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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 13/11/2025, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BRINDISI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, in applicazione straordinaria all'intestato Tribunale ex art. 23 bis D.L. n. 19/2024 conv. in L. n. 56/2024, sulle conclusioni prese all'udienza del * a seguito di assunzione in decisione ex art. 281 sexies comma 3° c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 507/2024 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Anna Cofano,
- attrice opponente - contro
(C.F.: ), e, per essa, Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F.: ), in persona del suo procuratore speciale
[...] P.IVA_2 CP_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Aloe,
[...]
- convenuta opposta -
Conclusioni
Per l'opponente:
«Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) in via preliminare, riconoscere e dichiarare la nullità del Decreto ingiuntivo n. 977/2023, R.G. n. 3518/2023, emesso dal Tribunale di Brindisi in data 18/12/2023, notificato all'opponente tramite posta in data 30/12/2023, qui opposto, perché pronunziato in violazione dell'art. 633 CPC e seguenti, in difetto dei relativi presupposti;
2) sempre in via preliminare, accogliere l'opposizione proposta e, pertanto, dichiarare inammissibile, illegittimo ed infondato in fatto e in diritto il decreto ingiuntivo n. 977/2023, R.G. n. 3518/2023, emesso dal Tribunale di Brindisi in data 18/12/2023, notificato all'opponente tramite posta in data 30/12/2023 per decadenza dall'azione ex art. 1957 c.c.; 3) sempre in via preliminare, accogliere l'opposizione proposta e, pertanto, dichiarare inammissibile, illegittimo ed infondato in fatto e in diritto il decreto ingiuntivo n. 977/2023, R.G. n. 3518/2023, emesso dal Tribunale di Brindisi in data 18/12/2023, notificato all'opponente tramite posta in data 30/12/2023, per intervenuta prescrizione del
1 diritto fatto valere e della pretesa creditoria indicata;
4) per l'effetto di quanto innanzi revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto ovvero ritenerlo emesso in carenza dei presupposti di legge e nel merito per inesistenza del diritto fatto valere e/o infondatezza della pretesa, il tutto come meglio illustrato nella parte motiva del presente atto, e quindi rigettare ogni avversa domanda proposta e proponenda nei confronti dell'odierno opponente;
5) gradatamente, accertare – anche tramite CTU tecnico / contabile (la cui ammissione sin d'ora si invoca) - che il credito vantato dall'istituto finanziario (semmai sussistente) è nettamente inferiore a quello indicato nel decreto ingiuntivo qui opposto;
6) condannare l'opposta al pagamento di tutte le spese e competenze di giudizio».
Per l'opposta:
«la S.V. Ill.ma voglia, respinta ogni difesa ed eccezione avversa: 1) rigettare integralmente l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto, previa concessione della provvisoria esecuzione, voglia confermare il decreto ingiuntivo n. n. 977/2023 emesso dall'intestato Tribunale il 18.12.2023 e notificato il 30/12/2023 il pagamento in favore della deducente della somma di Euro 26.890,79 oltre interessi al tasso legale, oltre alle spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA e CPA, da liquidarsi, nonché successive occorrende o della diversa somma che dovesse essere accertata in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio».
Sintesi dei precedenti in fatto e processuali
1. - rappresentata da Controparte_1 Controparte_2 ha chiesto ed ottenuto dall'intestato Tribunale il decreto ingiuntivo n. 977/2023 per l'importo di € 26.890,79, oltre interessi e spese, nei confronti di
(quale debitore principale) e (quale Controparte_4 Parte_1 fideiussore), in solido, costituente il credito per saldo passivo di un conto corrente già acceso presso (poi Controparte_5 CP_6
e, successivamente, UBI AN), ceduto in blocco ex L. n. 130/1999 e
[...] art. 58 T.U.B. Nel ricorso era documentato il rilascio, in data 7.12.1992, da parte di (coniuge del correntista) di una fideiussione Parte_1
“omnibus” con “plafond” di Lire 210.000.000, poi ridotta, alla data del 17.6.2003, all'importo di € 53.300,00.
Tale garanzia, recava, tra le altre, le seguenti clausole:
2 2. - ha presentato opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo, deducendo: (i) la nullità della fideiussione poiché conforme allo schema ABI censurato da AN d'IA e dalla giurisprudenza di legittimità (invalidità derivata delle fideiussioni emesse in conformità allo schema ABI, per violazione della normativa "antitrust"); (ii) la decadenza ex art. 1957 c.c., non essendo stata proposta azione giudiziale contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza (ciò sul presupposto che la deroga di cui alla sopra riportata clausola lett. f sia inefficace per le suddette ragioni); (iii) la prescrizione del relativo credito;
(iv) la “eccessiva onerosità” di esso, tale da fare “presumere l'applicazione di interessi usurai ed ultra- soglia”.
3. - Si è costituita l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione. In particolare, ha eccepito il difetto di prova dell'intesa anticoncorrenziale illecita e, comunque, l'insussistenza della decadenza ex art. 1957 c.c. perché l'obbligazione del fideiussore era stata pattuita come sussistente sino all'integrale adempimento. Ha quindi rilevato che la prescrizione decennale era stata validamente interrotta ed ha evidenziato la genericità delle contestazioni di onerosità/usura.
4. – Con riservata ordinanza dell'8.10.2024, assunta all'esito dell'udienza di prima comparizione del 2.10.2024, il G.U. respingeva l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ed, al contempo, non accoglieva l'istanza di C.T.U. contabile avendo essa “natura esplorativa alla luce delle censure generiche e apodittiche in punto di quantificazione del credito”. Veniva quindi fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., che si teneva poi dinanzi al sottoscritto giudice, nel frattempo subentrato nell'assegnazione del procedimento in forza di applicazione ex L. n. 56/2024.
Motivi della decisione
5. – L'opponente ha eccepito la nullità della clausola della fideiussione che deroga al termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c., sostenendo che tale clausola sarebbe nulla in quanto conforme allo schema ABI oggetto di censura da parte della AN d'IA (provvedimento n. 55/2005) e del cd.
“diritto vivente” (ex multis, Cass. Sez. Un. 41994/2021).
Si deve, sul punto, rilevare che la fideiussione di cui trattasi risulta stipulata in data 7.12.1992, ossia in epoca ben antecedente all'adozione dello schema ABI (2002-2003) ed al susseguente provvedimento della AN d'IA (2005).
La Corte di Cassazione ha avuto recentemente modo di evidenziare che “in tema di intese restrittive della concorrenza, una fideiussione omnibus, conformata a un modello contrattuale predisposto dall'ABI prima dell'ottobre 2002, può essere qualificata contratto "a valle" di un'intesa restrittiva "a monte", in base al provvedimento n. 55 del 2005 della AN d'IA, ove il giudice compia una ricognizione di tale provvedimento, per verificare se esso integri una prova privilegiata anche con riguardo all'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale presente
3 all'epoca e, in difetto di positivo riscontro in tal senso, accerti, sulla scorta di altri mezzi di prova, l'esistenza dell'intesa restrittiva che trovi espressione in una o più clausole del contratto di garanzia” (Cass., ord. n. 18851/2025).
Nella specie, anzitutto, non è possibile ritenere che il provvedimento n. 55/2005 della integri una presunzione di ricorrenza dell'intesa illegittima Pt_2 nel periodo in cui la fideiussione è stata emessa.
In tale provvedimento si fa infatti riferimento ad uno schema adottato nel mese di ottobre 2002 (per l'appunto, lo schema dell'ABI) e si dà testualmente atto: - che “allo scopo di verificare l'effettivo grado di uniformità degli schemi contrattuali utilizzati per le garanzie personali, nel mese di settembre 2004 la AN d'IA ha inviato una richiesta di informazioni a un campione di 7 banche di diversa dimensione” (punto 57); - che “dall'analisi dei moduli contrattuali relativi alla fideiussione omnibus, è stato possibile rilevare che le clausole oggetto di approfondimento istruttorio, dal punto di vista sostanziale, sono riconducibili a un medesimo modello” (punto 58); - che “l'esame della contrattualistica relativa alla fideiussione omnibus, …, ha posto in evidenza come i testi negoziali in uso nella prassi bancaria disciplinano in maniera sostanzialmente uniforme le principali clausole oggetto di istruttoria; (…)” (punto 60).
L'uniformità rilevata nell'anno 2004 può fare presumere l'esistenza di un'analoga uniformità - tale da autorizzare una valutazione favorevole alla ricorrenza di una prassi indicativa dell'esistenza del citato cartello interbancario - qualche anno prima di tale data, ma non oltre dieci anni prima, essendo questo obiettivamente un tempo troppo lungo per avvalorare una siffatta presunzione.
Nella specie, la fideiussione documentata è stata rilasciata nell'anno 1992.
A ciò si aggiunge che, alla stessa predetta data del 1992, neppure era stato adottato il cd. “schema ABI” oggetto di censura da parte della B.I. (essendo questo ben posteriore, risalendo all'anno 2002), la cui esistenza – vale rilevare
- non è irrilevante ai fini della prova di cui trattasi: infatti, la stessa nel Pt_2 provvedimento in questione, ha attribuito rilievo alla “capacità dello schema di determinare – attraverso la standardizzazione contrattuale – una situazione di uniformità idonea a incidere su aspetti rilevanti per i profili di tutela della concorrenza” (punto 56).
Chiarito quindi che dal semplice esame del provvedimento della non è Pt_2 possibile trarre la conclusione dell'esistenza dell'intesa illegittima alla precedente data del 7.12.1992, l'onere di allegare e provare la relativa circostanza gravava sull'opponente, la quale si è tuttavia limitata a richiamare la coincidenza letterale delle clausole con quelle successivamente censurate, senza offrire elementi concreti – documentali o presuntivi – idonei a dimostrare che, alla suddetta data, tali clausole fossero già il risultato di una prassi anticoncorrenziale diffusa tra gli istituti di credito.
4 In assenza di tale prova, non può ritenersi integrata la fattispecie di nullità parziale della fideiussione e, pertanto, la deroga pattizia al termine semestrale deve ritenersi valida ed efficace, con conseguente inapplicabilità del termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c. e infondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata dall'opponente.
Ciò assorbe ogni altra questione sul punto in esame.
6. – Parimenti, non può essere accolta l'eccezione di prescrizione del diritto di credito.
Dagli atti risulta che il rapporto di conto corrente garantito dalla fideiussione è stato oggetto di diffida e recesso da parte della banca in data 14.11.2016, a mezzo lettera raccomandata ricevuta il 17.11.2016, con richiesta di pagamento del saldo debitorio.
Pertanto, la prescrizione, in difetto di atti interruttivi, maturerebbe dieci anni dopo, ovvero nel mese di novembre dell'anno 2026.
Infatti, il termine di prescrizione inizia a decorrere, anche per il fideiussore, dalla chiusura del conto corrente: “posto che il diritto del creditore nei confronti del fideiussore non sorge per effetto della mera stipulazione del contratto di garanzia, ma solo alla scadenza dell'obbligazione garantita, il termine di prescrizione del diritto della banca di avvalersi della garanzia fideiussoria prestata per l'apertura di credito in conto corrente deve essere calcolato con decorrenza non dalla data di costituzione della garanzia, ma dalla data in cui il debito garantito è divenuto esigibile per effetto del recesso della banca dall'apertura di credito e, comunque, della chiusura del conto corrente” (Cass. n. 5720/2004).
7. – Per quanto concerne, infine, la “eccessiva onerosità del credito azionato”, si deve rilevare come non sia possibile sostenere la ricorrenza dell'applicazione di un tasso usurario (viene evocata la cd. “usura oggettiva”) semplicemente come “verosimile”, omettendo ogni indicazione degli elementi sulla base dei quali dovrebbe essere svolta la relativa valutazione, a cominciare dalla data alla quale la relativa convenzione sarebbe stata in concreto adottata.
8. – In definitiva, alla luce delle considerazioni svolte l'opposto decreto ingiuntivo deve essere confermato.
9. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai valori parametrici minimi di cui al D.M. n. 55/2014.
P.q.m.
il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione:
I. respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 977/2023, che, per l'effetto, dichiara esecutivo ai sensi di legge;
5 II. condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida, per compenso di difensore, in complessivi € 3.800,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso il 13 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
6
in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, in applicazione straordinaria all'intestato Tribunale ex art. 23 bis D.L. n. 19/2024 conv. in L. n. 56/2024, sulle conclusioni prese all'udienza del * a seguito di assunzione in decisione ex art. 281 sexies comma 3° c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 507/2024 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Anna Cofano,
- attrice opponente - contro
(C.F.: ), e, per essa, Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F.: ), in persona del suo procuratore speciale
[...] P.IVA_2 CP_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Aloe,
[...]
- convenuta opposta -
Conclusioni
Per l'opponente:
«Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) in via preliminare, riconoscere e dichiarare la nullità del Decreto ingiuntivo n. 977/2023, R.G. n. 3518/2023, emesso dal Tribunale di Brindisi in data 18/12/2023, notificato all'opponente tramite posta in data 30/12/2023, qui opposto, perché pronunziato in violazione dell'art. 633 CPC e seguenti, in difetto dei relativi presupposti;
2) sempre in via preliminare, accogliere l'opposizione proposta e, pertanto, dichiarare inammissibile, illegittimo ed infondato in fatto e in diritto il decreto ingiuntivo n. 977/2023, R.G. n. 3518/2023, emesso dal Tribunale di Brindisi in data 18/12/2023, notificato all'opponente tramite posta in data 30/12/2023 per decadenza dall'azione ex art. 1957 c.c.; 3) sempre in via preliminare, accogliere l'opposizione proposta e, pertanto, dichiarare inammissibile, illegittimo ed infondato in fatto e in diritto il decreto ingiuntivo n. 977/2023, R.G. n. 3518/2023, emesso dal Tribunale di Brindisi in data 18/12/2023, notificato all'opponente tramite posta in data 30/12/2023, per intervenuta prescrizione del
1 diritto fatto valere e della pretesa creditoria indicata;
4) per l'effetto di quanto innanzi revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto ovvero ritenerlo emesso in carenza dei presupposti di legge e nel merito per inesistenza del diritto fatto valere e/o infondatezza della pretesa, il tutto come meglio illustrato nella parte motiva del presente atto, e quindi rigettare ogni avversa domanda proposta e proponenda nei confronti dell'odierno opponente;
5) gradatamente, accertare – anche tramite CTU tecnico / contabile (la cui ammissione sin d'ora si invoca) - che il credito vantato dall'istituto finanziario (semmai sussistente) è nettamente inferiore a quello indicato nel decreto ingiuntivo qui opposto;
6) condannare l'opposta al pagamento di tutte le spese e competenze di giudizio».
Per l'opposta:
«la S.V. Ill.ma voglia, respinta ogni difesa ed eccezione avversa: 1) rigettare integralmente l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto, previa concessione della provvisoria esecuzione, voglia confermare il decreto ingiuntivo n. n. 977/2023 emesso dall'intestato Tribunale il 18.12.2023 e notificato il 30/12/2023 il pagamento in favore della deducente della somma di Euro 26.890,79 oltre interessi al tasso legale, oltre alle spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA e CPA, da liquidarsi, nonché successive occorrende o della diversa somma che dovesse essere accertata in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio».
Sintesi dei precedenti in fatto e processuali
1. - rappresentata da Controparte_1 Controparte_2 ha chiesto ed ottenuto dall'intestato Tribunale il decreto ingiuntivo n. 977/2023 per l'importo di € 26.890,79, oltre interessi e spese, nei confronti di
(quale debitore principale) e (quale Controparte_4 Parte_1 fideiussore), in solido, costituente il credito per saldo passivo di un conto corrente già acceso presso (poi Controparte_5 CP_6
e, successivamente, UBI AN), ceduto in blocco ex L. n. 130/1999 e
[...] art. 58 T.U.B. Nel ricorso era documentato il rilascio, in data 7.12.1992, da parte di (coniuge del correntista) di una fideiussione Parte_1
“omnibus” con “plafond” di Lire 210.000.000, poi ridotta, alla data del 17.6.2003, all'importo di € 53.300,00.
Tale garanzia, recava, tra le altre, le seguenti clausole:
2 2. - ha presentato opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo, deducendo: (i) la nullità della fideiussione poiché conforme allo schema ABI censurato da AN d'IA e dalla giurisprudenza di legittimità (invalidità derivata delle fideiussioni emesse in conformità allo schema ABI, per violazione della normativa "antitrust"); (ii) la decadenza ex art. 1957 c.c., non essendo stata proposta azione giudiziale contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza (ciò sul presupposto che la deroga di cui alla sopra riportata clausola lett. f sia inefficace per le suddette ragioni); (iii) la prescrizione del relativo credito;
(iv) la “eccessiva onerosità” di esso, tale da fare “presumere l'applicazione di interessi usurai ed ultra- soglia”.
3. - Si è costituita l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione. In particolare, ha eccepito il difetto di prova dell'intesa anticoncorrenziale illecita e, comunque, l'insussistenza della decadenza ex art. 1957 c.c. perché l'obbligazione del fideiussore era stata pattuita come sussistente sino all'integrale adempimento. Ha quindi rilevato che la prescrizione decennale era stata validamente interrotta ed ha evidenziato la genericità delle contestazioni di onerosità/usura.
4. – Con riservata ordinanza dell'8.10.2024, assunta all'esito dell'udienza di prima comparizione del 2.10.2024, il G.U. respingeva l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ed, al contempo, non accoglieva l'istanza di C.T.U. contabile avendo essa “natura esplorativa alla luce delle censure generiche e apodittiche in punto di quantificazione del credito”. Veniva quindi fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., che si teneva poi dinanzi al sottoscritto giudice, nel frattempo subentrato nell'assegnazione del procedimento in forza di applicazione ex L. n. 56/2024.
Motivi della decisione
5. – L'opponente ha eccepito la nullità della clausola della fideiussione che deroga al termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c., sostenendo che tale clausola sarebbe nulla in quanto conforme allo schema ABI oggetto di censura da parte della AN d'IA (provvedimento n. 55/2005) e del cd.
“diritto vivente” (ex multis, Cass. Sez. Un. 41994/2021).
Si deve, sul punto, rilevare che la fideiussione di cui trattasi risulta stipulata in data 7.12.1992, ossia in epoca ben antecedente all'adozione dello schema ABI (2002-2003) ed al susseguente provvedimento della AN d'IA (2005).
La Corte di Cassazione ha avuto recentemente modo di evidenziare che “in tema di intese restrittive della concorrenza, una fideiussione omnibus, conformata a un modello contrattuale predisposto dall'ABI prima dell'ottobre 2002, può essere qualificata contratto "a valle" di un'intesa restrittiva "a monte", in base al provvedimento n. 55 del 2005 della AN d'IA, ove il giudice compia una ricognizione di tale provvedimento, per verificare se esso integri una prova privilegiata anche con riguardo all'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale presente
3 all'epoca e, in difetto di positivo riscontro in tal senso, accerti, sulla scorta di altri mezzi di prova, l'esistenza dell'intesa restrittiva che trovi espressione in una o più clausole del contratto di garanzia” (Cass., ord. n. 18851/2025).
Nella specie, anzitutto, non è possibile ritenere che il provvedimento n. 55/2005 della integri una presunzione di ricorrenza dell'intesa illegittima Pt_2 nel periodo in cui la fideiussione è stata emessa.
In tale provvedimento si fa infatti riferimento ad uno schema adottato nel mese di ottobre 2002 (per l'appunto, lo schema dell'ABI) e si dà testualmente atto: - che “allo scopo di verificare l'effettivo grado di uniformità degli schemi contrattuali utilizzati per le garanzie personali, nel mese di settembre 2004 la AN d'IA ha inviato una richiesta di informazioni a un campione di 7 banche di diversa dimensione” (punto 57); - che “dall'analisi dei moduli contrattuali relativi alla fideiussione omnibus, è stato possibile rilevare che le clausole oggetto di approfondimento istruttorio, dal punto di vista sostanziale, sono riconducibili a un medesimo modello” (punto 58); - che “l'esame della contrattualistica relativa alla fideiussione omnibus, …, ha posto in evidenza come i testi negoziali in uso nella prassi bancaria disciplinano in maniera sostanzialmente uniforme le principali clausole oggetto di istruttoria; (…)” (punto 60).
L'uniformità rilevata nell'anno 2004 può fare presumere l'esistenza di un'analoga uniformità - tale da autorizzare una valutazione favorevole alla ricorrenza di una prassi indicativa dell'esistenza del citato cartello interbancario - qualche anno prima di tale data, ma non oltre dieci anni prima, essendo questo obiettivamente un tempo troppo lungo per avvalorare una siffatta presunzione.
Nella specie, la fideiussione documentata è stata rilasciata nell'anno 1992.
A ciò si aggiunge che, alla stessa predetta data del 1992, neppure era stato adottato il cd. “schema ABI” oggetto di censura da parte della B.I. (essendo questo ben posteriore, risalendo all'anno 2002), la cui esistenza – vale rilevare
- non è irrilevante ai fini della prova di cui trattasi: infatti, la stessa nel Pt_2 provvedimento in questione, ha attribuito rilievo alla “capacità dello schema di determinare – attraverso la standardizzazione contrattuale – una situazione di uniformità idonea a incidere su aspetti rilevanti per i profili di tutela della concorrenza” (punto 56).
Chiarito quindi che dal semplice esame del provvedimento della non è Pt_2 possibile trarre la conclusione dell'esistenza dell'intesa illegittima alla precedente data del 7.12.1992, l'onere di allegare e provare la relativa circostanza gravava sull'opponente, la quale si è tuttavia limitata a richiamare la coincidenza letterale delle clausole con quelle successivamente censurate, senza offrire elementi concreti – documentali o presuntivi – idonei a dimostrare che, alla suddetta data, tali clausole fossero già il risultato di una prassi anticoncorrenziale diffusa tra gli istituti di credito.
4 In assenza di tale prova, non può ritenersi integrata la fattispecie di nullità parziale della fideiussione e, pertanto, la deroga pattizia al termine semestrale deve ritenersi valida ed efficace, con conseguente inapplicabilità del termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c. e infondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata dall'opponente.
Ciò assorbe ogni altra questione sul punto in esame.
6. – Parimenti, non può essere accolta l'eccezione di prescrizione del diritto di credito.
Dagli atti risulta che il rapporto di conto corrente garantito dalla fideiussione è stato oggetto di diffida e recesso da parte della banca in data 14.11.2016, a mezzo lettera raccomandata ricevuta il 17.11.2016, con richiesta di pagamento del saldo debitorio.
Pertanto, la prescrizione, in difetto di atti interruttivi, maturerebbe dieci anni dopo, ovvero nel mese di novembre dell'anno 2026.
Infatti, il termine di prescrizione inizia a decorrere, anche per il fideiussore, dalla chiusura del conto corrente: “posto che il diritto del creditore nei confronti del fideiussore non sorge per effetto della mera stipulazione del contratto di garanzia, ma solo alla scadenza dell'obbligazione garantita, il termine di prescrizione del diritto della banca di avvalersi della garanzia fideiussoria prestata per l'apertura di credito in conto corrente deve essere calcolato con decorrenza non dalla data di costituzione della garanzia, ma dalla data in cui il debito garantito è divenuto esigibile per effetto del recesso della banca dall'apertura di credito e, comunque, della chiusura del conto corrente” (Cass. n. 5720/2004).
7. – Per quanto concerne, infine, la “eccessiva onerosità del credito azionato”, si deve rilevare come non sia possibile sostenere la ricorrenza dell'applicazione di un tasso usurario (viene evocata la cd. “usura oggettiva”) semplicemente come “verosimile”, omettendo ogni indicazione degli elementi sulla base dei quali dovrebbe essere svolta la relativa valutazione, a cominciare dalla data alla quale la relativa convenzione sarebbe stata in concreto adottata.
8. – In definitiva, alla luce delle considerazioni svolte l'opposto decreto ingiuntivo deve essere confermato.
9. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai valori parametrici minimi di cui al D.M. n. 55/2014.
P.q.m.
il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione:
I. respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 977/2023, che, per l'effetto, dichiara esecutivo ai sensi di legge;
5 II. condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida, per compenso di difensore, in complessivi € 3.800,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso il 13 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
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