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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 27/01/2026, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1101/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DE ANGELIS GILDO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5549/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 09737202400199549000 TRIBUTI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 525/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: annullamento presa in carico
Resistente/Appellato: rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 si oppone all'avviso di presa in carico n. 097 37 2024 00199549 000, notificato a mezzo posta il 24.12.20224, di importo complessivo di Euro 767,87, che ha fatto seguito all'avviso di accertamento n. 00000026964, notificato il 31.03.2022 dal comune di Roma Capitale per mancato pagamento della TARI anno 2017.
Il ricorrente lamenta la mancata notifica dell'avviso di accertamento indicato in narrativa oltre che l'intervenuta decadenza della pretesa creditoria, il difetto di motivazione, le modalità di calcolo degli interessi applicati nell' accertamento contestato al fine di ottenere una declaratoria di illegittimità della pretesa creditoria.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che dichiara preliminarmente di non poter accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa, stante la propria carenza di legittimazione passiva. Ricorda che la comunicazione destinata al contribuente, prevista ex lege, con inoltro a mezzo raccomandata semplice, o posta elettronica, di aver preso in carico le somme per la riscossione non ha, evidentemente, natura provvedimentale, ciò anche in considerazione delle modalità semplificate e informali del suo invio al destinatario.
E' l'avviso di accertamento precedentemente notificato all'atto opposto, costituente anche titolo esecutivo, la fonte provvedimentale di ogni effetto
Si è costituto il comune di Roma Capitale che chiede di dichiarare il ricorso inammissibile, per violazione dell'art. 19, commi 1 e 3, D. Lgs. n. 546/92,. Evidenzia che, ai sensi del 3° comma della richiamata disposizione, il ricorso avverso la cartella di pagamento può essere proposto soltanto per vizi propri dell'atto stesso e che solo la “mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”. Rileva che l'avviso è stato notificato correttamente, secondo la procedura prevista, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione”, nel caso di specie trattandosi dell'anno di imposizione
2017, il termine di decadenza coincide con la data del 31 dicembre 2022 e l'avviso è stato notificato il
31.03.2022.
All'odierna udienza il giudice monocratico ha così deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato la documentazione prodotta in atti il ricorso non è fondato.
Invero, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che all'avviso di presa in carico che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito (così da ultimo Cass. civ., Sez. 5, ord. n. 37259/2021, Rv. 663045-01). Non è dunque impugnabile, se non per vizi propri, un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato, con conseguente cristallizzazione della pretesa tributaria in esso manifestata (ex plurimis,
Cass. civ., sez. VI, n. 3005/2020; Id., n. 6420/2021; con riguardo a cartella di pagamento facente seguito ad avviso di accertamento divenuto definitivo, v. tra le altre, Cass. n. 16641/2011 e Id. n. 8704/2013).
Poiché il comune di Roma Capitale, nel costituirsi – contrariamente a quanto eccepito dalla ricorrente – ha documentato la rituale avvenuta notifica dell'avviso di accertamento sotteso all'atto di presa in carico impugnata non è consentita l'impugnazione del predetto atto unitamente all'atto di presa in carico, neanche per eccepirne la prescrizione.
L'Ente impositore rappresenta e documenta che la notifica dell'avviso di accertamento è stata tempestivamente eseguita con consegna alle poste in data 24/03/2022 della raccomandata n. 78548507602-3 presso l'indirizzo di residenza del sig. Ricorrente_1 Ricorrente_1 e successiva comunicazione di avvenuto deposito mediante raccomandata CAD n. 62903174319-8 , il plico non è stato ritirato e, quindi, restituito al mittente per compiuta giacenza.
Si ricorda che in caso di notifica di atti giudiziari, il termine per la compiuta giacenza è di dieci giorni e si considera notificato allo scadere dei dieci giorni successivi, se il destinatario non lo abbia ritirato. Decorsi i dieci giorni di giacenza dell'atto, al mittente viene restituito l'avviso di ricevimento tramite raccomandata, nel quale è specificata la data in cui si è perfezionata la compiuta giacenza e, di conseguenza, la notifica.
Alla ritualità della notifica delle cartella, come ampiamente documentato dal Comune di Roma Capitale, consegue l'inoppugnabilità della sottesa pretesa tributaria che non si è prescritta.
Per tali motivi la Corte in composizione monocratica non può che rigettare il ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma in composizione monocratica così decide: a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi euro 270,00, oltre ad accessori di legge, se dovuti, per ciascuno dei convenuti costituiti. Roma lì,
21/01/2026 Il Giudice Monocratico Gildo De Angelis
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DE ANGELIS GILDO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5549/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 09737202400199549000 TRIBUTI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 525/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: annullamento presa in carico
Resistente/Appellato: rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 si oppone all'avviso di presa in carico n. 097 37 2024 00199549 000, notificato a mezzo posta il 24.12.20224, di importo complessivo di Euro 767,87, che ha fatto seguito all'avviso di accertamento n. 00000026964, notificato il 31.03.2022 dal comune di Roma Capitale per mancato pagamento della TARI anno 2017.
Il ricorrente lamenta la mancata notifica dell'avviso di accertamento indicato in narrativa oltre che l'intervenuta decadenza della pretesa creditoria, il difetto di motivazione, le modalità di calcolo degli interessi applicati nell' accertamento contestato al fine di ottenere una declaratoria di illegittimità della pretesa creditoria.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che dichiara preliminarmente di non poter accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa, stante la propria carenza di legittimazione passiva. Ricorda che la comunicazione destinata al contribuente, prevista ex lege, con inoltro a mezzo raccomandata semplice, o posta elettronica, di aver preso in carico le somme per la riscossione non ha, evidentemente, natura provvedimentale, ciò anche in considerazione delle modalità semplificate e informali del suo invio al destinatario.
E' l'avviso di accertamento precedentemente notificato all'atto opposto, costituente anche titolo esecutivo, la fonte provvedimentale di ogni effetto
Si è costituto il comune di Roma Capitale che chiede di dichiarare il ricorso inammissibile, per violazione dell'art. 19, commi 1 e 3, D. Lgs. n. 546/92,. Evidenzia che, ai sensi del 3° comma della richiamata disposizione, il ricorso avverso la cartella di pagamento può essere proposto soltanto per vizi propri dell'atto stesso e che solo la “mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”. Rileva che l'avviso è stato notificato correttamente, secondo la procedura prevista, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione”, nel caso di specie trattandosi dell'anno di imposizione
2017, il termine di decadenza coincide con la data del 31 dicembre 2022 e l'avviso è stato notificato il
31.03.2022.
All'odierna udienza il giudice monocratico ha così deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato la documentazione prodotta in atti il ricorso non è fondato.
Invero, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che all'avviso di presa in carico che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito (così da ultimo Cass. civ., Sez. 5, ord. n. 37259/2021, Rv. 663045-01). Non è dunque impugnabile, se non per vizi propri, un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato, con conseguente cristallizzazione della pretesa tributaria in esso manifestata (ex plurimis,
Cass. civ., sez. VI, n. 3005/2020; Id., n. 6420/2021; con riguardo a cartella di pagamento facente seguito ad avviso di accertamento divenuto definitivo, v. tra le altre, Cass. n. 16641/2011 e Id. n. 8704/2013).
Poiché il comune di Roma Capitale, nel costituirsi – contrariamente a quanto eccepito dalla ricorrente – ha documentato la rituale avvenuta notifica dell'avviso di accertamento sotteso all'atto di presa in carico impugnata non è consentita l'impugnazione del predetto atto unitamente all'atto di presa in carico, neanche per eccepirne la prescrizione.
L'Ente impositore rappresenta e documenta che la notifica dell'avviso di accertamento è stata tempestivamente eseguita con consegna alle poste in data 24/03/2022 della raccomandata n. 78548507602-3 presso l'indirizzo di residenza del sig. Ricorrente_1 Ricorrente_1 e successiva comunicazione di avvenuto deposito mediante raccomandata CAD n. 62903174319-8 , il plico non è stato ritirato e, quindi, restituito al mittente per compiuta giacenza.
Si ricorda che in caso di notifica di atti giudiziari, il termine per la compiuta giacenza è di dieci giorni e si considera notificato allo scadere dei dieci giorni successivi, se il destinatario non lo abbia ritirato. Decorsi i dieci giorni di giacenza dell'atto, al mittente viene restituito l'avviso di ricevimento tramite raccomandata, nel quale è specificata la data in cui si è perfezionata la compiuta giacenza e, di conseguenza, la notifica.
Alla ritualità della notifica delle cartella, come ampiamente documentato dal Comune di Roma Capitale, consegue l'inoppugnabilità della sottesa pretesa tributaria che non si è prescritta.
Per tali motivi la Corte in composizione monocratica non può che rigettare il ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma in composizione monocratica così decide: a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi euro 270,00, oltre ad accessori di legge, se dovuti, per ciascuno dei convenuti costituiti. Roma lì,
21/01/2026 Il Giudice Monocratico Gildo De Angelis