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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/04/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.2638 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024,
promosso da:
nato a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
presso lo studio dell'Avv. DELLA MONICA MARIA CARMELA che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
contro
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliato in CP_1
Cagliari presso lo studio dell'Avv. CARBONI ANTONELLA che la rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con la partecipazione del
Pagina 1 PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
l' corrisponderà alla l'assegno di € 500,00 a titolo di assegno divorzile;
Pt_1 CP_1 la somma sarà corrisposta all'avente diritto direttamente dall'INPS.
Spese compensate.”
Nell'interesse del Pubblico Ministero: “pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra ”. Parte_1 CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e , con ricorso Parte_1 CP_1
depositato da OR in data 29/04/2024 e regolare costituzione della convenuta in data 16.09.2024,
all'udienza del 16.10.2024 le parti, personalmente comparse hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura (il 28.11.2018) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 29.04.2024), erano trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre, in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
.
[...] CP_1
Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabilite, in quanto eque e conformi agli interessi della prole.
Pagina 2 Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a CAPOTERRA il 08/08/1982
tra nato a [...], il [...] e , nata a Parte_1 CP_1
CAPOTERRA (CA), il 20/10/1950, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 23, parte II, serie A, anno 1982 - Comune di
CAPOTERRA).
Sull'accordo delle parti:
2. dispone a carico di l'obbligo di corrispondere, in favore di l'importo Parte_1 CP_1
di € 500,00 mensili a titolo di assegno divorzile;
la somma sarà corrisposta all'avente diritto direttamente dall'INPS.
4. compensa, tra le parti, le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 15.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Chiara Mazzaroppi dott. Giorgio Latti
.
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