Art. 25. (Eccedenza)
E' approvata l'eccedenza di cassa di lire 85.600 risultante al capitolo n. 182 - Adempiendo di pie fondazioni ed assegni per l'ufficiatura delle chiese (Spese obbligatorie).
E' approvata l'eccedenza di cassa di lire 85.600 risultante al capitolo n. 182 - Adempiendo di pie fondazioni ed assegni per l'ufficiatura delle chiese (Spese obbligatorie).