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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/10/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 5318/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Merlino Claudia Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
03/09/1987, residente in [...], Genova (GE) ed elettivamente domiciliata in Largo Archimede 1/16 scala A, Genova (GE) presso e nello studio dell'Avv. POGGI SIMONE (C.F. ) che la rappresenta e C.F._2 la difende, come da procura in atti e
, C.F. nato a [...] il Parte_2 C.F._3
26/08/1983, residente in [...]9, Genova (GE) ed elettivamente domiciliato in Via Sestri 59/1, Genova (GE) presso e nello studio degli Avv.ti
TO AN (C.F. ) e LD C.F._4
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 (C.F. ) che lo rappresentano e lo difendono, Pt_3 C.F._5 come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova (GE) il 15/09/2024 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1 le seguenti condizioni essenziali, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“(1) i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
(2) il ricavato della vendita degli immobili di cui al superiore punto e), pari ad €
12.000,00 (dodicimila/00) al netto dell'estinzione del mutuo fondiario su di esso gravante, ed attualmente giacente presso il Notaio verrà ripartito Persona_1 secondo le quote di spettanza meglio indicate al medesimo punto e, pertanto, la
Sig.ra incasserà la somma di € 11.400,00 (undicimilaquattrocento/00) Pt_1
mentre il Sig. la somma di € 600,00 (seicento/00). I coniugi si danno Pt_2 reciprocamente l'autorizzazione ad incassare autonomamente la quota di propria spettanza;
(3) per quanto riguarda l'autovettura Audi A3 Sportback targata CZ510FE, in origine di proprietà di entrambi i coniugi, la Sig.ra ha provveduto a Pt_1
trasferire la propria quota al Sig. in data 15 maggio 2025 doc. 4; Pt_2
(4) entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla pretendere a titolo di mantenimento l'uno dall'altro;
(5) con la sottoscrizione del presente ricorso le parti dichiarano di nulla più aver reciprocamente a pretendere per qualsivoglia ragione e/o titolo, avendo definito tutti i loro rapporti, nulla escluso e/o eccettuato. Tutto quanto sopra premesso, i
Sigg. e come in epigrafe rappresentati, domiciliati Parte_1 Parte_2
e difesi”.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2024, Numero 194, Parte I, Serie 1, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 17/10/2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Merlino Claudia Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
03/09/1987, residente in [...], Genova (GE) ed elettivamente domiciliata in Largo Archimede 1/16 scala A, Genova (GE) presso e nello studio dell'Avv. POGGI SIMONE (C.F. ) che la rappresenta e C.F._2 la difende, come da procura in atti e
, C.F. nato a [...] il Parte_2 C.F._3
26/08/1983, residente in [...]9, Genova (GE) ed elettivamente domiciliato in Via Sestri 59/1, Genova (GE) presso e nello studio degli Avv.ti
TO AN (C.F. ) e LD C.F._4
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 (C.F. ) che lo rappresentano e lo difendono, Pt_3 C.F._5 come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova (GE) il 15/09/2024 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1 le seguenti condizioni essenziali, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“(1) i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
(2) il ricavato della vendita degli immobili di cui al superiore punto e), pari ad €
12.000,00 (dodicimila/00) al netto dell'estinzione del mutuo fondiario su di esso gravante, ed attualmente giacente presso il Notaio verrà ripartito Persona_1 secondo le quote di spettanza meglio indicate al medesimo punto e, pertanto, la
Sig.ra incasserà la somma di € 11.400,00 (undicimilaquattrocento/00) Pt_1
mentre il Sig. la somma di € 600,00 (seicento/00). I coniugi si danno Pt_2 reciprocamente l'autorizzazione ad incassare autonomamente la quota di propria spettanza;
(3) per quanto riguarda l'autovettura Audi A3 Sportback targata CZ510FE, in origine di proprietà di entrambi i coniugi, la Sig.ra ha provveduto a Pt_1
trasferire la propria quota al Sig. in data 15 maggio 2025 doc. 4; Pt_2
(4) entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla pretendere a titolo di mantenimento l'uno dall'altro;
(5) con la sottoscrizione del presente ricorso le parti dichiarano di nulla più aver reciprocamente a pretendere per qualsivoglia ragione e/o titolo, avendo definito tutti i loro rapporti, nulla escluso e/o eccettuato. Tutto quanto sopra premesso, i
Sigg. e come in epigrafe rappresentati, domiciliati Parte_1 Parte_2
e difesi”.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2024, Numero 194, Parte I, Serie 1, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 17/10/2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4