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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR ZI Presidente
Filomena Albano Giudice
Maria Teresa Moretti Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7725 del 2024, vertente
TRA
Parte_1 nato a [...] il [...]
E
Parte_2 nata a [...] il [...] entrambi con il patrocinio dell'avv Roberto Malizia
-ricorrenti-
NONCHÉ
con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e premesso che avevano contratto matrimonio in Parte_1 Parte_2
Roma in data 21 febbraio 2016 e che con convenzione di negoziazione assistita del 17 marzo 2023 è stato concluso l'accordo di separazione personale dei coniugi, autorizzato in data 27 marzo 2023, hanno chiesto al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio deducendo che non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale. Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
1. Pronunzia sullo status.
Dichiarare la cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio concordatario tra i sigg. e contratto in Roma il Parte_1 Parte_2
21.02.2016 in regime di comunione dei beni, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Roma, anno 2016, atto n. 00050, parte 1, serie 4, ordinando agli
Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
2. Responsabilità genitoriale
Affidare l'unico figlio minore in via condivisa a entrambi i Persona_1 genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
3. Tempi di permanenza.
Collocare anagraficamente e in via preferenziale il figlio minore Persona_1 presso la madre, Sig.ra e disporre che il padre sig. Parte_2 [...] possa vederlo e tenerlo con sé ogni qualvolta il padre lo chieda e la Parte_1 madre acconsenta, e comunque almeno secondo il seguente calendario di visita:
a) il lunedì ed il mercoledì dall'uscita di scuola alla sera, alternando le seguenti modalità: le prime due settimane del mese, il padre lo prenderà a scuola e lo ricondurrà a casa della madre alle 21,00, dopo averlo fatto cenare;
la terza e la quarta settimana del mese, sarà la madre a riprendere presso il domicilio Per_1 del padre dopo aver terminato la propria attività lavorativa, ed il ragazzo cenerà con la madre se preso prima delle 20,30 e con il padre se preso dalle 20,30 a seguire;
in tal caso, sarà onere della madre avvisare il padre tempestivamente circa l'orario del prelievo;
b) a fine settimana alterni, dall'uscita di scuola del venerdì sino alle ore 20,30 della domenica, pernotti inclusi, con riconsegna/accompagnamento, a cura del padre, del figlio minore presso il domicilio della madre;
c) durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni, dalla sospensione delle lezioni al giorno 30 dicembre con un genitore, dal giorno 31 al giorno prima dell'inizio delle lezioni nel nuovo anno, con l'altro genitore. Inizierà la mamma, nell'anno 2024, col primo periodo di permanenza continuata fino al 30 dicembre;
d) durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni, ad anni alterni, di cui il primo (2025) starà con la mamma;
Per_1
e) durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo, starà 15 giorni consecutivi con ciascuno dei genitori, da stabilirsi entro il precedente 31 maggio;
f) per i ponti o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico, festività nazionali ed altro, ad anni alterni, di cui il primo con la madre;
4. Assegnazione casa coniugale
I ricorrenti sono dotati entrambi di un immobile in proprietà esclusiva, il sig.
in Roma alla Via Virginio Jacoucci n. 12 (00152), e la sig.ra Parte_1 in Roma alla Via degli Antamoro n. 57 (00163) dove risiedono Parte_2 stabilmente e pertanto rinunciano alla relativa richiesta per carenza di interesse.
5. Ripartizione degli oneri di mantenimento del figlio Per_1
I ricorrenti, tenuto conto delle rispettive capacità e dei tempi di permanenza del figlio presso ciascuno di essi, stabiliscono a carico di l'obbligo di Parte_1 contribuire al mantenimento del figlio sino al raggiungimento Per_1 dell'autosufficienza economica:
a) versando alla madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 250,00 oltre rivalutazione monetaria annuale per l'intero secondo indice ISTAT del costo della vita, con prima rivalutazione al 12^ mese dal deposito del Ricorso;
b) tenendo a proprio carico, o rimborsando a prima e semplice richiesta per il caso di anticipazione della sig.ra il 40 % delle spese straordinarie prese Pt_2 dall'elenco in uso presso il Tribunale di Roma – sezione Famiglia – che si allegano, e sin da ora tutte, nessuna esclusa, accettate dai coniugi, ora per allora, oltre quelle per i campus estivi di se non contemplate, fermo l'onere di Per_1 comunicazione anticipata delle spese in parola da un coniuge all'altro.
6. Assegno di divorzio
Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di non formulare alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere prima d'ora definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale, non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra a titolo di assegno divorzile.
7. Altre pattuizioni (passaporto, telefono cellulare del minore)
Le parti prestano assenso al rilascio del passaporto al figlio od Per_1 all'iscrizione dello stesso sui passaporti dei genitori. Prestano infine consenso, l'uno all'altro, al rilascio dei relativi passaporti, ove richiesto pro tempore dalla normativa di riferimento.
Le parti concordano di acquistare e mettere a disposizione del figlio un Per_1 telefono cellulare, con internet bloccato, per agevolarne i contatti con i genitori ed i nonni, salvo l'obbligo dei genitori di vigilarne l'utilizzo ed i contatti in entrata ed in uscita.
Il ricorso congiunto deve essere accolto.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data della convenzione di negoziazione assistita di accordo di separazione personale dei coniugi. Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Ritenuta la conformità delle condizioni proposte all'interesse del figlio minore, il
Tribunale dispone in conformità, senza alcuna pronuncia sulle spese attesa la domanda congiunta.
P. Q. M.
dichiara lo scioglimento del Matrimonio contratto in Roma in data 21 febbraio 2016 dai sig.ri nato a [...] il [...] e nata a [...]_2
NO (AQ) il 18 aprile 1985 alle condizioni di cui in parte motiva;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016, atto n. 00050, parte I, serie
04);
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 17 aprile
2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Teresa Moretti dott.ssa AR ZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR ZI Presidente
Filomena Albano Giudice
Maria Teresa Moretti Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7725 del 2024, vertente
TRA
Parte_1 nato a [...] il [...]
E
Parte_2 nata a [...] il [...] entrambi con il patrocinio dell'avv Roberto Malizia
-ricorrenti-
NONCHÉ
con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e premesso che avevano contratto matrimonio in Parte_1 Parte_2
Roma in data 21 febbraio 2016 e che con convenzione di negoziazione assistita del 17 marzo 2023 è stato concluso l'accordo di separazione personale dei coniugi, autorizzato in data 27 marzo 2023, hanno chiesto al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio deducendo che non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale. Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
1. Pronunzia sullo status.
Dichiarare la cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio concordatario tra i sigg. e contratto in Roma il Parte_1 Parte_2
21.02.2016 in regime di comunione dei beni, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Roma, anno 2016, atto n. 00050, parte 1, serie 4, ordinando agli
Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
2. Responsabilità genitoriale
Affidare l'unico figlio minore in via condivisa a entrambi i Persona_1 genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
3. Tempi di permanenza.
Collocare anagraficamente e in via preferenziale il figlio minore Persona_1 presso la madre, Sig.ra e disporre che il padre sig. Parte_2 [...] possa vederlo e tenerlo con sé ogni qualvolta il padre lo chieda e la Parte_1 madre acconsenta, e comunque almeno secondo il seguente calendario di visita:
a) il lunedì ed il mercoledì dall'uscita di scuola alla sera, alternando le seguenti modalità: le prime due settimane del mese, il padre lo prenderà a scuola e lo ricondurrà a casa della madre alle 21,00, dopo averlo fatto cenare;
la terza e la quarta settimana del mese, sarà la madre a riprendere presso il domicilio Per_1 del padre dopo aver terminato la propria attività lavorativa, ed il ragazzo cenerà con la madre se preso prima delle 20,30 e con il padre se preso dalle 20,30 a seguire;
in tal caso, sarà onere della madre avvisare il padre tempestivamente circa l'orario del prelievo;
b) a fine settimana alterni, dall'uscita di scuola del venerdì sino alle ore 20,30 della domenica, pernotti inclusi, con riconsegna/accompagnamento, a cura del padre, del figlio minore presso il domicilio della madre;
c) durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni, dalla sospensione delle lezioni al giorno 30 dicembre con un genitore, dal giorno 31 al giorno prima dell'inizio delle lezioni nel nuovo anno, con l'altro genitore. Inizierà la mamma, nell'anno 2024, col primo periodo di permanenza continuata fino al 30 dicembre;
d) durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni, ad anni alterni, di cui il primo (2025) starà con la mamma;
Per_1
e) durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo, starà 15 giorni consecutivi con ciascuno dei genitori, da stabilirsi entro il precedente 31 maggio;
f) per i ponti o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico, festività nazionali ed altro, ad anni alterni, di cui il primo con la madre;
4. Assegnazione casa coniugale
I ricorrenti sono dotati entrambi di un immobile in proprietà esclusiva, il sig.
in Roma alla Via Virginio Jacoucci n. 12 (00152), e la sig.ra Parte_1 in Roma alla Via degli Antamoro n. 57 (00163) dove risiedono Parte_2 stabilmente e pertanto rinunciano alla relativa richiesta per carenza di interesse.
5. Ripartizione degli oneri di mantenimento del figlio Per_1
I ricorrenti, tenuto conto delle rispettive capacità e dei tempi di permanenza del figlio presso ciascuno di essi, stabiliscono a carico di l'obbligo di Parte_1 contribuire al mantenimento del figlio sino al raggiungimento Per_1 dell'autosufficienza economica:
a) versando alla madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 250,00 oltre rivalutazione monetaria annuale per l'intero secondo indice ISTAT del costo della vita, con prima rivalutazione al 12^ mese dal deposito del Ricorso;
b) tenendo a proprio carico, o rimborsando a prima e semplice richiesta per il caso di anticipazione della sig.ra il 40 % delle spese straordinarie prese Pt_2 dall'elenco in uso presso il Tribunale di Roma – sezione Famiglia – che si allegano, e sin da ora tutte, nessuna esclusa, accettate dai coniugi, ora per allora, oltre quelle per i campus estivi di se non contemplate, fermo l'onere di Per_1 comunicazione anticipata delle spese in parola da un coniuge all'altro.
6. Assegno di divorzio
Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di non formulare alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere prima d'ora definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale, non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra a titolo di assegno divorzile.
7. Altre pattuizioni (passaporto, telefono cellulare del minore)
Le parti prestano assenso al rilascio del passaporto al figlio od Per_1 all'iscrizione dello stesso sui passaporti dei genitori. Prestano infine consenso, l'uno all'altro, al rilascio dei relativi passaporti, ove richiesto pro tempore dalla normativa di riferimento.
Le parti concordano di acquistare e mettere a disposizione del figlio un Per_1 telefono cellulare, con internet bloccato, per agevolarne i contatti con i genitori ed i nonni, salvo l'obbligo dei genitori di vigilarne l'utilizzo ed i contatti in entrata ed in uscita.
Il ricorso congiunto deve essere accolto.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data della convenzione di negoziazione assistita di accordo di separazione personale dei coniugi. Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Ritenuta la conformità delle condizioni proposte all'interesse del figlio minore, il
Tribunale dispone in conformità, senza alcuna pronuncia sulle spese attesa la domanda congiunta.
P. Q. M.
dichiara lo scioglimento del Matrimonio contratto in Roma in data 21 febbraio 2016 dai sig.ri nato a [...] il [...] e nata a [...]_2
NO (AQ) il 18 aprile 1985 alle condizioni di cui in parte motiva;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016, atto n. 00050, parte I, serie
04);
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 17 aprile
2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Teresa Moretti dott.ssa AR ZI