Articolo 18 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984
Articolo 17Articolo 19
Versione
24 gennaio 1978
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Versione
22 dicembre 1983
Art. 18.
Ai fini dell'attuazione dei programmi regionali di cui alla presente legge, le regioni sono autorizzate a concedere il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 , e successive modificazioni e integrazioni.
Il limite di impegno per la concessione del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui di cui al precedente comma e' a carico delle regioni per gli anni di durata dei singoli programmi e sara' iscritto annualmente nello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni successivi.
Ai mutui di miglioramento fondiario previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34 e quelle di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454 , e successive modificazioni e integrazioni. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 14-15 dicembre 1983, n. 340 (in G.U. 1a s.s. 21/12/1983, n. 349) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge per la parte in cui la disciplina in essa prevista concerne la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1983
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