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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/06/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di lavoro n. 2169/2023 RG promossa con ricorso ex art 414 cpc depositato il 27.11.2023 da
Parte_1
col avv.ti Giancarlo Moro e Marta Capuzzo
- ricorrente -
contro
Controparte_1
con avv.ti Riccardo Fuso, Carmelo Fazio, Antonella Di Matteo e Ivana Blonda
- resistente –
e contro
Controparte_2 con avv.to Giacomo Galli dell' Avvocatura dello Stato di Venezia
- resistente - in punto: malattia professionale – risarcimento danni;
decisa all' udienza del 18.6.2025
FATTO
Il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio con ricorso ex art 414 cpc depositato il 27.11.2023 quale lavoratore attualmente in pensione esposto all' inalazione di fibre di amianto nei due seguenti periodi :
- quale saldatore dal luglio del 1963 all'agosto del 1964 alle dipendenze dell'allora Cantiere CP_3
(ora all'interno dei cantieri navali di Porto Marghera;
[...] CP_1 - quale dipendente dell'ex Provveditorato al Porto con mansioni di conduttore di gru addetto alla distribuzione dei materiali e alla movimentazione delle merci all'interno dell'area portuale nel periodo dal 27 luglio 1970 al 29 settembre 1987 .
Precisato di avere scoperto casualmente, nell'ambito di esami strumentali eseguiti nel 2018, di essere affetto da placche pleuriche calcifiche bilaterali e asbestosi polmonare, imputa l' insorgenze di tali patologie all' esposizione ad amianto in ambito lavorativo in tali due periodi e chiede la condanna in solido ex art 2087 cc + 2055 cc di (subentrata a ) e dell' Controparte_1 Controparte_4
(subentrata al Controparte_5
Provveditorato al Porto) svolgendo le seguenti domande di merito: “accertato quanto in premessa, condannarsi la in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con l'Autorità Controparte_1
Di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale (già Autorità Portuale di Venezia, già Provveditorato al Porto di Venezia), in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento in favore del ricorrente dei danni non patrimoniali patiti per le patologie di cui in narrativa da quantificarsi in complessivi euro 39.808,60, o nella eventuale diversa somma, maggiore o minore, che risulterà equa e di giustizia, oltre al rimborso delle spese mediche, e ad interessi e rivalutazione monetaria dalla diagnosi al CP_ saldo, al lordo dell'indennizzo corrisposto dall' a titolo di “danno biologico” ex art. 13, lett. A), D.L.
38/00. Con rifusione di spese e compensi professionali, con distrazione degli stessi in favore degli scriventi procuratori in qualità di antistatari”.
Entrambe le convenute si sono costituite contestando la pretesa attorea, segnatamente :
➢ quanto a da un lato per insussistenza sia della dedotta esposizione all'amianto nel Controparte_1 corso del rapporto presso i , sia comunque del nesso di causalita Controparte_4 esposizione/patologie, dall' altro per applicabilita dell'art. 13, D.lgs. 38/2000 e dell'art. 10 del T.U.
1124/1965 (insussistenza di responsabilita penale e impossibilita di formulare un giudizio di colpevolezza nella causazione dell'evento); stante, infine, in ogni caso la, di gran lunga prevalente (
17 anni contro 13 mesi), esposizione quale addetto alla movimentazione delle merci all'interno dell'area portuale nel periodo 1970 - 1987, rassegnando dunque le seguenti conclusioni: “ in via principale, rigettare il ricorso in quanto inammissibile, improcedibile, infondato in fatto ed in diritto;
in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di controparte, accertare il grado di responsabilità di nella causazione della malattia per cui è causa, proporzionando Controparte_1
e graduando la presunta responsabilità della società resistente tenendo conto che il ricorrente ha lavorato per circa 13 mesi alle dipendenze di e per circa 17 anni per il Provveditorato Controparte_1 al Porto di Venezia, come ampiamente argomentato in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”;
➢ quanto all' AUTORITA PORTUALE per maturata prescrizione e mancanza di prova circa la correlazione tra esposizione professionale in ambito portuale e patologie posta l' idoneita alla genesi delle stesse dell' attivita lavorativa presso il Cantiere Navale Breda nel periodo 1963/1964, e CP_ comunque per detraibilita della rendita rassegnando dunque le seguenti conclusioni di merito:
“a) in via preliminare, nel merito, accertare e dichiarare la prescrizione del diritto di credito azionato dal ricorrente;
b) in via principale, nel merito, rigettare la domanda risarcitoria, in quanto inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto, nonché sfornita di prova. c) in via subordinata, detrarsi dall'importo dovuto la rendita capitalizzata riconosciuta da in ragione CP_6 dell'intervenuto riconoscimento dell'origine professionale della malattia, nonché le (eventuali) CP_ ulteriori provvidenze erogate da nonché dal Fondo Vittime Amianto;
ovvero, comunque, detrarsi, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, un importo pari alle somme a cui il ricorrente avrebbe avuto diritto qualora avesse presentato tempestiva richiesta di concessione delle ridette provvidenze”.
La causa e stata istruita con acquisizione della documentazione offerta, e ctu medico legale, sono state depositate note finali autorizzate, all' esito di odierna udienza da remoto e stata trattenuta in decisione
MOTIVI
A) IN VIA PRELIMINARE
L' eccezione di PRESCRIZIONE sollevata dall' Autorita Portuale va disattesa in quanto la scoperta delle patologie e avvenuta nel 2018 ed e azionata responsabilita contrattuale ex art 2087 cc, con termine di prescrizione dunque decennale, anche quanto all' azione verso l' Autorita Portuale non trattandosi in ogni caso, quand' anche rilevasse, di operatore CLP, bensì , come da contratto di assunzione e libretto di lavoro docc 1 e 2 ricorso, di ex dipendente del Provveditorato al Porto in qualita di operaio straordinario terza categoria conduttore di gru
B) MERITO
Come noto, secondo consolidati principi giurisprudenziali l' art. 2087 c.c. non configura un' ipotesi di responsabilita oggettiva in quanto la responsabilita del datore di lavoro, direttamente fondata sul rapporto contrattuale ed eventualmente concorrente con la responsabilita extracontrattuale ex art. 2043 c.c., deriva dal mancato adempimento dell' obbligo di adottare, nell' esercizio dell' impresa, le misure che secondo la particolarita del lavoro, l' esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l' integrita fisica e la personalita morale dei dipendenti: va quindi collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di fonte legale ovvero suggeriti dalle conoscenze specifiche e tecniche del momento.
La responsabilita in questione non e basata su un criterio puramente oggettivo di imputazione dell' evento lesivo collegato al rischio inerente l' attivita svolta nel suo interesse, nel senso che il datore di lavoro puo fornire la prova dell' avvenuto adempimento dell' obbligo previsto dall' art. 2087 c.c. e cioe di avere adottato tutte le misure e le cautele necessarie per prevenire ed evitare i rischi connessi all' attivita lavorativa. La previsione dell' obbligo contrattuale di sicurezza comporta - in linea con i principi generali in tema di obbligazione affermati dalle ss.uu. Cass. nella nota pronuncia 30.10.2001 n. 13533 e gia in precedenza applicati nella materia specifica degli infortuni sul lavoro con orientamento consolidato dalla sezione semplice - che al lavoratore e sufficiente provare il danno e il nesso causale;
spetta poi all' imprenditore provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno con la conseguenza che solo l' effettiva interruzione del nesso di causalita tra malattia (o infortunio) e un comportamento colpevole dell' imprenditore esclude la responsabilita di costui non essendo sufficiente un semplice concorso di colpa del lavoratore, per condotta negligente o imprudente dello stesso, ma occorrendo o una di lui condotta dolosa (o quantomeno assolutamente anomala) ovvero la presenza di un rischio effettivo generato da un' attivita non avente rapporto con lo svolgimento del lavoro o esorbitante dai limiti di esso.
Il datore di lavoro e in particolare responsabile non solo quando ometta di adottare le idonee misure protettive, ma anche quando ometta di controllare e vigilare che di tali misure sia fatto effettivamente uso da parte del dipendente non assumendo alcun valore esimente per l' imprenditore l' eventuale concorso di colpa del lavoratore e potendo configurarsi un esonero di responsabilita per il datore stesso soltanto quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell' abnormita e dell' assoluta inopinabilita , da valutarsi anche con riferimento al livello di esperienza del singolo lavoratore
La prova c.d. liberatoria, gravante sul datore di lavoro, nel caso di specie non e stata fornita.
Al contrario la pretesa risarcitoria avanzata dal risulta fondata essendo il nesso causale tra Pt_1 attivita lavorativa e malattie pienamente riscontrato.
Tale riscontro - gravante, come detto, sul lavoratore - e fornito innanzitutto dalla documentazione allegata al ricorso sub docc da 23 a 46, costituita da schede di magazzino del 1982, 1985 e 1987, bolle e schede di approvvigionamento, fotografie SPISAL, parere 20.12.1996, parere aggiunto Per_1
24.7.1998; tavolo di confronto Ministero del Lavoro 20.4.2000; parere aggiunto Contarp-Inail Per_1
2008; relazione ispettiva articolo Contarp “Valutazione dell'esposizione all'amianto ai fini dei CP_6 benefici previdenziali”, studio sulla sorveglianza sanitaria dei portuali di Venezia, estratto Primo Report
Registro Mesoteliomi del Veneto;
estratto Secondo Report Registro Mesoteliomi del Veneto, elenco navi contenenti carico di amianto, verbali istruttori e verbale S.I.T. , ed in secondo luogo, definitivamente, dalle risultanze dell' espletata ctu medico legale affidata al dott . Persona_2
La ctu conferma che e affetto da asbestosi polmonare e placche pleuriche calcifiche Parte_1 bilaterali e comprova che tali patologie sono causalmente riconducibili, con criterio probabilistico, all'esposizione professionale nel periodo lavorato alle dipendenze delle ditte convenute.
La positiva correlazione causale affermata dal CTU smentisce le contestazioni delle convenute in merito alla asserita infondatezza delle domande per difetto di allegazione e prova. Come puntualizzato nelle note finali attoree, a pagine 19 e segg dell' elaborato si legge che “Il sig. Parte_1
è affetto da asbestosi polmonare e placche pleuriche calcifiche bilaterali. Dalla documentazione
[...] presente nei fascicoli delle parti si ricava, coerentemente con il dato anamnestico, che nel corso della sua vita lavorativa il sig. , con elevata probabilità, è stato esposto all'asbesto durante l'attività Parte_1 lavorativa svolta alle dirette dipendenze delle Convenute, nello specifico periodo in cui ha svolto la mansione di saldatore a bordo nave alle dipendenze di nell'anno 1963-1964 e nel corso dei Controparte_1
17 anni alle dipendenze dell'Autorità Portuale di Venezia come addetto al carico-scarico (dal 1970 al 1987), con esposizione diretta e indiretta all'amianto. Per quanto attiene alla sussistenza del nesso tra
l'esposizione professionale ad asbesto patologie in diagnosi, si deve evidenziare in primis che le indagini radiologiche effettuate, comprensive di TC ad alta risoluzione, hanno evidenziato un quadro di interstiziopatia polmonare con caratteristiche proprie dell'asbestosi polmonare. In aggiunta, il rilievo di un disturbo ventilatorio di tipo restrittivo con riduzione della diffusione di CO di grado medio, reperti strumentali anch'essi tipici dell'asbestosi. L'evoluzione clinica e l'anamnesi negativa, inoltre, non supportano le diagnosi di fibrosi polmonare idiopatica o altre cause di fibrosi polmonare secondaria. Alla luce degli elementi clinici e dei dati di letteratura soprariportati è pertanto possibile ritenere, con criterio di elevata probabilità, che la patologia interstiziale polmonare sofferta dal sig. sia Pt_1 eziologicamente ascrivibile all'esposizione professionale all'amianto. Inoltre, le refertazioni radiologiche descrivono anche un quadro di placche pleuriche calcifiche, rilievi tipici di una pleuropatia asbesto- correlata. Nell'ambito della riflessione sul nesso di causalità materiale si deve tener con-to, oltre che dell'accertata esposizione al rischio (idoneità lesiva), anche dell'assenza di dimostrate esposizioni extra- professionali o di cause patologi-che naturali a cui ricondurre la lesione pleurica riscontrata. Sebbene siano stati descritti casi di soggetti non professionalmente esposti, ma nei quali sono state comunque riscontrate placche pleuriche (es. per la presenza del minerale amianto nel terreno), l'applicazione della consueta criteriologia medico-legale consente di affermare che, con elevata probabilità, anche la patologia pleurica da cui risulta affetto il sig. è causalmente riconducibile all'esposizione professionale all'amianto. Pt_1
Per quanto concerne l'epoca di manifestazione della patologia interstiziale polmonare, dalla documentazione esaminata si ricava che il primo rilievo strumentale della patologia è avvenuto nel marzo
2018, come reperto accide-tale in occasione dell'esecuzione di un'angio-TC che il paziente effettuava per altri motivi clinici”.
Il ctu dott. ha poi valutato che il “quadro menomativo può considerarsi ormai stabilizzato” e Per_2 che sussiste “compromissione della funzionalità polmonare strumentalmente accertata da spirometria e
DLCO (deficit respiratorio restrittivo e riduzione della diffusione polmonare di grado medio)”; ha riscontrato la “bilateralità e della calcificazione delle placche pleuriche” e stimato il complessivo danno permanente nella misura del 10%.
Le condizioni di salute del sono state valutate dal ctu in tali termini all' esito di indagine Pt_1 puntuale e approfondita, che conferma in modo chiaro e certo la diagnosi e la riconducibilita dell'insorgenza di entrambe le patologie (placche pleuriche e asbestosi polmonare) all'esposizione subì ta presso entrambe le convenute.
Le relative risultanze vanno recepite.
In ordine al danno, precisato che la manifestazione dell'asbestosi polmonare risale al marzo 2018, e quella delle placche pleuriche al maggio 2021 e che non vi sono elementi che consentano di identificare la data di insorgenza della patologia, il ctu esclude la sussistenza invalidita temporanea lavorativa o biologica, e attesta, con conferma anche in replica alle osservazioni sul punto del ctp attoreo, la sussistenza, quale postumo permanente, di un danno biologico quantificabile complessivamente nella misura del 10% .
Recepita tale stima, sulla base dell' applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano 2024 il danno non patrimoniale complessivo va quantificato in tot euro 26.744,9 di cui euro 20.573,00 per biologico + euro 6.171,9 per morale, così determinato: valore del punto per invalidita al 10% pari ad euro 3.291,
62) essendo il ricorrente nato nel 1942 e la patologia manifestata nel 2018 dunque tenuto conto di 76 anni di eta ), di cui euro 2612,40 per valore del punto + euro 679,22 per incremento per sofferenza soggettiva ( + 26%) , oltre al 30% per danno morale (euro 6.171,9)
E' a carico delle convenute quale danno differenziale la sola differenza rispetto a quanto gia erogato dall' CP_ per danno biologico, pari, come da dimessi prospetti, ad euro 12.038,30 (liquidazioni 9.7.2022 CP_6
e 14.11.2022), e dunque euro 14.706,6 ( = 26.744,9 – 12.038,30), oltre a interessi al tasso legale dalla data della prima rilevazione della patologia nel marzo 2018 al saldo effettivo.
L' esborso nei confronti del ricorrente e pacificamente a carico delle convenute in solido.
In materia di risarcimento del danno da fatto illecito, anche contrattuale, l'art. 2055 c.c. al primo comma dispone, infatti, che se il fatto dannoso e imputabile a piu persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento dei danni.
Va, tuttavia, regolato anche il rapporto interno tra le medesime convenute avendo chiesto in CP_1 via gradata “nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di controparte, accertare il grado di responsabilità di nella causazione della malattia per cui è causa, proporzionando e Controparte_1 graduando la presunta responsabilità della società resistente tenendo conto che il ricorrente ha lavorato per circa 13 mesi alle dipendenze di e per circa 17 anni per il Provveditorato al Porto di Controparte_1
Venezia, come ampiamente argomentato in narrativa”.
La domanda e funzionale al regresso previsto dal capoverso dell'art. 2055 cc in forza del quale colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravita della rispettiva colpa e dall'entita delle conseguenze che ne sono derivate. La solidarieta passiva nelle obbligazioni risarcitorie da fatto illecito, non esime, d' altro canto, in presenza - come nel caso di specie - della relativa domanda di accertamento ritualmente proposta dalla parte legittimata, dalla determinazione delle quote di ripartizione interna della responsabilita tra i diversi coobbligati, in proporzione della rispettiva colpa e dell'entita delle conseguenze che ne sono derivate.
Pur a fronte di entita contenuta dell' importo in discussione (come visto euro 14.706,6 oltre interessi)
e della chiara valutazione del ctu circa la rilevanza anche dell' esposizione presso i , CP_4 ha insistito su tale domanda anche nelle note finali e in sede di odierna discussione CP_1 chiedendo l' l' accertamento di responsabilita prevalente dell' Autorita Portuale.
La domanda non puo essere accolta per assenza di elementi puntuali e certi a tal fine, e la ripartizione va effettuata al 50% applicando il criterio sussidiario di cui all' uc dell' art 2055 cc, ai sensi del quale, nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.
E infatti :
- il ctu, nel rispondere alle osservazione sul punto del ctp dott. ha puntualmente CP_1 Per_3 replicato che “ Per quanto concerne la concreta entità delle esposizioni nei vari ambiti lavorativi, nessun dato certo è disponibile. Il dato della brevità del periodo espositivo presso è CP_1 incontestabile, e su questo concordo con il Prof. tuttavia il fatto che il periziato lavorasse come Pt_2 saldatore a bordo nave fa ipotizzare una esposizione tutt'altro che trascurabile, sebbene non quantificabile in alcun modo“ (vd. pagina 23 ultimo cpv elaborato);
- come obiettato dall' Autorita Portuale la, pur consistente, maggiore durata dell'esposizione in ambito portuale (17 anni contro 13 mesi) e controbilanciata dalla piu' elevata intensita dell' esposizione presso il cantiere navale per risalenza nel tempo dell' esposizione stessa ( (1963/1964) e CP_4 mansioni svolte (saldatore a bordo nave).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
p.q.m.
definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, così provvede:
1. accertata la responsabilita delle convenute nella causazione delle patologie oggetto di causa (placche pleuriche e asbestosi polmonare), condanna le stesse in via interna solidale a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno differenziale, l' importo di € 14.706,6, oltre ad interessi al tasso legale dal marzo 2018 al saldo effettivo;
2. determina la ripartizione interna di tale responsabilita tra le due coobbligate e Autorita CP_1
Portuale in misura pari al 50% ciascuna;
3. condanna le medesime convenute in solido a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida, al netto di accessori di legge, in complessivi € 7.500,00 + euro 976,00 per rimborso delle spese di ctp e con distrazione a favore dei difensori anticipatari avv.ti Giancarlo Moro e Marta Capuzzo;
pone le spese di ctu in via definitiva a carico delle medesime convenute in solido.
Così deciso in Venezia – udienza 18.6.2025
Il Giudice
dott.ssa Margherita Bortolaso