Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 27 novembre 1988 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 luglio 1997 |
Commentario • 1
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Giurisprudenza • 74
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Versioni del testo
- Art. 1. Obbligo dell'iscrizione 1. L' articolo 4 della legge 13 luglio 1965, n. 859 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Obbligo dell'iscrizione). - 1. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo i soggetti appartenenti alle categorie del personale di volo previste dall' articolo 732 del codice della navigazione che:
a) svolgano servizio in via prevalente a bordo dell'aeromobile;
b) abbiano eta' inferiore ad anni 60;
c) siano iscritti negli albi e nei registri tenuti dall'Ente nazionale della gente dell'aria;
d) siano titolari di brevetti aeronautici, di licenza o di attestato, e sottoposti ai controlli periodici presso gli istituti medico-legali dell'aeronautica militare;
e) siano dipendenti da aziende di navigazione aerea o di costruzioni aeronautiche e assunti con il contratto di lavoro disciplinato dagli articoli 900 e seguenti del codice della navigazione .
2. Sono, altresi', iscritti i soggetti indicati al comma 1 che abbiano i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) e siano dipendenti da aziende esercenti i servizi aerei non di linea ai sensi degli articoli 788 e seguenti del codice della navigazione ".
2. Continuano ad essere iscritti al Fondo tutti coloro che ne avevano titolo alla data di entrata in vigore della presente legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
- La legge n. 859/1965 reca: "Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea".
- L' art. 732 del codice della navigazione e' cosi' formulato:
"Art. 732 (Categorie del personale di volo). - Il personale di volo si distingue in tre categorie:
1) personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili;
2) personale addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo;
3) personale addetto ai servizi complementari di bordo".
- Gli articoli 788 e seguenti del codice della navigazione , come sostituiti dalla legge n. 862/1980 e dal regolamento di attuazione di cui al D.M. 18 giugno 1981 (suppl. ord. G.U. n. 183 del 6 luglio 1981) disciplinano i servizi di trasporto aereo non di linea, di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio. - Art. 2. Gestione del Fondo 1. Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 13 luglio 1965, n. 859 , come sostituito dall' articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484 , e' sostituito dal seguente:
"La gestione del Fondo e' regolata con il sistema della ripartizione con l'accantonamento di una riserva legale non inferiore a due annualita' delle pensioni in pagamento alla fine di ciascun anno".
Nota all'art. 2:
Il testo vigente dell' art. 12 della legge n. 859/1965 come sostituito dall' art. 1 della legge n. 484/1973 (Norme modificative ed integrative della legge 13 luglio 1965, n. 859 , sulla previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea), e come da ultimo modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 12 (Gestione del Fondo). - Il Fondo e' sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive modificazioni ed integrazioni.
La gestione del Fondo e' regolata con il sistema della ripartizione con l'accantonamento di una riserva legale non inferiore a due annualita' delle pensioni in pagamento alla fine di ciascun anno". - Art. 3. Retribuzione soggetta a contributo 1. L' articolo 13 della legge 13 luglio 1965, n. 859 , come modificato dall' articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Retribuzione soggetta a contributo). - 1. La retribuzione sulla quale e' dovuto il contributo per il Fondo e' costituita dai seguenti elementi:
a) stipendio, comprensivo degli aumenti periodici e della indennita' di contingenza;
b) indennita' di volo garantita, comprensiva degli aumenti periodici biennali, o comunque derivante dall'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
c) tredicesima mensilita' e mensilita' aggiuntive;
d) compensi spettanti in percentuale sulle vendite a bordo;
e) indennita' accessorie e speciali, nonche' qualsiasi altro emolumento assoggettabile a contributo ai sensi delle vigenti norme sull'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, ad eccezione delle somme corrisposte a titolo di:
1) indennita' sostitutiva del periodo di preavviso;
2) indennita' per ferie e riposi non goduti;
3) diaria o indennita' di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;
4) indennita' di alloggio e indennita' di rappresentanza;
5) maggiorazione del servizio all'estero e indennita' integrativa di trasferta limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;
6) indennita' di trasporto connessa ad attivita' di volo o addestrativa, limitatamente al 50 per cento del suo ammontare".