Sentenza 18 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/06/2002, n. 8848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8848 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 08 84 8/ 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITA NO LA COR Oggetto EZIONE LAVORO Lavoro;
indennità di Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Frasferta R.G.N. 17728/99Dott. Salvatore SENESE - Presidente Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Cron.D. 24108 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI - Rel. Consigliere Ud. 28/01/02 Dott. Camillo FILADORO Consigliere - ha pronunciato la seguente 100 SENTENZA sul ricorso proposto da: SOCIETA' SUBALPINA DI IMPRESE FERROVIARIE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato GIANGUIDO FOSSA', che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
RA FR;
- intimato avverso la sentenza n. 330/98 del Tribunale di VERBANIA, depositata il 14/10/98 R.G.N. 466/98 2002 384 Laita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 28/01/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato FOSSA'; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASSIMO FEDELI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 26 giugno 1998 FR MI proponeva appello contro la sentenza, emessa dal Pretore di Verbania, di rigetto della domanda intesa ad ottenere dalla datrice di lavoro s.p.a. Società subalpina di imprese ferroviarie (SSIF) l'indennità di trasferta relativa al periodo agosto 1991, durante il qualesettembre 1986 WHY aveva prestato servizio fuori della sua sede di lavoro, sita a Domodossola, per sostituire il capostazione di TR (Novara). Costituitasi l'appellata, con sentenza del 14 ottobre successivo il Tribunale di Verbania, in accoglimento dell'impugnazione, emetteva la sentenza di condanna, con rivalutazione e interessi ex art. 429 cod. proc. civ., osservando che la prassi di non pagare l'indennità di trasferta nei casi, come quello di specie, in cui la datrice di lavoro avesse posto a disposizione del lavoratore un alloggio gratuito nel luogo di trasferta, non poteva prevalere sul contratto collettivo, il cui art. 20 prevedeva senza eccezioni l'indennità in questione in favore del lavoratore trasferito. Contro questa sentenza ricorre per cassazione la s.p.a. SSIF. 3 L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo la ricorrente lamenta l'omessa in ordine all'art. 20 del contratto motivazione collettivo nazionale di lavoro del 1977 per i inteso a compensare con speciale ferrovieri, indennità i disagi sopportati dal lavoratore temporaneamente trasferito, a causa dell'allontana- mento dalla propria residenza. Disagi insussistenti quando, come nella specie, la sede lavorativa fosse lontana dalla dimora abituale del lavoratore, e questa si trovasse nello stesso luogo in cui avvenivano le trasferte. Considerando poi che tale dimora abituale si trovava in edificio concesso o c i u d e R gratuitamente dalla stessa datrice di lavoro, la ricorrente nega che la prassi aziendale di non pagare, in tal caso, l'indennità in questione fosse sfavorevole e perciò non potesse prevalere sul citato art. 20 del contratto collettivo. Col secondo motivo la ricorrente replica la medesima censura, insistendo sul fatto che, durante le cosiddette trasferte, il lavoratore pernottava in realtà nella proprio abitazione. I motivi non possono trovare accoglimento. L'interpretazione dei contratti collettivi postcorporativi è riservata al giudice di merito, inle cui valutazioni sono peraltro censurabili sede di legittimità per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o per difetto di motivazione. Tra i difetti di motivazione ben può rientrare l'omessa considerazione della non corrispondenza effettiva tra residenza di lavoro e dimora abituale del lavoratore e della coincidenza fra quest'ultima ed il luogo di prestazione in trasferta, si che i disagi e gli oneri di questa debbano ritenersi in concreto esclusi (Cass. 24 ottobre 1991 n. 11281, 8 aprile 2000 n. 4482). Nel caso di specie tuttavia la datrice di lavoro ricorrente, nel denunciare il difetto di motivazione, parla bensì nella parte narrativa del ricorso per cassazione di abitazione del lavoratore nel comune di trasferta "risultante dagli atti di causa" ma non indica gli atti dai quali tale situazione risulterebbe. Né in cassazione, a parte le questioni rilevabili di ufficio (sulle quali non si sia formato il giudicato), è consentita la proposizione di doglianze che, modificando la precedente impostazione difensiva, pongano a fondamento delle domande e delle eccezioni titoli diversi da quelli fatti valere nel pregresso giudizio di merito e prospettino comunque questioni fondate su elementi di fatto nuovi e diversi da quelli ivi proposti (Cass. 5 ottobre 1998 n. 9882). Appare, al contrario, dall'atto introduttivo durante ladel giudizio, che il lavoratore trasferta fruiva gratuitamente di un alloggio di servizio, ma non anche che ivi dimorasse abitualmente. Non è pertanto ammissibile la denuncia di omessa considerazione di un fatto decisivo, stante la sua genericità (art. 366 n. cod. proc. civ.). Non è pertinente alla questione attuale è poi Cass. 22 agosto 1992 n. 9775, in cui si è affermato che "residenza" del lavoratore, ai fini della M nascita di crediti per prestazioni rese o per tempo trascorso fuori, è soltanto la località ove si trova l'ufficio, l'impianto, l'officina, ecc., a cui egli appartiene, ma non anche i luoghi in cui siano ubicate parti della stessa azienda di trasporti, ma distanti alcune decine di chilometri. Col terzo motivo la ricorrente lamenta di essere stata condannata al pagamento di interessi e, insieme, rivalutazione monetaria, contro il divieto di cumulo contenuto nell'art. 16, comma 6, 1. 30 dicembre 1991 n. 412. La censura è inammissibile poiché quest'ultima disposizione si riferisce soltanto ai crediti previdenziali. Per i crediti di lavoro verso soggetti privati il divieto di cumulo venne disposto nell'art. 22, comma 36, 1. 23 dicembre 1994 n. 724, ma questo è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 2 novembre 2000 n. 459. Rigettato il ricorso, sulle spese non si deve provvedere poiché l'intimato non si è costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 28 gennaio 2002. il Presidente: / fee Il Cons. estensore: Federico Ropelli IL CANCELLIERE inCancelleriaCancelle Deposit 18 610.2002 Oggi, MA CA ✓ CANCELLIERE л еmore decolle 7