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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 9327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9327 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 12821/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica e in persona del Giudice Onorario, dr.ssa Maria
Corvino ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12821.22 del R.G.A.C., avente ad oggetto risarcimento dei danni e vertente tra,
(cf. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Vincenzo AP (cf. e dall'avv. Luciano C.F._2
AP (cf. ), elettivamente domiciliato in Napoli alla C.F._3 via Ben Hur, 84 in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello stato di
Napoli (C.F.: ADS80030620639), presso i cui uffici domicilia in Napoli alla via Diaz n. 1
CONVENUTO
E
(C.F.: ) in persona del p.t. Controparte_2 P.IVA_1 CP_3 rapp.to e difeso come da procura in atti dall'Avvocatura comunale a mezzo dell'avv. Marco Gagliotti, elettivamente domiciliato in Napoli presso la casa comunale sita in Napoli Piazza Municipio n. 1 CONVENUTO
NONCHE'
presso Controparte_4
l'Avvocatura dello Stato sede di Napoli
CONVENUTO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va precisato che la presente decisione viene redatta ai sensi e gli effetti di cui all' art. 132 cpc ex art. 118 disp att al cpc come novellati dalla legge n.° 69 del 18.06.09, dando atto che il presente fascicolo è pervenuto al
Giudice già nella fase della precisazione delle conclusioni relativamente alla domanda presentata da contro il contro Parte_1 Controparte_2 il e contro il Controparte_1 Controparte_5
, ricevendo l'istruttoria documentale già svolta dal precedente
[...]
GI.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo che le parti (tranne l'attore) all'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in modalità a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. 10/10/ 2022 n. 149 che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, hanno depositato le predette note ex art. 127 ter cpc.
Con atto di citazione depositato in data 24.5.2022, Parte_1 conveniva in giudizio il il nonché il Controparte_2 Controparte_1
, elettivamente domiciliati Controparte_5 presso l'Avvocatura dello Stato di Napoli per sentirli condannare al risarcimento del danno equiparabile a suo dire a quello per ingiusta detenzione, pari all' importo quantificato in € 2.710.279,26 oppure pari ad €
1.316.347,24 rispettivamente per mancato riconoscimento del diritto alla cittadinanza dalla nascita oppure dal 2005, data del decreto di adozione oltre interessi e rivalutazione monetaria ex lege con condanna alle spese, diritti ed onorari con attribuzione ai procuratori antistatari.
- 2 - Esponeva l'odierno ricorrente di essere nato il [...] da madre biologica tunisina e padre ignoto e che in virtù di decreto del Tribunale per i Minorenni del 12.4.2005 era stato adottato da una famiglia italiana composta da.
e da acquisendo in tal guisa la Controparte_6 Parte_2 cittadinanza italiana.
Precisava che soltanto in data 24.7.2020 a causa di numerose omissioni degli organi di riferimento otteneva la cittadinanza italiana mentre sulla carta d'identità elettronica richiesta dopo la regolarizzazione, continuava immotivatamente a comparire la cittadinanza tunisina;
richiamava altresì
l'odierno ricorrente la Legge sulla Cittadinanza Tunisina che, nell'anno 2010 aveva previsto la facoltà di acquisire la cittadinanza per i nati da madre tunisina e padre ignoto (legge Tunisia del 1° Dicembre 2010) e dunque, essendo impossibilitato all' acquisizione della cittadinanza del paese nordafricano, in quanto nato da madre tunisina certa e padre ignoto a Napoli il
03.02.1989, richiamando l'art. 1 comma 1 lettera b) della Legge 5 febbraio
1992, n. 91, secondo cui “ Acquista la cittadinanza italiana colui i cui genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato del quale sono cittadini”, asseriva di essere sin dalla nascita cittadino italiano.
Si costituiva in data 30.9.2022 il eccependo difetto di Controparte_1 legittimazione passiva stante la competenza dell'Ufficiale di stato Civile del
Comune di Napoli in ordine ai provvedimenti di cui si lamentava l'omissione.
Eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione decennale dei crediti vantati nonché infondatezza della domanda per carenza dei presupposti e chiedeva dichiararsi l'esclusiva responsabilità del ed in via Controparte_2 subordinata la riduzione dell'ammontare del risarcimento, non provato.
Si costituiva in data 30.9.2022 il chiedendo il rigetto della Controparte_2 domanda nonché l'accertamento preliminare del difetto di legittimazione passiva, trattandosi di materie riservate alla competenza statale, agendo il
Sindaco in qualità di organo dell'amministrazione statale;
rilevava altresì
- 3 - incertezza probatoria in ordine al danno non patrimoniale ed arbitrarietà del riferimento all'ingiusta detenzione quale metro per la quantificazione dello stesso.
Alla prima udienza svoltasi in forma cartolare, il Giudice concedeva i termini ex art. 183 co VI c.p.c. e rinviava all'udienza del 13.4.2023 in cui rilevava la inammissibilità della prova per testi richiesta da parte attrice, per genericità dei capi articolati e rinviava per la precisazione delle conclusioni al
25.11.2024
In quella udienza, mutato il Giudice la causa veniva rinviata in prosieguo precisazione conclusioni.
All'udienza successiva in data 11.7.2025 stante il mancato deposito ulteriori atti da parte dell'attore, la causa veniva rimessa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. ridotti della metà, con decorrenza dalla data di comunicazione del verbale.
Tali essendo, in sintesi, i fatti per cui è causa è possibile procedere all'esame della fattispecie rilevando innanzitutto che la citazione in giudizio del
Controparte_5 [...]
Controparte_7
, risulta irrituale, essendo questo un
[...] Controparte_7 già citato e regolarmente costituito, che non essendo dotato di autonomia giuridica, non risulta legittimato passivo in questo giudizio.
Per la verifica della legittimazione passiva per i convenuti Controparte_2
e occorre accertare quale organo abbia le specifiche Controparte_1 competenze in materia di tenuta dei registri di stato civile.
Invero a tal riguardo occorre precisare che all' atto della nascita al Sindaco compete, in qualità di ufficiale dello stato civile, la corretta tenuta dei relativi registri, e per esso quindi al al quale fa capo il Sindaco Controparte_1 nell'esercizio delle funzioni di ufficiale di governo.
Il Ministro dell'Interno è in sostanza portatore, in qualità di titolare della funzione amministrativa esercitata dal Sindaco in materia di tenuta dei registri
- 4 - anagrafici, di uno specifico interesse all'uniforme e regolare tenuta di tali registri, conforme alla situazione di fatto registrata.
Più precisamente, nell'esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile, il
Sindaco agisce ai sensi del d.P.R. n. 396 del 2000, in qualità di ufficiale del governo, e quindi non già come organo di vertice e legale rappresentante dell'Amministrazione comunale, bensì come organo periferico della
Amministrazione statale, dalla quale dipende ed alla quale sono pertanto imputabili gli atti da lui compiuti nella predetta veste, nonché la responsabilità per i danni dagli stessi cagionati. (cfr. Cass., Sez. I, 25/03/2009, n. 7210;
Cass., Sez. III, 6/08/2004, n. 15199; 14/02/2000, n. 1599). La competenza in materia di tenuta dei registri dello stato civile, già spettante al Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 13 del r.d. n. 1238 del 1939, è stata successivamente trasferita al , al quale l'art. 9 del d.P.R. n. 396 del 2000 Controparte_1 attribuisce il potere di impartire istruzioni agli ufficiali dello stato civile, nonché la vigilanza sui relativi uffici, da esercitarsi attraverso il prefetto (cfr.
Cons. Stato, Sez. III, 1/12/2016, n. 5047; 4/11/2015, n. 5043; 26/10/2015, nn.
4897 e 4899); le predette istruzioni rivestono carattere vincolante per questi ultimi, ai quali è espressamente imposto l'obbligo di uniformarvisi, e ciò al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio e l'unità d'indirizzo nell'interpretazione di disposizioni dalla cui applicazione discendono effetti determinanti per la tutela dei diritti sia personali che patrimoniali. La circostanza che la corretta ed uniforme applicazione delle predette disposizioni risponda ad un'esigenza obiettiva dell'ordinamento, nel cui perseguimento l'Amministrazione non agisce in qualità di parte, non consente quindi di escludere la configurabilità di un autonomo interesse, concreto ed attuale, tale da legittimare l'intervento del nel giudizio avente ad CP_1 oggetto la domanda di risarcimento dei danni cagionati”. (cfr. Cass SS.UU. n.
12193/2019).
- 5 - Alla luce delle osservazioni svolte può concludersi che legittimamente e sono legittimati passivi del Controparte_1 Controparte_2 presente giudizio, ciascuno per le singole competenze.
Chiarita dunque la tematica della legittimazione tra le parti del processo e quindi la regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti, occorre procedere alla valutazione della fondatezza della domanda dell' attore ovvero verificare se sussiste per l'omessa ed errata annotazione sul documento di identità della cittadinanza un diritto al risarcimento del danno e che lo stesso non si sia prescritto, come eccepito tempestivamente dal
[...]
e dal per poi procedere alla valutazione nel CP_1 Controparte_2 merito della quantificazione delle somme risarcitorie richieste.
Ebbene sulla base dell' istruttoria documentale acquisita al processo e degli atti di causa il Tribunale non può che rilevare che in virtù Parte_1 di decreto del Tribunale dei minorenni di Napoli del 12.4.2005, immediatamente efficace, veniva adottato ed acquisiva la cittadinanza italiana, ex lege n. 91 del 1992 che prevede espressamente all'art.3: “il minore adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana”.
Il Dpr 396/2000 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile scandisce poi tutti gli ulteriori passaggi per la regolarizzazione della posizione dell'adottato: la comunicazione che il
Tribunale per i minorenni fa del decreto divenuto definitivo (in data
3.6.2006), all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di iscrizione dell'atto di nascita del minore o, in difetto, di residenza dei genitori adottivi, la trascrizione del provvedimento giudiziale nei registri di nascita e la annotazione a margine dell'atto di nascita del minore, eventualmente modificandone le generalità, relative alla cittadinanza.
Nel caso di adozione nazionale di minore straniero, come sarebbe avvenuto nel caso in esame, avendo la madre naturale di , Persona_1 agli adempimenti sinora descritti dovranno aggiungersi quelli conseguenti
- 6 - all'acquisto automatico della cittadinanza italiana ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, Legge 91/1992.
L'Ufficiale dello Stato Civile, pertanto, provvederà alla trascrizione dell'apposita attestazione sindacale di cui all'art. 16, comma 8, D.P.R.
572/1993, il sindaco, sulla base delle risultanze dello stato civile ed anagrafiche, emette attestazione dell'acquisto, dalla perdita o del riacquisto della cittadinanza da persone residenti nel comune o iscritte all'AIRE del comune e la trasmette, ai fini della trascrizione nei registri di cittadinanza e dell'annotazione nell'atto di nascita, all'ufficiale dello stato civile con conseguente annotazione sull'atto di nascita del minore.
Ebbene, proprio la mancanza di quest'ultima trascrizione nei registri di cittadinanza e conseguente perdurante attribuzione della cittadinanza tunisina,
e non quella italiana, come risulta dai documenti di identità allegati agli atti emessi il 17.6.2008 ed il 24.5.2010 avrebbe cagionato il danno di cui il sig. chiede il risarcimento nell'odierno giudizio. Parte_1
Tuttavia, nonostante sul documento non risultasse l' esatta nazionalità acquistata il non ha reclamare immediatamente il suo diritto di Parte_1 cittadinanza, (almeno secondo quanto è rilevabile nel presente giudizio sulla base dei documenti allegati), fino a quando l' attore nell'anno 2020, titolare peraltro, (di una carta d'identità NON valida per l'espatrio), si trovava nella condizione di recluso in Svezia, trattenuto in comunità a Malmo, chiedendo di essere rimpatriato in Italia, paese di cui non risultava cittadino a causa dell'errore nella trascrizione nei registri di cittadinanza, risalente all'ormai lontano anno 2006.
Solo in quelle circostanze, privato della libertà, il diffidava Parte_1 ripetutamente gli organi amministrativi preposti tra i convenuti nell'odierno giudizio ad aggiornare i registri di cittadinanza, sollecitato in tal senso anche dal documento dell'ambasciata d'Italia a Stoccolma prot. 1252 del 1° giugno
2020 allegato, in cui la Cancelleria Consolare posto lo stato di reclusione del dichiara: “è necessario appurare l'acquisto della cittadinanza Parte_1
- 7 - italiana del sig. …Egli aveva a suo tempo presentato alle Parte_1
Autorità di Polizia Svedesi una copia della carta d'identità italiana che riportava dati anagrafici diversi rispetto all'originale prodotto dal comune emittente (cittadinanza, fotografia e validità per l'espatrio)”.
Tornando all'odierno IU ed alla risarcibilità del danno patito dal considerando il lungo lasso di tempo trascorso tra la mancata Parte_1 trascrizione dell'acquisto della cittadinanza italiana ed il momento in cui tale circostanza gli arrecava un effettivo pregiudizio, occorre in primis richiamare l'articolo 2947 del codice civile e l'articolo 1, comma 2, della legge n. 20/1994 da cui si evince che: il termine di prescrizione per il diritto al risarcimento del danno derivante da responsabilità amministrativa è di cinque anni, che decorrono dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso. Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero dalla data in cui il danno è stato commesso o, in caso di conoscenza differita, dalla data in cui il danno è stato scoperto o sarebbe stato oggettivamente conoscibile, in ogni caso comparandolo con la data del fatto commesso ( data del rilascio della Carta di Identità cartacea) e con la data della sua capacità di agire acquisita al compimento del 18° anno di età.
Ora venendo all' esame degli atti deve considerarsi che avrebbe Parte_1 avuto la possibilità di avvedersi dalla sua carta di identità l'attribuzione della cittadinanza;
Deve altresì valutarsi che non risulta alcun atto utile al fine della interruzione della prescrizione avvenuta nell'anno 2020, in cui intraprende le prime diffide in via extragiudiziale verso il e gli altri Controparte_2
Organi Amministrativi per ottenere la rettifica dell'attribuzione di cittadinanza anche ai fini dell' esercizio del preteso diritto al risarcimento per la mancata ottemperanza da parte degli organi dell' Controparte_8 ad annotare il provvedimento giudiziale di adozione
[...] compresa la trascrizione dell' adozione di genitori italiani.
- 8 - Pertanto il Tribunale non può che accertare che rispetto alla domanda dell' attore sia avvenuto il decorso del termine prescrizionale per il preteso risarcimento del danno verso le PA.
Sul punto anche il GA ha chiarito che in tali casi ricorre l'ipotesi di una responsabilità extracontrattuale la cui prescrizione è di anni 5 decorrente dalla data del fatto “La responsabilità in cui incorre l'amministrazione per l'esercizio delle sue funzioni pubbliche è inquadrabile nella responsabilità da fatto illecito, sia pure con gli inevitabili adattamenti richiesti dalla sua collocazione ordinamentale nei rapporti intersoggettivi. Il rapporto amministrativo si compone infatti di due situazioni soggettive entrambe attive, l'interesse legittimo del privato e il potere amministrativo, il che impedisce di concepire l'illecito dell'amministrazione come inadempimento di un obbligo. Trattandosi di responsabilità extra-contrattuale, il danneggiato ha l'onere di dimostrare in giudizio l'ingiustizia del danno subito. Inoltre, nell'esame della domanda di risarcimento dei danni da illegittimo o mancato esercizio della funzione pubblica deve essere in ogni caso valutata la condotta del privato, nel senso che questi non può ottenere il risarcimento se non ha attivato tutti gli strumenti a sua disposizione, procedimentali o processuali, volti a prevenirlo o a rimuoverlo” (C.d.S, AP n. 7/21).
In ogni caso anche a voler aderire ad un orientamento minoritario in cui la responsabilità del Sindaco quale Ufficiale di Stato Civile e per esso del nei confronti dell' attore sia inquadrabile in un Controparte_1 rapporto contrattuale da intendersi come obbligazione all' esatta attribuzione della cittadinanza, considerato l' onere della corretta tenuta degli atti dell'
corrispondente alla nazionalità esatta dei cittadini residenti, Controparte_8 il diritto risarcitorio era esercitabile sin dalla data del rilascio del documento di identità ( 2008) e pertanto alla data della prima diffida stragiudiziale, il danno come lamentato appare non più rivendicabile per perenzione anche del diritto su una prescrizione ordinaria decennale.
- 9 - L'accertamento della prescrizione dell'esercizio del diritto per il principio della ragione più liquida, consente di respingere la domanda sulla base della soluzione di una sola questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre, secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. senza che si proceda all' esame ulteriore del quantum risarcitorio che non risulta provato in difetto di allegazioni assertive e dei criteri per la sua determinazione.
Pertanto allo stato la domanda dell'attore non può essere accolta per le motivazioni esposte.
Considerato che trattasi di una fattispecie inquadrabile ex art. 92 Cpc per
“assoluta novità della questione trattata e in assenza di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. sussistono i giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti costituite.
PQM
Il Tribunale di Napoli in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria
Corvino, definitivamente pronunziando sulla causa avente ad oggetto risarcimento dei danni e pendente tra e Parte_1 Controparte_2 nonché , ogni contraria istanza disattesa, così provvede: Controparte_1
1)Rigetta la domanda dell' attore;
2) compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Napoli il 16.10.2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Maria Corvino
- 10 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica e in persona del Giudice Onorario, dr.ssa Maria
Corvino ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12821.22 del R.G.A.C., avente ad oggetto risarcimento dei danni e vertente tra,
(cf. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Vincenzo AP (cf. e dall'avv. Luciano C.F._2
AP (cf. ), elettivamente domiciliato in Napoli alla C.F._3 via Ben Hur, 84 in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello stato di
Napoli (C.F.: ADS80030620639), presso i cui uffici domicilia in Napoli alla via Diaz n. 1
CONVENUTO
E
(C.F.: ) in persona del p.t. Controparte_2 P.IVA_1 CP_3 rapp.to e difeso come da procura in atti dall'Avvocatura comunale a mezzo dell'avv. Marco Gagliotti, elettivamente domiciliato in Napoli presso la casa comunale sita in Napoli Piazza Municipio n. 1 CONVENUTO
NONCHE'
presso Controparte_4
l'Avvocatura dello Stato sede di Napoli
CONVENUTO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va precisato che la presente decisione viene redatta ai sensi e gli effetti di cui all' art. 132 cpc ex art. 118 disp att al cpc come novellati dalla legge n.° 69 del 18.06.09, dando atto che il presente fascicolo è pervenuto al
Giudice già nella fase della precisazione delle conclusioni relativamente alla domanda presentata da contro il contro Parte_1 Controparte_2 il e contro il Controparte_1 Controparte_5
, ricevendo l'istruttoria documentale già svolta dal precedente
[...]
GI.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo che le parti (tranne l'attore) all'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in modalità a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. 10/10/ 2022 n. 149 che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, hanno depositato le predette note ex art. 127 ter cpc.
Con atto di citazione depositato in data 24.5.2022, Parte_1 conveniva in giudizio il il nonché il Controparte_2 Controparte_1
, elettivamente domiciliati Controparte_5 presso l'Avvocatura dello Stato di Napoli per sentirli condannare al risarcimento del danno equiparabile a suo dire a quello per ingiusta detenzione, pari all' importo quantificato in € 2.710.279,26 oppure pari ad €
1.316.347,24 rispettivamente per mancato riconoscimento del diritto alla cittadinanza dalla nascita oppure dal 2005, data del decreto di adozione oltre interessi e rivalutazione monetaria ex lege con condanna alle spese, diritti ed onorari con attribuzione ai procuratori antistatari.
- 2 - Esponeva l'odierno ricorrente di essere nato il [...] da madre biologica tunisina e padre ignoto e che in virtù di decreto del Tribunale per i Minorenni del 12.4.2005 era stato adottato da una famiglia italiana composta da.
e da acquisendo in tal guisa la Controparte_6 Parte_2 cittadinanza italiana.
Precisava che soltanto in data 24.7.2020 a causa di numerose omissioni degli organi di riferimento otteneva la cittadinanza italiana mentre sulla carta d'identità elettronica richiesta dopo la regolarizzazione, continuava immotivatamente a comparire la cittadinanza tunisina;
richiamava altresì
l'odierno ricorrente la Legge sulla Cittadinanza Tunisina che, nell'anno 2010 aveva previsto la facoltà di acquisire la cittadinanza per i nati da madre tunisina e padre ignoto (legge Tunisia del 1° Dicembre 2010) e dunque, essendo impossibilitato all' acquisizione della cittadinanza del paese nordafricano, in quanto nato da madre tunisina certa e padre ignoto a Napoli il
03.02.1989, richiamando l'art. 1 comma 1 lettera b) della Legge 5 febbraio
1992, n. 91, secondo cui “ Acquista la cittadinanza italiana colui i cui genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato del quale sono cittadini”, asseriva di essere sin dalla nascita cittadino italiano.
Si costituiva in data 30.9.2022 il eccependo difetto di Controparte_1 legittimazione passiva stante la competenza dell'Ufficiale di stato Civile del
Comune di Napoli in ordine ai provvedimenti di cui si lamentava l'omissione.
Eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione decennale dei crediti vantati nonché infondatezza della domanda per carenza dei presupposti e chiedeva dichiararsi l'esclusiva responsabilità del ed in via Controparte_2 subordinata la riduzione dell'ammontare del risarcimento, non provato.
Si costituiva in data 30.9.2022 il chiedendo il rigetto della Controparte_2 domanda nonché l'accertamento preliminare del difetto di legittimazione passiva, trattandosi di materie riservate alla competenza statale, agendo il
Sindaco in qualità di organo dell'amministrazione statale;
rilevava altresì
- 3 - incertezza probatoria in ordine al danno non patrimoniale ed arbitrarietà del riferimento all'ingiusta detenzione quale metro per la quantificazione dello stesso.
Alla prima udienza svoltasi in forma cartolare, il Giudice concedeva i termini ex art. 183 co VI c.p.c. e rinviava all'udienza del 13.4.2023 in cui rilevava la inammissibilità della prova per testi richiesta da parte attrice, per genericità dei capi articolati e rinviava per la precisazione delle conclusioni al
25.11.2024
In quella udienza, mutato il Giudice la causa veniva rinviata in prosieguo precisazione conclusioni.
All'udienza successiva in data 11.7.2025 stante il mancato deposito ulteriori atti da parte dell'attore, la causa veniva rimessa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. ridotti della metà, con decorrenza dalla data di comunicazione del verbale.
Tali essendo, in sintesi, i fatti per cui è causa è possibile procedere all'esame della fattispecie rilevando innanzitutto che la citazione in giudizio del
Controparte_5 [...]
Controparte_7
, risulta irrituale, essendo questo un
[...] Controparte_7 già citato e regolarmente costituito, che non essendo dotato di autonomia giuridica, non risulta legittimato passivo in questo giudizio.
Per la verifica della legittimazione passiva per i convenuti Controparte_2
e occorre accertare quale organo abbia le specifiche Controparte_1 competenze in materia di tenuta dei registri di stato civile.
Invero a tal riguardo occorre precisare che all' atto della nascita al Sindaco compete, in qualità di ufficiale dello stato civile, la corretta tenuta dei relativi registri, e per esso quindi al al quale fa capo il Sindaco Controparte_1 nell'esercizio delle funzioni di ufficiale di governo.
Il Ministro dell'Interno è in sostanza portatore, in qualità di titolare della funzione amministrativa esercitata dal Sindaco in materia di tenuta dei registri
- 4 - anagrafici, di uno specifico interesse all'uniforme e regolare tenuta di tali registri, conforme alla situazione di fatto registrata.
Più precisamente, nell'esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile, il
Sindaco agisce ai sensi del d.P.R. n. 396 del 2000, in qualità di ufficiale del governo, e quindi non già come organo di vertice e legale rappresentante dell'Amministrazione comunale, bensì come organo periferico della
Amministrazione statale, dalla quale dipende ed alla quale sono pertanto imputabili gli atti da lui compiuti nella predetta veste, nonché la responsabilità per i danni dagli stessi cagionati. (cfr. Cass., Sez. I, 25/03/2009, n. 7210;
Cass., Sez. III, 6/08/2004, n. 15199; 14/02/2000, n. 1599). La competenza in materia di tenuta dei registri dello stato civile, già spettante al Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 13 del r.d. n. 1238 del 1939, è stata successivamente trasferita al , al quale l'art. 9 del d.P.R. n. 396 del 2000 Controparte_1 attribuisce il potere di impartire istruzioni agli ufficiali dello stato civile, nonché la vigilanza sui relativi uffici, da esercitarsi attraverso il prefetto (cfr.
Cons. Stato, Sez. III, 1/12/2016, n. 5047; 4/11/2015, n. 5043; 26/10/2015, nn.
4897 e 4899); le predette istruzioni rivestono carattere vincolante per questi ultimi, ai quali è espressamente imposto l'obbligo di uniformarvisi, e ciò al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio e l'unità d'indirizzo nell'interpretazione di disposizioni dalla cui applicazione discendono effetti determinanti per la tutela dei diritti sia personali che patrimoniali. La circostanza che la corretta ed uniforme applicazione delle predette disposizioni risponda ad un'esigenza obiettiva dell'ordinamento, nel cui perseguimento l'Amministrazione non agisce in qualità di parte, non consente quindi di escludere la configurabilità di un autonomo interesse, concreto ed attuale, tale da legittimare l'intervento del nel giudizio avente ad CP_1 oggetto la domanda di risarcimento dei danni cagionati”. (cfr. Cass SS.UU. n.
12193/2019).
- 5 - Alla luce delle osservazioni svolte può concludersi che legittimamente e sono legittimati passivi del Controparte_1 Controparte_2 presente giudizio, ciascuno per le singole competenze.
Chiarita dunque la tematica della legittimazione tra le parti del processo e quindi la regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti, occorre procedere alla valutazione della fondatezza della domanda dell' attore ovvero verificare se sussiste per l'omessa ed errata annotazione sul documento di identità della cittadinanza un diritto al risarcimento del danno e che lo stesso non si sia prescritto, come eccepito tempestivamente dal
[...]
e dal per poi procedere alla valutazione nel CP_1 Controparte_2 merito della quantificazione delle somme risarcitorie richieste.
Ebbene sulla base dell' istruttoria documentale acquisita al processo e degli atti di causa il Tribunale non può che rilevare che in virtù Parte_1 di decreto del Tribunale dei minorenni di Napoli del 12.4.2005, immediatamente efficace, veniva adottato ed acquisiva la cittadinanza italiana, ex lege n. 91 del 1992 che prevede espressamente all'art.3: “il minore adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana”.
Il Dpr 396/2000 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile scandisce poi tutti gli ulteriori passaggi per la regolarizzazione della posizione dell'adottato: la comunicazione che il
Tribunale per i minorenni fa del decreto divenuto definitivo (in data
3.6.2006), all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di iscrizione dell'atto di nascita del minore o, in difetto, di residenza dei genitori adottivi, la trascrizione del provvedimento giudiziale nei registri di nascita e la annotazione a margine dell'atto di nascita del minore, eventualmente modificandone le generalità, relative alla cittadinanza.
Nel caso di adozione nazionale di minore straniero, come sarebbe avvenuto nel caso in esame, avendo la madre naturale di , Persona_1 agli adempimenti sinora descritti dovranno aggiungersi quelli conseguenti
- 6 - all'acquisto automatico della cittadinanza italiana ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, Legge 91/1992.
L'Ufficiale dello Stato Civile, pertanto, provvederà alla trascrizione dell'apposita attestazione sindacale di cui all'art. 16, comma 8, D.P.R.
572/1993, il sindaco, sulla base delle risultanze dello stato civile ed anagrafiche, emette attestazione dell'acquisto, dalla perdita o del riacquisto della cittadinanza da persone residenti nel comune o iscritte all'AIRE del comune e la trasmette, ai fini della trascrizione nei registri di cittadinanza e dell'annotazione nell'atto di nascita, all'ufficiale dello stato civile con conseguente annotazione sull'atto di nascita del minore.
Ebbene, proprio la mancanza di quest'ultima trascrizione nei registri di cittadinanza e conseguente perdurante attribuzione della cittadinanza tunisina,
e non quella italiana, come risulta dai documenti di identità allegati agli atti emessi il 17.6.2008 ed il 24.5.2010 avrebbe cagionato il danno di cui il sig. chiede il risarcimento nell'odierno giudizio. Parte_1
Tuttavia, nonostante sul documento non risultasse l' esatta nazionalità acquistata il non ha reclamare immediatamente il suo diritto di Parte_1 cittadinanza, (almeno secondo quanto è rilevabile nel presente giudizio sulla base dei documenti allegati), fino a quando l' attore nell'anno 2020, titolare peraltro, (di una carta d'identità NON valida per l'espatrio), si trovava nella condizione di recluso in Svezia, trattenuto in comunità a Malmo, chiedendo di essere rimpatriato in Italia, paese di cui non risultava cittadino a causa dell'errore nella trascrizione nei registri di cittadinanza, risalente all'ormai lontano anno 2006.
Solo in quelle circostanze, privato della libertà, il diffidava Parte_1 ripetutamente gli organi amministrativi preposti tra i convenuti nell'odierno giudizio ad aggiornare i registri di cittadinanza, sollecitato in tal senso anche dal documento dell'ambasciata d'Italia a Stoccolma prot. 1252 del 1° giugno
2020 allegato, in cui la Cancelleria Consolare posto lo stato di reclusione del dichiara: “è necessario appurare l'acquisto della cittadinanza Parte_1
- 7 - italiana del sig. …Egli aveva a suo tempo presentato alle Parte_1
Autorità di Polizia Svedesi una copia della carta d'identità italiana che riportava dati anagrafici diversi rispetto all'originale prodotto dal comune emittente (cittadinanza, fotografia e validità per l'espatrio)”.
Tornando all'odierno IU ed alla risarcibilità del danno patito dal considerando il lungo lasso di tempo trascorso tra la mancata Parte_1 trascrizione dell'acquisto della cittadinanza italiana ed il momento in cui tale circostanza gli arrecava un effettivo pregiudizio, occorre in primis richiamare l'articolo 2947 del codice civile e l'articolo 1, comma 2, della legge n. 20/1994 da cui si evince che: il termine di prescrizione per il diritto al risarcimento del danno derivante da responsabilità amministrativa è di cinque anni, che decorrono dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso. Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero dalla data in cui il danno è stato commesso o, in caso di conoscenza differita, dalla data in cui il danno è stato scoperto o sarebbe stato oggettivamente conoscibile, in ogni caso comparandolo con la data del fatto commesso ( data del rilascio della Carta di Identità cartacea) e con la data della sua capacità di agire acquisita al compimento del 18° anno di età.
Ora venendo all' esame degli atti deve considerarsi che avrebbe Parte_1 avuto la possibilità di avvedersi dalla sua carta di identità l'attribuzione della cittadinanza;
Deve altresì valutarsi che non risulta alcun atto utile al fine della interruzione della prescrizione avvenuta nell'anno 2020, in cui intraprende le prime diffide in via extragiudiziale verso il e gli altri Controparte_2
Organi Amministrativi per ottenere la rettifica dell'attribuzione di cittadinanza anche ai fini dell' esercizio del preteso diritto al risarcimento per la mancata ottemperanza da parte degli organi dell' Controparte_8 ad annotare il provvedimento giudiziale di adozione
[...] compresa la trascrizione dell' adozione di genitori italiani.
- 8 - Pertanto il Tribunale non può che accertare che rispetto alla domanda dell' attore sia avvenuto il decorso del termine prescrizionale per il preteso risarcimento del danno verso le PA.
Sul punto anche il GA ha chiarito che in tali casi ricorre l'ipotesi di una responsabilità extracontrattuale la cui prescrizione è di anni 5 decorrente dalla data del fatto “La responsabilità in cui incorre l'amministrazione per l'esercizio delle sue funzioni pubbliche è inquadrabile nella responsabilità da fatto illecito, sia pure con gli inevitabili adattamenti richiesti dalla sua collocazione ordinamentale nei rapporti intersoggettivi. Il rapporto amministrativo si compone infatti di due situazioni soggettive entrambe attive, l'interesse legittimo del privato e il potere amministrativo, il che impedisce di concepire l'illecito dell'amministrazione come inadempimento di un obbligo. Trattandosi di responsabilità extra-contrattuale, il danneggiato ha l'onere di dimostrare in giudizio l'ingiustizia del danno subito. Inoltre, nell'esame della domanda di risarcimento dei danni da illegittimo o mancato esercizio della funzione pubblica deve essere in ogni caso valutata la condotta del privato, nel senso che questi non può ottenere il risarcimento se non ha attivato tutti gli strumenti a sua disposizione, procedimentali o processuali, volti a prevenirlo o a rimuoverlo” (C.d.S, AP n. 7/21).
In ogni caso anche a voler aderire ad un orientamento minoritario in cui la responsabilità del Sindaco quale Ufficiale di Stato Civile e per esso del nei confronti dell' attore sia inquadrabile in un Controparte_1 rapporto contrattuale da intendersi come obbligazione all' esatta attribuzione della cittadinanza, considerato l' onere della corretta tenuta degli atti dell'
corrispondente alla nazionalità esatta dei cittadini residenti, Controparte_8 il diritto risarcitorio era esercitabile sin dalla data del rilascio del documento di identità ( 2008) e pertanto alla data della prima diffida stragiudiziale, il danno come lamentato appare non più rivendicabile per perenzione anche del diritto su una prescrizione ordinaria decennale.
- 9 - L'accertamento della prescrizione dell'esercizio del diritto per il principio della ragione più liquida, consente di respingere la domanda sulla base della soluzione di una sola questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre, secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. senza che si proceda all' esame ulteriore del quantum risarcitorio che non risulta provato in difetto di allegazioni assertive e dei criteri per la sua determinazione.
Pertanto allo stato la domanda dell'attore non può essere accolta per le motivazioni esposte.
Considerato che trattasi di una fattispecie inquadrabile ex art. 92 Cpc per
“assoluta novità della questione trattata e in assenza di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. sussistono i giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti costituite.
PQM
Il Tribunale di Napoli in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria
Corvino, definitivamente pronunziando sulla causa avente ad oggetto risarcimento dei danni e pendente tra e Parte_1 Controparte_2 nonché , ogni contraria istanza disattesa, così provvede: Controparte_1
1)Rigetta la domanda dell' attore;
2) compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Napoli il 16.10.2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Maria Corvino
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