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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 6428/2022 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I.
Gustapane, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 13/12/2024 – udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art. 127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel termine perentorio stabilito - promossa da:
- , nata a [...], il [...] e residente Parte_1
a Gallipoli (LE), rappresentata e difesa, con mandato in atti, dagli Avvocati
Giuseppe Francesco Pellegrino e Serena Ancora
Ricorrente
C O N T R O
- , in persona del legale rappresentante pro –tempore, rappresentato CP_1
e difeso dagli Avvocati Lucia Orsingher, Salvatore Graziuso, Marcello Raho
e Maria Teresa Petrucci
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 15/6/2022 la ricorrente in epigrafe - premesso di essere titolare di pensione cat. INVCIV n. 07637839 con decorrenza dall'1/1/2011 – espone che CP_ con provvedimento del 17/5/2021 le ha comunicato il ricalcolo della pensione con formazione di un indebito di € 39.190,86 e con missiva del 25/6/2021 l' la CP_2 informava che la predetta somma non era dovuta per la motivazione “è stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”, con richiesta di restituzione entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, e rappresenta di aver proposto ricorso amministrativo rimasto inevaso.
Tanto premesso ed esposto, parte ricorrente deduce illegittimità del provvedimento impugnato per mancata adozione e successiva comunicazione da parte dell'ente previdenziale del provvedimento di revoca del beneficio assistenziale entro 90 giorni dall'espletamento della visita di revisione ai sensi dell'art. 37, comma 8, della Legge n.
448/1998, assume di aver percepito in buona fede quanto erogato e sostiene che sia trascorso un periodo di tempo così ampio ovvero da Febbraio 2015 (visita di revisione) a
Giugno 2021 (provvedimento impugnato) tale da ingenerare nella ricorrente il convincimento della spettanza delle somme percepite.
Chiede, pertanto, dichiararsi la irripetibilità della somma chiesta in restituzione o in subordine limitare il recupero solo all'eventuale indebito maturato nel limite di 90 giorni entro i quali andava emesso il provvedimento di revoca della prestazione assistenziale, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. CP_ Si è costituito in giudizio l' , con memoria nella quale chiede dichiararsi cessata la materia del contendere, rappresentando che di aver provveduto ad annullare il verbale della visita di revisione n. 6083651000002 del 19/2/2015 che revocava il beneficio della indennità di accompagnamento e dal quale è scaturito l'indebito e di aver annullato quest'ultimo con il riconoscimento di un credito “fittizio” fino al 30 Novembre 2023 pari ad un importo di € 39.818,57 avendo parte ricorrente fruito dell'indennità di accompagnamento sino al mese di Giugno 2021 (vedi allegato n. 6 alla memoria di costituzione).
Nelle note depositate il 2/12/2024 parte ricorrente si è associata alla richiesta di declaratoria della cessata materia del contendere, ma con vittoria di spese, rilevando che il provvedimento di annullamento dell'indebito è stato emesso soltanto a distanza di 6 anni e probabilmente anche a seguito della presentazione del presente ricorso.
Tanto premesso ed esposto, si deve ritenere che sia venuto meno l'interesse della ricorrente ad agire, stante l'intervenuto annullamento dell'indebito, sicché va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese processuali vanno compensate tra le parti per 1/3 in considerazione del comportamento processuale tenuto dalla parte resistente - che sin dalla memoria di costituzione ha rappresentato l'annullamento dell'indebito, sia pure intervenuto dopo il deposito del ricorso (in data 26/10/2023 secondo quanto risulta dagli allegati alla memoria dell'Istituto) - mentre la parte residua segue la soccombenza virtuale e va CP_ quindi posta a carico dell' e liquidata, tenuto conto della serialità della questione proposta, come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce Sezione Lavoro in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro,
Dichiara cessata la materia del contendere. CP_ Compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente della parte residua di spese processuali, liquidate in € 2.000,00, oltre rimborso spese generali IVA e CPA, come per legge, con distrazione.
Lecce, 13 Dicembre 2024 – 10 Gennaio 2025 Il Giudice Dott.ssa Maria I. Gustapane
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