Ordinanza cautelare 6 settembre 2019
Ordinanza collegiale 3 febbraio 2021
Sentenza 3 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 03/02/2021, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/02/2021
N. 00161/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00823/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 823 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone e Raimonda Riolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e Dipartimento dei -OMISSIS-, del -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia e presso la stessa domiciliati in Venezia, piazza S. Marco, 63;
Dipartimento dei -OMISSIS-, del -OMISSIS- - Direzione centrale per le risorse umane, -OMISSIS-- -OMISSIS- e del -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
per l'annullamento
del provvedimento -OMISSIS-del Ministero dell’Interno, -OMISSIS-, del -OMISSIS- - Direzione delle risorse umane - -OMISSIS-del -OMISSIS- e del -OMISSIS-, adottato e reso noto in data -OMISSIS-, con il quale è stato fornito un primo riscontro negativo alla richiesta di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42 bis del d.lgs. 151/2001 avanzata dal ricorrente in data -OMISSIS-;
- del provvedimento iscritto al numero di -OMISSIS-con il quale Ministero dell’Interno, -OMISSIS-, del -OMISSIS- - Direzione delle risorse umane - -OMISSIS-del -OMISSIS- e del -OMISSIS-, ha inteso rigettare l'istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell'articolo 42 bis del d.lgs. n. 151/2001 avanzata dall'odierna parte ricorrente in data -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
nonché per la condanna ex art. 30 cod. proc. amm. dell’Amministrazione intimata a disporre l'assegnazione temporanea di parte ricorrente ai sensi dell’art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001 presso il -OMISSIS- dei -OMISSIS- di -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e del Dipartimento dei -OMISSIS-, del -OMISSIS-;
Visto l'art. 73, comma 3, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza svoltasi con modalità da remoto il giorno 11 novembre 2020 il dott. Filippo Dallari;
Considerato:
- che dagli atti risulta che il figlio del ricorrente è nato in [...] -OMISSIS-e che pertanto nel corso del processo ha superato i tre anni di età di cui all’art. 42 bis del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151;
- che vi è quindi la necessità - ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. - di verificare la permanenza dell’interesse al ricorso accertando, in particolare, se l’assegnazione di cui all’art. 42 bis d.lgs. n. 151 del 2001, fermo il periodo massimo concedibile, possa essere fruita anche quando il minore stesso abbia superato i tre anni di età e in quali termini (Cons. Stato, Sez. IV, ordinanza 27 novembre 2020, n. 7495);
Ritenuto, ai fini di tale verifica, di assegnare alle parti – ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. - il termine di trenta giorni per il deposito di memorie sul punto, invitando in particolare l’Amministrazione resistente a fornire chiarimenti ed eventuale documentazione utile a conoscere la prassi seguita in tema di assegnazione ai sensi dell’art. 42 bis d. lgs. n. 151 del 2001, con riguardo all’ipotesi in cui tale assegnazione - tempestivamente richiesta – avrebbe inizio o proseguirebbe successivamente al compimento del terzo anno di età del minore e quindi oltre il limite indicato da detta disposizione;
Ritenuto altresì – non essendo necessaria, ai sensi del richiamato art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la fissazione di una nuova udienza - di riconvocare per la decisione la camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sezione Prima, riservata ogni decisione, assegna alle parti il termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito di memorie scritte aventi ad oggetto i profili evidenziati in motivazione.
Fissa per la prosecuzione della causa la camera di consiglio del 10 marzo 2021.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e le persone comunque citate.
Così deciso nelle camere di consiglio dei giorni 11 novembre 2020 e 13 gennaio 2021, tenutesi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.