Sentenza 19 febbraio 2003
Massime • 1
In tema di espropriazione di suoli agricoli, l'art. 17 della legge n. 865 del 1971, nel riconoscere il diritto alla c.d. indennità aggiuntiva in favore dei soggetti che traggono i propri mezzi di sussistenza dalla coltivazione del suolo (fittavolo, mezzadro, colono, compartecipante, proprietario coltivatore diretto), condiziona la concreta erogazione del beneficio alla utilizzazione agraria del terreno, con conseguente esclusione, dal novero dei soggetti aventi diritto, non soltanto dell'affittuario esercente attività diverse dalla coltivazione e produzione agricola, ma anche dell'imprenditore agricolo (di colui che eserciti, cioè, la coltivazione e produzione agricola con prevalenza del fattore capitale sul fattore lavoro e con impegno prevalente di manodopera subordinata), tanto individuale quanto costituito sotto forma di società commerciale (di capitali o di persone), senza che tale esclusione possa dirsi in contrasto con i principi di cui all'art. 3 Cost., attesa la oggettiva differenza fra tali soggetti e quelli espressamente menzionati dalla norma di legge (nella fattispecie, relativa ad un rapporto di affitto, la S.C. ha escluso, altresì, il contrasto con l'art. 42 Cost., in base al rilievo che lo stesso tutela la proprietà).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/02/2003, n. 2477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2477 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - rel. Consigliere -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COL.CAR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANAPO 20, presso l'avvocato CARLA RIZZO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANCARLO ZUCCACCIA, NERIO ZUCCACCIA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PROVINCIA DI PERUGIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GB. MORGAGNI 2/A, rappresentata e difesa dagli avvocati MASSIMO MINCIARONI, UMBERTO SEGARELLI, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 152/00 della Corte d'Appello di PERUGIA, depositata il 16/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/2002 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Rizzo per delega dell'Avvocato Zuccaccia depositata in udienza che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Minciaroni che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Azienda agricola Colle del Cardinale s.a.s. di LI SA RL - ora Col.Car s.r.l. - con contratto stipulato il 4 agosto 1973 prese in affitto dal Beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista del Prugneto alcuni fondi situati in località Colle Umberto di Perugia.
Nel 1985 la Provincia di Perugia, dovendo eseguire lavori di sistemazione stradale, occupò in via di urgenza parte di tali suoli.
Successivamente la detta Provincia, con deliberazione del 30 dicembre 1992, concertato con il proprietario dei beni l'indennizzo spettante per la cessione definitiva, determinò il relativo importo aggiungendo la somma di lire 28.909.100, da versare al conduttore del fondo, cioè a Col.Car s.r.l., a titolo d'indennizzo ai sensi dell'art. 17 della legge n. 865 del 1971. Tuttavia, con deliberazione in data 8 marzo 1993, la Provincia revocò la parte del detto provvedimento riguardante il versamento della somma indicata alla società Col.Car, avendo accertato che l'affittuario non era un coltivatore diretto, ma per l'appunto una società, e il citato art. 17 non prevedeva indennizzo a favore di soggetti che non coltivassero direttamente il fondo con la propria attività. Nel frattempo Col.Car s.r.l. aveva ottenuto dal presidente del Tribunale di Perugia decreto ingiuntivo per il pagamento dell'indennità. Contro tale provvedimento la Provincia propose opposizione, che fu accolta dal Tribunale di Perugia con sentenza del 27 febbraio 1997, sul duplice presupposto che la legge non prevedeva indennizzo a favore di soggetti diversi dal coltivatore diretto e che - pur volendo applicare alla cessione bonaria i principi del diritto privato circa la conclusione del contratto - questo non restava sottratto alla disciplina pubblicistica quanto ai parametri e ai presupposti dell'indennità espropriativa;
sicché, mancando questi ultimi, nulla nella fattispecie poteva essere riconosciuto alla società.
Contro la menzionata sentenza Col.Car s.r.l. propose appello sostenendo che: a) poiché il Tribunale aveva riconosciuto che il negozio in questione era disciplinato dalle norme del diritto privato (le quali non potevano non essere quelle regolanti la transazione), il diniego dell'indennità era erroneo in quanto nell'ambito di quel rapporto l'Amministrazione provinciale non avrebbe potuto sottrarsi, con un atto d'imperio, all'adempimento di un contratto regolato dalle norme menzionate;
b) il Tribunale aveva errato nel ritenere non spettante all'imprenditore agricolo l'indennità di cui all'art. 17 della legge n. 865 del 1971, poiché la legge non distingueva, ai fini dell'attribuzione di tale indennità, tra coltivatore diretto ed imprenditore agricolo a titolo principale, essendo entrambi imprenditori agricoli. La Provincia di Perugia si costituì per resistere all'impugnazione. Con sentenza depositata il 16 maggio 2000 (notificata il 29 agosto successivo) la Corte di appello di Perugia rigettò il gravame e condannò l'appellante al pagamento delle spese giudiziali del grado, considerando:
che la cessione volontaria degli immobili da espropriare era regolata dall'art. 12 della legge n. 865 del 1971, disciplinante un'ipotesi diversa dalla compravendita o dalla transazione, in quanto realizzava uno schema di rapporto di diritto pubblico diretto a consentire una più sollecita definizione della procedura ablatoria, destinato quindi ad inserirsi nel settore pubblicistico dell'espropriazione per p.u. e nella regolazione per legge dell'indennità, determinata alla stregua dei criteri normativi vigenti in materia;
che la P.A., avendo rilevato nell'ambito di quel rapporto che l'appellante non aveva i requisiti per godere dell'indennità, correttamente aveva revocato la propria delibera sul punto;
che la c.d. indennità aggiuntiva a favore dei soggetti di cui all'art. 17 L. n. 865 del 1971 era prevista a favore di coloro che traevano i propri mezzi di sussistenza dalla coltivazione diretta del fondo, non anche a favore di colui che traesse vantaggio dal fondo con l'impiego di capitale, il che si verificava quando l'affittuario era una società di capitali, come nella specie.
Contro tale sentenza Col.Car s.r.l., in persona dell'amministratore unico LI SA RL, con atto notificato il 14 novembre 2000 ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. La Provincia di Perugia ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di cassazione la società ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1326 e ss. cod. civ.,, anche in relazione all'art. 12 della legge n. 865 del 1971, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto essenziale della controversia.
Come sarebbe pacifico in causa, il trasferimento dei terreni alla provincia sarebbe avvenuto non a seguito del completamento delle procedure espropriative, bensì in conseguenza dell'accordo "bonario" intervenuto tra l'ente, il proprietario del terreno e l'affittuario.
Nella delibera di liquidazione, infatti, si affermerebbe che "l'occupazione è avvenuta a seguito di accordo bonario" e che "il servizio espropriazioni, di concerto con la proprietà, ha definito l'indennizzo spettante a titolo di cessione dei terreni occupati a Ist. Diocesano del Clero per L. 48.863.850= e a RL LI SA per L. 29.809.100=.".
In forza di tali attività negoziali la provincia di Perugia sarebbe stata immessa nel possesso dei beni ed avrebbe acquistato la proprietà dei terreni interessanti l'opera pubblica, restando obbligata a versare gli importi concordati.
Pertanto la successiva delibera di revoca sarebbe stata priva di efficacia, perché la P. A. non avrebbe potuto con atto d'imperio vanificare gli effetti di un contratto validamente concluso. Sarebbe vero che l'accordo avrebbe completato un procedimento amministrativo, ma sarebbe del pari innegabile che, qualora l'indennità provvisoria offerta sia stata accettata dal proprietario e dall'affittuario, determinando il perfezionamento dell'accordo medesimo, nascerebbe per i privati il diritto soggettivo perfetto alla riscossione dell'indennità, divenuta definitiva.
Ne seguirebbe che anche l'accordo sull'indennità di esproprio non sarebbe sottratto ai principi propri del diritto civile e non potrebbe venir meno per il solo fatto della revoca dell'offerta o dell'accettazione, essendo comunque necessario un atto risolutorio convenzionale.
L'ente avrebbe potuto proporre, in ipotesi, azione di annullamento del negozio per errore di diritto, ma tale azione non sarebbe stata introdotta nel giudizio di merito.
La sentenza impugnata avrebbe del tutto trascurato i suddetti argomenti, così incorrendo anche nel denunciato vizio di motivazione.
Le censure ora riassunte non hanno fondamento.
Si deve premettere che la controversia in esame verte soltanto sul pagamento dell'indennità aggiuntiva. Non è in questione, quindi, l'atto di cessione (art. 12 legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni), riguardante i rapporti tra espropriante e proprietario sottoposto ad esproprio, ai quali il terzo coltivatore resta estraneo. Invero quest'ultimo, nel regime previsto dall'art. 17 della citata legge n. 865 del 1971, è titolare di uno specifico ed autonomo diritto alla suddetta indennità, diritto da azionare direttamente nei confronti dell'espropriante (Cass., 18 settembre 2001, n. 11697). Ciò chiarito, si deve osservare che la ricorrente pone l'accento su un accordo, del quale sarebbe stata partecipe, per la determinazione dell'indennità aggiuntiva, e che avrebbe assunto efficacia di contratto vincolante per la provincia di Perugia.
Ma di tale accordo (che è contestato dalla provincia: v. controricorso) Col.Car s.r.l. non indica gli estremi. Fermo il punto che, trattandosi di rapporto (asseritamente) stipulato con un ente pubblico territoriale, sottoposto per gli atti negoziali alle regole dell'evidenza pubblica, l'accordo invocato avrebbe dovuto rivestire forma scritta ad substantiam ed essere sottoscritto dal legale rappresentante, debitamente autorizzato in base alla normativa all'epoca vigente, la medesima società si limita a richiamare la delibera di liquidazione, nella quale (tra l'altro) sarebbe affermato che "il servizio espropriazioni, di concerto con la proprietà, ha definito l'indennizzo spettante a titolo di cessione dei terreni occupati a Ist. Diocesano del Clero per L. 48.863.850= e a RL LI SA per L. 29.809.100" (così il ricorso per cassazione, pag. 4-5, e la memoria ex art. 378 c.p.c, pag. 1-2). L'intesa, dunque, sarebbe intervenuta ("concertata") con la proprietà e sarebbe stata raggiunta tramite il servizio espropriazioni, cioè attraverso un ufficio non abilitato ad esternare la volontà dell'ente territoriale. E il fatto che essa sia stata recepita nella delibera di liquidazione non basta a trasformare tale provvedimento amministrativo in un atto negoziale soggetto soltanto alle regole del diritto privato.
Ma, ove pur si volesse ravvisare nella fattispecie a struttura complessa costituita dal provvedimento e dall'adesione della parte privata un rapporto bilaterale di tipo contrattuale, tale fattispecie resterebbe pur sempre una forma di realizzazione del procedimento espropriativo, nel cui ambito anche l'indennità aggiuntiva si colloca.
Su punto va rilevato che, con riguardo alla figura della cessione volontaria, la giurisprudenza di questa Corte ha posto in luce che la presenza in essa di elementi negoziali tipici dell'autonomia privata e l'applicazione di istituti come la risoluzione per inadempimento o l'annullamento per errore dimostrano soltanto l'esistenza di un contratto come accordo delle parti per regolare un rapporto giuridico patrimoniale, il che vale anche per quella particolare categoria negoziale, detta "contratti pubblici", parzialmente regolata da norme imperative imposte dalla presenza di un soggetto pubblico, inderogabilmente dettate ad integrazione del contenuto necessario del negozio (Cass., 5 luglio 2000, n. 8969; 14 febbraio 2000, n. 1603). Tale carattere inderogabile, correlato alla natura pubblicistica del procedimento espropriativo, va riconosciuto anche alle disposizioni dell'art. 17 legge n. 865 del 1971 (e successive modificazioni), sia in ordine ai criteri di determinazione dell'indennità ivi prevista sia in ordine ai soggetti aventi diritto.
Ne deriva che, nel caso in esame, con l'adozione della delibera di liquidazione l'ente territoriale espropriante non aveva perduto la propria potestà di autotutela in relazione al detto provvedimento, sicché ben poteva procedere alla revoca parziale (recte:
annullamento) del medesimo, avendone ravvisato l'illegittimità per carenza nella parte privata del necessario requisito soggettivo. Pertanto la sentenza impugnata, che ha rimarcato la natura pubblicistica del rapporto per desumerne la correttezza dell'operato dell'ente, si sottrae alle censure esposte dalla ricorrente nel primo motivo.
Quest'ultima, nella memoria ex art. 378 c.p.c, adduce che l'atto di revoca anche dal punto di vista amministrativo sarebbe palesemente illegittimo perché la P.A. avrebbe basato la propria delibera soltanto sul preteso contrasto dell'atto emanato col disposto dell'art. 17 della legge n. 865 del 1971, senza compiere alcuna altra valutazione degli interessi in gioco e dei diritti acquisiti dai soggetti interessati. L'atto de quo, quindi, dovrebbe essere disapplicato.
Si tratta, però, di una censura nuova, non contenuta nei motivi di ricorso. Poiché la memoria ex art. 378 c.p.c. deve contenere soltanto l'illustrazione dei motivi già esposti, la censura medesima deve essere dichiarata inammissibile.
Con il secondo mezzo di cassazione la società ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1965 e ss. c.c, anche in relazione agli artt. 12, 16 e 17 della legge n. 865 del 1971, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.
Richiamate le disposizioni degli artt. 12, 16 e 17 della legge n. 865 del 1971, afferma che l'indennità dovuta al fittavolo andrebbe detratta da quella spettante al proprietario determinata in base al valore venale del bene espropriato.
Il caso in esame presenterebbe delle anomalie rispetto all'ipotesi normativamente prevista, sia perché all'accordo avrebbero partecipato tre parti (il proprietario, l'affittuario e l'ente) e non due, sia perché la determinazione delle indennità sarebbe avvenuta liberamente, senza alcun riferimento ai parametri legali. A tal proposito sarebbero rilevanti il richiamo allo scorporo della quota spettante all'affittuario dall'importo riconosciuto al proprietario, la circostanza che anche il compenso spettante all'affittuario sarebbe stato determinato di concerto con la proprietà, la circostanza che i compensi determinati, nel loro complesso, sarebbero inferiori alle indennità dovute applicando i parametri legali. Pertanto la fattispecie resterebbe priva di ogni efficacia negoziale pubblicistica, essendo invece dotata di efficacia privatistica.
Tra le parti sarebbe intervenuto un vero e proprio accordo transattivo, perché la provincia avrebbe avuto interesse a trovare un'intesa anche con l'azienda agraria, la quale aveva impugnato dinanzi al T.A.R. il provvedimento con cui era iniziata l'occupazione di urgenza e, in caso di esproprio, aveva diritto ad ottenere dal proprietario l'indennità prevista dall'art. 1638 cod. civile. Perciò si sarebbe giunti alla transazione, con la quale da un lato la ricorrente avrebbe rinunziato al ricorso ed a pretendere direttamente dal proprietario la detta indennità, mentre l'Amministrazione, a fronte di una riduzione dell'indennità complessiva spettante al proprietario, si sarebbe accollata ogni onere nei confronti dell'affittuario.
Tali questioni non sarebbero state trattate dai giudici del merito, onde la pronunzia sarebbe carente di motivazione su un punto decisivo della controversia.
Il motivo non ha fondamento.
La ricorrente afferma, in sostanza, che all'intesa sulla determinazione dell'indennità, intervenuta nel corso del procedimento di esproprio, andrebbe riconosciuta natura di un vero e proprio contratto di transazione (art. 1965 c.c.), col quale le parti si sarebbero fatte reciproche concessioni. Se così fosse, la fattispecie resterebbe sottratta al sub-procedimento di determinazione delle indennità di cui agli artt. 12 e 17 della legge n. 865 del 1971, restando disciplinata soltanto dalle norme del codice civile.
Ma, fermo il punto che in questa sede di legittimità non sono consentiti accertamenti di fatto, si deve osservare che la società Col.Car non chiarisce in alcun modo come, quando, con quali soggetti dell'ente provinciale la (presunta) transazione sarebbe stata stipulata. Come già si è notato, essa richiama (nel primo motivo) la delibera di liquidazione, dalla quale risulta che il servizio espropriazioni, di concerto con la proprietà, avrebbe definito l'indennizzo spettante a titolo di cessione dei terreni occupati. Ma proprio tale delibera, nei termini riportati in ricorso, rivela in modo inequivoco che la determinazione delle indennità, lungi dal significare dismissione del procedimento ablativo, era diretta a concludere tale procedura attraverso il sub-procedimento della cessione volontaria.
Per contrastare questo dato la ricorrente, in forza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, avrebbe dovuto specificare e riportare nel ricorso il contenuto delle pattuizioni nelle quali il presunto negozio transattivo andrebbe ravvisato, precisando altresì le circostanze in cui la stipulazione sarebbe avvenuta (elemento essenziale, avuto riguardo alla natura di ente pubblico territoriale propria del resistente). In difetto, la censura non può avere ingresso in questa sede neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, mancando la possibilità di verificare il carattere decisivo del punto.
Con il terzo motivo la ricorrente adduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2041 c.c., anche per omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Afferma di aver provato che le indennità determinate e corrisposte dall'Amministrazione per l'occupazione dei terreni della stessa zona ammontavano a circa lire 3.900 al mq., mentre nella specie si sarebbe pattuito un corrispettivo globale, comprensivo cioè dei diritti del proprietario e dell'affittuario, pari a lire 3.400 al mq., ossia un'indennità minore di quella spettante al solo proprietario sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 16 della legge n. 865 del 1971. Con il comportamento successivo l'Amministrazione non soltanto avrebbe vanificato con un atto d'imperio un valido rapporto contrattuale, ma avrebbe ottenuto anche un indebito arricchimento, trattenendo somme che comunque avrebbe dovuto corrispondere ad altro soggetto. Inoltre, in forza degli accordi raggiunti la società avrebbe rinunziato a promuovere l'azione prevista dall'art. 1638 c.c. nei confronti del locatore. Nella specie, dunque,
sussisterebbero sia l'arricchimento senza causa della P.A. (risparmio di spesa) sia l'altrui impoverimento. Tale domanda non sarebbe stata presa in considerazione dai giudici di merito, onde la decisione impugnata sarebbe viziata da omessa motivazione su punto decisivo della controversia. La censura è destituita di fondamento. Richiamate (in ordine ai presunti accordi) le considerazioni svolte trattando dei motivi precedenti, si deve osservare che, come risulta dallo stesso ricorso per cassazione (pag. 4-5), con la delibera di liquidazione era stato determinata un'indennità a favore dell'espropriato (lire 48.863.850) e un'indennità a favore dell'affittuario (lire 29.809.100).
L'assunto secondo cui la provincia avrebbe ottenuto un indebito arricchimento, "trattenendo somme che comunque avrebbe dovuto corrispondere ad altro soggetto" (ricorso, pag. 9), non è esatto. Infatti, se con esso si vuoi dire (come la ricorrente afferma in memoria, pag. 7) che, "se l'ente non avesse deliberato di liquidare l'indennità anche all'affittuario, tale importo non sarebbe rimasto nelle casse provinciali, ma avrebbe dovuto essere corrisposto direttamente al proprietario", si deve replicare che quando, come nella specie, l'espropriazione attenga a terreno coltivato da terzo coltivatore, l'indennità aggiuntiva va corrisposta a costui (ove sussista il requisito soggettivo) e non al proprietario, con la conseguenza che, se il terzo non ha diritto alla detta indennità, l'espropriante non deve versarla.
A parte ciò, in punto di diritto va rilevato che la vicenda in esame non è riconducitele nello schema dell'azione di arricchimento, la quale ha carattere sussidiario (art. 2042 c.c.) e dunque non è proponibile quando il danneggiato può esercitare altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito. Nel caso in esame la controversia riguarda la spettanza o meno dell'indennità aggiuntiva chiesta dalla ricorrente, che per l'appunto ha proposto la relativa azione (tipica) di pagamento. Qualora tale azione risulti infondata (sul punto si tornerà trattando dei successivi motivi), la pretesa ad essa comunque collegata non è esperibile attraverso il rimedio di cui all'art. 2041 cod. civile. Alla stregua delle esposte considerazioni va escluso anche il denunziato vizio di motivazione, perché questo, per essere rilevante ai fini della cassazione della sentenza impugnata, deve essere idoneo ad incidere su un punto decisivo, cioè determinante per l'individuazione della disciplina giuridica della fattispecie, e tale non è il punto addotto con il motivo ora esaminato. Con il quarto mezzo di cassazione la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 17 della legge n. 865 del 1971, anche per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.
L'interpretazione restrittiva del citato art. 17, fatta propria dai giudici del merito, non potrebbe essere condivisa. Sul piano letterale la norma non limiterebbe il suo ambito applicativo ai soli coltivatori diretti, ma specificherebbe che unici soggetti legittimati a ricevere l'indennità sarebbero coloro che "coltivano il fondo" per scopi remunerativi. E tale attività sarebbe esercitata sia dal fittavolo coltivatore, sia dal fittavolo imprenditore agricolo.
Il principio alla base dell'indennità aggiuntiva, poi, sarebbe quello di compensare l'affittuario per il sacrificio derivante dalla perdita definitiva della sua attività. Data la ratio della norma, questa riguarderebbe entrambe le figure, in quanto sia il fittavolo coltivatore sia il fittavolo imprenditore a causa dell'espropriazione verrebbero a perdere gli investimenti fatti e le energie profuse per lo sviluppo agricolo dei terreni. Tale interpretazione, inoltre, sarebbe conforme ai principi comunitari, nei quali la figura del coltivatore diretto sarebbe sconosciuta, essendo codificato il solo imprenditore agricolo, ed anzi sarebbe l'unica possibile perché l'Italia a più riprese sarebbe stata diffidata ad adattare la propria normativa a tali principi.
Non esisterebbe sostanziale differenza tra il coltivatore diretto, il quale sarebbe pur sempre un piccolo imprenditore, e l'imprenditore agricolo a titolo principale.
L'art. 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590, nel definire la figura del coltivatore diretto, si limiterebbe a stabilire che la forza lavoro del coltivatore e della sua famiglia deve costituire almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, senza fare alcun riferimento all'esclusività dell'attività coltivatrice rispetto ad altre attività eventualmente esercitate, che pertanto resterebbero irrilevanti per la sussistenza della qualità di coltivatore diretto, ancorché esercitate in via prevalente e costituenti, quindi, una fonte di reddito superiore o addirittura la fonte di reddito principale.
Tale nozione sarebbe conforme a quella dell'imprenditore agricolo, in quanto un soggetto per rivestire tale qualifica dovrebbe dedicare all'attività agricola svolta nella propria azienda il 50% del proprio tempo complessivo, ricavandone almeno il 50% del reddito globale risultante dalla propria posizione fiscale (art. 3 delib. N. 316 della Regione Umbria per l'applicazione del regolamento CEE n. 797/85). Essendo le due posizioni nella sostanza identiche, non sarebbe dato comprendere perché una avrebbe diritto all'indennità e l'altra no, anche perché con la legge n. 283 del 1982 le due figure sarebbero state equiparate.
Inoltre non sarebbe vero che la qualifica di coltivatore diretto presupponga l'esistenza di una persona fisica. Più volte sarebbe stato precisato che essa spetterebbe anche ad un ente societario, munito o meno di personalità giuridica, ove si accerti che la finalità è quella di consentire ai soci la coltivazione dei terreni. La parificazione sarebbe stata anche confermata da alcune leggi statali, come l'art. 2, lett. c), della legge 15 dicembre 1998, n. 441 e l'art. 4, lett. d), della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
Pertanto la ricorrente, avendo coltivato direttamente il fondo tramite i propri soci, andrebbe qualificata coltivatrice diretta ed avrebbe diritto a riscuotere l'indennità in questione. Il motivo non ha fondamento.
L'art. 17, secondo comma, della legge n. 865 del 1971 e successive modificazioni (applicabile nella specie e costituente, dunque, il parametro normativo di riferimento) dispone che, qualora l'espropriazione attenga a terreno coltivato dal fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, costretto ad abbandonare il terreno stesso, va corrisposta ai suddetti un'indennità aggiuntiva, calcolata in base ai criteri stabiliti dal medesimo art. 17. Nell'interpretazione di tale norma questa Corte ha già affermato che essa condiziona la concreta erogazione del beneficio all'utilizzazione agraria del terreno, con conseguente esclusione dal novero degli aventi diritto non soltanto dell'affittuario esercente attività diverse dalla coltivazione e produzione agricola, ma anche dell'imprenditore agricolo, di colui che eserciti, cioè, la coltivazione e produzione agricola con prevalenza del fattore capitale su quello lavoro e con impegno prevalente di mano d'opera subordinata (Cass., 27 aprile 1999, n. 4191; 28 agosto 1998, n. 8577). Il collegio condivide tale orientamento, peraltro già affermato nella giurisprudenza di legittimità (Cass., 13 giugno 1985, n. 3548;
14 aprile 1981, n. 2225). Esso trova fondamento nel testuale dettato della norma, relativa a ben individuate figure soggettive (fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante), che coltivino il terreno in esproprio e dall'ablazione siano costrette ad abbandonarlo. Ciò significa che l'indennità aggiuntiva spetta al soggetto che ponga in essere l'utilizzazione agraria del terreno mediante una prestazione lavorativa esercitata direttamente su di esso. In altre parole, nella previsione normativa rientrano soltanto coloro che traggono i mezzi di sussistenza dalla coltivazione del suolo e sono quindi pregiudicati qualora la diretta prestazione d'opera sul fondo non possa più essere svolta a causa dell'espropriazione.
Ne deriva che dal novero degli aventi diritto resta escluso l'imprenditore agricolo, cioè colui che eserciti la coltivazione e la produzione agricola professionalmente mediante coordinamento dei fattori della produzione (art. 2082 c.c.), e non svolga dunque attività di diretta utilizzazione agraria del terreno. Il che, se vale per l'imprenditore individuale, a maggior ragione deve valere quando il soggetto sia costituito in forma di società commerciale. Il punto non è revocabile in dubbio quando si tratta di società di capitali, munite di personalità giuridica e costituenti, perciò, enti del tutto distinti dalle persone dei soci, la cui eventuale posizione giuridica non è riferibile a quella della società. Ma ad analoghe conclusioni deve giungersi per le società commerciali costituite in forma di società di persone, perché anche tali organismi (i quali, ancorché privi di personalità giuridica, sono soggetti di diritto distinti dalle persone dei soci, in quanto centri autonomi d'imputazione giuridica: Cass., 15 febbraio 1999, n. 1231), rivestono qualifica imprenditoriale non riconducibile alle figure soggettive contemplate dall'art. 17, secondo comma, della legge n. 865 del 1971. D'altro canto la ricorrente, in quanto affittuaria del terreno poi oggetto dell'ablazione, non può rivendicare la qualifica di coltivatore diretto, perché essa non rientra nella definizione recata dall'art. 6 della legge 3 maggio 1982 e nelle categorie o soggetti equiparati previsti dal successivo articolo 7. Infatti, in base al citato art. 6, sono affittuari coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempreché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo. È vero che la relativa attività può essere svolta anche in forma associata, come si desume dal citato art. 7 che considera equiparati ai coltivatori diretti anche le cooperative costituite dai lavoratori agricoli e i gruppi di coltivatori diretti, riuniti in forme associate. Ma, come la norma stessa chiarisce, essi devono attuare la coltivazione diretta dei fondi, sicché ancora una volta viene in evidenza l'elemento personale, cioè l'attività di lavoro proprio e della propria famiglia che (pur senza vincolo di esclusività) deve caratterizzare il rapporto e che, quindi, impone d'individuare il fondamento dell'indennità aggiuntiva nella diretta attività di prestazione d'opera svolta sul terreno per la sua coltivazione. Carattere, questo, che non appare compatibile con la figura dell'affittuario imprenditore e, per quanto qui interessa, dell'imprenditore società commerciale. La sentenza impugnata si è uniformata a tali principi e perciò si sottrae alle censure della ricorrente (oggi s.r.l. e in precedenza s.n.c).
Con il quinto motivo il ricorrente adduce di avere eccepito l'illegittimità costituzionale dell'interpretazione restrittiva dell'art. 17 della legge n. 865 del 1971 per violazione degli artt. 3 e 42 della Costituzione ed aggiunge che, sul punto, i giudici di merito avrebbero trascurato qualsiasi valutazione, così incorrendo nel vizio di omessa motivazione.
Tale vizio, peraltro, non è configurabile con riguardo alle questioni di legittimità costituzionale, perché queste possono essere sollevate in qualsiasi stato e grado del giudizio. La questione, comunque, è manifestamente infondata: quanto all'art. 3 Cost, perché, come questa Corte ha già affermato,
l'interpretazione dell'art. 17 della legge n. 865/1971 non si pone in contrasto col citato art. 3, attesa la sostanziale differenza tra le categorie di soggetti considerate (Cass. n. 4191/1999 e n. 8577/1998, richiamate anche nella sentenza impugnata); quanto all'art. 42, perché detta norma tutela la proprietà, mentre nel caso in esame vengono in rilievo rapporti di affitto. Con il sesto motivo la ricorrente, premesso di aver sempre sostenuto l'esistenza di un preciso accordo tra tre parti (provincia, proprietario dei terreni e affittuario), sostiene di avere richiesto specifici mezzi di prova al fine di dimostrare tale circostanza e di avere chiesto, inoltre, l'ammissione di mezzi di prova diretti a dimostrare la qualifica d'imprenditore agricolo a titolo principale in capo al socio accomandatario LI SA RL. Tali istanze sarebbero state del tutto trascurate dai giudici del merito, i quali avrebbero omesso qualsiasi rilievo in ordine alle ragioni in forza delle quali le prove non sarebbero state ammesse. Tale vizio della sentenza si tradurrebbe in un error in procedendo, rilevante quando la prova richiesta e non ammessa risulti decisiva, cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una diversa statuizione.
A tal fine la ricorrente trascrive i mezzi istruttori che avrebbe richiesto nell'atto di appello e ribadito in sede di precisazione delle conclusioni, e rimarca il carattere decisivo di tali mezzi. Il motivo non è fondato.
I mezzi istruttori (non è chiarito in ricorso se si trattasse di prova per testi o di altro tipo di prova) risultano articolati in cinque capitoli (pag. 13-14 del ricorso per cassazione). I primi quattro erano diretti a provare i presunti accordi che sarebbero intervenuti tra le parti sopra indicate e sono inammissibili perché, riguardando un ente pubblico territoriale, l'eventuale contratto si sarebbe dovuto perfezionare mediante il procedimento dell'evidenza pubblica (mentre nel capitolato non si chiarisce neppure con quali soggetti dell'amministrazione provinciale il rapporto si sarebbe svolto) ed avrebbe dovuto rivestire la forma scritta ad substantiam.
Il quinto capitolo era diretto a provare che i soci dell'azienda agraria esercitano con continuità l'attività diretta della coltivazione dei fondi di proprietà dell'azienda e di quelli a diverso titolo detenuti, nonché l'attività diretta alla trasformazione e alla alienazione dei prodotti ed è a sua volta inammissibile perché, a parte il suo carattere generico, trascura di considerare che affittuaria era la società, onde vanno richiamate le considerazioni svolte trattando del quarto motivo. Ne segue che, contrariamente a quanto assume la ricorrente, i mezzi istruttori non avevano alcun carattere decisivo ai fini della risoluzione della controversia;
e il provvedimento (implicito) di non ammissione da parte della Corte territoriale appare giustificato, essendo quei mezzi tra l'altro incompatibili con la pronuncia adottata dai giudici del merito anche sulla base delle precedenti sentenze emesse da questa Corte.
Conclusivamente, il ricorso risulta infondato e deve perciò essere respinto.
Si ravvisano, tuttavia, nelle questioni trattate giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 24 settembre 2002. Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2003