Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 27 novembre 1988 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 luglio 1997 |
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Giurisprudenza • 74
- 1. Trib. Brescia, sentenza 20/02/2025, n. 225Provvedimento: N. 338 /2021 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara Desenzani, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da Parte_1 con l'avv. BAU' EMANUELE e con l'avv. MURINEDDU ENRICA - RICORRENTE contro CP_1 con l'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA - RESISTENTE Oggetto: calcolo Quota B pensione lavoratori dello spettacolo CONCLUSIONI Per la parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, 1) accertare e dichiarare l'illegittimità dei …Leggi di più...
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- 2. Trib. Velletri, sentenza 15/11/2024, n. 1636Provvedimento: N. R.G. 6111/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 5/11/2024, ha emesso la seguente SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C. nella causa lavoro di I grado iscritta al n. 6111 del Ruolo Generale dell'anno 2022 vertente tra Ricorrente Parte_1 Rappresentato e difeso dall'Avv.to Alessandra …Leggi di più...
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- 3. Corte d'Appello Milano, sentenza 11/11/2024, n. 988Provvedimento: N. R.G. 703/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati dott. Giovanni Picciau Presidente Rel. dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere dott. ssa Benedetta Pattumelli Consigliere nella pubblica udienza del 7 Novembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n.153/2024 del Tribunale di CO ( giudice dr. Ortore ) promossa con ricorso DA con il patrocinio dell'avv. DEL GATTO ANTONIO Pt_1 P.IVA_1 e dell'avv. MAIO ROBERTO ( ) , C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA SAVARE' 1 20122 MILANO; APPELLANTE …Leggi di più...
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- 4. Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 6495Provvedimento: TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4° REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 5.6.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 34440 R.A.C.C. dell'anno 2024 TRA , elettivamente domiciliato in Roma, Via Catanzaro n.9, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Alberto Maria Papadia, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Polonio del Foro di Padova giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE E in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via CP_1 Cesare Beccaria, n. 29 presso l'Avvocatura Intrametropolitana Roma dell' medesimo, CP_2 …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. Obbligo dell'iscrizione 1. L' articolo 4 della legge 13 luglio 1965, n. 859 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Obbligo dell'iscrizione). - 1. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo i soggetti appartenenti alle categorie del personale di volo previste dall' articolo 732 del codice della navigazione che:
a) svolgano servizio in via prevalente a bordo dell'aeromobile;
b) abbiano eta' inferiore ad anni 60;
c) siano iscritti negli albi e nei registri tenuti dall'Ente nazionale della gente dell'aria;
d) siano titolari di brevetti aeronautici, di licenza o di attestato, e sottoposti ai controlli periodici presso gli istituti medico-legali dell'aeronautica militare;
e) siano dipendenti da aziende di navigazione aerea o di costruzioni aeronautiche e assunti con il contratto di lavoro disciplinato dagli articoli 900 e seguenti del codice della navigazione .
2. Sono, altresi', iscritti i soggetti indicati al comma 1 che abbiano i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) e siano dipendenti da aziende esercenti i servizi aerei non di linea ai sensi degli articoli 788 e seguenti del codice della navigazione ".
2. Continuano ad essere iscritti al Fondo tutti coloro che ne avevano titolo alla data di entrata in vigore della presente legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
- La legge n. 859/1965 reca: "Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea".
- L' art. 732 del codice della navigazione e' cosi' formulato:
"Art. 732 (Categorie del personale di volo). - Il personale di volo si distingue in tre categorie:
1) personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili;
2) personale addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo;
3) personale addetto ai servizi complementari di bordo".
- Gli articoli 788 e seguenti del codice della navigazione , come sostituiti dalla legge n. 862/1980 e dal regolamento di attuazione di cui al D.M. 18 giugno 1981 (suppl. ord. G.U. n. 183 del 6 luglio 1981) disciplinano i servizi di trasporto aereo non di linea, di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio. - Art. 2. Gestione del Fondo 1. Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 13 luglio 1965, n. 859 , come sostituito dall' articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484 , e' sostituito dal seguente:
"La gestione del Fondo e' regolata con il sistema della ripartizione con l'accantonamento di una riserva legale non inferiore a due annualita' delle pensioni in pagamento alla fine di ciascun anno".
Nota all'art. 2:
Il testo vigente dell' art. 12 della legge n. 859/1965 come sostituito dall' art. 1 della legge n. 484/1973 (Norme modificative ed integrative della legge 13 luglio 1965, n. 859 , sulla previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea), e come da ultimo modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 12 (Gestione del Fondo). - Il Fondo e' sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive modificazioni ed integrazioni.
La gestione del Fondo e' regolata con il sistema della ripartizione con l'accantonamento di una riserva legale non inferiore a due annualita' delle pensioni in pagamento alla fine di ciascun anno". - Art. 3. Retribuzione soggetta a contributo 1. L' articolo 13 della legge 13 luglio 1965, n. 859 , come modificato dall' articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Retribuzione soggetta a contributo). - 1. La retribuzione sulla quale e' dovuto il contributo per il Fondo e' costituita dai seguenti elementi:
a) stipendio, comprensivo degli aumenti periodici e della indennita' di contingenza;
b) indennita' di volo garantita, comprensiva degli aumenti periodici biennali, o comunque derivante dall'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
c) tredicesima mensilita' e mensilita' aggiuntive;
d) compensi spettanti in percentuale sulle vendite a bordo;
e) indennita' accessorie e speciali, nonche' qualsiasi altro emolumento assoggettabile a contributo ai sensi delle vigenti norme sull'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, ad eccezione delle somme corrisposte a titolo di:
1) indennita' sostitutiva del periodo di preavviso;
2) indennita' per ferie e riposi non goduti;
3) diaria o indennita' di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;
4) indennita' di alloggio e indennita' di rappresentanza;
5) maggiorazione del servizio all'estero e indennita' integrativa di trasferta limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;
6) indennita' di trasporto connessa ad attivita' di volo o addestrativa, limitatamente al 50 per cento del suo ammontare".