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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/12/2025, n. 2109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2109 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 6355/2020 R.G.
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 11 dicembre 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 29/10/2024
e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per gli appellanti e appellati incidentali . e CP_1 Parte_1 [...]
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
Pt_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
e gli avv.ti CICALA Pt_10 Parte_11 Controparte_2
IO e VI DE GA hanno concluso come da nota depositata in data 10.12.25 per l'appellata il prof. avv. DE SANTIS FABIANO e l'avv. IPPOLITO VALENTINA CP_3 hanno concluso come da nota depositata in data 8.12.25 per l'appellata e appellante in via incidentale 'avv. VILLANOVA MONICA Controparte_4 ha concluso come da nota depositata in data 9.12.25
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 10:02 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 6355/2020 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, nella persona del giudice
Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 6355/2020 R.G. promossa da: tra
(p.i. CP_1 Parte_12
), in persona delle titolari di quest'ultima, (c.f. P.IVA_1 Parte_3
), (c.f. ), C.F._1 Parte_4 C.F._2 [...]
(c.f. , c.f. ), Pt_5 C.F._3 Parte_6 C.F._4 [...]
(c.f. , (c.f. Parte_7 C.F._5 Parte_8
), (c.f. ), C.F._6 Parte_9 C.F._7 [...]
(c.f. ), (c.f. Pt_10 C.F._8 Parte_11
, (c.f. ), rappresentati e C.F._9 Controparte_2 C.F._10 difesi dall'avv. CICALA IO e dall'avv. DE GA VI ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo sito in Caserta (CE), Corso Trieste n. 149, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
appellanti appellati in via incidentale contro
(p.i. ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. DE SANTIS FABIANO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma (RM), Via Col di Lana n. 11, in virtù di procura speciale allegata al fascicolo telematico;
appellata nonché contro
(p.i. ), in persona del suo legale rappresentantepro-tempore, Controparte_4 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. VILLANOVA MONICA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Gallipoli (LE), Via I. Nievo n. 17, in virtù di procura a margine alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale;
appellata appellante in via incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Latina n. 730/2020 datata
11/05/2020 e pubblicata il 20/05/2020 in seno al procedimento R.G.A.C. n. 1290/2019;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELE RAGIONI DELA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato via pec il 20.12.2020, le odierne parti appellanti, convenendo in giudizio il e il fornitore di servizi turistici Controparte_5 CP_4
hanno proposto appello avverso la sentenza come in epigrafe indicata, tramite cui il Giudice
[...] di Pace di Latina aveva respinto le domande dai medesimi avanzate di risarcimento danni da cd.
“vacanza rovinata” e condannato gli stessi alla refusione delle spese di giudizio in favore della sola convenuta compensando le spese nei confronti della terza chiamata in causa CP_3 CP_4
instando: «perché, l'On.le Tribunale di Latina voglia in riforma della sentenza impugnata ed
[...] in accoglimento delle domande proposte, così decidere: • accertare e dichiarare il diritto dell'appellanti e , al risarcimento Parte_3 Parte_6 Parte_9 Parte_11 del danno subito a titolo di inesatto adempimento / parziale inadempimento contrattuale posto in essere dalle appellate e, per l'effetto, condannare le stesse, in persona dei rispettivi l.r.p.t., in solido tra loro o ciascuna secondo le proprie responsabilità, alla restituzione della somma dai prefati versata per l'acquisto del servizio turistico non utilizzato, per € 1.292,00#, o di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
• accertare e dichiarare, ai sensi dell'attuale art.
51 quinquies (già art. 48) del Codice del Turismo , il diritto dell'appellante CE. alla Pt_1 restituzione della somma dalla stessa versata per far fronte alle inadempienze di parte appellata, e dunque per l'acquisto di un nuovo soggiorno in favore dei sigg.ri Parte_3 Parte_6 [...]
e , per € 2.261,00# e, per l'effetto, condannare le appellate, in persona Pt_9 Parte_11 dei rispettivi l.r.p.t., in solido tra loro o ciascuna secondo le proprie responsabilità, alla Co corresponsione della suddetta somma in favore dell'appellante ; • accertato e dichiarato il Pt_1 diritto degli appellanti sig.ri , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
e Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 CP_2
al risarcimento del danno da vacanza rovinata, condannare le appellate, in persona dei
[...] rispettivi l.r.p.t., in solido tra loro o ciascuna secondo le proprie responsabilità, alla corresponsione, in favore dei summenzionati appellanti, di detto risarcimento, e ciò nella misura ritenuta di giustizia.
• in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, maggiorate come per legge, con attribuzione in favore degli scriventi avvocati antistatari.».
L'appellata tempestivamente costituitasi nel presente giudizio con comparsa Controparte_4 di costituzione e risposta depositata il 14/04/2021, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “nel richiamare tutte le difese, eccezioni e domande svolte in primo grado, che devono intendersi qui integralmente riproposte, voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, - in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello poiché si è verificata una mutatio libelli;
- in via principale e nel merito, rigettare l'appello principale per i motivi di cui in narrativa e confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui rigetta le domande attoree;
- in accoglimento dell'appello incidentale e in riforma della sentenza di primo grado solo in punto spese, condannare parte attrice al pagamento di spese e compensi del primo grado di giudizio, oltre accessori di legge;
- condannare, gli appellanti al pagamento di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge.”.
L'appellata costituitasi nel presente giudizio con comparsa di costituzione e risposta CP_3 depositata il 4/05/2021, ha, invece, insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.mo Tribunale adìto,in funzione del Giudice dell'Appello, contraiis rejectis “Rigettare l'appello proposto dall' nonché dai sig.ri , , Parte_13 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
e siccome infondato in fatto ed in diritto, confermando in ogni sua Parte_11 Controparte_2 parte la sentenza impugnata”. In ogni caso “Accertare l'inesistenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla in persona del suo legale rappresentante p.t. per aver adempiuto a tutti gli CP_3 obblighi contrattuali su di essa gravanti” Per l'effetto “Rigettare la domanda di risarcimento avanzata da parte attrice sia sotto il profilo dell'inadempimento contrattuale, sia sotto il profilo del rimborso dovuto alla Agenzia CE.LI per avere quest'ultima sostenuto le spese per l'alloggio degli attori presso un'altra struttura eseguito senza alcun preavviso e in assenza di un obbligo legislativo previsto in tal senso, nonché per il risarcimento dell'asserito danno all'immagine che sarebbe stato arrecato alla agenzia medesima;
sia sotto il diverso profilo del presunto “danno da vacanza rovinata” poiché totalmente infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni sin qui esposte” In via subordinata Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice di pace adìto riscontrasse l'effettiva esistenza dei vizi e dei disagi lamentati dagli attori, voglia condannare , con sede CP_4 legale in Via Gian Battista Vico 61 -63 – 73014 Gallipoli (LE) P.I. al ristoro dei danni P.IVA_3 eventualmente da costoro patiti, siccome ascrivibili a fatto e colpa del chiamato in causa, in quanto fornitore del prodotto turistico e responsabile delle caratteristiche del medesimo. In ogni caso con vittoria di spese e competenze relative al doppio Gradi di Giudizio.”.
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione demandata da questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1/07/2022, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione di termine per il deposito di note conclusive.
L'appello svolto in via principale è infondato e andrà, pertanto, rigettato.
In via preliminare, come anche condivisibilmente rilevato dal patrocinio della Controparte_4
l'odierna parte appellante, con l'atto di appello, ha operato una vera e propria mutatio libelli che, in quanto tale, va dichiarata inammissibile.
Come noto, ai sensi dell'art. 345, co. 1, c.p.c., «Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio.».
Il giudizio d'appello deve avere ad oggetto gli stessi temi di indagine del giudizio di primo grado;
l'ambito del riesame e della decisione non può mai essere ampliato con domande nuove, ma solo ristretto (ex multis, Cass. 11202/2003; Cass. 10128/2003).
L'odierna statuizione, dunque, dovrà attenersi al thema individuato innanzi al Giudice di Pace.
L'odierna parte appellante, con un unico motivo di gravame, ha lamentato l'erroneità della statuizione emessa dal Giudice di prime cure nella parte in cui quest'ultimo avrebbe ritenuto che «le parti attrici si sono limitate a depositare documentazione fotografica, che è stata prontamente contestata dalla chiamata in causa , quale fornitore dei servizi turistici e contrastata da altra CP_4 documentazione fotografica della struttura» (cfr. pag. 4, sentenza impugnata), dunque, compiendo un'erronea valutazione delle prove documentali in atti, nonché della di loro condotta, asseritamente non collaborativa, violando, con una motivazione inesistente o, comunque, insufficiente le norme di diritto in ordine al risarcimento dei danni.
L'odierna controversia ha ad oggetto una richiesta risarcitoria, - segnatamente nella misura di euro
1.292,00, per gli appellanti, sig.ri e , Parte_3 Parte_6 Parte_9 Parte_11 nonché nella misura di euro 1.534,00 per gli appellanti sig.ri , Parte_4 Controparte_2
e per il pernotto dall'11 al 18 Parte_10 Parte_8 Parte_5 Parte_7 agosto 2018, i primi per un bilocale a Gallipoli (LE), i secondi per un trilocale sempre nel medesimo
Comune ed analogo periodo, loro venduti dal tour operator a sua volta avvalsasi CP_3 dell'opera dell'agenzia intermediaria CE. -, per il cd. danno da vacanza rovinata, avendo i Pt_1 predetti soggetti, giunti in loco, constatato che le strutture ricettive oggetto di acquisto presentavano situazioni strutturali, igieniche e di sicurezza ben al di sotto degli standard minimi. Tanto premesso, in ordine alla disciplina applicabile ratione temporis, si consta che il contratto di acquisto degli appartamenti in Gallipoli nelle date dell'11-18 agosto 2018 (cfr. all. 1, citazione, fasc.
I grado) intervenuto tra le odierne parti appellanti e l'appellata si sia perfezionato in data CP_3
11.6.2018 e, dunque, possa trovare applicazione la disciplina dettata dal cd. Codice del Turismo, di cui al D. L.vo n. 79 del 23/05/2011, nella sua versione previgente, posto che le modifiche al medesimo apportate dal D. L.vo n. 62 del 21/05/2018 sono entrate in vigore dal 1° luglio 2018 e si applicano ai contratti conclusi a decorrere da tale data.
Fatta questa necessaria premessa, si ritiene corretta e condivisibile la statuizione adottata dal Giudice di prime cure in merito alle valutazioni operate.
Come noto, ai sensi dell'art. 47 D. L.vo cit. «Nel caso in cui l'inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta.».
Com'è noto, secondo il nomofilattico insegnamento giurisprudenziale (Cass. SS. UU. 13533/2001),
“Il creditore che deduce l'inadempimento da parte del debitore è tenuto a dimostrare il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte. Ne deriva che il creditore deve unicamente fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni”.
Nello specifico, un recente pronunciamento della VI Sez. della Corte d'appello di Roma, la n. 6085 del 22/10/2025, ha evidenziato come la prova del danno da vacanza rovinata può essere fornita attraverso la dimostrazione dell'inadempimento del contratto di pacchetto turistico.
Ciò posto, risulta per tabulas che l'odierna appellata avesse fornito agli odierni appellanti CP_3
l'opuscolo informativo circa i servizi forniti così come descritti nell'accordo di intermediazione per la fornitura di servizi alberghieri/ residenziali sottoscritto da quest'ultima con l'altra appellata
[...]
- terza chiamata nel giudizio di prime cure-, in data 7.3.2018 (cfr. all. 2, comparsa, fasc. I CP_4 grado), ove all'art. 4 rubricato “Descrizioni e tariffe” l'Operatore ( “si impegna a Parte_14 descrivere i complessi e relativi servizi e listini come da schede precedentemente inviate, facenti parte integrante del presente contratto”.
Nel caso di specie, a fronte di tale acclarata circostanza, risulta spuria e carente la prova documentale offerta dalle odierne parti appellanti e, segnatamente, materiale fotografico e video (all.ti fasc. monitorio) da cui non è dato evincere ictu oculi i vizi lamentati dall'odierna parte deducente e, comunque, di non particolare gravità ex art. 1455 c.c. da dare luogo a risoluzione/risarcimento e, in particolare, che: a) gli ambienti erano sporchi e caratterizzati dalla presenza di polvere e di ragnatele;
b) diverse mattonelle erano danneggiate;
c) i rubinetti del bagno non consentivano il regolare flusso dell'acqua; d) diversi infissi erano rotti;
e) la zona in cui erano ubicati gli appartamenti era in totale degrado. E ancora: f) il divano letto del trilocale era rotto;
g) la serratura della porta d'ingresso del trilocale era rotta e non consentiva agli ospiti di chiudere in sicurezza il locale;
h) il frigo subiva una perdita d'acqua causando il parziale allagamento dell'appartamento, con conseguente cortocircuito elettrico;
i) il box doccia aveva le ante “inceppate” e non si apriva correttamente, di talché l'ingresso in doccia risultava oltremodo ostacolato;
l) l'appartamento aveva cavi e tubature non messi in sicurezza;
” (vd. pag. 6, atto di appello).
Risulta altresì corretta la statuizione del giudice di prime cure nella parte in cui «…non risulta contestato né provato il contrario che gli stessi non abbiano consentito alle controparti di porre in essere rimedi o soluzioni per consentire la prosecuzione e la vacanza e comunque che non abbiano accettato senza alcuna valida motivazione e ragione quelle loro offerte - in particolare di cambio delle sistemazioni, dimostrando un atteggiamento non collaborativo una condotta non caratterizzata da dovuta diligenza.» (vd. pp. 4 – 5, sentenza impugnata).
Tale circostanza risulta pacifica in causa ed evincibile dalle stesse ammissioni di parte appellante («se
è vero che la proponeva altra soluzione agli appellanti, è altrettanto vero che tale CP_4 soluzione non veniva accettata non per la circostanza che il nuovo alloggio fosse ubicato in una
“zona troppo movimentata” bensì perché la camera offerta versava nelle medesime condizioni di quella già fornita agli stessi.», vd. pag. 8, appello).
Alla luce di quanto sopra, parte appellante non ha compiutamente assolto l'onus probandi sulla medesima incombente, avendo per contro dato prova di declinare le offerte alternative proposte dal tour operator ed intermediario, - senza nemmeno visionarle, peraltro, in un periodo di “alta stagione” in una località salentina, notoriamente ad alta densità turistica-, i quali, ex art. 46 D.L.vo cit., «…sono esonerati dalla responsabilità di cui agli articoli 43, 44 e 45 quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore. L'organizzatore o l'intermediario apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del turista al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui
l'inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile.».
Del tutto indimostrato poi il danno all'immagine, lamentato dall' appellante, essendo la CP_1 richiesta totalmente scevra di allegazione in ordine all'an e al quantum.
Conclusivamente, alla luce di quanto sopra esposto, l'appello principale va respinto.
Merita, invece, accoglimento l'appello svolto in via incidentale dalla limitatamente Controparte_4 al capo in cui il Giudice di Prime cure ha compensato le spese di lite nei propri confronti.
Secondo l'indirizzo di legittimità, «Le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria.» (Cassazione civile sez. II, 17/09/2019, n.23123; cfr. anche Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016, n.2492).
Nel caso di specie, la chiamata in causa di da parte della convenuta principale Controparte_4 CP_3 non si appalesa come arbitraria, bensì necessitata dall'accordo di intermediazione per la
[...] fornitura di servizi alberghieri/ residenziali stipulato tra le stesse in data 7.3.2018.
Ne consegue, pertanto, l'erroneità della statuizione oggi gravata limitatamente nella parte in cui il
Giudice di prime cure, in assenza di motivazione e in spregio al principio ermeneutico sopra riportato, ha operato una compensazione delle spese di lite tra attori e terza chiamata.
Pertanto, in accoglimento dell'atto di appello incidentale deve quindi essere parzialmente riformata la sentenza impugnata limitatamente al capo delle spese nella parte in cui il Giudice di Pace di Latina ha operato una compensazione delle spese di lite tra gli attori e la terza chiamata, con condanna in solido degli appellanti in via principale a rifondere in favore della le spese del primo Controparte_4 grado di giudizio, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura della causa, caratterizzata dall'assenza di una fase istruttoria e del valore della causa compreso da € 1.100,01 ad €
5.200,00.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte degli appellanti in via principale soccombenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, nella persona della
Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta l'appello promosso in via principale dalle odierne parti appellanti;
b) in accoglimento dell'appello proposto in via incidentale dalla in parziale Controparte_4 riforma della sentenza impugnata, condanna le odierne parti appellanti in solido al pagamento in favore della delle spese di lite del primo grado di giudizio che si liquidano Controparte_4 in euro 1.205,00, oltre a spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
c) conferma nel resto la sentenza impugnata;
d) condanna altresì in solido gli appellanti in via principale a rimborsare alle odierne parti appellate le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano, in favore di ciascuna predetta parte appellata, in euro 1.701,00 per compensi professionali, oltre a spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
e) dichiara sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, con conseguente obbligo in solido a carico degli appellanti in via principale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza dell'11/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 11/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 11 dicembre 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 29/10/2024
e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per gli appellanti e appellati incidentali . e CP_1 Parte_1 [...]
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
Pt_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
e gli avv.ti CICALA Pt_10 Parte_11 Controparte_2
IO e VI DE GA hanno concluso come da nota depositata in data 10.12.25 per l'appellata il prof. avv. DE SANTIS FABIANO e l'avv. IPPOLITO VALENTINA CP_3 hanno concluso come da nota depositata in data 8.12.25 per l'appellata e appellante in via incidentale 'avv. VILLANOVA MONICA Controparte_4 ha concluso come da nota depositata in data 9.12.25
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 10:02 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 6355/2020 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, nella persona del giudice
Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 6355/2020 R.G. promossa da: tra
(p.i. CP_1 Parte_12
), in persona delle titolari di quest'ultima, (c.f. P.IVA_1 Parte_3
), (c.f. ), C.F._1 Parte_4 C.F._2 [...]
(c.f. , c.f. ), Pt_5 C.F._3 Parte_6 C.F._4 [...]
(c.f. , (c.f. Parte_7 C.F._5 Parte_8
), (c.f. ), C.F._6 Parte_9 C.F._7 [...]
(c.f. ), (c.f. Pt_10 C.F._8 Parte_11
, (c.f. ), rappresentati e C.F._9 Controparte_2 C.F._10 difesi dall'avv. CICALA IO e dall'avv. DE GA VI ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo sito in Caserta (CE), Corso Trieste n. 149, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
appellanti appellati in via incidentale contro
(p.i. ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. DE SANTIS FABIANO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma (RM), Via Col di Lana n. 11, in virtù di procura speciale allegata al fascicolo telematico;
appellata nonché contro
(p.i. ), in persona del suo legale rappresentantepro-tempore, Controparte_4 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. VILLANOVA MONICA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Gallipoli (LE), Via I. Nievo n. 17, in virtù di procura a margine alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale;
appellata appellante in via incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Latina n. 730/2020 datata
11/05/2020 e pubblicata il 20/05/2020 in seno al procedimento R.G.A.C. n. 1290/2019;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELE RAGIONI DELA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato via pec il 20.12.2020, le odierne parti appellanti, convenendo in giudizio il e il fornitore di servizi turistici Controparte_5 CP_4
hanno proposto appello avverso la sentenza come in epigrafe indicata, tramite cui il Giudice
[...] di Pace di Latina aveva respinto le domande dai medesimi avanzate di risarcimento danni da cd.
“vacanza rovinata” e condannato gli stessi alla refusione delle spese di giudizio in favore della sola convenuta compensando le spese nei confronti della terza chiamata in causa CP_3 CP_4
instando: «perché, l'On.le Tribunale di Latina voglia in riforma della sentenza impugnata ed
[...] in accoglimento delle domande proposte, così decidere: • accertare e dichiarare il diritto dell'appellanti e , al risarcimento Parte_3 Parte_6 Parte_9 Parte_11 del danno subito a titolo di inesatto adempimento / parziale inadempimento contrattuale posto in essere dalle appellate e, per l'effetto, condannare le stesse, in persona dei rispettivi l.r.p.t., in solido tra loro o ciascuna secondo le proprie responsabilità, alla restituzione della somma dai prefati versata per l'acquisto del servizio turistico non utilizzato, per € 1.292,00#, o di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
• accertare e dichiarare, ai sensi dell'attuale art.
51 quinquies (già art. 48) del Codice del Turismo , il diritto dell'appellante CE. alla Pt_1 restituzione della somma dalla stessa versata per far fronte alle inadempienze di parte appellata, e dunque per l'acquisto di un nuovo soggiorno in favore dei sigg.ri Parte_3 Parte_6 [...]
e , per € 2.261,00# e, per l'effetto, condannare le appellate, in persona Pt_9 Parte_11 dei rispettivi l.r.p.t., in solido tra loro o ciascuna secondo le proprie responsabilità, alla Co corresponsione della suddetta somma in favore dell'appellante ; • accertato e dichiarato il Pt_1 diritto degli appellanti sig.ri , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
e Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 CP_2
al risarcimento del danno da vacanza rovinata, condannare le appellate, in persona dei
[...] rispettivi l.r.p.t., in solido tra loro o ciascuna secondo le proprie responsabilità, alla corresponsione, in favore dei summenzionati appellanti, di detto risarcimento, e ciò nella misura ritenuta di giustizia.
• in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, maggiorate come per legge, con attribuzione in favore degli scriventi avvocati antistatari.».
L'appellata tempestivamente costituitasi nel presente giudizio con comparsa Controparte_4 di costituzione e risposta depositata il 14/04/2021, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “nel richiamare tutte le difese, eccezioni e domande svolte in primo grado, che devono intendersi qui integralmente riproposte, voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, - in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello poiché si è verificata una mutatio libelli;
- in via principale e nel merito, rigettare l'appello principale per i motivi di cui in narrativa e confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui rigetta le domande attoree;
- in accoglimento dell'appello incidentale e in riforma della sentenza di primo grado solo in punto spese, condannare parte attrice al pagamento di spese e compensi del primo grado di giudizio, oltre accessori di legge;
- condannare, gli appellanti al pagamento di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge.”.
L'appellata costituitasi nel presente giudizio con comparsa di costituzione e risposta CP_3 depositata il 4/05/2021, ha, invece, insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.mo Tribunale adìto,in funzione del Giudice dell'Appello, contraiis rejectis “Rigettare l'appello proposto dall' nonché dai sig.ri , , Parte_13 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
e siccome infondato in fatto ed in diritto, confermando in ogni sua Parte_11 Controparte_2 parte la sentenza impugnata”. In ogni caso “Accertare l'inesistenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla in persona del suo legale rappresentante p.t. per aver adempiuto a tutti gli CP_3 obblighi contrattuali su di essa gravanti” Per l'effetto “Rigettare la domanda di risarcimento avanzata da parte attrice sia sotto il profilo dell'inadempimento contrattuale, sia sotto il profilo del rimborso dovuto alla Agenzia CE.LI per avere quest'ultima sostenuto le spese per l'alloggio degli attori presso un'altra struttura eseguito senza alcun preavviso e in assenza di un obbligo legislativo previsto in tal senso, nonché per il risarcimento dell'asserito danno all'immagine che sarebbe stato arrecato alla agenzia medesima;
sia sotto il diverso profilo del presunto “danno da vacanza rovinata” poiché totalmente infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni sin qui esposte” In via subordinata Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice di pace adìto riscontrasse l'effettiva esistenza dei vizi e dei disagi lamentati dagli attori, voglia condannare , con sede CP_4 legale in Via Gian Battista Vico 61 -63 – 73014 Gallipoli (LE) P.I. al ristoro dei danni P.IVA_3 eventualmente da costoro patiti, siccome ascrivibili a fatto e colpa del chiamato in causa, in quanto fornitore del prodotto turistico e responsabile delle caratteristiche del medesimo. In ogni caso con vittoria di spese e competenze relative al doppio Gradi di Giudizio.”.
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione demandata da questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1/07/2022, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione di termine per il deposito di note conclusive.
L'appello svolto in via principale è infondato e andrà, pertanto, rigettato.
In via preliminare, come anche condivisibilmente rilevato dal patrocinio della Controparte_4
l'odierna parte appellante, con l'atto di appello, ha operato una vera e propria mutatio libelli che, in quanto tale, va dichiarata inammissibile.
Come noto, ai sensi dell'art. 345, co. 1, c.p.c., «Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio.».
Il giudizio d'appello deve avere ad oggetto gli stessi temi di indagine del giudizio di primo grado;
l'ambito del riesame e della decisione non può mai essere ampliato con domande nuove, ma solo ristretto (ex multis, Cass. 11202/2003; Cass. 10128/2003).
L'odierna statuizione, dunque, dovrà attenersi al thema individuato innanzi al Giudice di Pace.
L'odierna parte appellante, con un unico motivo di gravame, ha lamentato l'erroneità della statuizione emessa dal Giudice di prime cure nella parte in cui quest'ultimo avrebbe ritenuto che «le parti attrici si sono limitate a depositare documentazione fotografica, che è stata prontamente contestata dalla chiamata in causa , quale fornitore dei servizi turistici e contrastata da altra CP_4 documentazione fotografica della struttura» (cfr. pag. 4, sentenza impugnata), dunque, compiendo un'erronea valutazione delle prove documentali in atti, nonché della di loro condotta, asseritamente non collaborativa, violando, con una motivazione inesistente o, comunque, insufficiente le norme di diritto in ordine al risarcimento dei danni.
L'odierna controversia ha ad oggetto una richiesta risarcitoria, - segnatamente nella misura di euro
1.292,00, per gli appellanti, sig.ri e , Parte_3 Parte_6 Parte_9 Parte_11 nonché nella misura di euro 1.534,00 per gli appellanti sig.ri , Parte_4 Controparte_2
e per il pernotto dall'11 al 18 Parte_10 Parte_8 Parte_5 Parte_7 agosto 2018, i primi per un bilocale a Gallipoli (LE), i secondi per un trilocale sempre nel medesimo
Comune ed analogo periodo, loro venduti dal tour operator a sua volta avvalsasi CP_3 dell'opera dell'agenzia intermediaria CE. -, per il cd. danno da vacanza rovinata, avendo i Pt_1 predetti soggetti, giunti in loco, constatato che le strutture ricettive oggetto di acquisto presentavano situazioni strutturali, igieniche e di sicurezza ben al di sotto degli standard minimi. Tanto premesso, in ordine alla disciplina applicabile ratione temporis, si consta che il contratto di acquisto degli appartamenti in Gallipoli nelle date dell'11-18 agosto 2018 (cfr. all. 1, citazione, fasc.
I grado) intervenuto tra le odierne parti appellanti e l'appellata si sia perfezionato in data CP_3
11.6.2018 e, dunque, possa trovare applicazione la disciplina dettata dal cd. Codice del Turismo, di cui al D. L.vo n. 79 del 23/05/2011, nella sua versione previgente, posto che le modifiche al medesimo apportate dal D. L.vo n. 62 del 21/05/2018 sono entrate in vigore dal 1° luglio 2018 e si applicano ai contratti conclusi a decorrere da tale data.
Fatta questa necessaria premessa, si ritiene corretta e condivisibile la statuizione adottata dal Giudice di prime cure in merito alle valutazioni operate.
Come noto, ai sensi dell'art. 47 D. L.vo cit. «Nel caso in cui l'inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta.».
Com'è noto, secondo il nomofilattico insegnamento giurisprudenziale (Cass. SS. UU. 13533/2001),
“Il creditore che deduce l'inadempimento da parte del debitore è tenuto a dimostrare il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte. Ne deriva che il creditore deve unicamente fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni”.
Nello specifico, un recente pronunciamento della VI Sez. della Corte d'appello di Roma, la n. 6085 del 22/10/2025, ha evidenziato come la prova del danno da vacanza rovinata può essere fornita attraverso la dimostrazione dell'inadempimento del contratto di pacchetto turistico.
Ciò posto, risulta per tabulas che l'odierna appellata avesse fornito agli odierni appellanti CP_3
l'opuscolo informativo circa i servizi forniti così come descritti nell'accordo di intermediazione per la fornitura di servizi alberghieri/ residenziali sottoscritto da quest'ultima con l'altra appellata
[...]
- terza chiamata nel giudizio di prime cure-, in data 7.3.2018 (cfr. all. 2, comparsa, fasc. I CP_4 grado), ove all'art. 4 rubricato “Descrizioni e tariffe” l'Operatore ( “si impegna a Parte_14 descrivere i complessi e relativi servizi e listini come da schede precedentemente inviate, facenti parte integrante del presente contratto”.
Nel caso di specie, a fronte di tale acclarata circostanza, risulta spuria e carente la prova documentale offerta dalle odierne parti appellanti e, segnatamente, materiale fotografico e video (all.ti fasc. monitorio) da cui non è dato evincere ictu oculi i vizi lamentati dall'odierna parte deducente e, comunque, di non particolare gravità ex art. 1455 c.c. da dare luogo a risoluzione/risarcimento e, in particolare, che: a) gli ambienti erano sporchi e caratterizzati dalla presenza di polvere e di ragnatele;
b) diverse mattonelle erano danneggiate;
c) i rubinetti del bagno non consentivano il regolare flusso dell'acqua; d) diversi infissi erano rotti;
e) la zona in cui erano ubicati gli appartamenti era in totale degrado. E ancora: f) il divano letto del trilocale era rotto;
g) la serratura della porta d'ingresso del trilocale era rotta e non consentiva agli ospiti di chiudere in sicurezza il locale;
h) il frigo subiva una perdita d'acqua causando il parziale allagamento dell'appartamento, con conseguente cortocircuito elettrico;
i) il box doccia aveva le ante “inceppate” e non si apriva correttamente, di talché l'ingresso in doccia risultava oltremodo ostacolato;
l) l'appartamento aveva cavi e tubature non messi in sicurezza;
” (vd. pag. 6, atto di appello).
Risulta altresì corretta la statuizione del giudice di prime cure nella parte in cui «…non risulta contestato né provato il contrario che gli stessi non abbiano consentito alle controparti di porre in essere rimedi o soluzioni per consentire la prosecuzione e la vacanza e comunque che non abbiano accettato senza alcuna valida motivazione e ragione quelle loro offerte - in particolare di cambio delle sistemazioni, dimostrando un atteggiamento non collaborativo una condotta non caratterizzata da dovuta diligenza.» (vd. pp. 4 – 5, sentenza impugnata).
Tale circostanza risulta pacifica in causa ed evincibile dalle stesse ammissioni di parte appellante («se
è vero che la proponeva altra soluzione agli appellanti, è altrettanto vero che tale CP_4 soluzione non veniva accettata non per la circostanza che il nuovo alloggio fosse ubicato in una
“zona troppo movimentata” bensì perché la camera offerta versava nelle medesime condizioni di quella già fornita agli stessi.», vd. pag. 8, appello).
Alla luce di quanto sopra, parte appellante non ha compiutamente assolto l'onus probandi sulla medesima incombente, avendo per contro dato prova di declinare le offerte alternative proposte dal tour operator ed intermediario, - senza nemmeno visionarle, peraltro, in un periodo di “alta stagione” in una località salentina, notoriamente ad alta densità turistica-, i quali, ex art. 46 D.L.vo cit., «…sono esonerati dalla responsabilità di cui agli articoli 43, 44 e 45 quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore. L'organizzatore o l'intermediario apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del turista al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui
l'inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile.».
Del tutto indimostrato poi il danno all'immagine, lamentato dall' appellante, essendo la CP_1 richiesta totalmente scevra di allegazione in ordine all'an e al quantum.
Conclusivamente, alla luce di quanto sopra esposto, l'appello principale va respinto.
Merita, invece, accoglimento l'appello svolto in via incidentale dalla limitatamente Controparte_4 al capo in cui il Giudice di Prime cure ha compensato le spese di lite nei propri confronti.
Secondo l'indirizzo di legittimità, «Le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria.» (Cassazione civile sez. II, 17/09/2019, n.23123; cfr. anche Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016, n.2492).
Nel caso di specie, la chiamata in causa di da parte della convenuta principale Controparte_4 CP_3 non si appalesa come arbitraria, bensì necessitata dall'accordo di intermediazione per la
[...] fornitura di servizi alberghieri/ residenziali stipulato tra le stesse in data 7.3.2018.
Ne consegue, pertanto, l'erroneità della statuizione oggi gravata limitatamente nella parte in cui il
Giudice di prime cure, in assenza di motivazione e in spregio al principio ermeneutico sopra riportato, ha operato una compensazione delle spese di lite tra attori e terza chiamata.
Pertanto, in accoglimento dell'atto di appello incidentale deve quindi essere parzialmente riformata la sentenza impugnata limitatamente al capo delle spese nella parte in cui il Giudice di Pace di Latina ha operato una compensazione delle spese di lite tra gli attori e la terza chiamata, con condanna in solido degli appellanti in via principale a rifondere in favore della le spese del primo Controparte_4 grado di giudizio, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura della causa, caratterizzata dall'assenza di una fase istruttoria e del valore della causa compreso da € 1.100,01 ad €
5.200,00.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte degli appellanti in via principale soccombenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, nella persona della
Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta l'appello promosso in via principale dalle odierne parti appellanti;
b) in accoglimento dell'appello proposto in via incidentale dalla in parziale Controparte_4 riforma della sentenza impugnata, condanna le odierne parti appellanti in solido al pagamento in favore della delle spese di lite del primo grado di giudizio che si liquidano Controparte_4 in euro 1.205,00, oltre a spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
c) conferma nel resto la sentenza impugnata;
d) condanna altresì in solido gli appellanti in via principale a rimborsare alle odierne parti appellate le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano, in favore di ciascuna predetta parte appellata, in euro 1.701,00 per compensi professionali, oltre a spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
e) dichiara sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, con conseguente obbligo in solido a carico degli appellanti in via principale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza dell'11/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 11/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini