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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/09/2025, n. 2916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2916 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. 7914/2025 R.G.V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 2 luglio 2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Angelo Angelini presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...], il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv. Alessandro Quercioli e Fabio Codegoni presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in regime di separazione dei beni in
Buccinasco (MI), il 21.04.2003, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Buccinasco al n. 7, Serie A, P II, anno 2003;
□ separati giudizialmente con sentenza n. 5569 del 21.09.2020 con i seguenti figli:
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Costituzione n. 27; C.F. , cittadina italiana, maggiore di età, studentes-sa, non C.F._3 economicamente autosufficiente;
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Costituzione n. 27; C.F. , cittadino italiano, minore di età, studente, non C.F._4 economicamente autosufficiente;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e de-positato in data 02.07.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divor-zio alle seguenti condizioni:
1. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
2. la casa coniugale – e relativo box pertinenziale - sita in Buccinasco, Via della Costituzione 27 resta assegnata alla IG.ra , che vi vivrà con i figli e , i Parte_2 Per_1 Per_2 quali manterranno presso l'immobile la propria residenza anagrafica;
3. il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_2 prevalente presso la casa di Via della Costituzione 27, mentre il padre potrà accompagnarlo a scuola tutte le mattine, potrà trascorrere col figlio la sera del mercoledì di ciascuna settimana, con pernottamento presso di sé, dalle ore 20.00 sino al mattino del giorno successivo quando lo accompagnerà a scuola e, a fine settimana alternati, lo terrà con sé a partire dalle ore 20.00 del venerdì sino al mattino del lunedì successivo quando lo accompagnerà a scuola ovvero presso l'appartamento di Via della Costituzione, 27, Buccinasco;
quanto alle vacanze estive i genitori trascorreranno con tre settimane, due delle quali consecutive, secondo ac-cordi da Per_2 prendersi entro il 31 maggio di ciascun anno;
durante le vacanze natalizie trascorrerà il Per_2 periodo dal 25 al 30 dicembre e quello dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'uno o con l'altro genitore, secondo il criterio dell'alternanza, mentre il 24 dicembre lo trascorrerà col genitore col quale trascorrerà il secondo periodo;
trascorrerà le vacanze pasquali con l'uno o con l'altro Per_2 genitore secondo il criterio dell'alternanza;
4. il padre si assume l'obbligo di versare alla IG.ra , e ciò a titolo di man tenimento dei soli Parte_2 figli, la somma complessiva di € 1.500,00 (€ 750,00 per ciascuno, oggi giunta a € 1.731,40 per effetto di rivalutazione annuale secondo indici Istat a partire dal settembre 2021 della somma iniziale di €
1.300,00) da rivalutare 8 secondo Indici Istat dal mese di novembre 2025;
5. il padre si farà carico del 100% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida” della Corte d'Appello di Milano il data 14 novembre 2017 come segue: - le spese medi-che (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche pre-scritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentisti che presso strutture pubbliche;
c) trat-tamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Na-zionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
– le spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure ter mali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Ser-vizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privata mente;
d) farmaci omeopatici;
– le spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pub-blici; b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo an che del-la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria program-mazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa ri-chiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
– le spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e al-l'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
9 - le spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - le spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) spese per attività ludiche e ricrea-tive (pittura, teatro, boy-scout), nella misura del 50% le spese: d) babysitter;
e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicu-razione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- avuto riguardo alle spese straordinarie da con-cordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documen-tazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
6. i coniugi si prestano reciprocamente il consenso all'espatrio assieme ai figli per motivi turistici;
7. i coniugi dichiarano di avere provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza econo-mica, di essere economicamente autonomi e che, pertanto, per tutto il resto nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro;
8. le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno di-chiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le con-dizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiuta-mente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Buccinasco il 21.04.2003, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Bucci-nasco al n. 7, Serie A, P II, anno
2003 tra e Parte_1 Parte_2 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Buccinasco perché prov-veda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 10.09.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 2 luglio 2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Angelo Angelini presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...], il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv. Alessandro Quercioli e Fabio Codegoni presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in regime di separazione dei beni in
Buccinasco (MI), il 21.04.2003, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Buccinasco al n. 7, Serie A, P II, anno 2003;
□ separati giudizialmente con sentenza n. 5569 del 21.09.2020 con i seguenti figli:
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Costituzione n. 27; C.F. , cittadina italiana, maggiore di età, studentes-sa, non C.F._3 economicamente autosufficiente;
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Costituzione n. 27; C.F. , cittadino italiano, minore di età, studente, non C.F._4 economicamente autosufficiente;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e de-positato in data 02.07.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divor-zio alle seguenti condizioni:
1. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
2. la casa coniugale – e relativo box pertinenziale - sita in Buccinasco, Via della Costituzione 27 resta assegnata alla IG.ra , che vi vivrà con i figli e , i Parte_2 Per_1 Per_2 quali manterranno presso l'immobile la propria residenza anagrafica;
3. il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_2 prevalente presso la casa di Via della Costituzione 27, mentre il padre potrà accompagnarlo a scuola tutte le mattine, potrà trascorrere col figlio la sera del mercoledì di ciascuna settimana, con pernottamento presso di sé, dalle ore 20.00 sino al mattino del giorno successivo quando lo accompagnerà a scuola e, a fine settimana alternati, lo terrà con sé a partire dalle ore 20.00 del venerdì sino al mattino del lunedì successivo quando lo accompagnerà a scuola ovvero presso l'appartamento di Via della Costituzione, 27, Buccinasco;
quanto alle vacanze estive i genitori trascorreranno con tre settimane, due delle quali consecutive, secondo ac-cordi da Per_2 prendersi entro il 31 maggio di ciascun anno;
durante le vacanze natalizie trascorrerà il Per_2 periodo dal 25 al 30 dicembre e quello dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'uno o con l'altro genitore, secondo il criterio dell'alternanza, mentre il 24 dicembre lo trascorrerà col genitore col quale trascorrerà il secondo periodo;
trascorrerà le vacanze pasquali con l'uno o con l'altro Per_2 genitore secondo il criterio dell'alternanza;
4. il padre si assume l'obbligo di versare alla IG.ra , e ciò a titolo di man tenimento dei soli Parte_2 figli, la somma complessiva di € 1.500,00 (€ 750,00 per ciascuno, oggi giunta a € 1.731,40 per effetto di rivalutazione annuale secondo indici Istat a partire dal settembre 2021 della somma iniziale di €
1.300,00) da rivalutare 8 secondo Indici Istat dal mese di novembre 2025;
5. il padre si farà carico del 100% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida” della Corte d'Appello di Milano il data 14 novembre 2017 come segue: - le spese medi-che (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche pre-scritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentisti che presso strutture pubbliche;
c) trat-tamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Na-zionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
– le spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure ter mali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Ser-vizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privata mente;
d) farmaci omeopatici;
– le spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pub-blici; b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo an che del-la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria program-mazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa ri-chiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
– le spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e al-l'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
9 - le spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - le spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) spese per attività ludiche e ricrea-tive (pittura, teatro, boy-scout), nella misura del 50% le spese: d) babysitter;
e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicu-razione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- avuto riguardo alle spese straordinarie da con-cordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documen-tazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
6. i coniugi si prestano reciprocamente il consenso all'espatrio assieme ai figli per motivi turistici;
7. i coniugi dichiarano di avere provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza econo-mica, di essere economicamente autonomi e che, pertanto, per tutto il resto nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro;
8. le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno di-chiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le con-dizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiuta-mente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Buccinasco il 21.04.2003, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Bucci-nasco al n. 7, Serie A, P II, anno
2003 tra e Parte_1 Parte_2 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Buccinasco perché prov-veda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 10.09.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato