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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/12/2025, n. 6311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6311 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott. Francesco Notaro Consigliere
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3954/2019 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 14.10.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione di termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente tra:
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Cialella Parte_1 C.F._1
( ), presso il cui studio elettivamente domicilia in Caianello (CE), alla Via C.F._2
Montano dei Rossi - Email_1
APPELLANTE
E
1 (C.F. ), in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 P.IVA_1
CO IS ( ), ed elettivamente domiciliata presso l'UOC Affari Legali C.F._3 aziendale in alla Via Unità Italiana 28 - CP_1 Email_2
APPELLATA
NONCHE'
(c.f. e p.iva ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
Sindaco l.r. pro tempore; rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Russo ( ), con il quale C.F._4 elettivamente domicilia in Napoli al Corso Meridionale 7, presso lo studio dell'avv. Marcello Falcone -
Email_3
APPELLATO
NONCHÉ
(c.f. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_4
Presidente l.r. pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Pucino , C.F._5 presso il cui studio elettivamente domicilia alla Via Roma n.34, Gioia Sannitica (CE) -
Email_4
APPELLATO
E
in persona del suo Dirigente e Procuratore Speciale pro tempore, Controparte_4 elettivamente domiciliata in alla via Giotto n. 28, presso lo studio dell'avv. Sergio Mastroianni CP_1
( ) che la rappresenta e difende - C.F._6 Email_5
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 397/2019 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 11.02.2019, non notificata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato il 25.09.2013 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale Parte_1 di Santa Maria Capua Vetere, il quale ente proprietario della strada in cui Controparte_2 si era verificato il sinistro dedotto in lite, al fine di sentirne accertare la responsabilità e, per l'effetto,
2 conseguirne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali subiti in relazione all'autovettura danneggiata, una Renault Laguna tg. BT807WP, quantificati in euro 9.163,74, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A tal fine esponeva che, in data 24.05.2013, alle ore 8.00 circa, sua moglie percorreva, a CP_5 velocità moderata, alla guida della citata autovettura, la via Corte, frazione Marzanello, del Comune di allorquando, giunta nei pressi di una curva pericolosa situata poco prima di un Controparte_2 cavalcavia, un cane randagio di grossa taglia attraversava improvvisamente la carreggiata, costringendola ad effettuare una brusca manovra, in seguito alla quale l'auto impattava contro un pilastro del cavalcavia, riportando gravi danni nella parte anteriore.
Sul luogo interveniva la Polizia Municipale di che redigeva verbale di constatazione Controparte_2 dell'accaduto. La conducente e la passeggera venivano trasportate presso il Presidio Per_1
Ospedaliero di Piedimonte Matese per le cure del caso.
Instauratosi il giudizio, si costituiva il che eccepiva la propria carenza di Controparte_2 legittimazione passiva, deducendo che la strada apparteneva al Controparte_3
Cont
, e che, comunque, la prevenzione del randagismo era di competenza dell' territorialmente
[...] competente ). CP_1
Chiamata in causa, si costituiva l' eccependo anch'essa il proprio difetto di legittimazione Parte_2 passiva in favore dell'amministrazione comunale, proprietaria e custode della rete stradale. Chiedeva
l'estromissione del giudizio e autorizzarsi la chiamata in garanzia della propria compagnia assicurativa, la
Controparte_6
Con Il Giudice autorizzava la chiamata di ma l' on vi provvedeva. Controparte_6
Veniva autorizzata, inoltre, la chiamata in causa del , che si costituiva e deduceva Controparte_3 di aver ceduto al la proprietà del tratto viario. Chiedeva, peraltro, di essere Controparte_2 autorizzato a chiamare in garanzia la Controparte_4
Si costituiva la resistendo alla domanda di manleva e a quella risarcitoria. Controparte_4
La causa, istruita con prova testimoniale e acquisizione documentale, veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale rigettava la domanda attorea, e condannava
[...] al pagamento delle spese processuali in favore delle controparti costituite. Pt_1
3 Cont Dopo aver affermato la sussistenza della legittimazione passiva sia dell che del ai sensi CP_2
Con della legge n. 281/1991 e della legge regionale Campania n. 16/2001 - poiché “è a carico dell' l compito del recupero dei randagi che, una volta presi, devono essere ricoverati, per i prescritti accertamenti, presso il canile sanitario alla cui costruzione e mantenimento è tenuto l'ente locale odierno convenuto”, non essendo, invece, conferente la questione della proprietà della strada “non vertendosi in ipotesi di danno conseguente a obblighi di custodia.” - il
Tribunale riteneva, nel merito, non adempiuto dall'attore l'onere probatorio posto a suo carico.
Nulla era stato provato in ordine ai servizi disposti dal convenuto, né risultava che i servizi di CP_2
Con polizia veterinaria della avessero, in precedenza, accalappiato il cane, o che lo svolgimento del servizio di polizia veterinaria fosse stato reso impossibile o, comunque, superfluo, a causa della incapienza di strutture convenzionate (sicché, qualora anche i cani randagi fossero stati catturati, non vi sarebbe stato alcun luogo ove custodirli).
Le prove offerte erano reputate insufficienti anche in ordine alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, dovendosi reputare contraddittorie le dichiarazioni rese dai testi escussi e non coerenti con le risultanze del rapporto di polizia e la descrizione dei fatti contenuta in citazione.
Non risultava provato che alcun cane avesse attraversato la strada percorsa dall'autovettura di proprietà dell'attore, guidata dalla moglie, né che si trattasse di un cane randagio, né che l'incidente fosse stato causato dalla turbativa rappresentata dall'invasione della corsia da parte dell'animale.
In conseguenza della soccombenza, l'attore veniva condannato al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna delle parti costituite – , Controparte_2 Controparte_7 [...]
e – nella misura di euro 4.835,00 ciascuna, Controparte_3 Controparte_4 oltre accessori come per legge.
Veniva, infine, disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere in ordine a condotte di falsa testimonianza ipotizzabili a carico dei testi attorei ( e ). Testimone_1 Testimone_2
Avverso la citata pronuncia ha proposto tempestivo appello con atto notificato il Parte_1
6.09.2019, deducendo l'erroneità per:
a) erronea valutazione delle risultanze probatorie;
b) insufficiente e contraddittoria motivazione;
c) ingiusta condanna alle spese di lite.
4 Ha chiesto, in via principale, previa sospensione dell'esecutività della sentenza, la riforma integrale della pronuncia nel senso della affermazione della responsabilità esclusiva della e del Controparte_7 rispetto alla causazione del sinistro, e della condanna dei medesimi, anche Controparte_2 in solido con i rispettivi garanti, al pagamento della somma di euro 9.163,74, oltre interessi e rivalutazione;
in via subordinata, ha insistito per la riduzione delle spese liquidate in sentenza.
Si sono costituite le parti appellate con comparse del 30.12.2019 , 15.5.2020 Controparte_4
( , 8.7.2020 ( , 11.9.2020 (per Controparte_2 Controparte_3 CP_7
l'udienza del 28.9.2020, differita di ufficio al 29.9.2020), resistendo all'appello e concludendo per il rigetto.
Mutati la Sezione e il Relatore, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in epigrafe indicata;
quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione con termini ridotti ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) - è, nel merito, fondato nei limiti di seguito esposti.
Con il primo motivo l'appellante deduce l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Non si comprenderebbe, a suo dire, in quali contraddizioni sarebbero incorsi i testi e Testimone_2
. Testimone_1
Il giudizio di inattendibilità sarebbe stato fondato non già sui fatti emersi in istruttoria, bensì su considerazioni personali, avulse dal quadro probatorio.
Il motivo è inammissibile.
5 L'appellante non sottopone a specifica censura le argomentazioni spese dal Tribunale per negativamente valutare l'attendibilità dei testi, limitandosi a dedurre una generica erronea valutazione delle prove.
Il primo giudice ha evidenziato la carenza di adeguato supporto probatorio alla domanda, come richiesto al danneggiato dall'art. 2043 c.c., particolarmente rigoroso nel caso che ci occupa, dovendosi dare prova certa e non equivoca del fatto storico, dello sviluppo dinamico del sinistro, nonché delle carenze, omissioni e mancanze degli enti deputati e competenti alla prevenzione del fenomeno del randagismo, in ossequio alla Legge R.n.16/2001.
A seguito di dettagliata analisi delle dichiarazioni rese, il Tribunale ha concluso per l'inattendibilità dei testi, ritenute contraddittorie e non coerenti con le ulteriori emergenze istruttorie.
Nel dettaglio: il teste ha riferito di essere arrivato sul posto dopo l'incidente, dove Testimone_1 avrebbe trovato sia che l'altra collega, . CP_5 Testimone_2
Quest'ultima ha, invece, dichiarato che nessuno era arrivato sul luogo del sinistro prima che lei andasse via.
La descrizione dei luoghi fornita dai testi (“pianeggiante campagna”) non corrisponderebbe ai rilievi fotografici prodotti dall'attore (“scarpate piuttosto ripide con vegetazione spontanea e disordinata”).
Inoltre, mentre dal verbale redatto dagli agenti di P.S. intervenuti sul luogo del sinistro risultava che, quel giorno, “pioveva” e che la conducente aveva perso il controllo “anche perché il manto stradale era bagnato”, roteando a causa del manto stradale bagnato, la ha dichiarato che era una bella Tes_2 giornata primaverile, e il tempo era sereno.
Le sostanziali divergenze nelle deposizioni e la loro contrarietà con le risultanze del verbale di p.s. sono state correttamente valutate dal Tribunale quali elementi idonei a minare l'attendibilità complessiva delle deposizioni e, conseguentemente, a fondare un giudizio di insufficienza probatoria circa la dinamica dell'incidente.
Dette circostanze - poste a fondamento, insieme ad altri elementi, della ratio decidendi della sentenza impugnata - non sono state specificamente contestate dall'appellante, il quale si è limitato a riproporre genericamente il contenuto delle dichiarazioni testimoniali, chiedendo una riforma della pronuncia ed un nuovo esame dell'apparato probatorio, senza tuttavia confrontarsi con le criticità evidenziate dal primo giudice.
6 Giova ribadire che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del gravame può anche sostanziarsi nella riproposizione delle difese già svolte in primo grado, ma solo se ciò comporti una critica puntuale e argomentata delle statuizioni contenute nella sentenza impugnata.
L'appellante, invece, non può limitarsi a reiterare le proprie allegazioni originarie, né a ritenere più meritevoli di accoglimento le proprie richieste, ma deve indicare specificamente – per ciascun profilo censurato – gli errori di fatto o di diritto attribuibili alla decisione impugnata, a pena di inammissibilità del motivo (Cass. civ., Sez. Unite, n. 27199/2017).
Nel caso di specie, poiché la sentenza di primo grado si è espressamente pronunciata sulla questione dell'attendibilità dei testi, tale capo di decisione non può considerarsi implicitamente impugnato nel contesto di una censura rivolta genericamente all'erronea valutazione delle prove.
Il motivo di gravame deve essere dichiarato, pertanto, inammissibile, stante la genericità delle censure sollevate.
Il secondo motivo (carenza o insufficienza motivazionale) deve ritenersi assorbito da quanto sinora evidenziato.
Con il terzo ed ultimo motivo di gravame, si duole della condanna alle spese, Parte_1 ritenendola ingiusta ed eccessiva, in quanto sproporzionata rispetto al valore ed alla complessità della causa, di modesto importo.
Il motivo è fondato.
A fronte di una domanda di risarcimento di euro 9.163,74 (oltre accessori), della serialità della lite, della natura controversa del riparto di competenze e della mancanza di complessità istruttoria, pare ingiustificata l'applicazione dei valori medi nei confronti delle numerose parti convenute e chiamate in causa, con la condanna complessiva dell'attore al pagamento di importi di gran lunga superiori a quanto domandato (euro 4.835,00 oltre accessori di legge, per ciascuna delle quattro parti costituite).
Alla luce dei fattori evidenziati avrebbe dovuto, invece, ritenersi congrua e conforme a giustizia una liquidazione contenuta nei minimi dello scaglione di valore di riferimento.
Ed entro questi limiti la sentenza deve essere riformata.
L'accoglimento (parziale) del gravame importa la rideterminazione delle spese del doppio grado, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la
7 caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass.
22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007, n.12963; v. anche 1/06/2016, n. 11423). CP_8
Pertanto, le spese del primo grado, vanno rideterminate come sopra, in accoglimento del terzo motivo di gravame.
Quelle del secondo grado vanno compensate per un terzo in ragione dell'esito del gravame.
Per i restanti due terzi seguono la soccombenza dell'appellante rispetto alla domanda risarcitoria originariamente proposta (dovendosi tener conto dell'esito “globale” della lite: cfr. Cass. Sez. 2 -,
Sentenza n. 23769 del 04/09/2024), e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M.
55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (fino a euro 26.000,00), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate.
La liquidazione va operata, peraltro, solo in favore delle parti vittoriose, e CP_7 [...]
Controparte_2
Nei confronti del e della sua garante, Controparte_3 Controparte_4
la notifica del gravame ha avuto effetto di mera litis denuntiatio, essendone stata in primo grado
[...] accertata la carenza di legittimazione passiva.
E' pertanto giustificata, nei loro confronti, la compensazione integrale delle spese di lite del presente grado.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, ridetermina in euro 2.540,00 (in luogo di euro 4.835,00), oltre rimborso forfettario in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, l'importo della condanna alle spese inflitta in sentenza in favore di ciascuna parte resistente costituita;
- rigetta nel resto;
- compensa per un terzo le spese processuali del presente grado e condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' e del delle residue spese, che liquida, già Parte_2 Controparte_2
8 decurtate di un terzo, in euro 1.938,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre accessori come per legge;
- compensa integralmente le spese del presente grado tra l'appellante e il Controparte_3
e la
[...] Controparte_4
Così deciso il 5.12.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott. Francesco Notaro Consigliere
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3954/2019 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 14.10.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione di termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente tra:
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Cialella Parte_1 C.F._1
( ), presso il cui studio elettivamente domicilia in Caianello (CE), alla Via C.F._2
Montano dei Rossi - Email_1
APPELLANTE
E
1 (C.F. ), in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 P.IVA_1
CO IS ( ), ed elettivamente domiciliata presso l'UOC Affari Legali C.F._3 aziendale in alla Via Unità Italiana 28 - CP_1 Email_2
APPELLATA
NONCHE'
(c.f. e p.iva ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
Sindaco l.r. pro tempore; rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Russo ( ), con il quale C.F._4 elettivamente domicilia in Napoli al Corso Meridionale 7, presso lo studio dell'avv. Marcello Falcone -
Email_3
APPELLATO
NONCHÉ
(c.f. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_4
Presidente l.r. pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Pucino , C.F._5 presso il cui studio elettivamente domicilia alla Via Roma n.34, Gioia Sannitica (CE) -
Email_4
APPELLATO
E
in persona del suo Dirigente e Procuratore Speciale pro tempore, Controparte_4 elettivamente domiciliata in alla via Giotto n. 28, presso lo studio dell'avv. Sergio Mastroianni CP_1
( ) che la rappresenta e difende - C.F._6 Email_5
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 397/2019 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 11.02.2019, non notificata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato il 25.09.2013 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale Parte_1 di Santa Maria Capua Vetere, il quale ente proprietario della strada in cui Controparte_2 si era verificato il sinistro dedotto in lite, al fine di sentirne accertare la responsabilità e, per l'effetto,
2 conseguirne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali subiti in relazione all'autovettura danneggiata, una Renault Laguna tg. BT807WP, quantificati in euro 9.163,74, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A tal fine esponeva che, in data 24.05.2013, alle ore 8.00 circa, sua moglie percorreva, a CP_5 velocità moderata, alla guida della citata autovettura, la via Corte, frazione Marzanello, del Comune di allorquando, giunta nei pressi di una curva pericolosa situata poco prima di un Controparte_2 cavalcavia, un cane randagio di grossa taglia attraversava improvvisamente la carreggiata, costringendola ad effettuare una brusca manovra, in seguito alla quale l'auto impattava contro un pilastro del cavalcavia, riportando gravi danni nella parte anteriore.
Sul luogo interveniva la Polizia Municipale di che redigeva verbale di constatazione Controparte_2 dell'accaduto. La conducente e la passeggera venivano trasportate presso il Presidio Per_1
Ospedaliero di Piedimonte Matese per le cure del caso.
Instauratosi il giudizio, si costituiva il che eccepiva la propria carenza di Controparte_2 legittimazione passiva, deducendo che la strada apparteneva al Controparte_3
Cont
, e che, comunque, la prevenzione del randagismo era di competenza dell' territorialmente
[...] competente ). CP_1
Chiamata in causa, si costituiva l' eccependo anch'essa il proprio difetto di legittimazione Parte_2 passiva in favore dell'amministrazione comunale, proprietaria e custode della rete stradale. Chiedeva
l'estromissione del giudizio e autorizzarsi la chiamata in garanzia della propria compagnia assicurativa, la
Controparte_6
Con Il Giudice autorizzava la chiamata di ma l' on vi provvedeva. Controparte_6
Veniva autorizzata, inoltre, la chiamata in causa del , che si costituiva e deduceva Controparte_3 di aver ceduto al la proprietà del tratto viario. Chiedeva, peraltro, di essere Controparte_2 autorizzato a chiamare in garanzia la Controparte_4
Si costituiva la resistendo alla domanda di manleva e a quella risarcitoria. Controparte_4
La causa, istruita con prova testimoniale e acquisizione documentale, veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale rigettava la domanda attorea, e condannava
[...] al pagamento delle spese processuali in favore delle controparti costituite. Pt_1
3 Cont Dopo aver affermato la sussistenza della legittimazione passiva sia dell che del ai sensi CP_2
Con della legge n. 281/1991 e della legge regionale Campania n. 16/2001 - poiché “è a carico dell' l compito del recupero dei randagi che, una volta presi, devono essere ricoverati, per i prescritti accertamenti, presso il canile sanitario alla cui costruzione e mantenimento è tenuto l'ente locale odierno convenuto”, non essendo, invece, conferente la questione della proprietà della strada “non vertendosi in ipotesi di danno conseguente a obblighi di custodia.” - il
Tribunale riteneva, nel merito, non adempiuto dall'attore l'onere probatorio posto a suo carico.
Nulla era stato provato in ordine ai servizi disposti dal convenuto, né risultava che i servizi di CP_2
Con polizia veterinaria della avessero, in precedenza, accalappiato il cane, o che lo svolgimento del servizio di polizia veterinaria fosse stato reso impossibile o, comunque, superfluo, a causa della incapienza di strutture convenzionate (sicché, qualora anche i cani randagi fossero stati catturati, non vi sarebbe stato alcun luogo ove custodirli).
Le prove offerte erano reputate insufficienti anche in ordine alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, dovendosi reputare contraddittorie le dichiarazioni rese dai testi escussi e non coerenti con le risultanze del rapporto di polizia e la descrizione dei fatti contenuta in citazione.
Non risultava provato che alcun cane avesse attraversato la strada percorsa dall'autovettura di proprietà dell'attore, guidata dalla moglie, né che si trattasse di un cane randagio, né che l'incidente fosse stato causato dalla turbativa rappresentata dall'invasione della corsia da parte dell'animale.
In conseguenza della soccombenza, l'attore veniva condannato al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna delle parti costituite – , Controparte_2 Controparte_7 [...]
e – nella misura di euro 4.835,00 ciascuna, Controparte_3 Controparte_4 oltre accessori come per legge.
Veniva, infine, disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere in ordine a condotte di falsa testimonianza ipotizzabili a carico dei testi attorei ( e ). Testimone_1 Testimone_2
Avverso la citata pronuncia ha proposto tempestivo appello con atto notificato il Parte_1
6.09.2019, deducendo l'erroneità per:
a) erronea valutazione delle risultanze probatorie;
b) insufficiente e contraddittoria motivazione;
c) ingiusta condanna alle spese di lite.
4 Ha chiesto, in via principale, previa sospensione dell'esecutività della sentenza, la riforma integrale della pronuncia nel senso della affermazione della responsabilità esclusiva della e del Controparte_7 rispetto alla causazione del sinistro, e della condanna dei medesimi, anche Controparte_2 in solido con i rispettivi garanti, al pagamento della somma di euro 9.163,74, oltre interessi e rivalutazione;
in via subordinata, ha insistito per la riduzione delle spese liquidate in sentenza.
Si sono costituite le parti appellate con comparse del 30.12.2019 , 15.5.2020 Controparte_4
( , 8.7.2020 ( , 11.9.2020 (per Controparte_2 Controparte_3 CP_7
l'udienza del 28.9.2020, differita di ufficio al 29.9.2020), resistendo all'appello e concludendo per il rigetto.
Mutati la Sezione e il Relatore, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in epigrafe indicata;
quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione con termini ridotti ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) - è, nel merito, fondato nei limiti di seguito esposti.
Con il primo motivo l'appellante deduce l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Non si comprenderebbe, a suo dire, in quali contraddizioni sarebbero incorsi i testi e Testimone_2
. Testimone_1
Il giudizio di inattendibilità sarebbe stato fondato non già sui fatti emersi in istruttoria, bensì su considerazioni personali, avulse dal quadro probatorio.
Il motivo è inammissibile.
5 L'appellante non sottopone a specifica censura le argomentazioni spese dal Tribunale per negativamente valutare l'attendibilità dei testi, limitandosi a dedurre una generica erronea valutazione delle prove.
Il primo giudice ha evidenziato la carenza di adeguato supporto probatorio alla domanda, come richiesto al danneggiato dall'art. 2043 c.c., particolarmente rigoroso nel caso che ci occupa, dovendosi dare prova certa e non equivoca del fatto storico, dello sviluppo dinamico del sinistro, nonché delle carenze, omissioni e mancanze degli enti deputati e competenti alla prevenzione del fenomeno del randagismo, in ossequio alla Legge R.n.16/2001.
A seguito di dettagliata analisi delle dichiarazioni rese, il Tribunale ha concluso per l'inattendibilità dei testi, ritenute contraddittorie e non coerenti con le ulteriori emergenze istruttorie.
Nel dettaglio: il teste ha riferito di essere arrivato sul posto dopo l'incidente, dove Testimone_1 avrebbe trovato sia che l'altra collega, . CP_5 Testimone_2
Quest'ultima ha, invece, dichiarato che nessuno era arrivato sul luogo del sinistro prima che lei andasse via.
La descrizione dei luoghi fornita dai testi (“pianeggiante campagna”) non corrisponderebbe ai rilievi fotografici prodotti dall'attore (“scarpate piuttosto ripide con vegetazione spontanea e disordinata”).
Inoltre, mentre dal verbale redatto dagli agenti di P.S. intervenuti sul luogo del sinistro risultava che, quel giorno, “pioveva” e che la conducente aveva perso il controllo “anche perché il manto stradale era bagnato”, roteando a causa del manto stradale bagnato, la ha dichiarato che era una bella Tes_2 giornata primaverile, e il tempo era sereno.
Le sostanziali divergenze nelle deposizioni e la loro contrarietà con le risultanze del verbale di p.s. sono state correttamente valutate dal Tribunale quali elementi idonei a minare l'attendibilità complessiva delle deposizioni e, conseguentemente, a fondare un giudizio di insufficienza probatoria circa la dinamica dell'incidente.
Dette circostanze - poste a fondamento, insieme ad altri elementi, della ratio decidendi della sentenza impugnata - non sono state specificamente contestate dall'appellante, il quale si è limitato a riproporre genericamente il contenuto delle dichiarazioni testimoniali, chiedendo una riforma della pronuncia ed un nuovo esame dell'apparato probatorio, senza tuttavia confrontarsi con le criticità evidenziate dal primo giudice.
6 Giova ribadire che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del gravame può anche sostanziarsi nella riproposizione delle difese già svolte in primo grado, ma solo se ciò comporti una critica puntuale e argomentata delle statuizioni contenute nella sentenza impugnata.
L'appellante, invece, non può limitarsi a reiterare le proprie allegazioni originarie, né a ritenere più meritevoli di accoglimento le proprie richieste, ma deve indicare specificamente – per ciascun profilo censurato – gli errori di fatto o di diritto attribuibili alla decisione impugnata, a pena di inammissibilità del motivo (Cass. civ., Sez. Unite, n. 27199/2017).
Nel caso di specie, poiché la sentenza di primo grado si è espressamente pronunciata sulla questione dell'attendibilità dei testi, tale capo di decisione non può considerarsi implicitamente impugnato nel contesto di una censura rivolta genericamente all'erronea valutazione delle prove.
Il motivo di gravame deve essere dichiarato, pertanto, inammissibile, stante la genericità delle censure sollevate.
Il secondo motivo (carenza o insufficienza motivazionale) deve ritenersi assorbito da quanto sinora evidenziato.
Con il terzo ed ultimo motivo di gravame, si duole della condanna alle spese, Parte_1 ritenendola ingiusta ed eccessiva, in quanto sproporzionata rispetto al valore ed alla complessità della causa, di modesto importo.
Il motivo è fondato.
A fronte di una domanda di risarcimento di euro 9.163,74 (oltre accessori), della serialità della lite, della natura controversa del riparto di competenze e della mancanza di complessità istruttoria, pare ingiustificata l'applicazione dei valori medi nei confronti delle numerose parti convenute e chiamate in causa, con la condanna complessiva dell'attore al pagamento di importi di gran lunga superiori a quanto domandato (euro 4.835,00 oltre accessori di legge, per ciascuna delle quattro parti costituite).
Alla luce dei fattori evidenziati avrebbe dovuto, invece, ritenersi congrua e conforme a giustizia una liquidazione contenuta nei minimi dello scaglione di valore di riferimento.
Ed entro questi limiti la sentenza deve essere riformata.
L'accoglimento (parziale) del gravame importa la rideterminazione delle spese del doppio grado, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la
7 caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass.
22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007, n.12963; v. anche 1/06/2016, n. 11423). CP_8
Pertanto, le spese del primo grado, vanno rideterminate come sopra, in accoglimento del terzo motivo di gravame.
Quelle del secondo grado vanno compensate per un terzo in ragione dell'esito del gravame.
Per i restanti due terzi seguono la soccombenza dell'appellante rispetto alla domanda risarcitoria originariamente proposta (dovendosi tener conto dell'esito “globale” della lite: cfr. Cass. Sez. 2 -,
Sentenza n. 23769 del 04/09/2024), e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M.
55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (fino a euro 26.000,00), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate.
La liquidazione va operata, peraltro, solo in favore delle parti vittoriose, e CP_7 [...]
Controparte_2
Nei confronti del e della sua garante, Controparte_3 Controparte_4
la notifica del gravame ha avuto effetto di mera litis denuntiatio, essendone stata in primo grado
[...] accertata la carenza di legittimazione passiva.
E' pertanto giustificata, nei loro confronti, la compensazione integrale delle spese di lite del presente grado.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, ridetermina in euro 2.540,00 (in luogo di euro 4.835,00), oltre rimborso forfettario in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, l'importo della condanna alle spese inflitta in sentenza in favore di ciascuna parte resistente costituita;
- rigetta nel resto;
- compensa per un terzo le spese processuali del presente grado e condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' e del delle residue spese, che liquida, già Parte_2 Controparte_2
8 decurtate di un terzo, in euro 1.938,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre accessori come per legge;
- compensa integralmente le spese del presente grado tra l'appellante e il Controparte_3
e la
[...] Controparte_4
Così deciso il 5.12.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
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