Articolo 2 della Legge 15 giugno 1933, n. 804
Articolo 1
Versione
1 agosto 1933
Art. 2.

Il Governo del Re e' autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 15 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Entrata in vigore il 1 agosto 1933