Sentenza 1 marzo 2011
Massime • 1
Il dipendente dell'impresa di gestione degli impianti sciistici risponde colposamente delle lesioni provocate ad uno sciatore il quale, avendo tracciato a bordo del suo "snowboard" una anomala traiettoria sulla pista lasciata semideserta a fine giornata, non sia riuscito ad evitare l'impatto con la motoslitta guidata dal dipendente dell'impresa di gestione nonostante la segnalazione acustica da questi operata, atteso che il comportamento dello sciatore non è sufficiente a determinare l'interruzione del nesso causale e che incombe comunque sul dipendente un obbligo di garanzia avente ad oggetto l'incolumità dei fruitori degli impianti. (Nella specie, la S.C., annullando la sentenza assolutoria, ha osservato come il guidatore della motoslitta fosse tenuto, a maggior ragione in presenza di sciatori, ad impiegare la massima prudenza ed attenzione al fine di evitare incidenti, tenendosi pronto a porre in essere, anche in virtù delle condizioni climatiche e delle condizioni del terreno innevato, tutte le manovre di emergenza idonee ad evitare lo scontro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/03/2011, n. 25654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25654 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 01/03/2011
Dott. BRUSCO Carlo G. - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 403
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - N. 36013/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FOSCHI AMEDEO, N. IL 01/06/1972;
2) IN FR, N. IL 16/06/1966;
avverso la sentenza n. 18/2009 TRIBUNALE di AVEZZANO, del 12/03/2000;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/03/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dr. Geraci Vincenzo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore di grado di appello.
RITENUTO IN FATTO
1. AN AN è stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 590 c.p. per avere, mentre era alla guida di una TA, cagionato, per colpa, a FO Amedeo, conducente di uno snowboard, gravi lesioni personali (contusioni craniche, trauma della spalla destra con sospetta infrazione dell'arco posteriore della 4^ costa, distrazione della muscolatura cervicale a destra, distorsione del ginocchio sinistro con risentimento del CI, cefalee persistenti) da cui derivava uno stato di malattia per un tempo superiore ai 40 gg., colpa derivante dall'aver effettuato una frenata troppo tardi, non tenendo conto della presenza sulla pista di un manto di neve umida, con la conseguenza che la TA da lui condotta non si fermava ed investiva la persona offesa. In Ovindoli il 3 aprile 2007.
Il giudice di pace di Celano assolveva l'imputato rilevando che non poteva ritenersi pienamente accertata la sua colpevolezza, atteso che l'istruttoria effettuata non aveva consentito di provare se lo scontro tra le parti si era verificato per colpa dell'imputato, che, nel frenare e fermandosi di traverso con la TA, si sarebbe posto sulla traiettoria del FO Amedeo, o a causa dello stesso FO che non si avvedeva della presenza della TA. Su impugnazione della parte civile, l'assoluzione veniva confermata dal Tribunale di Avezzano. Tale giudice riteneva che la presunzione di colpa posta a carico di AN AN in quanto conducente di un veicolo a motore (art. 2054 c.c.) ovvero per lo svolgimento da parte sua di attività pericolosa (quale la conduzione di una TA su un percorso innevato) fosse stata, nella concreta situazione verificatasi, superata dalla condotta tenuta dallo stesso infortunato;
l'evento dannoso si era verificato in conseguenza del comportamento colposo della vittima, che ne aveva costituito il fattore causale esclusivo. Il giudice di appello non riteneva condivisibile il rilievo dell'appellante secondo cui, nella fattispecie, l'uso della TA doveva persino reputarsi vietato sulla pista, essendo questa riservata esclusivamente allo sci;
un simile divieto può infatti ritenersi esistente sulle piste di discesa solo durante l'orario di apertura delle medesime, allorché l'unica circolazione ammessa su di esse è quella con sci, mononosci e tavole da neve, con esclusione di quella con slittini, bob, motoslitte ed altri mezzi, ammessa eccezionalmente soltanto per ragioni di soccorso (L.R. Abruzzo 29 marzo 1994 n. 16, art. 1, commi 1 e 2); il divieto invece non può ritenersi esistente durante l'orario di chiusura, allorché è ben possibile ricorrere all'uso di motoslitte al fine di provvedere alla manutenzione della pista, e proprio in funzione di "renderla idonea" alla (successiva) circolazione di chi utilizza sci, monosci e tavole da neve (arg. ex L.R., art. 1, comma 1). Nel caso di specie, l'AN non aveva fatto ricorso all'uso della TA nel momento in cui la pista era popolata dagli sciatori, ma in orario di chiusura, avendo cura di mettersi alle spalle dell'ultimo sciatore, ed al solo fine di svolgere le sue incombenze di manutentore della pista medesima. Si aggiunga, inoltre, che egli aveva usato ulteriori cautele, avendo cura non solo di procedere a velocità moderata e di utilizzare il segnalatore luminoso, ma anche di porsi ai margini della pista, così lasciando libero uno spazio largo circa 40 metri. In una simile situazione, l'azione dello sciatore che lo precedeva (il quale, anziché preoccuparsi di guadagnare sollecitamente il fondo pista in considerazione dell'avvenuta chiusura di essa, aveva deciso di effettuare una diagonale verso il lato sinistro, disinteressandosi completamente dei mezzi deputati agli incombenti connessi con la chiusura e con la manutenzione degli impianti e senza prestare attenzione alcuna alle segnalazioni luminose e acustiche da questi provenienti, aveva integrato una condotta inopinata e imprevedibile, tale da escludere la colpa dell'imputato e da atteggiarsi quale fattore causale esclusivo dell'evento dannoso.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore del FO lamentando, con un primo motivo, la violazione degli artt. 2050 e 2054 c.c., a carico dell'esercente attività pericolosa (tra cui rientra la guida di una TA) e del conducente di veicoli a motore senza guida di rotaie, presunzione che avrebbe dovuto trovare applicazione anche nel caso di specie a prescindere dal fatto che l'incidente si sia verificato in orario di chiusura dell'impianto. Con un secondo motivo deduce che l'impianto non poteva considerarsi chiuso dal momento che gli stessi giudici hanno dato atto che il FO era l'ultimo sciatore e stava completando la pista. Doveva quindi trovare applicazione la L.R. Abruzzo 29 marzo 1994, n. 16, art. 1, comma 1, secondo cui l'uso della TA è proibito sulle piste da sci. Col terzo motivo viene censurata l'illogicità della ritenuta responsabilità osservandosi che il FO si trovava davanti alla TA e si limitava a sciare, nessuna colpa potendosi ravvisare nel suo comportamento di attraversamento in diagonale della pista, mentre era l'imputato che, trovandosi più dietro, avrebbe dovuto porre in essere ogni possibile cautela per non investirlo. Col quarto motivo si lamenta il difetto di motivazione su un punto essenziale e cioè su quanto dichiarato dal teste Casalenuovo che ha riferito che AN, al momento di superare il FO, effettuò una frenata ma la TA, a causa della neve bagnata di aprile, si mise per traverso e scivolò di lato andando a collidere con il FO. Il fatto che AN abbia frenato e che la TA si sia messa di traverso è evidente segno di imprudenza, per la velocità eccessiva, ed imperizia per incapacità di percepire le condizioni della neve.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso merita accoglimento.
2. Osserva in primo luogo il Collegio che la questione della responsabilità dell'AN e del FO nell'incidente in questione deve essere apprezzata secondo le norme del codice penale che regolano la colpa e il nesso di causalità, non potendo trovare applicazione, nonostante che il giudizio abbia ormai ad oggetto solo la responsabilità civile di AN, le norme civilistiche in materia, ed in particolare le presunzioni di colpa poste dagli artt.2050 e 2054 c.c.. Infatti il procedimento penale è destinato ad apprezzare la responsabilità penale di chi in esso viene giudicato e dunque ad apprezzarne il comportamento secondo i normali criteri di imputabilità dei reati contestati, regola che vale anche quando in esso si inserisce la questione della parallela responsabilità civile, e perfino quando, come nella specie, soltanto di responsabilità civile si discuta per essere ormai stato definitivamente pronunciato il proscioglimento dell'imputato ai fini penali.
3. Tanto premesso, rileva il Collegio che nei due gradi di giudizio sono state accertate con sicurezza e precisione le circostanze di fatto rilevanti ai fini del decidere. FO, con uno snowboard, era l'ultimo sciatore che percorreva la pista da sci, in un orario in cui gli impianti di risalita erano già stati chiusi;
dietro di lui (ad una decina di metri) si trovava la TA guidata da AN, dipendente della impresa di gestione degli impianti di risalita, con a bordo un collega, che procedeva a velocità moderata, sul bordo sinistro della pista larga circa 40 mt;
dietro ancora (a circa venti metri) sopraggiungeva un'altra TA guidata da Casalenuovo, sovrintendente di Polizia addetto alla chiusura delle piste al fine di controllare che non vi rimanesse nessuno. FO procedeva in diagonale nella direzione della TA di AN;
AN, accorgendosi che lo sciatore si dirigeva verso di lui, metteva in azione anche il segnalatore acustico per allertarlo, il segnalatore luminoso già essendo in funzione;
lo sciatore tuttavia non si accorgeva del pericolo ed impattava con lo snowboard nella parte posteriore destra della TA.
In tale situazione appare corretta la decisione impugnata nella parte in cui ha ravvisato una colpa dello sciatore, poco attento al percorso che stava compiendo tanto da non accorgersi dell'ostacolo che si presentava sulla sua strada e non sufficientemente abile nella tecnica dello sci per riuscire ad evitarlo.
La decisione appare tuttavia censurabile nella parte in cui ha escluso il concorso di colpa dell'AN, ritenendo che l'incidente si sia verificato per la "condotta inopinata ed imprevedibile (del FO), tale da escludere la colpa dell'imputato e da atteggiarsi quale fattore causale esclusivo dell'evento dannoso". Giova infatti al riguardo ricordare che AN, per l'azione che stava compiendo, cioè per il fatto di percorrere la pista da sci a bordo di un mezzo meccanico in presenza di sciatori, quale era la situazione in cui si è verificato l'incidente, era sicuramente tenuto ad adottare la massima prudenza ed attenzione al fine di evitare incidenti. Con ciò il Collegio non intende affrontare la questione con riferimento allA cit. L.R. Abruzzo, art. 1, che, al comma 1, definisce "piste di discesa le aree naturalmente o artificialmente innevate e rese idonee alla circolazione di chi utilizza sci, monosci e tavole da neve" ed al secondo testualmente prevede che "Sulle piste di discesa è vietato l'uso di mezzi similari quali slittini, bob, motoslitte, mezzi meccanici ed ogni altro mezzo differente a quelli elencati nel precedente comma 1, fatta eccezione per lo svolgimento di operazioni di soccorso le quali andranno comunque effettuate nell'osservanza delle norme di sicurezza e prevenzione". Una tale disposizione infatti non è stata richiamata nel capo di imputazione, che attribuisce all'AN solo la colpa di aver effettuato una frenata troppo tardi, non tenendo conto della presenza sulla pista di un manto di neve umida e su di essa si sofferma solo il giudice di appello che ritiene il divieto di accesso sulle piste da sci per le motoslitte (invocato dalla persona offesa) valido solo durante l'orario di apertura delle stesse, allorché l'unica circolazione ammessa è quella con sci, monosci e tavole da neve, con esclusione degli altri mezzi la cui circolazione è ammessa eccezionalmente solo per ragioni di soccorso;
rilevando che invece, durante l'orario di chiusura, l'utilizzo di tali mezzi è ben possibile ed anzi necessario al fine di provvedere alla manutenzione della pista proprio in funzione di "renderla idonea alla circolazione di chi utilizza sci, monosci e tavole da neve". A fronte di ciò il ricorrente sostiene che la stessa sua presenza, ultimo sciatore sulla pista, significava che la pista non era chiusa e dunque la TA non doveva trovarsi in quel luogo. Il Collegio ritiene che tale questione non possa essere delibata atteso che il processo, per come è pervenuto alla sua attenzione, non fornisce informazioni sufficienti per accedere all'una o all'altra tesi, non essendo state chiarite le ragioni della presenza del mezzo sulla pista (si sa solo che appartenenva alla società Monte Magnolia impianti srl) e nemmeno le condizioni e le prassi esistenti in tema di manutenzione. E ritiene altresì che l'accertamento compiuto dalla Corte di appello, secondo cui la TA si trovava sull'impianto per provvedere alla manutenzione in un orario in cui gli impianti di risalita erano stati già chiusi, sicuramente non censurabile in fatto, fornisca una ragionevole giustificazione della presenza del mezzo escludendo che la colpa dell'AN possa essere ricollegata solo al fatto della sua presenza sulla pista.
Ciò non esclude tuttavia che il medesimo AN, in quanto alla guida della TA fosse comunque portatore di una specifica posizione di garanzia quale guidatore di un mezzo meccanico assai particolare per le condizioni su cui è destinato a camminare, le superfici innevate appunto, particolarmente insidiose per la loro natura e per la variabilità collegata al variare delle condizioni climatiche e particolarmente pericoloso proprio per la difficoltà di porre in essere manovre rapide ed efficaci in presenza di un qualche ostacolo.
Tanto premesso appare privo di ragionevole giustificazione aver ritenuto che il comportamento dello sciatore si sia posto come fattore interruttivo del nesso di causalità dal momento che il processo ha accertato che il medesimo si trovava più a valle rispetto alla TA ed era stato avvistato dal conducente di questa, che, frenando, aveva anche azionato il segnalatore acustico. Non è stata data ragionevole spiegazione del perché AN non è riuscito ad evitare l'urto con FO arrestando il mezzo da lui condotto o modificandone la direzione, manovra sicuramente possibile dato che sulla pista vi erano soltanto i due mezzi di cui si discute.
4. Si impone dunque l'annullamento della sentenza impugnata ai fini civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per un nuovo acceramento sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata ai fini civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011