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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/10/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI ME - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1079 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E nato a [...] il [...], C.F.: CP_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MASTROENI MASSIMO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
28/03/2025, i coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 13/09/2007, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 639, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli nata a [...] il 23 Persona_1
settembre 2010, e , nata a [...] il [...]; Persona_2 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa coniugale viene assegnata alla moglie con i beni e gli arredi ivi contenuti, sita in Messina, in
Via Alessi Gaetano n. 42, Frazione Gazzi.
3. I figli minori e sono Persona_1 Per_2
affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
4. Il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei figli, trascorrerà con loro: • un giorno infrasettimanale, da concordarsi tra i genitori stessi;
• i fine settimana alternati, dalle ore 15:00 del venerdì alle ore 21:30 della domenica;
• le vacanze estive per 15 giorni consecutivi da concordare con la madre ed in considerazione degli impegni lavorativi del padre. • le festività che saranno assegnate ad anni alterni ed esattamente un anno i figli trascorreranno con la mamma il Natale compresa la vigilia, il 25 dicembre e S. Stefano, mentre la notte di
Capodanno, il giorno 1 e l'Epifania li trascorreranno con il padre;
• le festività della Santa
Pasqua ad anni alterni;
i minori trascorreranno con la mamma il giorno di Pasqua e con il papà il lunedì dell'Angelo e viceversa;
• lo stesso ad anni alterni per quel che concerne il primo di maggio ed il 25 aprile;
• il giorno del compleanno ed onomastico si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
5. Il Sig. , tenuto conto delle condizioni reddituali e CP_1
lavorative dei coniugi alla data odierna, verserà, un assegno di contribuzione al mantenimento di moglie e figli di € 600,00 mensili, di cui € 500,00 per i figli ed € 100,00 per la moglie, da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese a decorrere dal mese di aprile 2025, e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N. e quelle ludiche-sportive preliminarmente concordate ed adeguatamente documentate. 6.
L'autovettura tipo Peugeot 2008, Tg. GV 396 FS, di proprietà di , rimane in CP_1 uso alla moglie.
7. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli”.
All'udienza dell'01/10/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 28/03/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di ME di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 13/09/2007, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 639, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 02/10/2025. La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI ME - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1079 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E nato a [...] il [...], C.F.: CP_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MASTROENI MASSIMO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
28/03/2025, i coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 13/09/2007, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 639, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli nata a [...] il 23 Persona_1
settembre 2010, e , nata a [...] il [...]; Persona_2 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa coniugale viene assegnata alla moglie con i beni e gli arredi ivi contenuti, sita in Messina, in
Via Alessi Gaetano n. 42, Frazione Gazzi.
3. I figli minori e sono Persona_1 Per_2
affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
4. Il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei figli, trascorrerà con loro: • un giorno infrasettimanale, da concordarsi tra i genitori stessi;
• i fine settimana alternati, dalle ore 15:00 del venerdì alle ore 21:30 della domenica;
• le vacanze estive per 15 giorni consecutivi da concordare con la madre ed in considerazione degli impegni lavorativi del padre. • le festività che saranno assegnate ad anni alterni ed esattamente un anno i figli trascorreranno con la mamma il Natale compresa la vigilia, il 25 dicembre e S. Stefano, mentre la notte di
Capodanno, il giorno 1 e l'Epifania li trascorreranno con il padre;
• le festività della Santa
Pasqua ad anni alterni;
i minori trascorreranno con la mamma il giorno di Pasqua e con il papà il lunedì dell'Angelo e viceversa;
• lo stesso ad anni alterni per quel che concerne il primo di maggio ed il 25 aprile;
• il giorno del compleanno ed onomastico si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
5. Il Sig. , tenuto conto delle condizioni reddituali e CP_1
lavorative dei coniugi alla data odierna, verserà, un assegno di contribuzione al mantenimento di moglie e figli di € 600,00 mensili, di cui € 500,00 per i figli ed € 100,00 per la moglie, da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese a decorrere dal mese di aprile 2025, e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N. e quelle ludiche-sportive preliminarmente concordate ed adeguatamente documentate. 6.
L'autovettura tipo Peugeot 2008, Tg. GV 396 FS, di proprietà di , rimane in CP_1 uso alla moglie.
7. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli”.
All'udienza dell'01/10/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 28/03/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di ME di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 13/09/2007, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 639, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 02/10/2025. La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.