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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/10/2025, n. 5839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5839 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 5686/2019 All'udienza collegiale del giorno 14/10/2025 ore 10:55
Presidente Dott. Giulia Spadaro Consigliere Dott. Domenica Capezzera Relatore
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1 Avv. GUIDI BUFFARINI GUIDO avv. Mastrota sost. Appellato/i
Parte_2 AVV. WU XIAOBIN Avv. LIVI MARCO avv. Grillo sost.
Parte_3 AVV. WU XIAOBIN Avv. LIVI MARCO
IMMOBILIARE CP_1 Avv.
*** La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi. La Corte trattiene la causa in decisione. IL PRESIDENTE DR Giulia Spadaro Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro -Presidente dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 14 ottobre 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5686/2019 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Guido Buffarini Parte_1 C.F._1
Guidi, ( ), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma Via Po CodiceFiscale_2
n. 24, giusta delega in atti
- ATTORE IN RIASSUNZIONE –
E
(C.F. ) e (C.F. , Parte_2 C.F._3 Parte_3 C.F._4 elettivamente domiciliati in Roma, Via Lorenzo il Magnifico n.110, presso lo studio dell'avv. Marco
VI (C.F. ) e dell'abogado XI Wu (C.F. che li C.F._5 C.F._6 rappresentano e difendono giusta delega in atti
- CONVENUTI IN RIASSUNZIONE–
E
Controparte_2
-CONVENUTA IN RIASSUNZIONE CONTUMACE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 24 giugno 2004 e hanno Parte_4 Parte_3 evocato, dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendo di accertare e dichiarare la Parte_1 validità del contratto preliminare di compravendita (di cosa altrui) stipulato fra gli stessi in data 14 ottobre 2003 avente ad oggetto un immobile che si assumeva di proprietà della ovvero, Controparte_3 in alternativa, la cessione di quote sociali (pari al 100% del capitale) della Controparte_2 oppure il trasferimento della proprietà dell'immobile sito in Roma, via di Conte Verde nn. 5/7,
[...] scelta che -a norma della clausola contenuta all'art. 2 del contratto - spettava alla parte promittente venditrice a sua semplice discrezione. Aggiungevano di avere corrisposto la somma di € 670.000,00
a titolo di caparra confirmatoria, per cui chiedevano pronunciarsi sentenza costitutiva ex art. 2932
c.c., in adempimento del contratto preliminare stipulato, di trasferimento delle quote sociali dell' o, in alternativa, la proprietà dell'immobile sito in via Conte Verde. Controparte_2
Instaurato il contraddittorio nella resistenza del convenuto sono intervenute in giudizio la
[...]
CP_ e la (già tutti chiedendo la condanna degli attori al pagamento Controparte_2 CP_4 CP_3 del residuo prezzo di vendita oppure, in via subordinata, la dichiarazione di legittimità del recesso da parte del convenuto e delle intervenienti, con diritto degli stessi di ritenzione della caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c., ovvero, in via di ulteriore subordine, la dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento delle controparti, con condanna degli attori al risarcimento dei danni.
Il giudice adito, con sentenza n. 14433/2012, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del in ordine alla domanda ex art. 2932 c.c. e respinto ogni altra domanda avente ad oggetto Pt_1
l'adempimento di obbligazioni riferite alle parti che avevano sottoscritto il preliminare, condannando tuttavia il a restituire la somma di € 670.000,00, oltre ad interessi. Pt_1
Il Tribunale di Roma ha così deciso: “1) dichiara carente di legittimazione Parte_1 passiva per la domanda proposta dagli attori ex art 2932 c.c.,
2) rigettata ogni altra domanda, condanna il medesimo al corrispondere agli attori in solido la somma di € 670.000,00 oltre interessi dalla domanda al saldo,
3) compensa tra gli attori ed il 2/3 delle spese legali e condanna il convenuto e le società Pt_1 intervenute a rifondere loro la restante quota che liquida in € 3.760,00 di cui € 2.500,00 per onorari”.
La sentenza di primo grado è così motivata: “La presente e fin troppo confusa vicenda processuale che ha come originaria pretesa da parte degli attori quella di veder trasferita a loro favore, ex art 2932 c.c., la proprietà dell'immobile sito in via Conteverde n.5/7 ovvero alternativamente la proprietà delle quote della deve Controparte_2 CP_2 essere risolta rilevando che il convenuto principale non poteva essere evocato a Parte_1 tal fine in giudizio poiché il contratto preliminare stipulato in data 14.10.2003, fonte dell'odierna controversia, fu sottoscritto da costui non in proprio ma quale legale rappresentate della CP_3
ora
[...] CP_5 L'atto di citazione è invero stato notificato dagli attori al in proprio, apparendo così Pt_1 processualmente irrilevante il progressivo modificarsi della domanda da parte dei medesimi, specie come risultante dalla memoria ex art 180 c.p.c. con la quale la pretesa di trasferimento coattivo è stata avanzata, ancora irritualmente, nei confronti della (contrariamente peraltro alle CP_2 conclusioni formulate nella memoria ex art 183 c.p.c.) che non è mai stata parte di quel contratto preliminare.
In sintesi gli attori hanno del tutto inammissibilmente preteso nei confronti del , esito diverso Pt_1 tuttavia non avrebbe avuto nemmeno la domanda almeno correttamente proposta nei confronti della
(ora , l'emissione di una sentenza di trasferimento di un immobile appartenente Controparte_3 CP_4 ad un terzo.
Tale elemento assorbe anche l'ulteriore profilo di giuridica improspettabilità della domanda originaria irritualmente proposta in via alternativa, seppur in conformità al richiamato accordo contrattuale che prevedeva alternativamente o il trasferimento delle quote della società proprietaria dell'immobile ovvero dell'immobile stesso. CP_2
Le caratteristiche e l'oggetto specifico dell'azione ex art 2932 c.c. imponevano infatti ai promissari acquirenti di individuare compiutamente la loro pretesa e non lasciare sussistere quel profilo di incertezza che, pur giustificabile in sede di negozio preliminare, non è più sostenuto da fondamento giuridico allorquando ci si rivolga al Giudice per ottenere una sentenza che sostituisca la mancata realizzazione della originaria volontà negoziale che non può essere naturalmente determinata dal giudicante.
Per completezza occorre peraltro osservare che il cosiddetto contratto preliminare è ben lungi da poter essere ricondotto in tale categoria poiché il , quale legale rappresentante della Pt_1 promittente venditrice, non si era impegnato né a trasferire un immobile proprio, né a trasferire un immobile altrui dopo averlo acquisito(contratto preliminare di cosa altrui) bensì, fattispecie obbiettivamente sin troppo oscura ed ai limiti della nullità negoziale, a far ottenere ai promissari acquirenti o le quote di una società, la citata di cui la sarebbe divenuta titolare, CP_2 CP_3 ovvero l'immobile di cui la medesima non era proprietaria, né lo sarebbe diventata e per il quale non aveva alcuna potestà di gestione.
È del tutto inutile sottolineare che ove la società ovvero il , in proprio, fossero divenuti Pt_1 titolari delle quote della proprietaria dell'immobile ciò non comportava evidentemente CP_2 il trasferimento a loro favore della titolarità del bene, di cui a nessun titolo potevano disporre.
Ciò si comprende dalla lettura dell'art 2 del contratto: "col presente atto il sig. , Parte_1 nella qualità di amministratore unico della soc Tesciuvà s. r. i. si impegna a cedere.... la totalità delle quote della società che nascerà dalla trasformazione della Imm.re Conteverde o l'immobile di cui alla premessa.....".
Orbene il contenuto di un contratto preliminare tipico poteva essere al più integrato nel futuro trasferimento della totalità delle quote della a favore degli odierni attori- tale CP_2 trasferimento peraltro non è mai stato effettivamente voluto da costoro, nemmeno in questo processo, nonostante la confusa prospettazione della domanda- ma non poteva certo essere individuato nel futuro trasferimento di un immobile che non era né sarebbe divenuto né del né della società Pt_1 di cui egli era amministratore e che aveva sottoscritto il cosiddetto preliminare.
In forza delle osservazioni che precedono è apparsa sostanzialmente irrilevante, ai fini della decisione, la lunga istruttoria testimoniale del tutto inidonea a risolvere gli aspetti preliminari da ritenersi invece, come dedotto, assolutamente assorbenti le ulteriori questioni di merito e le valutazioni delle rispettive condotte delle parti.
Tutto ciò che accaduto nel corso del giudizio ed esternamente ad esso e cioè il tentato accordo tra gli attori e la per definire il trasferimento dell'immobile e le ulteriori incomprensioni CP_2 nate tra le parti, afferiscono a circostanze estranee all'oggetto della lite, almeno come introdotta con l'atto di citazione e sulle quali è processualmente inutile soffermarsi.
L'unico punto di certezza nella pretesa degli attori così come modificata a fronte della impossibilità di acquisire dal l'immobile e che costoro hanno evidentemente diritto a rientrare nella Pt_1 disponibilità dell'ingente somma corrisposta in varie tranches a costui, anche qui con formula molto incerta, a titolo di caparra ed acconto e pari ad € 670.000,00 che costui evidentemente non ha alcun titolo per trattenere, avendole del tutto incomprensibilmente acquisito in proprio mentre aveva sottoscritto il contratto preliminare come amministratore della società.
Sulla stessa somma dalla domanda al saldo decorrono gli interessi legali.
Per i motivi suddetti del tutto estranea alla controversia è la che è intervenuta nel CP_2 processo contestando la domanda degli attori che non era rivolta nei suoi confronti, ed identico discorso vale per la (già che, dopo essere intervenuta e, dopo che il primo CP_4 Controparte_3 difensore dei convenuti aveva rinunziato al mandato, non ha inteso conferirlo nuovamente a chi si è costituito al suo posto.
Le spese possono essere compensate tra le parti per 2/3 stante il vizio originario che inficia gran parte del processo fatta salva la domanda restitutoria, e la restante quota liquidata nel dispositivo rimane a carico del e delle società che hanno ritenuto, con un alquanto singolare atto di Pt_1 intervento formulato nella stessa comparsa di costituzione del , di contrastare la pretesa Pt_1 degli attori”. Avverso la sentenza n. 14433/2012 del Tribunale di Roma ha proposto appello Parte_1
[...]
La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 5860/2014, pubblicata il 25.09.2014, ha così disposto:
“dichiara la carenza di legittimazione della dichiara inammissibile Controparte_6
l'appello proposto da e dichiara compensate fra le parti le spese di lite”. Parte_1
La sentenza è così motivata: “La presente vicenda giudiziale risulta assolutamente surreale essendo stata introdotta una richiesta di condanna all'adempimento coatto (art. 2932 c.c.) nei confronti di persona fisica che, chiaramente, aveva agito nel preliminare esclusivamente come legale rappresentante della società ( . Ma surreale risulta anche il fatto che il , Controparte_3 Pt_1 anziché costituirsi e richiedere la palese dichiarazione di carenza di legittimazione, abbia fatto costituire, con lo stesso atto, la società promittente venditrice nonché la società le cui quote erano oggetto della promessa di vendita e che era proprietaria, altresì, dell'immobile promesso in vendita
(in alternativa alle quote della società). La Corte non è tenuta certo a dare una spiegazione delle ragioni per cui le parti hanno utilizzato in modo così inappropriato le norme, ma è certo tenuta a fare chiarezza delle posizioni delle parti in relazione ai fatti che sono oggetto dell'appello.
La sentenza di primo grado ha stabilito due fatti: la carenza di legittimazione passiva del in ordine alla domanda ex art. 2932 c.c.; Pt_1 la condanna del in proprio alla restituzione della caparra. Pt_1
L'appello è stato proposto da , in proprio, mentre sia la che la Parte_1 CP_5 sono rimasti contumaci. Controparte_2
Ciò premesso va osservato che il comportamento del è certamente poco lineare e coerente: Pt_1 egli infatti, sia nella procedura di sequestro ante causam iniziata dai promittenti acquirenti, sia nel costituirsi nel presente giudizio, (lì in maniera esplicita, qui in modo più sfumato) ha dichiarato di essere lui la vera parte promittente acquirente.
In altri termini ha dichiarato la simulazione parziale del contratto, ma trattandosi di contratto avente ad oggetto il trasferimento di beni immobili, non è ammessa per la prova della simulazione, neppure la confessione (oltre che la prova per testi e per presunzioni).
In ragione di ciò, malgrado la "confessione" del , questi non è legittimato a richiedere Pt_1
l'adempimento del preliminare di vendita, la dichiarazione di legittimità del recesso, la risoluzione del contratto.
In relazione a tutte queste domande, unica legittimata era la che non ha appellato la CP_5 sentenza per cui, contro di lei, la decisione è passata in giudicato.
Quanto all'altra società, il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiararne la inammissibilità dell'intervento atteso che la era ed è estranea al contratto di vendita Controparte_2 che riguardava, bensì, anche la vendita delle sue quote, ma, evidentemente, in ordine a tale obbligazione, titolari erano e sono coloro che ne avevano promesso la cessione e non la società le cui quote dovevano essere trasferite.
In ragione di quanto detto le argomentazioni circa la responsabilità nella mancata conclusione del contratto sono assolutamente estranee al tema del giudizio atteso, tra l'altro sul piano processuale, che l'appellante è carente di legittimazione e l'appellata neppure ha impugnato, con appello incidentale, la statuizione sul punto del giudice di primo grado.
Rimane la questione relativa alla condanna operata dal giudice di primo grado di restituzione della caparra.
In ordine a questa gli appellati tentano di dedurre in questo grado una domanda di risarcimento da responsabilità extracontrattuale che non hanno mai proposto.
Né dai fatti esposti può trarsi, di ufficio, una qualificazione della domanda in tal senso. E' pacifico che le censure che sono state proposte dagli appellati al erano funzionali al "petitum" Pt_1 costituito da una responsabilità contrattuale e, d'altra parte, sempre sul piano processuale, il giudice di primo grado ha ritenuto che il non aveva "alcun titolo per trattenere" la caparra Pt_1
"avendola del tutto incomprensibilmente acquisito in proprio", con ciò fondando l'obbligo di restituzione sulla mancanza di causa (o sul venir meno della causa) e non in ragione di un risarcimento per fatto illecito.
Gli appellati non hanno svolto appello incidentale condizionato sul punto per cui non possono chiedere di fondare il loro diritto su una causa diversa mai esplicitata in primo grado e di cui, senza le forme di rito anzi richiamate chiedono il riconoscimento in questo grado.
D'altro canto, va osservato che l'appellante, dopo aver introdotto il suo atto di impugnazione con una critica della decisione della sentenza di primo grado incentrata sul fatto che inspiegabilmente era stata ritenuta la sua carenza di legittimazione ma, nel contempo, era stato condannato alla restituzione della caparra di un contratto che non lo vedeva come parte, non ha assunto alcuna conclusione su tale specifico punto.
Se si leggono, infatti, i capi delle conclusione dell'atto di appello, al capo a) il chiede il Pt_1 rigetto della domanda dei promissari acquirenti e la condanna di costoro al pagamento del residuo prezzo (per le quali domande, come detto, non è legittimato), al capo b), in subordine, chiede dichiararsi la legittimità del recesso con attribuzione del diritto di ritenzione della caparra a favore
“della del Sig. e della tra loro avvinti dal Controparte_2 Pt_1 CP_5 vincolo di solidarietà attiva o, in subordine, per le rispettive ragioni e attribuzioni” (solidarietà che, per le ragioni dette non può esistere per cui il non è legittimato), e al capo c) chiede Pt_1 dichiararsi risolto il contratto (di cui non è parte) con condanna degli appellati al risarcimento dei danni.
In definitiva il ha proposto un appello per chiedere il riconoscimento di diritti di altre parti Pt_1 per cui l'appello deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse.
Le spese del presente grado, in ragione di quanto espresso in motivazione si ritiene doveroso compensare per intero”.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per Parte_1 cassazione, sulla base di cinque motivi, cui hanno resistito con controricorso i soli e Parte_4
rimaste intimate le società originarie intervenienti. Persona_1
Il Supremo Collegio, con sentenza n. 11955/2019, ha così statuito: “La Corte, accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbiti i restanti;
cassa la sentenza impugnata e rinvia a diversa Sezione della
Corte di appello di Roma, anche per le spese del giudizio di legittimità.”.
La Suprema Corte ha motivato la decisione come di seguito riportato: “….Passando al merito del ricorso, con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt.
112, 132, 342 e 346 c.p.c. in tema di omessa pronuncia, errata interpretazione della domanda, specificità dei motivi di appello e nullità della sentenza. Ad avviso del ricorrente il giudice del merito non avrebbe dovuto interpretare le conclusioni contenute nell'atto di appello sulla base di un mero dato testuale, ma nella loro complessità, avuto riguardo al contenuto sostanziale dell'atto di impugnazione. Del resto, egli aveva chiarito di avere sottoscritto il preliminare nella qualità di amministratore unico della (ora e in tale veste aveva anche ricevuto la somma Controparte_3 CP_4 in questione.
Con il secondo ed il terzo motivo sono denunciati la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112,
342, 346, 351 c.p.c., nonché dell'art. 132 c.p.c., oltre a vizio di motivazione, lamentando l'omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti. In particolare il ricorrente si duole della mancanza di qualunque motivazione circa le ragioni della ritenuta non impugnazione del capo di sentenza relativo alla sua condanna alla restituzione della caparra, dal momento che veniva criticata la statuizione relativa alla condanna alla restituzione dell'importo di € 670.000,00 di una parte ritenuta priva di legittimazione, per cui non avrebbe potuto essere destinataria di siffatta pronuncia.
Aggiunge che l'interpretazione dell'atto e l'impostazione che ne è conseguita comporterebbe la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) o di quello del tantum devolutum quantum appellatum (art. 345 c.p.c.), trattandosi comunque di un error in procedendo, che attribuisce al Giudice di legittimità il potere di procedere direttamente all'esame degli atti. I tre motivi - che appare opportuno trattare unitariamente, in quanto attengono alle diverse argomentazioni dell'ordito motivazione della Corte di appello concernenti la ritenuta carenza di legittimazione passiva e, allo stesso tempo, di condanna alla restituzione della caparra - sono fondati.
La Corte di appello di Roma, pur dando atto al penultimo e all'ultimo capoverso della pagina 11 della decisione impugnata che la vicenda risultava "assolutamente surreale" "essendo stata introdotta una richiesta di condanna all'adempimento coatta nei confronti di persona fisica che, chiaramente, aveva agito nel preliminare esclusivamente come legale rappresentante della società", precisa poi che altrettanto "surreale risulta anche il fatto che il anziché costituirsi e Pt_1 richiedere la palese dichiarazione di carenza di legittimazione, abbia fatto costituire, con lo stessa atto, la società promittente venditrice nonché la società le cui quote erano oggetto della promessa di vendita", nell'argomentare le ragioni della pronuncia di inammissibilità dell'appello ha dato rilievo alla circostanza che l'appellante - nel criticare la sentenza di primo grado che aveva accertato la sua carenza di legittimazione passiva e ciò nonostante lo aveva condannato “alla restituzione della caparra di un contratto che non lo vedeva come parte” -non aveva assunto alcuna conclusione sullo specifico punto della condanna, come desumibile dal testo delle conclusioni dell'atto di appello riportate in sentenza.
Costituisce orientamento consolidato di questa Corte (cfr Cass. n 4053 del 2004 e Cass. n. 11372 del
2006) che il "thema decidendi" nel giudizio di secondo grado è delimitato dai motivi di impugnazione, la cui specifica indicazione è richiesta, ex artt. 342 e 434 c.p.c., per l'individuazione dell'oggetto della domanda d'appello e per stabilire l'ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata;
tuttavia, poiché il bene della vita richiesto non può che essere, in linea di massima, quello negato in primo grado, ovvero delimitato dagli stessi motivi di impugnazione così che, se questi siano chiaramente rivolti contro le argomentazioni che avevano condotto il primo giudice al rigetto della domanda, va escluso che, pur in mancanza di conclusioni precise, possa ravvisarsi acquiescenza alla reiezione di essa, dovendosi ravvisare la riproposizione della domanda e delle eccezioni negli identici termini iniziali, con le eventuali delimitazioni evidenziate dalla specificazione dei motivi di gravame e dalla eventuale incompatibilità rispetto ad essi.
Ovviamente le stesse considerazione valgono nella ipotesi opposta in cui sia il soccombente a dolersi del mancato accoglimento delle eccezioni e difese proposte in primo grado allo scopo di paralizzare l'avversa domanda.
In primo grado il aveva chiesto - unitamente alle società intervenienti - la condanna degli Pt_1 attori al pagamento del residuo prezzo di vendita oppure, in via subordinata, la dichiarazione di legittimità del loro recesso ed il diritto alla ritenzione della caparra confirmatoria, in via di ulteriore subordine, la dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento delle controparti con condanna al risarcimento del danno, per cui l'instaurazione del giudizio di appello era finalizzata alla riproposizione delle stesse richieste, conseguibili con la riforma della sentenza del Tribunale.
D'altra parte la Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto nelle conclusioni, ha spiegato che le censure che sono state proposte dagli appellati al erano funzionali al "petitum" Pt_1 costituito da una responsabilità contrattuale, tuttavia il giudice di prime cure aveva fondato l'obbligo di restituzione sulla mancanza di causa, questione su cui, peraltro, il risulta essersi difeso. Pt_1
Giova ricordare che questa Corte ha sempre affermato (Cass. n. 4720 del 1996) che l'interpretazione dell'effettivo contenuto dell'atto di appello (rimessa istituzionalmente al giudice di merito nell'esercizio di un potere insindacabile in sede di legittimità se correttamente e congruamente motivato) deve avvenire non solo in base alla sua letterale formulazione, ma tenendo conto delle sostanziali finalità che la parte intende perseguire.
Dunque, in definitiva, la motivazione posta a fondamento del rigetto dell'appello del non Pt_1 solo non esprime in maniera piena le ragioni della decisione, facendo riferimento alla mancanza di gravame sul punto della condanna alle restituzioni, ma è addirittura per certi versi logicamente incompatibile con la decisione di primo grado e costituisce motivazione apparente ed intrinsecamente, quanto insanabilmente, contraddittoria.
Ciò determina una assoluta impossibilità di ricostruire le effettive ragioni della decisione, in relazione alle censure operate dall'appellante rispetto alla sentenza di primo grado.
La sentenza impugnata è quindi nulla, come dedotto dal ricorrente e per questo aspetto va cassata.
Le ulteriori censure esposte con il quarto ed il quinto motivo, che attengono alla nullità della sentenza e alla contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, restano assorbite dall'accoglimento delle prime tre censure.
Pertanto la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della medesima Corte territoriale, che dovrà procedere ad una nuova valutazione dei motivi di impugnazione tenendo conto della sostanziale finalità che la parte intende perseguire.
Il giudice di rinvio provvederà anche a regolamentare le spese del giudizio di Cassazione”.
Con atto di citazione in riassunzione ha formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
Cont
“Piaccia alla a Corte d'Appello Adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n.
14433/2012 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione 10° Civile, pubblicata il 13.07.2012, in ossequio alla sentenza di rinvio pronunciata dalla Corte Suprema di Cassazione, 2° Sezione Civile, n. 1955-
2019 pubblicata il 07.05.2019:
1) Accogliere l'appello e, per l'effetto, annullare la statuizione di condanna emessa nei confronti del sig. in favore dei sig.ri e er i motivi esposti in Parte_1 Parte_4 Parte_5 narrativa. 2) Accogliere l'appello e, per l'effetto, dichiarare che il sig. nulla deve ai suddetti Parte_1 appellati sig.ri e n quanto privo della necessaria legittimazione Parte_4 Controparte_8 passiva, stante l'avvenuto passaggio in giudicato della relativa statuizione non oggetto di appello.
3) Accogliere l'appello e rigettare integralmente la domanda proposta dagli odierni appellati perché inammissibile ed infondata.
4) In subordine, ove occorrer possa, accogliere le conclusioni di cui ai punti a), b) e c) dell'originario atto di appello da intendersi integralmente trascritte.
5) Condannare alle spese di tutti i gradi di giudizio, ivi compresa la fase di legittimità, i sig.ri
[...]
e con liquidazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario di Pt_4 Persona_1 quelle relative alla fase di legittimità ed a quella di rinvio”.
Si sono costituiti in giudizio e he hanno così concluso: “voglia Parte_2 Parte_3 la Corte di Appello adita "In via pregiudiziale pronunciare con ordinanza l'inammissibilità, dell'appello principale ex art. 348 bis e ter in quanto l'appello non ha ragionevoli probabilità di accoglimento per tutti i motivi esposti in narrativa ed in particolare per la legittimazione attiva e/o ad agire di cui appresso e configurandosi il gravarne proposto meramente dilatorio e pretestuoso.
In via preliminare rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 282 e 351 c.p.c., per totale carenza dei necessari presupposti di legge e, accertato l'intento meramente dilatorio e pretestuoso del presente gravame, condannare l'istante sig. Pt_1
, ai sensi dell'art. 283 ultimo co. c.p.c., come riformato, al pagamento in favore dei signori
[...]
e di una somma ricompresa tra € 250,00 ed € 10.000,00 a titolo di Parte_2 Parte_3 pena pecuniaria.
Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare che l'odierno appellante è totalmente privo di qualsivoglia titolarità in relazione alle pretese formulate e, per l'effetto rigettare e/o dichiarare inammissibili e/o improcedibile l'appello -proposto dal sig. , per difetto di Parte_1 legittimazione attiva e/o ad agire.
In via principale rigettare in toto le domande proposte in appello dal sig. , in Parte_1 quanto destituite di ogni elemento meritevole di apprezzamento e infondate in punto di fatto e di diritto, oltre che non provate, e perché prive di argomentazioni che confutino e contrastino le ragioni addotte dal giudice di prime cure per tutte le motivazioni sopra spiegate e, per l'effetto, confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Roma all'esito del giudizio di primo grado.
In via subordinata e condizionata al mancato accoglimento dell'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., ed al mancato accoglimento della domanda principale, vengono riproposte tutte le domande, eccezioni e deduzioni formulate nel giudizio di primo grado e precisamente: -accertare e dichiarare l'intervenuta sottoscrizione del contratto preliminare di vendita intercorso tra il Sig. in proprio e quale rappresentante legale e amministratore unico della Parte_1
(oggi , quale promittente venditore, ed i signori e Controparte_3 Controparte_5 Persona_2 [...]
quali promissari acquirenti, del 14.10.2003, integrate con contratto del 14.11.2003, avente Pt_3 ad oggetto il trasferimento della totalità delle quote della o, Controparte_2 alternativamente, la proprietà dell'immobile in Roma, via Conte Verde n.ri 5/7, censito il tutto al
Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 502, particella 163, sub 8 e sub 10;
-accertare e dichiarare l'avvenuta corresponsione al sig. da parte degli odierni Parte_1 appellati della complessiva somma di € 670.000.000,00, a titolo di caparra confirmatoria e acconto prezzo;
-accertare il contegno ed il grave inadempimento del sig. in proprio e della Parte_1
e della in virtù dell'adesione formulata nel corso del Controparte_5 Controparte_2 primo grado, agli impegni assunti nel contratto preliminare 14.10.2003, così come integrate con contratto del 14.11.2003, e dichiarare valido l'esercizio del diritto di recesso degli attori, per palese e grave inadempimento di parte promittente alienante;
e per l'effetto:
-condannare la la ed il sig. , con Controparte_5 Controparte_2 Parte_1 vincolo fra loro solidale, al versamento del doppio della caparra confirmatoria pari ad €
1.340.000,00 (euro unmilionetrecentoquarantamila/00) ai sensi ed agli effetti dell'art. 1385 Co. 2°
c.c., in favore degli appellati;
-in alternativa, qualora non vengano ravvisati i presupposti per il valido esercizio del diritto di recesso condannare, la la ed il sig. Controparte_5 Controparte_2 Parte_1 con vincolo di solidarietà tra loro, al risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. e/o extracontrattuale in favore degli appellati, da determinarsi nella misura del doppio di quanto corrisposto, ovvero nella restituzione della somma integrale corrisposta pari ad € 6 7 0 .0
0 0 ,0 0 , oltre interessi legali fino al saldo, nonché al ristoro dei danni da quantificarsi in via equitativa ex art. 1226 C.C.
In via subordinata accertare e dichiarare la risoluzione del contratto preliminare deli 14.10.2003, così come integrato con contratto del 14.11.2003, per palese e grave inadempimento di parte promittente venditrice e dichiarare tenuti in solido il sig. , la e la Parte_1 Controparte_5 alla restituzione dell'integrale somma ricevuta a titolo di caparra Controparte_2 confirmatoria pari ad € 670.000,00 nonché al risarcimento dei danni subiti e subendi a favore degli attori, causati dalla mancata consegna dell'immobile promesso per responsabilità loro imputabile e costituiti sia dal danno emergente rappresentato dagli interessi prodotti dal momento della corresponsione della caparra di Euro 670.000,00 sin dal 14.10.2003, fino all'effettivo soddisfo, che dal lucro cessante costituito dall'impossibilità di proficuamente investire le quote sociali e/o dell'immobile in attività economiche produttive, da quantificarsi nella misura non inferiore ad euro
480.000,00 corrispondente al canone corrisposto al o a chi per esso di euro 5.000,00 Pt_1 mensili, sin dalla proposizione delle domande di primo grado, da quantificarsi in misura corrispondente, fino all'effettivo soddisfo, in virtù dei due contratti d'affitto d'azienda aventi ad oggetto gli immobili de quo, così come frazionati, ovvero, determinate eventualmente in via equitativa ex art. 2056 c.c. dal Giudicante". In ogni caso -con rigetto di domande diverse e/o nuove rispetto a quelle formulate dalla parte appellante nella precedente fase di appello;
-con rigetto delle domande delle altre parti citate, ove costituite;
-con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso forfettario e oneri di legge del doppio grado di giudizio e di quello per Cassazione".
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10-2-2021, la Corte ha dichiarato la contumacia di rigettato l'istanza avanzata da che ha richiesto Controparte_2 Parte_1 un nuovo termine per notificare l'atto di citazione in riassunzione a ritenuto che non CP_5 appariva necessaria la concessione del termine richiesto, perché non è stata parte del CP_5 giudizio di legittimità-, e rinviato la causa per discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
Pare opportuno in via del tutto preliminare, illustrare sinteticamente i principi disciplinanti il giudizio di rinvio. Come è noto, nel giudizio di rinvio, che costituisce una nuova fase del processo, autonoma rispetto alle precedenti, finalizzata alla sostituzione della sentenza cassata, l'oggetto della controversia è chiuso e circoscritto nei limiti segnati dalla pronuncia di annullamento della Corte e sulle questioni da essa decise (Cass. 7 novembre 2003, n. 16694; Cass. 22 maggio 2006, n. 11939;
Cass. 7 marzo 2011, n. 5381; Cass. 5 aprile 2013, n. 8381; Cass., Sez. Lav., 29 maggio 2014, n.
12102; Cass. 5 aprile 2016, n. 6552).
Ne consegue che: per un verso, le parti non possono ampliare oltre tali limiti l'oggetto del giudizio di rinvio;
per altro verso, il giudice non può riesaminare gli antecedenti logici e giuridici delle questioni decise e non può procedere a una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso, ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità, ed è tenuto ad uniformarsi ai principi di diritto enunciati nella pronuncia della Corte di Cassazione e a quanto ivi statuito, stante il disposto dell'art. 384, comma 1, c.p.c., non potendone sindacare la giuridica correttezza né in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale, né alla stregua di arresti giurisprudenziali precedenti, contestuali o successivi della S.C. In altri termini, il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur essendo dotato di autonomia, non dà vita a un nuovo e ulteriore procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario.
Si tratta, quindi, di un giudizio chiuso, nel quale il giudice del rinvio deve limitarsi a completare il sillogismo giudiziale e ad applicare il “dictum” della Cassazione a un materiale di cognizione già completo.
In particolare, in questa sede di rinvio occorrerà esaminare nella loro compiuta estensione logica e semantica le ragioni di impugnativa, senza soffermarsi sulle sole conclusioni.
Il in sostanza, si duole della sua condanna alla restituzione della caparra confirmatoria in Pt_1 favore dei promissari acquirenti;
il giudice avrebbe dovuto coerentemente alla dichiarata carenza di legittimazione passiva rigettare qualsivoglia domanda avanzata nei suoi confronti.
Orbene, non vi è dubbio come l'atto di appello fosse volto ad ottenere l'annullamento dell'illegittima statuizione di condanna emessa a carico dell'appellante dichiarato privo di legittimazione Pt_1 passiva. Sul punto i giudici della Suprema Corte nella decisione n. 11955/2019 che ha disposto il rinvio, hanno precisato che: “Costituisce orientamento consolidato di questa Corte (cfr Cass. N. 4053 del 2004 e Cass. N. 11372 del 2006) che il “il thema decidendi” nel giudizio di secondo grado è delimitato dai motivi di impugnazione, la cui specifica indicazione è richiesta, ex artt. 342 e 434
C.P.C., per l'individuazione dell'oggetto della domanda d'appello e, per stabilire l'ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata, tuttavia, poiché il bene della vita richiesto non può che essere, in linea di massima, quello negato in primo grado, ovvero delimitato dagli stessi motivi di impugnazione così che, se questi siano chiaramente rivolti contro le argomentazioni che avevano condotto il primo giudice al rigetto della domanda, va escluso che, pur in mancanza di conclusioni precise, possa ravvisarsi acquiescenza alla reiezione di essa, dovendosi ravvisare la riproposizione della domanda e delle eccezioni nei medesimi termini iniziali, con le eventuali delimitazioni evidenziate dalla specificazione dei motivi di gravame e dalla eventuale incompatibilità rispetto ad essi”.
A tale proposito, si richiama quanto veniva dedotto nell'atto di citazione in appello secondo cui: “con il presente appello si impugna la suddetta sentenza in ogni sua parte… All'uopo, l'odierno appellante chiede che l'Ill ma Corte d'Appello adita, dichiarata l'ammissibilità del presente appello per la ragionevole probabilità di accoglimento e l'evidente sussistenza del fumus boni iuris, modifichi la valutazione compiuta in ogni parte del provvedimento impugnato, in favore di una pronuncia che disponga quanto segue: “All'esito della disamina degli atti e dei verbali relativi al primo grado del presente giudizio, la decisione impugnata risulta illogica ed illegittima: il ragionamento posto alla base della decisione impugnata, infatti, risulta del tutto illegittimo, incompleto, illogico e contraddittorio e pertanto, non può che essere censurato in questa sede. In primo luogo, risulta del tutto illegittima la decisione del Giudice di condannare il Sig. alla restituzione della Pt_1 caparra confirmatoria ai promissari acquirenti… la pronuncia di condanna nei confronti del sig.
alla restituzione della somma di € 670.000,00, quindi, risulta del tutto illegittima nonché
Pt_1 immotivata e, pertanto, deve essere in questa sede riformata… il Giudice avrebbe dovuto dichiarare la carenza di legittimazione passiva del sig. nel procedimento in oggetto e, pertanto,
Pt_1 rigettare qualsiasi domanda proposta dalla controparte nei suoi confronti. Ciò posto, non può che destare sconcerto il fatto che il decidente, invece, come visto, condannava il convenuto in proprio alla restituzione della somma di € 670.000,00 oltre interessi, importo che il Sig. riceveva
Pt_1 evidentemente a nome della (ora a titolo di caparra confirmatoria in Controparte_3 CP_5 relazione al contratto in oggetto. Le valutazioni compiute dal Giudice, quindi, sono chiaramente contraddittorie e, pertanto, non potranno che essere emendate: se gli attori/odierni appellanti convenivano impropriamente il Sig. in proprio, come può quest'ultimo, nell'ambito dello
Pt_1 stesso giudizio, essere condannato a restituire la somma ricevuta non in proprio, bensì a nome della società per la quale procedeva alla stipula del contratto?” (cfr atto di appello).
A parte il chiaro tenore dell'atto di appello nel senso di potersi escludere che, pur in mancanza di conclusioni precise da parte del questi abbia voluto porre acquiescenza al mancato Pt_1 accoglimento delle eccezioni e difese proposte in primo grado allo scopo di paralizzare l'avversa domanda, deve pure tenersi conto, come affermato dalla Cassazione, di quella che era la concreta finalità che il ha voluto conseguire con l'appello. Pt_1
Egli in primo grado aveva chiesto - unitamente alle società intervenienti - la condanna degli attori al pagamento del residuo prezzo di vendita oppure, in via subordinata, la dichiarazione di legittimità del loro recesso ed il diritto a ritenere la caparra confirmatoria ed in via di ulteriore subordine, la dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento delle controparti con condanna al risarcimento del danno;
per cui l'instaurazione del giudizio di appello era chiaramente finalizzata alla riproposizione delle stesse richieste, conseguibili con la riforma della sentenza del Tribunale che lo aveva condannato alla restituzione della caparra acquisita come legale rappresentate della CP_3
Non vi è infatti alcuna evidenza che egli conseguì la caparra in proprio ma avendola al contrario
[...] ricevuta in un unico contesto sottoscrivendo peraltro il preliminare proprio ed esclusivamente in qualità di legale rappresentate della società promittente.
In ragione di ciò, si dovrà accogliere il 2° motivo dell'appello atteso che è agevole affermare come non possa sussistere la declaratoria di condanna nei confronti di soggetto, convenuto in proprio e non già in qualità di legale rappresentante della (soggetto che aveva ottenuto la caparra) e Controparte_3 rivelatosi per ciò solo privo della necessaria legittimazione passiva, come statuito dalla decisione di primo grado, secondo la quale: “La presente vicenda giudiziale risulta assolutamente surreale essendo stata introdotta una richiesta di condanna all'adempimento coatto (art. 2932 c.c.) nei confronti di persona fisica che, chiaramente, aveva agito nel preliminare esclusivamente come legale rappresentante della società , CP_3
Tale rilievo riveste carattere assorbente ed esaustivo, anche alla luce del chiaro dettato della S.C. che nel decretare la cassazione della decisione n. 5860/2014 emessa dalla Corte di Appello ha osservato proprio come: “…in definitiva, la motivazione posta a fondamento del rigetto dell'appello del non solo non esprime in maniera piana le ragioni della decisione, facendo riferimento alla Pt_1 mancanza di gravame sul punto della condanna alle restituzioni, ma è addirittura per certi versi logicamente incompatibile con la decisione di primo grado e costituisce motivazione apparente ed intrinsecamente, quanto insanabilmente, contraddittoria”.
A tal fine invero merita evidenziare come la riforma della sentenza di primo grado in punto di condanna emessa a carico di discenda pure dal rilievo dell'intervenuto passaggio Parte_1 in giudicato del capo della sentenza che ha pronunciato il difetto di legittimazione passiva dell'appellante, capo che invero non risulta essere stato sottoposto a gravame dagli appellati i quali si sono limitati a chiedere il rigetto dell'atto di appello e null'altro, senza proporre appello incidentale sul punto.
L'appello, conclusivamente, va accolto nei limiti di quanto sopra dedotto e la sentenza di primo grado parzialmente riformata in ordine alla condanna del evocato in proprio alla restituzione della Pt_1 caparra confirmatoria in favore degli appellati.
Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra e gli appellati Parte_1 Parte_4
e ed esse vanno a liquidarsi come da dispositivo ex DM 55/14 e successive Parte_3 modificazioni in relazione alla natura del giudizio, del suo grado di difficoltà e dell'attività prestata per ciascuna fase, nonché dello scaglione di riferimento (valore determinato in base al decisum
€670.000,00 per il primo grado, scaglione 5^ per gli altri gradi) secondo valori minimi per il giudizio di Cassazione (tabella XIII^) di quello di appello (tabella XII^) e del presente giudizio di rinvio mentre per quanto attiene alle spese del primo grado (tabella II^) esse vengono liquidate per tutte le fasi applicando parametri compresi tra i medi ed minimi e quindi così complessivamente:
- per il primo grado € 17.000 oltre iva e cap come per legge.
- per il grado di appello € 7160 oltre iva e cap come per legge.
-per il giudizio di Cassazione € 3828 oltre iva e cap e c.u. come per legge.
-per il presente grado, € 7160 oltre iva e cap e c.u. come per legge.
Nulla va disposto nei confronti della parte contumace non interessata dalla presente decisione.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della sentenza n. 14433/2012 emessa dal Tribunale di Roma pubblicata il 13.07.2012, che per il resto conferma, in ossequio alla sentenza di rinvio pronunciata dalla Corte
Suprema di Cassazione n. 1955/2019 pubblicata il 07.05.2019, così provvede;
dichiara che nulla deve agli appellati titolo Parte_1 Parte_4 Parte_3 di restituzione e conseguentemente rigetta la domanda proposta a tale titolo dai predetti appellati;
condanna e in solido al pagamento delle spese di lite in favore Parte_4 Parte_3 di spese che complessivamente come sopra specificate per ciascun grado vanno a Parte_1 liquidarsi in € 35.148, oltre accessori di legge e contributi unificati.
Così deciso in Roma il 14.10.2025.
Il relatore Il presidente
CA ER LI PA