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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 3190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3190 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2.dr . Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito della riserva di cui all'udienza 22 settembre 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1158/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nato il [...] a [...], - C.F. Parte_1
nato il [...] a [...] -C.F. CodiceFiscale_1 Parte_2
nata il [...] a [...] CodiceFiscale_2 Parte_3
Capua Vetere (Ce), C.F. , tutti residenti in [...], nella loro qualità di eredi legittimi della de cuius
[...]
, nata il [...] a [...] e deceduta il 12.01.2023 a Per_1
Villa di Briano, tutti, rapp.ti e difesi dall'Avv. Raffaele Di Tella, C.F.
, e dall'Avv. Francesco Di Tella C.F. C.F._4 C.F._5 tanto unitamente quanto disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto
, i quali dichiarano, ex lege, di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni a mezzo pec: – Email_1
Email_2 CodiceFiscale_6
APPELLANTI CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 CP_2 rappresentante pro tempore, - rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Cuzzupoli il quale si dichiara disponibile a ricevere le comunicazioni C.F._7 relative al presente giudizio al numero di fax 0823 425 613 e/o all'indirizzo di PEC t TUTTI con procura generale alle liti rep. Email_3
37875/7313 del 23.03.2024 a rogito notaio di Roma Per_2
APPELLATO
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n° 2233/2024 emessa dal Tribunale di Napoli Nord –Sez-Lav/Prev. Pubblicata in data 03.05.2024 non notificata, nell'ambito del procedimento iscritto al Ruolo Generale n°962/2022.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.6.2024 presso questa Corte Territoriale, l'epigrafata parte appellante ha proposto appello parziale avverso la sentenza in oggetto indicata , con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al pagamento dei ratei maturati e non riscossi, (per le mensilità dal mese di Luglio 2020 e sino al mese di Dicembre 2020) a titolo dell'indennità di accompagnamento, riconosciuta a seguito di Decreto di Omologa R.G. 11513/2020 pubblicato in data 27/10/2021,mentre erano state compensate integralmente tra le parti integralmente le spese di lite.
Parte appellante ha lamentato l'erroneità della decisione , in punto di governo delle spese, per violazione degli articoli 91 e 92 c pc nel testo in vigore novellato dalla D.L. 132/2014, che prevede che la compensazione delle spese possa essere disposta, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, nell'ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti nonché per effetto della sentenza numero 77 /2018 della Corte costituzionale nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza che presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'articolo 92 cc secondo comma Rilevato che, nella specie , alcuna di dette ipotesi era sussistente, chiedeva, in applicazione del principio della soccombenza virtuale la riforma in parte qua dell'impugnata sentenza e , per l'effetto di condannare l' al pagamento delle CP_1 spese legali e competenze professionali di primo grado, da liquidarsi nella misura totale di €. 1.867,00 con riferimento al valore della causa, oltre spese forfetarie ed accessori come per legge con distrazione, nonché le spese e competenze professionali del presente grado di giudizio, entrambi con attribuzione al procuratore antistatario. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva l' che, sulla base di CP_1 plurime argomentazioni , resisteva al gravame chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze del grado Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione .
Va in primo luogo rilevato che il gravame investe la sola liquidazione delle spese di lite, sicchè il “thema decidendum” rimane, in virtù del principio devolutivo dell'appello, circoscritto in questa sede solo nei predetti termini.
Nella specie il primo giudice, dopo aver dichiarato la cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento, ha compensato per intero le spese di lite “in considerazione della circostanza che parte ricorrente non ha documentato quando sia stato effettivamente inviato all' il modello AP70 contenente la CP_1 dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza o meno di tutti gli altri elementi costitutivi del diritto, adempimento riconducibile al generale principio di diligente collaborazione per consentire al debitore l'adempimento dell'obbligazione ai sensi dell'art. 1175 c.c. Sul punto, si precisa che in atti risultano depositate solo le relate di notifica del decreto di omologa e non anche quelle del modello AP70. Ed ancora, non essendo consultabili i file eml relativi al presunto invio del modello AP70 allegati al ricorso, non risulta possibile verificarne l'effettivo contenuto e la relativa data di notifica.”
La Corte non condivide l'iter argomentativo del primo giudice alla stregua delle seguenti considerazioni . L'art. 92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 ( e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014 , si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) e prevede che la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio , in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. All'evidenza non sussiste reciproca soccombenza, ma soccombenza totale ( seppure virtuale ) risultando pacifica la fondatezza del buon diritto dell'originaria parte ricorrente. Neppure può ritenersi l'assoluta novità della questione trattandosi di una mera azione di pagamento di prestazione assistenziale e non presentando la questione della spettanza elementi di novità a livello giurisprudenziale. Inoltre non è avvenuto alcun mutamento della giurisprudenza in merito alle questioni dirimenti affrontate nel giudizio di primo grado, trattandosi di prestazione ormai di datata introduzione normativa ed essendo la giurisprudenza sia di legittimità che di merito ormai assolutamente consolidata e unanime in materia Non sussiste infine alcuna ipotesi né di sopravvenienza relative a questioni dirimenti, né di assoluta incertezza della lite. La Corte Costituzionale con sentenza n. 77/2018 ha sì dichiarato incostituzionale la norma “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, oltre che nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”; tuttavia ciò non consente un ampliamento tout court dei casi di compensazione ma rimette al giudice la verifica, caso per caso, ai fini della compensazione totale o parziale delle spese di lite, della sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni. E' evidente che a nessuna delle ipotesi individuate nel nuovo testo dell'art. 92 c.p.c. cit. e dalla Corte Cost. è riconducile la fattispecie in esame, e ciò a maggior ragione se si considera che le spese del giudizio, stante la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avrebbero dovuto essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale. Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti: la cessazione della materia del contendere, che sopravvenga nel corso del processo, non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in difetto di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, sui quali il giudicante deve adeguatamente motivare, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale. Deve ritenersi insufficiente, in tale evenienza, la motivazione che disponga la compensazione delle spese per la sola e generica "peculiarità della materia" laddove non ricorra alcuna oggettiva opinabilità delle questioni affrontate né l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza.” (Cass. civ., Ord. 16.06.2023 n. 17256).
Ma la motivazione addotta risulta errata anche sotto altro profilo giuridico. Parte appellante ha dedotto di aver cooperato diligentemente con il resistente affinché procedesse alla liquidazione dei ratei dell'indennità di CP_3 accompagnamento riconosciuta in favore della de cuius , ( v. trasmissione AP70 in data 07.03.2022) ,pur non avendo alcun obbligo in tal senso ,atteso che l'art.445 bis comma 5 c.p.c., espressamente pone a carico dell' l'onere di provvedere al CP_1 pagamento della prestazione nel termine di 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, previa verifica, nel suddetto termine, della ricorrenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge. In proposito si evidenzia che l' con proprio CP_1
Messaggio n. 20715 del 17 Dicembre 2013, ha definitivamente chiarito che ai fini della liquidazione delle prestazioni economiche previste in materia di assistenza obbligatoria, non risulta obbligatorio l'inoltro dell'Ap70, dovendo l' nei 120 CP_1 giorni dalla notifica del decreto di omologa, accertare d'ufficio l'esistenza dei requisiti richiesti dalla Legge per godere delle stesse. Nel caso che ci occupa l' ha provveduto al pagamento ben oltre il termine di CP_1
120 giorni decorrenti dalla data della notifica del decreto di omologa del 10.3.2022 nonché successivamente alla notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, avvenuta il 25 luglio 2022 , provvedendo all'accredito dell'importo di euro 3.269,59 solo in data 1.10.2022 Ciò denota, da un lato , , che la parte per far valere il proprio diritto si è dovuta comunque rivolgere ad un legale accollandosi i relativi costi;
dall'altra parte che il pagamento è intervenuto allorquando la maggior parte dell'attività del procuratore del ricorrente era già stata svolta. Ne consegue l'inadeguatezza della motivazione con la conseguenza che ,in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto conferma , l deve essere condannato al pagamento delle spese del CP_1 primo grado del giudizio per intero.
Dette spese vengono liquidate in complessivi euro 1.312,00, in applicazione dei parametri minimi ex DM 55/2014 e succ. modif. ed integraz. , tenuto conto della natura della causa ( previdenziale ) , del valore della causa riconducibile allo scaglione al quale l'appellante ha fatto riferimento, non contestato dall' CP_1 ed individuato tra euro € 1.100,01 ad € 5.200,00 e delle fasi di studio ( = € 213,00) ,introduttiva,( = € 213,00 ) istruttoria /trattazione (=€ 426,00 ) e fase decisionale ( € 460,00) di fatto espletate. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in ragione del valore riferito alla sola questione delle spese oggetto del gravame nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma , condanna l' al pagamento delle spese del primo CP_1 grado del giudizio che liquida in complessivi euro1.312,00;
-condanna l'appellato al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che liquida in euro 962,00; il tutto oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario .
Così deciso in Napoli lì 22.9.2025
Il Presidente est./rel.
Dott.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2.dr . Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito della riserva di cui all'udienza 22 settembre 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1158/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nato il [...] a [...], - C.F. Parte_1
nato il [...] a [...] -C.F. CodiceFiscale_1 Parte_2
nata il [...] a [...] CodiceFiscale_2 Parte_3
Capua Vetere (Ce), C.F. , tutti residenti in [...], nella loro qualità di eredi legittimi della de cuius
[...]
, nata il [...] a [...] e deceduta il 12.01.2023 a Per_1
Villa di Briano, tutti, rapp.ti e difesi dall'Avv. Raffaele Di Tella, C.F.
, e dall'Avv. Francesco Di Tella C.F. C.F._4 C.F._5 tanto unitamente quanto disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto
, i quali dichiarano, ex lege, di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni a mezzo pec: – Email_1
Email_2 CodiceFiscale_6
APPELLANTI CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 CP_2 rappresentante pro tempore, - rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Cuzzupoli il quale si dichiara disponibile a ricevere le comunicazioni C.F._7 relative al presente giudizio al numero di fax 0823 425 613 e/o all'indirizzo di PEC t TUTTI con procura generale alle liti rep. Email_3
37875/7313 del 23.03.2024 a rogito notaio di Roma Per_2
APPELLATO
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n° 2233/2024 emessa dal Tribunale di Napoli Nord –Sez-Lav/Prev. Pubblicata in data 03.05.2024 non notificata, nell'ambito del procedimento iscritto al Ruolo Generale n°962/2022.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.6.2024 presso questa Corte Territoriale, l'epigrafata parte appellante ha proposto appello parziale avverso la sentenza in oggetto indicata , con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al pagamento dei ratei maturati e non riscossi, (per le mensilità dal mese di Luglio 2020 e sino al mese di Dicembre 2020) a titolo dell'indennità di accompagnamento, riconosciuta a seguito di Decreto di Omologa R.G. 11513/2020 pubblicato in data 27/10/2021,mentre erano state compensate integralmente tra le parti integralmente le spese di lite.
Parte appellante ha lamentato l'erroneità della decisione , in punto di governo delle spese, per violazione degli articoli 91 e 92 c pc nel testo in vigore novellato dalla D.L. 132/2014, che prevede che la compensazione delle spese possa essere disposta, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, nell'ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti nonché per effetto della sentenza numero 77 /2018 della Corte costituzionale nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza che presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'articolo 92 cc secondo comma Rilevato che, nella specie , alcuna di dette ipotesi era sussistente, chiedeva, in applicazione del principio della soccombenza virtuale la riforma in parte qua dell'impugnata sentenza e , per l'effetto di condannare l' al pagamento delle CP_1 spese legali e competenze professionali di primo grado, da liquidarsi nella misura totale di €. 1.867,00 con riferimento al valore della causa, oltre spese forfetarie ed accessori come per legge con distrazione, nonché le spese e competenze professionali del presente grado di giudizio, entrambi con attribuzione al procuratore antistatario. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva l' che, sulla base di CP_1 plurime argomentazioni , resisteva al gravame chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze del grado Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione .
Va in primo luogo rilevato che il gravame investe la sola liquidazione delle spese di lite, sicchè il “thema decidendum” rimane, in virtù del principio devolutivo dell'appello, circoscritto in questa sede solo nei predetti termini.
Nella specie il primo giudice, dopo aver dichiarato la cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento, ha compensato per intero le spese di lite “in considerazione della circostanza che parte ricorrente non ha documentato quando sia stato effettivamente inviato all' il modello AP70 contenente la CP_1 dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza o meno di tutti gli altri elementi costitutivi del diritto, adempimento riconducibile al generale principio di diligente collaborazione per consentire al debitore l'adempimento dell'obbligazione ai sensi dell'art. 1175 c.c. Sul punto, si precisa che in atti risultano depositate solo le relate di notifica del decreto di omologa e non anche quelle del modello AP70. Ed ancora, non essendo consultabili i file eml relativi al presunto invio del modello AP70 allegati al ricorso, non risulta possibile verificarne l'effettivo contenuto e la relativa data di notifica.”
La Corte non condivide l'iter argomentativo del primo giudice alla stregua delle seguenti considerazioni . L'art. 92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 ( e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014 , si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) e prevede che la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio , in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. All'evidenza non sussiste reciproca soccombenza, ma soccombenza totale ( seppure virtuale ) risultando pacifica la fondatezza del buon diritto dell'originaria parte ricorrente. Neppure può ritenersi l'assoluta novità della questione trattandosi di una mera azione di pagamento di prestazione assistenziale e non presentando la questione della spettanza elementi di novità a livello giurisprudenziale. Inoltre non è avvenuto alcun mutamento della giurisprudenza in merito alle questioni dirimenti affrontate nel giudizio di primo grado, trattandosi di prestazione ormai di datata introduzione normativa ed essendo la giurisprudenza sia di legittimità che di merito ormai assolutamente consolidata e unanime in materia Non sussiste infine alcuna ipotesi né di sopravvenienza relative a questioni dirimenti, né di assoluta incertezza della lite. La Corte Costituzionale con sentenza n. 77/2018 ha sì dichiarato incostituzionale la norma “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, oltre che nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”; tuttavia ciò non consente un ampliamento tout court dei casi di compensazione ma rimette al giudice la verifica, caso per caso, ai fini della compensazione totale o parziale delle spese di lite, della sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni. E' evidente che a nessuna delle ipotesi individuate nel nuovo testo dell'art. 92 c.p.c. cit. e dalla Corte Cost. è riconducile la fattispecie in esame, e ciò a maggior ragione se si considera che le spese del giudizio, stante la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avrebbero dovuto essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale. Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti: la cessazione della materia del contendere, che sopravvenga nel corso del processo, non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in difetto di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, sui quali il giudicante deve adeguatamente motivare, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale. Deve ritenersi insufficiente, in tale evenienza, la motivazione che disponga la compensazione delle spese per la sola e generica "peculiarità della materia" laddove non ricorra alcuna oggettiva opinabilità delle questioni affrontate né l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza.” (Cass. civ., Ord. 16.06.2023 n. 17256).
Ma la motivazione addotta risulta errata anche sotto altro profilo giuridico. Parte appellante ha dedotto di aver cooperato diligentemente con il resistente affinché procedesse alla liquidazione dei ratei dell'indennità di CP_3 accompagnamento riconosciuta in favore della de cuius , ( v. trasmissione AP70 in data 07.03.2022) ,pur non avendo alcun obbligo in tal senso ,atteso che l'art.445 bis comma 5 c.p.c., espressamente pone a carico dell' l'onere di provvedere al CP_1 pagamento della prestazione nel termine di 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, previa verifica, nel suddetto termine, della ricorrenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge. In proposito si evidenzia che l' con proprio CP_1
Messaggio n. 20715 del 17 Dicembre 2013, ha definitivamente chiarito che ai fini della liquidazione delle prestazioni economiche previste in materia di assistenza obbligatoria, non risulta obbligatorio l'inoltro dell'Ap70, dovendo l' nei 120 CP_1 giorni dalla notifica del decreto di omologa, accertare d'ufficio l'esistenza dei requisiti richiesti dalla Legge per godere delle stesse. Nel caso che ci occupa l' ha provveduto al pagamento ben oltre il termine di CP_1
120 giorni decorrenti dalla data della notifica del decreto di omologa del 10.3.2022 nonché successivamente alla notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, avvenuta il 25 luglio 2022 , provvedendo all'accredito dell'importo di euro 3.269,59 solo in data 1.10.2022 Ciò denota, da un lato , , che la parte per far valere il proprio diritto si è dovuta comunque rivolgere ad un legale accollandosi i relativi costi;
dall'altra parte che il pagamento è intervenuto allorquando la maggior parte dell'attività del procuratore del ricorrente era già stata svolta. Ne consegue l'inadeguatezza della motivazione con la conseguenza che ,in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto conferma , l deve essere condannato al pagamento delle spese del CP_1 primo grado del giudizio per intero.
Dette spese vengono liquidate in complessivi euro 1.312,00, in applicazione dei parametri minimi ex DM 55/2014 e succ. modif. ed integraz. , tenuto conto della natura della causa ( previdenziale ) , del valore della causa riconducibile allo scaglione al quale l'appellante ha fatto riferimento, non contestato dall' CP_1 ed individuato tra euro € 1.100,01 ad € 5.200,00 e delle fasi di studio ( = € 213,00) ,introduttiva,( = € 213,00 ) istruttoria /trattazione (=€ 426,00 ) e fase decisionale ( € 460,00) di fatto espletate. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in ragione del valore riferito alla sola questione delle spese oggetto del gravame nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma , condanna l' al pagamento delle spese del primo CP_1 grado del giudizio che liquida in complessivi euro1.312,00;
-condanna l'appellato al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che liquida in euro 962,00; il tutto oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario .
Così deciso in Napoli lì 22.9.2025
Il Presidente est./rel.
Dott.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche