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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 15/12/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 665/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott. Matteo TORRETTA -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 665/2025 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare del 14.10.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Danila GRAVINA (c.f. - PEC CodiceFiscale_2
e presso il cui studio sito in Paola (CS) alla Via Temesa, 15 la parte è Email_1 elettivamente domiciliata e
(c.f. ), nato in [...] il [...], ivi Controparte_1 CodiceFiscale_3 residente a[...] e rappresentata e difesa dall'avv. Francesca CRIBARI (c.f.
– PEC e presso il cui studio sito in Paola (CS) alla CodiceFiscale_4 Email_2 Via delle Rose, 96 la parte è elettivamente domiciliata nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra essi contratto alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Controparte_1 c.p.c. depositato il 13 giugno 2025, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in Paola (CS) in data 13.04.1997 e regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune all'atto n. 22, parte II serie A anno 1997, rilevando che dalla loro unione non nascevano figli.
I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- di avere deciso di separarsi consensualmente, in quanto, a seguito dei forti contrasti caratteriali, l'unione coniugale era divenuta intollerabile;
- che in data 19 luglio 2021, con Decreto di Omologazione n. cronol. 4339/2021 del 19/07/2021, il Tribunale di Paola omologava la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. i vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
Per_1
2. la IG.ra continuerà ad abitare la casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, ed il Pt_1 IG. trasferirà altrove la propria residenza;
CP_1
3. arredi e mobilio della casa coniugale resteranno nella disponibilità della IG.ra ; Pt_1
4. il IG. ritirerà dalla casa coniugale gli effetti personali nonché le altre Controparte_1 suppellettili di casa che entrambi i coniugi hanno provveduto a dividersi come da separata scrittura privata;
5. il conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi, n.6604146/255 acceso presso Intesa San Paolo – Filiale di Paola, sarà estinto;
6. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano alla corresponsione di assegno di mantenimento;
7. ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi al di fuori di questo atto”.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data 14.10.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha depositato il proprio visto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con decreto n. cronol. 4339/2021 del 19/07/2021 il Tribunale di Paola omologava la separazione personale alle condizioni concordate tra i coniugi e che si è protratta ininterrottamente dalla Parte_1 Controparte_1 loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con la conferma delle condizioni di separazione sopra riportate e la previsione che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di divorzio ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 665/2025, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in Paola (CS) in data 13.04.1997 e Parte_1 Controparte_1 regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune all'atto n. 22, parte II serie A anno 1997;
- prende atto di tutti gli altri accordi, come riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Paola (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del comune di Paola (CS), perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 13.12.2025
Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott. Matteo TORRETTA -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 665/2025 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare del 14.10.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Danila GRAVINA (c.f. - PEC CodiceFiscale_2
e presso il cui studio sito in Paola (CS) alla Via Temesa, 15 la parte è Email_1 elettivamente domiciliata e
(c.f. ), nato in [...] il [...], ivi Controparte_1 CodiceFiscale_3 residente a[...] e rappresentata e difesa dall'avv. Francesca CRIBARI (c.f.
– PEC e presso il cui studio sito in Paola (CS) alla CodiceFiscale_4 Email_2 Via delle Rose, 96 la parte è elettivamente domiciliata nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra essi contratto alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Controparte_1 c.p.c. depositato il 13 giugno 2025, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in Paola (CS) in data 13.04.1997 e regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune all'atto n. 22, parte II serie A anno 1997, rilevando che dalla loro unione non nascevano figli.
I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- di avere deciso di separarsi consensualmente, in quanto, a seguito dei forti contrasti caratteriali, l'unione coniugale era divenuta intollerabile;
- che in data 19 luglio 2021, con Decreto di Omologazione n. cronol. 4339/2021 del 19/07/2021, il Tribunale di Paola omologava la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. i vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
Per_1
2. la IG.ra continuerà ad abitare la casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, ed il Pt_1 IG. trasferirà altrove la propria residenza;
CP_1
3. arredi e mobilio della casa coniugale resteranno nella disponibilità della IG.ra ; Pt_1
4. il IG. ritirerà dalla casa coniugale gli effetti personali nonché le altre Controparte_1 suppellettili di casa che entrambi i coniugi hanno provveduto a dividersi come da separata scrittura privata;
5. il conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi, n.6604146/255 acceso presso Intesa San Paolo – Filiale di Paola, sarà estinto;
6. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano alla corresponsione di assegno di mantenimento;
7. ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi al di fuori di questo atto”.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data 14.10.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha depositato il proprio visto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con decreto n. cronol. 4339/2021 del 19/07/2021 il Tribunale di Paola omologava la separazione personale alle condizioni concordate tra i coniugi e che si è protratta ininterrottamente dalla Parte_1 Controparte_1 loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con la conferma delle condizioni di separazione sopra riportate e la previsione che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di divorzio ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 665/2025, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in Paola (CS) in data 13.04.1997 e Parte_1 Controparte_1 regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune all'atto n. 22, parte II serie A anno 1997;
- prende atto di tutti gli altri accordi, come riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Paola (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del comune di Paola (CS), perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 13.12.2025
Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo