TRIB
Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/12/2025, n. 9895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9895 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42169/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 42169/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DOMENICO Parte_1 C.F._1
INTAGLIATA, elettivamente domiciliato nel suo studio in Reggio Emilia, via A. Pansa n. 55/i;
ATTORE contro
(C.F. ); CP_1 C.F._2
, oggi Controparte_2 [...]
(C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. RICCARDO CREVANI, elettivamente domiciliata nel suo studio in Pavia, piazza della Vittoria n. 2;
CONVENUTI
Oggetto
Lesione personale.
Conclusioni delle parti
(come da foglio di precisazione delle conclusioni del 28/2/2025, con rinuncia alla Parte_1 richiesta di interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. e con conseguente richiesta degli interessi al tasso legale e della rivalutazione)
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rejetta
IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di in qualità di proprietaria e CP_1 conducente dell'autovettura Citroen C3, tg. CD106LW, nella causazione del sinistro per cui è causa, e conseguentemente
- dichiarare tenuti e condannare e (oggi CP_1 Controparte_2 Controparte_3
) , in qualità di impresa assicuratrice l'RCA del
[...] Controparte_3
Pag. 1 di 25 suddetto veicolo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in solido tra loro in favore dell'attore, già al netto degli acconti corrisposti da in fase stragiudiziale e delle CP_2 somme indennizzate e che indennizzerà sotto forma di rendita vitalizia, della somma di Euro CP_4
1.489.322,48 a titolo di risarcimento di tutti i danni alla persona, patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri, conseguenti al sinistro de quo, o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e/o di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito;
-dichiarare tenuti e condannare i convenuti in solido tra loro a risarcire all'attore il danno da ritardo, calcolando gli interessi sulle somme rivalutate dal dì dell'illecito al saldo effettivo, ed in particolare gli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dal dì dell'illecito fino all'instaurarsi del giudizio e gli interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. previsti per i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali (D. Lgs. 231/2002 e succ. mod.) decorrenti dalla proposizione della domanda giudiziale.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre rimb. spese forf., IVA e CPA, in favore del procuratore antistatario che dichiara di non avere riscosso gli onorari di causa e di avere anticipato le spese di giustizia.
Con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Con espressa richiesta di trasmissione, contestualmente al deposito in cancelleria, di copia della sentenza all'IVASS per gli accertamenti del caso nell'ipotesi in cui la somma offerta nella fase stragiudiziale dovesse risultare inferiore alla metà di quella liquidata come disposto dal comma 10 dell'art. 148 del Codice delle Assicurazioni.
IN VIA ISTRUTTORIA
L'odierna difesa, solo per scrupolo difensivo, insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori indicati nella memoria ex art. 183/VI c. cpc n. 2 datata 17.6.2021, riproponendo i capitoli di prova con la medesima numerazione.
Sull'an debeatur, si chiede ammettere prova per testi sui seguenti capitoli di prova, espunti eventuali giudizi e/o valutazioni:
6) “Vero che in data 28.5.2009, alle ore 11,45 circa, nel comune di Alba, la sig.ra , CP_1 alla guida della propria autovettura Citroen C3, targata CD106LW, ripartendo da una fermata temporanea sulla corsia di scorrimento di Corso Europa (semicarreggiata nord-direzione periferia), all'altezza del civico 140, si immetteva nel flusso della circolazione intraprendendo manovra di inversione ad “U” al fine di inserirsi nel varco esistente dell'isola spartitraffico centrale e portarsi sulla semicarreggiata sud riservata ai veicoli provenienti dall'opposto senso di marcia diretti verso il centro città?”;
7) “Vero che mettendo in atto la suddetta manovra di inversione ad “U” la Sig.ra occupava CP_1 trasversalmente con il proprio autoveicolo le due corsie (di destra e di sinistra) della semicarreggiata nord di Corso Europa sbarrando la strada al motociclo Aprilia SR 125, targato BC44207, condotto dal sig. , il quale, sopraggiungendo in quel frangente sulla corsia di sinistra con Parte_1 direzione periferia, trovandosi improvvisamente l'autovettura davanti a sé, si spostava ancora più a sinistra verso il suddetto varco al fine di evitare l'imminente impatto?”;
Pag. 2 di 25 8) “Vero che, nonostante la manovra messa in atto dal motociclista, l'autovettura, già in assetto angolato (dell'ordine di 45° almeno), con la parte angolare anteriore sinistra, urtava la fiancata posteriore destra del motociclo in transito spingendolo in normale assetto di marcia contro il cordolo dell'isola spartitraffico centrale (dove andava a sbattere con la ruota anteriore) e provocando successivamente lo scivolamento del mezzo sull'asfalto sul fianco destro e il disarcionamento del motociclista?”;
9) “Vero che esaminando i rilievi fotografici allegati al rapporto di incidente (V. Doc. 1 atto di citazione) è possibile riscontrare la presenza di un frammento della carenatura posteriore destra dello scooter incastrato nella parte frontale del curvante paraurti anteriore dell'autovettura condotta dalla , come meglio si evince dalla figura n. 18 della consulenza tecnica del p.a. CP_1 CP_5
(V. all. 2 atto di citazione) che Le si rammostra?”;
10) “Vero che la collisione tra i due mezzi si verificava all'altezza del varco esistente dello spartitraffico centrale (tra la semicarreggiata nord e la semicarreggiata sud di Corso Europa) e che l'autovettura veniva rinvenuta, nella posizione post-urto (stato di quiete), sulla semicarreggiata opposta (sud-direzione centro città) a completamento della manovra di inversione ad “U” posta in essere dall'automobilista?”;
11) “Vero gli agenti della Polizia Municipale del Comune di Alba, intervenuti per i rilievi di rito, a seguito della ricostruzione della dinamica del sinistro, provvedevano a sanzionare esclusivamente la Sig.ra per violazione dell'art. 154 commi 1 e 8 del CdS senza nulla contestare al CP_1 motociclista?”;
12) “Vero che la carreggiata di Corso Europa nel tratto di strada in cui si verificava il sinistro per cui è causa, all'epoca dell'evento, era costituita da due semicarreggiate (nord e sud) divise da spartitraffico, ciascuna delle quali costituita per ogni senso di marcia da due corsie, percorribili per file parallele?”;
13) “Vero che la semicarreggiata nord di Corso Europa percorsa dall'attore, all'epoca dell'evento, era costituita da due corsie a senso unico di marcia oltre alla corsia di scorrimento sulla destra?”;
14) “Vero che, dai calcoli sviluppati (sulla base dei rilievi metrici effettuati dalle autorità intervenute), è emerso che la distanza di lancio del corpo del motociclista risulta essere di circa 15 metri e che la velocità del motociclo all'impatto fosse di circa 40 Km/h?”.
Sui capitoli di prova da n. 6 a n. 13 si indicano a testi gli agenti accertatori e Testimone_1 Tes_2 della Polizia Municipale di Alba.
[...]
Sui capitoli di prova da n. 6 a n. 14 si indica a teste il perito assicurativo con Studio in CP_5
Reggio Emilia, Via Spani n. 20.
In ordine al quantum debeatur si chiede ammettere prova per testi sui seguenti capitoli di prova, espunti eventuali giudizi e/o valutazioni:
15) “Vero che il Sig. , a seguito ed in conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro Parte_1 stradale del 28.5.2009, ha iniziato ad essere sofferente, ad avere paura (anche di subire l'amputazione dell'arto inferiore), disistima di sé, vergogna del proprio aspetto fisico, vivendo spesso in uno stato di tristezza e sconforto per l'impossibilità di compiere alcune attività del vivere quotidiano a cui era dedito prima del sinistro?”;
Pag. 3 di 25 16) “Vero che il Sig. all'epoca del sinistro per cui è causa aveva l'hobby del Parte_1 bricolage/fai da te e svolgeva per passione in maniera costante, almeno 2-3 volte alla settimana, lavori manuali con il ferro, con il legno o altro materiale, utilizzando vari attrezzi, utensili, macchinari e apposito banco di lavoro all'interno del garage di casa, come da foto che Le si rammostrano (all. n.30 atto di citazione)?”;
17) “Vero che il Sig. , dopo le lesioni riportate nel sinistro de quo, ha smesso di Parte_1 svolgere i suddetti lavori e ha manifestato totale disinteresse per l'hobby del bricolage/fai da te, lasciando inutilizzati ed abbandonati nel proprio garage di casa tutti gli attrezzi, gli utensili e i macchinari?”;
19) “Vero che il Sig. dopo il sinistro per cui è causa ha smesso di andare in spiaggia Parte_1
o al mare e di utilizzare il motociclo?”; Pt_ 21) “Vero che dopo il sinistro per cui è causa ed il Suo compagno dormite in Parte_1 letti separati?”
Sui suddetti capitoli di prova n. 15, 16, 17 e 19 si indicano a testi i sigg. , Testimone_3 residente in [...], e residente in Testimone_4
Castiadas (SU), via Camisa n. 40.
Sui suddetti capitoli di prova n. 15, 16, 17, 19 e 21, si indica a teste , residente in Testimone_5
Vezza D'Alba (CN), via Della Rocca n.2”.
, oggi Controparte_2 Controparte_3
(come da foglio di precisazione delle conclusioni del 4/3/2025)
“Contrariis reiectis.
Previe le declaratorie del caso.
Contestato tutto quanto ex adverso dedotto, domandato e prodotto in quanto infondato e non provato sia in fatto che in diritto sia in punto an che in punto quantum, sicché nulla può essere dato per pacifico, ammesso, riconosciuto e non contestato, neppure implicitamente.
Dichiarare che ha offerto e pagato in favore dell'attore la complessiva Controparte_2 somma di € 271.650,49 e dichiarare che tale somma, unitamente alle somme versate e riconosciute da e oggetto di eccezione di compensatio lucri cum damno, è satisfattiva di ogni avversaria CP_4 pretesa e, pertanto, rigettare ogni ulteriore pretesa.
Nel merito: rigettare la domanda avversaria perché infondata e non provata in fatto e in diritto, in punto an e in punto quantum, e comunque per i motivi indicati.
Accertare il concorso del fatto colposo del sig. nella causazione del sinistro stradale Parte_1 del 28.05.2009 e dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti e, comunque, dichiarare che le somme già versate da , unitamente alle somme versate e riconosciute da e oggetto di CP_2 CP_4 eccezione di compensatio lucri cum damno, sono satisfattive di ogni avversaria pretesa, rigettando quindi ogni ulteriore pretesa avversaria.
In mero subordine e fatto salvo il diritto di impugnazione, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande avversarie (salvo gravame): accertare comunque il concorso del fatto colposo del sig. nella causazione del sinistro stradale del 28.05.2009 e dei Parte_1
Pag. 4 di 25 danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti e per l'effetto diminuire il risarcimento eventualmente dovuto in favore dell'attore secondo la gravità della colpa dello stesso sig. e Pt_1
l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, escludendolo per i danni che Parte_1 avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, limitando e contenendo di conseguenza il risarcimento eventualmente dovuto (nei limiti del giusto, dovuto e provato) dalle convenute in favore dell'attore.
Assolvere in ogni caso da ogni avversaria domanda e pretesa ed emettere in ogni caso ogni CP_2 più utile pronuncia per l'esclusione di ogni obbligazione a carico di . CP_2
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva di legge.
In via istruttoria, senza alcuna inversione dell'onere probatorio, previa modifica sul punto dell'ordinanza del 3 giugno 2024, si chiede che la causa venga rimessa in istruttoria e venga disposta c.t.u. cinematico-dinamica per ricostruire l'incidente e la relativa dinamica ed accertare la condotta di guida tenuta dai due conducenti e determinare, in particolare, quanto alla sig.ra , la CP_1 manovra di immissione dalla stessa posta in essere e la velocità con cui fu eseguita e, quanto al sig.
, la velocità del motociclo condotto dal sig. , la manovra evasiva posta in Parte_1 Pt_1 essere da quest'ultimo e l'evitabilità dell'impatto (o comunque la diversa vis dello stesso) qualora il sig. avesse tenuto una velocità conforme a quella prescritta dalle norme di legge (in primis il Pt_1
Codice della Strada) e dalla comune diligenza e prudenza e una condotta di guida, anche in relazione alla manovra evasiva, rispettosa delle prescrizioni di legge (in primis quelle del Codice della Strada) e della comune diligenza e prudenza.
Non si accetta il contraddittorio su fatti tardivamente allegati e su domande, eccezioni, istanze e conclusioni nuove o illegittimamente modificate.
Si richiamano tutte le istanze, richieste, eccezioni e conclusioni proposte e sollevate in corso di causa, nessuna esclusa, che non possono in nessun caso intendersi abbandonate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio e Parte_1 CP_1 la , esponendo: Controparte_6
- che in data 28/5/2009, alle ore 11.45 circa, ad Alba, alla guida del proprio motociclo Aprilia SR 125, stava percorrendo, sulla corsia di sinistra, corso Europa quando, all'altezza del civico 140, veniva urtato dall'autovettura Citroen C3 di proprietà e condotta da;
CP_1
- che , proveniente da una fermata temporanea sulla corsia di destra, senza alcun tipo CP_1 di segnalazione, si immetteva nel flusso della circolazione e, anziché proseguire dritto (unica manovra consentita), occupava trasversalmente le due corsie, intraprendendo manovra di inversione a U al fine di inserirsi nel varco dell'isola spartitraffico centrale e di portarsi sulla semicarreggiata opposta;
- che creava pericolo e intralcio a , il quale, per evitare l'impatto, CP_1 Parte_1 mettendo in atto una manovra di emergenza, si spostava a sinistra accostando all'isola spartitraffico centrale;
- che, nonostante tale manovra di emergenza, l'autovettura, con la parte angolare anteriore sinistra, urtava la fiancata posteriore destra del motociclo in transito, spingendolo contro il cordolo dell'isola
Pag. 5 di 25 spartitraffico e provocando lo scivolamento del mezzo sull'asfalto e il disarcionamento di Parte_1
;
[...]
- che gli agenti della Polizia Municipale sanzionavano esclusivamente per CP_1 violazione dell'art. 154, commi 1-8, d.lgs. 285/1992;
- che la responsabilità del sinistro era attribuibile esclusivamente alla condotta colposa di CP_1
, considerato che manteneva una velocità rispettosa del limite e commisurata
[...] Parte_1 alle condizioni ambientali e metteva in atto una manovra di emergenza;
- che, a seguito del sinistro, riportava lesioni personali e veniva ricoverato presso Parte_1
l'Ospedale di Torino per “frattura esposta (GIIIB) terzo medio-prossimale biossea gamba (AO42C3) con frattura emipiatto laterale (AO41B1) a sinistra e scuoiamento posteriore”;
- che il successivo travagliato iter clinico, durato dieci anni, era determinato da ripetuti ricoveri ospedalieri per interventi chirurgici, rimodulazione della terapia farmacologica e controlli clinico- strumentali;
- di avere diritto al risarcimento del danno non patrimoniale (biologico e morale) con personalizzazione, del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa, del danno patrimoniale per perdita di guadagno durante l'invalidità temporanea, nonché al rimborso delle spese sostenute (spese mediche, spese per consulenze psichiatrica e medico-legale, spese per pernottamento a RI, spese per conseguimento della patente di guida, spese per relazione tecnica e spese per compensi ai legali per l'attività svolta in sede stragiudiziale);
- che dall'importo totale risarcibile, pari a euro 1.636.429,98 (al netto del valore capitale della rendita corrisposta dall' ), dovevano essere decurtati gli acconti corrisposti dalla CP_4 [...]
per complessivi euro 271.650,49, con Controparte_6 conseguente credito residuo pari a euro 1.364.779,49, oltre interessi e rivalutazione.
Pertanto, chiedeva di condannare e la Parte_1 CP_1 CP_2 [...]
al pagamento della somma di euro 1.364.779,49, oltre interessi Controparte_6
e rivalutazione.
Con comparsa di risposta depositata in data 31/3/2021 si costituiva in giudizio la
[...]
, la quale esponeva: Controparte_6
- che sussisteva la corresponsabilità di , in quanto la velocità del motociclo era pari a Parte_1
60-65 km/h a fronte di un limite massimo di 50 km/h e di una velocità prudenziale minore e, inoltre, percepito il pericolo, aveva effettuato una manovra sbagliata, spostandosi sulla Parte_1 sinistra anziché rallentare e frenare intensamente;
- che, alla luce della corresponsabilità di e dei pagamenti già effettuati dalla Parte_1 [...]
e dall' , ogni ulteriore pretesa era Controparte_6 CP_4 infondata;
- che, inoltre, il danno non patrimoniale non era adeguatamente provato, neppure sotto il profilo della personalizzazione;
- che anche il danno patrimoniale e le spese sostenute non erano adeguatamente provate.
Pertanto, la chiedeva: Controparte_6
Pag. 6 di 25 - di rigettare la domanda attorea;
- in subordine, di accertare il concorso colposo di e di diminuire il risarcimento Parte_1 eventualmente dovuto secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze, escludendolo per i danni evitabili usando l'ordinaria diligenza.
Con ordinanza del 20/4/2021 veniva dichiarata la contumacia di . CP_1
Con ordinanza del 7/3/2022 veniva disposti interrogatorio formale, prova testimoniale e ordine di esibizione.
Con ordinanza del 31/10/2022 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
All'esito dell'istruttoria, con ordinanza del 3/6/2024 veniva formulata proposta conciliativa.
Con ordinanza del 12/3/2025, preso atto della mancata accettazione della proposta conciliativa, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281sexies c.p.c.
All'udienza del 25/11/2025 le parti si riportavano agli atti e alle conclusioni già formulate e la causa veniva posta in decisione.
***
La domanda proposta dall'attore nei confronti dei convenuti Parte_1 CP_1
(proprietaria e conducente del veicolo antagonista) e , oggi Controparte_2 [...]
(assicurazione del veicolo antagonista) è Controparte_3 parzialmente fondata, per le seguenti ragioni.
Quanto al profilo della responsabilità, il fatto storico, la dinamica e l'eziologia del sinistro per cui è causa si evincono dalla relazione di incidente stradale redatta dalla Polizia Municipale di Alba (all. 1 all'atto di citazione), nonché dall'istruttoria orale espletata.
Ed invero, nella relazione di incidente stradale gli agenti della Polizia Municipale intervenuti sui luoghi hanno ricostruito (sulla base dei rilievi compiuti, dei danni rilevati ai veicoli e delle dichiarazioni assunte dai soggetti coinvolti) la seguente dinamica del sinistro (cfr. p. 5):
- “la sig.ra alla guida del veicolo (B) Citroen C3 targato CD106LW, sola a bordo, CP_1 proveniente da C.so Europa 138 impegnava le due corsie tentando la manovra di inversione di marcia in direzione centro città entrando in collisione con il motoveicolo (A) Aprilia targato BC44207 condotto da solo a bordo che percorreva C.so Europa direzione periferia Parte_1 mantenendo la posizione sinistra sulla carreggiata”;
- “l'urto, interessava la parte anteriore e ant. sinistra del veicolo (B) (foto 2-2a) e la parte anteriore e destra del veicolo (A) (foto 3/3e) e si concretizzava all'altezza del varco tra le due corsie separate, all'altezza dell'incrocio con via M. Stoppa”;
- “a seguito della collisione il motoveicolo (A) andava ad urtare con la ruota anteriore il cordolo in cemento di separazione di corsia (foto 4), mentre il conducente dopo aver urtato il palo di sostegno del cartello indicante passaggio obbligatorio a destra (foto 5), veniva proiettato a m 30 dal luogo dell'impatto”.
Ed in particolare, dai rilievi allegati alla relazione della Polizia Municipale di Alba (cfr. p. 4) si evince che l'autovettura della convenuta si è spostata trasversalmente dalla corsia di CP_1
Pag. 7 di 25 destra alla corsia di sinistra avvicinandosi allo spartitraffico posto a metà della carreggiata, mentre il motoveicolo dell'attore (che si trovava nella corsia di sinistra) si è spostato ulteriormente verso sinistra, pure avvicinandosi allo spartitraffico, con conseguente scontro fra i due veicoli.
Del resto, in sede di interrogatorio formale, all'udienza del 20/10/2022 la convenuta CP_1 ha dichiarato: “in corso Europa scaricai mia sorella a casa sua al numero 132 e poi mi riavviai con l'auto e percorsi un tratto sempre in direzione periferia dopo di che azionai la freccia a sinistra per poter fare inversione di marcia nel posto ove tutti la facevano, mentre adesso c'è una rotonda e dirigermi così verso il centro. Confermo che all'epoca vi era un varco nell'isola spartitraffico che, come ho già detto, ora è stato sostituito da una rotonda”.
Ciò premesso, tenuto conto della relazione sull'incidente stradale redatta dalla Polizia Municipale di Alba e dei relativi rilievi, nonché delle dichiarazioni rese dalla convenuta in sede di CP_1 interrogatorio formale, il sinistro per cui è causa può essere verosimilmente ricostruito nel modo seguente:
- la convenuta , alla guida dell'autovettura Citroen C3, dopo essersi fermata nella CP_1 corsia di destra, si reimmetteva in Corso Europa e si spostava trasversalmente verso la corsia di sinistra per effettuare inversione di marcia e passare nella semicarreggiata opposta;
- nell'eseguire tale manovra, l'autovettura della convenuta si scontrava con il CP_1 motoveicolo Aprilia condotto dall'attore che, trovandosi già nella corsia di sinistra, tentava una manovra di emergenza spostandosi ulteriormente a sinistra e accostandosi all'isola spartitraffico centrale;
- tuttavia, nonostante tale manovra di emergenza, si verificava lo scontro fra i due veicoli e, in particolare, fra la parte anteriore-sinistra dell'autovettura e la parte anteriore-destra del motoveicolo.
Alla luce di quanto sopra, può anzitutto ritenersi che la convenuta abbia violato (per CP_1 come accertato anche dagli agenti della Polizia Municipale di Alba, che hanno formulato la relativa contestazione) l'art. 154, comma 1, d.lgs. 285/1992, in base al quale “i conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione”.
Ed infatti, la convenuta , omettendo di adottare la massima prudenza e diligenza, si è CP_1 spostata dalla corsia destra (ove si trovava) verso la corsia sinistra, al fine di fare inversione di marcia, senza accertarsi che tale manovra non costituisse pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada e omettendo di concedere la precedenza ai veicoli in transito e, in particolare, al motoveicolo dell'attore.
Del resto, per come affermato da Cass. 14791/2024, “il conducente che intenda eseguire una svolta a sinistra deve astenersi dall'iniziarla, se non abbia una chiara visione della strada retrostante, e non possa accertarsi se la manovra possa essere eseguita senza pericolo o intralcio”.
D'altro canto, può ritenersi che l'attore abbia violato l'art. 141, commi 1-2, d.lgs. 285/1992, in base al quale:
Pag. 8 di 25 - “è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”;
- “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.
Sul punto, deve rilevarsi che:
- in base alla relazione sull'incidente stradale redatta dalla Polizia Municipale di Alba (che ha efficacia probatoria fidefacente fino a querela di falso in relazione agli accertamenti compiuti “in loco”), al momento del sinistro (verificatosi in data 28/5/2009 alle ore 11.45 circa) vi era luce diurna, l'entità del traffico era normale, la visibilità era buona e le condizioni meteorologiche erano serene;
- come si è detto, lo scontro è avvenuto fra la parte anteriore-sinistra dell'autovettura della convenuta e la parte anteriore-destra del motoveicolo dell'attore; CP_1
- per come si evince anche dai rilievi allegati alla relazione sull'incidente stradale redatta dalla Polizia Municipale di Alba, al momento dell'impatto l'autovettura della convenuta CP_1 si era già in buona parte immessa nella corsia di sinistra e, quindi, aveva avviato, da un apprezzabile lasso di tempo, la manovra di spostamento dalla corsia di destra;
- ciò significa che, anche in virtù della luce diurna e delle condizioni meteorologiche serene, l'autovettura della convenuta era avvistabile dai mezzi che, come quello dell'attore, percorrevano la strada, in assenza di ostacoli che potessero impedire o ridurre la visibilità.
La predette circostanze depongono nel senso che l'attore non stesse mantenendo, al momento del sinistro, una velocità commisurata allo stato dei luoghi e che, pertanto, non si sia avveduto (se non nel momento in cui ha tentato una manovra di emergenza, spostandosi ulteriormente verso sinistra) dell'autovettura della convenuta che, pur non rispettando l'obbligo di dare CP_1 precedenza, aveva avviato la manovra di spostamento.
Può quindi presumersi che se l'attore avesse adottato una maggiore prudenza e diligenza nel condurre il proprio motoveicolo, avrebbe potuto avvistare l'autovettura della convenuta CP_1
e avrebbe potuto adottare per tempo le più opportune e adeguate cautele a tutela della propria
[...] incolumità, e cioè rallentare la marcia fino anche al punto di arrestare il mezzo se necessario (piuttosto che spostarsi ulteriormente verso sinistra, il che ha determinato poi l'urto contro il cordolo dello spartitraffico posto al centro della carreggiata).
Deve perciò ritenersi sussistente, sulla scorta del complessivo compendio probatorio, una responsabilità concorsuale dell'attore e della convenuta , con attribuzione della CP_1 responsabilità del sinistro in percentuali diverse, e precisamente nella misura del 30% a carico dell'attore e del 70% a carico della convenuta , data la ben maggiore gravità e CP_1 incisività della condotta tenuta da quest'ultima.
Ed infatti, risulta maggiormente imprudente (e maggiormente pericolosa per la circolazione e per gli altri utenti della strada) la condotta del conducente che (in violazione dell'art. 154, comma 1, d.lgs.
Pag. 9 di 25 285/1992) non si assicuri di poter effettuare la manovra di cambiamento di corsia e/o di inversione del senso di marcia senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada e, in particolare, non dia precedenza agli stessi, rispetto alla condotta del conducente che (in violazione dell'art. 145, commi 1-2, d.lgs. 285/1992) si limiti a non regolare la velocità in modo da procedere in sicurezza e da poter effettuare l'arresto tempestivo del veicolo dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
Così accertata la responsabilità concorrente dell'attore e della convenuta nella CP_1 misura, rispettivamente, del 30% e del 70%, occorre a questo punto individuare e determinare i danni risarcibili.
A tal fine, quanto ai danni non patrimoniali dedotti dall'attore, occorre premettere che (come precisato da Cass. 7513/2018):
- nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici;
- in sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova;
- in presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale);
- in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'“id quod plerumque accidit” (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento;
- in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).
Nel caso di specie, è stato accertato mediante consulenza tecnica d'ufficio medico-legale il danno biologico subito dall'attore in relazione al sinistro per cui è causa, consistito in “complesso traumatismo di gamba sinistra consistente in frattura esposta biossea (GIIIB) pluriframmentaria terzo-medio prossimale di gamba (AO42C3) con frattura emipiatto laterale (AO41B1), scuoiamento tegumentario posteriore, perdita di sostanza ossea e tessuti molli (meglio descrivibile sinteticamente come: subamputazione 1/3 medio prossimale gamba sin), pluritrattata chirurgicamente nel tentativo
Pag. 10 di 25 di conservare l'arto senza dover effettuare una sua amputazione definitiva”, nonché in un “rebound psichico consistente in un disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso di tipo lieve” (cfr. relazione del 13/11/2023, p. 31).
Inoltre, i consulenti tecnici d'ufficio, dott.ssa e dott. hanno Persona_1 Persona_2 riconosciuto all'attore (cfr. relazione del 13/11/2023, pp. 32 e 38):
- un periodo di inabilità temporanea assoluta pari a 5 mesi, cioè a 150 giorni;
- un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% pari a 7 anni e 5 mesi, cioè a 2.705 giorni;
- un periodo di inabilità temporanea parziale al 60% pari a 1 anno e 7 mesi, cioè a 575 giorni;
- un danno biologico permanente quantificabile nella percentuale del 55%.
Le conclusioni alle quali sono pervenuti i consulenti tecnici d'ufficio (non contestate dalle parti, che non hanno formulato osservazioni) risultano condivisibili, in quanto fondate su esatti rilievi tecnici ed espresse con motivazione esaustiva e priva di vizi logico-formali.
Ciò premesso, la somma risarcibile a titolo di danno biologico (per come accertato dai consulenti tecnici d'ufficio) va determinata sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo giudice, “la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto” (Cass. 12408/2011; nello stesso senso, fra tante, cfr. Cass. 15737/2018, 27562/2017, 17678/2016 e 6816/2015).
Ne segue che, non essendo applicabile al caso di specie l'art. 139 d.lgs. 209/2005 (applicabile solo a lesioni di lieve entità conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché in tema di “danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria” ex art. 7, comma 4, l. 24/2017), la liquidazione del danno va effettuata secondo le tabelle del Tribunale di Milano.
Dall'applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano nella loro ultima versione, pubblicata nel 2024, tenuto conto dell'età dell'attore (43 anni) al momento della stabilizzazione dei postumi (cfr. Cass. 7126/2021 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo), consegue che:
- il danno biologico temporaneo assoluto (150 giorni) ammonta a euro 17.250,00;
- il danno biologico temporaneo relativo (2.705 giorni al 75%) ammonta a euro 233.306,25;
- il danno biologico temporaneo relativo (575 giorni al 60%) ammonta a euro 39.675,00;
- il danno biologico permanente (55%) ammonta a euro 345.029,06.
Pertanto, il danno biologico complessivamente subito dall'attore è pari, in valori monetari attuali, a euro 635.260,31 (euro 17.250,00 + euro 233.306,25 + euro 39.675,00 + euro 345.029,06).
Va inoltre attribuita all'attore un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno morale, per le
Pag. 11 di 25 sofferenze e i patimenti subiti in conseguenza dell'entità delle lesioni riportate.
In base a quanto affermato da Cass. 25164/2020 (secondo la quale, in caso di positivo accertamento del danno morale, il quantum risarcitorio può essere determinato applicando le tabelle del Tribunale di Milano), il danno morale può essere riconosciuto nella misura del 50% del danno biologico permanente (quale incremento per sofferenza soggettiva previsto dalle tabelle del Tribunale di Milano per il caso in cui il danno permanente sia pari al 55%), e dunque può essere quantificato in euro 172.514,53, sempre in valori monetari attuali.
Del resto, una sofferenza di tale elevata entità può ritenersi nella specie presuntivamente provata in ragione della tipologia ed entità delle lesioni riportate, dalle quali è derivato un danno biologico permanente quantificabile nella significativa percentuale del 55%, nonché delle modalità di accadimento del sinistro e, soprattutto, del fatto che per come evidenziato nella relazione dei consulenti tecnici d'ufficio del 13/11/2023:
- la gravità delle lesioni riportate dall'attore “ha determinato numerose complicazioni … e reso necessari numerosi interventi chirurgici, sostituzione di diversi tipi di fissatori, trattamenti clinici e fisioterapici protratti negli anni” (cfr. p. 31);
- “il grado di sofferenza fisica nella fase della menomazione temporanea può essere identificato di grado elevatissimo, in ragione del tipo di frattura riportata, dei multipli interventi chirurgici subiti (ventitrè in toto) con ospedalizzazione protratta e lungo periodo di convalescenza al domicilio” (cfr. p. 33);
- attualmente, “si ritiene che il grado di sofferenza fisica sia valutabile come elevata” e che “il grado di sofferenza menomazione-correlata sia valutabile complessivamente come medio-elevata” (cfr. p. 39).
Quanto alla chiesta personalizzazione, va ricordato che (per come affermato, da ultimo, da Cass. 29135/2025):
- “in presenza di una lesione della salute, potranno aversi le "conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi", ovvero, "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità" e "conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 27 marzo 2018, n. 7513, Rv. 648303-01)”;
- “se tutte tali conseguenze, indifferentemente, "costituiscono un danno non patrimoniale", resta inteso che "la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità", là dove "la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto"”;
- “in questo quadro, pertanto, "la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico", attraverso la sua "personalizzazione" (cfr. sempre Cass. Sez. 3, ord. n. 7513 del 2018, cit.)”;
Pag. 12 di 25 - “ne deriva, pertanto, che l'operazione di "personalizzazione" impone "al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari" (così Cass. Sez. 3, sent. 21 settembre 2017, n. 21939, Rv. 64550301), e ciò in quanto "le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 7513 del 2018, cit.; nello stesso senso, anche Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28988, Rv. 655964- 01; Cass. Sez. 6-3, ord. 4 marzo 2021, n. 5865, Rv. 660926-01; Cass. Sez. 3, ord. 9 dicembre 2024, n. 31681, Rv. 672983-01; Cass. Sez. 3, ord. 6 marzo 2025, n. 5984, Rv. 674199-01)”.
Nel caso di specie, con l'atto di citazione l'attore ha dedotto che:
- le menomazioni subite avevano inciso negativamente, di fatto compromettendole, su specifiche attività extra-lavorative svolte prima dell'incidente (manutenzione ordinaria e straordinaria dell'abitazione, approvvigionamento della legna da ardere, hobby del “fai da te”, lavori come fabbro, giardinaggio, uso di motoveicoli per protratti tragitti);
- la vita sedentaria lo aveva portato a pesare quasi 100 kg, il che gli impediva di dormire con la compagna convivente e limitava anche le vacanze.
Orbene, secondo la relazione dei consulenti tecnici d'ufficio del 13/11/2023 (cfr. p. 38):
- “allo stato attuale, con utilizzo di tutore di gamba, non risultano documentate attività quotidiane, che di fatto a causa delle lesioni subite, possano essere considerate del tutto precluse”;
- piuttosto, “grandemente limitati … si considerano certamente: l'esecuzione di deambulazione protratta …, il prolungato mantenimento della postura seduta …, la s/vestizione e l'espletamento dell'igiene personale … ed il sollevamento/spostamento di gravi di maggiore entità”;
- “le attività sportive condizionanti carico sull'arto inferiore sinistro (es: corsa, attività di pesistica in posizione ortostatica) risultano precluse, invero nulla osta l'attività di pesistica e di lavoro funzionale della parte superiore del corpo, mantenendo la posizione seduta”;
- “attività di svago e mantenimento di rapporti sociali non risultano documentalmente compromessi”.
Dunque, se è vero che, in base alla giurisprudenza citata, mediante la personalizzazione può valorizzarsi la perdita della possibilità di continuare a svolgere una peculiare attività, va evidenziato che, alla luce delle condivisibili conclusioni dei consulenti tecnici d'ufficio, allo stato non vi sono attività totalmente precluse per l'attore, al di fuori di sport come la corsa e l'attività di pesistica in posizione ortostatica (dei quali l'attore non ha mai allegato, né tanto meno provato, lo svolgimento).
Ne segue che non deve essere riconosciuta all'attore alcuna ulteriore somma a titolo di personalizzazione del danno non patrimoniale.
Conseguentemente, il danno non patrimoniale risarcibile è pari a euro 807.774,84 (euro 635.260,31
+ euro 172.514,53) e, in ragione dell'accertato concorso di colpa dell'attore nella misura del 30%, deve essere ridotto al 70% del predetto importo, e cioè a euro 565.442,39.
Pag. 13 di 25 Occorre però tenere conto delle somme riconosciute all'attore dall' nella forma di rendita ai CP_4 sensi dell'art. 13 d.lgs. 38/2000.
Al riguardo, occorre preliminarmente chiarire che per le invalidità permanenti superiori al 16% l' eroga agli assistiti una rendita prevista dall'art. 13 d.lgs. 38/2000. CP_4
Tale rendita ristora sia il danno biologico (nella misura indicata nell'apposita “tabella indennizzo danno biologico”), sia il pregiudizio patrimoniale da perdita della capacità di lavoro che il legislatore presume esistente “iuris et de iure” in tutti i casi in cui il danno biologico eccede il 16% (cfr. art. 13, comma 2, lett. b, d.lgs. 38/2000, il quale prevede la corresponsione di una specifica
“ulteriore quota di rendita” per l'appunto a titolo di danno patrimoniale: “le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso”).
Ciò posto, quando la vittima di un illecito aquiliano abbia percepito un indennizzo da parte dell' , per calcolare il c.d. “danno biologico differenziale” è necessario: a) determinare il CP_4 grado di invalidità permanente patito dalla vittima e monetizzarlo secondo i criteri della responsabilità civile;
(b) sottrarre dall'importo sub (a) non il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' , ma solo il valore capitale della quota di rendita che ristora il danno biologico CP_4
(cfr. Cass. 13222/2015 e 27669/2017).
Più precisamente, per come chiarito da Cass. 26117/2021:
- l'indennizzo per danno biologico permanente pagato dall' alla vittima di lesioni personali va CP_4 detratto dal credito aquiliano per danno biologico permanente, vantato dalla vittima nei confronti del terzo responsabile, al netto della personalizzazione e del danno morale;
- nel caso di indennizzo sotto forma di rendita, la detrazione deve avvenire sottraendo dal credito civilistico il cumulo dei ratei già riscossi e del valore capitale della rendita ancora da erogare, al netto dell'aliquota di rendita destinata al ristoro del danno patrimoniale.
Per contro, il risarcimento del danno biologico temporaneo non può essere ridotto per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale in quanto l' non indennizza questo tipo di CP_4 pregiudizio. Ed infatti, l'indennità temporanea corrisposta dall' ai sensi dell'art. 68 D.P.R. CP_4
1124/1965 costituisce forma di ristoro di danni patrimoniali (ovvero la perdita della retribuzione durante il periodo di assenza per malattia) e non costituisce ristoro per l'invalidità temporanea intesa in termini di danno non patrimoniale.
Declinando i predetti principi al caso di specie, deve rilevarsi che, sulla scorta del principio indennitario, dall'importo del risarcimento dovuto all'attore a titolo di danno biologico permanente (euro 241.520,34, cioè il 70% di euro 345.029,06) va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' , ma solo il valore capitale della quota di rendita destinata a ristorare, in CP_4 forza dell'art. 13 d.lgs. 38/2000, il danno biologico, pari (come da certificazione caricata sul CP_4 fascicolo telematico in data 12/5/2022) a euro 121.948,75 al 10/5/2022, con esclusione, invece, della quota di rendita destinata a ristorare il danno patrimoniale (pari a euro 193.274,55 al
Pag. 14 di 25 10/5/2022).
Occorre poi tener conto degli acconti e dei ratei già riscossi al 10/5/2022, pari a euro 34.195,81. Tali acconti e ratei devono imputarsi in misura proporzionale al ristoro del danno biologico e quindi in misura pari a euro 13.229,15, pure da detrarre dall'importo del risarcimento dovuto.
Considerato che la decurtazione deve essere effettuata su valori monetari omogenei, ovvero riferiti alla stessa epoca, e che il danno biologico civilistico (relativo all'invalidità permanente) è liquidato in moneta attuale, la rendita , limitatamente alla quota di danno biologico, e i predetti acconti CP_4
e ratei versati dall' , nella misura da imputarsi al ristoro del danno biologico, devono essere CP_4 rivalutati alla data odierna.
Pertanto, l'importo di euro 121.948,75 al 10/5/2022 risulta pari, alla data della presente sentenza, a euro 133.777,78, mentre l'importo di euro 13.229,15 al 10/5/2022 risulta pari, alla data della presente sentenza, a euro 14.512,38.
Detraendo dall'importo complessivo riconosciuto a titolo di danno biologico da invalidità permanente di euro 241.520,34, liquidato in moneta attuale, le predette somme, già rese omogenee, di euro 133.777,78 e di euro 14.512,38, il residuo credito riconoscibile all'attore è pari ad euro 93.230,18 in moneta attuale per il danno non patrimoniale da invalidità permanente.
A tale importo occorre aggiungere:
- il danno biologico temporaneo assoluto (150 giorni) pari al 70% di euro 17.250,00 e cioè a euro 12.075,00;
- il danno biologico temporaneo relativo (2.705 giorni al 75%) pari al 70% di euro 233.306,25 e cioè a euro 163.314,37;
- il danno biologico temporaneo relativo (575 giorni al 60%) pari al 70% di euro 39.675,00 e cioè a euro 27.772,50.
Si perviene così all'importo di euro 296.392,05 (euro 93.230,18 + euro 12.075,00 + euro 163.314,37 + euro 27.772,50) quale importo spettante all'attore, in valori monetari attuali, e da porre a carico dei convenuti (nelle rispettive qualità) a titolo di danno non patrimoniale (già detratta la rendita , nonché gli acconti e i ratei , limitatamente alla quota di danno biologico CP_4 CP_4 permanente).
L'attore ha chiesto anche il risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica.
Sul punto, va anzitutto ricordato che per come affermato, da ultimo, da Cass. 25156/2025:
- “nei casi in cui una rilevante percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica e il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi;
la liquidazione di detto danno può avvenire appunto attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio (Cass. n. 25634/2013; sulla stessa linea, fra tante, cfr. Cass. n. 20003/2014; Cass. n. 15737/2018 …; Cass. ord. n. 19922/2023 …; Cass. ord. n. 25910/2023)”;
Pag. 15 di 25 - “per il danno da perdita di capacità lavorativa specifica, non essendo danno in re ipsa, va allegato e provato nell'an e nel quantum (sia pure, appunto, anche a mezzo di presunzioni semplici) dall'attore-danneggiato (cfr. la già citata Cass. n. 26641/2023, Cass. n. 19922/2023, Cass. n.15301/2008 e Cass. n. 3961/1999)”;
- “il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica va generalmente ricondotto nell'ambito non del danno biologico, bensì del danno patrimoniale (cfr. in particolare Cass. n. 17464/2007 e Cass. n. 1879/2011)”;
- “l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo a causa del fatto dannoso (v. Cass. n.9444/2010 e Cass. n.17397/2007)”.
Ed anche secondo Cass. 11386/2025:
- “la riduzione della capacità lavorativa specifica, diversamente dal danno alla cenestesi lavorativa, rappresenta un danno patrimoniale suscettibile di autonomo risarcimento qualora provochi una riduzione degli introiti del soggetto leso ciò postula - ed il relativo onere grava sulla parte che invoca il ristoro - la dimostrazione della concreta attività lavorativa svolta dal danneggiato anteriormente al sinistro e la contrazione (o l'annientamento) del reddito prima percepito”;
- “a dispetto del significato invalso nel linguaggio comune al lemma "capacità" (semanticamente designante una nozione di potenziale idoneità ad una attività o ad uno scopo), il pregiudizio in questione ha natura di vero e proprio danno patrimoniale da lucro cessante sicché, per essere integrato, esso richiede il verificarsi di un vulnus, concreto e tangibile, al patrimonio del danneggiato”;
- “più specificamente, qualora siffatto danno sia patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito, la sua liquidazione deve avvenire ponendo a base del calcolo non già il triplo della pensione sociale (oggi, assegno sociale), bensì il reddito effettivamente perduto dalla vittima, da provarsi in modo adeguato con i documenti attestanti il reddito pregresso (dichiarazioni dei redditi, buste paga et similia) e quello perduto”;
- “in tal senso depone, in maniera chiara ed univoca, il dettato dell'art. 137, primo comma, del D.Lgs. n. 209 del 2005, il quale così recita "nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge"”.
Infine, secondo Cass. 9002/2022:
- “in recenti orientamenti giurisprudenziali si specifica che "il danno permanente da incapacità di guadagno non può essere liquidato in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con R.D. n. 1403 del 1922, i quali, a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento
Pag. 16 di 25 dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 c.c." (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18093 del 31/08/2020), nonché che "il danno da perdita della capacità di lavoro, come ogni altro credito risarcitorio, va liquidato stabilendo la quota del reddito perduta dalla vittima in conseguenza dell'invalidità causata dall'illecito; se l'ultimo reddito noto risale ad epoca anteriore al sinistro, detta liquidazione va operata rivalutando tale importo in base al coefficiente del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati (cd. FOI) calcolato dall'Istat e relativo al tempo del sinistro" (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3545 del 13/02/2020)”;
- “tale approdo costituisce l'evoluzione naturale di quanto già statuito da questa Corte con la sentenza n. 20615/2015, secondo cui, "il giudice di merito resta libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili purché aggiornati e scientificamente corretti" che ha condotto al ripudio di criteri che non si giustificano più né dal punto di vista biologico, relativamente alla durata della vita media, né dal punto di vista economico, con riguardo al tasso di svalutazione ivi indicato per le somme future capitalizzate”;
- “l'evoluzione de qua si pone nel solco dei generali rilievi … secondo cui il danno permanente da incapacità di guadagno non può più liquidarsi utilizzando i coefficienti di capitalizzazione approvati con R.D. n. 1403 del 1922, dal momento che questi ultimi, a causa dell'aumento della durata media della vita, e della diminuzione dei saggi d'interesse, non sono idonei a garantire un corretto risarcimento equitativo del danno”;
- “sicché, per rispettare il principio di integralità del risarcimento ex art. 1223 c.c., la valutazione deve essere svolta mediante la moltiplicazione del reddito perduto "per un adeguato coefficiente di capitalizzazione", alla stregua di parametri che considerino "da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativo o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, mediante coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano" (Cass. 25 giugno 2019 n. 16913)”.
Nel caso di specie, all'epoca del sinistro l'attore lavorava come autista-operaio addetto alla movimentazione terra per la Controparte_7
L'attore ha depositato:
- CUD 2008 (redditi 2007), da cui si evince un reddito lordo annuo di euro 21.653,60, che, al netto dell'imposta di euro 5.246,47, comporta un reddito netto annuo di euro 16.407,13 (cfr. all. 17 all'atto di citazione);
- certificazione relativa alla visita medica aziendale del 19/6/2019, con esito “idoneo alla mansione specifica con limitazioni permanentemente” e, più precisamente, con le seguenti limitazioni:
“evitare attività comportanti sovraccarico biomeccanico dell'arto inferiore sinistro e in particolare dell'articolazione femoro-rotulea; nello specifico risulta necessario evitare: deambulazione protratta o stazione eretta prolungata senza la possibilità di usufruire di pause di recupero in posizione seduta;
assunzione di postura accovacciata o genuflessa;
ripetuta salita o discesa da mezzi;
esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero > a 0,5 m/s2, normalizzato ad un periodo di riferimento di 8 h;
movimentazione manuale di carichi superiori ai kg 5; guida confacente solo con Pag. 17 di 25 cambio automatico e brevi pause al bisogno;
risulta inoltre necessario evitare attività lavorativa in ambiente polveroso;
in considerazione di quanto sopra definito, si ritiene la mansione di autista, non confacente” (cfr. all. 10 all'atto di citazione);
- lettera di licenziamento della del 21/6/2019, con il seguente contenuto: “siamo Controparte_7 spiacenti di comunicarLe che, in seguito alla sua accertata inidoneità fisica a svolgere la mansione cui è assegnato ed alla oggettiva impossibilità di reperire all'interno della nostra struttura una mansione alternativa compatibile con le limitazioni condizionanti la sua attività ci vediamo costretti nostro malgrado a procedere al Suo licenziamento” (cfr. all. 16 all'atto di citazione).
Inoltre, secondo la relazione dei consulenti tecnici d'ufficio del 13/11/2023 (cfr. p. 40):
- “tenuto conto del tipo di lesione subita e del danno residuato, si ritiene che l'inabilità temporanea e i postumi permanenti abbiano del tutto precluso la possibilità di svolgere l'attività lavorativa abituale del Sig. (operaio movimentatore terra/escavatore/autista)”; Pt_1
- “persa la capacità lavorativa specifica in maniera permanente, nulla osta la possibilità di un reimpiego in attività lavorative più sedentarie, quali, a titolo d'esempio, mansioni d'ufficio e/o con videoterminali e che ad ogni modo non richiedano una prolungata stazione eretta, una protratta deambulazione ed un carico funzionale gravoso”.
Dunque, in sintesi, a seguito del sinistro per cui è causa l'attore ha subito un danno che gli impedisce di svolgere le mansioni di autista-operaio che espletava per la tanto da Controparte_7 essere stato licenziato in data 21/6/2019, subito dopo la visita medica aziendale del 19/6/2019.
È vero che, per come accertato dai consulenti tecnici d'ufficio, l'attore ha mantenuto la capacità di svolgere attività lavorative più sedentarie e, in particolare, di essere reimpiegato in mansioni d'ufficio.
Deve però notarsi che:
- nel corso delle operazioni peritali, con riguardo all'anamnesi lavorativa, l'attore ha riferito di aver conseguito la terza media, di aver poi seguito un corso professionale di meccanico e di aver effettuato, dal 1995 al 1997, lavori saltuari/stagionali presso pescherie e supermercati e, dal 1997 sino all'infortunio, mansioni di autista (cfr. relazione dei consulenti tecnici d'ufficio del 13/11/2023, p. 26);
- la convenuta , oggi Controparte_2 Controparte_3
non ha contestato quanto sopra né nel corso delle operazioni peritali, né nelle successive
[...] udienze.
Alla luce del percorso formativo e scolastico dell'attore, nonché della sua concreta esperienza lavorativa, può quindi presumersi che ben difficilmente l'attore potrà utilmente reimpiegarsi in attività d'ufficio.
Ed effettivamente, non vi è prova che, successivamente al licenziamento, l'attore abbia svolto altra attività lavorativa, sebbene sia stato inserito dall' nelle liste di collocamento mirato (cfr. CP_4 relazione dei consulenti tecnici d'ufficio del 13/11/2023, p. 27).
Deve perciò ritenersi che vi sia stata una compromissione totale della capacità lavorativa specifica dell'attore.
Pag. 18 di 25 In ordine alla quantificazione del danno, va rilevato che l'attore (pur avendone l'onere, in base all'art. 137, comma 1, d.lgs. 209/2005) ha prodotto (per il periodo anteriore al sinistro per cui è causa) CUD dei soli redditi del 2007, non consentendo dunque di appurare se esso fosse il più elevato degli ultimi tre anni. Deve perciò presumersi che il reddito del 2007 fosse effettivamente il più elevato, in mancanza di prova del contrario da parte dell'attore (che, ove interessato a far valere un reddito maggiore in relazione agli altri anni, aveva l'onere di fornire la relativa prova).
Dal reddito lordo annuo di euro 21.653,60, relativo al 2007, devono dedursi le imposte (euro 5.246,47), ai sensi dell'art. 137 d.lgs. 209/2005, come recentemente interpretato da Cass. 11320/2025, secondo la quale “nella liquidazione del danno da invalidità permanente, deve aversi riguardo, per la determinazione del pregiudizio patrimoniale subito dal danneggiato lavoratore dipendente, agli emolumenti che a questo spettano in concreto al lordo delle ritenute diverse da quelle fiscali, che vanno invece escluse dal reddito considerato”.
Deve quindi porsi a base del calcolo, ai sensi dell'art. 137 cod. ass., il reddito netto annuo di euro 16.407,13, relativo al 2007.
Ad ogni modo, va considerato che la perdita della capacità lavorativa è stata accertata, una volta stabilizzati i postumi, con la visita medica aziendale del 19/6/2019, cioè oltre dieci anni dopo (fermo restando che, per il periodo compreso fra la data del sinistro e la stabilizzazione dei postumi, può eventualmente venire in rilievo un danno da perdita di guadagno durante la temporanea lavorativa , pure richiesto dall'attore e valutato di seguito). CP_4
Pertanto, ai fini del risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa, sorto, a seguito di stabilizzazione dei postumi, nel 2019, l'importo di cui sopra (euro 16.407,13), consistente nel reddito annuo relativo al 2007, deve essere aumentato in via equitativa a euro 18.000,00, tenuto conto della rivalutazione e del prevedibile aumento del reddito lavorativo nel periodo compreso fra il 2008 e il 2019.
In conclusione, il danno da lucro cessante lavorativo deve essere quantificato in via equitativa considerando un reddito netto annuo pari a euro 18.000,00, da capitalizzare opportunamente sino al raggiungimento dell'età pensionabile.
A tal fine, anche alla luce della giurisprudenza citata sopra, risulta congruo applicare il coefficiente, elaborato specificamente nella materia del danno aquiliano, previsto dalle nuove tabelle (edizione 2024) dell'Osservatorio di Milano per “Capitalizzazione anticipata di una rendita”, particolarmente adatte alla liquidazione anticipata di un danno futuro che non è vita natural durante ma soltanto per un periodo limitato, cioè fino all'età pensionabile.
Tale lucro cessante futuro può equitativamente calcolarsi dal compimento dei 44 anni dell'attore (nell'aprile 2019, cioè poco prima della visita medica aziendale del 19/6/2019 e quando, in ogni caso, i postumi si erano già stabilizzati) e sino all'età pensionabile di 67 anni, dunque per 23 anni.
In applicazione delle sopra richiamate tabelle, il coefficiente da utilizzare è di 20,35, cioè il coefficiente previsto per la capitalizzazione di un reddito perduto per 23 anni da parte di un soggetto di genere maschile di 44 anni.
La somma ammonta pertanto a euro 366.300,00 (euro 18.000,00 x 20,35), che corrisponde al danno da lucro cessante lavorativo, che deve essere posto, in ragione del concorso del fatto del danneggiato, a carico dei convenuti nella misura del 70%, per euro 256.410,00.
Pag. 19 di 25 Trattandosi di danno pressoché integralmente futuro, l'importo viene aumentato in via equitativa a euro 310.000,00, tenuto conto sia della rivalutazione, sia del prevedibile aumento del reddito lavorativo con il trascorrere del tempo, sia del c.d. danno “pensionistico” e cioè del danno derivante dalla presumibile percezione di una pensione inferiore rispetto a quella che l'attore avrebbe percepito continuando a lavorare (cfr. Cass. 34108/2024).
Dalla somma complessivamente riconosciuta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante lavorativo occorre però detrarre le somme riconosciute all'attore dall' nella CP_4 forma di rendita, per la quota destinata a ristorare il danno patrimoniale, pari (come da certificazione caricata sul fascicolo telematico in data 12/5/2022) a euro 193.274,55 al CP_4
10/5/2022.
Occorre poi tener conto degli acconti e dei ratei già riscossi al 10/5/2022, pari a euro 34.195,81. Tali acconti e ratei devono imputarsi in misura proporzionale al ristoro del danno patrimoniale e quindi in misura pari a euro 20.966,66.
Considerato che la decurtazione deve essere effettuata su valori monetari omogenei, ovvero riferiti alla stessa epoca, e che il danno patrimoniale è liquidato in moneta attuale, la rendita , CP_4 limitatamente alla quota di danno patrimoniale, e i predetti acconti e ratei versati dall' , nella CP_4 misura da imputarsi al ristoro del danno patrimoniale, devono essere rivalutati alla data odierna.
Pertanto, l'importo di euro 193.274,55 al 10/5/2022 risulta pari, alla data della presente sentenza, a euro 212.022,18, mentre l'importo di euro 20.966,66 al 10/5/2022 risulta pari, alla data della presente sentenza, a euro 23.000,43.
Detraendo dall'importo complessivo riconosciuto a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante lavorativo di euro 310.000,00, liquidato in moneta attuale, le predette somme, già rese omogenee, di euro 212.022,18 e di euro 23.000,43, residua in capo all'attore un credito di euro 74.977,39 (in valori monetari attuali) per il danno patrimoniale da lucro cessante lavorativo.
L'attore ha altresì chiesto il risarcimento del “danno patrimoniale per perdita di guadagno durante la temporanea lavorativa ”. CP_4
Sul punto, va anzitutto ricordato che (come già detto) l' corrisponde, ai sensi dell'art. 68 CP_4
D.P.R. 1124/1965, un'indennità temporanea a titolo di ristoro del danno patrimoniale da perdita della retribuzione durante il periodo di assenza per malattia.
Pertanto, potrebbe spettare all'attore un'ulteriore somma a titolo di danno patrimoniale per perdita di guadagno nel periodo di inabilità temporanea solo in misura pari all'eventuale differenza tra l'importo che l'attore avrebbe percepito a titolo di retribuzione ordinaria e l'importo corrisposto dall' a titolo di indennità per inabilità temporanea assoluta. CP_4
Per come si è detto, l'attore ha prodotto, con riguardo al reddito prima del sinistro, CUD 2008 (redditi 2007), da cui si evince un reddito lordo annuo di euro 21.653,60, che, al netto dell'imposta di euro 5.246,47, comporta un reddito netto annuo di euro 16.407,13, cioè di euro 44,95 al giorno.
Orbene, per come si evince da certificazione caricata sul fascicolo telematico in data CP_4
12/5/2022, l' ha versato all'attore la complessiva somma di euro 259.392,75 e più CP_4 precisamente:
- per il periodo compreso fra l'1/6/2009 e il 26/8/2009, la somma di euro 57,00 per n. 87 giorni, pari
Pag. 20 di 25 a complessivi euro 4.959,00;
- per il periodo compreso fra il 27/8/2009 e il 6/6/2019, la somma di euro 71,25 per n. 3571 giorni, pari a complessivi euro 254.433,75.
In sintesi, l' ha versato all'attore, nei dieci anni successivi al sinistro per cui è causa (cioè per CP_4 tutto il periodo di inabilità temporanea dell'attore), una somma compresa fra euro 57,00 ed euro 71,00 al giorno, ben superiore alla retribuzione giornaliera documentata dall'attore mediante l'unico documento rilevante sotto questo profilo e pari a euro 44,95.
Peraltro, anche a voler tenere conto della rivalutazione e di prevedibili aumenti del reddito lavorativo nel periodo successivo al sinistro e a voler considerare l'importo equitativo di euro 18.000,00 annui individuato sopra, si perverrebbe ad un importo di euro 180.000,00 che l'attore avrebbe percepito a titolo di retribuzione ordinaria in dieci anni, ben inferiore all'importo di euro 259.392,75 corrisposto dall' a titolo di indennità per inabilità temporanea assoluta. CP_4
Ne segue che non può essere riconosciuta all'attore alcuna ulteriore somma a titolo di danno patrimoniale per perdita di guadagno nel periodo di inabilità temporanea.
L'attore ha chiesto altresì il rimborso delle seguenti spese:
- “spese mediche e spese per relazioni-consulenze psichiatrica e medico legale”: euro 4.765,00 (come da all. 19 all'atto di citazione);
- “spese pernottamento RI (centro protesi )”: euro 630,00 (come da all. 20 all'atto di CP_4 citazione);
- “spese per conseguimento patente di guida (guida con cambio automatico)”: euro 2.400,00 (come da all. 21 all'atto di citazione);
- “spesa relazione consulenza tecnica”: euro 1.500,00 (come da all. 22 all'atto di citazione);
- “compensi corrisposti ai legali per l'attività professionale svolta nella fase stragiudiziale”: euro 16.026,80 (come da all. 23 all'atto di citazione).
Sul punto, va anzitutto ricordato che:
- possono essere rimborsate le spese sostenute in conseguenza del sinistro, ove ritenute congrue;
- in particolare, “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (cfr. Cass. 84/2013; nello stesso senso, fra tante, Cass. 17022/2018, 12365/2018, 16893/2017, 16864/2016 e 10173/2015);
- “le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali” (cfr. Cass. 16612/2021, che richiama Cass. Sez. Un. 16990/2017).
Ciò chiarito, con relazione del 13/11/2023 i consulenti tecnici d'ufficio, “in merito alle spese presentate”, hanno affermato (cfr. pp. 39-40) che:
Pag. 21 di 25 - “sono da considerarsi congrue nonché necessarie per il caso in esame ed in stretta relazione causale con quanto in oggetto, l'ammontare di 1.577,14 euro (relativo ad espletamento di visite specialistiche, acquisto di presidi sanitari, macchinari riabilitativi e farmaci)”;
- “sono inoltre documentate spese per copia di cartelle cliniche nosocomiali (467,74 euro) e pareri di parte in ambito medico-legale e psichiatrico (2.518,00 euro) congrui con la vicenda analizzata”;
- “in ultimo, si indica la presenza in atti di fattura inerente il trasporto del Sig. presso il Pt_1
Nosocomio CTO di Torino ad opera della Croce Verde: la stessa, del valore di 170,00, non costituisce a rigore spesa medica ma si ritiene opportuno segnalare, per quanto di competenza, che la stessa risulta congrua e coerente, per data di erogazione della stessa, alla vicenda in oggetto, in quanto attinente al giorno in cui il paziente si procurò, a seguito di movimento brusco, una frattura composta su callo osseo di tibia e dovette accedere presso il suddetto nosocomio”.
Dunque, anzitutto, compete all'attore il rimborso delle spese documentate e ritenute congrue dai consulenti tecnici d'ufficio, nonché causalmente connesse al sinistro per cui è causa, pari a euro 4.732,88 (euro 1.577,14 + euro 467,74 + euro 2.518,00 + euro 170,00).
Inoltre, spetta all'attore il rimborso delle seguenti ulteriori spese:
- euro 1.500,00, da considerarsi quale spesa congrua in relazione alla consulenza tecnica di parte cinematica prodotta dall'attore (quale all. 2 all'atto di citazione), che, al pari della consulenza psichiatrica e della consulenza medico-legale prodotte dall'attore (quali all. 13-14 all'atto di citazione), ha natura di allegazione difensiva tecnica rilevante per il presente giudizio;
- euro 630,00, quale spesa sostenuta per n. 13 pernottamenti a RI (centro protesi ), come CP_4 da ricevute prodotte (cfr. all. 20 all'atto di citazione), causalmente connessa al sinistro per cui è causa, tenuto conto della necessità, per l'attore, di installazione di protesi a seguito del sinistro (per come si evince, peraltro, dalle spese sostenute dall' per l'acquisto delle protesi, come da CP_4 certificazione caricata sul fascicolo telematico in data 12/5/2022). CP_4
Non può invece essere riconosciuto all'attore il rimborso della somma di euro 2.400,00 per “spese per conseguimento patente di guida (guida con cambio automatico)”, in quanto l'attore (pur avendone l'onere) non ha dimostrato:
- di aver effettivamente pagato le somme di cui alle fatture relative al conseguimento della patente di guida e prodotte quale all. 21 all'atto di citazione;
- di non aver potuto rinnovare la patente a causa delle condizioni fisiche conseguenti al sinistro e di essere stato perciò costretto a sostenere nuovamente gli esami teorici e pratici per conseguire nuovamente la patente di guida nel 2018.
Infine, quanto alle spese per assistenza stragiudiziale “ante causam”, va anzitutto osservato che:
- il difensore dell'attore ha svolto, sia in sede stragiudiziale, sia nell'ambito del procedimento di negoziazione assistita avviato prima del presente giudizio, un'attività dotata di autonoma rilevanza rispetto alla successiva fase giudiziale;
- ciò risulta dalla corrispondenza intercorsa, per diversi anni, con la convenuta CP_2 CP_2
, oggi (cfr. all. 25-26-27-28
[...] Controparte_3 all'atto di citazione), nonché dall'invito ad esperire la negoziazione assistita (cfr. all. 29 all'atto di citazione);
Pag. 22 di 25 - del resto, per come si dirà di seguito, la convenuta , oggi Controparte_2 [...] ha corrisposto consistenti acconti in favore Controparte_3 dell'attore, il che induce a ritenere che sia stata prestata un'attività di assistenza legale “ante causam” articolata e dotata di autonoma rilevanza, sfociata poi in significativi pagamenti.
Dunque, tenuto conto dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e degli acconti corrisposti dalla convenuta , oggi Controparte_2 Controparte_3
, nonché dell'attività documentata svolta sia in sede stragiudiziale sia in sede di negoziazione
[...] assistita, risulta congruo il compenso (indicato nelle fatture prodotte quale all. 23 all'atto di citazione) di euro 11.603,44, oltre accessori, per complessivi euro 16.026,80.
In sintesi, spetta all'attore, a titolo di danno patrimoniale emergente, in relazione alle spese sostenute per il sinistro per cui è causa, la somma di euro 22.889,68 (euro 4.732,88 + euro 1.500,00
+ euro 630,00 + euro 16.026,80), da porre a carico dei convenuti per il 70% (dato il concorso di colpa dell'attore del 30%), e dunque in misura pari a euro 16.022,78 (da rivalutare alla data attuale).
Ne segue che, già detratte le somme riconosciute dall' , residuano in capo all'attore un credito CP_4 di euro 296.392,05 (in valori monetari attuali) a titolo di danno non patrimoniale, un credito di euro 74.977,39 (in valori monetari attuali) a titolo di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica e un credito di euro 16.022,78 (da rivalutare alla data attuale) a titolo di danno patrimoniale (emergente).
Ciò chiarito, deve a questo punto tenersi conto degli acconti versati all'attore dalla convenuta
, oggi Controparte_2 Controparte_3 prima dell'avvio del presente giudizio.
Ed infatti, la convenuta , oggi Controparte_2 Controparte_3
ha documentato (attraverso l'all. 4 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1
[...]
c.p.c.) di aver versato all'attore acconti per il complessivo importo di euro 271.650,49, di cui:
- euro 10.000,00 versati in data 14/10/2010;
- euro 10.000,00 versati in data 27/6/2011;
- euro 20.000,00 versati in data 29/1/2013;
- euro 110.000,00 versati in data 11/4/2014;
- euro 20.000,00 versati in data 13/12/2016;
- euro 101.650,49 versati in data 29/5/2020.
Orbene, i predetti importi devono essere rivalutati dal giorno dei relativi esborsi e perciò alla data attuale sono pari rispettivamente a euro 12.940,00, a euro 12.660,00, a euro 24.360,00, a euro 133.100,00, a euro 24.180,00 e a euro 120.557,48, e cioè a complessivi euro 327.797,48.
Ne segue che i residui importi (in valori monetari attuali) spettanti all'attore a titolo di danno non patrimoniale (euro 296.392,05) e di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica (euro 74.977,39), per complessivi euro 371.369,44, risultano superiori agli acconti versati all'attore, prima dell'avvio del presente giudizio, dalla convenuta , oggi Controparte_2
e rivalutati alla data attuale, per Controparte_3 un importo complessivo pari a euro 327.797,48, essendovi una differenza spettante all'attore pari a
Pag. 23 di 25 euro 43.571,96.
In aggiunta alla somma appena indicata (euro 43.571,96), devono essere riconosciuti all'attore gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento di Cass. Sez. Un. 1712/1995, decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Recependo i principi di cui alla predetta sentenza, risulta congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi al tasso legale di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c., calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (28/5/2009) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici ISTAT dal 28/5/2009 fino alla data della presente sentenza.
Del resto, all'udienza di precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281sexies c.p.c. del 25/11/2025 l'attore ha dichiarato di rinunciare alla richiesta di riconoscimento degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.
All'attore spetta altresì la somma di euro 16.022,78 a titolo di danno patrimoniale (emergente), oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT dai singoli esborsi alla data della presente sentenza e oltre interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, i convenuti (nelle rispettive qualità) devono essere condannati al pagamento in favore dell'attore delle seguenti somme:
- euro 43.571,96 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, oltre accessori come sopra;
- euro 16.022,78 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre accessori come sopra.
Quanto alle spese processuali, deve ricordarsi che, per come affermato da Cass. Sez. Un. 32061/2022, “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”.
Dunque, in base alla giurisprudenza citata, dovendo escludersi una reciproca soccombenza in relazione all'accoglimento in misura ridotta delle domande proposte dall'attore e non sussistendo gli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., le spese processuali dell'attore devono essere poste a carico dei convenuti, con distrazione in favore del difensore dell'attore, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c. (cfr. foglio di precisazione delle conclusioni del 28/2/2025, p. 1).
In base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), devono essere definitivamente poste a carico
Pag. 24 di 25 dei convenuti anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio (come già liquidate in atti).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 42169/2020 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) condanna e la , oggi CP_1 Controparte_2 [...]
al pagamento in favore di delle seguenti Controparte_3 Parte_1 somme:
- euro 43.571,96 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, oltre accessori come sopra;
- euro 16.022,78 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre accessori come sopra;
2) condanna e la , oggi CP_1 Controparte_2 [...]
al pagamento, in favore del difensore distrattario (avv. Controparte_3
EN Intagliata) di , delle spese processuali, che liquida in euro 1.746,95 per Parte_1 spese vive e in euro 11.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge;
3) pone definitivamente a carico di e della , oggi CP_1 Controparte_2 [...]
le spese della consulenza tecnica Controparte_3
d'ufficio, come già liquidate in atti.
Così deciso in Milano, 20 dicembre 2025.
Il giudice
Dott. Carlo Di Cataldo
Pag. 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 42169/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DOMENICO Parte_1 C.F._1
INTAGLIATA, elettivamente domiciliato nel suo studio in Reggio Emilia, via A. Pansa n. 55/i;
ATTORE contro
(C.F. ); CP_1 C.F._2
, oggi Controparte_2 [...]
(C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. RICCARDO CREVANI, elettivamente domiciliata nel suo studio in Pavia, piazza della Vittoria n. 2;
CONVENUTI
Oggetto
Lesione personale.
Conclusioni delle parti
(come da foglio di precisazione delle conclusioni del 28/2/2025, con rinuncia alla Parte_1 richiesta di interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. e con conseguente richiesta degli interessi al tasso legale e della rivalutazione)
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rejetta
IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di in qualità di proprietaria e CP_1 conducente dell'autovettura Citroen C3, tg. CD106LW, nella causazione del sinistro per cui è causa, e conseguentemente
- dichiarare tenuti e condannare e (oggi CP_1 Controparte_2 Controparte_3
) , in qualità di impresa assicuratrice l'RCA del
[...] Controparte_3
Pag. 1 di 25 suddetto veicolo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in solido tra loro in favore dell'attore, già al netto degli acconti corrisposti da in fase stragiudiziale e delle CP_2 somme indennizzate e che indennizzerà sotto forma di rendita vitalizia, della somma di Euro CP_4
1.489.322,48 a titolo di risarcimento di tutti i danni alla persona, patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri, conseguenti al sinistro de quo, o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e/o di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito;
-dichiarare tenuti e condannare i convenuti in solido tra loro a risarcire all'attore il danno da ritardo, calcolando gli interessi sulle somme rivalutate dal dì dell'illecito al saldo effettivo, ed in particolare gli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dal dì dell'illecito fino all'instaurarsi del giudizio e gli interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. previsti per i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali (D. Lgs. 231/2002 e succ. mod.) decorrenti dalla proposizione della domanda giudiziale.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre rimb. spese forf., IVA e CPA, in favore del procuratore antistatario che dichiara di non avere riscosso gli onorari di causa e di avere anticipato le spese di giustizia.
Con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Con espressa richiesta di trasmissione, contestualmente al deposito in cancelleria, di copia della sentenza all'IVASS per gli accertamenti del caso nell'ipotesi in cui la somma offerta nella fase stragiudiziale dovesse risultare inferiore alla metà di quella liquidata come disposto dal comma 10 dell'art. 148 del Codice delle Assicurazioni.
IN VIA ISTRUTTORIA
L'odierna difesa, solo per scrupolo difensivo, insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori indicati nella memoria ex art. 183/VI c. cpc n. 2 datata 17.6.2021, riproponendo i capitoli di prova con la medesima numerazione.
Sull'an debeatur, si chiede ammettere prova per testi sui seguenti capitoli di prova, espunti eventuali giudizi e/o valutazioni:
6) “Vero che in data 28.5.2009, alle ore 11,45 circa, nel comune di Alba, la sig.ra , CP_1 alla guida della propria autovettura Citroen C3, targata CD106LW, ripartendo da una fermata temporanea sulla corsia di scorrimento di Corso Europa (semicarreggiata nord-direzione periferia), all'altezza del civico 140, si immetteva nel flusso della circolazione intraprendendo manovra di inversione ad “U” al fine di inserirsi nel varco esistente dell'isola spartitraffico centrale e portarsi sulla semicarreggiata sud riservata ai veicoli provenienti dall'opposto senso di marcia diretti verso il centro città?”;
7) “Vero che mettendo in atto la suddetta manovra di inversione ad “U” la Sig.ra occupava CP_1 trasversalmente con il proprio autoveicolo le due corsie (di destra e di sinistra) della semicarreggiata nord di Corso Europa sbarrando la strada al motociclo Aprilia SR 125, targato BC44207, condotto dal sig. , il quale, sopraggiungendo in quel frangente sulla corsia di sinistra con Parte_1 direzione periferia, trovandosi improvvisamente l'autovettura davanti a sé, si spostava ancora più a sinistra verso il suddetto varco al fine di evitare l'imminente impatto?”;
Pag. 2 di 25 8) “Vero che, nonostante la manovra messa in atto dal motociclista, l'autovettura, già in assetto angolato (dell'ordine di 45° almeno), con la parte angolare anteriore sinistra, urtava la fiancata posteriore destra del motociclo in transito spingendolo in normale assetto di marcia contro il cordolo dell'isola spartitraffico centrale (dove andava a sbattere con la ruota anteriore) e provocando successivamente lo scivolamento del mezzo sull'asfalto sul fianco destro e il disarcionamento del motociclista?”;
9) “Vero che esaminando i rilievi fotografici allegati al rapporto di incidente (V. Doc. 1 atto di citazione) è possibile riscontrare la presenza di un frammento della carenatura posteriore destra dello scooter incastrato nella parte frontale del curvante paraurti anteriore dell'autovettura condotta dalla , come meglio si evince dalla figura n. 18 della consulenza tecnica del p.a. CP_1 CP_5
(V. all. 2 atto di citazione) che Le si rammostra?”;
10) “Vero che la collisione tra i due mezzi si verificava all'altezza del varco esistente dello spartitraffico centrale (tra la semicarreggiata nord e la semicarreggiata sud di Corso Europa) e che l'autovettura veniva rinvenuta, nella posizione post-urto (stato di quiete), sulla semicarreggiata opposta (sud-direzione centro città) a completamento della manovra di inversione ad “U” posta in essere dall'automobilista?”;
11) “Vero gli agenti della Polizia Municipale del Comune di Alba, intervenuti per i rilievi di rito, a seguito della ricostruzione della dinamica del sinistro, provvedevano a sanzionare esclusivamente la Sig.ra per violazione dell'art. 154 commi 1 e 8 del CdS senza nulla contestare al CP_1 motociclista?”;
12) “Vero che la carreggiata di Corso Europa nel tratto di strada in cui si verificava il sinistro per cui è causa, all'epoca dell'evento, era costituita da due semicarreggiate (nord e sud) divise da spartitraffico, ciascuna delle quali costituita per ogni senso di marcia da due corsie, percorribili per file parallele?”;
13) “Vero che la semicarreggiata nord di Corso Europa percorsa dall'attore, all'epoca dell'evento, era costituita da due corsie a senso unico di marcia oltre alla corsia di scorrimento sulla destra?”;
14) “Vero che, dai calcoli sviluppati (sulla base dei rilievi metrici effettuati dalle autorità intervenute), è emerso che la distanza di lancio del corpo del motociclista risulta essere di circa 15 metri e che la velocità del motociclo all'impatto fosse di circa 40 Km/h?”.
Sui capitoli di prova da n. 6 a n. 13 si indicano a testi gli agenti accertatori e Testimone_1 Tes_2 della Polizia Municipale di Alba.
[...]
Sui capitoli di prova da n. 6 a n. 14 si indica a teste il perito assicurativo con Studio in CP_5
Reggio Emilia, Via Spani n. 20.
In ordine al quantum debeatur si chiede ammettere prova per testi sui seguenti capitoli di prova, espunti eventuali giudizi e/o valutazioni:
15) “Vero che il Sig. , a seguito ed in conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro Parte_1 stradale del 28.5.2009, ha iniziato ad essere sofferente, ad avere paura (anche di subire l'amputazione dell'arto inferiore), disistima di sé, vergogna del proprio aspetto fisico, vivendo spesso in uno stato di tristezza e sconforto per l'impossibilità di compiere alcune attività del vivere quotidiano a cui era dedito prima del sinistro?”;
Pag. 3 di 25 16) “Vero che il Sig. all'epoca del sinistro per cui è causa aveva l'hobby del Parte_1 bricolage/fai da te e svolgeva per passione in maniera costante, almeno 2-3 volte alla settimana, lavori manuali con il ferro, con il legno o altro materiale, utilizzando vari attrezzi, utensili, macchinari e apposito banco di lavoro all'interno del garage di casa, come da foto che Le si rammostrano (all. n.30 atto di citazione)?”;
17) “Vero che il Sig. , dopo le lesioni riportate nel sinistro de quo, ha smesso di Parte_1 svolgere i suddetti lavori e ha manifestato totale disinteresse per l'hobby del bricolage/fai da te, lasciando inutilizzati ed abbandonati nel proprio garage di casa tutti gli attrezzi, gli utensili e i macchinari?”;
19) “Vero che il Sig. dopo il sinistro per cui è causa ha smesso di andare in spiaggia Parte_1
o al mare e di utilizzare il motociclo?”; Pt_ 21) “Vero che dopo il sinistro per cui è causa ed il Suo compagno dormite in Parte_1 letti separati?”
Sui suddetti capitoli di prova n. 15, 16, 17 e 19 si indicano a testi i sigg. , Testimone_3 residente in [...], e residente in Testimone_4
Castiadas (SU), via Camisa n. 40.
Sui suddetti capitoli di prova n. 15, 16, 17, 19 e 21, si indica a teste , residente in Testimone_5
Vezza D'Alba (CN), via Della Rocca n.2”.
, oggi Controparte_2 Controparte_3
(come da foglio di precisazione delle conclusioni del 4/3/2025)
“Contrariis reiectis.
Previe le declaratorie del caso.
Contestato tutto quanto ex adverso dedotto, domandato e prodotto in quanto infondato e non provato sia in fatto che in diritto sia in punto an che in punto quantum, sicché nulla può essere dato per pacifico, ammesso, riconosciuto e non contestato, neppure implicitamente.
Dichiarare che ha offerto e pagato in favore dell'attore la complessiva Controparte_2 somma di € 271.650,49 e dichiarare che tale somma, unitamente alle somme versate e riconosciute da e oggetto di eccezione di compensatio lucri cum damno, è satisfattiva di ogni avversaria CP_4 pretesa e, pertanto, rigettare ogni ulteriore pretesa.
Nel merito: rigettare la domanda avversaria perché infondata e non provata in fatto e in diritto, in punto an e in punto quantum, e comunque per i motivi indicati.
Accertare il concorso del fatto colposo del sig. nella causazione del sinistro stradale Parte_1 del 28.05.2009 e dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti e, comunque, dichiarare che le somme già versate da , unitamente alle somme versate e riconosciute da e oggetto di CP_2 CP_4 eccezione di compensatio lucri cum damno, sono satisfattive di ogni avversaria pretesa, rigettando quindi ogni ulteriore pretesa avversaria.
In mero subordine e fatto salvo il diritto di impugnazione, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande avversarie (salvo gravame): accertare comunque il concorso del fatto colposo del sig. nella causazione del sinistro stradale del 28.05.2009 e dei Parte_1
Pag. 4 di 25 danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti e per l'effetto diminuire il risarcimento eventualmente dovuto in favore dell'attore secondo la gravità della colpa dello stesso sig. e Pt_1
l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, escludendolo per i danni che Parte_1 avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, limitando e contenendo di conseguenza il risarcimento eventualmente dovuto (nei limiti del giusto, dovuto e provato) dalle convenute in favore dell'attore.
Assolvere in ogni caso da ogni avversaria domanda e pretesa ed emettere in ogni caso ogni CP_2 più utile pronuncia per l'esclusione di ogni obbligazione a carico di . CP_2
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva di legge.
In via istruttoria, senza alcuna inversione dell'onere probatorio, previa modifica sul punto dell'ordinanza del 3 giugno 2024, si chiede che la causa venga rimessa in istruttoria e venga disposta c.t.u. cinematico-dinamica per ricostruire l'incidente e la relativa dinamica ed accertare la condotta di guida tenuta dai due conducenti e determinare, in particolare, quanto alla sig.ra , la CP_1 manovra di immissione dalla stessa posta in essere e la velocità con cui fu eseguita e, quanto al sig.
, la velocità del motociclo condotto dal sig. , la manovra evasiva posta in Parte_1 Pt_1 essere da quest'ultimo e l'evitabilità dell'impatto (o comunque la diversa vis dello stesso) qualora il sig. avesse tenuto una velocità conforme a quella prescritta dalle norme di legge (in primis il Pt_1
Codice della Strada) e dalla comune diligenza e prudenza e una condotta di guida, anche in relazione alla manovra evasiva, rispettosa delle prescrizioni di legge (in primis quelle del Codice della Strada) e della comune diligenza e prudenza.
Non si accetta il contraddittorio su fatti tardivamente allegati e su domande, eccezioni, istanze e conclusioni nuove o illegittimamente modificate.
Si richiamano tutte le istanze, richieste, eccezioni e conclusioni proposte e sollevate in corso di causa, nessuna esclusa, che non possono in nessun caso intendersi abbandonate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio e Parte_1 CP_1 la , esponendo: Controparte_6
- che in data 28/5/2009, alle ore 11.45 circa, ad Alba, alla guida del proprio motociclo Aprilia SR 125, stava percorrendo, sulla corsia di sinistra, corso Europa quando, all'altezza del civico 140, veniva urtato dall'autovettura Citroen C3 di proprietà e condotta da;
CP_1
- che , proveniente da una fermata temporanea sulla corsia di destra, senza alcun tipo CP_1 di segnalazione, si immetteva nel flusso della circolazione e, anziché proseguire dritto (unica manovra consentita), occupava trasversalmente le due corsie, intraprendendo manovra di inversione a U al fine di inserirsi nel varco dell'isola spartitraffico centrale e di portarsi sulla semicarreggiata opposta;
- che creava pericolo e intralcio a , il quale, per evitare l'impatto, CP_1 Parte_1 mettendo in atto una manovra di emergenza, si spostava a sinistra accostando all'isola spartitraffico centrale;
- che, nonostante tale manovra di emergenza, l'autovettura, con la parte angolare anteriore sinistra, urtava la fiancata posteriore destra del motociclo in transito, spingendolo contro il cordolo dell'isola
Pag. 5 di 25 spartitraffico e provocando lo scivolamento del mezzo sull'asfalto e il disarcionamento di Parte_1
;
[...]
- che gli agenti della Polizia Municipale sanzionavano esclusivamente per CP_1 violazione dell'art. 154, commi 1-8, d.lgs. 285/1992;
- che la responsabilità del sinistro era attribuibile esclusivamente alla condotta colposa di CP_1
, considerato che manteneva una velocità rispettosa del limite e commisurata
[...] Parte_1 alle condizioni ambientali e metteva in atto una manovra di emergenza;
- che, a seguito del sinistro, riportava lesioni personali e veniva ricoverato presso Parte_1
l'Ospedale di Torino per “frattura esposta (GIIIB) terzo medio-prossimale biossea gamba (AO42C3) con frattura emipiatto laterale (AO41B1) a sinistra e scuoiamento posteriore”;
- che il successivo travagliato iter clinico, durato dieci anni, era determinato da ripetuti ricoveri ospedalieri per interventi chirurgici, rimodulazione della terapia farmacologica e controlli clinico- strumentali;
- di avere diritto al risarcimento del danno non patrimoniale (biologico e morale) con personalizzazione, del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa, del danno patrimoniale per perdita di guadagno durante l'invalidità temporanea, nonché al rimborso delle spese sostenute (spese mediche, spese per consulenze psichiatrica e medico-legale, spese per pernottamento a RI, spese per conseguimento della patente di guida, spese per relazione tecnica e spese per compensi ai legali per l'attività svolta in sede stragiudiziale);
- che dall'importo totale risarcibile, pari a euro 1.636.429,98 (al netto del valore capitale della rendita corrisposta dall' ), dovevano essere decurtati gli acconti corrisposti dalla CP_4 [...]
per complessivi euro 271.650,49, con Controparte_6 conseguente credito residuo pari a euro 1.364.779,49, oltre interessi e rivalutazione.
Pertanto, chiedeva di condannare e la Parte_1 CP_1 CP_2 [...]
al pagamento della somma di euro 1.364.779,49, oltre interessi Controparte_6
e rivalutazione.
Con comparsa di risposta depositata in data 31/3/2021 si costituiva in giudizio la
[...]
, la quale esponeva: Controparte_6
- che sussisteva la corresponsabilità di , in quanto la velocità del motociclo era pari a Parte_1
60-65 km/h a fronte di un limite massimo di 50 km/h e di una velocità prudenziale minore e, inoltre, percepito il pericolo, aveva effettuato una manovra sbagliata, spostandosi sulla Parte_1 sinistra anziché rallentare e frenare intensamente;
- che, alla luce della corresponsabilità di e dei pagamenti già effettuati dalla Parte_1 [...]
e dall' , ogni ulteriore pretesa era Controparte_6 CP_4 infondata;
- che, inoltre, il danno non patrimoniale non era adeguatamente provato, neppure sotto il profilo della personalizzazione;
- che anche il danno patrimoniale e le spese sostenute non erano adeguatamente provate.
Pertanto, la chiedeva: Controparte_6
Pag. 6 di 25 - di rigettare la domanda attorea;
- in subordine, di accertare il concorso colposo di e di diminuire il risarcimento Parte_1 eventualmente dovuto secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze, escludendolo per i danni evitabili usando l'ordinaria diligenza.
Con ordinanza del 20/4/2021 veniva dichiarata la contumacia di . CP_1
Con ordinanza del 7/3/2022 veniva disposti interrogatorio formale, prova testimoniale e ordine di esibizione.
Con ordinanza del 31/10/2022 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
All'esito dell'istruttoria, con ordinanza del 3/6/2024 veniva formulata proposta conciliativa.
Con ordinanza del 12/3/2025, preso atto della mancata accettazione della proposta conciliativa, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281sexies c.p.c.
All'udienza del 25/11/2025 le parti si riportavano agli atti e alle conclusioni già formulate e la causa veniva posta in decisione.
***
La domanda proposta dall'attore nei confronti dei convenuti Parte_1 CP_1
(proprietaria e conducente del veicolo antagonista) e , oggi Controparte_2 [...]
(assicurazione del veicolo antagonista) è Controparte_3 parzialmente fondata, per le seguenti ragioni.
Quanto al profilo della responsabilità, il fatto storico, la dinamica e l'eziologia del sinistro per cui è causa si evincono dalla relazione di incidente stradale redatta dalla Polizia Municipale di Alba (all. 1 all'atto di citazione), nonché dall'istruttoria orale espletata.
Ed invero, nella relazione di incidente stradale gli agenti della Polizia Municipale intervenuti sui luoghi hanno ricostruito (sulla base dei rilievi compiuti, dei danni rilevati ai veicoli e delle dichiarazioni assunte dai soggetti coinvolti) la seguente dinamica del sinistro (cfr. p. 5):
- “la sig.ra alla guida del veicolo (B) Citroen C3 targato CD106LW, sola a bordo, CP_1 proveniente da C.so Europa 138 impegnava le due corsie tentando la manovra di inversione di marcia in direzione centro città entrando in collisione con il motoveicolo (A) Aprilia targato BC44207 condotto da solo a bordo che percorreva C.so Europa direzione periferia Parte_1 mantenendo la posizione sinistra sulla carreggiata”;
- “l'urto, interessava la parte anteriore e ant. sinistra del veicolo (B) (foto 2-2a) e la parte anteriore e destra del veicolo (A) (foto 3/3e) e si concretizzava all'altezza del varco tra le due corsie separate, all'altezza dell'incrocio con via M. Stoppa”;
- “a seguito della collisione il motoveicolo (A) andava ad urtare con la ruota anteriore il cordolo in cemento di separazione di corsia (foto 4), mentre il conducente dopo aver urtato il palo di sostegno del cartello indicante passaggio obbligatorio a destra (foto 5), veniva proiettato a m 30 dal luogo dell'impatto”.
Ed in particolare, dai rilievi allegati alla relazione della Polizia Municipale di Alba (cfr. p. 4) si evince che l'autovettura della convenuta si è spostata trasversalmente dalla corsia di CP_1
Pag. 7 di 25 destra alla corsia di sinistra avvicinandosi allo spartitraffico posto a metà della carreggiata, mentre il motoveicolo dell'attore (che si trovava nella corsia di sinistra) si è spostato ulteriormente verso sinistra, pure avvicinandosi allo spartitraffico, con conseguente scontro fra i due veicoli.
Del resto, in sede di interrogatorio formale, all'udienza del 20/10/2022 la convenuta CP_1 ha dichiarato: “in corso Europa scaricai mia sorella a casa sua al numero 132 e poi mi riavviai con l'auto e percorsi un tratto sempre in direzione periferia dopo di che azionai la freccia a sinistra per poter fare inversione di marcia nel posto ove tutti la facevano, mentre adesso c'è una rotonda e dirigermi così verso il centro. Confermo che all'epoca vi era un varco nell'isola spartitraffico che, come ho già detto, ora è stato sostituito da una rotonda”.
Ciò premesso, tenuto conto della relazione sull'incidente stradale redatta dalla Polizia Municipale di Alba e dei relativi rilievi, nonché delle dichiarazioni rese dalla convenuta in sede di CP_1 interrogatorio formale, il sinistro per cui è causa può essere verosimilmente ricostruito nel modo seguente:
- la convenuta , alla guida dell'autovettura Citroen C3, dopo essersi fermata nella CP_1 corsia di destra, si reimmetteva in Corso Europa e si spostava trasversalmente verso la corsia di sinistra per effettuare inversione di marcia e passare nella semicarreggiata opposta;
- nell'eseguire tale manovra, l'autovettura della convenuta si scontrava con il CP_1 motoveicolo Aprilia condotto dall'attore che, trovandosi già nella corsia di sinistra, tentava una manovra di emergenza spostandosi ulteriormente a sinistra e accostandosi all'isola spartitraffico centrale;
- tuttavia, nonostante tale manovra di emergenza, si verificava lo scontro fra i due veicoli e, in particolare, fra la parte anteriore-sinistra dell'autovettura e la parte anteriore-destra del motoveicolo.
Alla luce di quanto sopra, può anzitutto ritenersi che la convenuta abbia violato (per CP_1 come accertato anche dagli agenti della Polizia Municipale di Alba, che hanno formulato la relativa contestazione) l'art. 154, comma 1, d.lgs. 285/1992, in base al quale “i conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione”.
Ed infatti, la convenuta , omettendo di adottare la massima prudenza e diligenza, si è CP_1 spostata dalla corsia destra (ove si trovava) verso la corsia sinistra, al fine di fare inversione di marcia, senza accertarsi che tale manovra non costituisse pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada e omettendo di concedere la precedenza ai veicoli in transito e, in particolare, al motoveicolo dell'attore.
Del resto, per come affermato da Cass. 14791/2024, “il conducente che intenda eseguire una svolta a sinistra deve astenersi dall'iniziarla, se non abbia una chiara visione della strada retrostante, e non possa accertarsi se la manovra possa essere eseguita senza pericolo o intralcio”.
D'altro canto, può ritenersi che l'attore abbia violato l'art. 141, commi 1-2, d.lgs. 285/1992, in base al quale:
Pag. 8 di 25 - “è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”;
- “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.
Sul punto, deve rilevarsi che:
- in base alla relazione sull'incidente stradale redatta dalla Polizia Municipale di Alba (che ha efficacia probatoria fidefacente fino a querela di falso in relazione agli accertamenti compiuti “in loco”), al momento del sinistro (verificatosi in data 28/5/2009 alle ore 11.45 circa) vi era luce diurna, l'entità del traffico era normale, la visibilità era buona e le condizioni meteorologiche erano serene;
- come si è detto, lo scontro è avvenuto fra la parte anteriore-sinistra dell'autovettura della convenuta e la parte anteriore-destra del motoveicolo dell'attore; CP_1
- per come si evince anche dai rilievi allegati alla relazione sull'incidente stradale redatta dalla Polizia Municipale di Alba, al momento dell'impatto l'autovettura della convenuta CP_1 si era già in buona parte immessa nella corsia di sinistra e, quindi, aveva avviato, da un apprezzabile lasso di tempo, la manovra di spostamento dalla corsia di destra;
- ciò significa che, anche in virtù della luce diurna e delle condizioni meteorologiche serene, l'autovettura della convenuta era avvistabile dai mezzi che, come quello dell'attore, percorrevano la strada, in assenza di ostacoli che potessero impedire o ridurre la visibilità.
La predette circostanze depongono nel senso che l'attore non stesse mantenendo, al momento del sinistro, una velocità commisurata allo stato dei luoghi e che, pertanto, non si sia avveduto (se non nel momento in cui ha tentato una manovra di emergenza, spostandosi ulteriormente verso sinistra) dell'autovettura della convenuta che, pur non rispettando l'obbligo di dare CP_1 precedenza, aveva avviato la manovra di spostamento.
Può quindi presumersi che se l'attore avesse adottato una maggiore prudenza e diligenza nel condurre il proprio motoveicolo, avrebbe potuto avvistare l'autovettura della convenuta CP_1
e avrebbe potuto adottare per tempo le più opportune e adeguate cautele a tutela della propria
[...] incolumità, e cioè rallentare la marcia fino anche al punto di arrestare il mezzo se necessario (piuttosto che spostarsi ulteriormente verso sinistra, il che ha determinato poi l'urto contro il cordolo dello spartitraffico posto al centro della carreggiata).
Deve perciò ritenersi sussistente, sulla scorta del complessivo compendio probatorio, una responsabilità concorsuale dell'attore e della convenuta , con attribuzione della CP_1 responsabilità del sinistro in percentuali diverse, e precisamente nella misura del 30% a carico dell'attore e del 70% a carico della convenuta , data la ben maggiore gravità e CP_1 incisività della condotta tenuta da quest'ultima.
Ed infatti, risulta maggiormente imprudente (e maggiormente pericolosa per la circolazione e per gli altri utenti della strada) la condotta del conducente che (in violazione dell'art. 154, comma 1, d.lgs.
Pag. 9 di 25 285/1992) non si assicuri di poter effettuare la manovra di cambiamento di corsia e/o di inversione del senso di marcia senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada e, in particolare, non dia precedenza agli stessi, rispetto alla condotta del conducente che (in violazione dell'art. 145, commi 1-2, d.lgs. 285/1992) si limiti a non regolare la velocità in modo da procedere in sicurezza e da poter effettuare l'arresto tempestivo del veicolo dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
Così accertata la responsabilità concorrente dell'attore e della convenuta nella CP_1 misura, rispettivamente, del 30% e del 70%, occorre a questo punto individuare e determinare i danni risarcibili.
A tal fine, quanto ai danni non patrimoniali dedotti dall'attore, occorre premettere che (come precisato da Cass. 7513/2018):
- nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici;
- in sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova;
- in presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale);
- in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'“id quod plerumque accidit” (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento;
- in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).
Nel caso di specie, è stato accertato mediante consulenza tecnica d'ufficio medico-legale il danno biologico subito dall'attore in relazione al sinistro per cui è causa, consistito in “complesso traumatismo di gamba sinistra consistente in frattura esposta biossea (GIIIB) pluriframmentaria terzo-medio prossimale di gamba (AO42C3) con frattura emipiatto laterale (AO41B1), scuoiamento tegumentario posteriore, perdita di sostanza ossea e tessuti molli (meglio descrivibile sinteticamente come: subamputazione 1/3 medio prossimale gamba sin), pluritrattata chirurgicamente nel tentativo
Pag. 10 di 25 di conservare l'arto senza dover effettuare una sua amputazione definitiva”, nonché in un “rebound psichico consistente in un disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso di tipo lieve” (cfr. relazione del 13/11/2023, p. 31).
Inoltre, i consulenti tecnici d'ufficio, dott.ssa e dott. hanno Persona_1 Persona_2 riconosciuto all'attore (cfr. relazione del 13/11/2023, pp. 32 e 38):
- un periodo di inabilità temporanea assoluta pari a 5 mesi, cioè a 150 giorni;
- un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% pari a 7 anni e 5 mesi, cioè a 2.705 giorni;
- un periodo di inabilità temporanea parziale al 60% pari a 1 anno e 7 mesi, cioè a 575 giorni;
- un danno biologico permanente quantificabile nella percentuale del 55%.
Le conclusioni alle quali sono pervenuti i consulenti tecnici d'ufficio (non contestate dalle parti, che non hanno formulato osservazioni) risultano condivisibili, in quanto fondate su esatti rilievi tecnici ed espresse con motivazione esaustiva e priva di vizi logico-formali.
Ciò premesso, la somma risarcibile a titolo di danno biologico (per come accertato dai consulenti tecnici d'ufficio) va determinata sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo giudice, “la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto” (Cass. 12408/2011; nello stesso senso, fra tante, cfr. Cass. 15737/2018, 27562/2017, 17678/2016 e 6816/2015).
Ne segue che, non essendo applicabile al caso di specie l'art. 139 d.lgs. 209/2005 (applicabile solo a lesioni di lieve entità conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché in tema di “danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria” ex art. 7, comma 4, l. 24/2017), la liquidazione del danno va effettuata secondo le tabelle del Tribunale di Milano.
Dall'applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano nella loro ultima versione, pubblicata nel 2024, tenuto conto dell'età dell'attore (43 anni) al momento della stabilizzazione dei postumi (cfr. Cass. 7126/2021 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo), consegue che:
- il danno biologico temporaneo assoluto (150 giorni) ammonta a euro 17.250,00;
- il danno biologico temporaneo relativo (2.705 giorni al 75%) ammonta a euro 233.306,25;
- il danno biologico temporaneo relativo (575 giorni al 60%) ammonta a euro 39.675,00;
- il danno biologico permanente (55%) ammonta a euro 345.029,06.
Pertanto, il danno biologico complessivamente subito dall'attore è pari, in valori monetari attuali, a euro 635.260,31 (euro 17.250,00 + euro 233.306,25 + euro 39.675,00 + euro 345.029,06).
Va inoltre attribuita all'attore un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno morale, per le
Pag. 11 di 25 sofferenze e i patimenti subiti in conseguenza dell'entità delle lesioni riportate.
In base a quanto affermato da Cass. 25164/2020 (secondo la quale, in caso di positivo accertamento del danno morale, il quantum risarcitorio può essere determinato applicando le tabelle del Tribunale di Milano), il danno morale può essere riconosciuto nella misura del 50% del danno biologico permanente (quale incremento per sofferenza soggettiva previsto dalle tabelle del Tribunale di Milano per il caso in cui il danno permanente sia pari al 55%), e dunque può essere quantificato in euro 172.514,53, sempre in valori monetari attuali.
Del resto, una sofferenza di tale elevata entità può ritenersi nella specie presuntivamente provata in ragione della tipologia ed entità delle lesioni riportate, dalle quali è derivato un danno biologico permanente quantificabile nella significativa percentuale del 55%, nonché delle modalità di accadimento del sinistro e, soprattutto, del fatto che per come evidenziato nella relazione dei consulenti tecnici d'ufficio del 13/11/2023:
- la gravità delle lesioni riportate dall'attore “ha determinato numerose complicazioni … e reso necessari numerosi interventi chirurgici, sostituzione di diversi tipi di fissatori, trattamenti clinici e fisioterapici protratti negli anni” (cfr. p. 31);
- “il grado di sofferenza fisica nella fase della menomazione temporanea può essere identificato di grado elevatissimo, in ragione del tipo di frattura riportata, dei multipli interventi chirurgici subiti (ventitrè in toto) con ospedalizzazione protratta e lungo periodo di convalescenza al domicilio” (cfr. p. 33);
- attualmente, “si ritiene che il grado di sofferenza fisica sia valutabile come elevata” e che “il grado di sofferenza menomazione-correlata sia valutabile complessivamente come medio-elevata” (cfr. p. 39).
Quanto alla chiesta personalizzazione, va ricordato che (per come affermato, da ultimo, da Cass. 29135/2025):
- “in presenza di una lesione della salute, potranno aversi le "conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi", ovvero, "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità" e "conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 27 marzo 2018, n. 7513, Rv. 648303-01)”;
- “se tutte tali conseguenze, indifferentemente, "costituiscono un danno non patrimoniale", resta inteso che "la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità", là dove "la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto"”;
- “in questo quadro, pertanto, "la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico", attraverso la sua "personalizzazione" (cfr. sempre Cass. Sez. 3, ord. n. 7513 del 2018, cit.)”;
Pag. 12 di 25 - “ne deriva, pertanto, che l'operazione di "personalizzazione" impone "al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari" (così Cass. Sez. 3, sent. 21 settembre 2017, n. 21939, Rv. 64550301), e ciò in quanto "le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 7513 del 2018, cit.; nello stesso senso, anche Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28988, Rv. 655964- 01; Cass. Sez. 6-3, ord. 4 marzo 2021, n. 5865, Rv. 660926-01; Cass. Sez. 3, ord. 9 dicembre 2024, n. 31681, Rv. 672983-01; Cass. Sez. 3, ord. 6 marzo 2025, n. 5984, Rv. 674199-01)”.
Nel caso di specie, con l'atto di citazione l'attore ha dedotto che:
- le menomazioni subite avevano inciso negativamente, di fatto compromettendole, su specifiche attività extra-lavorative svolte prima dell'incidente (manutenzione ordinaria e straordinaria dell'abitazione, approvvigionamento della legna da ardere, hobby del “fai da te”, lavori come fabbro, giardinaggio, uso di motoveicoli per protratti tragitti);
- la vita sedentaria lo aveva portato a pesare quasi 100 kg, il che gli impediva di dormire con la compagna convivente e limitava anche le vacanze.
Orbene, secondo la relazione dei consulenti tecnici d'ufficio del 13/11/2023 (cfr. p. 38):
- “allo stato attuale, con utilizzo di tutore di gamba, non risultano documentate attività quotidiane, che di fatto a causa delle lesioni subite, possano essere considerate del tutto precluse”;
- piuttosto, “grandemente limitati … si considerano certamente: l'esecuzione di deambulazione protratta …, il prolungato mantenimento della postura seduta …, la s/vestizione e l'espletamento dell'igiene personale … ed il sollevamento/spostamento di gravi di maggiore entità”;
- “le attività sportive condizionanti carico sull'arto inferiore sinistro (es: corsa, attività di pesistica in posizione ortostatica) risultano precluse, invero nulla osta l'attività di pesistica e di lavoro funzionale della parte superiore del corpo, mantenendo la posizione seduta”;
- “attività di svago e mantenimento di rapporti sociali non risultano documentalmente compromessi”.
Dunque, se è vero che, in base alla giurisprudenza citata, mediante la personalizzazione può valorizzarsi la perdita della possibilità di continuare a svolgere una peculiare attività, va evidenziato che, alla luce delle condivisibili conclusioni dei consulenti tecnici d'ufficio, allo stato non vi sono attività totalmente precluse per l'attore, al di fuori di sport come la corsa e l'attività di pesistica in posizione ortostatica (dei quali l'attore non ha mai allegato, né tanto meno provato, lo svolgimento).
Ne segue che non deve essere riconosciuta all'attore alcuna ulteriore somma a titolo di personalizzazione del danno non patrimoniale.
Conseguentemente, il danno non patrimoniale risarcibile è pari a euro 807.774,84 (euro 635.260,31
+ euro 172.514,53) e, in ragione dell'accertato concorso di colpa dell'attore nella misura del 30%, deve essere ridotto al 70% del predetto importo, e cioè a euro 565.442,39.
Pag. 13 di 25 Occorre però tenere conto delle somme riconosciute all'attore dall' nella forma di rendita ai CP_4 sensi dell'art. 13 d.lgs. 38/2000.
Al riguardo, occorre preliminarmente chiarire che per le invalidità permanenti superiori al 16% l' eroga agli assistiti una rendita prevista dall'art. 13 d.lgs. 38/2000. CP_4
Tale rendita ristora sia il danno biologico (nella misura indicata nell'apposita “tabella indennizzo danno biologico”), sia il pregiudizio patrimoniale da perdita della capacità di lavoro che il legislatore presume esistente “iuris et de iure” in tutti i casi in cui il danno biologico eccede il 16% (cfr. art. 13, comma 2, lett. b, d.lgs. 38/2000, il quale prevede la corresponsione di una specifica
“ulteriore quota di rendita” per l'appunto a titolo di danno patrimoniale: “le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso”).
Ciò posto, quando la vittima di un illecito aquiliano abbia percepito un indennizzo da parte dell' , per calcolare il c.d. “danno biologico differenziale” è necessario: a) determinare il CP_4 grado di invalidità permanente patito dalla vittima e monetizzarlo secondo i criteri della responsabilità civile;
(b) sottrarre dall'importo sub (a) non il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' , ma solo il valore capitale della quota di rendita che ristora il danno biologico CP_4
(cfr. Cass. 13222/2015 e 27669/2017).
Più precisamente, per come chiarito da Cass. 26117/2021:
- l'indennizzo per danno biologico permanente pagato dall' alla vittima di lesioni personali va CP_4 detratto dal credito aquiliano per danno biologico permanente, vantato dalla vittima nei confronti del terzo responsabile, al netto della personalizzazione e del danno morale;
- nel caso di indennizzo sotto forma di rendita, la detrazione deve avvenire sottraendo dal credito civilistico il cumulo dei ratei già riscossi e del valore capitale della rendita ancora da erogare, al netto dell'aliquota di rendita destinata al ristoro del danno patrimoniale.
Per contro, il risarcimento del danno biologico temporaneo non può essere ridotto per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale in quanto l' non indennizza questo tipo di CP_4 pregiudizio. Ed infatti, l'indennità temporanea corrisposta dall' ai sensi dell'art. 68 D.P.R. CP_4
1124/1965 costituisce forma di ristoro di danni patrimoniali (ovvero la perdita della retribuzione durante il periodo di assenza per malattia) e non costituisce ristoro per l'invalidità temporanea intesa in termini di danno non patrimoniale.
Declinando i predetti principi al caso di specie, deve rilevarsi che, sulla scorta del principio indennitario, dall'importo del risarcimento dovuto all'attore a titolo di danno biologico permanente (euro 241.520,34, cioè il 70% di euro 345.029,06) va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' , ma solo il valore capitale della quota di rendita destinata a ristorare, in CP_4 forza dell'art. 13 d.lgs. 38/2000, il danno biologico, pari (come da certificazione caricata sul CP_4 fascicolo telematico in data 12/5/2022) a euro 121.948,75 al 10/5/2022, con esclusione, invece, della quota di rendita destinata a ristorare il danno patrimoniale (pari a euro 193.274,55 al
Pag. 14 di 25 10/5/2022).
Occorre poi tener conto degli acconti e dei ratei già riscossi al 10/5/2022, pari a euro 34.195,81. Tali acconti e ratei devono imputarsi in misura proporzionale al ristoro del danno biologico e quindi in misura pari a euro 13.229,15, pure da detrarre dall'importo del risarcimento dovuto.
Considerato che la decurtazione deve essere effettuata su valori monetari omogenei, ovvero riferiti alla stessa epoca, e che il danno biologico civilistico (relativo all'invalidità permanente) è liquidato in moneta attuale, la rendita , limitatamente alla quota di danno biologico, e i predetti acconti CP_4
e ratei versati dall' , nella misura da imputarsi al ristoro del danno biologico, devono essere CP_4 rivalutati alla data odierna.
Pertanto, l'importo di euro 121.948,75 al 10/5/2022 risulta pari, alla data della presente sentenza, a euro 133.777,78, mentre l'importo di euro 13.229,15 al 10/5/2022 risulta pari, alla data della presente sentenza, a euro 14.512,38.
Detraendo dall'importo complessivo riconosciuto a titolo di danno biologico da invalidità permanente di euro 241.520,34, liquidato in moneta attuale, le predette somme, già rese omogenee, di euro 133.777,78 e di euro 14.512,38, il residuo credito riconoscibile all'attore è pari ad euro 93.230,18 in moneta attuale per il danno non patrimoniale da invalidità permanente.
A tale importo occorre aggiungere:
- il danno biologico temporaneo assoluto (150 giorni) pari al 70% di euro 17.250,00 e cioè a euro 12.075,00;
- il danno biologico temporaneo relativo (2.705 giorni al 75%) pari al 70% di euro 233.306,25 e cioè a euro 163.314,37;
- il danno biologico temporaneo relativo (575 giorni al 60%) pari al 70% di euro 39.675,00 e cioè a euro 27.772,50.
Si perviene così all'importo di euro 296.392,05 (euro 93.230,18 + euro 12.075,00 + euro 163.314,37 + euro 27.772,50) quale importo spettante all'attore, in valori monetari attuali, e da porre a carico dei convenuti (nelle rispettive qualità) a titolo di danno non patrimoniale (già detratta la rendita , nonché gli acconti e i ratei , limitatamente alla quota di danno biologico CP_4 CP_4 permanente).
L'attore ha chiesto anche il risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica.
Sul punto, va anzitutto ricordato che per come affermato, da ultimo, da Cass. 25156/2025:
- “nei casi in cui una rilevante percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica e il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi;
la liquidazione di detto danno può avvenire appunto attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio (Cass. n. 25634/2013; sulla stessa linea, fra tante, cfr. Cass. n. 20003/2014; Cass. n. 15737/2018 …; Cass. ord. n. 19922/2023 …; Cass. ord. n. 25910/2023)”;
Pag. 15 di 25 - “per il danno da perdita di capacità lavorativa specifica, non essendo danno in re ipsa, va allegato e provato nell'an e nel quantum (sia pure, appunto, anche a mezzo di presunzioni semplici) dall'attore-danneggiato (cfr. la già citata Cass. n. 26641/2023, Cass. n. 19922/2023, Cass. n.15301/2008 e Cass. n. 3961/1999)”;
- “il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica va generalmente ricondotto nell'ambito non del danno biologico, bensì del danno patrimoniale (cfr. in particolare Cass. n. 17464/2007 e Cass. n. 1879/2011)”;
- “l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo a causa del fatto dannoso (v. Cass. n.9444/2010 e Cass. n.17397/2007)”.
Ed anche secondo Cass. 11386/2025:
- “la riduzione della capacità lavorativa specifica, diversamente dal danno alla cenestesi lavorativa, rappresenta un danno patrimoniale suscettibile di autonomo risarcimento qualora provochi una riduzione degli introiti del soggetto leso ciò postula - ed il relativo onere grava sulla parte che invoca il ristoro - la dimostrazione della concreta attività lavorativa svolta dal danneggiato anteriormente al sinistro e la contrazione (o l'annientamento) del reddito prima percepito”;
- “a dispetto del significato invalso nel linguaggio comune al lemma "capacità" (semanticamente designante una nozione di potenziale idoneità ad una attività o ad uno scopo), il pregiudizio in questione ha natura di vero e proprio danno patrimoniale da lucro cessante sicché, per essere integrato, esso richiede il verificarsi di un vulnus, concreto e tangibile, al patrimonio del danneggiato”;
- “più specificamente, qualora siffatto danno sia patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito, la sua liquidazione deve avvenire ponendo a base del calcolo non già il triplo della pensione sociale (oggi, assegno sociale), bensì il reddito effettivamente perduto dalla vittima, da provarsi in modo adeguato con i documenti attestanti il reddito pregresso (dichiarazioni dei redditi, buste paga et similia) e quello perduto”;
- “in tal senso depone, in maniera chiara ed univoca, il dettato dell'art. 137, primo comma, del D.Lgs. n. 209 del 2005, il quale così recita "nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge"”.
Infine, secondo Cass. 9002/2022:
- “in recenti orientamenti giurisprudenziali si specifica che "il danno permanente da incapacità di guadagno non può essere liquidato in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con R.D. n. 1403 del 1922, i quali, a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento
Pag. 16 di 25 dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 c.c." (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18093 del 31/08/2020), nonché che "il danno da perdita della capacità di lavoro, come ogni altro credito risarcitorio, va liquidato stabilendo la quota del reddito perduta dalla vittima in conseguenza dell'invalidità causata dall'illecito; se l'ultimo reddito noto risale ad epoca anteriore al sinistro, detta liquidazione va operata rivalutando tale importo in base al coefficiente del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati (cd. FOI) calcolato dall'Istat e relativo al tempo del sinistro" (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3545 del 13/02/2020)”;
- “tale approdo costituisce l'evoluzione naturale di quanto già statuito da questa Corte con la sentenza n. 20615/2015, secondo cui, "il giudice di merito resta libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili purché aggiornati e scientificamente corretti" che ha condotto al ripudio di criteri che non si giustificano più né dal punto di vista biologico, relativamente alla durata della vita media, né dal punto di vista economico, con riguardo al tasso di svalutazione ivi indicato per le somme future capitalizzate”;
- “l'evoluzione de qua si pone nel solco dei generali rilievi … secondo cui il danno permanente da incapacità di guadagno non può più liquidarsi utilizzando i coefficienti di capitalizzazione approvati con R.D. n. 1403 del 1922, dal momento che questi ultimi, a causa dell'aumento della durata media della vita, e della diminuzione dei saggi d'interesse, non sono idonei a garantire un corretto risarcimento equitativo del danno”;
- “sicché, per rispettare il principio di integralità del risarcimento ex art. 1223 c.c., la valutazione deve essere svolta mediante la moltiplicazione del reddito perduto "per un adeguato coefficiente di capitalizzazione", alla stregua di parametri che considerino "da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativo o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, mediante coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano" (Cass. 25 giugno 2019 n. 16913)”.
Nel caso di specie, all'epoca del sinistro l'attore lavorava come autista-operaio addetto alla movimentazione terra per la Controparte_7
L'attore ha depositato:
- CUD 2008 (redditi 2007), da cui si evince un reddito lordo annuo di euro 21.653,60, che, al netto dell'imposta di euro 5.246,47, comporta un reddito netto annuo di euro 16.407,13 (cfr. all. 17 all'atto di citazione);
- certificazione relativa alla visita medica aziendale del 19/6/2019, con esito “idoneo alla mansione specifica con limitazioni permanentemente” e, più precisamente, con le seguenti limitazioni:
“evitare attività comportanti sovraccarico biomeccanico dell'arto inferiore sinistro e in particolare dell'articolazione femoro-rotulea; nello specifico risulta necessario evitare: deambulazione protratta o stazione eretta prolungata senza la possibilità di usufruire di pause di recupero in posizione seduta;
assunzione di postura accovacciata o genuflessa;
ripetuta salita o discesa da mezzi;
esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero > a 0,5 m/s2, normalizzato ad un periodo di riferimento di 8 h;
movimentazione manuale di carichi superiori ai kg 5; guida confacente solo con Pag. 17 di 25 cambio automatico e brevi pause al bisogno;
risulta inoltre necessario evitare attività lavorativa in ambiente polveroso;
in considerazione di quanto sopra definito, si ritiene la mansione di autista, non confacente” (cfr. all. 10 all'atto di citazione);
- lettera di licenziamento della del 21/6/2019, con il seguente contenuto: “siamo Controparte_7 spiacenti di comunicarLe che, in seguito alla sua accertata inidoneità fisica a svolgere la mansione cui è assegnato ed alla oggettiva impossibilità di reperire all'interno della nostra struttura una mansione alternativa compatibile con le limitazioni condizionanti la sua attività ci vediamo costretti nostro malgrado a procedere al Suo licenziamento” (cfr. all. 16 all'atto di citazione).
Inoltre, secondo la relazione dei consulenti tecnici d'ufficio del 13/11/2023 (cfr. p. 40):
- “tenuto conto del tipo di lesione subita e del danno residuato, si ritiene che l'inabilità temporanea e i postumi permanenti abbiano del tutto precluso la possibilità di svolgere l'attività lavorativa abituale del Sig. (operaio movimentatore terra/escavatore/autista)”; Pt_1
- “persa la capacità lavorativa specifica in maniera permanente, nulla osta la possibilità di un reimpiego in attività lavorative più sedentarie, quali, a titolo d'esempio, mansioni d'ufficio e/o con videoterminali e che ad ogni modo non richiedano una prolungata stazione eretta, una protratta deambulazione ed un carico funzionale gravoso”.
Dunque, in sintesi, a seguito del sinistro per cui è causa l'attore ha subito un danno che gli impedisce di svolgere le mansioni di autista-operaio che espletava per la tanto da Controparte_7 essere stato licenziato in data 21/6/2019, subito dopo la visita medica aziendale del 19/6/2019.
È vero che, per come accertato dai consulenti tecnici d'ufficio, l'attore ha mantenuto la capacità di svolgere attività lavorative più sedentarie e, in particolare, di essere reimpiegato in mansioni d'ufficio.
Deve però notarsi che:
- nel corso delle operazioni peritali, con riguardo all'anamnesi lavorativa, l'attore ha riferito di aver conseguito la terza media, di aver poi seguito un corso professionale di meccanico e di aver effettuato, dal 1995 al 1997, lavori saltuari/stagionali presso pescherie e supermercati e, dal 1997 sino all'infortunio, mansioni di autista (cfr. relazione dei consulenti tecnici d'ufficio del 13/11/2023, p. 26);
- la convenuta , oggi Controparte_2 Controparte_3
non ha contestato quanto sopra né nel corso delle operazioni peritali, né nelle successive
[...] udienze.
Alla luce del percorso formativo e scolastico dell'attore, nonché della sua concreta esperienza lavorativa, può quindi presumersi che ben difficilmente l'attore potrà utilmente reimpiegarsi in attività d'ufficio.
Ed effettivamente, non vi è prova che, successivamente al licenziamento, l'attore abbia svolto altra attività lavorativa, sebbene sia stato inserito dall' nelle liste di collocamento mirato (cfr. CP_4 relazione dei consulenti tecnici d'ufficio del 13/11/2023, p. 27).
Deve perciò ritenersi che vi sia stata una compromissione totale della capacità lavorativa specifica dell'attore.
Pag. 18 di 25 In ordine alla quantificazione del danno, va rilevato che l'attore (pur avendone l'onere, in base all'art. 137, comma 1, d.lgs. 209/2005) ha prodotto (per il periodo anteriore al sinistro per cui è causa) CUD dei soli redditi del 2007, non consentendo dunque di appurare se esso fosse il più elevato degli ultimi tre anni. Deve perciò presumersi che il reddito del 2007 fosse effettivamente il più elevato, in mancanza di prova del contrario da parte dell'attore (che, ove interessato a far valere un reddito maggiore in relazione agli altri anni, aveva l'onere di fornire la relativa prova).
Dal reddito lordo annuo di euro 21.653,60, relativo al 2007, devono dedursi le imposte (euro 5.246,47), ai sensi dell'art. 137 d.lgs. 209/2005, come recentemente interpretato da Cass. 11320/2025, secondo la quale “nella liquidazione del danno da invalidità permanente, deve aversi riguardo, per la determinazione del pregiudizio patrimoniale subito dal danneggiato lavoratore dipendente, agli emolumenti che a questo spettano in concreto al lordo delle ritenute diverse da quelle fiscali, che vanno invece escluse dal reddito considerato”.
Deve quindi porsi a base del calcolo, ai sensi dell'art. 137 cod. ass., il reddito netto annuo di euro 16.407,13, relativo al 2007.
Ad ogni modo, va considerato che la perdita della capacità lavorativa è stata accertata, una volta stabilizzati i postumi, con la visita medica aziendale del 19/6/2019, cioè oltre dieci anni dopo (fermo restando che, per il periodo compreso fra la data del sinistro e la stabilizzazione dei postumi, può eventualmente venire in rilievo un danno da perdita di guadagno durante la temporanea lavorativa , pure richiesto dall'attore e valutato di seguito). CP_4
Pertanto, ai fini del risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa, sorto, a seguito di stabilizzazione dei postumi, nel 2019, l'importo di cui sopra (euro 16.407,13), consistente nel reddito annuo relativo al 2007, deve essere aumentato in via equitativa a euro 18.000,00, tenuto conto della rivalutazione e del prevedibile aumento del reddito lavorativo nel periodo compreso fra il 2008 e il 2019.
In conclusione, il danno da lucro cessante lavorativo deve essere quantificato in via equitativa considerando un reddito netto annuo pari a euro 18.000,00, da capitalizzare opportunamente sino al raggiungimento dell'età pensionabile.
A tal fine, anche alla luce della giurisprudenza citata sopra, risulta congruo applicare il coefficiente, elaborato specificamente nella materia del danno aquiliano, previsto dalle nuove tabelle (edizione 2024) dell'Osservatorio di Milano per “Capitalizzazione anticipata di una rendita”, particolarmente adatte alla liquidazione anticipata di un danno futuro che non è vita natural durante ma soltanto per un periodo limitato, cioè fino all'età pensionabile.
Tale lucro cessante futuro può equitativamente calcolarsi dal compimento dei 44 anni dell'attore (nell'aprile 2019, cioè poco prima della visita medica aziendale del 19/6/2019 e quando, in ogni caso, i postumi si erano già stabilizzati) e sino all'età pensionabile di 67 anni, dunque per 23 anni.
In applicazione delle sopra richiamate tabelle, il coefficiente da utilizzare è di 20,35, cioè il coefficiente previsto per la capitalizzazione di un reddito perduto per 23 anni da parte di un soggetto di genere maschile di 44 anni.
La somma ammonta pertanto a euro 366.300,00 (euro 18.000,00 x 20,35), che corrisponde al danno da lucro cessante lavorativo, che deve essere posto, in ragione del concorso del fatto del danneggiato, a carico dei convenuti nella misura del 70%, per euro 256.410,00.
Pag. 19 di 25 Trattandosi di danno pressoché integralmente futuro, l'importo viene aumentato in via equitativa a euro 310.000,00, tenuto conto sia della rivalutazione, sia del prevedibile aumento del reddito lavorativo con il trascorrere del tempo, sia del c.d. danno “pensionistico” e cioè del danno derivante dalla presumibile percezione di una pensione inferiore rispetto a quella che l'attore avrebbe percepito continuando a lavorare (cfr. Cass. 34108/2024).
Dalla somma complessivamente riconosciuta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante lavorativo occorre però detrarre le somme riconosciute all'attore dall' nella CP_4 forma di rendita, per la quota destinata a ristorare il danno patrimoniale, pari (come da certificazione caricata sul fascicolo telematico in data 12/5/2022) a euro 193.274,55 al CP_4
10/5/2022.
Occorre poi tener conto degli acconti e dei ratei già riscossi al 10/5/2022, pari a euro 34.195,81. Tali acconti e ratei devono imputarsi in misura proporzionale al ristoro del danno patrimoniale e quindi in misura pari a euro 20.966,66.
Considerato che la decurtazione deve essere effettuata su valori monetari omogenei, ovvero riferiti alla stessa epoca, e che il danno patrimoniale è liquidato in moneta attuale, la rendita , CP_4 limitatamente alla quota di danno patrimoniale, e i predetti acconti e ratei versati dall' , nella CP_4 misura da imputarsi al ristoro del danno patrimoniale, devono essere rivalutati alla data odierna.
Pertanto, l'importo di euro 193.274,55 al 10/5/2022 risulta pari, alla data della presente sentenza, a euro 212.022,18, mentre l'importo di euro 20.966,66 al 10/5/2022 risulta pari, alla data della presente sentenza, a euro 23.000,43.
Detraendo dall'importo complessivo riconosciuto a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante lavorativo di euro 310.000,00, liquidato in moneta attuale, le predette somme, già rese omogenee, di euro 212.022,18 e di euro 23.000,43, residua in capo all'attore un credito di euro 74.977,39 (in valori monetari attuali) per il danno patrimoniale da lucro cessante lavorativo.
L'attore ha altresì chiesto il risarcimento del “danno patrimoniale per perdita di guadagno durante la temporanea lavorativa ”. CP_4
Sul punto, va anzitutto ricordato che (come già detto) l' corrisponde, ai sensi dell'art. 68 CP_4
D.P.R. 1124/1965, un'indennità temporanea a titolo di ristoro del danno patrimoniale da perdita della retribuzione durante il periodo di assenza per malattia.
Pertanto, potrebbe spettare all'attore un'ulteriore somma a titolo di danno patrimoniale per perdita di guadagno nel periodo di inabilità temporanea solo in misura pari all'eventuale differenza tra l'importo che l'attore avrebbe percepito a titolo di retribuzione ordinaria e l'importo corrisposto dall' a titolo di indennità per inabilità temporanea assoluta. CP_4
Per come si è detto, l'attore ha prodotto, con riguardo al reddito prima del sinistro, CUD 2008 (redditi 2007), da cui si evince un reddito lordo annuo di euro 21.653,60, che, al netto dell'imposta di euro 5.246,47, comporta un reddito netto annuo di euro 16.407,13, cioè di euro 44,95 al giorno.
Orbene, per come si evince da certificazione caricata sul fascicolo telematico in data CP_4
12/5/2022, l' ha versato all'attore la complessiva somma di euro 259.392,75 e più CP_4 precisamente:
- per il periodo compreso fra l'1/6/2009 e il 26/8/2009, la somma di euro 57,00 per n. 87 giorni, pari
Pag. 20 di 25 a complessivi euro 4.959,00;
- per il periodo compreso fra il 27/8/2009 e il 6/6/2019, la somma di euro 71,25 per n. 3571 giorni, pari a complessivi euro 254.433,75.
In sintesi, l' ha versato all'attore, nei dieci anni successivi al sinistro per cui è causa (cioè per CP_4 tutto il periodo di inabilità temporanea dell'attore), una somma compresa fra euro 57,00 ed euro 71,00 al giorno, ben superiore alla retribuzione giornaliera documentata dall'attore mediante l'unico documento rilevante sotto questo profilo e pari a euro 44,95.
Peraltro, anche a voler tenere conto della rivalutazione e di prevedibili aumenti del reddito lavorativo nel periodo successivo al sinistro e a voler considerare l'importo equitativo di euro 18.000,00 annui individuato sopra, si perverrebbe ad un importo di euro 180.000,00 che l'attore avrebbe percepito a titolo di retribuzione ordinaria in dieci anni, ben inferiore all'importo di euro 259.392,75 corrisposto dall' a titolo di indennità per inabilità temporanea assoluta. CP_4
Ne segue che non può essere riconosciuta all'attore alcuna ulteriore somma a titolo di danno patrimoniale per perdita di guadagno nel periodo di inabilità temporanea.
L'attore ha chiesto altresì il rimborso delle seguenti spese:
- “spese mediche e spese per relazioni-consulenze psichiatrica e medico legale”: euro 4.765,00 (come da all. 19 all'atto di citazione);
- “spese pernottamento RI (centro protesi )”: euro 630,00 (come da all. 20 all'atto di CP_4 citazione);
- “spese per conseguimento patente di guida (guida con cambio automatico)”: euro 2.400,00 (come da all. 21 all'atto di citazione);
- “spesa relazione consulenza tecnica”: euro 1.500,00 (come da all. 22 all'atto di citazione);
- “compensi corrisposti ai legali per l'attività professionale svolta nella fase stragiudiziale”: euro 16.026,80 (come da all. 23 all'atto di citazione).
Sul punto, va anzitutto ricordato che:
- possono essere rimborsate le spese sostenute in conseguenza del sinistro, ove ritenute congrue;
- in particolare, “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (cfr. Cass. 84/2013; nello stesso senso, fra tante, Cass. 17022/2018, 12365/2018, 16893/2017, 16864/2016 e 10173/2015);
- “le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali” (cfr. Cass. 16612/2021, che richiama Cass. Sez. Un. 16990/2017).
Ciò chiarito, con relazione del 13/11/2023 i consulenti tecnici d'ufficio, “in merito alle spese presentate”, hanno affermato (cfr. pp. 39-40) che:
Pag. 21 di 25 - “sono da considerarsi congrue nonché necessarie per il caso in esame ed in stretta relazione causale con quanto in oggetto, l'ammontare di 1.577,14 euro (relativo ad espletamento di visite specialistiche, acquisto di presidi sanitari, macchinari riabilitativi e farmaci)”;
- “sono inoltre documentate spese per copia di cartelle cliniche nosocomiali (467,74 euro) e pareri di parte in ambito medico-legale e psichiatrico (2.518,00 euro) congrui con la vicenda analizzata”;
- “in ultimo, si indica la presenza in atti di fattura inerente il trasporto del Sig. presso il Pt_1
Nosocomio CTO di Torino ad opera della Croce Verde: la stessa, del valore di 170,00, non costituisce a rigore spesa medica ma si ritiene opportuno segnalare, per quanto di competenza, che la stessa risulta congrua e coerente, per data di erogazione della stessa, alla vicenda in oggetto, in quanto attinente al giorno in cui il paziente si procurò, a seguito di movimento brusco, una frattura composta su callo osseo di tibia e dovette accedere presso il suddetto nosocomio”.
Dunque, anzitutto, compete all'attore il rimborso delle spese documentate e ritenute congrue dai consulenti tecnici d'ufficio, nonché causalmente connesse al sinistro per cui è causa, pari a euro 4.732,88 (euro 1.577,14 + euro 467,74 + euro 2.518,00 + euro 170,00).
Inoltre, spetta all'attore il rimborso delle seguenti ulteriori spese:
- euro 1.500,00, da considerarsi quale spesa congrua in relazione alla consulenza tecnica di parte cinematica prodotta dall'attore (quale all. 2 all'atto di citazione), che, al pari della consulenza psichiatrica e della consulenza medico-legale prodotte dall'attore (quali all. 13-14 all'atto di citazione), ha natura di allegazione difensiva tecnica rilevante per il presente giudizio;
- euro 630,00, quale spesa sostenuta per n. 13 pernottamenti a RI (centro protesi ), come CP_4 da ricevute prodotte (cfr. all. 20 all'atto di citazione), causalmente connessa al sinistro per cui è causa, tenuto conto della necessità, per l'attore, di installazione di protesi a seguito del sinistro (per come si evince, peraltro, dalle spese sostenute dall' per l'acquisto delle protesi, come da CP_4 certificazione caricata sul fascicolo telematico in data 12/5/2022). CP_4
Non può invece essere riconosciuto all'attore il rimborso della somma di euro 2.400,00 per “spese per conseguimento patente di guida (guida con cambio automatico)”, in quanto l'attore (pur avendone l'onere) non ha dimostrato:
- di aver effettivamente pagato le somme di cui alle fatture relative al conseguimento della patente di guida e prodotte quale all. 21 all'atto di citazione;
- di non aver potuto rinnovare la patente a causa delle condizioni fisiche conseguenti al sinistro e di essere stato perciò costretto a sostenere nuovamente gli esami teorici e pratici per conseguire nuovamente la patente di guida nel 2018.
Infine, quanto alle spese per assistenza stragiudiziale “ante causam”, va anzitutto osservato che:
- il difensore dell'attore ha svolto, sia in sede stragiudiziale, sia nell'ambito del procedimento di negoziazione assistita avviato prima del presente giudizio, un'attività dotata di autonoma rilevanza rispetto alla successiva fase giudiziale;
- ciò risulta dalla corrispondenza intercorsa, per diversi anni, con la convenuta CP_2 CP_2
, oggi (cfr. all. 25-26-27-28
[...] Controparte_3 all'atto di citazione), nonché dall'invito ad esperire la negoziazione assistita (cfr. all. 29 all'atto di citazione);
Pag. 22 di 25 - del resto, per come si dirà di seguito, la convenuta , oggi Controparte_2 [...] ha corrisposto consistenti acconti in favore Controparte_3 dell'attore, il che induce a ritenere che sia stata prestata un'attività di assistenza legale “ante causam” articolata e dotata di autonoma rilevanza, sfociata poi in significativi pagamenti.
Dunque, tenuto conto dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e degli acconti corrisposti dalla convenuta , oggi Controparte_2 Controparte_3
, nonché dell'attività documentata svolta sia in sede stragiudiziale sia in sede di negoziazione
[...] assistita, risulta congruo il compenso (indicato nelle fatture prodotte quale all. 23 all'atto di citazione) di euro 11.603,44, oltre accessori, per complessivi euro 16.026,80.
In sintesi, spetta all'attore, a titolo di danno patrimoniale emergente, in relazione alle spese sostenute per il sinistro per cui è causa, la somma di euro 22.889,68 (euro 4.732,88 + euro 1.500,00
+ euro 630,00 + euro 16.026,80), da porre a carico dei convenuti per il 70% (dato il concorso di colpa dell'attore del 30%), e dunque in misura pari a euro 16.022,78 (da rivalutare alla data attuale).
Ne segue che, già detratte le somme riconosciute dall' , residuano in capo all'attore un credito CP_4 di euro 296.392,05 (in valori monetari attuali) a titolo di danno non patrimoniale, un credito di euro 74.977,39 (in valori monetari attuali) a titolo di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica e un credito di euro 16.022,78 (da rivalutare alla data attuale) a titolo di danno patrimoniale (emergente).
Ciò chiarito, deve a questo punto tenersi conto degli acconti versati all'attore dalla convenuta
, oggi Controparte_2 Controparte_3 prima dell'avvio del presente giudizio.
Ed infatti, la convenuta , oggi Controparte_2 Controparte_3
ha documentato (attraverso l'all. 4 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1
[...]
c.p.c.) di aver versato all'attore acconti per il complessivo importo di euro 271.650,49, di cui:
- euro 10.000,00 versati in data 14/10/2010;
- euro 10.000,00 versati in data 27/6/2011;
- euro 20.000,00 versati in data 29/1/2013;
- euro 110.000,00 versati in data 11/4/2014;
- euro 20.000,00 versati in data 13/12/2016;
- euro 101.650,49 versati in data 29/5/2020.
Orbene, i predetti importi devono essere rivalutati dal giorno dei relativi esborsi e perciò alla data attuale sono pari rispettivamente a euro 12.940,00, a euro 12.660,00, a euro 24.360,00, a euro 133.100,00, a euro 24.180,00 e a euro 120.557,48, e cioè a complessivi euro 327.797,48.
Ne segue che i residui importi (in valori monetari attuali) spettanti all'attore a titolo di danno non patrimoniale (euro 296.392,05) e di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica (euro 74.977,39), per complessivi euro 371.369,44, risultano superiori agli acconti versati all'attore, prima dell'avvio del presente giudizio, dalla convenuta , oggi Controparte_2
e rivalutati alla data attuale, per Controparte_3 un importo complessivo pari a euro 327.797,48, essendovi una differenza spettante all'attore pari a
Pag. 23 di 25 euro 43.571,96.
In aggiunta alla somma appena indicata (euro 43.571,96), devono essere riconosciuti all'attore gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento di Cass. Sez. Un. 1712/1995, decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Recependo i principi di cui alla predetta sentenza, risulta congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi al tasso legale di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c., calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (28/5/2009) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici ISTAT dal 28/5/2009 fino alla data della presente sentenza.
Del resto, all'udienza di precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281sexies c.p.c. del 25/11/2025 l'attore ha dichiarato di rinunciare alla richiesta di riconoscimento degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.
All'attore spetta altresì la somma di euro 16.022,78 a titolo di danno patrimoniale (emergente), oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT dai singoli esborsi alla data della presente sentenza e oltre interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, i convenuti (nelle rispettive qualità) devono essere condannati al pagamento in favore dell'attore delle seguenti somme:
- euro 43.571,96 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, oltre accessori come sopra;
- euro 16.022,78 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre accessori come sopra.
Quanto alle spese processuali, deve ricordarsi che, per come affermato da Cass. Sez. Un. 32061/2022, “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”.
Dunque, in base alla giurisprudenza citata, dovendo escludersi una reciproca soccombenza in relazione all'accoglimento in misura ridotta delle domande proposte dall'attore e non sussistendo gli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., le spese processuali dell'attore devono essere poste a carico dei convenuti, con distrazione in favore del difensore dell'attore, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c. (cfr. foglio di precisazione delle conclusioni del 28/2/2025, p. 1).
In base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), devono essere definitivamente poste a carico
Pag. 24 di 25 dei convenuti anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio (come già liquidate in atti).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 42169/2020 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) condanna e la , oggi CP_1 Controparte_2 [...]
al pagamento in favore di delle seguenti Controparte_3 Parte_1 somme:
- euro 43.571,96 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, oltre accessori come sopra;
- euro 16.022,78 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre accessori come sopra;
2) condanna e la , oggi CP_1 Controparte_2 [...]
al pagamento, in favore del difensore distrattario (avv. Controparte_3
EN Intagliata) di , delle spese processuali, che liquida in euro 1.746,95 per Parte_1 spese vive e in euro 11.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge;
3) pone definitivamente a carico di e della , oggi CP_1 Controparte_2 [...]
le spese della consulenza tecnica Controparte_3
d'ufficio, come già liquidate in atti.
Così deciso in Milano, 20 dicembre 2025.
Il giudice
Dott. Carlo Di Cataldo
Pag. 25 di 25