Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2198.
(Minori, interdetti e inabilitati).
I provvedimenti di autorizzazione all'esercizio di un'impresa commerciale da parte di un minore emancipato o di un inabilitato o nell'interesse di un minore non emancipato o di un interdetto e i provvedimenti con i quali l'autorizzazione viene revocata devono essere comunicati senza indugio a cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione.
(Minori, interdetti e inabilitati).
I provvedimenti di autorizzazione all'esercizio di un'impresa commerciale da parte di un minore emancipato o di un inabilitato o nell'interesse di un minore non emancipato o di un interdetto e i provvedimenti con i quali l'autorizzazione viene revocata devono essere comunicati senza indugio a cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione.
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- 1. Ministero della difesa: personale militare e civileAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 febbraio 2014 · 0.8143578
Giurisprudenza • 7
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