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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 2590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2590 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca_____________ Presidente
2) dott. Eliana Romeo __________________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente _____________ Consigliere
All'udienza celebrata nelle forme cartolari di cui all'art.127 ter cpc del 15 luglio 2025 ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.1232/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 1414/2022 emessa in data 24 novembre 2022 dal Tribunale- GL di Tivoli e vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CO RO per procura in atti, PEC
; Email_1
-APPELLANTE-
E
n persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 nonché – in persona del Ministro pro Controparte_2 tempore, entrambi rappresentati e difesi ex legedall'Avvocatura Generale dello Stato, PEC costituiti con un'unica memoria;
Email_2
-APPELLATI -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 24 maggio 2023 ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 1414/2022 emessa, con motivazione contestuale, dal Tribunale di
Tivoli, Sezione Lavoro, il 24 novembre 2022 .
Il Tribunale disattendeva la domanda del intesa ad ottenere l'affermazione Parte_1 dell'irripetibilità dell'indebito nell'ammontare di euro 27.560,28 netti, in relazione al quale il aveva avviato recupero mediante trattenuta mensile Controparte_2 nei limiti del quinto sullo stipendio, scaturente dalla corresponsione di differenze retributive per il periodo dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, competenze già saldate in precedenza in esecuzione di altro titolo giudiziale definitivo.
Avverso la sentenza BE formula i motivi di appello di cui si dirà.
Si sono costituiti con la stessa memoria il ed il Controparte_2 [...] che hanno articolato difese ed hanno chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
La causa, fissata per la decisione all'udienza del giorno 15 luglio 2025 (nelle forme della trattazione cartolare ex art.127 ter cpc, preso atto del deposito delle note di trattazione scritta, all'esito della Camera di Consiglio, è stata definita dal Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Tivoli rigettava la domanda con cui aveva sostenuto l'illegittimità del recupero disposto dal Parte_1 [...] mediante trattenuta mensile nei limiti del quinto sullo Controparte_2 stipendio, della complessiva somma di euro € 27.560,28 netti a titolo di indebito scaturente dalla corresponsione di differenze retributive per il periodo dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 già saldate in precedenza.
Le somme maturate in tale periodo erano, infatti, state pagate una prima volta in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 314/2014 emesso dal Tribunale di Tivoli, confermato dalla sentenza n. 717/2015 del medesimo Tribunale, che aveva rigettato l'opposizione del e, quindi, nuovamente, a seguito della ricostruzione della CP_3 carriera ordinata dal TAR Lazio, con sentenza 7512/2017.
Quest'ultimo Giudice amministrativo era stato investito della causa dal lavoratore che agiva in ottemperanza della sentenza n. 324/2007 emessa dal Tribunale Gl di Tivoli in data 13/14 febbraio 2007. Si trattava della sentenza, emessa dal giudice del lavoro che aveva dichiarato il diritto del al riconoscimento ai fini giuridici ed economici Parte_1 dell'anzianità di servizio maturata presso l'ente locale di provenienza e l'amministrazione convenuta era stata condannata a corrispondere le conseguenti differenze economiche, ossia le differenze sulla retribuzione e sull'indennità integrativa speciale maturate dal primo gennaio 2000 calcolate in base all'anzianità di servizio indicata in sentenza, oltre accessori.
Pag. 2 di 10 Dunque, nel presente giudizio, il primo giudice riteneva ingiustificata la domanda avanzata dal affermando la doverosità del recupero delle somme da parte Parte_1 dell'amministrazione, nell'esrcizio di un potere correlato al conseguimento di finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate, e concludeva, in coerenza ai precedenti della Suprema Corte che richiamava:
ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033 c.c., per la buona fede dell'accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi >>.
Ai fini della motivazione dell'atto di recupero, sulla cui assenza si appuntava la critica dell'originario ricorrente, affermava che fosse sufficiente l'indicazione delle ragioni per le quali il dipendente non aveva diritto alle somme corrisposte, senza che assumesse alcun rilievo la buona fede del debitore.Rigettava, poi, le censure concernenti la mancata indicazione nella comunicazione di recupero di un conteggio che esplicitasse le modalità di calcolo dell'importo preteso in restituzione, affermando, per un verso, la genericità e , per altro, richiamando la Cassazione n.18046/2010 in tema di indebito, che gravasse sul ricorrente l'onere di provare il diritto al computo ed il diritto alla percezione delle somme richieste in restituzione. appella la decisione di primo grado sulla base di tre motivi, di Parte_1 seguito illustrati.
Con il primo, deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che si trattasse di erogazioni di somme sine titulo da ciò traendo la conseguenza dell'applicabilità in subiecta materia dell'art.2033 cc
Infatti, il pagamento delle somme sarebbe avvenuto sulla base di un titolo giudiziale, rappresentato dalla sentenza del TAR del Lazio n. 6512/2017 con cui era stato ordinato alle amministrazioni di dare esecuzione alla sentenza n. 324/2007 emessa dal
Tribunale GL di Tivoli passata in giudicato.
In base alla suddetta sentenza del GL, il era stato condannato Controparte_1
a corrispondere al le differenze sulla retribuzione e sull'indennità integrativa Parte_1 speciale maturate dal primo gennaio 2000, calcolate in base alla ricostruzione della carriera.
Pag. 3 di 10 Nella specie, il pagamento era avvenuto ad aprile del 2019, con la seconda ricostruzione della carriera effettuata dall'Istituto scolastico con provvedimento n. 1031 del 26 ottobre 2018 che aveva superato il vaglio contabile della Dunque, Controparte_4
l'erogazione delle somme era avvenuta in entrambi i casi in conseguenza e per l'effetto di due titoli giudiziali definitivi e non sine titulo,come ritenuto dal Tribunale.
Poiché nell'atto di ricostruzione della carriera, veniva affermato che “per il periodo precedente sino alla data del 21/12/2010 è già stato emesso, in data 29/10/2011, il decreto ingiuntivo n. 314/2011 pari alla somma dovuta al ricorrente dal 01/01/2000 al 31/12/2010 come da allegata sentenza n. 717/2015”, il avrebbe ritenuto Parte_1 che le somme pagategli non potessero che essere corrette, e ciò anche in considerazione del fatto che la sua ricostruzione di carriera aveva superato anche il vaglio amministrativo contabile, dopo che quella precedente non era stata avallata dalla
Controparte_4
Ulteriormente, la sua condizione di buona fede sarebbe derivata dal fatto che egli non aveva in alcun modo indotto in errore la P.A., poiché nel ricorso al TAR aveva dichiarato di aver già provveduto a portare ad esecuzione il titolo che determinava il pagamento degli arretrati sino al 31 dicembre 2010, sicché l'errore non sarebbe stato a lui imputabile.
Pertanto, ad avviso dell'appellante, le somme pagate dal con il cedolino paga CP_2 dell'aprile 2019 sarebbero state irripetibili in virtù del principio di affidamento e comunque secondo il generale canone di correttezza e buona fede. L'art. 2033 cod civ. non avrebbe potuto giustificare l'azione recuperatoria promossa dal per il tramite del decreto erariale impugnato ed anche il Consiglio di Stato avrebbe escluso l'applicabilità dell'art. 2033 cod. civ. alle controversie afferenti il recupero di somme indebitamente erogate dalla P.A. ai propri dipendenti nel caso in cui non vi fosse stata induzione in errore da parte del lavoratore.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la statuizione di primo grado sostenendo l'erronea distribuzione dell'onere della prova.
Assume infatti, l'appellante che, esistendo un valido titolo giudiziale che legittimava il pagamento, l'oggetto del contendere avrebbe riguardato unicamente l'ammontare richiesto in restituzione al Pertanto, sarebbe stata l'amministrazione a dover Parte_1
Pag. 4 di 10 dimostrare la fondatezza e la legittimità della richiesta di restituzione, nonché la correttezza degli importi pretesi.
Nel caso, per altro, restando contumaci in primo grado, le amministrazioni convenute non avrebbero fornito alcuna prova. In tal modo, il ricorrente non sarebbe stato posto nella condizione di conoscere né i criteri di calcolo di quanto originariamente pagatogli, né quelli relativi agli importi di cui alla richiesta di restituzione. Far gravare su di lui la prova avrebbe significato imporgli una probatio diabolica.
L'ammontare richiesto di € 27.560,28 netti sarebbe stato pressocchè identico alla misura della retribuzione annuale indicata nel decreto di ricostruzione della carriera per gli anni riportati sub artt. 13, 14 e 15, per cui sarebbe parso che il MEF, senza effettuare il ricalcolo su alcune delle voci di retribuzione da dover versare in favore del ricorrente, si fosse limitato a chiedere la restituzione di un singolo anno di retribuzione.
Per altro, la somma richiesta non sarebbe stata corrispondente neppure all'importo già pagato dal in virtù del decreto ingiuntivo n. 314/2014 del Tribunale di Tivoli CP_2 che era pari ad € 50.751,76.
Con il terzo ed ultimo motivo, l'appellante deduce il mancato rispetto dell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi e la conseguente nullità o annullabilità dell'atto di recupero del credito erariale recante Protocollo n. 111915 del primo luglio 2019 emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il si sarebbe limitato a motivare il recupero erariale sostenendo apoditticamente che «VISTA La successiva revisione contabile da cui è emerso che, per mero errore materiale non si era tenuto conto della comunicazione dell'istituzione scolastica che, per il periodo dal 01/01/2000 al
31/12/2010 era già stato pagato quanto dovuto in esecuzione di decreto ingiuntivo>> con connesso difetto assoluto di motivazione.
I motivi, che vanno, per comodità espositiva, esaminati di seguito congiuntamente, sono infondati.
Va premesso che la duplicazione del pagamento del credito, che è pacifica, non trae ragione direttamente dalle due statuizioni giudiziali, ma dall'errata esecuzione data, in prima battuta, dall'amministrazione alla sentenza del TAR emessa nel 2017, sentenza che, viceversa, non legittimava una duplice erogazione.
Pag. 5 di 10 Infatti, essa, nella premessa che per le somme accertate con decreto ingiuntivo, dovute per il periodo dal 2000 al dicembre 2010, era stata azionata procedura esecutiva dinnanzi al giudice ordinario, aveva limitato la sua portata al periodo a partire dal primo gennaio 2011, in coerenza alla domanda del lavoratore .
Va da sé che tale titolo dovesse correttamente intendersi come ordine di esecuzione rivolto all'amministrazione limitatamente all'ambito temporale a partire dal primo gennaio 2011 e non legittimasse in alcun modo un nuovo pagamento delle somme, relative al periodo 2000-2010, già oggetto di una procedura esecutiva per effetto di altro titolo giudiziale definitivo.
Da ciò deriva che le somme erogate dall'amministrazione per la seconda volta sono state erogate in difformità del titolo giudiziale che legittimava il pagamento solo entro precisi limiti e, dunque, sono sicuramente sine titulo.
L'esistenza dell'errore dell'amministrazione non può, tuttavia, ritenersi fonte di un affidamento tutelabile nel senso di determinare l'irripetibilità delle somme erogate, come preteso dall'appellante, in quanto in tale ambito opera effettivamente l'art.2033 cc che esclude la rilevanza della buona fede nei termini preteso dall'appellante.
Come già evidenziato dal Tribunale, la Cassazione in numerosi precedenti (ex multis
Cass., n.32248/2024, Cass. n. 22628/2023), ha affermato che, in materia di impiego pubblico privatizzato, nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta da un'amministrazione nei confronti di un proprio dipendente, in relazione alle somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora risulti accertato che l'erogazione è avvenuta
"sine titulo", la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033, cc, per la buona fede dell'"accipiens", in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi, dovendo solo essere assicurato che l'adempimento della prestazione restitutoria avvenga con modalità rispettose dei criteri di buona fede e correttezza.
Tale ultimo inciso è portato di sentenze emesse dal giudice sovranazionale (la Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo) e della Corte Costituzionale.
La prima ha condannato l'Italia al risarcimento dei danni in favore di una lavoratrice del pubblico impiego, giudicando lesiva del diritto di proprietà, come garantito dall'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione, la pretesa della restituzione di
Pag. 6 di 10 emolumenti da lei percepiti in buona fede, ovverosia facendo incolpevole affidamento sulla legittimità dei pagamenti spontaneamente effettuati dall'ente pubblico (Sentenza
CA c. Italia, 11.2.2021, r.g. n. 4893/13). E' poi intervenuta la decisione n. 8 del
2023 della Corte costituzionale, che pronunciandosi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., riletto alla luce della giurisprudenza della CEDU sollevata dalla Corte di Cassazione– ha escluso che l'azione di ripetizione di indebito, anche se calata nel particolare contesto delle retribuzioni illegittimamente erogate e percepite in buona fede, sia di per sé incompatibile con il dettato costituzionale essendo presenti nell'ordinamento nazionale numerosi rimedi . ed un quadro di tutele dell'affidamento legittimo che, se adeguatamente valorizzato, permette di escludere l'illegittimità costituzionale dell'art. 2033, cod. civ., senza negare – anche in quelle situazioni – il diritto del creditore alla ripetizione dell'indebito. Il fondamento di tali tutele viene indicato nella clausola generale di cui all'art. 1175, cod. civ., che vincola il creditore a esercitare la sua pretesa tenendo in debita considerazione la sfera di interessi del debitore, così determinandosi, in relazione alle caratteristiche del caso concreto, la temporanea inesigibilità del credito, totale o parziale, con conseguente dovere del creditore di accordare una rateizzazione del pagamento in restituzione.
Nel caso in esame, senza dubbio i limiti segnati dalla correttezza e buona fede sono stati osservati dall'amministrazione nell'operare il recupero che è stato disposto in via rateale e nei limiti del quinto del trattamento stipendiale mensile.
Quanto alle censure circa la difficoltà o impossibilità di risalire alle correttezza dell'ammontare preteso dal , l'amministrazione costituendosi in questa sede CP_2 ha prodotto i conteggi (cd “contabili”) elaborati dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma in base a quali il credito del lavoratore era stato determinato la prima volta in euro 65.041,48 netti ( lotto 10395 del 19 marzo 2019 sulla base del quale avveniva il pagamento nell'aprile 2019) che includevano il periodo 2000-2010, ed il calcolo che determinava il recupero per l'eccedenza a partire dal luglio 2019 mediante trattenuta sullo stipendio del quinto, elaborato nel maggio dello stesso anno, che portava ad un ammontare di euro 36.639,56 netti ( lotto 10182 del 28 maggio 2019) in cui non erano incluse le competenze del periodo 2000-2020.
L'assunta incongruenza della somma eccedente oggetto di recupero rispetto all'ammontare delle competenze erogate per lo stesso periodo (2000-2020) in via
Pag. 7 di 10 definitiva in base al d.i., non è che un effetto del giudicato caduto su statuizioni che hanno utilizzato parametri diversi per il calcolo dell'anzianità.
Mentre nel decreto ingiuntivo n. 314/2014 emesso dal Tribunale di Tivoli, confermato dalla sentenza n. 717/2015, l'anzianità era stata computata in toto dall'assunzione presso l'ente locale di provenienza senza alcun temperamento normativo o contrattuale e quantificata in 21 anni, nella sentenza n. 324/2007 emessa dal Tribunale Gl di Tivoli in data 13/14 febbraio 2007, che era seguita dalla sentenza del TAR Lazio 7512/2017 di ottemperanza, l'anzianità precedente al passaggio all'amministrazione scolastica era stata calcolata con il criterio della temporizzazione per cui, nel complesso, l'anzianità accordata in base a quest'ultimo titolo era inferiore e pari a 14 anni e sette mesi e dunque le spettanze, in base a tale dato, risultavano di ammontare inferiore.
Come si vede, tutte le circostanze dedotte dalla parte appellante non valgono ad infirmare l'esattezza dei conteggi elaborati dall'amministrazione.
Vale anche ribadire in questa sede che <a rilevanza dell'errore del solvens non può essere ipotizzata nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato giacché il datore di lavoro pubblico, a differenza del datore di lavoro privato, non ha il potere di disporre del trattamento economico fissato dalla contrattazione collettiva, neppure in senso migliorativo, ai sensi degli artt. 24 (per il lavoro dirigenziale) e 45 d.lgs. n.
165/2001...>> (si veda per tutte: Cass 23419/2023, che cita Cass. 4 maggio 2021, n.
11645; Cass. 10 marzo 2021, n. 6715 e giurisprudenza ivi citata;
Cass., Sez. Un., n.
21744/2009).
Passando ad esaminare, infine, la censura relativa al vizio di motivazione, va ricordato, che esso, se sussistente, non è vagliabile in questa sede alla stregua dei criteri elaborati nel giudizio amministrativo e proposti dall'appellante ossia di un giudizio impugnatorio sull'atto, ma in base a quelli propri di un giudizio quale quello del giudice ordinario, ed
è funzionale alla possibilità del destinatario di difendersi in sede giudiziaria.
Al riguardo va ricordato che la stessa Suprema Corte, nella decisione appena citata n.23419/2023, ha richiamato, facendolo proprio, l'orientamento della giurisprudenza amministrativa che <ha da tempo affermato la natura doverosa della ripetizione (ad esempio, Consiglio di Stato, sezione III, 9 giugno 2014, n. 2903) atteso che la percezione di emolumenti non dovuti impone all'Amministrazione l'esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme in applicazione dell'art. 2033 cod. civ. In
Pag. 8 di 10 tal caso, infatti, l'interesse pubblico è in re ipsa e non richiede neppure specifica motivazione in quanto, a prescindere dal tempo trascorso, l'atto oggetto di recupero produce di per sé un danno per l'Amministrazione, consistente nell'esborso di denaro pubblico senza titolo, ed un vantaggio ingiustificato per il dipendente (cfr. Cons. Stato,
A.P., 17 ottobre 2017, n. 8; Consiglio Stato, sez. VI, 14 luglio 2011, n. 4284; Consiglio
Stato, sez. VI, 27 novembre 2002, n. 6500)>>.
Nel caso specifico, per giunta, correttamente il primo giudice ha evidenziato che le ragioni che determinavano l'indebito erano state enunciate con chiarezza nel provvedimento di recupero essendo stato esplicitato che traeva origine dal doppio pagamento dei crediti maturati nello stesso periodo.
Quanto alla possibilità di conoscere i conteggi, deve dirsi che il rincorrente, già in via stragiudiziale, avrebbe potuto indirizzare all'amministrazione apposita istanza - che non risulta sia stata mai inoltrata - per chiedere di conoscerli e così efficacemente difendersi sul punto, e del resto la stessa amministrazione nel costituirsi in giudizio può specificare, come ha fatto in appello, le modalità di calcolo allegando eventualmente i documenti contabili che dimostrano il conteggio analitico operato sia in occasione dell'erronea quantificazione sia della successiva rettificata, così come l'originario ricorrente può difendersi contestando la qualificazione con argomenti specifici.
Va in proposito osservato come, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante con le note di trattazione depositate il 14 luglio 2025, nessuna inammissibile produzione è avvenuta da parte dei in sede di costituzione in appello, essendosi gli appellati Parte_2 limitati ad illustrare argomenti, incentrati sul calcolo delle spettanze del per Parte_1 la cui concreta esposizione hanno in buona sostanza rinviato alle “contabili”, che rappresentano delle mere difese essendo funzionali a chiarire e specificare questioni che fanno già parte del contraddittorio come definito dall'originaria domanda, sicchè possono dunque avere ingresso in questo grado.
A fronte di tali difese relative al calcolo delle spettanze, l'appellante non si è avvalso della facoltà ( rectius potere dovere) di formulare contestazioni specifiche, limitandosi a riprodurre gli argomenti generici sopra riportati che erano stati esposti in sede di impugnazione, per cui l'appello va rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in una misura unitaria
(con un compenso unico) in favore dei appellati considerato che i due Parte_2
Pag. 9 di 10 hanno svolto una difesa comune con il deposito di una sola memoria (per Parte_2 altro secondo la Suprema Corte V. n.23729/2017 in tema di liquidazione delle spese in giudizio, nel caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli artt. 4
e 8 d.m. del 2014, senza che neppure rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi).
PQM
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data 24 maggio Parte_1
2023 nei confronti del e del Controparte_2 [...] in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, Controparte_6 con riferimento alla sentenza n. 1414/2022 emessa il giorno 24 novembre 2022 dal
Tribunale-GL di Tivoli, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida, in favore dei appellati, in euro 5000,00 oltre spese generali . Parte_2
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto l'appello, ove dovuto.
Roma, 15 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca_____________ Presidente
2) dott. Eliana Romeo __________________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente _____________ Consigliere
All'udienza celebrata nelle forme cartolari di cui all'art.127 ter cpc del 15 luglio 2025 ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.1232/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 1414/2022 emessa in data 24 novembre 2022 dal Tribunale- GL di Tivoli e vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CO RO per procura in atti, PEC
; Email_1
-APPELLANTE-
E
n persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 nonché – in persona del Ministro pro Controparte_2 tempore, entrambi rappresentati e difesi ex legedall'Avvocatura Generale dello Stato, PEC costituiti con un'unica memoria;
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-APPELLATI -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 24 maggio 2023 ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 1414/2022 emessa, con motivazione contestuale, dal Tribunale di
Tivoli, Sezione Lavoro, il 24 novembre 2022 .
Il Tribunale disattendeva la domanda del intesa ad ottenere l'affermazione Parte_1 dell'irripetibilità dell'indebito nell'ammontare di euro 27.560,28 netti, in relazione al quale il aveva avviato recupero mediante trattenuta mensile Controparte_2 nei limiti del quinto sullo stipendio, scaturente dalla corresponsione di differenze retributive per il periodo dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, competenze già saldate in precedenza in esecuzione di altro titolo giudiziale definitivo.
Avverso la sentenza BE formula i motivi di appello di cui si dirà.
Si sono costituiti con la stessa memoria il ed il Controparte_2 [...] che hanno articolato difese ed hanno chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
La causa, fissata per la decisione all'udienza del giorno 15 luglio 2025 (nelle forme della trattazione cartolare ex art.127 ter cpc, preso atto del deposito delle note di trattazione scritta, all'esito della Camera di Consiglio, è stata definita dal Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Tivoli rigettava la domanda con cui aveva sostenuto l'illegittimità del recupero disposto dal Parte_1 [...] mediante trattenuta mensile nei limiti del quinto sullo Controparte_2 stipendio, della complessiva somma di euro € 27.560,28 netti a titolo di indebito scaturente dalla corresponsione di differenze retributive per il periodo dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 già saldate in precedenza.
Le somme maturate in tale periodo erano, infatti, state pagate una prima volta in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 314/2014 emesso dal Tribunale di Tivoli, confermato dalla sentenza n. 717/2015 del medesimo Tribunale, che aveva rigettato l'opposizione del e, quindi, nuovamente, a seguito della ricostruzione della CP_3 carriera ordinata dal TAR Lazio, con sentenza 7512/2017.
Quest'ultimo Giudice amministrativo era stato investito della causa dal lavoratore che agiva in ottemperanza della sentenza n. 324/2007 emessa dal Tribunale Gl di Tivoli in data 13/14 febbraio 2007. Si trattava della sentenza, emessa dal giudice del lavoro che aveva dichiarato il diritto del al riconoscimento ai fini giuridici ed economici Parte_1 dell'anzianità di servizio maturata presso l'ente locale di provenienza e l'amministrazione convenuta era stata condannata a corrispondere le conseguenti differenze economiche, ossia le differenze sulla retribuzione e sull'indennità integrativa speciale maturate dal primo gennaio 2000 calcolate in base all'anzianità di servizio indicata in sentenza, oltre accessori.
Pag. 2 di 10 Dunque, nel presente giudizio, il primo giudice riteneva ingiustificata la domanda avanzata dal affermando la doverosità del recupero delle somme da parte Parte_1 dell'amministrazione, nell'esrcizio di un potere correlato al conseguimento di finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate, e concludeva, in coerenza ai precedenti della Suprema Corte che richiamava:
ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033 c.c., per la buona fede dell'accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi >>.
Ai fini della motivazione dell'atto di recupero, sulla cui assenza si appuntava la critica dell'originario ricorrente, affermava che fosse sufficiente l'indicazione delle ragioni per le quali il dipendente non aveva diritto alle somme corrisposte, senza che assumesse alcun rilievo la buona fede del debitore.Rigettava, poi, le censure concernenti la mancata indicazione nella comunicazione di recupero di un conteggio che esplicitasse le modalità di calcolo dell'importo preteso in restituzione, affermando, per un verso, la genericità e , per altro, richiamando la Cassazione n.18046/2010 in tema di indebito, che gravasse sul ricorrente l'onere di provare il diritto al computo ed il diritto alla percezione delle somme richieste in restituzione. appella la decisione di primo grado sulla base di tre motivi, di Parte_1 seguito illustrati.
Con il primo, deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che si trattasse di erogazioni di somme sine titulo da ciò traendo la conseguenza dell'applicabilità in subiecta materia dell'art.2033 cc
Infatti, il pagamento delle somme sarebbe avvenuto sulla base di un titolo giudiziale, rappresentato dalla sentenza del TAR del Lazio n. 6512/2017 con cui era stato ordinato alle amministrazioni di dare esecuzione alla sentenza n. 324/2007 emessa dal
Tribunale GL di Tivoli passata in giudicato.
In base alla suddetta sentenza del GL, il era stato condannato Controparte_1
a corrispondere al le differenze sulla retribuzione e sull'indennità integrativa Parte_1 speciale maturate dal primo gennaio 2000, calcolate in base alla ricostruzione della carriera.
Pag. 3 di 10 Nella specie, il pagamento era avvenuto ad aprile del 2019, con la seconda ricostruzione della carriera effettuata dall'Istituto scolastico con provvedimento n. 1031 del 26 ottobre 2018 che aveva superato il vaglio contabile della Dunque, Controparte_4
l'erogazione delle somme era avvenuta in entrambi i casi in conseguenza e per l'effetto di due titoli giudiziali definitivi e non sine titulo,come ritenuto dal Tribunale.
Poiché nell'atto di ricostruzione della carriera, veniva affermato che “per il periodo precedente sino alla data del 21/12/2010 è già stato emesso, in data 29/10/2011, il decreto ingiuntivo n. 314/2011 pari alla somma dovuta al ricorrente dal 01/01/2000 al 31/12/2010 come da allegata sentenza n. 717/2015”, il avrebbe ritenuto Parte_1 che le somme pagategli non potessero che essere corrette, e ciò anche in considerazione del fatto che la sua ricostruzione di carriera aveva superato anche il vaglio amministrativo contabile, dopo che quella precedente non era stata avallata dalla
Controparte_4
Ulteriormente, la sua condizione di buona fede sarebbe derivata dal fatto che egli non aveva in alcun modo indotto in errore la P.A., poiché nel ricorso al TAR aveva dichiarato di aver già provveduto a portare ad esecuzione il titolo che determinava il pagamento degli arretrati sino al 31 dicembre 2010, sicché l'errore non sarebbe stato a lui imputabile.
Pertanto, ad avviso dell'appellante, le somme pagate dal con il cedolino paga CP_2 dell'aprile 2019 sarebbero state irripetibili in virtù del principio di affidamento e comunque secondo il generale canone di correttezza e buona fede. L'art. 2033 cod civ. non avrebbe potuto giustificare l'azione recuperatoria promossa dal per il tramite del decreto erariale impugnato ed anche il Consiglio di Stato avrebbe escluso l'applicabilità dell'art. 2033 cod. civ. alle controversie afferenti il recupero di somme indebitamente erogate dalla P.A. ai propri dipendenti nel caso in cui non vi fosse stata induzione in errore da parte del lavoratore.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la statuizione di primo grado sostenendo l'erronea distribuzione dell'onere della prova.
Assume infatti, l'appellante che, esistendo un valido titolo giudiziale che legittimava il pagamento, l'oggetto del contendere avrebbe riguardato unicamente l'ammontare richiesto in restituzione al Pertanto, sarebbe stata l'amministrazione a dover Parte_1
Pag. 4 di 10 dimostrare la fondatezza e la legittimità della richiesta di restituzione, nonché la correttezza degli importi pretesi.
Nel caso, per altro, restando contumaci in primo grado, le amministrazioni convenute non avrebbero fornito alcuna prova. In tal modo, il ricorrente non sarebbe stato posto nella condizione di conoscere né i criteri di calcolo di quanto originariamente pagatogli, né quelli relativi agli importi di cui alla richiesta di restituzione. Far gravare su di lui la prova avrebbe significato imporgli una probatio diabolica.
L'ammontare richiesto di € 27.560,28 netti sarebbe stato pressocchè identico alla misura della retribuzione annuale indicata nel decreto di ricostruzione della carriera per gli anni riportati sub artt. 13, 14 e 15, per cui sarebbe parso che il MEF, senza effettuare il ricalcolo su alcune delle voci di retribuzione da dover versare in favore del ricorrente, si fosse limitato a chiedere la restituzione di un singolo anno di retribuzione.
Per altro, la somma richiesta non sarebbe stata corrispondente neppure all'importo già pagato dal in virtù del decreto ingiuntivo n. 314/2014 del Tribunale di Tivoli CP_2 che era pari ad € 50.751,76.
Con il terzo ed ultimo motivo, l'appellante deduce il mancato rispetto dell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi e la conseguente nullità o annullabilità dell'atto di recupero del credito erariale recante Protocollo n. 111915 del primo luglio 2019 emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il si sarebbe limitato a motivare il recupero erariale sostenendo apoditticamente che «VISTA La successiva revisione contabile da cui è emerso che, per mero errore materiale non si era tenuto conto della comunicazione dell'istituzione scolastica che, per il periodo dal 01/01/2000 al
31/12/2010 era già stato pagato quanto dovuto in esecuzione di decreto ingiuntivo>> con connesso difetto assoluto di motivazione.
I motivi, che vanno, per comodità espositiva, esaminati di seguito congiuntamente, sono infondati.
Va premesso che la duplicazione del pagamento del credito, che è pacifica, non trae ragione direttamente dalle due statuizioni giudiziali, ma dall'errata esecuzione data, in prima battuta, dall'amministrazione alla sentenza del TAR emessa nel 2017, sentenza che, viceversa, non legittimava una duplice erogazione.
Pag. 5 di 10 Infatti, essa, nella premessa che per le somme accertate con decreto ingiuntivo, dovute per il periodo dal 2000 al dicembre 2010, era stata azionata procedura esecutiva dinnanzi al giudice ordinario, aveva limitato la sua portata al periodo a partire dal primo gennaio 2011, in coerenza alla domanda del lavoratore .
Va da sé che tale titolo dovesse correttamente intendersi come ordine di esecuzione rivolto all'amministrazione limitatamente all'ambito temporale a partire dal primo gennaio 2011 e non legittimasse in alcun modo un nuovo pagamento delle somme, relative al periodo 2000-2010, già oggetto di una procedura esecutiva per effetto di altro titolo giudiziale definitivo.
Da ciò deriva che le somme erogate dall'amministrazione per la seconda volta sono state erogate in difformità del titolo giudiziale che legittimava il pagamento solo entro precisi limiti e, dunque, sono sicuramente sine titulo.
L'esistenza dell'errore dell'amministrazione non può, tuttavia, ritenersi fonte di un affidamento tutelabile nel senso di determinare l'irripetibilità delle somme erogate, come preteso dall'appellante, in quanto in tale ambito opera effettivamente l'art.2033 cc che esclude la rilevanza della buona fede nei termini preteso dall'appellante.
Come già evidenziato dal Tribunale, la Cassazione in numerosi precedenti (ex multis
Cass., n.32248/2024, Cass. n. 22628/2023), ha affermato che, in materia di impiego pubblico privatizzato, nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta da un'amministrazione nei confronti di un proprio dipendente, in relazione alle somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora risulti accertato che l'erogazione è avvenuta
"sine titulo", la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033, cc, per la buona fede dell'"accipiens", in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi, dovendo solo essere assicurato che l'adempimento della prestazione restitutoria avvenga con modalità rispettose dei criteri di buona fede e correttezza.
Tale ultimo inciso è portato di sentenze emesse dal giudice sovranazionale (la Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo) e della Corte Costituzionale.
La prima ha condannato l'Italia al risarcimento dei danni in favore di una lavoratrice del pubblico impiego, giudicando lesiva del diritto di proprietà, come garantito dall'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione, la pretesa della restituzione di
Pag. 6 di 10 emolumenti da lei percepiti in buona fede, ovverosia facendo incolpevole affidamento sulla legittimità dei pagamenti spontaneamente effettuati dall'ente pubblico (Sentenza
CA c. Italia, 11.2.2021, r.g. n. 4893/13). E' poi intervenuta la decisione n. 8 del
2023 della Corte costituzionale, che pronunciandosi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., riletto alla luce della giurisprudenza della CEDU sollevata dalla Corte di Cassazione– ha escluso che l'azione di ripetizione di indebito, anche se calata nel particolare contesto delle retribuzioni illegittimamente erogate e percepite in buona fede, sia di per sé incompatibile con il dettato costituzionale essendo presenti nell'ordinamento nazionale numerosi rimedi . ed un quadro di tutele dell'affidamento legittimo che, se adeguatamente valorizzato, permette di escludere l'illegittimità costituzionale dell'art. 2033, cod. civ., senza negare – anche in quelle situazioni – il diritto del creditore alla ripetizione dell'indebito. Il fondamento di tali tutele viene indicato nella clausola generale di cui all'art. 1175, cod. civ., che vincola il creditore a esercitare la sua pretesa tenendo in debita considerazione la sfera di interessi del debitore, così determinandosi, in relazione alle caratteristiche del caso concreto, la temporanea inesigibilità del credito, totale o parziale, con conseguente dovere del creditore di accordare una rateizzazione del pagamento in restituzione.
Nel caso in esame, senza dubbio i limiti segnati dalla correttezza e buona fede sono stati osservati dall'amministrazione nell'operare il recupero che è stato disposto in via rateale e nei limiti del quinto del trattamento stipendiale mensile.
Quanto alle censure circa la difficoltà o impossibilità di risalire alle correttezza dell'ammontare preteso dal , l'amministrazione costituendosi in questa sede CP_2 ha prodotto i conteggi (cd “contabili”) elaborati dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma in base a quali il credito del lavoratore era stato determinato la prima volta in euro 65.041,48 netti ( lotto 10395 del 19 marzo 2019 sulla base del quale avveniva il pagamento nell'aprile 2019) che includevano il periodo 2000-2010, ed il calcolo che determinava il recupero per l'eccedenza a partire dal luglio 2019 mediante trattenuta sullo stipendio del quinto, elaborato nel maggio dello stesso anno, che portava ad un ammontare di euro 36.639,56 netti ( lotto 10182 del 28 maggio 2019) in cui non erano incluse le competenze del periodo 2000-2020.
L'assunta incongruenza della somma eccedente oggetto di recupero rispetto all'ammontare delle competenze erogate per lo stesso periodo (2000-2020) in via
Pag. 7 di 10 definitiva in base al d.i., non è che un effetto del giudicato caduto su statuizioni che hanno utilizzato parametri diversi per il calcolo dell'anzianità.
Mentre nel decreto ingiuntivo n. 314/2014 emesso dal Tribunale di Tivoli, confermato dalla sentenza n. 717/2015, l'anzianità era stata computata in toto dall'assunzione presso l'ente locale di provenienza senza alcun temperamento normativo o contrattuale e quantificata in 21 anni, nella sentenza n. 324/2007 emessa dal Tribunale Gl di Tivoli in data 13/14 febbraio 2007, che era seguita dalla sentenza del TAR Lazio 7512/2017 di ottemperanza, l'anzianità precedente al passaggio all'amministrazione scolastica era stata calcolata con il criterio della temporizzazione per cui, nel complesso, l'anzianità accordata in base a quest'ultimo titolo era inferiore e pari a 14 anni e sette mesi e dunque le spettanze, in base a tale dato, risultavano di ammontare inferiore.
Come si vede, tutte le circostanze dedotte dalla parte appellante non valgono ad infirmare l'esattezza dei conteggi elaborati dall'amministrazione.
Vale anche ribadire in questa sede che <a rilevanza dell'errore del solvens non può essere ipotizzata nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato giacché il datore di lavoro pubblico, a differenza del datore di lavoro privato, non ha il potere di disporre del trattamento economico fissato dalla contrattazione collettiva, neppure in senso migliorativo, ai sensi degli artt. 24 (per il lavoro dirigenziale) e 45 d.lgs. n.
165/2001...>> (si veda per tutte: Cass 23419/2023, che cita Cass. 4 maggio 2021, n.
11645; Cass. 10 marzo 2021, n. 6715 e giurisprudenza ivi citata;
Cass., Sez. Un., n.
21744/2009).
Passando ad esaminare, infine, la censura relativa al vizio di motivazione, va ricordato, che esso, se sussistente, non è vagliabile in questa sede alla stregua dei criteri elaborati nel giudizio amministrativo e proposti dall'appellante ossia di un giudizio impugnatorio sull'atto, ma in base a quelli propri di un giudizio quale quello del giudice ordinario, ed
è funzionale alla possibilità del destinatario di difendersi in sede giudiziaria.
Al riguardo va ricordato che la stessa Suprema Corte, nella decisione appena citata n.23419/2023, ha richiamato, facendolo proprio, l'orientamento della giurisprudenza amministrativa che <ha da tempo affermato la natura doverosa della ripetizione (ad esempio, Consiglio di Stato, sezione III, 9 giugno 2014, n. 2903) atteso che la percezione di emolumenti non dovuti impone all'Amministrazione l'esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme in applicazione dell'art. 2033 cod. civ. In
Pag. 8 di 10 tal caso, infatti, l'interesse pubblico è in re ipsa e non richiede neppure specifica motivazione in quanto, a prescindere dal tempo trascorso, l'atto oggetto di recupero produce di per sé un danno per l'Amministrazione, consistente nell'esborso di denaro pubblico senza titolo, ed un vantaggio ingiustificato per il dipendente (cfr. Cons. Stato,
A.P., 17 ottobre 2017, n. 8; Consiglio Stato, sez. VI, 14 luglio 2011, n. 4284; Consiglio
Stato, sez. VI, 27 novembre 2002, n. 6500)>>.
Nel caso specifico, per giunta, correttamente il primo giudice ha evidenziato che le ragioni che determinavano l'indebito erano state enunciate con chiarezza nel provvedimento di recupero essendo stato esplicitato che traeva origine dal doppio pagamento dei crediti maturati nello stesso periodo.
Quanto alla possibilità di conoscere i conteggi, deve dirsi che il rincorrente, già in via stragiudiziale, avrebbe potuto indirizzare all'amministrazione apposita istanza - che non risulta sia stata mai inoltrata - per chiedere di conoscerli e così efficacemente difendersi sul punto, e del resto la stessa amministrazione nel costituirsi in giudizio può specificare, come ha fatto in appello, le modalità di calcolo allegando eventualmente i documenti contabili che dimostrano il conteggio analitico operato sia in occasione dell'erronea quantificazione sia della successiva rettificata, così come l'originario ricorrente può difendersi contestando la qualificazione con argomenti specifici.
Va in proposito osservato come, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante con le note di trattazione depositate il 14 luglio 2025, nessuna inammissibile produzione è avvenuta da parte dei in sede di costituzione in appello, essendosi gli appellati Parte_2 limitati ad illustrare argomenti, incentrati sul calcolo delle spettanze del per Parte_1 la cui concreta esposizione hanno in buona sostanza rinviato alle “contabili”, che rappresentano delle mere difese essendo funzionali a chiarire e specificare questioni che fanno già parte del contraddittorio come definito dall'originaria domanda, sicchè possono dunque avere ingresso in questo grado.
A fronte di tali difese relative al calcolo delle spettanze, l'appellante non si è avvalso della facoltà ( rectius potere dovere) di formulare contestazioni specifiche, limitandosi a riprodurre gli argomenti generici sopra riportati che erano stati esposti in sede di impugnazione, per cui l'appello va rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in una misura unitaria
(con un compenso unico) in favore dei appellati considerato che i due Parte_2
Pag. 9 di 10 hanno svolto una difesa comune con il deposito di una sola memoria (per Parte_2 altro secondo la Suprema Corte V. n.23729/2017 in tema di liquidazione delle spese in giudizio, nel caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli artt. 4
e 8 d.m. del 2014, senza che neppure rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi).
PQM
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data 24 maggio Parte_1
2023 nei confronti del e del Controparte_2 [...] in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, Controparte_6 con riferimento alla sentenza n. 1414/2022 emessa il giorno 24 novembre 2022 dal
Tribunale-GL di Tivoli, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida, in favore dei appellati, in euro 5000,00 oltre spese generali . Parte_2
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto l'appello, ove dovuto.
Roma, 15 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
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