Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 02/03/2026, n. 3884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3884 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03884/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11356/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11356 del 2025, proposto da:
Project Management And Construction Engineering S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Dodaro, Serena Cianciullo, Antonio Agrifoglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
HE Di UA, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Vincenza Di Donato, Vincenza Dafne Alastra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 69975 del 06 agosto 2025, con cui l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. ha opposto il rigetto dell’istanza di accesso documentale ex artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990, prot. n. 62024/2025;
- nonché per l’accertamento del diritto di accesso dell’odierna ricorrente, al fine di estrarre copia e prendere visione, degli atti e dei documenti indicati nella predetta istanza di accesso, qui di seguito elencati: - sentenza definitiva del Tribunale Civile di Roma, Sez. II, n. 8701/2025 emessa nel giudizio n.r.g. 60060/2019; - documentazione scambiata con l’Ing. Di UA in relazione all’esecuzione dell’Incarico; - documentazione prodotta dall’Ing. Di UA quale controinteressato del procedimento di accesso agli atti; - ogni fattura eventualmente emessa dall’Ing. Di UA in relazione all’incarico e/o in esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 8701/2025; - ogni informazione utile a ricostruire l’eventuale liquidazione di importi in favore dell’Ing. Di UA relativamente alla esecuzione dell’Incarico e al contenzioso che ne è derivato;
- e per la conseguente condanna dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. all’ostensione degli stessi, ex art. 22 e ss. L. 241/1990;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di HE Di UA e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. GO LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe a mezzo pec in data 30.9.2025 e depositato il 2.10.2025, la società ricorrente ha adito questo Tribunale, per l’annullamento:
- del provvedimento prot. n. 69975 del 06 agosto 2025, con cui l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. ha opposto il rigetto dell’istanza di accesso documentale ex artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990, prot. n. 62024/2025;
- nonché per l’accertamento del diritto di accesso dell’odierna ricorrente, al fine di estrarre copia e prendere visione, degli atti e dei documenti indicati nella predetta istanza di accesso, qui di seguito elencati: - sentenza definitiva del Tribunale Civile di Roma, Sez. II, n. 8701/2025 emessa nel giudizio n.r.g. 60060/2019; - documentazione scambiata con l’Ing. Di UA in relazione all’esecuzione dell’Incarico; - documentazione prodotta dall’Ing. Di UA quale controinteressato del procedimento di accesso agli atti; - ogni fattura eventualmente emessa dall’Ing. Di UA in relazione all’incarico e/o in esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 8701/2025; - ogni informazione utile a ricostruire l’eventuale liquidazione di importi in favore dell’Ing. Di UA relativamente alla esecuzione dell’Incarico e al contenzioso che ne è derivato;
- e per la conseguente condanna dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. all’ostensione degli stessi, ex art. 22 e ss. L. 241/1990;
Visti i motivi del ricorso, come meglio articolati e rappresentati nel relativo atto processuale;
Vista la costituzione in giudizio di Ipzs Spa per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato e del controinteressato in epigrafe, rispettivamente in data in data 14.10.2025 e 21.10.2025, per resistere e avversare le ragioni del ricorso;
Rilevato che, in ultimo, la parte ricorrente ha rappresentato, con nota depositata in giudizio data 23.1.2026, la cessazione della materia del contendere, confermata alla camera di consiglio del giorno 25.2.2026 dai difensori delle parti intimate, ivi comparsi, a seguito dell’annullamento in autotutela del gravato provvedimento, giusta nota prot.n.1060U del 7.1.2026 e conseguente ostensione dei documenti;
Ritenuto pertanto che occorre prendere atto di quanto precede e per l’effetto dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art.34, co.5 del codice del processo amministrativo, sussistendo dunque i presupposti per la sua definizione in forma semplificata, ai fini della relativa declaratoria;
Ritenuto infine, quanto alle spese di giudizio, che le stesse possano essere compensate, tenuto conto:
- della disponibilità in tal senso manifestata dalla difesa della parte ricorrente nella memoria versata in atti il 23.1.2026, nonchè dalla difesa erariale alla odierna camera di consiglio;
- quanto alla difesa del controinteressato, che ha insistito in detta camera di consiglio per la condanna alle spese in proprio favore, della circostanza per cui la stessa, pure ritualmente costituita, non ha svolto alcuna attività difensiva sostanziale nel presente giudizio. Vieppiù, si rileva che il controinteressato è stato correttamente evocato quale contraddittore necessario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
ET IT, Presidente
GO LE, Primo Referendario, Estensore
Monica Gallo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GO LE | ET IT |
IL SEGRETARIO