Art. 1. Articolo unico.
Le disposizioni di cui alla legge 20 agosto 1949, n. 643 , relative alla proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra si applicano anche per il periodo 1 gennaio 1950, 31 dicembre 1951.
Le disposizioni di cui alla legge 20 agosto 1949, n. 643 , relative alla proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra si applicano anche per il periodo 1 gennaio 1950, 31 dicembre 1951.