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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 546/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SARDIELLO ANTONIO, Presidente e Relatore
MAGGIORE GIANCARLO, Giudice
ROMITA MARIA TERESA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2809/2020 depositato il 20/10/2020
proposto da
Ricorrente_1 Erede Nominativo_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di TR - Via Morrico, 2 76125 TR BT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3078/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 1 e pubblicata il 20/12/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220 IMU 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricostruzione dei fatti come si evince dalla sentenza di primo grado:
“ Con ricorso depositato in data 17/8/2019 (R.G. n. 2630/2019) il sig. Nominativo_2 , codice fiscale CF_1, rappresentato e difeso dal dott. Nominativo_2, proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 220 del 13/10/2018 per IMU relativa all'anno di imposta 2013, dell'importo complessivo di euro 3.983,00, riguardante terreni a vocazione edificatoria in agro di TR, da euro 25 al metro quadro (importo dichiarato) ad euro 67 al metro quadro (importo accertato). Il ricorrente eccepiva la nullità dell'avviso di accertamento per inesistenza della firma da parte del Funzionario responsabile del tributo, il difetto di motivazione e la illegittimità dell'atto impositivo in quanto basato su valori errati;
chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato e la discussione della controversia in pubblica udienza;
allegava copia dell'avviso di accertamento impugnato per n. 220 del 13/10/2018 per IMU 2013, copia della procura speciale al dott. Nominativo_2, copia pubblicazione OMI News dell'Agenzia delle Entrate, copia articolo FiloDiritto su "La giurisprudenza in tema di firma digitale", copia perizia giurata del geom. Nominativo_4, copia tabelle valori aree edificabili per mq. relativi agli anni 2008/2010, copia sentenza CTP. di Bari n. 2024 del 16/2/2017, copia estratto di mappa del foglio 23, relazione di stima dell'ing. Nominativo_5, copia estratto approvazione PUG Regione Puglia, copia verbali Conferenza di Servizi, copia proposta accertamento con adesione emessa dal Comune di TR per l'anno 2013, copia di certificato d destinazione urbanistica e copia di alcune sentenze di legittimità.
Con deduzioni inviate telematicamente il 15/11/2019, il Comune di TR si costituiva in giudizio, ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 546/1992, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di giudizio, evidenziava la legittimità del suo operato e precisava che per gli anni 2011 e 2012, precedenti al 2013 in contestazione, questa CTP ha emesso le sentenze n. 2286/2017 e n. 70/2019 favorevoli al Comune di TR, che hanno rigettato il ricorso del contribuente;
allegava: 1) copia deliberazione di G.C. n.213 del 28.11.2017, 2) copia determinazione dirigenziale 2^ Area n.17/171 del 31.1.2019 3) Copia notificata ricorso Nominativo_2
4) copia accertamento in rettifica, liquidazione ed irrogazione di sanzioni del Comune di TR n.220 del 13.10.2018 5) copia sentenza n.2286/17 del 18.7.2017 CTP di Bari 6) copia sentenza CTP Bari Sezione XII n.70/2019 7) copia deliberazione di G.C. n.13 del 19.1.2018, 8) copia determinazione Dirigente Ufficio Tributi n.12 del 23.1.18, 9) copia Relazione di stima ing. Nominativo_5, 10) copia deliberazione di G. C. n. 88 del 8.6.2010, 11) copia delibera di Giunta Comunale n. 75 del 7.6.2011, 12) copia delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 29.6.2011, 13) copia denuncia di successione del 20.3.2014, 14) copia delibera di C.C. n. 35 del 25.7.2013, 15) copia delibera di C.C. n. 42 del 10.10.2013, 11.10.2013, 16) copia delibera di C.C. n. 51 del 17) copia delibera di C.C. n. 69 in data 8.10.2014.
Nell'odierna pubblica udienza di discussione della controversia, si provvede alla trattazione del ricorso. Sono presenti il dott. Nominativo_2 e l'avv. Nominativo_6, in qualità di rappresentante del Comune di TR. Le parti presenti si riportano ai rispettivi atti e conclusioni. La Commissione si riserva per la decisione”.
Successivamente la Commissione adita, con la sentenza n. 3708 - 2019 disponeva che in parziale accoglimento del ricorso, l'Ente impositore avrebbe dovuto riliquidare l'imposta dovuta applicando la riduzione del 20 per cento proposta, ridurre le sanzioni irrogate ed applicare gli interessi fino al momento dell'effettivo pagamento. Con compensazione delle spese di causa.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello il contribuente, per i motivi illustrati nel ricorso ai quali si fa espresso riferimento e che saranno scrutinati nella parte motiva.
Con proprie controdeduzioni si è costituito il comune di TR, concludendo per il rigetto del proposto gravame.
In data 9.9.2021, decedeva il contribuente Nominativo_2. Successivamente, si costituiva l'erede Ricorrente_1 e decedeva il difensore dott. Nominativo_2 il 20.1.2022 e veniva conferito il mandato al Dott. Difensore_2.
Quest'ultimo comunicava di avere rinunciato al mandato, con nota depositata in data 16.10.2025.
All'esito della discussione del 23 gennaio 2026, cui il giudizio veniva rinviato, questa Corte tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente lamenta, preliminarmente, la mancata risposta da parte della Commissione di I° Grado sulla richiesta d'inammissibilità della documentazione allegata il 15.11.2019 alle controdeduzioni del Comune di
TR (Richiesta messa a verbale dell'Udienza del 10/12/19), risultante tardiva in quanto trattasi di Atti preesistenti all'accertamento, da allegare (e/o richiamare) obbligatoriamente all'Accertamento stesso e non più presentabili anche per non eludere il termine decadenziale dei cinque anni.
Ritiene questa Corte che la produzione di nuovi documenti non può essere censurata quando l'amministrazione ad essa ricorra ad esplicitazione, nell'interesse del cittadino/contribuente, degli elementi di prova richiamati nell'atto impositivo stesso, proprio nel rispetto del principio di consequenzialità in rapporto ai motivi di ricorso
Osserva la Corte che la impugnata sentenza deve essere confermata in quanto i primi giudici hanno fatto corretta applicazione del consolidato principio secondo cui in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI ora sostituita dall'IMU Imposta Municipale Unica), l'obbligo motivazionale dell'accertamento è assolto quando il contribuente è stato posto nella condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, al fine di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta; ne consegue, quindi, che il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa per delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva, ma dovendosi escludere, comunque, la sufficienza della motivazione dell'atto impositivo dal fatto di una compiuta difesa del contribuente in giudizio.
In applicazione del suddetto principio i primi giudici, hanno spiegato come esso sia stato, dovutamente, applicato anche con riferimento alle contestazioni del contribuente ritenute non valide a superare le motivazioni addotte dal Comune di TR.
L'avviso di accertamento emesso dal Comune di TR è univocamente identificabile dal numero dell'avviso impresso sull'atto, e non richiedeva alcuna protocollazione aggiuntiva a pena di nullità.
L'avviso di accertamento è, poi, adeguatamente, motivato in quanto indica, nello specifico, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, l'elencazione degli immobili, i dati catastali, il criterio di calcolo dell'imposta per ciascun immobile, l'ammontare dell'imposta annuale dovuta e la differenza dovuta rispetto a quanto versato In sostanza, ritiene questa Corte, ribadendo il convincimento dei primi giudici che, a fronte di una deliberazione di Consiglio Comunale adottata in forza di perizia complessiva sugli immobili, che ha considerato l'inserimento in comparti e strumenti urbanistici, la perizia di parte si limita a richiamare generiche crisi generali di sistema dell'intero mercato immobiliare e rischi idrogeologici.
Conseguentemente, la proposta emessa del Comune di TR, nei limiti e nei vincoli precisati nella stessa, in data 31/1/2019, inviata al ricorrente tramite raccomandata a/r e trasmessa tramite PEC al suo difensore dott. Nominativo_2, può essere utile per definire la controversia, nell'ottica deflattiva del contenzioso, riguardante una riduzione sul valore E/mq, pari al 20 per cento sui suoli edificatori ricadenti in zona Edilizia
Residenziale Pubblica, comparto CP erp/2, sottoposti a vincoli PAI e PPTR, individuati in catasto al
Luogo_1 in considerazione dei maggiori costi che il proprietario degli stessi dovrà sopportare prima di procedere all'eventuale edificazione, necessari per la predisposizione di apposito studio di compatibilità idrogeologica ed idraulica, il quale dovrà essere anche approvato dall'Autorità di Bacino della Puglia.
Conseguentemente, a conferma della sentenza impugnata l'Ente impositore dovrà riliquidare l'imposta dovuta applicando la riduzione del 20 per cento proposta, ridurre le sanzioni irrogate ed applicare gli interessi fino al momento dell'effettivo pagamento.
Le spese del presente grado di giudizio.
Anche le spese del presente grado di giudizio possono essere interamente compensate, in considerazione della pecularità delle questioni trattate e degli interessi coinvolti.
P.Q.M.
La Corte
1) Rigetta l'appello.
2) Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Bari 23 gennaio 2026 Il Presidente rel.
Dott. Antonio Sardiello
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SARDIELLO ANTONIO, Presidente e Relatore
MAGGIORE GIANCARLO, Giudice
ROMITA MARIA TERESA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2809/2020 depositato il 20/10/2020
proposto da
Ricorrente_1 Erede Nominativo_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di TR - Via Morrico, 2 76125 TR BT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3078/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 1 e pubblicata il 20/12/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220 IMU 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricostruzione dei fatti come si evince dalla sentenza di primo grado:
“ Con ricorso depositato in data 17/8/2019 (R.G. n. 2630/2019) il sig. Nominativo_2 , codice fiscale CF_1, rappresentato e difeso dal dott. Nominativo_2, proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 220 del 13/10/2018 per IMU relativa all'anno di imposta 2013, dell'importo complessivo di euro 3.983,00, riguardante terreni a vocazione edificatoria in agro di TR, da euro 25 al metro quadro (importo dichiarato) ad euro 67 al metro quadro (importo accertato). Il ricorrente eccepiva la nullità dell'avviso di accertamento per inesistenza della firma da parte del Funzionario responsabile del tributo, il difetto di motivazione e la illegittimità dell'atto impositivo in quanto basato su valori errati;
chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato e la discussione della controversia in pubblica udienza;
allegava copia dell'avviso di accertamento impugnato per n. 220 del 13/10/2018 per IMU 2013, copia della procura speciale al dott. Nominativo_2, copia pubblicazione OMI News dell'Agenzia delle Entrate, copia articolo FiloDiritto su "La giurisprudenza in tema di firma digitale", copia perizia giurata del geom. Nominativo_4, copia tabelle valori aree edificabili per mq. relativi agli anni 2008/2010, copia sentenza CTP. di Bari n. 2024 del 16/2/2017, copia estratto di mappa del foglio 23, relazione di stima dell'ing. Nominativo_5, copia estratto approvazione PUG Regione Puglia, copia verbali Conferenza di Servizi, copia proposta accertamento con adesione emessa dal Comune di TR per l'anno 2013, copia di certificato d destinazione urbanistica e copia di alcune sentenze di legittimità.
Con deduzioni inviate telematicamente il 15/11/2019, il Comune di TR si costituiva in giudizio, ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 546/1992, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di giudizio, evidenziava la legittimità del suo operato e precisava che per gli anni 2011 e 2012, precedenti al 2013 in contestazione, questa CTP ha emesso le sentenze n. 2286/2017 e n. 70/2019 favorevoli al Comune di TR, che hanno rigettato il ricorso del contribuente;
allegava: 1) copia deliberazione di G.C. n.213 del 28.11.2017, 2) copia determinazione dirigenziale 2^ Area n.17/171 del 31.1.2019 3) Copia notificata ricorso Nominativo_2
4) copia accertamento in rettifica, liquidazione ed irrogazione di sanzioni del Comune di TR n.220 del 13.10.2018 5) copia sentenza n.2286/17 del 18.7.2017 CTP di Bari 6) copia sentenza CTP Bari Sezione XII n.70/2019 7) copia deliberazione di G.C. n.13 del 19.1.2018, 8) copia determinazione Dirigente Ufficio Tributi n.12 del 23.1.18, 9) copia Relazione di stima ing. Nominativo_5, 10) copia deliberazione di G. C. n. 88 del 8.6.2010, 11) copia delibera di Giunta Comunale n. 75 del 7.6.2011, 12) copia delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 29.6.2011, 13) copia denuncia di successione del 20.3.2014, 14) copia delibera di C.C. n. 35 del 25.7.2013, 15) copia delibera di C.C. n. 42 del 10.10.2013, 11.10.2013, 16) copia delibera di C.C. n. 51 del 17) copia delibera di C.C. n. 69 in data 8.10.2014.
Nell'odierna pubblica udienza di discussione della controversia, si provvede alla trattazione del ricorso. Sono presenti il dott. Nominativo_2 e l'avv. Nominativo_6, in qualità di rappresentante del Comune di TR. Le parti presenti si riportano ai rispettivi atti e conclusioni. La Commissione si riserva per la decisione”.
Successivamente la Commissione adita, con la sentenza n. 3708 - 2019 disponeva che in parziale accoglimento del ricorso, l'Ente impositore avrebbe dovuto riliquidare l'imposta dovuta applicando la riduzione del 20 per cento proposta, ridurre le sanzioni irrogate ed applicare gli interessi fino al momento dell'effettivo pagamento. Con compensazione delle spese di causa.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello il contribuente, per i motivi illustrati nel ricorso ai quali si fa espresso riferimento e che saranno scrutinati nella parte motiva.
Con proprie controdeduzioni si è costituito il comune di TR, concludendo per il rigetto del proposto gravame.
In data 9.9.2021, decedeva il contribuente Nominativo_2. Successivamente, si costituiva l'erede Ricorrente_1 e decedeva il difensore dott. Nominativo_2 il 20.1.2022 e veniva conferito il mandato al Dott. Difensore_2.
Quest'ultimo comunicava di avere rinunciato al mandato, con nota depositata in data 16.10.2025.
All'esito della discussione del 23 gennaio 2026, cui il giudizio veniva rinviato, questa Corte tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente lamenta, preliminarmente, la mancata risposta da parte della Commissione di I° Grado sulla richiesta d'inammissibilità della documentazione allegata il 15.11.2019 alle controdeduzioni del Comune di
TR (Richiesta messa a verbale dell'Udienza del 10/12/19), risultante tardiva in quanto trattasi di Atti preesistenti all'accertamento, da allegare (e/o richiamare) obbligatoriamente all'Accertamento stesso e non più presentabili anche per non eludere il termine decadenziale dei cinque anni.
Ritiene questa Corte che la produzione di nuovi documenti non può essere censurata quando l'amministrazione ad essa ricorra ad esplicitazione, nell'interesse del cittadino/contribuente, degli elementi di prova richiamati nell'atto impositivo stesso, proprio nel rispetto del principio di consequenzialità in rapporto ai motivi di ricorso
Osserva la Corte che la impugnata sentenza deve essere confermata in quanto i primi giudici hanno fatto corretta applicazione del consolidato principio secondo cui in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI ora sostituita dall'IMU Imposta Municipale Unica), l'obbligo motivazionale dell'accertamento è assolto quando il contribuente è stato posto nella condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, al fine di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta; ne consegue, quindi, che il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa per delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva, ma dovendosi escludere, comunque, la sufficienza della motivazione dell'atto impositivo dal fatto di una compiuta difesa del contribuente in giudizio.
In applicazione del suddetto principio i primi giudici, hanno spiegato come esso sia stato, dovutamente, applicato anche con riferimento alle contestazioni del contribuente ritenute non valide a superare le motivazioni addotte dal Comune di TR.
L'avviso di accertamento emesso dal Comune di TR è univocamente identificabile dal numero dell'avviso impresso sull'atto, e non richiedeva alcuna protocollazione aggiuntiva a pena di nullità.
L'avviso di accertamento è, poi, adeguatamente, motivato in quanto indica, nello specifico, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, l'elencazione degli immobili, i dati catastali, il criterio di calcolo dell'imposta per ciascun immobile, l'ammontare dell'imposta annuale dovuta e la differenza dovuta rispetto a quanto versato In sostanza, ritiene questa Corte, ribadendo il convincimento dei primi giudici che, a fronte di una deliberazione di Consiglio Comunale adottata in forza di perizia complessiva sugli immobili, che ha considerato l'inserimento in comparti e strumenti urbanistici, la perizia di parte si limita a richiamare generiche crisi generali di sistema dell'intero mercato immobiliare e rischi idrogeologici.
Conseguentemente, la proposta emessa del Comune di TR, nei limiti e nei vincoli precisati nella stessa, in data 31/1/2019, inviata al ricorrente tramite raccomandata a/r e trasmessa tramite PEC al suo difensore dott. Nominativo_2, può essere utile per definire la controversia, nell'ottica deflattiva del contenzioso, riguardante una riduzione sul valore E/mq, pari al 20 per cento sui suoli edificatori ricadenti in zona Edilizia
Residenziale Pubblica, comparto CP erp/2, sottoposti a vincoli PAI e PPTR, individuati in catasto al
Luogo_1 in considerazione dei maggiori costi che il proprietario degli stessi dovrà sopportare prima di procedere all'eventuale edificazione, necessari per la predisposizione di apposito studio di compatibilità idrogeologica ed idraulica, il quale dovrà essere anche approvato dall'Autorità di Bacino della Puglia.
Conseguentemente, a conferma della sentenza impugnata l'Ente impositore dovrà riliquidare l'imposta dovuta applicando la riduzione del 20 per cento proposta, ridurre le sanzioni irrogate ed applicare gli interessi fino al momento dell'effettivo pagamento.
Le spese del presente grado di giudizio.
Anche le spese del presente grado di giudizio possono essere interamente compensate, in considerazione della pecularità delle questioni trattate e degli interessi coinvolti.
P.Q.M.
La Corte
1) Rigetta l'appello.
2) Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Bari 23 gennaio 2026 Il Presidente rel.
Dott. Antonio Sardiello