Articolo 2 della Legge 31 marzo 1976, n. 72
Articolo 1Articolo 3
Versione
3 aprile 1976
Art. 2.
Il quinto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 , e' sostituito dal seguente:
"Gli amministratori, i direttori amministrativi ed i tesorieri degli enti ospedalieri sono responsabili della destinazione degli importi assegnati a tacitazione dei crediti vantati nei confronti degli enti mutualistici e dei comuni per l'estinzione dei debiti contratti per lo esercizio dell'attivita' ospedaliera in esecuzione di atti deliberativi esecutivi assunti entro il 31 dicembre 1974 e nei limiti di spesa deliberati, con priorita' verso gli istituti bancari e verso i fornitori di opere e materiali".
Entrata in vigore il 3 aprile 1976
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