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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 19/12/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice VA Lo LO ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 19/12/2025 nel procedimento portante il n. 1004 dell'anno 2025 promosso da
Pt_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to
RN CO parte ricorrente
C O N T R O
e Parte_2 Parte_3 in qualità di esercenti la potestà sul minore Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv.to Federica Bonardi parte resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, l' depositava atto di dissenso e Pt_1 quindi, nei termini dettati dall'art. 445 bis c.p.c., l'odierno ricorso, con il quale deduceva ed eccepiva che il C.T.U., nel riconoscere la sussistenza delle condizioni medico-sanitarie utili ai fini del riconoscimento della disabilità del minore, non aveva tenuto in debito conto le obiezioni sollevate dal CTP, approdando a conclusioni contraddittorie.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, parte convenuta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attorea, della quale rilevava l'infondatezza, stante gli esiti degli accertamenti peritali disposti nel corso della fase sommaria, e opponendosi al relativo rinnovo.
Senza alcuna istruttoria, all'odierna udienza i difensori delle parti rassegnavano le conclusioni, richiamando quelle rispettivamente dedotte in atti.
1 * * * * * *
1. L'opposizione non è meritevole di accoglimento per i motivi di cui appresso.
1.1. Con riferimento alla provvidenza richiesta da parte ricorrente e oggetto di specifica contestazione, occorre ricordare che ai sensi dell'art. 3, comma 1, della l. 104/92 è definita persona con disabilità colui che “presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base” e detta situazione assume connotazione di gravità, ai sensi del successivo comma 3, “Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (…)”.
2. Sulla base degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., il C.T.U. ha affermato che le patologie (disturbo dell'attenzione e dell'attività con iperattività, alessia – disortografia – discalculia, disturbo delle funzioni visuo spaziali e grafomotorie e disturbo emotivo reattivo) da cui è affetto il minore sono tali da consentire alla stessa l'accesso ai benefici connessi allo status di disabilità grave, atteso che il predetto “a causa dei disturbi da cui è affetto, trovandosi in una condizione di disabilità che ostacolano la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, è da considerarsi soggetto portatore di disabilità” (cfr. relazione peritale pag. 5).
2.1. Parte ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, ritenendo non “oggettivamente documentata la condizione di soggetto in condizioni tali da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione in capo a , posto che la specifica Persona_1 legislazione regionale vigente in materia già prevede adeguati strumenti compensativi, atti a impedire situazioni di svantaggio sociale o di emarginazione”.
2.2. Senonché, tali argomentazioni sono già state sollevate dal consulente di parte in sede di a.t.p. e sono state già ampiamente analizzate e confutate in modo adeguato dal
C.T.U., le cui conclusioni – logiche, motivate e, pertanto, ampiamente condivisibili – sono pienamente condivise da questo giudice e si reputa opportuno di seguito riportare:
2 “
1. diagnosi di DSA e di ADHD: il Dott. rileva che la diagnosi è stata formulata Per_2 dal Dott. in veste di professionista privato operante preso il Centro RO di Per_3
AL e non dalla struttura pubblica.
Al riguardo evidenzio che il minore è seguito dal Centro RO di AL Persona_1
– struttura peraltro accreditato dal SSN – sin dal 27 gennaio 2022 e che la diagnosi di cui sopra è stata accettata dalla Commissione invalidi ASL al momento della visita medica collegiale. Non vi è pertanto motivo di mettere in dubbia la patologia di cui è sofferente il periziato.
2. Problemi relazionali: il Dott. rileva come a pag. 3 dell'elaborato peritale – Per_2 paragrafo “anamnesi patologica” – è stato riferito che non ha problemi
Per_1 relazionali con la conseguenza che il documentato DSA non ricomprende l'intera gamma dei compiti e delle funzioni proprie dell'età. A sarebbero consentite
Per_1 attività ludiche, sportive, di relazione con i coetanei, e sono assicurati tutti gli strumenti compensativi e le misure dispensative previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale in grado di vicariare e supportare le abilità carenti (ad es sintesi vocale, calcolatrice, correttore ortografico, penne con impugnatura speciale). Evidenzia inoltre come goda di buona salute e sia in possesso di un QI nella norma. Per tali
Per_1 motivi sostiene che il DSA da cui è affetto ancorché foriero di difficoltà non
Per_1 sostanzierebbe il requisito sanitario utile alla concessione del beneficio dell'indennità di frequenza così come l'articolo 3 comma 1 della legge 104 del 1992.
Al riguardo evidenzio che la valutazione sia dell'invalidità civile che della condizione di disabilità deve tenere in considerazioni le carenze e difficoltà che ha , rispetto ai Per_1 coetanei di pari età, a svolgere le proprie funzioni e attività: come indicato nella relazione peritale frequenta per la riabilitazione l'Istituto RO di AL (e Per_1 questo e già un elemento che lo differenzia dai coetanei), necessita di un percorso riabilitativo, ha difficoltà di lettura, scrittura e calcolo;
tali condizioni lo pongono in una condizione diversa nei confronti dei suoi pari, richiedono un impegno costante da parte di terzi per aiutarlo a svolgere uno dei compiti preponderanti dell'età evolutiva ossia
l'apprendimento scolastico.
Ne consegue che il minore si trova sia nella condizione di avere Persona_1 difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età che nella condizione di
3 difficoltà/ostacolo per partecipare, in condizione di parità e di uguaglianza con i propri pari, nei diversi contesti della vita”.
D'altro canto, rispetto alle puntuali e circostanziate valutazioni del consulente tecnico d'ufficio, nella presente sede l'Istituto esprime una generica doglianza, senza muovere alcuno specifico rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall'ausiliare, sicché le sue affermazioni circa l'assenza delle condizioni di severo scadimento dell'autonomia personale prescritte dalla disposizione di legge non trovano supporto alcuno e non bastano ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
2.3. In altri termini, la semplice affermazione che il consulente abbia sopravvalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che abbia errato nel rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autonomia, che invece si asserisce non significativamente compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Ne consegue che, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
2.4. Diversamente opinando nelle controversie in materia di invalidità civile si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
3. In definitiva, non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento debbano essere confermate.
4. Vale, inoltre, osservare che secondo la Suprema Corte “Al giudice della opposizione è rimesso l'accertamento della intera res controversa e non soltanto la cognizione delle
4 ragioni di contestazione. Il ricorso in opposizione è definito dall'art. 445 bis, comma 6, come atto "introduttivo del giudizio", che è un giudizio di accertamento in materia di invalidità mentre la preventiva consulenza tecnica non costituisce l'oggetto della decisione bensì semplicemente una condizione di procedibilità della domanda. Una pronuncia limitata all'accoglimento o al rigetto dei motivi di opposizione determinerebbe, nei casi in cui i motivi di contestazione investono solo parzialmente la ctu, la assenza di ogni accertamento giudiziario sulla parte non contestata delle conclusioni del consulente dell'accertamento tecnico preventivo (stante la gíà rilevata impossibilità di emettere il decreto di omologa). Tale esito sarebbe in contrasto, oltre che con la previsione testuale dell'art. 445 bis, con la finalità, deflattiva del contenzioso ed acceleratoria della durata dei processi, dichiarata dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38 comma 1, (convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111) a fondamento della introduzione dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio. La decisione investe dunque per intero le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere;
a tal fine il giudicante dovrà comunque assicurare adeguato rilievo al principio di non- contestazione, sia in forza della previsione di cui all'art. 115 c.p.c. che in ragione della centralità attribuita dall'art. 445 bis
c.p.c., comma 6, ai motivi di contestazione, come requisito di ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio. In conclusione, il giudice della opposizione ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, non può limitare la sua pronunzia al rigetto dei motivi di opposizione ma è tenuto ad accertare nella sentenza definitiva del giudizio anche i fatti non contestati dalle parti” (Cass. civ. n. 3377/2019).
4.1. Ciò precisato, in difetto di ulteriori profili di opposizione, anche in merito alla correttezza della valutazione effettuata dal C.T.U. quanto al residuo accertamento peritale affidato, deve concludersi che il minore presenta il requisito Persona_1 sanitario richiesto per il riconoscimento dell'indennità di frequenza con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa e si trova in una condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ai sensi dell'art. 3, comma 3,
L. n. 104/92 con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa.
5. Alla stregua delle considerazioni che precedono l'opposizione va, pertanto, rigettata con le conseguenziali statuizioni di cui al dispositivo, al quale si rinvia per la liquidazione delle spese processuali, anche con riferimento alla fase dell'ATP già svoltasi, che in virtù del principio della soccombenza vanno poste a carico di parte resistente.
5 Stante la particolarità delle questioni di diritto trattate, alla liquidazione si provvede alla luce dei valori minimi previsti dal D.M. n. 54/2014 in relazione ai procedimenti di istruzione preventiva quanto al procedimento di ATP e in relazione alle cause di previdenza quanto alla presente opposizione.
5.2. In ragione del principio della causalità le spese di C.T.U. si pongono definitivamente a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara che Persona_1 presenta il requisito sanitario richiesto per il riconoscimento dell'indennità di frequenza con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa e si trova in una condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/92 con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa.
Condanna l' alla rifusione in favore di parte resistente delle spese processuali Pt_1 liquidate in complessivi € 4.254 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Pone definitivamente a carico di parte opponente le spese della CTU espletata nel corso del procedimento di ATP.
Così deciso in Asti, 19/12/2025
Il Giudice
VA Lo LO
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