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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 23/12/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa n. R.G. 2438/2023 avente ad oggetto: Divorzio giudiziale
TRA
C.F. con l'Avv. MONDINO LUCA e Parte_1 C.F._1
l'avv. BERGAMINO LUISA;
E
C.F. , con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
BONINO LIVIA;
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
Avv. VERRA MARIA TERESA Curatore Speciale dei minori E Per_1
Persona_2
CONCLUSIONI:
All'udienza del 04/12/2025 le parti private hanno precisato le rispettive conclusioni, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte come da relativo verbale.
In data 15/12/2025 il P.M. ha rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/10/2023, chiedeva la pronuncia della Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1
, celebrato in Foggia in data 31/05/2010, premettendo che il Tribunale di
[...] Cuneo aveva pronunciato la separazione personale con sentenza n. 827/2021 pubblicata il 12/10/2021.
Nello specifico parte ricorrente chiedeva confermarsi l'affido condiviso ed i diritti di visita paterni stabiliti nella sentenza di separazione giudiziale e rideterminarsi il contributo al mantenimento in favore dei figli e dell'ex coniuge a fronte di modifiche sostanziali della condizione economica.
Con comparsa di costituzione depositata in data 07/12/2023 si costituiva in giudizio la
Sig.ra associandosi alla domanda di divorzio ma chiedendo Controparte_1
l'affido in via esclusiva dei figli minori, disporsi gli incontri padre-figli in luogo neutro oltre alla rideterminazione del contributo al mantenimento in favore dei figli e dell'ex coniuge a fronte delle mutate condizioni di affido,
All'udienza del 11/01/2024 venivano escusse le parti e, all'esito negativo del tentativo di conciliazione, il giudice relatore, dr. Rodolfo Magrì, con ordinanza resa fuori udienza fissava l'udienza del 08/02/2024 per l'escussione del minore Per_1
In forza di variazione tabellare n. 1/2024 del 15/01/2024 il fascicolo veniva assegnato alla sottoscritta.
Con decreto del 07/02/2024 veniva revocata l'udienza del 08/02/2024 e, all'esito dell'interlocuzione tra le parti, con ordinanza del 28/02/2024 veniva disposta l'audizione del minore con l'ausilio della psicologa dott.ssa Per_1 Persona_3 per il giorno 20/03/2024.
Escusso il minore, con ordinanza resa in data 03/05/2024 il giudice relatore, stante la pendenza del procedimento penale RGNR 2243/2023 avanti al Tribunale di Cuneo a carico di parte ricorrente per il reato di maltrattamenti in famiglia e alla luce delle dichiarazioni rese dal minore nel corso dell'audizione del 20/03/2024, Per_1 disponeva l'affido dei minori in via esclusiva alla madre e gli incontri padre-figli in luogo neutro, disciplinava i rapporti di natura economica e disponeva la presa in carico dell'intero nucleo familiare da parte Servizi Sociali territorialmente competenti e dei minori e da parte del Servizio di NPI della competente ASL CN1 Per_1 Per_2 mandano ai medesimi di trasmettere relazione informativa entro 4 mesi dalla presa in carico.
Veniva, dunque, disposta CTU psicologica sui figli minori e , nonché Per_1 Per_2 sui genitori e , con valutazione allargata ai Parte_1 Controparte_1 rispettivi contesti familiari e ad eventuali partner.
In data 04/10/2024 il fascicolo veniva riassegnato alla dr.ssa in Persona_4 sostituzione della sottoscritta, in congedo per maternità.
Pag. 2 di 4 In data 05/12/2024 il CTU, dr.ssa depositava l'elaborato peritale e Persona_3 all'esito dell'udienza del 11/12/2024, con separata ordinanza, visti gli esiti della CTU, veniva fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione alla data 16/04/2025, assegnando alle parti i termini da calcolarsi a ritroso ex art. 473 bis.28 c.p.c.
Con ordinanza del 16/04/2025, dato atto non essere presente agli atti le relazioni di aggiornamento da parte dei Servizi, il giudice relatore mandava ai Servizi Sociali
(Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese) ed al Servizio di Neuropsichiatria infantile dell'ASL CN1 di depositare, entro 60, relazione aggiornata relativa alla situazione del nucleo familiare e dei minori e rinviava all'udienza per la disamina della relazione informativa richiesta e per la verifica della situazione al 16/07/2025 poi differita al
17/09/2025.
Con provvedimento del 18/08/2025, richiamata la variazione tabellare n. 8 del
01/10/2024, la causa veniva riassegnata alla sottoscritta.
All'esito dell'udienza del 17/09/2025 il giudice relatore, tenuto conto dell'elevata conflittualità tra i genitori, esaminate le relazioni di aggiornamento dei Servizi e visti gli esiti della CTU, nominava un Curatore Speciale dei minori e Per_1 Persona_2 rinviando all'udienza del 16/10/2025 per meglio valutare la decisione in ordine alla conferma o modifica dei provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., di cui all'ordinanza del
03/05/2024, all'esito della costituzione in giudizio da parte del Curatore Speciale dei minori.
In data 09/10/2025 si costituiva l'avv. VERRA MARIA TERESA nominato Curatore
Speciale dei minori.
All'udienza del 16/10/2025 le parti prendevano posizione sulle richieste avanzate dal
Curatore Speciale come da relativo verbale e chiedevano, concordemente, emettersi sentenza sullo status
A fronte di quanto emerso in sede di CTU, dalle relazioni sociali depositate agli atti e di quanto narrato dal Curatore Speciale dei minori nei propri scritti, con ordinanza resa fuori udienza in data 06/11/2025, in applicazione dell'art. 473 bis.23 c.p.c., il giudice relatore modificava i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti nell'interesse della prole con ordinanza del 03/05/2024 e fissava l'udienza del 04/12/2025 per la discussione orale in ordine alla decisione sullo status.
All'udienza dinanzi del 04/12/2025, le parti precisavano le conclusioni chiedendo pronuncia non definitiva sullo status; il PM concludeva come in epigrafe riportato e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
Pag. 3 di 4 Ricorrono le condizioni per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso di specie, invero, dal momento della separazione, è ampiamente decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
La domanda di affido e collocamento dei minori nonché le questioni economiche tra le parti necessitano di ulteriore approfondimento istruttorio già disposto in corso di causa, essendo stato disposto l'affidamento dei minori, ex art. 333 c.c., ai Servizi Sociali territorialmente competenti con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza dei minori, rimesse al Curatore Speciale.
La causa pertanto va rimessa sul ruolo istruttorio, come da separata ordinanza, in ordine alle statuizioni ancora controverse.
Alla pronunzia accedono le statuizioni consequenziali.
La statuizione sulle spese viene, invece, rimessa alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e , celebrato a Parte_1 Controparte_1
Foggia il 31/05/2010, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 121, Parte II, Serie A, Anno 2010;
2) manda alla cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Foggia per le annotazioni di legge;
3) provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio;
4) Rinvia alla decisione definitiva il regolamento delle spese processuali.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 18/12/2025
Il Giudice Estensore - Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente - Dott.ssa Roberta Bonaudi
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa n. R.G. 2438/2023 avente ad oggetto: Divorzio giudiziale
TRA
C.F. con l'Avv. MONDINO LUCA e Parte_1 C.F._1
l'avv. BERGAMINO LUISA;
E
C.F. , con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
BONINO LIVIA;
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
Avv. VERRA MARIA TERESA Curatore Speciale dei minori E Per_1
Persona_2
CONCLUSIONI:
All'udienza del 04/12/2025 le parti private hanno precisato le rispettive conclusioni, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte come da relativo verbale.
In data 15/12/2025 il P.M. ha rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/10/2023, chiedeva la pronuncia della Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1
, celebrato in Foggia in data 31/05/2010, premettendo che il Tribunale di
[...] Cuneo aveva pronunciato la separazione personale con sentenza n. 827/2021 pubblicata il 12/10/2021.
Nello specifico parte ricorrente chiedeva confermarsi l'affido condiviso ed i diritti di visita paterni stabiliti nella sentenza di separazione giudiziale e rideterminarsi il contributo al mantenimento in favore dei figli e dell'ex coniuge a fronte di modifiche sostanziali della condizione economica.
Con comparsa di costituzione depositata in data 07/12/2023 si costituiva in giudizio la
Sig.ra associandosi alla domanda di divorzio ma chiedendo Controparte_1
l'affido in via esclusiva dei figli minori, disporsi gli incontri padre-figli in luogo neutro oltre alla rideterminazione del contributo al mantenimento in favore dei figli e dell'ex coniuge a fronte delle mutate condizioni di affido,
All'udienza del 11/01/2024 venivano escusse le parti e, all'esito negativo del tentativo di conciliazione, il giudice relatore, dr. Rodolfo Magrì, con ordinanza resa fuori udienza fissava l'udienza del 08/02/2024 per l'escussione del minore Per_1
In forza di variazione tabellare n. 1/2024 del 15/01/2024 il fascicolo veniva assegnato alla sottoscritta.
Con decreto del 07/02/2024 veniva revocata l'udienza del 08/02/2024 e, all'esito dell'interlocuzione tra le parti, con ordinanza del 28/02/2024 veniva disposta l'audizione del minore con l'ausilio della psicologa dott.ssa Per_1 Persona_3 per il giorno 20/03/2024.
Escusso il minore, con ordinanza resa in data 03/05/2024 il giudice relatore, stante la pendenza del procedimento penale RGNR 2243/2023 avanti al Tribunale di Cuneo a carico di parte ricorrente per il reato di maltrattamenti in famiglia e alla luce delle dichiarazioni rese dal minore nel corso dell'audizione del 20/03/2024, Per_1 disponeva l'affido dei minori in via esclusiva alla madre e gli incontri padre-figli in luogo neutro, disciplinava i rapporti di natura economica e disponeva la presa in carico dell'intero nucleo familiare da parte Servizi Sociali territorialmente competenti e dei minori e da parte del Servizio di NPI della competente ASL CN1 Per_1 Per_2 mandano ai medesimi di trasmettere relazione informativa entro 4 mesi dalla presa in carico.
Veniva, dunque, disposta CTU psicologica sui figli minori e , nonché Per_1 Per_2 sui genitori e , con valutazione allargata ai Parte_1 Controparte_1 rispettivi contesti familiari e ad eventuali partner.
In data 04/10/2024 il fascicolo veniva riassegnato alla dr.ssa in Persona_4 sostituzione della sottoscritta, in congedo per maternità.
Pag. 2 di 4 In data 05/12/2024 il CTU, dr.ssa depositava l'elaborato peritale e Persona_3 all'esito dell'udienza del 11/12/2024, con separata ordinanza, visti gli esiti della CTU, veniva fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione alla data 16/04/2025, assegnando alle parti i termini da calcolarsi a ritroso ex art. 473 bis.28 c.p.c.
Con ordinanza del 16/04/2025, dato atto non essere presente agli atti le relazioni di aggiornamento da parte dei Servizi, il giudice relatore mandava ai Servizi Sociali
(Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese) ed al Servizio di Neuropsichiatria infantile dell'ASL CN1 di depositare, entro 60, relazione aggiornata relativa alla situazione del nucleo familiare e dei minori e rinviava all'udienza per la disamina della relazione informativa richiesta e per la verifica della situazione al 16/07/2025 poi differita al
17/09/2025.
Con provvedimento del 18/08/2025, richiamata la variazione tabellare n. 8 del
01/10/2024, la causa veniva riassegnata alla sottoscritta.
All'esito dell'udienza del 17/09/2025 il giudice relatore, tenuto conto dell'elevata conflittualità tra i genitori, esaminate le relazioni di aggiornamento dei Servizi e visti gli esiti della CTU, nominava un Curatore Speciale dei minori e Per_1 Persona_2 rinviando all'udienza del 16/10/2025 per meglio valutare la decisione in ordine alla conferma o modifica dei provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., di cui all'ordinanza del
03/05/2024, all'esito della costituzione in giudizio da parte del Curatore Speciale dei minori.
In data 09/10/2025 si costituiva l'avv. VERRA MARIA TERESA nominato Curatore
Speciale dei minori.
All'udienza del 16/10/2025 le parti prendevano posizione sulle richieste avanzate dal
Curatore Speciale come da relativo verbale e chiedevano, concordemente, emettersi sentenza sullo status
A fronte di quanto emerso in sede di CTU, dalle relazioni sociali depositate agli atti e di quanto narrato dal Curatore Speciale dei minori nei propri scritti, con ordinanza resa fuori udienza in data 06/11/2025, in applicazione dell'art. 473 bis.23 c.p.c., il giudice relatore modificava i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti nell'interesse della prole con ordinanza del 03/05/2024 e fissava l'udienza del 04/12/2025 per la discussione orale in ordine alla decisione sullo status.
All'udienza dinanzi del 04/12/2025, le parti precisavano le conclusioni chiedendo pronuncia non definitiva sullo status; il PM concludeva come in epigrafe riportato e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
Pag. 3 di 4 Ricorrono le condizioni per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso di specie, invero, dal momento della separazione, è ampiamente decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
La domanda di affido e collocamento dei minori nonché le questioni economiche tra le parti necessitano di ulteriore approfondimento istruttorio già disposto in corso di causa, essendo stato disposto l'affidamento dei minori, ex art. 333 c.c., ai Servizi Sociali territorialmente competenti con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza dei minori, rimesse al Curatore Speciale.
La causa pertanto va rimessa sul ruolo istruttorio, come da separata ordinanza, in ordine alle statuizioni ancora controverse.
Alla pronunzia accedono le statuizioni consequenziali.
La statuizione sulle spese viene, invece, rimessa alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e , celebrato a Parte_1 Controparte_1
Foggia il 31/05/2010, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 121, Parte II, Serie A, Anno 2010;
2) manda alla cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Foggia per le annotazioni di legge;
3) provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio;
4) Rinvia alla decisione definitiva il regolamento delle spese processuali.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 18/12/2025
Il Giudice Estensore - Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente - Dott.ssa Roberta Bonaudi
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