Articolo 25 della Legge 19 novembre 1985, n. 678
Articolo 24Articolo 26
Versione
12 dicembre 1985
Art. 25. (Eccedenza)

E' approvata l'eccedenza di cassa di lire 85.600 risultante al capitolo n. 182 - Adempiendo di pie fondazioni ed assegni per l'ufficiatura delle chiese (Spese obbligatorie).
Entrata in vigore il 12 dicembre 1985