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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/06/2025, n. 2986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2986 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 8403 del 2021 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. RIZZO MARCELLO ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Con l'avv. INFANTINO LORENZO SALVATORE resistente
E CONTRO
CP_2
Con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA resistente
Avente ad oggetto: Altre ipotesi all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 23.06.2024 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 3.200,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 22/09/2021 il ricorrente in epigrafe,
1 dirigente a tempo indeterminato del ruolo della Provincia di Palermo dal
01.04.1996, deduceva di avere proposto, in data 11.12.2015, ricorso nel quale aveva affermato che:
- con determina del Presidente della Provincia n. 269 del 31.12.2012 gli era stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile della Direzione Viabilità Area
Metropolitana della Provincia Regionale di Palermo per la durata di tre anni, ma che alla determina di incarico non aveva fatto seguito la prevista stipula del relativo contratto di diritto privato;
- con DD.D. di C.S. nn. da 27 a 42 del 23.09.2013, il Commissario Straordinario nelle more nominato lo aveva confermato nell'incarico di Dirigente Responsabile della Direzione Viabilità Area Metropolitana per la durata di tre anni, senza tuttavia di nuovo procedere alla stipula del contratto;
- con Delibera di C.S. n. 112 del 31.10.2014 immediatamente esecutiva il
Commissario Straordinario aveva attribuito alle posizioni dirigenziali i corrispondenti valori economici (fascia 1: € 27.980,46; fascia 2: € 33.380,46; fascia 3:
€ 38.780,46; fascia 4: € 45.102,87, oltre ad una fascia iniziale corrispondente alle funzioni di P.O. pari ad € 11.533,17);
- la Direzione cui era addetto il ricorrente era stata inserita in fascia “2” (ex fascia
C), circostanza che determinava l'attribuzione di una retribuzione di posizione pari ad € 37.089,40 annue (€ 2.853,03 mensili);
- la delibera n 112 del 2014 richiamata era stata di fatto disapplicata sino al gennaio
2015, poiché il nuovo Commissario Straordinario, insediatosi il 05.12.2014, non aveva provveduto all'affidamento di alcun incarico e alla stipula dei contratti, e che il Dirigente della Direzione Gestione Risorse Umane, con la D.D. n. 110 del
18.02.2015, in assenza di provvedimenti di nomina dei dirigenti e dell'omessa stipula dei rispettivi contratti, aveva stabilito di corrispondere ai dirigenti i minimi contrattuali di cui al CCNL vigente (€ 11.533,17), “riservandosi di procedere ai conguagli non appena saranno adottati i previsti atti amministrativi e contrattuali di cui alla vigente normativa”;
- i richiamati provvedimenti avevano sostanzialmente portato ad una disapplicazione della disciplina stabilita dalla contrattazione collettiva, tradottasi nella delibera 116/2008, con conseguente illegittima decurtazione dello stipendio;
- con Determina di C.S. n. 40 del 22.07.2015 gli era stata assegnata la
[...]
Controparte_3
direzione di 4 fascia, senza tuttavia corrispondente
[...] adeguamento della retribuzione.
2 Riferiva dunque di avere variamente dedotto la illegittimità delle delibere che avevano portato, di fatto, ad una decurtazione della retribuzione spettantegli, e di avere concluso nei termini seguenti: “- Ritenere e dichiarare
l'illegittimità/invalidità/inefficacia, e comunque disapplicare, con qualsivoglia statuizione, la Deliberazione di C.S. in luogo di Giunta n. 112 del 31.10.2014, per tutti i motivi in narrativa esposti;
- Ritenere e dichiarare l'illegittimità/invalidità, con qualsivoglia statuizione, della determina dirigenziale del responsabile della Direzione Gestione Risorse
Umane n. 110 del 18.02.2015, che ha spiegato effetti da tale data ad aprile 2015, per tutti i motivi in narrativa esposti;
- Ritenere e dichiarare l'applicabilità ed efficacia al rapporto dirigenziale del ricorrente di cui alla Determina C.S. n. 37 del 28.09.2013 e di cui alla
Determina C.S. n. 40 del 22.07.2015, della deliberazione della Giunta Provinciale n. 116 del 29.02.2008, attuativa del CCDIL 29.04.2008 relativo al quadriennio 2002-2005, con gli incrementi rispettivamente disposti dall'art. 16 co. 3 CCNL 22.02.2010 comparto
Dirigenza Regioni ed EELL quadriennio normativo 2006-2009 e dall'art. 5 co.1 CCNL
03.08.2010 comparto Dirigenza Regioni ed EELL - biennio economico 2008-2009, con riferimento alla nuova struttura organizzativa (di cui alle delibere C.S. n. 25/2013 e ss.) ed alla nuova pesatura dirigenziale dell'ente (di cui alla Determina C.S. n. 71/2014), sin tanto che non interverrà una nuova disciplina in sede di Contrattazione Collettiva
Decentrata Integrativa a livello di ente;
- Per l'effetto, ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente al ricalcolo delle retribuzioni allo stesso corrisposte con decorrenza settembre
2013, secondo i valori retributivi di cui alla predetta Delibera n. 116/2008, oltre oneri contributivi, interessi e rivalutazione monetaria, nonché al ricalcolo di tutte le voci retributive connesse e correlate alla retribuzione di posizione;
- Conseguentemente, condannare la già Controparte_4 Controparte_5
in persona del suo Commissario Straordinario e legale rappresentante pro
[...] tempore, a corrispondere all'Ing. la somma di € 18.506,25, maturata dal Parte_1
16 settembre 2013 sino al novembre 2015, oltre le differenze retributive maturande sino alla data della emittenda sentenza, oltre oneri contributivi, interessi e rivalutazione monetaria, o in estremo subordine, la somma di € 8.543,72 oltre oneri contributivi, interessi e rivalutazione monetaria, oltre alle differenze per voci retributive connesse o correlate alla retribuzione di posizione, o quelle diverse che dovessero risultare dovute, anche in seguito ad espletanda CTU;
- In subordine, ritenere e dichiarare l'inadempimento della resistente alle obbligazioni derivanti dal rapporto dirigenziale, per omessa stipula del prescritto contratto di diritto privato e per l'omessa graduazione delle funzioni delle posizioni dirigenziali susseguente alle modifiche organizzative ed alla riduzione delle direzioni intervenute dopo la Determinazione C.S. n. 71 del 23.06.2014; - Per l'effetto,
3 condannare la , in persona del suo legale rappresentante Controparte_4
pro tempore, alle somme come sopra specificate dal 16.09.2013 e sino alla emittenda sentenza, che il ricorrente avrebbe comunque percepito in caso di adempimento ed in subordine, al pagamento della somma di € 3.787,36, od in ulteriore subordine, di €
1.945,36, (corrispondente alla retribuzione di posizione che sarebbe maturata da agosto a novembre 2015), oltre quella corrispondente alle differenze retributive che sarebbero maturate dalla data della domanda e sino alla emittenda sentenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria.”;
- premesso che, nel richiamato giudizio, si era costituita l'amministrazione resistente che aveva in via preliminare eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito e nel merito contestato la fondatezza del ricorso del quale aveva richiesto il rigetto;
- premesso che con sentenza n. 2029/2019 il Tribunale di Palermo aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione;
che avverso detta sentenza era stato proposto appello e che la locale Corte d'Appello, con decisione n. 810/2021, in riforma della sentenza pronunciata in prima cure, aveva dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale;
- premesso che con il ricorso oggi in esame parte ricorrente ha riassunto il giudizio, formulando le conclusioni ivi riportate;
- premesso che si è costituita in giudizio l'amministrazione resistente formulando via preliminare eccezione di inammissibilità di alcune domande di parte ricorrente, ritenendone la novità, e sollevando – in relazione a queste – eccezione subordinata di prescrizione. Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto;
- premesso che nel corso del giudizio veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' che, ritualmente costituitosi, si dichiarava CP_2 pronto a percepire eventuali contributi non prescritti;
- premesso che, istruita la causa con l'acquisizione documentale, all'udienza di trattazione scritta ex art 127ter cpc del 23.06.2025 la causa veniva assunta in decisione;
- rilevato che occorre in via preliminare affermare l'infondatezza della eccezione relativa alla novità di talune domande, come formulata da parte resistente.
Dall'esame delle conclusioni formulate da parte ricorrente emerge infatti l'identità di petitum e causa petendi, e non risulta ampliato, né sotto il primo profilo, né sotto il secondo, il thema decidendum;
- rilevato che, nel merito, deve osservarsi che la domanda principale del ricorrente
4 è volta ad ottenere l'accertamento del diritto al calcolo del compenso, per i diversi periodi indicati, non in forza di quanto stabilito dalla delibera 112 del 31.10.2014, come ha fatto l'amministrazione, ma in forza di quanto stabilito dalla precedente delibera n. 37 del 28.09.2013;
- rilevato che tale domanda non può trovare accoglimento, come emerge dalle considerazioni che seguono;
- rilevato che non è contestato, e comunque emerge dalla documentazione in atti, che:
--- la Giunta Provinciale, con atto n. 144 del 19.12.2012, approvava la riorganizzazione degli Uffici dirigenziali conferendo, con successive e distinte determine, i relativi incarichi a ciascun dirigente;
--- che il ricorrente riceveva, con determina del 31.12.2012 n. 269/AP, l'incarico dirigenziale di Responsabile della
--- che a seguito della entrata in vigore della l.r. n. 7/2013, veniva nominato, con decreto del 16.6.2013, il Commissario Straordinario dell'Ente che si insediava il
19.6.2013;
--- che il Commissario, con deliberazione n. 21 dell'8.8.2013 dava mandato al
Direttore Generale di predisporre una proposta di modifica dell'assetto organizzativo dell'Ente che prevedesse la riduzione della quantità degli uffici dirigenziali, adeguandone il numero a quello dei dirigenti in servizio;
--- che con atto n. 25 del 16.9.2013 il Commissario Straordinario deliberava di ridurre il numero delle direzioni a 16;
--- che il Commissario Straordinario, con determinazione n. 15 dell'1.8.2013 nominava i componenti del Nucleo di Valutazione, quindi con delibera n. 24 del
5.3.2014 approvava la metodologia da applicare per la delle posizioni dirigenziali trasmessa dal Nucleo di Valutazione dell'Ente;
--- che il Nucleo di Valutazione effettuava la pesatura delle singole posizioni dirigenziali e il Commissario, con determina n. 71 del 23.6.2014, approvava il e la economica riconosciuta a ciascuna posizione dirigenziale dal Nucleo di Valutazione;
--- che con delibera n. 112 del 31.10.2014, il Commissario approvava la proposta della Direzione Gestione Risorse Umane con la quale venivano determinati i valori economici di ciascuna delle quattro fasce alle quali erano state ricondotte le posizioni dirigenziali in forza del punteggio complessivo attribuito all'esito della
. Al ricorrente veniva riconosciuta la terza fascia;
- rilevato che, come emerge dall'esame della scansione temporale evidenziata,
5 l'incarico era stato conferito al ricorrente nel 2012.
Orbene, poiché è circostanza pacifica l'assenza di uno specifico contratto, e dunque la pattuizione di un compenso determinato, è di tutta evidenza che non può farsi applicazione della disciplina del 2008, dettata ben prima della riorganizzazione dell'ente resistente e ben prima della adozione delle nuove
“pesature”.
Pertanto, non può che affermarsi la necessaria applicazione, ai fini del calcolo del compenso, per tutti i periodi in contestazione, della delibera n. 112 del 31.10.204;
- rilevato che, per quanto concerne eventuali differenze concernenti l'incarico di responsabile della “ Controparte_3
”, deve osservarsi che la delibera di conferimento è del
[...]
22.07.2015, così che è a tale data che occorre fare riferimento.
Poiché circa la data finale non vi è contestazione, sul punto non residuano differenze retributive;
- rilevato che, per quanto concerne il conferimento dell'incarico di Dirigente
Responsabile della Direzione Viabilità Area Metropolitana, anche in questo caso occorre osservare che la produzione documentale evidenzia che la delibera è del
23.9.2013, così che anche per tale segmento non emerge l'esistenza delle lamentate differenze;
- rilevato, infine, che non è contestato che l'amministrazione resistente abbia interamente versato i conguagli in relazione al periodo 23.7.2015 – novembre 2015 tenendo conto della attribuzione della IV Fascia, conguagli correttamente calcolati
- per le ragioni già indicate – in base a quanto disposto dalla delibera n. 112/2014
(richiamata dalla determina commissariale n. 9 del 18.2.2016);
- rilevato, pertanto, che il ricorso non può trovare accoglimento, con le conseguenziali statuizioni di cui al dispositivo, anche in materia di spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 23.06.2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 8403 del 2021 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. RIZZO MARCELLO ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Con l'avv. INFANTINO LORENZO SALVATORE resistente
E CONTRO
CP_2
Con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA resistente
Avente ad oggetto: Altre ipotesi all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 23.06.2024 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 3.200,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 22/09/2021 il ricorrente in epigrafe,
1 dirigente a tempo indeterminato del ruolo della Provincia di Palermo dal
01.04.1996, deduceva di avere proposto, in data 11.12.2015, ricorso nel quale aveva affermato che:
- con determina del Presidente della Provincia n. 269 del 31.12.2012 gli era stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile della Direzione Viabilità Area
Metropolitana della Provincia Regionale di Palermo per la durata di tre anni, ma che alla determina di incarico non aveva fatto seguito la prevista stipula del relativo contratto di diritto privato;
- con DD.D. di C.S. nn. da 27 a 42 del 23.09.2013, il Commissario Straordinario nelle more nominato lo aveva confermato nell'incarico di Dirigente Responsabile della Direzione Viabilità Area Metropolitana per la durata di tre anni, senza tuttavia di nuovo procedere alla stipula del contratto;
- con Delibera di C.S. n. 112 del 31.10.2014 immediatamente esecutiva il
Commissario Straordinario aveva attribuito alle posizioni dirigenziali i corrispondenti valori economici (fascia 1: € 27.980,46; fascia 2: € 33.380,46; fascia 3:
€ 38.780,46; fascia 4: € 45.102,87, oltre ad una fascia iniziale corrispondente alle funzioni di P.O. pari ad € 11.533,17);
- la Direzione cui era addetto il ricorrente era stata inserita in fascia “2” (ex fascia
C), circostanza che determinava l'attribuzione di una retribuzione di posizione pari ad € 37.089,40 annue (€ 2.853,03 mensili);
- la delibera n 112 del 2014 richiamata era stata di fatto disapplicata sino al gennaio
2015, poiché il nuovo Commissario Straordinario, insediatosi il 05.12.2014, non aveva provveduto all'affidamento di alcun incarico e alla stipula dei contratti, e che il Dirigente della Direzione Gestione Risorse Umane, con la D.D. n. 110 del
18.02.2015, in assenza di provvedimenti di nomina dei dirigenti e dell'omessa stipula dei rispettivi contratti, aveva stabilito di corrispondere ai dirigenti i minimi contrattuali di cui al CCNL vigente (€ 11.533,17), “riservandosi di procedere ai conguagli non appena saranno adottati i previsti atti amministrativi e contrattuali di cui alla vigente normativa”;
- i richiamati provvedimenti avevano sostanzialmente portato ad una disapplicazione della disciplina stabilita dalla contrattazione collettiva, tradottasi nella delibera 116/2008, con conseguente illegittima decurtazione dello stipendio;
- con Determina di C.S. n. 40 del 22.07.2015 gli era stata assegnata la
[...]
Controparte_3
direzione di 4 fascia, senza tuttavia corrispondente
[...] adeguamento della retribuzione.
2 Riferiva dunque di avere variamente dedotto la illegittimità delle delibere che avevano portato, di fatto, ad una decurtazione della retribuzione spettantegli, e di avere concluso nei termini seguenti: “- Ritenere e dichiarare
l'illegittimità/invalidità/inefficacia, e comunque disapplicare, con qualsivoglia statuizione, la Deliberazione di C.S. in luogo di Giunta n. 112 del 31.10.2014, per tutti i motivi in narrativa esposti;
- Ritenere e dichiarare l'illegittimità/invalidità, con qualsivoglia statuizione, della determina dirigenziale del responsabile della Direzione Gestione Risorse
Umane n. 110 del 18.02.2015, che ha spiegato effetti da tale data ad aprile 2015, per tutti i motivi in narrativa esposti;
- Ritenere e dichiarare l'applicabilità ed efficacia al rapporto dirigenziale del ricorrente di cui alla Determina C.S. n. 37 del 28.09.2013 e di cui alla
Determina C.S. n. 40 del 22.07.2015, della deliberazione della Giunta Provinciale n. 116 del 29.02.2008, attuativa del CCDIL 29.04.2008 relativo al quadriennio 2002-2005, con gli incrementi rispettivamente disposti dall'art. 16 co. 3 CCNL 22.02.2010 comparto
Dirigenza Regioni ed EELL quadriennio normativo 2006-2009 e dall'art. 5 co.1 CCNL
03.08.2010 comparto Dirigenza Regioni ed EELL - biennio economico 2008-2009, con riferimento alla nuova struttura organizzativa (di cui alle delibere C.S. n. 25/2013 e ss.) ed alla nuova pesatura dirigenziale dell'ente (di cui alla Determina C.S. n. 71/2014), sin tanto che non interverrà una nuova disciplina in sede di Contrattazione Collettiva
Decentrata Integrativa a livello di ente;
- Per l'effetto, ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente al ricalcolo delle retribuzioni allo stesso corrisposte con decorrenza settembre
2013, secondo i valori retributivi di cui alla predetta Delibera n. 116/2008, oltre oneri contributivi, interessi e rivalutazione monetaria, nonché al ricalcolo di tutte le voci retributive connesse e correlate alla retribuzione di posizione;
- Conseguentemente, condannare la già Controparte_4 Controparte_5
in persona del suo Commissario Straordinario e legale rappresentante pro
[...] tempore, a corrispondere all'Ing. la somma di € 18.506,25, maturata dal Parte_1
16 settembre 2013 sino al novembre 2015, oltre le differenze retributive maturande sino alla data della emittenda sentenza, oltre oneri contributivi, interessi e rivalutazione monetaria, o in estremo subordine, la somma di € 8.543,72 oltre oneri contributivi, interessi e rivalutazione monetaria, oltre alle differenze per voci retributive connesse o correlate alla retribuzione di posizione, o quelle diverse che dovessero risultare dovute, anche in seguito ad espletanda CTU;
- In subordine, ritenere e dichiarare l'inadempimento della resistente alle obbligazioni derivanti dal rapporto dirigenziale, per omessa stipula del prescritto contratto di diritto privato e per l'omessa graduazione delle funzioni delle posizioni dirigenziali susseguente alle modifiche organizzative ed alla riduzione delle direzioni intervenute dopo la Determinazione C.S. n. 71 del 23.06.2014; - Per l'effetto,
3 condannare la , in persona del suo legale rappresentante Controparte_4
pro tempore, alle somme come sopra specificate dal 16.09.2013 e sino alla emittenda sentenza, che il ricorrente avrebbe comunque percepito in caso di adempimento ed in subordine, al pagamento della somma di € 3.787,36, od in ulteriore subordine, di €
1.945,36, (corrispondente alla retribuzione di posizione che sarebbe maturata da agosto a novembre 2015), oltre quella corrispondente alle differenze retributive che sarebbero maturate dalla data della domanda e sino alla emittenda sentenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria.”;
- premesso che, nel richiamato giudizio, si era costituita l'amministrazione resistente che aveva in via preliminare eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito e nel merito contestato la fondatezza del ricorso del quale aveva richiesto il rigetto;
- premesso che con sentenza n. 2029/2019 il Tribunale di Palermo aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione;
che avverso detta sentenza era stato proposto appello e che la locale Corte d'Appello, con decisione n. 810/2021, in riforma della sentenza pronunciata in prima cure, aveva dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale;
- premesso che con il ricorso oggi in esame parte ricorrente ha riassunto il giudizio, formulando le conclusioni ivi riportate;
- premesso che si è costituita in giudizio l'amministrazione resistente formulando via preliminare eccezione di inammissibilità di alcune domande di parte ricorrente, ritenendone la novità, e sollevando – in relazione a queste – eccezione subordinata di prescrizione. Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto;
- premesso che nel corso del giudizio veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' che, ritualmente costituitosi, si dichiarava CP_2 pronto a percepire eventuali contributi non prescritti;
- premesso che, istruita la causa con l'acquisizione documentale, all'udienza di trattazione scritta ex art 127ter cpc del 23.06.2025 la causa veniva assunta in decisione;
- rilevato che occorre in via preliminare affermare l'infondatezza della eccezione relativa alla novità di talune domande, come formulata da parte resistente.
Dall'esame delle conclusioni formulate da parte ricorrente emerge infatti l'identità di petitum e causa petendi, e non risulta ampliato, né sotto il primo profilo, né sotto il secondo, il thema decidendum;
- rilevato che, nel merito, deve osservarsi che la domanda principale del ricorrente
4 è volta ad ottenere l'accertamento del diritto al calcolo del compenso, per i diversi periodi indicati, non in forza di quanto stabilito dalla delibera 112 del 31.10.2014, come ha fatto l'amministrazione, ma in forza di quanto stabilito dalla precedente delibera n. 37 del 28.09.2013;
- rilevato che tale domanda non può trovare accoglimento, come emerge dalle considerazioni che seguono;
- rilevato che non è contestato, e comunque emerge dalla documentazione in atti, che:
--- la Giunta Provinciale, con atto n. 144 del 19.12.2012, approvava la riorganizzazione degli Uffici dirigenziali conferendo, con successive e distinte determine, i relativi incarichi a ciascun dirigente;
--- che il ricorrente riceveva, con determina del 31.12.2012 n. 269/AP, l'incarico dirigenziale di Responsabile della
--- che a seguito della entrata in vigore della l.r. n. 7/2013, veniva nominato, con decreto del 16.6.2013, il Commissario Straordinario dell'Ente che si insediava il
19.6.2013;
--- che il Commissario, con deliberazione n. 21 dell'8.8.2013 dava mandato al
Direttore Generale di predisporre una proposta di modifica dell'assetto organizzativo dell'Ente che prevedesse la riduzione della quantità degli uffici dirigenziali, adeguandone il numero a quello dei dirigenti in servizio;
--- che con atto n. 25 del 16.9.2013 il Commissario Straordinario deliberava di ridurre il numero delle direzioni a 16;
--- che il Commissario Straordinario, con determinazione n. 15 dell'1.8.2013 nominava i componenti del Nucleo di Valutazione, quindi con delibera n. 24 del
5.3.2014 approvava la metodologia da applicare per la delle posizioni dirigenziali trasmessa dal Nucleo di Valutazione dell'Ente;
--- che il Nucleo di Valutazione effettuava la pesatura delle singole posizioni dirigenziali e il Commissario, con determina n. 71 del 23.6.2014, approvava il e la economica riconosciuta a ciascuna posizione dirigenziale dal Nucleo di Valutazione;
--- che con delibera n. 112 del 31.10.2014, il Commissario approvava la proposta della Direzione Gestione Risorse Umane con la quale venivano determinati i valori economici di ciascuna delle quattro fasce alle quali erano state ricondotte le posizioni dirigenziali in forza del punteggio complessivo attribuito all'esito della
. Al ricorrente veniva riconosciuta la terza fascia;
- rilevato che, come emerge dall'esame della scansione temporale evidenziata,
5 l'incarico era stato conferito al ricorrente nel 2012.
Orbene, poiché è circostanza pacifica l'assenza di uno specifico contratto, e dunque la pattuizione di un compenso determinato, è di tutta evidenza che non può farsi applicazione della disciplina del 2008, dettata ben prima della riorganizzazione dell'ente resistente e ben prima della adozione delle nuove
“pesature”.
Pertanto, non può che affermarsi la necessaria applicazione, ai fini del calcolo del compenso, per tutti i periodi in contestazione, della delibera n. 112 del 31.10.204;
- rilevato che, per quanto concerne eventuali differenze concernenti l'incarico di responsabile della “ Controparte_3
”, deve osservarsi che la delibera di conferimento è del
[...]
22.07.2015, così che è a tale data che occorre fare riferimento.
Poiché circa la data finale non vi è contestazione, sul punto non residuano differenze retributive;
- rilevato che, per quanto concerne il conferimento dell'incarico di Dirigente
Responsabile della Direzione Viabilità Area Metropolitana, anche in questo caso occorre osservare che la produzione documentale evidenzia che la delibera è del
23.9.2013, così che anche per tale segmento non emerge l'esistenza delle lamentate differenze;
- rilevato, infine, che non è contestato che l'amministrazione resistente abbia interamente versato i conguagli in relazione al periodo 23.7.2015 – novembre 2015 tenendo conto della attribuzione della IV Fascia, conguagli correttamente calcolati
- per le ragioni già indicate – in base a quanto disposto dalla delibera n. 112/2014
(richiamata dalla determina commissariale n. 9 del 18.2.2016);
- rilevato, pertanto, che il ricorso non può trovare accoglimento, con le conseguenziali statuizioni di cui al dispositivo, anche in materia di spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 23.06.2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
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