto, gli addebiti per commissione di massimo scoperto
(c.m.s.) non trovano causa giustificativa e vanno eliminati.
Parimenti risultano illegittimi gli addebiti per anatocismo, in quanto la previsione di tale voce di costo viola l'art. 1283, ai sensi del quale, «[i]n mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi», secondo quanto stabilito dalla Corte di cassazione con la sentenza a sezioni unite n. 21095 del 2004.
La nullità di tale clausola determina l'illegittimità anche degli addebiti successivi all'entrata in vigore della delibera C.i.c.r. del 9 febbraio 2000 e Contr fino alla conclusione del contratto. A differenza di quanto sostenuto da la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della comunicazione di adeguamento delle condizioni contrattuali, che ha introdotto la pari periodicità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e attivi Contr (allegato 7 alla perizia di parte doc. 4 fasc. di primo grado) – interessi che erano, fino a quel momento, previsti con diversa cadenza, trimestrale i primi e annuale i secondi – non è idonea a validarne l'applicazione essendo necessaria un'espressa pattuizione in tal senso (Cass. n. 9140 del 2020, in massima, e successive conformi).
È stato peraltro disatteso il diverso orientamento, espresso da due recenti arresti giurisprudenziali, che, nel caso di adeguamento contrattuale alle nuove condizioni mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica e comunicazione al correntista, hanno aperto, onde riconoscervi rilievo, a una «valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, non anche invece … tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione» (Cass. n. 5064 del 2024, in motivazione, conforme a Cass. n. 5054 del 2024). Tale orientamento è stato pag. 18/27 espressamente disatteso dalla medesima Corte regolatrice, secondo cui «[l]e richiamate ordinanze nn. 5054 e 5064 del 2024 non prendono, tuttavia, in considerazione il diverso orientamento giurisprudenziale espresso dalla sentenza n. 9140 del 2020 (e dalle conformi successive ordinanze) che hanno escluso la possibilità per le banche di procedere all'adeguamento contrattuale mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al correntista non già in ragione di una valutazione comparativa espressiva del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, esito della nullità di queste ultim[e] e, dunque, dell'assenza di una valida ed efficace pattuizione anatocistica, quanto in virtù della impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale. […] Tali pronunce, dunque, non offrono utili elementi di critica del consolidato orientamento giurisprudenziale – peraltro, ribadito dalla successiva ordinanza del 2 maggio 2024, n. 11725 – da cui la sentenza impugnata si discosta, né elementi di siffatta natura sono dedotti dalla controricorrente. […] Deve, pertanto, darsi seguito al consolidato precedente orientamento giurisprudenziale, non ravvisandosi ragioni per doversene discostare» (Cass. n. 28215 del 2024, in motivazione).
Va invece esclusa l'usurarietà degli addebiti già in base alla prospettazione attorea. Secondo l'elaborato del perito di parte, infatti, a fronte di un rapporto documentato a partire dal primo trimestre 2007, il tasso effettivo globale (t.e.g) sarebbe stato superato in 8 trimestri di svolgimento del rapporto, ossia dal 3° del 2010 al 1° del 2011, nel 3° del
2011 e in tutti i 4 del 2016.
Tuttavia, il c.t.p. ha fatto riferimento a tassi-soglia non corretti, in quanto raffrontando il t.e.g. da egli calcolato nei predetti trimestri con quello indicato nei decreti del ministero dell'economia e delle finanze, ratione temporis applicabili, per la categoria “scoperti senza affidamento” cui occorre far riferimento, non avendo nemmeno allegato – prima ancora che Pt_1 pag. 19/27 dimostrato – l'esistenza di affidamento sul conto n. 18585.03, il t.e.g. risulta sempre inferiore al tasso-soglia di riferimento, come emerge dal seguente prospetto riassuntivo:
trimestre anno t.e.g. indicato nella c.t.p. tasso soglia Pt_1
3 2010 14,051 19,815
4 2010 14,173 20,13 1 2011 14,054 20,31 3 2011 16,706 21,425
1 2016 15,97 22,67
2 2016 15,97 22,47
3 2016 15,97 22,3
4 2016 13,97 22,16
Per completezza va disattesa la tesi di secondo cui il ricalcolo Pt_1 del saldo del conto in esame andrebbe condotto applicando il cosiddetto
«metodo sintetico o indiretto», cioè utilizzando – come sostenuto dalla stessa correntista – «i dati indicati nelle liquidazioni delle competenze trimestrali che comprendono i dati complessivi del trimestre di riferimento». Non vi è alcuna ragione per ricorrere a tale criterio, in quanto gli estratti periodici prodotti in giudizio, seppur parziali, sono tutti estratti conto analitici, i quali, quindi, possono essere utilizzati per l'individuazione puntuale degli addebiti illegittimi e del relativo importo da eliminare.
Vanno altresì respinte le considerazioni di sulla possibilità di Pt_1 utilizzare il predetto «metodo sintetico» per ovviare alla mancanza della documentazione contabile relativa al 2008. Per tale anno, infatti, non essendo stati prodotti né estratti conto, né scalari, non vi è disponibilità di alcun elemento idoneo a ricostruire l'andamento del rapporto – nemmeno con il metodo sintetico – e, quindi, per tale anno, il correntista non può ottenere l'eliminazione di alcun addebito, non avendone dimostrato l'esistenza. Inoltre, non può essere condivisa la tesi del correntista secondo cui «è possibile che gli estratti conto [...] non siano stati trasmessi al pag. 20/27 fascicolo per un errore tecnico del sistema», in quanto a tale malfunzionamento, genericamente prospettato e comunque ipotetico, non risulta in alcun modo comprovato.
Riassumendo quanto detto relativamente al conto n. 18585.03, sono stati illegittimamente pattuiti gli interessi passivi e quelli attivi – i cui addebiti e accrediti vanno ricalcolati al tasso legale ai sensi dell'art. 1284 c.c.
– le c.m.s. e l'anatocismo, i cui addebiti vanno eliminati, dovendosi invece escludere la presenza di usura.
2.2. Quanto al conto n. 2200.89, va anzitutto considerato che sono presenti in atti tutti gli estratti conto formati dal 2007 al 2016 e quello di luglio del 2017.
I contratti che risultano rilevanti sono quello del 24 marzo 1988 Contr (allegato n. 2 alla perizia di parte, doc. 4, fasc. di primo grado), che ha regolato il rapporto fino al 17 dicembre 2013; il contratto stipulato il giorno successivo, 18 dicembre 2013 (pagg. da 1 a 5 dell'allegato n. 3 alla perizia di parte, doc. 4, ibidem), che lo ha regolato fino al 17 giugno 2017, e infine quello stipulato il giorno successivo, 18 giugno 2015 (pagg. da 7 a 10, ibidem), che ha dettato le condizioni applicabili fino alla chiusura del conto, avvenuta nel luglio del 2017.
Ebbene, quanto al primo contratto, quello del 24 marzo 1988, esso contiene la pattuizione degli interessi passivi ma in misura indeterminata, e quindi invalida, in quanto, all'art. 7, comma 3, delle “norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi”, contenuto nel medesimo documento negoziale, prevede che:
Come dianzi considerato, infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità «il riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per pag. 21/27 difetto di inequivoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza» (Cass. n. 24048 del 2019, cit., in massima).
Parimenti, è nulla la clausola relativa agli interessi attivi, come lamentato dagli appellanti, in quanto il contratto non menziona la misura del tasso degli interessi a credito, nonostante siano stati previsti, come emerge dalla porzione del medesimo documento negoziale, privo di tale indicazione.
Anche relativamente a questo conto il correntista ha evidente interesse a ottenere il ricalcolo degli interessi attivi al saggio legale in quei trimestri nei quali essi sono stati determinati in misura inferiore.
Inoltre, il contratto non menziona voci di costo ulteriori agli interessi passivi, difettando quindi la pattuizione della voce di costo per commissione di massimo scoperto (c.m.s.), i cui addebiti vanno eliminati.
Parimenti, ancora con riferimento al conto n. 2200.89, risultano illegittimi anche quelli per anatocismo, per le stesse ragioni dianzi esposte in relazione al conto n. 18585.03, trattandosi anche in questo caso di capitalizzazione anteriore alla delibera C.i.c.r. del 9 febbraio 2000 – dunque in violazione dell'art. 1283 c.c. – seguita dalla comunicazione sulla Gazzetta
Ufficiale dell'adeguamento delle condizioni contrattuali da parte della banca, che tuttavia non è idonea a rendere legittimo tale meccanismo di computo degli interessi sugli interessi maturati, essendo invece necessaria la loro pattuizione nel rispetto dei requisiti previsti dalla predetta delibera C.i.c.r., ossia la pattuizione scritta specificamente sottoscritta.
Quanto all'usura, la sua presenza va esclusa, avendo il c.t.u. accertato che per tutti i trimestri di svolgimento del rapporto il tasso-soglia non è stato pag. 22/27 superato dal t.e.g., valore, questo, correttamente determinato dal medesimo c.t.u., che si è attenuto alle «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi» della NC d'Italia e ai criteri di calcolo contenuti nella sentenza n. 16303 del 2018 delle sezioni unite della Corte di cassazione, per il periodo precedente al 1° gennaio 2010, come risulta dalle pagg. 9 e seguenti della relazione peritale.
Per il periodo successivo, decorrente dal 18 dicembre 2013, non sussistono addebiti illegittimi.
Infatti, il contratto stipulato in tale data ha previsto, tra le altre linee di finanziamento, l'«apertura di credito» regolata sul conto n. 2200.89 fino a euro 40.000,00, indicando per essa il tasso annuo nominale (t.a.n.), pari al
14,35%, e il corrisponde tasso annuo effettivo (t.a.e.) comprensivo degli effetti dell'anatocismo, pari al 15,14%, oltre al corrispettivo sull'accordato in ragione di euro 0,50% per trimestre. È inoltre previsto che, in caso di sconfinamento sia applicato il tasso nella medesima misura, oltre alla commissione di istruttoria veloce (c.i.v.) di importo variabile a seconda delle fasce di sconfinamento.
Il successivo contratto del 18 giugno 2015, rispetto alla predetta
«apertura di credito» ha unicamente modificato il t.a.n. e il t.a.e. divenuti rispettivamente il 14,45% e il 15,252%.
Entrambi i contratti, inoltre, prevedono, all'art. 5, la capitalizzazione degli interessi con pari periodicità trimestrale, clausola specificamente sottoscritta, secondo quanto previsto dalla delibera C.i.c.r. del 9 febbraio
2000.
La non corrispondenza degli importi addebitati rispetto a tali pattuizioni non è stata nemmeno allegata da – che si è limitata a contestare, a Pt_1 pag. 11 della prima memoria ex art. 183 c.p.c., che detti contratti «non riportano le condizioni economiche complete», senza tuttavia indicare quali sarebbero state addebitate senza essere pattuite, e negando che tali pag. 23/27 convenzioni prevedano il meccanismo anatocistico di calcolo degli interessi, come detto invece chiaramente stabilito all'art.
5. Vanno quindi ritenuti corretti gli addebiti dal 18 dicembre 2013 fino alla chiusura del conto.
Pertanto, rispetto al conto n. 2200.89, fino al 17 dicembre 2013 compreso, risultano illegittimi unicamente gli addebiti effettuati per interessi passivi e gli accrediti per quelli attivi, da ricalcolare ai sensi dell'art. 1284
c.c. per le ragioni già dette con riferimento al conto n. 18585.03, dovendosi quindi rimettere la causa sul ruolo per lo svolgimento di nuova c.t.u., in quanto quella espletata in primo grado ha fatto riferimento ai tassi sostitutivi previsti dall'art. 117, comma 7, t.u.b., oltre ad aver espunto gli addebiti per antergazione e postergazione delle valute, quelli per provvigioni su fido e per spese, la cui illegittimità è stata esclusa dal Tribunale senza che sul punto la sentenza sia stata fatta oggetto di gravame. Risultano illegittimi anche gli addebiti per c.m.s. e per anatocismo, sempre limitatamente al medesimo periodo. Sono invece legittime le annotazioni effettuate dal 18 dicembre 2013 alla chiusura, avvenuta il 14 luglio 2017. Inoltre, non sussiste usura in alcun trimestre di svolgimento del rapporto.
3. Va quindi trattata – e accolta – l'eccezione di prescrizione sollevata dalla con riguardo a entrambi i conti, rimasta assorbita in primo CP_1 grado e riproposta in appello.
A tal proposito va in primo luogo rammentato che la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che il termine prescrizionale per la ripetizione dei versamenti in conto corrente decorre dalla data di chiusura del conto solo qualora, durante lo svolgimento del rapporto, il correntista abbia goduto di un'apertura di credito sul medesimo conto e gli stessi versamenti siano avvenuti entro i limiti del fido stesso: in tal caso le rimesse hanno natura ripristinatoria, avendo proprio lo scopo di ricostituire la provvista della quale il correntista poteva continuare a beneficiare. Il dies a quo del termine decorre invece dalla data dei singoli versamenti nel caso pag. 24/27 siano stati effettuati in un momento in cui il saldo eccedeva l'affidamento, consistendo in veri e propri pagamenti, aventi natura solutoria. Tale distinzione risulta invece superflua qualora non sussista un'apertura di credito in conto corrente: in tal caso i versamenti devono reputarsi solutori e il dies a quo del decorso della prescrizione decennale va individuato nel momento in cui ognuno di essi è stato effettuato, essendo concettualmente insostenibile che le rimesse abbiano natura diversa da quella di pagamento, non sussistendo alcuna provvista da ripristinare (in tal senso, Cass., sez. un., n. 24418 del 2010; di recente, Cass. n. 20455 del 2023, Cass. n. 10262 del 2021, Cass. n. 29411 del 2020; Corte d'appello di Firenze n. 777 del
2024, n. 1674 del 2023, n. 874 del 2023 e n. 1880 del 2022).
Nel caso in esame vanno considerati prescritti, e quindi non ripetibili, tutti i versamenti effettuati prima del 2 maggio 2009 – epoca in cui non risulta alcun affidamento – data corrispondente al decennio precedente alla messa in mora nei confronti della banca con la missiva inviata via p.e.c. in tale data (doc. 9 fasc. di primo grado), che è il più risalente atto, tra Pt_1 quelli prodotti in giudizio, idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione. Con esso infatti, l'avv. Sabrina Dei, «in nome e per conto della
, facendo riferimento alla «mancata risposta alla Parte_1 richiesta inviata a mezzo pec in data 08.01.2019», comunicava alla banca la volontà di «formale messa in mora» da parte della correntista.
Va invece respinta l'eccezione d'«inammissibilità dell'azione di Contr ripetizione di meri addebiti» sollevata sempre da secondo cui Pt_1 avrebbe domandato tale ripetizione «in ordine alle singole causali
(anatocismo, tassi ultralegali ed usurari e cms), che poi ha chiesto stornarsi dai rapporti de quibus “ciò al fine di conseguire la ripetizione delle somme Contr illecitamente riscosse dalla ». Tuttavia, sempre secondo «gli CP_1 addebiti non costituiscono pagamenti»; di qui l'inammissibilità della ripetizione.
pag. 25/27 La tesi va disattesa, in quanto i versamenti di cui ha chiesto la Pt_1 ripetizione costituiscono senza dubbio pagamenti, essendo rimesse effettuate a copertura di addebiti risultati illegittimi relativi a conti correnti chiusi con saldo zero, come dimostrano gli estratti di estinzione di entrambi i conti che all'ultima pagina dei file telematici contengono l'ordine di bonificare su altro rapporto intestato a il residuo a credito del correntista, ossia euro Pt_1
228,74 per il conto 18585.03 (ottava nota di deposito del 5 novembre 2019) ed euro 1.919,24 per quello 2200.89 (dodicesima nota di deposito della medesima data).
Il saldo di entrambi i conti dev'essere quindi ricalcolato tramite espletamento di nuova c.t.u., previa formulazione di una proposta conciliativa da parte di questa Corte.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, non definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 701 del 2022 del Tribunale di Siena così provvede:
1. accerta l'illegittimità degli addebiti per interessi passivi e degli accrediti di quelli attivi – da ricalcolare al tasso legale ai sensi dell'art. 1284 c.c.
– oltre all'illegittimità degli addebiti per c.m.s. e per anatocismo, con riferimento al conto n. 18585.03, intrattenuto con CP_2
(oggi ;
[...] Controparte_1
2. accerta, per il periodo precedente al 17 dicembre 2013 compreso,
l'illegittimità degli addebiti per interessi passivi e degli accrediti di quelli attivi – da ricalcolare al tasso legale ai sensi dell'art. 1284 c.c. – oltre all'illegittimità degli addebiti per c.m.s. e per anatocismo, con riferimento al conto n. 2200.89, intrattenuto con
[...]
Controparte_1
3. dichiara la prescrizione delle rimesse anteriori al 2 maggio 2009 con riferimento a entrambi i conti;
pag. 26/27 4. rimette la causa in istruzione come da separata ordinanza;
5. spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
30 giugno 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
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