Rigetto
Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 25/03/2026, n. 2499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2499 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02499/2026REG.PROV.COLL.
N. 06246/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6246 del 2025, proposto dalla Società AL s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Bucello e Simona Emanuela Anna Viola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Società Gestore dei servizi energetici - G.S.E.- s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Campagnano, Antonio Pugliese e Fabio Garella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del Ministero delle imprese e del Made in Italy (già Ministero dello sviluppo economico), in persona del Ministro pro tempore , di Arera - Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e del Gestore dei mercati energetici - G.M.E. - s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (sezione Quinta ter), 23 maggio 2025, n. 9966, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Società Gestore dei servizi energetici - G.S.E. - s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza congiunta di passaggio in decisione senza previa discussione orale versata in atti dalle parti;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026, alla quale nessuno è presente per le parti, il consigliere NT ON;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Oggetto della controversia è il provvedimento del 26 aprile 2018 prot. n. GSE/P20180036869, recante l’annullamento d’ufficio di nove richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici (RV), nella parte in cui annulla quella contrassegnata dal protocollo n. 050816065216R1413, e della conseguente richiesta, con successiva nota dell’11 giugno 2018, di restituzione - tra gli altri- dei titoli di efficienza energetica (TEE), conosciuti come certificati bianchi, riferiti alla stessa.
1.1. In punto di fatto va ricordato che la Società AL s.p.a. (d’ora in avanti, la società), società di servizi energetici (SEE, altrimenti denominata anche Es.co. – energy service company ) si occupa di progetti di risparmio ed efficientamento energetico su scala nazionale. Nello svolgimento di tale attività, nel dicembre 2016 ha domandato al G.S.E. il rilascio dei certificati bianchi per una serie di progetti (installazioni di cappotti termici) in maniera cumulativa. L’esito positivo è stato comunicato dal G.S.E. alla società Gestore dei mercati energetici (G.M.E.) autorizzandola ad emettere TEE, ognuno di valore pari ad una tonnellata equivalente di petrolio (tep).
1.2. Con successiva nota prot. n. GSE/P20180015896 del 1° marzo 2018, il Gestore ha comunicato l’avvio del procedimento di annullamento d’ufficio delle nove RV (RV 1405_rev1, 1413, 1415, 1419,1422, 1426_rev1, 1429_rev1, 1434 e 1436_rev1), tra cui la n. 1413, di cui è causa, in ragione di presunte carenze documentali.
1.3. In pari data ha peraltro sottoposto ad analogo procedimento (cfr. nota prot. n. GSE/P20180015880,) altrettante ulteriori RV (RV 1404_rev1, 1411, 1414, 1418, 1421_rev1, 1423, 1428_rev1, 1433, 1435_rev1), presentate dalla Società nel corso dell’anno 2016, per analoghe motivazioni.
1.4. Asseritamente in ragione dell’elevato numero di RV sottoposte a controllo, la Società chiedeva al G.S.E. la proroga dei termini assegnatile per controdedurre (fino al 10 maggio 2018). Dopo la seconda richiesta di proroga, il Gestore ha comunicato l’annullamento oggetto di gravame, che elenca le nove RV in apposito allegato parte integrante del provvedimento (Allegato A, rubricato “Elenco complessivo RV”, nel quale la n. 1413 è riportata come seconda).
2. Con atto notificato il 7 agosto 2018, la Società ha proposto otto distinti ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, relativi ciascuna alla RV ivi indicata, ai sensi degli artt. 8 e ss. del d.P.R. 1199/1971, chiedendone l’annullamento. A seguito di opposizione del G.S.E. i ricorsi sono stati trasposti, mediante appositi atti di riassunzione, innanzi al T.a.r. per il Lazio, ove sono state riformulate le numerose censure già avanzate. Gli atti del 26 aprile 2018 e dell’11 giugno 2018
sono stati impugnati nella parte in cui si riferiscono alla RV n. 1413 con il ricorso n.r.g. 13114/2018.
3. Nel corso del giudizio di primo grado, in data 1°dicembre 2020, la Società depositava motivi aggiunti al fine di far valere in giudizio normativa sopravvenuta.
In particolare invocava l’applicabilità delle disposizioni di cui ai novellati commi 3- bis ) e 3- ter ) dell’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011 (modificati dall’art. 56, comma 7, rispettivamente lett. b) e c), del d.l. n. 76 del 2020), sulla base di quanto disposto dalla disciplina transitoria contenuta nell’art. 56, comma 8, del medesimo decreto, che la prevede su richiesta dell’interessato per i provvedimenti del G.S.E. oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti. A corredo, versava in atti l’istanza per
annullamento in autotutela del provvedimento del 26 aprile 2018, riferito a tutte le RV indicate nello stesso, presentata il 12 novembre 2020.
3.1. Il G.S.E. riscontrava ridetta richiesta di riesame con provvedimento di rigetto del 24 settembre 2021, pure agli atti del fascicolo di primo grado.
4. Il Tribunale adito, con la sentenza segnata in epigrafe n. 9966 del 23 maggio 2025 ha dichiarato improcedibili il ricorso, integrato con i motivi aggiunti. Ciò in quanto, il provvedimento originario di annullamento (tra le altre) della RV di cui è causa, è stato integralmente sostituito dal successivo provvedimento del 24 settembre 2021, con il quale, all’esito di rinnovata istruttoria conseguente all’istanza di riesame, lo stesso è stato confermato. Nel corpo della motivazione ha altresì dichiarato l’inammissibilità dei motivi aggiunti in quanto « non reca censure verso i provvedimenti già impugnati con l’atto introduttivo (che AL afferma di gravare nuovamente con il motivo stesso) ».
5. Con l’atto d’appello, notificato in data 18 luglio 2025 e depositato il 29 luglio 2025, la Società AL s.p.a. ha impugnato la sentenza del T.a.r. per il Lazio, lamentando esclusivamente la sproporzione dell’entità delle spese di lite cui è stata condannata, a suo dire in ragione della scelta di non riunire i procedimenti n.r.g. 13113/2018, 13114/2018, 3115/2018, 13116/2018, 13118/2018,15189/2018, 15192/2018, 15193/2018, benché connessi, in violazione degli artt. 43, comma 3, e 70 c.p.a., cagionandole un’indebita moltiplicazione delle spese.
6. Il G.S.E. si costituiva in giudizio per resistere e con successiva memoria, depositata in data 16 gennaio 2026, insisteva per il rigetto dell’appello.
6.1. In vista dell’udienza entrambe le parti hanno depositato ulteriore memoria, nonché richiesta di passaggio in decisione senza previa discussione orale.
7. All’udienza pubblica del 17 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. Ritiene il Collegio che l’appello sia infondato.
9. Punto centrale della controversia è la scelta di non riunire procedimenti astrattamente connessi, peraltro motivatamente adottata dal primo giudice, in verità non ex se , ma avuto riguardo anche al riverbero della stessa sull’entità della condanna alle spese. Ciò in quanto la segmentazione dei procedimenti, sostanzialmente unitari, non avrebbe consentito di valutare congiuntamente gli elementi di causa su cui basarne la commisurazione.
10. Va innanzi tutto ricordato che come stabilito da consolidata giurisprudenza ( ex multis , Cons. Stato, sez. II, 22 dicembre 2023, n. 11161) « nel processo amministrativo la riunione dei ricorsi connessi attiene ad una scelta facoltativa e discrezionale del giudice, come si desume dalla formulazione testuale dell’art. 70 c.p.a., con le conseguenze che i provvedimenti adottati al riguardo hanno carattere meramente ordinatorio, sono privi di valenza decisoria e restano pertanto insindacabili in sede di gravame con l’unica eccezione del caso in cui la medesima domanda sia proposta con due distinti ricorsi dinanzi al medesimo giudice; la riunione di ricorsi legati da vincoli di connessione soggettiva od oggettiva non è dunque mai obbligatoria e resta rimessa ad una valutazione di mera opportunità, afferente a ragioni di economia processuale, della loro trattazione congiunta, sicché la mancata adozione della relativa disposizione ordinatoria sfugge a qualsivoglia sindacato in sede di appello salvo il limite della abnormità, la quale non è rinvenibile quando le sentenze e le domande sono comunque diverse ». Per quanto riguarda la sindacabilità in appello delle decisioni sul punto del giudice di prime cure questo Consiglio si è altresì espresso negativamente, evidenziando che « il provvedimento di riunione di procedimenti relativi a cause connesse costituisce una misura organizzativa del lavoro giudiziario che, ai sensi dell’art. 70 del D.Lgs. n. 104/2010, rientra tra le facoltà del giudice e involge valutazioni insindacabili di opportunità, ragion per cui di regola il suo mancato esercizio non è soggetto a obbligo di motivazione e non è sindacabile in sede di appello » (cfr. Cons. Stato, sez. II, 28 agosto 2023, n. 7986; Cons. Stato, sez. VII, 28 ottobre 2022, n. 9315, secondo cui « nel processo amministrativo, la riunione nel giudizio di primo grado di ricorsi tra loro connessi è espressione di una facoltà ampiamente discrezionale del giudice, il cui esercizio non solo non è soggetto all’obbligo di motivazione, ma non può neppure essere sindacato in appello, se non quando il giudice di primo grado sia incorso in un palese arbitrio e, più in particolare, quando il rapporto di pregiudizialità tra le cause connesse è così stretto da non consentire al giudice di decidere i ricorsi separatamente »).
11. Nel caso di specie, peraltro, la scelta di dare luogo a distinti procedimenti consegue ad una strategia processuale ascrivibile interamente alla parte appellante, come già rilevato in sede di decisione del procedimento conseguito all’impugnativa del medesimo atto nella parte riferita ad altra RV (Cons. Stato, sez. II, 23 febbraio 2026, n. 1418, ai cui principi di diritto ci si riporta), è la Società che ha scelto lo “spacchettamento” dei contenuti del provvedimento, promuovendo autonomi ricorsi straordinari al capo dello Stato e a seguire trasponendoli in altrettanti ricorsi innanzi al T.a.r. Solo con la presentazione dei motivi aggiunti, ove si dà atto della sostanziale (ri)convergenza delle scelte tenute separate fino a tale momento in un’unica istanza di autotutela, riguardante tutti gli annullamenti concentrati nell’atto originario, essa ha mutato evidentemente la propria strategia processuale ed invocato la riunione di quanto essa stessa aveva scelto di frammentare.
13. Né la cornice cambia in ragione dell’omogeneità contenutistica dei motivi aggiunti presentati in tutti i distinti procedimenti giurisdizionali, stante che egualmente omogenee sono le ragioni fatte valere nel ricorso principale, giusta l’unitarietà della motivazione, seppure riferita a richieste distinte. Il G.S.E. ha coerentemente e nuovamente adottato dunque un atto a contenuto plurimo, di
rigetto dell’(unica) istanza di riesame riferita all’(unico) atto originario, seppure ancora una volta menzionando ciascuna delle RV in apposito allegato.
14. A diverse conclusioni non è possibile arrivare in ragione della richiesta di inclusione tra i procedimenti - incardinati separatamente per non meglio chiarite “ragioni di cautela” - da riunire anche di quello afferente il rigetto della richiesta di autotutela, contrassegnato dal n.r.g. 13536/2021. Tale “inserimento”, come pure già chiarito (v. ancora Cons. Stato, sez. II, n. 1418/2026, cit. supra ), non incide infatti sulla corretta lettura del combinato disposto degli artt. 43, comma 3 e 70 c.p.a., invocati dall’appellante. Il chiaro riferimento, nell’art. 70 c.p.a., alla “possibilità” e non all’obbligo di riunione, pure nelle ipotesi in cui il privato scelga di azionare un autonomo ricorso, anziché “innestare” le doglianze avverso l’atto sopravvenuto in quello già in corso (motivi aggiunti c.d. impropri), ribadisce la discrezionalità della scelta del giudice al riguardo.
15. Proprio con riferimento all’avvenuta presentazione di motivi aggiunti la giurisprudenza ha da tempo chiarito che « già nel sistema della legge n. 205/2000, confermato dall’art. 43, comma 3, c.p.a. (d.lgs. n. 104/2010), lo strumento dei motivi aggiunti c.d. impropri costituisce una alternativa, ispirata ai principi di concentrazione ed economia processuale, alla presentazione di ricorso separato che, quando proposto dinanzi allo stesso giudice, in virtù dei principi generali circa l’equivalenza delle forme e la conversione-conservazione degli atti giuridici, non può comunque dar luogo ad una pronuncia di inammissibilità per vizio di forma, ma comporta la riunione dei ricorsi. Peraltro, il mancato esercizio del potere di riunione, che ha natura meramente ordinatoria, salvo il caso in cui sussista un rapporto di pregiudizialità non comporta, per gli effetti che ne discendono nello svolgimento dei processi, alcuna nullità » (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 ottobre 2013, n. 5197).
16. Va infine rilevato che comunque la scelta di non riunire i procedimenti, non costituisce un parametro assoluto della decisione afferente le spese di giudizio. Secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, condivisa dal Collegio, in materia di regolazione delle spese giudiziali, il giudice ha ampi poteri discrezionali, con il solo limite che egli non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio o disporre statuizioni abnormi o manifestamente
irrazionali o illogiche. In particolare, la definizione di tali spese non richiede una specifica motivazione nei casi in cui si applichi il principio generale della soccombenza, come accaduto nei procedimenti de quibus ; ridetta motivazione, infatti, sarebbe stata necessaria solo laddove la regolazione delle spese non avesse tenuto conto della vittoria in giudizio, rispondendo ad esigenze differenti, come tali da esplicitare (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. II, 9 maggio 2024 n. 4201; sez. IV, 12 luglio 2024, n. 6262; sez. V, 22 aprile 2024 n. 3589; sez. VI, 1° ottobre 2024, n.7874; sez. VII, 1° agosto 2024 n. 6889; C.G.A.R.S., sez. giurisdiz., 14 novembre 2022, n. 1165).
17. Per tutto quanto detto, l’appello va respinto.
17.1. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la Società AL s.p.a. al pagamento delle spese del grado di giustizia, che liquida in euro 3.500/00 (tremilacinquecento/00), oltre accessori, se dovuti, da corrispondere a favore della Società Gestore dei servizi energetici (G.S.E.) s.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LU MI RA, Presidente FF
Francesco Frigida, Consigliere
NT ON, Consigliere, Estensore
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NT ON | LU MI RA |
IL SEGRETARIO