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Sentenza 22 maggio 2023
Sentenza 22 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/05/2023, n. 21911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21911 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ED IO nato a [...] il [...] avverso il decreto del 11/07/2022 del TRIBUNALE DI ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale MARIA DE MASELLIS, che ha chiesto di rigettare il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza pronunziata l'11 luglio 2022, il Tribunale di Roma - Sezione specializzata per le misure di prevenzione - ha respinto, in sede di rinvio, l'opposizione proposta, ex art. 59 d.lgs. n. 159 del 2011, dall'architetto Giovanni IC avverso la decisione del giudice delegato di escludere dallo stato passivo alcuni dei crediti da lui vantati nei confronti della società confiscata "Soc. Hotel Penale Sent. Sez. 5 Num. 21911 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 14/03/2023 Nuovo Tripoli s.r.l.", per l'attività professionale da lui svolta, in relazione all'immobile "Hotel Tripoli", facente parte del patrimonio della società. Il creditore aveva chiesto l'ammissione per l'importo complessivo di euro 532.607,33, così determinato: a) euro 51.750,00, a saldo del compenso per le attività professionali svolte, in esecuzione di un formale contratto sottoscritto in data 21 maggio 2010 con l'amministratore della società, in relazione alla ristrutturazione dell'immobile; b) euro 132.669,72, quale compenso per le attività professionali svolte, in assenza della sottoscrizione di un formale contratto tra le parti, in relazione alla trasformazione dell'hotel in una casa-albergo; c) euro 88.271,54, per le attività professionali svolte, in assenza di un formale contratto intervenuto tra le parti, per la realizzazione di una spa;
d) euro 147.081,23, per le attività professionali svolte, in assenza di un formale contratto intervenuto tra le parti, per la trasformazione dell'hotel in una RSA. Il giudice delegato aveva ammesso allo stato passivo solo l'importo di euro 51.750,00, relativo alle attività professionali connesse alla ristrutturazione dell'immobile, in relazione alle quali l'incarico del IC era stato svolto in esecuzione di un formale contratto intervenuto tra le parti. Aveva, invece, escluso, in conformità alla proposta del coadiutore, i restanti crediti poiché il ricorrente non aveva documentato né diversamente provato l'esistenza di un rapporto contrattuale con la società, relativo alle ulteriori attività professionali. Con riferimento a tali ulteriori attività, il ricorrente si era limitato a produrre solo la prima pagina di alcuni documenti (relazioni tecniche, computi metrici, progetti, ecc.), che erano (quasi tutti) anche privi del timbro recante la data di avvenuto deposito presso il Comune di Fiuggi. Il IC aveva proposto opposizione, ex art. 59 d.lgs. n. 159 del 2011, chiedendo la riforma dello stato passivo, insistendo nella richiesta di ammissione di tutti i crediti vantati, compresi quelli relativi alle presunte attività professionali svolte in assenza di un formale contratto sottoscritto dalle parti. Il Tribunale di Roma, con decreto del 12 aprile 2021, aveva respinto l'opposizione, rilevando d'ufficio la sopravvenuta estinzione per prescrizione del diritto di credito. La Prima sezione di questa Corte, con sentenza emessa il 26 gennaio 2022, aveva annullato con rinvio il decreto del Tribunale di Roma, rilevando che l'eccezione di intervenuta prescrizione non poteva essere rilevata dal giudice d'ufficio, ma solo dalla parte in favore della quale era prevista. Il Tribunale di Roma, decidendo in sede di rinvio, ha rigettato l'opposizione, ritenendo che mancasse la prova dell'esistenza del diritto di credito, risultante da un atto avente data certa anteriore al sequestro. La documentazione allegata dal creditore, secondo il Tribunale, sarebbe incompleta e, in ogni caso, insufficiente. 2 2. Avverso il provvedimento del Tribunale di Roma, il IC ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del suo difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di inosservanza di norme processuali e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 158, 38 cod. proc. civ., 34, 623 cod. proc. pen e 55 d.lgs. n. 159 del 2011. Rappresenta che uno dei componenti del collegio del Tribunale di Roma che aveva pronunciato il primo decreto di rigetto, quello del 20 aprile 2021, aveva poi composto anche il collegio giudicante che aveva pronunciato, in sede di rinvio, il decreto dell'Il luglio 2022. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che tale circostanza avrebbe determinato una «lesione delle norme poste a tutela della difesa>>, atteso che la precedente decisione avrebbe reso i componenti del primo collegio incompatibili a pronunciarsi in sede di rinvio. Tale lesione, secondo la giurisprudenza di legittimità in materia civile, determinerebbe una nullità; essa, inoltre, sarebbe rilevante anche nell'ambito penale, in considerazione dell'art. 34 cod. proc. pen., concernente l'incompatibilità del giudice, e dell'art. 623 cod. proc. pen., che prevede, con riferimento al giudizio di rinvio a seguito di annullamento, che il nuovo giudizio debba essere effettuato da un'altra sezione della stessa Corte di appello o dello stesso Tribunale o, in mancanza di altra sezione, dalla Corte di appello o dal Tribunale più vicini rispetto a quelli che hanno pronunciato la sentenza annullata. 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 112, 115, 101 cod. proc. civ., 2704 cod. civ., 190, 526 cod. proc. pen., 111 Cost. e 55 d.lgs. n. 159 del 2011. Il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe omesso di valutare due documenti decisivi: l'allegato numero 41 (ossia la planimetria del progetto di trasformazione dell'hotel in RSA), che reca il timbro di deposito presso il Comune di Fiuggi del 29 gennaio 2015; l'allegato numero 17 (ossia la relazione tecnica asseverata relativa alla realizzazione della casa-albergo), che reca il timbro di deposito presso il Comune di Fiuggi del 14 aprile 2014. Tali atti dovrebbero considerarsi muniti di data certa, atteso che il timbro dell'ufficio pubblico è stato apposto direttamente sul documento stesso. Con riferimento ai crediti relativi allo svolgimento di attività professionali finalizzate alla trasformazione dell'hotel in casa-albergo e alla trasformazione dell'hotel in RSA, pertanto, sussisterebbero gli atti con data certa anteriore al sequestro che dimostrerebbero l'esistenza dei crediti. Quantomeno con riferimento a questi ultimi, conseguentemente, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere l'opposizione. 2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 112, 115, 101 cod. proc. civ., 190, 526 cod. proc. pen, 111 Cost. e 57 d.lgs. n. 159 del 2011. Il ricorrente rappresenta che, all'origine del rapporto tra la società e il creditore, vi era un contratto scritto relativo alla ristrutturazione dell'immobile, che era stato regolarmente eseguito e le cui competenze erano state riconosciute dal giudice delegato. Successivamente <<a latere di detto contratto scritto>>, secondo una prassi invalsa tra le parti, la società avrebbe conferito al professionista anche ulteriori incarichi tecnici, sempre relativi al medesimo hotel, senza stipulare un formale contratto scritto. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che la mancanza di un contratto scritto, avente a oggetto il conferimento dell'incarico professionale, sarebbe irrilevante, atteso che, in materia, vige il principio di libertà delle forme. Nel caso in esame, il conferimento dell'incarico, pur in assenza di un contratto scritto, risulterebbe in maniera evidente dalla controfirma che l'amministratore della società avrebbe apposto sui progetti realizzati dal IC. La conferma dell'esistenza del rapporto contrattuale, con specifico riferimento all'attività professionale svolta in relazione alla trasformazione dell'hotel in RSA, si desumerebbe dalla circostanza che la società avrebbe già versato un acconto per lo svolgimento di tale attività. 2.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 112, 115, 101 cod. proc. civ., 190, 526 cod. proc. pen. e 57 d.lgs. n. 159 del 2011. Il ricorrente contesta l'affermazione del Tribunale secondo la quale la documentazione a supporto della sussistenza del credito sarebbe incompleta e insufficiente a dimostrare la sussistenza del credito. Sostiene che la documentazione non potrebbe essere considerata incompleta per essere priva della prova del deposito dei progetti presso il Comune di Fiuggi, poiché la mera elaborazione dei progetti faceva già sorgere in capo al professionista il credito per l'attività svolta, a prescindere dalla circostanza che il committente depositasse, poi, tali elaborati tecnici presso il comune. Il deposito di alcuni elaborati tecnici, in ogni caso, sarebbe avvenuto, come risulterebbe dal documento 41 (che recherebbe la firma del capo dell'ufficio tecnico del comune), dal documento 17 (che recherebbe la firma anche del capo dell'ufficio tecnico del comune) e dal documento 24 (che recherebbe la firma del responsabile dell'ente, ing. Roberto Ricci). Con riferimento alla circostanza che il creditore aveva prodotto la sola prima pagina degli elaborati tecnici in questione, il ricorrente sostiene che un'eventuale eccezione di incompletezza potrebbe essere rilevata dal coadiutore o dal giudice 4 delegato - che nel caso in questione nulla avrebbero eccepito - ma non d'ufficio dal Tribunale, che non è parte del procedimento. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, invero, <
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale MARIA DE MASELLIS, che ha chiesto di rigettare il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza pronunziata l'11 luglio 2022, il Tribunale di Roma - Sezione specializzata per le misure di prevenzione - ha respinto, in sede di rinvio, l'opposizione proposta, ex art. 59 d.lgs. n. 159 del 2011, dall'architetto Giovanni IC avverso la decisione del giudice delegato di escludere dallo stato passivo alcuni dei crediti da lui vantati nei confronti della società confiscata "Soc. Hotel Penale Sent. Sez. 5 Num. 21911 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 14/03/2023 Nuovo Tripoli s.r.l.", per l'attività professionale da lui svolta, in relazione all'immobile "Hotel Tripoli", facente parte del patrimonio della società. Il creditore aveva chiesto l'ammissione per l'importo complessivo di euro 532.607,33, così determinato: a) euro 51.750,00, a saldo del compenso per le attività professionali svolte, in esecuzione di un formale contratto sottoscritto in data 21 maggio 2010 con l'amministratore della società, in relazione alla ristrutturazione dell'immobile; b) euro 132.669,72, quale compenso per le attività professionali svolte, in assenza della sottoscrizione di un formale contratto tra le parti, in relazione alla trasformazione dell'hotel in una casa-albergo; c) euro 88.271,54, per le attività professionali svolte, in assenza di un formale contratto intervenuto tra le parti, per la realizzazione di una spa;
d) euro 147.081,23, per le attività professionali svolte, in assenza di un formale contratto intervenuto tra le parti, per la trasformazione dell'hotel in una RSA. Il giudice delegato aveva ammesso allo stato passivo solo l'importo di euro 51.750,00, relativo alle attività professionali connesse alla ristrutturazione dell'immobile, in relazione alle quali l'incarico del IC era stato svolto in esecuzione di un formale contratto intervenuto tra le parti. Aveva, invece, escluso, in conformità alla proposta del coadiutore, i restanti crediti poiché il ricorrente non aveva documentato né diversamente provato l'esistenza di un rapporto contrattuale con la società, relativo alle ulteriori attività professionali. Con riferimento a tali ulteriori attività, il ricorrente si era limitato a produrre solo la prima pagina di alcuni documenti (relazioni tecniche, computi metrici, progetti, ecc.), che erano (quasi tutti) anche privi del timbro recante la data di avvenuto deposito presso il Comune di Fiuggi. Il IC aveva proposto opposizione, ex art. 59 d.lgs. n. 159 del 2011, chiedendo la riforma dello stato passivo, insistendo nella richiesta di ammissione di tutti i crediti vantati, compresi quelli relativi alle presunte attività professionali svolte in assenza di un formale contratto sottoscritto dalle parti. Il Tribunale di Roma, con decreto del 12 aprile 2021, aveva respinto l'opposizione, rilevando d'ufficio la sopravvenuta estinzione per prescrizione del diritto di credito. La Prima sezione di questa Corte, con sentenza emessa il 26 gennaio 2022, aveva annullato con rinvio il decreto del Tribunale di Roma, rilevando che l'eccezione di intervenuta prescrizione non poteva essere rilevata dal giudice d'ufficio, ma solo dalla parte in favore della quale era prevista. Il Tribunale di Roma, decidendo in sede di rinvio, ha rigettato l'opposizione, ritenendo che mancasse la prova dell'esistenza del diritto di credito, risultante da un atto avente data certa anteriore al sequestro. La documentazione allegata dal creditore, secondo il Tribunale, sarebbe incompleta e, in ogni caso, insufficiente. 2 2. Avverso il provvedimento del Tribunale di Roma, il IC ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del suo difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di inosservanza di norme processuali e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 158, 38 cod. proc. civ., 34, 623 cod. proc. pen e 55 d.lgs. n. 159 del 2011. Rappresenta che uno dei componenti del collegio del Tribunale di Roma che aveva pronunciato il primo decreto di rigetto, quello del 20 aprile 2021, aveva poi composto anche il collegio giudicante che aveva pronunciato, in sede di rinvio, il decreto dell'Il luglio 2022. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che tale circostanza avrebbe determinato una «lesione delle norme poste a tutela della difesa>>, atteso che la precedente decisione avrebbe reso i componenti del primo collegio incompatibili a pronunciarsi in sede di rinvio. Tale lesione, secondo la giurisprudenza di legittimità in materia civile, determinerebbe una nullità; essa, inoltre, sarebbe rilevante anche nell'ambito penale, in considerazione dell'art. 34 cod. proc. pen., concernente l'incompatibilità del giudice, e dell'art. 623 cod. proc. pen., che prevede, con riferimento al giudizio di rinvio a seguito di annullamento, che il nuovo giudizio debba essere effettuato da un'altra sezione della stessa Corte di appello o dello stesso Tribunale o, in mancanza di altra sezione, dalla Corte di appello o dal Tribunale più vicini rispetto a quelli che hanno pronunciato la sentenza annullata. 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 112, 115, 101 cod. proc. civ., 2704 cod. civ., 190, 526 cod. proc. pen., 111 Cost. e 55 d.lgs. n. 159 del 2011. Il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe omesso di valutare due documenti decisivi: l'allegato numero 41 (ossia la planimetria del progetto di trasformazione dell'hotel in RSA), che reca il timbro di deposito presso il Comune di Fiuggi del 29 gennaio 2015; l'allegato numero 17 (ossia la relazione tecnica asseverata relativa alla realizzazione della casa-albergo), che reca il timbro di deposito presso il Comune di Fiuggi del 14 aprile 2014. Tali atti dovrebbero considerarsi muniti di data certa, atteso che il timbro dell'ufficio pubblico è stato apposto direttamente sul documento stesso. Con riferimento ai crediti relativi allo svolgimento di attività professionali finalizzate alla trasformazione dell'hotel in casa-albergo e alla trasformazione dell'hotel in RSA, pertanto, sussisterebbero gli atti con data certa anteriore al sequestro che dimostrerebbero l'esistenza dei crediti. Quantomeno con riferimento a questi ultimi, conseguentemente, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere l'opposizione. 2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 112, 115, 101 cod. proc. civ., 190, 526 cod. proc. pen, 111 Cost. e 57 d.lgs. n. 159 del 2011. Il ricorrente rappresenta che, all'origine del rapporto tra la società e il creditore, vi era un contratto scritto relativo alla ristrutturazione dell'immobile, che era stato regolarmente eseguito e le cui competenze erano state riconosciute dal giudice delegato. Successivamente <<a latere di detto contratto scritto>>, secondo una prassi invalsa tra le parti, la società avrebbe conferito al professionista anche ulteriori incarichi tecnici, sempre relativi al medesimo hotel, senza stipulare un formale contratto scritto. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che la mancanza di un contratto scritto, avente a oggetto il conferimento dell'incarico professionale, sarebbe irrilevante, atteso che, in materia, vige il principio di libertà delle forme. Nel caso in esame, il conferimento dell'incarico, pur in assenza di un contratto scritto, risulterebbe in maniera evidente dalla controfirma che l'amministratore della società avrebbe apposto sui progetti realizzati dal IC. La conferma dell'esistenza del rapporto contrattuale, con specifico riferimento all'attività professionale svolta in relazione alla trasformazione dell'hotel in RSA, si desumerebbe dalla circostanza che la società avrebbe già versato un acconto per lo svolgimento di tale attività. 2.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 112, 115, 101 cod. proc. civ., 190, 526 cod. proc. pen. e 57 d.lgs. n. 159 del 2011. Il ricorrente contesta l'affermazione del Tribunale secondo la quale la documentazione a supporto della sussistenza del credito sarebbe incompleta e insufficiente a dimostrare la sussistenza del credito. Sostiene che la documentazione non potrebbe essere considerata incompleta per essere priva della prova del deposito dei progetti presso il Comune di Fiuggi, poiché la mera elaborazione dei progetti faceva già sorgere in capo al professionista il credito per l'attività svolta, a prescindere dalla circostanza che il committente depositasse, poi, tali elaborati tecnici presso il comune. Il deposito di alcuni elaborati tecnici, in ogni caso, sarebbe avvenuto, come risulterebbe dal documento 41 (che recherebbe la firma del capo dell'ufficio tecnico del comune), dal documento 17 (che recherebbe la firma anche del capo dell'ufficio tecnico del comune) e dal documento 24 (che recherebbe la firma del responsabile dell'ente, ing. Roberto Ricci). Con riferimento alla circostanza che il creditore aveva prodotto la sola prima pagina degli elaborati tecnici in questione, il ricorrente sostiene che un'eventuale eccezione di incompletezza potrebbe essere rilevata dal coadiutore o dal giudice 4 delegato - che nel caso in questione nulla avrebbero eccepito - ma non d'ufficio dal Tribunale, che non è parte del procedimento. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, invero, <