Sentenza 27 giugno 2013
Massime • 1
Deve essere annullata senza rinvio la sentenza della Corte di appello favorevole all'estradizione quando lo Stato richiedente ritiri la domanda in pendenza del giudizio di cassazione, attesa la sopravvenuta inesistenza delle condizioni di accoglimento del "petitum" correlato alla instaurata procedura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/06/2013, n. 28435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28435 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 27/06/2013
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 1069
Dott. DE AMICIS G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 33589/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI VA N. IL 22/02/1969;
avverso la sentenza n. 44/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 10/07/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE AMICIS GAETANO;
sentite le conclusioni del PG Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. GASTRINI Luca, in qualità di sostituto processuale dell'Avv. MANTELLI Francesca, conclude per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10 luglio 2012 la Corte d'appello di Firenze ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione avanzata in data 26 settembre 2011 dall'autorità giudiziaria moldava (Tribunale di Drochia), in relazione all'ordinanza di custodia cautelare da quel Tribunale emessa in data 8 febbraio 2011 nei confronti di SI AL, per i reati, commessi in Cotova dal 2007 al 2009, di detenzione illegale di armi e munizioni (rinvenuti sepolti nel giardino di casa), minacce di morte (nei confronti della moglie) e truffa (per aver acquistato un appartamento in comproprietà con la moglie senza perfezionare l'atto, e successivamente registrato il contratto in capo ad altro soggetto), sanzionati con pene previste da 2 a 15 anni di reclusione.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di AS AL, deducendo i seguenti motivi:
a) violazione dell'art. 700 c.p.p., comma 2, lett. b), per la genericità della motivazione riscontrata nella domanda estradizionale avanzata dalle autorità moldave, con particolare riferimento all'omessa specificazione del giorno e del mese di consumazione degli illeciti individuati nei capi di imputazione, che non consentirebbe di verificare la sussistenza di una eventuale prescrizione dei reati, quale causa ostativa alla consegna, a norma dell'art. 10 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957;
b) violazione dell'art. 705 c.p.p., comma 1, avendo l'impugnata pronuncia omesso un esame analitico circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, nonostante l'evidente carenza di elementi di prova a carico, con particolare riferimento al dato del casuale rinvenimento di una bomba a mano - peraltro non in grado di deflagrare - nel giardino della sua abitazione, ritenuto dalle autorità richiedenti un elemento sintomatico di certa riferibilità della condotta di illegale detenzione di munizioni alla persona dell'estradando.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Con nota del 15 maggio 2013 il Ministero della Giustizia ha comunicato, sulla base della documentazione trasmessagli dal Ministero dell'Interno (Divisione Interpol) e dalla Procura Generale della Repubblica di Moldavia, il ritiro della domanda di estradizione formulata nei confronti di AS AL.
4. Pertanto, in considerazione dell'intervenuta rinuncia alla domanda estradizionale da parte dello Stato richiedente, occorre provvedere all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per la sopravvenuta inesistenza delle condizioni di accoglimento del petitum correlato alla instaurata procedura di estradizione. La Cancelleria curerà l'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 27 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2013