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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 16662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16662 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42091/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Faraglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42091/2020 promossa da:
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Seccia, come da procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Pescara, Via dei Marrucini, 80;
ATTRICE contro in persona del Controparte_2 Direttore Generale Dott. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_3 Gianluca De Micco Padula, come da procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, Via Mario Fani, 20; CONVENUTA
OGGETTO: Condanna alla ripetizione dell'indebito ex art.2033 c.c.
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: “Accertare e dichiarare che relativamente alle annualità 2013-2014-2015-2016 la non era Controparte_1 tenuta al pagamento del Contributo Ambientale relativamente agli CP_2 imballaggi e rifiuti di imballaggi oggetto di esportazione verso Paesi Esteri;
- per l'effetto condannare, ai sensi e per gli effetti dell'art.2033 c.c., il
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_2 ripetizione della somma indebitamente ricevuta che si quantifica in € 24.558,93 come da documentazione che si produce, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia all'esito del giudizio, oltre pagamento degli interessi dai singoli pagamenti ovvero dalla messa in mora;
- Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore. Nell'interesse di parte convenuta:
” a. Nel merito in via principale, rigettare la domanda dell' Controparte_1 P.IVA in quanto, per i motivi esposti, infondata in
[...] P.IVA_1 fatto ed in diritto, tardiva e non provata;
1 b. nel merito in via subordinata e salvo gravame, nell'ipotesi di denegato accoglimento della superiore conclusione, limitare il rimborso al contributo ambientale Conai che in corso di causa dovesse risultare assolto anche a mezzo di espletanda CTU sugli imballaggi che risultassero effettivamente esportati sulla base di idonee schede tecniche che l'Attrice dovesse fornire;
c. con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso spese generali, IVA e CPA” Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 30.07.2020, l' Controparte_1 ha convenuto in giudizio il
[...] Controparte_2 dinanzi al Tribunale di Roma per sentir accertare e dichiarare che in ordine alle annualità 2013-2014-2015-2016 la stessa non era tenuta al pagamento del contributo annuale relativamente agli imballaggi, ed ai rifiuti di imballaggi, oggetto di esportazione verso paesi esteri e per l'effetto sentir condannare il ai sensi dell'art.2033 c.c., al pagamento dell'importo di € 24.558,93 o CP_2 nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi dai singoli pagamenti o dalla messa in mora. A fondamento della domanda parte attrice ha dedotto di occuparsi di produzione di vini e di esportare prevalentemente all'estero tali prodotti, di aver sempre eseguito il versamento del contributo er gli anni 2013/2017, malgrado CP_2 che i rifiuti degli imballaggi oggetto di esportazione venissero gestiti dai paesi esteri di destinazione e per l'effetto, secondo quanto stabilito dalla Guida Contributo 2018 non fossero soggetti al pagamento del Contributo CP_2 Ambientale. Ha dedotto altresì di aver richiesto con PEC dell'8.06.2018 la ripetizione delle somme versate per gli anni 2013-2017, costituendo le stesse un indebito oggettivo ai sensi dell'art.2033 c.c., ma che il a negato la restituzione in ragione di CP_2 un asserito decorso del termine perentorio entro il quale chiedere il rimborso. Infine, per quanto concerne le annualità 2017 e 2018 l'attrice ha dedotto di aver presentato, rispettivamente, richiesta di rimborso e dichiarazione di esenzione 'ex ante. Tanto premesso in fatto, rilevato che secondo le stesse indicazioni del l CP_2 contributo ambientale non è dovuto per gli imballaggi che vengono esportati, e che pertanto il consorziato che ha acquistato imballaggi e li ha successivamente esportati può chiedere il rimborso di quanto versato su tali quantitativi, e configurandosi quindi un indebito oggettivo ai sensi dell'art.2033 c.c., chiede la ripetizione delle somme versate a tale titolo e quantificate in € 24.558,93. Si è costituito in giudizio il on comparsa del 23.11.2020, eccependo in CP_2 via preliminare l'incompetenza tabellare della sezione del Tribunale di Roma assegnataria della controversia, e nel merito l'infondatezza della domanda. In particolare, dopo aver esposto la normativa interna in materia di CP_2 versamento del contributo ambientale, delle ragioni di esenzione per esportazione e delle modalità di rimborso stabilite dal Regolamento, ha dedotto che l'azienda attrice ha aderito al n data 13.04.2011 nella categoria degli utilizzatori CP_2 degli imballaggi e che fino al 2018 non ha mai avviato procedure di esenzione per esportazione degli stessi. Solo in data 28.02.2018 la stessa ha trasmesso al l Modello 6.5 previsto CP_2 dalla normativa del consorzio per la procedura semplificata ex ante di esenzione
2 dal contributo per esportazione e che tale domanda è stata accolta dal CP_2 relativamente al 2017, annualità interessata. Viceversa, la richiesta di rimborso del contributo per le annualità 2013-2016, formulata con PEC dell'8.06.2018, è stata respinta perché non formalizzata con l'apposito modello e non inviata entro il termine regolamentare di ogni anno successivo a quello cui si riferiscono le esportazioni. Ha pertanto dedotto come il pagamento eseguito da parte attrice non possa ritenersi indebito, essendo ravvisabile nel caso di specie un titolo giuridico giustificativo dell'attribuzione patrimoniale, rappresentando altresì la tardività ed irregolarità della domanda di rimborso, in violazione delle regole tassative vincolanti per ogni consorziato ai sensi del Regolamento CP_2 Infine, ha dedotto la mancata prova dell'avvenuto versamento del contributo anche per i prodotti oggetto di esportazione e la mancata prova dell'importo di cui chiede il rimborso, in ragione di un metodo di calcolo errato, basato su dati meramente economici che non consente di identificare i flussi fisici degli imballaggi. Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18 giugno 2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. La domanda attrice è infondata e pertanto dev'essere respinta. Giova premettere che un consorzio privato, senza fine di lucro, retto da CP_2 uno statuto approvato con decreto del Ministero dell'Ambiente, cui partecipano i produttori e gli utilizzatori di imballaggi, obbligati per legge alla raccolta dei medesimi. La direttiva n. 94/62/CE del Parlamento Europeo ha disposto che gli stati membri adottino le misure necessarie per l'introduzione di sistemi di restituzione e/o raccolta degli imballaggi, nonché di reimpiego e/o recupero, riciclaggio dei medesimi con previsione di tariffe per accedere ai medesimi sistemi. In tale quadro normativo comunitario, il contributo ambientale trova il CP_2 suo fondamento dell'art.41 del D.Lgs.n.22 del 5.02.1997 (“Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e la suindicata 94/62/Ce sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”) che ha previsto la costituzione di un da parte dei Controparte_2 CP_2 produttori ed utilizzatori di imballaggi. La normativa di riferimento è stata successivamente modificata, da ultimo con l'entrata in vigore del testo unico delle disposizioni di legge in materia ambientale (D.Lgs.n.152/06), il quale, però, pur formalmente abrogando il D.Lgs.n.22/1997, ne ha sostanzialmente riprodotto il contenuto relativamente alla disciplina degli imballaggi. Tale disciplina, contenuta negli arrtt.217-223 del suindicato D.Lgs.n.152/06, ha ricevuto successive modifiche soprattutto con la novella legislativa di cui al D.Lgs.n.116/2020 che ha recepito nel nostro ordinamento le Direttive UE nn.2018/851 e 2018/852. Tanto premesso, è bene evidenziare, innanzitutto, che i produttori e gli utilizzatori di imballaggi non sono obbligati ad aderire al poiché, a norma CP_2 dell'art.221, comma 3 del D.Lgs.n.152/06 possono, in alternativa all'adesione, organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio, oppure attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema.
3 L'art.224 del D.Lgs.n.152/06, nel disciplinare le funzioni del indica tra CP_2 queste la ripartizione tra i produttori e gli utilizzatori degli oneri per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale. A tal fine determina e pone a carico dei consorziati, con le modalità indicate nello statuto, un contributo denominato contributo ambientale Conai (c.a.c.). Passando ad esaminare lo Statuto si osserva che secondo l'art.14, 1 co. CP_2 lett.c) del medesimo, “le somme dovute da tutti i consorziati, produttori e utilizzatori, sono sempre prelevate, sulla base di una specifica indicazione in fattura dell'ammontare del contributo ambientale ovuto e della tipologia CP_2 del materiale di imballaggio oggetto della cessione, dal consorziato che effettua nel territorio nazionale la prima cessione a un utilizzatore. In occasione di tutte le eventuali successive cessioni, con esclusione di quelle ai consumatori finali, nelle fatture il cedente può alternativamente indicare, con riferimento al prelievo effettuato in occasione della prima cessione, l'ammontare del contributo applicato, unitariamente per singola "referenza", secondo le modalità indicate dal ovvero la dicitura "contributo ambientale ssolto". CP_2 CP_2 Sempre l'art.14 dello statuto, al 1 comma lett.d) prevede che “nel caso in cui la cessione avvenga invece ad un soggetto che intenda a sua volta cedere l'imballaggio vuoto o pieno fuori dal territorio nazionale, le somme innanzi indicate non sono dovute, su dichiarazione scritta e sotto la responsabilità del cessionario”. Stabilito pertanto che gli imballaggi ed i rifiuti degli imballaggi oggetto di esportazione non sono soggetti al pagamento del Contributo Ambientale, lo stesso articolo rinvia ad un regolamento applicativo dello statuto per ciò che riguarda le modalità dell'esenzione ed i relativi controlli. Il Regolamento Conai detta, all'art.4, comma 10, la disciplina per l'esenzione del contributo ambientale el caso di cessione ad un soggetto che intenda a CP_2 sua volta cedere l'imballaggio fuori dal territorio nazionale, prevedendo due distinte procedure, ed ovvero una procedura ordinaria, successiva alla cessione stessa, su domanda scritta di rimborso del cessionario presentata al ulla CP_2 base della modulistica da questo predisposta, o, in alternativa, una procedura semplificata di esenzione ex ante, nei limiti del proprio plafond costituito dalle precedenti esportazioni documentate di imballaggi pieni. Il medesimo comma prevede che “Il Consiglio d'amministrazione determina i termini tassativi e le modalità operative per l'applicazione del presente comma”. Ebbene, i termini e le modalità operative sono stati determinati dal CdA mediante approvazione delle Guide Conai prodotte in atti (Doc.7 parte convenuta) che, per quanto qui rileva, all'art.7 prevedono che, ai fini del rimborso, il Consorziato debba inoltrare a una richiesta tramite il modulo 6.6 debitamente CP_2 compilato entro e non oltre l'ultimo giorno del mese di febbraio (fino al rimborso per l'anno 2013 il termine era il 31 marzo) dell'anno successivo a quello in cui ha esportato imballaggi assoggettati a Contributo. Tale norma prevede altresì che, a partire dal rimborso per le esportazioni effettuate nel 2013, le richieste presentate con un ritardo contenuto entro i trenta
4 giorni dalla scadenza del termine non siano più respinte, ma viene riconosciuto un rimborso pari al 75% dell'importo spettante. Per la procedura di esenzione “ex-ante”, ed ovvero basata sulla determinazione della quota di imballaggi (plafond) che, si prevede, siano destinati all'esportazione, e sulla quale l'esportatore può richiedere preventivamente l'esenzione dal c.a.c., la suindicata Guida prevede l'inoltro al el modulo CP_2
6.5 ed ai propri fornitori del modulo 6.5 Fornitori. Dal momento dell'invio di questi moduli il Consorziato può richiedere immediatamente ai propri fornitori l'esenzione dal Contributo Ambientale entro i limiti dei plafond dichiarati. Il modulo 6.5, a partire dal 2014, dev'essere inviato a ntro e non oltre CP_2 l'ultimo giorno del mese di febbraio di ogni anno. Tanto premesso sulla disciplina sottostante la fattispecie in esame, ed esaminando la controversia in oggetto, deve innanzitutto osservarsi come soltanto nelle note conclusive depositate in data 16.01.2024 al precedente giudice assegnatario del fascicolo, dott.ssa Emilia Cerchiara, parte attrice eccepisca la mancata dimostrazione da parte del ella propria adesione al . CP_2 CP_2 A tale riguardo è bene osservare che la domanda attrice non si fonda sul presupposto giuridico della non appartenenza al facoltà peraltro prevista CP_2 dall'art.221, comma 3 del D.Lgs.n.152/06, come innanzi evidenziato - e pertanto non ha ad oggetto l'esonero dal pagamento dei contributi, bensì sull'applicazione delle norme del in ordine all'esclusione del c.a.c. per gli imballaggi CP_2 oggetto di esportazione. D'altro canto, la stessa parte attrice ha riconosciuto di aver posto in essere le procedure, quale la trasmissione del Modello 6.5 per la richiesta ex ante di esenzione dal contributo per il 2018, che presuppongono l'appartenenza al
. CP_2 Si aggiunga che l'adesione al alla data del 13.04.2011, dedotta dalla CP_2 convenuta in sede di costituzione, non è stata mai contestata dall'azienda attrice fino alle note sopracitate, e che anzi, nella memoria ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c. la stessa parte attrice ha sostanzialmente riconosciuto la propria qualità di consorziato. Ne deriva che la tesi della inapplicabilità alla fattispecie in esame delle norme statutarie previste dal per la mancata appartenenza al medesimo CP_2
, tesi per la verità appena accennata da parte attrice in sede di repliche ex CP_2 art.190 c.p.c., configura un mutamento della domanda giudiziale inammissibile e comunque tardivo. Tanto premesso, si osserva che non si verte in una fattispecie di indebito oggettivo, il quale presuppone il difetto di un'originaria causa contrattuale giustificativa di un pagamento o il venir meno della causa del rapporto, originariamente esistente, in virtù di eventi successivi che hanno messo nel nulla il rapporto medesimo a seguito di annullamento, risoluzione o inefficacia del negozio (Cass.n.6664/2018; Corte d'Appello Torino n.708 del 26/08/2025). Nel caso di specie, invece, la stessa procedura di rimborso dei c.a.c. prevista dal Regolamento in caso di imballaggi ceduti all'estero, individua sia il CP_2 titolo giuridico astrattamente idoneo a sostegno della corresponsione del pagamento, sia la ragione giustificativo del rimborso e del diniego dello stesso. Passando ad esaminare le norme regolamentari deve ritenersi provato che, in luogo di adottare la procedura di rimborso prevista dalla Guida al contributo
5 con l'utilizzo della modulistica indicata e soprattutto nel rispetto del CP_2 termine di invio per ciascun anno di competenza, la società attrice ha richiesto solo in data 8.06.2018, con PEC inviata dal proprio difensore, il rimborso delle somme versate a titolo di c.a.c. per gli imballaggi oggetto di export nel periodo 2013-2016. Per l'effetto, appare determinante ai fini della presente controversia la questione giuridica della natura e della legittimità del termine stabilito dal combinato disposto degli artt.4, 10 comma del Regolamento e 7.1 della relativa CP_2 Guida. A tale riguardo parte attrice contesta la natura di termine decadenziale e ne deduce la nullità sia ai sensi dell'art.2936 c.c. secondo cui è nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione, sia ai sensi dell'art.2965 c.c. secondo il quale deve ritenersi nullo “il patto con cui le parti stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l'esercizio del diritto”, rilevandone l'eccessiva gravosità per le aziende consorziate. Deve osservarsi innanzitutto che, dalla chiara formulazione della norma regolamentare, non sembra revocabile in dubbio la natura decadenziale del termine ivi previsto, per l'espresso riferimento alla perdita del diritto di rimborso qualora non venga esercitato entro la scadenza indicata. Quanto al merito, la Guida 014 stabilisce all'art.
7.4 sull'esenzione ex- CP_2 post dal contributo “Per ottenere il rimborso, il Consorziato deve inoltrare a una richiesta (tramite il modulo 6.6 debitamente compilato) entro e non CP_2 oltre il 31 marzo dell'anno successivo (l'ultimo giorno del mese di febbraio a partire dalle richieste inoltrate nel 2015) a quello in cui ha esportato imballaggi assoggettati a (fa fede la data di presentazione tramite il servizio CP_4 dichiarazioni on line). Qualora tale termine coincida con un giorno festivo, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno successivo non festivo. A partire dal rimborso per le esportazioni effettuate nel 2013, le richieste presentate con un ritardo contenuto entro i trenta giorni dalla scadenza del termine non saranno più respinte, ma verrà riconosciuto un rimborso pari al 75% dell'importo spettante.”. L'avvenuta adesione dell'azienda attrice al determina l'obbligo per la CP_2 stessa di osservare le norme statutarie e regolamentari del , nonché le CP_2 deliberazioni dell'assemblea del Consiglio di amministrazione. In particolare con l'atto dell'adesione al iascun consorziato riconosce, ai CP_2 sensi dell'art.6 dello Statuto “di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento, delle deliberazioni già adottate dagli organi del , e di accettare il tutto senza riserve o condizioni” (doc.5) mentre CP_2 nel successivo art.7 i consorziati assumono l'obbligo non solo di versare al il contributo ambientale ma di “osservare lo statuto, il regolamento e le CP_2 deliberazioni degli organi del vincolanti per tutti i consorziati”. CP_2 Risulta documentalmente dimostrato che la domanda di rimborso per gli anni 2013-2014-2015-2016 è stata presentata solo in data 8.06.2018 e quindi ampiamente fuori dal termine di decadenza dettato dalla normativa richiamata, oltre che senza l'ausilio della modulistica prevista nel regolamento. Quanto alla dedotta nullità della decadenza convenzionale ex art. 2965 c.c. per eccessiva difficoltà nell'esercizio del diritto, si osserva quanto segue. Innanzitutto, occorre premettere che i rapporti associativi, come quello in esame, sono caratterizzati dalla comunione di scopo e pertanto il singolo consorziato, nel concorrere all'elaborazione e modifica delle norme interne che regolano la vita
6 dell'ente, ha la facoltà di impugnare le delibere del C.d.A. di approvazione delle Guide CP_2 Inoltre la previsione di un termine tassativo per la proposizione delle domande di rimborso risponde all'esigenza di un efficace perseguimento di interessi collettivi, come correttamente rilevato da parte convenuta, individuabili nella esigenza di ottenere in tempi certi e con idonea documentazione a supporto, la richiesta di rimborso o di esenzione del c.a.c., pena il rischio di trattamenti non omogenei tra i consorziati e, più in generale, di una difficoltosa individuazione delle risorse disponibili per il corretto funzionamento di un consorzio con un elevatissimo numero di appartenenti. Infine, il termine di decadenza stabilito dal regolamento risulta congruo e non lesivo dei diritti del singolo associato, posto che è fissato nell'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui l'impresa ha esportato gli imballaggi di cui si tratta e che in caso di ritardo nella presentazione della domanda, fino ad un massimo di 30 giorni, viene riconosciuto un rimborso pari al 75% dell'importo spettante. Alla luce di quanto esposto dev'essere respinta la domanda proposta dall'attrice, atteso che la richiesta di rimborso doveva essere formulata entro il termine di decadenza previsto dal combinato disposto degli artt.4, 10 comma del Regolamento 7.1 della relativa Guida. CP_2 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: respinge la domanda proposta dall' che Parte_1 condanna alla refusione delle spese di lite a favore del Controparte_2 che liquida in complessivi € 2.600,00 oltre spese generali ed
[...] accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 27/11/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia Faraglia
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Faraglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42091/2020 promossa da:
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Seccia, come da procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Pescara, Via dei Marrucini, 80;
ATTRICE contro in persona del Controparte_2 Direttore Generale Dott. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_3 Gianluca De Micco Padula, come da procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, Via Mario Fani, 20; CONVENUTA
OGGETTO: Condanna alla ripetizione dell'indebito ex art.2033 c.c.
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: “Accertare e dichiarare che relativamente alle annualità 2013-2014-2015-2016 la non era Controparte_1 tenuta al pagamento del Contributo Ambientale relativamente agli CP_2 imballaggi e rifiuti di imballaggi oggetto di esportazione verso Paesi Esteri;
- per l'effetto condannare, ai sensi e per gli effetti dell'art.2033 c.c., il
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_2 ripetizione della somma indebitamente ricevuta che si quantifica in € 24.558,93 come da documentazione che si produce, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia all'esito del giudizio, oltre pagamento degli interessi dai singoli pagamenti ovvero dalla messa in mora;
- Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore. Nell'interesse di parte convenuta:
” a. Nel merito in via principale, rigettare la domanda dell' Controparte_1 P.IVA in quanto, per i motivi esposti, infondata in
[...] P.IVA_1 fatto ed in diritto, tardiva e non provata;
1 b. nel merito in via subordinata e salvo gravame, nell'ipotesi di denegato accoglimento della superiore conclusione, limitare il rimborso al contributo ambientale Conai che in corso di causa dovesse risultare assolto anche a mezzo di espletanda CTU sugli imballaggi che risultassero effettivamente esportati sulla base di idonee schede tecniche che l'Attrice dovesse fornire;
c. con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso spese generali, IVA e CPA” Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 30.07.2020, l' Controparte_1 ha convenuto in giudizio il
[...] Controparte_2 dinanzi al Tribunale di Roma per sentir accertare e dichiarare che in ordine alle annualità 2013-2014-2015-2016 la stessa non era tenuta al pagamento del contributo annuale relativamente agli imballaggi, ed ai rifiuti di imballaggi, oggetto di esportazione verso paesi esteri e per l'effetto sentir condannare il ai sensi dell'art.2033 c.c., al pagamento dell'importo di € 24.558,93 o CP_2 nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi dai singoli pagamenti o dalla messa in mora. A fondamento della domanda parte attrice ha dedotto di occuparsi di produzione di vini e di esportare prevalentemente all'estero tali prodotti, di aver sempre eseguito il versamento del contributo er gli anni 2013/2017, malgrado CP_2 che i rifiuti degli imballaggi oggetto di esportazione venissero gestiti dai paesi esteri di destinazione e per l'effetto, secondo quanto stabilito dalla Guida Contributo 2018 non fossero soggetti al pagamento del Contributo CP_2 Ambientale. Ha dedotto altresì di aver richiesto con PEC dell'8.06.2018 la ripetizione delle somme versate per gli anni 2013-2017, costituendo le stesse un indebito oggettivo ai sensi dell'art.2033 c.c., ma che il a negato la restituzione in ragione di CP_2 un asserito decorso del termine perentorio entro il quale chiedere il rimborso. Infine, per quanto concerne le annualità 2017 e 2018 l'attrice ha dedotto di aver presentato, rispettivamente, richiesta di rimborso e dichiarazione di esenzione 'ex ante. Tanto premesso in fatto, rilevato che secondo le stesse indicazioni del l CP_2 contributo ambientale non è dovuto per gli imballaggi che vengono esportati, e che pertanto il consorziato che ha acquistato imballaggi e li ha successivamente esportati può chiedere il rimborso di quanto versato su tali quantitativi, e configurandosi quindi un indebito oggettivo ai sensi dell'art.2033 c.c., chiede la ripetizione delle somme versate a tale titolo e quantificate in € 24.558,93. Si è costituito in giudizio il on comparsa del 23.11.2020, eccependo in CP_2 via preliminare l'incompetenza tabellare della sezione del Tribunale di Roma assegnataria della controversia, e nel merito l'infondatezza della domanda. In particolare, dopo aver esposto la normativa interna in materia di CP_2 versamento del contributo ambientale, delle ragioni di esenzione per esportazione e delle modalità di rimborso stabilite dal Regolamento, ha dedotto che l'azienda attrice ha aderito al n data 13.04.2011 nella categoria degli utilizzatori CP_2 degli imballaggi e che fino al 2018 non ha mai avviato procedure di esenzione per esportazione degli stessi. Solo in data 28.02.2018 la stessa ha trasmesso al l Modello 6.5 previsto CP_2 dalla normativa del consorzio per la procedura semplificata ex ante di esenzione
2 dal contributo per esportazione e che tale domanda è stata accolta dal CP_2 relativamente al 2017, annualità interessata. Viceversa, la richiesta di rimborso del contributo per le annualità 2013-2016, formulata con PEC dell'8.06.2018, è stata respinta perché non formalizzata con l'apposito modello e non inviata entro il termine regolamentare di ogni anno successivo a quello cui si riferiscono le esportazioni. Ha pertanto dedotto come il pagamento eseguito da parte attrice non possa ritenersi indebito, essendo ravvisabile nel caso di specie un titolo giuridico giustificativo dell'attribuzione patrimoniale, rappresentando altresì la tardività ed irregolarità della domanda di rimborso, in violazione delle regole tassative vincolanti per ogni consorziato ai sensi del Regolamento CP_2 Infine, ha dedotto la mancata prova dell'avvenuto versamento del contributo anche per i prodotti oggetto di esportazione e la mancata prova dell'importo di cui chiede il rimborso, in ragione di un metodo di calcolo errato, basato su dati meramente economici che non consente di identificare i flussi fisici degli imballaggi. Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18 giugno 2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. La domanda attrice è infondata e pertanto dev'essere respinta. Giova premettere che un consorzio privato, senza fine di lucro, retto da CP_2 uno statuto approvato con decreto del Ministero dell'Ambiente, cui partecipano i produttori e gli utilizzatori di imballaggi, obbligati per legge alla raccolta dei medesimi. La direttiva n. 94/62/CE del Parlamento Europeo ha disposto che gli stati membri adottino le misure necessarie per l'introduzione di sistemi di restituzione e/o raccolta degli imballaggi, nonché di reimpiego e/o recupero, riciclaggio dei medesimi con previsione di tariffe per accedere ai medesimi sistemi. In tale quadro normativo comunitario, il contributo ambientale trova il CP_2 suo fondamento dell'art.41 del D.Lgs.n.22 del 5.02.1997 (“Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e la suindicata 94/62/Ce sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”) che ha previsto la costituzione di un da parte dei Controparte_2 CP_2 produttori ed utilizzatori di imballaggi. La normativa di riferimento è stata successivamente modificata, da ultimo con l'entrata in vigore del testo unico delle disposizioni di legge in materia ambientale (D.Lgs.n.152/06), il quale, però, pur formalmente abrogando il D.Lgs.n.22/1997, ne ha sostanzialmente riprodotto il contenuto relativamente alla disciplina degli imballaggi. Tale disciplina, contenuta negli arrtt.217-223 del suindicato D.Lgs.n.152/06, ha ricevuto successive modifiche soprattutto con la novella legislativa di cui al D.Lgs.n.116/2020 che ha recepito nel nostro ordinamento le Direttive UE nn.2018/851 e 2018/852. Tanto premesso, è bene evidenziare, innanzitutto, che i produttori e gli utilizzatori di imballaggi non sono obbligati ad aderire al poiché, a norma CP_2 dell'art.221, comma 3 del D.Lgs.n.152/06 possono, in alternativa all'adesione, organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio, oppure attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema.
3 L'art.224 del D.Lgs.n.152/06, nel disciplinare le funzioni del indica tra CP_2 queste la ripartizione tra i produttori e gli utilizzatori degli oneri per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale. A tal fine determina e pone a carico dei consorziati, con le modalità indicate nello statuto, un contributo denominato contributo ambientale Conai (c.a.c.). Passando ad esaminare lo Statuto si osserva che secondo l'art.14, 1 co. CP_2 lett.c) del medesimo, “le somme dovute da tutti i consorziati, produttori e utilizzatori, sono sempre prelevate, sulla base di una specifica indicazione in fattura dell'ammontare del contributo ambientale ovuto e della tipologia CP_2 del materiale di imballaggio oggetto della cessione, dal consorziato che effettua nel territorio nazionale la prima cessione a un utilizzatore. In occasione di tutte le eventuali successive cessioni, con esclusione di quelle ai consumatori finali, nelle fatture il cedente può alternativamente indicare, con riferimento al prelievo effettuato in occasione della prima cessione, l'ammontare del contributo applicato, unitariamente per singola "referenza", secondo le modalità indicate dal ovvero la dicitura "contributo ambientale ssolto". CP_2 CP_2 Sempre l'art.14 dello statuto, al 1 comma lett.d) prevede che “nel caso in cui la cessione avvenga invece ad un soggetto che intenda a sua volta cedere l'imballaggio vuoto o pieno fuori dal territorio nazionale, le somme innanzi indicate non sono dovute, su dichiarazione scritta e sotto la responsabilità del cessionario”. Stabilito pertanto che gli imballaggi ed i rifiuti degli imballaggi oggetto di esportazione non sono soggetti al pagamento del Contributo Ambientale, lo stesso articolo rinvia ad un regolamento applicativo dello statuto per ciò che riguarda le modalità dell'esenzione ed i relativi controlli. Il Regolamento Conai detta, all'art.4, comma 10, la disciplina per l'esenzione del contributo ambientale el caso di cessione ad un soggetto che intenda a CP_2 sua volta cedere l'imballaggio fuori dal territorio nazionale, prevedendo due distinte procedure, ed ovvero una procedura ordinaria, successiva alla cessione stessa, su domanda scritta di rimborso del cessionario presentata al ulla CP_2 base della modulistica da questo predisposta, o, in alternativa, una procedura semplificata di esenzione ex ante, nei limiti del proprio plafond costituito dalle precedenti esportazioni documentate di imballaggi pieni. Il medesimo comma prevede che “Il Consiglio d'amministrazione determina i termini tassativi e le modalità operative per l'applicazione del presente comma”. Ebbene, i termini e le modalità operative sono stati determinati dal CdA mediante approvazione delle Guide Conai prodotte in atti (Doc.7 parte convenuta) che, per quanto qui rileva, all'art.7 prevedono che, ai fini del rimborso, il Consorziato debba inoltrare a una richiesta tramite il modulo 6.6 debitamente CP_2 compilato entro e non oltre l'ultimo giorno del mese di febbraio (fino al rimborso per l'anno 2013 il termine era il 31 marzo) dell'anno successivo a quello in cui ha esportato imballaggi assoggettati a Contributo. Tale norma prevede altresì che, a partire dal rimborso per le esportazioni effettuate nel 2013, le richieste presentate con un ritardo contenuto entro i trenta
4 giorni dalla scadenza del termine non siano più respinte, ma viene riconosciuto un rimborso pari al 75% dell'importo spettante. Per la procedura di esenzione “ex-ante”, ed ovvero basata sulla determinazione della quota di imballaggi (plafond) che, si prevede, siano destinati all'esportazione, e sulla quale l'esportatore può richiedere preventivamente l'esenzione dal c.a.c., la suindicata Guida prevede l'inoltro al el modulo CP_2
6.5 ed ai propri fornitori del modulo 6.5 Fornitori. Dal momento dell'invio di questi moduli il Consorziato può richiedere immediatamente ai propri fornitori l'esenzione dal Contributo Ambientale entro i limiti dei plafond dichiarati. Il modulo 6.5, a partire dal 2014, dev'essere inviato a ntro e non oltre CP_2 l'ultimo giorno del mese di febbraio di ogni anno. Tanto premesso sulla disciplina sottostante la fattispecie in esame, ed esaminando la controversia in oggetto, deve innanzitutto osservarsi come soltanto nelle note conclusive depositate in data 16.01.2024 al precedente giudice assegnatario del fascicolo, dott.ssa Emilia Cerchiara, parte attrice eccepisca la mancata dimostrazione da parte del ella propria adesione al . CP_2 CP_2 A tale riguardo è bene osservare che la domanda attrice non si fonda sul presupposto giuridico della non appartenenza al facoltà peraltro prevista CP_2 dall'art.221, comma 3 del D.Lgs.n.152/06, come innanzi evidenziato - e pertanto non ha ad oggetto l'esonero dal pagamento dei contributi, bensì sull'applicazione delle norme del in ordine all'esclusione del c.a.c. per gli imballaggi CP_2 oggetto di esportazione. D'altro canto, la stessa parte attrice ha riconosciuto di aver posto in essere le procedure, quale la trasmissione del Modello 6.5 per la richiesta ex ante di esenzione dal contributo per il 2018, che presuppongono l'appartenenza al
. CP_2 Si aggiunga che l'adesione al alla data del 13.04.2011, dedotta dalla CP_2 convenuta in sede di costituzione, non è stata mai contestata dall'azienda attrice fino alle note sopracitate, e che anzi, nella memoria ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c. la stessa parte attrice ha sostanzialmente riconosciuto la propria qualità di consorziato. Ne deriva che la tesi della inapplicabilità alla fattispecie in esame delle norme statutarie previste dal per la mancata appartenenza al medesimo CP_2
, tesi per la verità appena accennata da parte attrice in sede di repliche ex CP_2 art.190 c.p.c., configura un mutamento della domanda giudiziale inammissibile e comunque tardivo. Tanto premesso, si osserva che non si verte in una fattispecie di indebito oggettivo, il quale presuppone il difetto di un'originaria causa contrattuale giustificativa di un pagamento o il venir meno della causa del rapporto, originariamente esistente, in virtù di eventi successivi che hanno messo nel nulla il rapporto medesimo a seguito di annullamento, risoluzione o inefficacia del negozio (Cass.n.6664/2018; Corte d'Appello Torino n.708 del 26/08/2025). Nel caso di specie, invece, la stessa procedura di rimborso dei c.a.c. prevista dal Regolamento in caso di imballaggi ceduti all'estero, individua sia il CP_2 titolo giuridico astrattamente idoneo a sostegno della corresponsione del pagamento, sia la ragione giustificativo del rimborso e del diniego dello stesso. Passando ad esaminare le norme regolamentari deve ritenersi provato che, in luogo di adottare la procedura di rimborso prevista dalla Guida al contributo
5 con l'utilizzo della modulistica indicata e soprattutto nel rispetto del CP_2 termine di invio per ciascun anno di competenza, la società attrice ha richiesto solo in data 8.06.2018, con PEC inviata dal proprio difensore, il rimborso delle somme versate a titolo di c.a.c. per gli imballaggi oggetto di export nel periodo 2013-2016. Per l'effetto, appare determinante ai fini della presente controversia la questione giuridica della natura e della legittimità del termine stabilito dal combinato disposto degli artt.4, 10 comma del Regolamento e 7.1 della relativa CP_2 Guida. A tale riguardo parte attrice contesta la natura di termine decadenziale e ne deduce la nullità sia ai sensi dell'art.2936 c.c. secondo cui è nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione, sia ai sensi dell'art.2965 c.c. secondo il quale deve ritenersi nullo “il patto con cui le parti stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l'esercizio del diritto”, rilevandone l'eccessiva gravosità per le aziende consorziate. Deve osservarsi innanzitutto che, dalla chiara formulazione della norma regolamentare, non sembra revocabile in dubbio la natura decadenziale del termine ivi previsto, per l'espresso riferimento alla perdita del diritto di rimborso qualora non venga esercitato entro la scadenza indicata. Quanto al merito, la Guida 014 stabilisce all'art.
7.4 sull'esenzione ex- CP_2 post dal contributo “Per ottenere il rimborso, il Consorziato deve inoltrare a una richiesta (tramite il modulo 6.6 debitamente compilato) entro e non CP_2 oltre il 31 marzo dell'anno successivo (l'ultimo giorno del mese di febbraio a partire dalle richieste inoltrate nel 2015) a quello in cui ha esportato imballaggi assoggettati a (fa fede la data di presentazione tramite il servizio CP_4 dichiarazioni on line). Qualora tale termine coincida con un giorno festivo, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno successivo non festivo. A partire dal rimborso per le esportazioni effettuate nel 2013, le richieste presentate con un ritardo contenuto entro i trenta giorni dalla scadenza del termine non saranno più respinte, ma verrà riconosciuto un rimborso pari al 75% dell'importo spettante.”. L'avvenuta adesione dell'azienda attrice al determina l'obbligo per la CP_2 stessa di osservare le norme statutarie e regolamentari del , nonché le CP_2 deliberazioni dell'assemblea del Consiglio di amministrazione. In particolare con l'atto dell'adesione al iascun consorziato riconosce, ai CP_2 sensi dell'art.6 dello Statuto “di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento, delle deliberazioni già adottate dagli organi del , e di accettare il tutto senza riserve o condizioni” (doc.5) mentre CP_2 nel successivo art.7 i consorziati assumono l'obbligo non solo di versare al il contributo ambientale ma di “osservare lo statuto, il regolamento e le CP_2 deliberazioni degli organi del vincolanti per tutti i consorziati”. CP_2 Risulta documentalmente dimostrato che la domanda di rimborso per gli anni 2013-2014-2015-2016 è stata presentata solo in data 8.06.2018 e quindi ampiamente fuori dal termine di decadenza dettato dalla normativa richiamata, oltre che senza l'ausilio della modulistica prevista nel regolamento. Quanto alla dedotta nullità della decadenza convenzionale ex art. 2965 c.c. per eccessiva difficoltà nell'esercizio del diritto, si osserva quanto segue. Innanzitutto, occorre premettere che i rapporti associativi, come quello in esame, sono caratterizzati dalla comunione di scopo e pertanto il singolo consorziato, nel concorrere all'elaborazione e modifica delle norme interne che regolano la vita
6 dell'ente, ha la facoltà di impugnare le delibere del C.d.A. di approvazione delle Guide CP_2 Inoltre la previsione di un termine tassativo per la proposizione delle domande di rimborso risponde all'esigenza di un efficace perseguimento di interessi collettivi, come correttamente rilevato da parte convenuta, individuabili nella esigenza di ottenere in tempi certi e con idonea documentazione a supporto, la richiesta di rimborso o di esenzione del c.a.c., pena il rischio di trattamenti non omogenei tra i consorziati e, più in generale, di una difficoltosa individuazione delle risorse disponibili per il corretto funzionamento di un consorzio con un elevatissimo numero di appartenenti. Infine, il termine di decadenza stabilito dal regolamento risulta congruo e non lesivo dei diritti del singolo associato, posto che è fissato nell'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui l'impresa ha esportato gli imballaggi di cui si tratta e che in caso di ritardo nella presentazione della domanda, fino ad un massimo di 30 giorni, viene riconosciuto un rimborso pari al 75% dell'importo spettante. Alla luce di quanto esposto dev'essere respinta la domanda proposta dall'attrice, atteso che la richiesta di rimborso doveva essere formulata entro il termine di decadenza previsto dal combinato disposto degli artt.4, 10 comma del Regolamento 7.1 della relativa Guida. CP_2 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: respinge la domanda proposta dall' che Parte_1 condanna alla refusione delle spese di lite a favore del Controparte_2 che liquida in complessivi € 2.600,00 oltre spese generali ed
[...] accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 27/11/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia Faraglia
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