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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/11/2025, n. 1837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1837 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1893 / 2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa OA EE ME, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1893 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023 proposta da
, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica Parte_1 certificata dell'avv. Davide Manca, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. CP_1
LE NN, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte opponente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1) non concedere e comunque rigettare qualunque istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto non ricorrendone i presupposti di legge;
2) accertare i fatti così come dedotti in narrativa, revocare, dichiarare nullo ed inefficace l'opposto decreto ingiuntivo ed infondata in fatto ed in diritto la pretesa di cui al ricorso che l'ha provocato;
3) con vittoria di spese e competenza di lite”.
Nell'interesse di parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, N.R.G. 1893 / 2023
In via preliminare:
- Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc in quanto
l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
In via principale, nel merito
- Rigettare ogni domanda dell'opponente perché infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui alla presente comparsa di costituzione, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare e dichiarare che il sig. è creditore nei confronti dell'opponente della CP_1 somma di € 8.000,00, ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta, oltre agli interessi fino al soddisfo, condannando l'opponente al pagamento di detta somma;
- Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione regolarmente notificata, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
in opposizione al decreto ingiuntivo n. 168/2023 di questo Tribunale del 25 gennaio 2023 e
[...] notificato il 27 gennaio 2023, per il pagamento della somma di Euro 8.000,00, oltre agli interessi e alle spese, a titolo di compenso per la prestazione professionale, come da contratto stipulato, in data
7 novembre 2018, con il per la frequenza del corso per il Controparte_2 recupero degli anni scolastici dal 1° al 3° ed il 4° ed il 5° con indirizzo I.T.C. amministrazione finanza e marketing, contestando i reciproci inadempimenti delle parti diretti alla tacita risoluzione del contratto stipulato e domandando, pertanto, la declaratoria di inefficacia o la revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituito in giudizio contestando il fondamento dei motivi e concludendo CP_1 per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto monitorio.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti.
All'esito della prima udienza il tribunale ha formulato alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., avente il seguente tenore:
“- pagamento in favore dell'opposto della somma di euro 5.300,00 con spese compensate”.
All'udienza del 31 ottobre 2025, sostituita da note di trattazione scritta, le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo raggiunto un accordo transattivo, precisando, su richiesta del giudice, che le spese devono ritenersi compensate, e la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
***
Pregiudizialmente, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere. Nel corso del processo, infatti, le parti hanno concluso congiuntamente affinché sia dichiarata la cessazione della N.R.G. 1893 / 2023
materia del contendere, sul presupposto necessario della raggiunta transazione. Ciò, invero, dimostra il venir meno della situazione di contrasto tra le parti e, per via della sopravvenuta carenza di interesse a una decisione di merito, non può che determinare una declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere, previa revoca del decreto opposto.
Del resto, come chiarito in proposito dalla giurisprudenza di legittimità, “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (da ultimo, Cass. civ. n. 30251 del 2023).
L'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite per intero, come dalle stesse parti concordemente stabilito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) dichiara cessata la materia del contendere;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cagliari il 18 novembre 2025
Il Giudice
OA EE ME
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa OA EE ME, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1893 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023 proposta da
, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica Parte_1 certificata dell'avv. Davide Manca, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. CP_1
LE NN, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte opponente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1) non concedere e comunque rigettare qualunque istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto non ricorrendone i presupposti di legge;
2) accertare i fatti così come dedotti in narrativa, revocare, dichiarare nullo ed inefficace l'opposto decreto ingiuntivo ed infondata in fatto ed in diritto la pretesa di cui al ricorso che l'ha provocato;
3) con vittoria di spese e competenza di lite”.
Nell'interesse di parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, N.R.G. 1893 / 2023
In via preliminare:
- Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc in quanto
l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
In via principale, nel merito
- Rigettare ogni domanda dell'opponente perché infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui alla presente comparsa di costituzione, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare e dichiarare che il sig. è creditore nei confronti dell'opponente della CP_1 somma di € 8.000,00, ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta, oltre agli interessi fino al soddisfo, condannando l'opponente al pagamento di detta somma;
- Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione regolarmente notificata, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
in opposizione al decreto ingiuntivo n. 168/2023 di questo Tribunale del 25 gennaio 2023 e
[...] notificato il 27 gennaio 2023, per il pagamento della somma di Euro 8.000,00, oltre agli interessi e alle spese, a titolo di compenso per la prestazione professionale, come da contratto stipulato, in data
7 novembre 2018, con il per la frequenza del corso per il Controparte_2 recupero degli anni scolastici dal 1° al 3° ed il 4° ed il 5° con indirizzo I.T.C. amministrazione finanza e marketing, contestando i reciproci inadempimenti delle parti diretti alla tacita risoluzione del contratto stipulato e domandando, pertanto, la declaratoria di inefficacia o la revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituito in giudizio contestando il fondamento dei motivi e concludendo CP_1 per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto monitorio.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti.
All'esito della prima udienza il tribunale ha formulato alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., avente il seguente tenore:
“- pagamento in favore dell'opposto della somma di euro 5.300,00 con spese compensate”.
All'udienza del 31 ottobre 2025, sostituita da note di trattazione scritta, le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo raggiunto un accordo transattivo, precisando, su richiesta del giudice, che le spese devono ritenersi compensate, e la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
***
Pregiudizialmente, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere. Nel corso del processo, infatti, le parti hanno concluso congiuntamente affinché sia dichiarata la cessazione della N.R.G. 1893 / 2023
materia del contendere, sul presupposto necessario della raggiunta transazione. Ciò, invero, dimostra il venir meno della situazione di contrasto tra le parti e, per via della sopravvenuta carenza di interesse a una decisione di merito, non può che determinare una declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere, previa revoca del decreto opposto.
Del resto, come chiarito in proposito dalla giurisprudenza di legittimità, “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (da ultimo, Cass. civ. n. 30251 del 2023).
L'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite per intero, come dalle stesse parti concordemente stabilito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) dichiara cessata la materia del contendere;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cagliari il 18 novembre 2025
Il Giudice
OA EE ME