Articolo 6 della Legge 8 maggio 1949, n. 285
Articolo 5Articolo 7
Versione
16 giugno 1949
Art. 6.
All' art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente lettera:
"d) sulle domande di riconoscimento giuridico delle associazioni nazionali, di cui all' art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 ".
Entrata in vigore il 16 giugno 1949