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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/11/2025, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1345/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1345/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE/I e
[...]
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 19 novembre 2025 ad ore 11:32 innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi: Per l'avv. GRANATA PASQUALE e l'avv. BALDASCINO LEONARDO Parte_1 ( ) ; , oggi sostituito dall'avv. MATTEINI C.F._1
Per il dott. UR AN Controparte_1 Per il dott. UR Controparte_1 AN
L'Avv. Matteini dà atto che l'accredito del bonus è avvenuto in data 24 giugno 2025, chiede quindi che sia dichiarata cessata la materia del contendere. Il dott. Burgello si associa.
Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1345/2025 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. GRANATA Parte_1 C.F._2 PASQUALE e dell'avv. BALDASCINO LEONARDO ( ) ; , elettivamente C.F._1 domiciliato in presso il difensore avv. GRANATA PASQUALE
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. UR AN e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZEpresso il difensore avv. UR AN
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. UR AN e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZEpresso il difensore avv. UR AN
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 10 aprile 2025, citava in giudizio il Parte_1 [...]
allegando di aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto Controparte_2 CP_1 in virtù della stipula di un contratto a tempo determinato anno scolastico 2024/2025 svolgendo mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato, ma senza ricevere ( a differenza dei suddetti colleghi) la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali ( la c.d. Carta elettronica del docente) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Allegando la natura discriminatoria del mancato riconoscimento, concludeva chiedendo la condanna dell'amministrazione al contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1, comma 121, L.
107/2015.
Il si costituiva in giudizio sostenendo che nulla era dovuto alla Controparte_2 ricorrente per il servizio svolto nell' a.s. 2024/2025 in quanto il bonus era già stato riconosciuto per effetto della Legge 30 dicembre 2024 n. 207, commi 572-574 .
1 All'odierna udienza il ricorrente dava atto di aver percepito la carta docente successivamente al deposito del ricorso.
Al Tribunale, dunque, non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere, come richiesto concordemente dalle parti.
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, viene infatti meno anche il dovere del giudice di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. anche Cass. S.U. 9-7-1997 n. 6226).
Le spese del giudizio sono integralmente compensate tra parti.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente le spese.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale
Firenze, 19 novembre 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
2
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1345/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE/I e
[...]
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 19 novembre 2025 ad ore 11:32 innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi: Per l'avv. GRANATA PASQUALE e l'avv. BALDASCINO LEONARDO Parte_1 ( ) ; , oggi sostituito dall'avv. MATTEINI C.F._1
Per il dott. UR AN Controparte_1 Per il dott. UR Controparte_1 AN
L'Avv. Matteini dà atto che l'accredito del bonus è avvenuto in data 24 giugno 2025, chiede quindi che sia dichiarata cessata la materia del contendere. Il dott. Burgello si associa.
Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1345/2025 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. GRANATA Parte_1 C.F._2 PASQUALE e dell'avv. BALDASCINO LEONARDO ( ) ; , elettivamente C.F._1 domiciliato in presso il difensore avv. GRANATA PASQUALE
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. UR AN e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZEpresso il difensore avv. UR AN
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. UR AN e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZEpresso il difensore avv. UR AN
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 10 aprile 2025, citava in giudizio il Parte_1 [...]
allegando di aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto Controparte_2 CP_1 in virtù della stipula di un contratto a tempo determinato anno scolastico 2024/2025 svolgendo mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato, ma senza ricevere ( a differenza dei suddetti colleghi) la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali ( la c.d. Carta elettronica del docente) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Allegando la natura discriminatoria del mancato riconoscimento, concludeva chiedendo la condanna dell'amministrazione al contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1, comma 121, L.
107/2015.
Il si costituiva in giudizio sostenendo che nulla era dovuto alla Controparte_2 ricorrente per il servizio svolto nell' a.s. 2024/2025 in quanto il bonus era già stato riconosciuto per effetto della Legge 30 dicembre 2024 n. 207, commi 572-574 .
1 All'odierna udienza il ricorrente dava atto di aver percepito la carta docente successivamente al deposito del ricorso.
Al Tribunale, dunque, non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere, come richiesto concordemente dalle parti.
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, viene infatti meno anche il dovere del giudice di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. anche Cass. S.U. 9-7-1997 n. 6226).
Le spese del giudizio sono integralmente compensate tra parti.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente le spese.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale
Firenze, 19 novembre 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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