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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 6196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6196 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
9 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Rosa Romano Cesareo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa iscritta al n. 22433\2024 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 5.05.2025 ex art. 281 sexies ult. co. c.p.c.
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Napoli Parte_1 C.F._1 alla Piazza Vanvitelli n. 5, presso lo studio dell'avv. Marta Lanzara che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ATTORE
E
(C.F./P.IVA con sede in Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 alla Via Tito Livio n. 4, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Civica alla Via Tito Livio, n. 4 unitamente agli Avv.ti Anna Sannino, Annalisa Cuccaro e Pasquale Verde che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente tra loro giusta procura agli atti;
- CONVENUTO
Oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni.
Conclusioni: all'udienza del 5.05.2025, come in atti riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 18.10.2024 a mezzo PEC, il sig. adiva Parte_1 il Tribunale di Napoli chiedendo che fosse accertato e dichiarato il suo diritto al subentro nella domanda di assegnazione dell'alloggio sito in alla Via Matilde CP_1 Serao, 6 BU6028200226, presentata in data 26.08.2022, essendo in possesso di tutti i requisiti di legge. Il 30.12.2024 si costituiva il convenuto con Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta contestando la domanda giudiziale spiegata da parte attrice, in quanto destituita di ogni fondamento. In particolare, il convenuto CP_1 sollevava eccezione di difetto relativo di giurisdizione, sostenendo che la cognizione sulla domanda spiegata dal sig. esulasse dalla sfera di potere giurisdizionale Pt_1 riconosciuta al Giudice Ordinario essendo, invece, assoggettata alla diversa giurisdizione del Giudice Amministrativo. Il Giudice con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 7.01.2025 “rilevato che parte convenuta ha sollevato l'eccezione di difetto di giurisdizione sulla quale si invita parte attrice a prendere posizione”, differiva l'udienza indicata in citazione, fissando l'udienza del 5.5.2025 per la comparizione personale delle parti. A tale udienza, il Giudice, invitate le parti a concludere sulla questione di giurisdizione, letto l'art 281 sexies ult. Co., al termine della discussione si riservava per il deposito della sentenza.
Occorre rilevare preliminarmente che, quanto alla giurisdizione, "la materia dell'E.R.P. è compresa in quella dei servizi pubblici disciplinati dall'art. 33 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 nel testo sostituito dall'art. 7 l. 21 luglio 2000, n. 205 e risultante dalla sentenza della Corte costituzionale del 6 luglio 2004, n. 204. In tale materia il procedimento di assegnazione degli alloggi si articola in due fasi: a) quella attinente alla prenotazione e assegnazione dell'alloggio ed alla posizione e qualità del richiedente, che è caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici ai quali corrispondono posizioni di interesse legittimo dei richiedenti;
b) quella relativa alla disciplina del rapporto così instaurato nella quale la P.A. non è titolare di poteri di supremazia e la posizione del richiedente ha natura di diritto soggettivo con la conseguenza che le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase sono attribuite alla giurisdizione del G.A. mentre quelle in cui si discute di cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto locativo, poiché sottratte al discrezionale apprezzamento della p.a. vanno ricondotte alla giurisdizione del G.O.; pertanto, deve ritenersi che nel caso in cui il ricorrente contesti la legittimità del provvedimento di diffida al rilascio dell'immobile di a seguito di decreto di decadenza emesso nei confronti CP_2 del precedente assegnatario e di rigetto dell'istanza volta ad ottenere il subentro nell'assegnazione e la voltura del contratto di locazione, la cognizione della controversia spetti al G.O". (Cass. civ., Sez. II, 17 marzo 2014, n. 6172; T.A.R. Lazio,
Roma, Sez. III, 31 maggio 2016, n. 6272; Cass. civ., Sez. un., 23 novembre 2012, n.
20727- T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 01/10/2024, n. 5170). Considerato che il presente giudizio nasce su istanza di parte attrice che chiede l'accertamento del suo diritto al subentro nella domanda di assegnazione dell'alloggio sito in alla CP_1 Via Matilde Serao, 6 BU6028200226, presentata in data 26.08.2022, poiché in possesso di tutti i requisiti di legge;
rilevato, altresì, che con provvedimento di diniego del 29.11.2023 prot. 0101358 l'amministrazione comunale ha rilevato la mancanza dei requisiti ai fini del subentro dell'attuale attore, , e, conseguentemente, ha Parte_1 rigettato la richiesta di subentro nella domanda di sanatoria dell'alloggio E.R.P. di proprietà comunale. Alla luce di tali considerazioni, l'eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dal va rigettata atteso che si ritiene radicata Controparte_1 la giurisdizione di questo Tribunale nella controversia in esame.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, 9 SEZIONE civile, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1. Dichiara la propria giurisdizione in merito alla presente controversia;
2. Fissa l'udienza del per il prosieguo del giudizio;
3. Spese al definitivo
4. rinvia per il prosieguo come da separata ordinanza.
Si comunichi
Napoli, 13.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Romano Cesareo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
9 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Rosa Romano Cesareo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa iscritta al n. 22433\2024 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 5.05.2025 ex art. 281 sexies ult. co. c.p.c.
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Napoli Parte_1 C.F._1 alla Piazza Vanvitelli n. 5, presso lo studio dell'avv. Marta Lanzara che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ATTORE
E
(C.F./P.IVA con sede in Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 alla Via Tito Livio n. 4, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Civica alla Via Tito Livio, n. 4 unitamente agli Avv.ti Anna Sannino, Annalisa Cuccaro e Pasquale Verde che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente tra loro giusta procura agli atti;
- CONVENUTO
Oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni.
Conclusioni: all'udienza del 5.05.2025, come in atti riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 18.10.2024 a mezzo PEC, il sig. adiva Parte_1 il Tribunale di Napoli chiedendo che fosse accertato e dichiarato il suo diritto al subentro nella domanda di assegnazione dell'alloggio sito in alla Via Matilde CP_1 Serao, 6 BU6028200226, presentata in data 26.08.2022, essendo in possesso di tutti i requisiti di legge. Il 30.12.2024 si costituiva il convenuto con Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta contestando la domanda giudiziale spiegata da parte attrice, in quanto destituita di ogni fondamento. In particolare, il convenuto CP_1 sollevava eccezione di difetto relativo di giurisdizione, sostenendo che la cognizione sulla domanda spiegata dal sig. esulasse dalla sfera di potere giurisdizionale Pt_1 riconosciuta al Giudice Ordinario essendo, invece, assoggettata alla diversa giurisdizione del Giudice Amministrativo. Il Giudice con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 7.01.2025 “rilevato che parte convenuta ha sollevato l'eccezione di difetto di giurisdizione sulla quale si invita parte attrice a prendere posizione”, differiva l'udienza indicata in citazione, fissando l'udienza del 5.5.2025 per la comparizione personale delle parti. A tale udienza, il Giudice, invitate le parti a concludere sulla questione di giurisdizione, letto l'art 281 sexies ult. Co., al termine della discussione si riservava per il deposito della sentenza.
Occorre rilevare preliminarmente che, quanto alla giurisdizione, "la materia dell'E.R.P. è compresa in quella dei servizi pubblici disciplinati dall'art. 33 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 nel testo sostituito dall'art. 7 l. 21 luglio 2000, n. 205 e risultante dalla sentenza della Corte costituzionale del 6 luglio 2004, n. 204. In tale materia il procedimento di assegnazione degli alloggi si articola in due fasi: a) quella attinente alla prenotazione e assegnazione dell'alloggio ed alla posizione e qualità del richiedente, che è caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici ai quali corrispondono posizioni di interesse legittimo dei richiedenti;
b) quella relativa alla disciplina del rapporto così instaurato nella quale la P.A. non è titolare di poteri di supremazia e la posizione del richiedente ha natura di diritto soggettivo con la conseguenza che le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase sono attribuite alla giurisdizione del G.A. mentre quelle in cui si discute di cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto locativo, poiché sottratte al discrezionale apprezzamento della p.a. vanno ricondotte alla giurisdizione del G.O.; pertanto, deve ritenersi che nel caso in cui il ricorrente contesti la legittimità del provvedimento di diffida al rilascio dell'immobile di a seguito di decreto di decadenza emesso nei confronti CP_2 del precedente assegnatario e di rigetto dell'istanza volta ad ottenere il subentro nell'assegnazione e la voltura del contratto di locazione, la cognizione della controversia spetti al G.O". (Cass. civ., Sez. II, 17 marzo 2014, n. 6172; T.A.R. Lazio,
Roma, Sez. III, 31 maggio 2016, n. 6272; Cass. civ., Sez. un., 23 novembre 2012, n.
20727- T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 01/10/2024, n. 5170). Considerato che il presente giudizio nasce su istanza di parte attrice che chiede l'accertamento del suo diritto al subentro nella domanda di assegnazione dell'alloggio sito in alla CP_1 Via Matilde Serao, 6 BU6028200226, presentata in data 26.08.2022, poiché in possesso di tutti i requisiti di legge;
rilevato, altresì, che con provvedimento di diniego del 29.11.2023 prot. 0101358 l'amministrazione comunale ha rilevato la mancanza dei requisiti ai fini del subentro dell'attuale attore, , e, conseguentemente, ha Parte_1 rigettato la richiesta di subentro nella domanda di sanatoria dell'alloggio E.R.P. di proprietà comunale. Alla luce di tali considerazioni, l'eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dal va rigettata atteso che si ritiene radicata Controparte_1 la giurisdizione di questo Tribunale nella controversia in esame.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, 9 SEZIONE civile, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1. Dichiara la propria giurisdizione in merito alla presente controversia;
2. Fissa l'udienza del per il prosieguo del giudizio;
3. Spese al definitivo
4. rinvia per il prosieguo come da separata ordinanza.
Si comunichi
Napoli, 13.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Romano Cesareo